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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- SETTIMA SEZIONE CIVILE –
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Gian Piero Scoppa Presidente
dr. Francesco Paolo Feo Giudice rel.
dr. Livia De Gennaro Giudice
sciogliendo la riserva formulata all'udienza di comparizione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale iscritto nel procedimento unitario n. 147-1 /2025, nei confronti della SCS INTERNATIONAL S.R.L. UNIPERSONALE (c.f. 07607471211) con sede in Napoli, VIA
BENEDETTO BRIN n. 63 (come da visura camerale in atti);
MOTIVI
Il contraddittorio risulta regolarmente instaurato con la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione a cura della cancelleria a mezzo pec e la società convenuta si è costituita in giudizio.
La SCS International unipesonale s.r.l. presenta i requisiti di assoggettabilità alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale: in particolare sussiste la qualità di imprenditore commerciale privato assoggettabile alle disposizioni di cui agli artt. 2 e 121 e segg. C.C.I.I., in assenza di ogni elemento di prova contraria, tenuto conto che dagli ultimi bilanci che risultano depositati dalla parte ricorrente – relativi agli esercizi 2022 e 2023 – risultano superate le soglie dimensionali (valori di attivo e di ricavi) al di sotto delle quali non può esser aperta la procedura di liquidazione giudiziale.
Lo stato di insolvenza della società convenuta è dimostrato dal perdurante inadempimento relativo al credito che la ricorrente ha posto a base del ricorso, gravante sulla convenuta per l'importo di euro 366.013,01 come da decreto ingiuntivo del Tribunale di Venezia n. 1791/2024 del 9 ottobre 2024, (quindi di misura superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. 5 C.C.I.I.), dichiarato esecutivo ed al quale non è seguito adempimento. La società convenuta peraltro si è costituita in questo procedimento non contestando l'inadempimento, ma anzi confermando l'esistenza di una situazione di criticità che invero, all'esito dell'istruttoria, deve esser qualificata come insolvenza, tenuto conto che, oltre alla rilevante debitoria di cui al credito fatto valere dal ricorrente, nella informativa della Centrale Rischi depositata dalla ricorrente è riportata un'ingente debitoria a carico della SCS International unipersonale s.r.l.. Ulteriore elemento dimostrativo dell'insolvenza è nell'assenza di informazioni in ordine all'attuale stato della società ed alla sua operatività sul mercato;
sul punto invero parte ricorrente, nella memoria di risposta alla memoria di costituzione della convenuta, ha affermato che essa è sostanzialmente inattiva e su tale affermazione non v'è stata sostanziale contestazione (nonostante il rinvio ad udienza collegiale, alla quale nemmeno è comparsa la società SCS International s.r.l., che già non era comparsa all'udienza innanzi al g.d.); sicché devono ritenersi assenti prospettive di ripresa economica e finanziaria.
Sussistono pertanto tutti gli elementi per l'apertura della liquidazione giudiziale della società SCS
INTERNATIONAL S.R.L. UNIPERSONALE, con sede in VIA BENEDETTO BRIN 63 NAPOLI e con cf 07607471211;
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella composizione sopra indicata
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale della SCS INTERNATIONAL S.R.L. UNIPERSONALE con sede in VIA
BENEDETTO BRIN 63 NAPOLI e con cf 07607471211;
ORDINA
che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni del debitore, ovunque essi si trovino, secondo quanto disposto dal C.C.I.I.;
NOMINA
giudice delegato alla procedura la dr.ssa Livia De Gennaro e Curatore l'Avvocato Valeria Manzo
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta alla liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie dell'impresa in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
FISSA
il giorno 26 Giugno 2025, ore 10.00, presso l'aula di udienza del giudice delegato, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
ASSEGNA
ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione a mezzo PEC delle domande di insinuazione al passivo ex art. 201 CCII;
ORDINA
al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 CCII;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 Luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 16 Aprile 2025
Il giudice est. Il Presidente
dr. Francesco Paolo Feo dr. Gian Piero Scoppa