Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 2790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2790 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale n. 3602/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X sez., in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Ulisse Forziati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 11/02/2021 da
corrente in Napoli alla piazza Calenda n. 1/2, cod. fiscale e partita IVA n. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. , P.IVA_1 Parte_2 elettivamente domiciliata in Napoli, Napoli alla piazza Francese n. 1/3, presso lo studio degli
Avv.ti Giovanni Terreri e Aniello Melorio, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce al ricorso
ATTRICE contro
, codice fiscale , in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, via Comunale del
Principe n. 13/A, presso il servizio affari legali, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Annalisa
Intorcia e Francesco Lembo in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
OGGETTO: pagamento corrispettivo prestazioni sanitarie eseguite in regime di accreditamento
Conclusioni per l'attrice: insistono affinché l'Ecc.mo G.U. voglia condannare la CP_2
in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento in favore dell'istante della somma di €.
[...]
42.378,41 (ovvero quella diversa dovesse essere ritenuta di giustizia) oltre interessi ex d.l.vo
n. 231/02, maturati e maturandi all'effettivo soddisfo, nonché spese e competenze del presente giudizio (comprensive di forf.ne al 15%, iva e cpa) da attribuirsi ai sottoscritti procuratori.
Conclusioni per la convenuta: concludono, in conformità delle conclusioni rassegnate nell'atto di costituzione e nei successivi atti difensivi, per il rigetto della domanda con vittoria di spese, diritti ed onorario.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con
§ 1. La ha agito nei confronti della (di seguito per Parte_1 Controparte_2 sentirla condannare al pagamento di € 42.378,41, oltre interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002, a titolo di saldo del corrispettivo delle prestazioni sanitarie, rientranti nella branca di patologia clinica (laboratorio di analisi), da lei eseguite, in qualità di centro provvisoriamente accreditato,
1
5106/2019, pubblicato in data 04.07.2019 e passato in giudicato, stante la mancata opposizione;
- con il ricorso monitorio, la avrebbe potuto chiedere anche il pagamento Pt_1 del saldo delle prestazioni di gennaio e febbraio 2013, trattandosi di credito che, all'epoca, era già esigibile;
- la controparte non aveva fornito alcuna prova sia in ordine all'esecuzione delle prestazioni di cui chiedeva il pagamento sia in ordine al mancato superamento del tetto di spesa;
- la somma domandata dalla rappresentava lo sconto previsto dall'art. 1, comma Pt_1
796, lett. o), della legge n. 296 del 2006; - l'applicazione dello sconto non era limitata al triennio 2007/2009; - lo sconto, inoltre, era previsto dal contratto;
- il tetto di spesa relativo all'anno 2013 era stato superato, tanto che alla era stata chiesta l'emissione di una nota Pt_1 di credito per € 38.2024,68; - il tetto di spesa costituiva un limite invalicabile, che non ammetteva deroghe.
Con ordinanza depositata in data 07.09.2022, il precedente istruttore ha mutato il rito da sommario a ordinario, concedendo i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c..
All'esito dello scambio delle memorie, la causa, dopo essere stata assegnata allo scrivente,
è stata trattenuta in decisione in data 07.11.2024 con la concessione degli ordinari termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
*****
§ 2. Prime di entrare nel merito della controversia, occorre affrontare l'eccezione di inammissibilità della domanda per frazionamento del credito.
Con la sentenza n. 4090 del 16/02/2017, la Corte di Cassazione a Sezioni unite ha affermato che, in linea di principio, le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi. Tuttavia, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale, le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.
Nel caso in esame sussiste un interesse alla proposizione di due distinte iniziative giudiziali, in quanto il credito, consistente nel saldo relativo alle prestazioni eseguite nel mese di ottobre
2013, non era condizionato dalla questione concernente l'applicazione dello sconto previsto
2 Con dall'art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296 del 2006, così come ammesso dall all'atto della costituzione in giudizio (vedi p. 8 della comparsa, ove la convenuta dichiara di aver applicato lo sconto sino al mese di febbraio 2013). Di conseguenza, l'attrice aveva interesse a tenere distinte le due questioni, onde evitare che la tematica relativa allo sconto potesse rallentare il recupero del saldo delle prestazioni di ottobre 2013. Con Inoltre, il decreto ingiuntivo n. 5106/2019 (cfr. doc. 4 è stato chiesto nel corso del primo semestre dell'anno 2019 allorquando non si era ancora consolidata la giurisprudenza della Corte di Cassazione in ordine all'applicabilità dello sconto previsto dalla legge n. 296 del
2006 al solo triennio 2006-2009. Come si vedrà a breve, dopo un primo precedente risalente all'anno 2018, l'orientamento in esame è stato ribadito nel 2020, per poi divenire pacifico nella giurisprudenza di legittimità. Pertanto, soltanto in epoca successiva all'ottenimento del ricorso monitorio da parte della sono stati superati i contrasti esistenti nella giurisprudenza di Pt_1 merito (contrasti attestati dai numerosi precedenti citati dalla convenuta in comparsa di costituzione e risposta). Ne deriva che la decisione dell'attrice di agire soltanto in un secondo momento per il recupero degli importi decurtati a titolo di sconto è giustificata dalla necessità di attendere il consolidarsi della giurisprudenza a lei favorevole. Con
§ 3. In comparsa conclusionale, l ha eccepito che la domanda formulata nel presente processo sarebbe preclusa dal giudicato formatosi in seguito alla mancata proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 5106/2019.
Ora, rispetto al summenzionato decreto ingiuntivo non risulta emanata alcuna dichiarazione di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c. (non vi è prova al riguardo), sicché non è possibile discorrere dell'esistenza di un pregresso giudicato, atteso che, secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, “in assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.. Tale funzione si differenzia dalla verifica affidata al cancelliere dall'art. 124 o dall'art. 153 disp. att.
c.p.c. e consiste in una vera e propria attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio che si pone come ultimo atto del giudice all'interno del processo d'ingiunzione” (cfr. Cass.
31/07/2019, n. 20665 in motivazione).
In ogni caso, l'eventuale passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo non avrebbe alcuna efficacia preclusiva rispetto alla domanda relativa al pagamento del saldo delle prestazioni di gennaio e febbraio 2013, in quanto il ricorso monitorio aveva ad oggetto il solo saldo relativo al mese di ottobre 2013 (e non il saldo annuale del 2013), con la conseguenza che il giudicato si sarebbe, al limite, formato rispetto a detta mensilità e ai fatti costitutivi comuni (es. esistenza del contratto e dell'accreditamento), senza estendersi a pretese diverse da quella azionata e senza alcun accertamento, nemmeno implicito, della legittimità dello sconto, posto che, come rilevato in precedenza, quest'ultimo non riguardava le prestazioni eseguite a partire da marzo 2013 (vedi al riguardo anche la nota prot. 142067/i del 08.06.2021, doc. 6 convenuta).
3 § 4. L'attrice ha prodotto il contratto scritto relativo all'anno 2013 (cfr. doc. 1) e ha dimostrato che nell'anno 2013 era una struttura munita di accreditamento provvisorio tramite il deposito del decreto del Commissario ad acta n. 62 del 16.07.2014, che le ha conferito l'accreditamento istituzionale definitivo proprio in considerazione della sua qualità di struttura transitoriamente/provvisoriamente accreditata (cfr. doc. 2). Con
§ 5. Il corrispettivo relativo ai mesi di gennaio e febbraio del 2013 è già stato pagato dall
(circostanza pacifica) sia pure al netto dello sconto, sicché non vi è dubbio in ordine al fatto che la ha eseguito le prestazioni rispetto alle quali agisce in giudizio. Pt_1
§ 6. Ciò posto, il Tribunale non condivide la tesi della convenuta secondo cui lo sconto previsto dall'art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296 del 2006, si applicherebbe anche al di fuori del triennio 2007-2009. Infatti, secondo consolidato orientamento della Corte di
Cassazione, la norma in esame produce i suoi effetti limitatamente al suddetto triennio (cfr.
Cass. 04/05/2018, n. 10582; Cass. 13/02/2020, n. 3676; Cass. 30/11/2020, n. 27366; Cass.
28/06/2022, n. 20758; Cass. 26/05/2022, n. 17014). Al riguardo, vale la pena riportare la condivisibile motivazione adottata dalla Corte per giustificare la suddetta statuizione:
«La L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lett. o), (legge finanziaria per il
2007), espressamente disciplina "la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009", conseguendone che le misure disposte dal legislatore con la legge finanziaria per il 2007 non possono trovare applicazione oltre il triennio 2007-2009. Si consideri peraltro che il D.L. n. 248 del 2007, convertito in L. 28 febbraio 2008, n. 31, ha disciplinato la "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria", senza prorogare la disposizione sullo sconto forfettario previsto con la legge finanziaria del 2006. Infine, per completare il quadro, con il D.L. n. 112 del 2008, art.
79, convertito in L. n. 133 del 2008, il legislatore ha voluto garantire l'efficienza, l'economicità
e l'appropriatezza del Sistema sanitario nazionale, disponendo l'obbligo di adeguamento delle tariffe "nel rispetto del principio di efficienza ed economicità nell'uso delle risorse, secondo i costi standard delle prestazioni", confermando così, come rilevato di recente anche dal giudice amministrativo (Cons. Stato, sez. 3, 1 febbraio 2017, n. 439), la volontà di superare definitivamente la disciplina transitoria e sommaria della tariffazione forfettaria, in quanto inadeguata a garantire una efficiente ed imparziale allocazione delle risorse ai sensi dell'art. 97
Cost., a tutela del diritto alla salute sancito dall'art. 32 Cost., ed ha quindi previsto che "la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011" debba necessariamente avvenire "nel rispetto dei principi di efficienza e di economicità nell'uso delle risorse", definiti secondo: a) i costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondi criteri di efficienza, appropriatezza, e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del sistema informativo sanitario;
b) i costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome;
c) le tariffe regionali e le differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome.
4 Tale conclusione è coerente a quanto rilevato da Corte cost. 2 aprile 2009, n. 94, dichiarando infondata la relativa questione di costituzionalità, a proposito del carattere temporalmente limitato della disciplina di cui la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 796, lett. o).
Con riferimento all'anno 2010 non ricorrono pertanto i presupposti per l'applicazione dello sconto forfettario» (cfr. Cass. 04/05/2018, n. 10582; in senso conforme vedi: Cass.
05/10/2021, n. 27007; Cass. 07/02/2024, n.3507).
Dunque, in base alla giurisprudenza sino ad ora richiamata, lo sconto non si applica oltre il Cont triennio 2007-2009 e quindi l non può invocare la legge n. 296 del 2006 per giustificare le decurtazioni applicate ai corrispettivi dovuti alla controparte.
§ 6.1. A quanto precede va aggiunto che lo sconto non ha fondamento contrattuale. Infatti, Cont la lettura del contratto non avalla l'ulteriore tesi difensiva dell secondo cui le parti avrebbero dato valenza contrattuale alle previsioni della legge n. 296/2006.
L'art. 4 del contratto indica un tetto di spesa della specialistica ambulatoriale, al netto dello sconto previsto dalla legge n. 296 del 2006. Anche i tetti di spesa relativi alle singole branche comprese nell'area della specialistica ambulatoriale sono indicati al nesso dello sconto della legge n. 296 del 2006.
L'art. 5, comma 1, stabilisce che la remunerazione delle prestazioni “avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario, al netto del ticket, dello sconto ex legge n. 296/2006, finché applicato, ed al netto della quota ricetta regionale e nazionale”. Il comma 2 dell'art. 5 precisa quanto segue: “In ogni caso, l'importo fissato quale limite di spesa al netto del ticket, dello sconto ex legge 296/06 finché applicato ed al netto della quota ricetta regionale e nazionale, costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nell'anno 2013 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di residua capienza del limite di spesa lorda …”.
Ebbene, dalla lettura congiunta degli artt. 4 e 5 del contratto si evince che, all'atto della stipula, le parti ritenevano (in modo erroneo) ancora vigente lo sconto previsto dalla legge n.
296/2006, ma non intendevano applicarlo anche al di fuori dell'ambito temporale di efficacia della suddetta disposizione legislativa, tanto da aver stabilito che la remunerazione delle prestazioni sarebbe avvenuta al netto dello sconto “finché applicato”. L'utilizzo di tale formula denota come l'applicazione dello sconto non sia espressione della volontà delle parti, le quali hanno semplicemente rinviato alle disposizioni legislative in materia, dichiarando di adeguarsi alle stesse finché non avessero perso efficacia. Le parti, quindi, si sono limitate a prendere atto della volontà del legislatore, precisando però che eventuali cambiamenti a livello legislativo non avrebbero inciso sul tetto di spesa, che sarebbe comunque stato calcolato al netto dello sconto anche laddove il legislatore avesse deciso di eliminare la riduzione tariffaria. In altri termini, le parti hanno ritenuto lo sconto applicabile soltanto in quanto previsto dalla legge e non a prescindere da questa. Pertanto, lo sconto, non essendo riconducibile alla loro volontà, non rinviene la sua fonte nel contratto.
§ 7. Passando alla questione del superamento del tetto di spesa, lo scrivente aderisce alla
5 tesi secondo cui lo sforamento del budget annuale di branca o macroarea è circostanza impeditiva del diritto di credito azionato dal concessionario e, come tale, deve essere provato Cont dalla debitrice (vedi, tra le tante, Cass. n. 17437 del 31/08/2016, Cass. n. 15516 del
13/06/2018, Cass. n. 17735 del 06/07/2018, Cass. n. 26234 del 16/10/2019).
In altre parole, il provvisorio o definitivo accreditamento, la stipula del contratto e l'esecuzione delle prestazioni sanitarie sono i fatti costitutivi della pretesa del centro accreditato, mentre il superamento del tetto è una circostanza estranea alla struttura del Cont credito, che rientra negli oneri probatori dell ex art. 2697, comma 2, cod. civ..
La detta distribuzione dei carichi probatori appare maggiormente conforme al principio di Cont vicinanza della prova, atteso che il contratto demanda all il controllo in ordine al rispetto del limite di spesa (cfr. artt. 5 e 6), per cui è l'ente pubblico il soggetto in possesso dei dati attestanti l'eventuale superamento del budget annuale;
inoltre, il superamento dipende dall'insieme delle prestazioni eseguite dalle varie strutture accreditate, sicché, in mancanza di Cont comunicazioni preventive da parte dell il singolo centro non è in grado di sapere quando si verificherà l'eventuale raggiungimento del limite di spesa annuo. Con Ciò posto, mediante la produzione del verbale del tavolo tecnico del 01.04.2014, l ha provato che il tetto di spesa relativo alla branca di patologia clinica è stato raggiunto in data
21.10.2013 (cfr. doc. 11). Su tale dato concordano tutti i componenti del tavolo tecnico, che, Con come previsto dal contratto, è composto per metà da membri nominati dall e per l'altra metà da membri designati dalle associazioni di categorie dei centri accreditati (cfr. art. 6), sicché le sue determinazioni, specie se assunte all'unanimità, hanno una valenza probatoria oltremodo qualificata. Del resto, sempre secondo le previsioni contrattuali, il tavolo tecnico ha il compito: - di monitorare i volumi delle prestazioni erogate dalle singole strutture accreditate;
Con
- di esaminare i conteggi e le determinazioni assunte dall ai fini dell'applicazione dei criteri di rimunerazione stabiliti negli artt. 4 e 5 del contratto, “con possibilità di formulare proposte di correzione e/o miglioramenti tecnici” (cfr. art. 6 del contratto).
§ 7.1. Una volta assodato che il tetto di spesa relativo all'anno 2013 si è esaurito e che l'importo richiesto dall'attrice è ultra budget, occorre domandarsi se tale circostanza sia sufficiente a paralizzare il diritto di credito della Pt_1
Occorre precisare che il corrispettivo spettante all'attrice in relazione all'anno 2013 è stato Con interamente pagato dall (circostanza pacifica), ad eccezione dell'importo di cui si discute, che costituisce una sorta di sopravvenienza passiva derivata dall'erronea applicazione dello sconto rispetto alle prestazioni di gennaio e febbraio 2013.
La ritiene che la mera circostanza del superamento del tetto non sarebbe Parte_1 impeditiva del pagamento in assenza della c.d. regressione tariffaria, prevista dall'art. 5, comma 3, lett. a), del contratto e dall'allegato C) della delibera di Giunta regionale n.
1268/2008.
In base al comma 3 dell'art. 5 del contratto (articolo rubricato “criteri di remunerazione Cont delle prestazioni”), l deve comunicare a ciascun centro privato “la percentuale consuntiva
6 di consumo dei limiti di spesa” e “la data prevedibile di raggiungimento del 100% di consumo del limite di spesa […], nonché la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo”.
Il comma 3 enuncia anche la seguente clausola:
“ai fini della remunerazione delle prestazioni subito prima e dopo l'eventuale superamento del limite di spesa, si applicherà la seguente regola:
a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo prima della data Cont Cont prevista nell'ultima comunicazione della a tutte le prestazioni di quella / branca erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria di cui all'allegato C) alla DGRC n. 1268/08, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo in una data successiva Cont rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spesa comunicata dalla nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa”.
Dunque nell'ipotesi sub a), per riportare la spesa sanitaria nei limiti invalicabili del tetto, Con l deve emettere un provvedimento autoritativo di applicazione della c.d. regressione tariffaria unica al fatturato annuale di ogni singolo centro (sulla natura autoritativa della regressione, cfr. Cass., sez. un., 02/11/2018, n. 28053, nonché Cons. Stato 19/11/2018, n.
6495). Mediante l'esercizio del potere in esame, costituente un corollario del potere di fissazione del tetto di spesa, il diritto di credito del concessionario viene ridotto in base ad una Con percentuale individuata, di volta in volta, dall
Le modalità applicative della regressione sono stabilite dall'allegato C della delibera della
Giunta regionale della Campania n. 1268/08. La regressione mira ad individuare l'apporto di ciascun centro al superamento del tetto di branca, con la conseguenza che la riduzione del fatturato avviene in misura proporzionale al detto apporto, penalizzando i centri che hanno contribuito in misura maggiore allo sforamento del budget.
Dalla regressione va quindi distinta l'ipotesi sub b) del comma 3 dell'art. 5 del contratto, che esclude il diritto al pagamento in relazione alle prestazioni rese oltre la data di raggiungimento del tetto, laddove quest'ultima risulti, a consuntivo, successiva a quella indicata nell'ultima Con comunicazione dell Dalla regressione va anche distinta l'ultima ipotesi della lett. a), che prevede la mancata remunerazione delle prestazioni rese dopo la data previsionale di sforamento del tetto in caso di sforamento effettivo antecedente ad essa.
Orbene, lo scrivente ha aderito alla tesi secondo cui in presenza di prestazioni eseguite prima della data presuntiva di superamento del tetto, ma dopo la data effettiva di sforamento, il diritto di credito del centro accreditato può essere paralizzato soltanto dall'adozione di un
7 provvedimento applicativo della regressione tariffaria, che riporti il detto corrispettivo nei limiti del tetto. Nel caso in esame, quindi, trattandosi di prestazioni eseguite in epoca antecedente Con alla data previsionale di superamento del tetto, l avrebbe dovuto attivare il procedimento applicativo della regressione tariffaria, verificando l'apporto di ciascun centro al superamento del budget e riducendo in modo proporzionale i corrispettivi dovuti.
Tuttavia, alla luce di recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, il giudicante ritiene di modificare il proprio orientamento.
Occorre partire dal principio secondo cui “l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il servizio sanitario nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, con la conseguenza che deve considerarsi giustificata (anche) la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili” (cfr. Cass., sez. I, 06/12/2024, n. 31364 e i numerosi precedenti da essa richiamati).
La natura autoritativa del budget annuale di spesa si impone “sugli atti concordati convenzionali”, che hanno quindi carattere recessivo, con la conseguenza che “solo il mancato superamento del tetto di spesa dà il diritto alla struttura sanitaria accreditata di ottenere la remunerazione delle prestazioni erogate” (cfr. Cass., sez. I, 19/09/2024, n. 25184). Inoltre,
“la non remunerabilità delle prestazioni extra budget deriva direttamente dalla legge, senza che occorra un provvedimento della Pubblica amministrazione” (cfr. Cass., sez. I, 30/12/2024,
n. 35061).
Dunque, una volta esaurito il tetto di spesa, viene meno il diritto di credito della struttura Con accreditata e ciò a prescindere dall'emanazione, da parte dell di un provvedimento di regressione tariffaria, tanto è vero che la mancata individuazione dei criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget (scopo a cui mira la regressione) non incide sulla validità del contratto ex art.
8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 (cfr. Cass., sez. III, 29/10/2019, n.
27608).
In definitiva, “in caso di superamento del tetto di spesa la remunerazione risulta inesigibile, Con dovendosi giudicare corretta la condotta della stante la ricorrenza di un obbligo ex lege avente carattere prevalente rispetto agli accordi negoziali, risolvendosi tale obbligo in un factum principis non imputabile” (Cass., sez. I, 30/12/2024, n.35061).
La clausola contrattuale che prevede l'applicazione della regressione tariffaria non è però Con priva di effetti, atteso che il mancato rispetto di essa da parte dell può comportare il diritto di ottenere il risarcimento del danno, laddove il centro accreditato dimostri che la regressione gli avrebbe consentito di conseguire ulteriori somme rispetto a quelle già incamerate. D'altra parte, poiché la regressione è comunque espressione del potere autoritativo di fissazione del tetto di spesa (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. VI, 04/06/2024, n. 5010; Cons. Stato, sez. I,
22/01/2024, n. 52), il centro accreditato può comunque agire con l'azione avverso il silenzio dell'amministrazione ex artt. 31 e 117 del d.lgs. n. 204 del 02.07.2010, onde ottenere
8 l'emanazione del relativo provvedimento.
In conclusione, in nessun caso la struttura accreditata può conseguire pagamenti che comportino il superamento del tetto di spesa stabilito per l'anno di riferimento e ciò a prescindere dall'adozione di un provvedimento applicativo della regressione tariffaria.
Alla luce di quanto precede, la domanda deve essere respinta.
Poiché con la presente sentenza, lo scrivente si è discostato dalla giurisprudenza consolidata della X sezione del tribunale di Napoli, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta la domanda proposta dalla nei confronti della Parte_1 [...]
; Controparte_1
b) compensa le spese di lite.
Napoli, 18.03.2025 Il Giudice
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