Sentenza 25 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di contratto d'appalto, il riconoscimento dei difetti dell'opera e la loro eliminazione da parte dell'appaltatore non comporta il riconoscimento della responsabilità per eventuali danni derivanti al committente dai vizi dell'opera e l'assunzione della correlativa obbligazione, distinta da quella adempiuta di garanzia, di risarcire il danno, con conseguente rinuncia a far valere la prescrizione dell'azione relativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/01/1999, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dai Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Mario SPADONE - Consigliere -
Dott. PE BOSELLI - Cons. Relatore -
Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere -
Dott. Francesca TROMBETTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LA PE, elettivamente domiciliato in Roma, via Pisanelli, 4 presso l'avv. PE Gigli, che lo rappresenta e difende, con l'avv. Paolo Scalettaris, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NE EL, elettivamente domiciliato in Roma, via Oslavia, 12 presso l'avv. Cesare Persichelli, che lo rappresenta e difende, con l'avv. Silvano Franceschinis, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste n. 125/96 del 19.01.96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/98 dal Relatore Cons. PE Boselli;
udito l'avv. PE Gigli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice, che ha concluso per l'accoglimento del primo e quarto motivo del ricorso, assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il tribunale di Udine, con sentenza 28.10.1993, condannava NE EL al pagamento a favore di LL PE della somma di lire 6.135.020, oltre accessori, a titolo di risarcimento danni per difetti dell'opera appaltata dal LL al NE predetto. L'appello, da questi interposto, veniva accolto dalla corte d'appello di Trieste con sentenza 19.01.1996. La corte del merito, premesso che il NE aveva ritualmente eccepito nel giudizio di appello la prescrizione del diritto del LL al risarcimento del danno per i vizi dell'opera, riteneva che la eliminazione dei vizi da parte del NE non comportasse rinuncia alla prescrizione, già verificatasi, del diritto del committente al risarcimento del danno, diversa e distinta essendo l'obbligazione dell'appaltatore di eliminare i vizi dell'opera da quella del risarcimento del danno ed essendo, comunque, l'eliminazione dei difetti avvenuta "in via di cortesia e non in attuazione di un obbligo".
Per la cassazione della sentenza PE LL ricorre con cinque motivi.
NE EL resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 1667 c.c., il ricorrente lamenta che la corte d'appello, pur accertando che l'appaltatore aveva riconosciuto i vizi dell'opera e provveduto ad eliminarli, abbia nondimeno ritenuto che tale condotta non comportasse rinuncia a far valere la prescrizione del diritto del committente al risarcimento del danno o, comunque, l'assunzione di un'obbligazione nuova, non soggetta ai termini di prescrizione dell'obbligazione di garanzia.
Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 1668 c.c., il ricorrente censura l'impugnata sentenza per avere considerato autonoma l'azione di risarcimento del danno rispetto a quella di garanzia, mentre le due azioni sono cumulabili e "sottoposte alle stesse condizioni", così che, proponibile l'azione di garanzia per il riconoscimento dei vizi dell'opera da parte dell'appaltatore, pure proponibile è l'azione di risarcimento danni. I due motivi, che per connessione possono essere esaminati congiuntamente, non sono fondati.
Premesso che l'obbligazione (e l'azione) di risarcimento del danno prevista dall'art. 1668 c.c. (che si aggiunge a quelle tipiche di garanzia per difetti dell'opera appaltata, previste dalla stessa norma) è del tutto distinta da queste, tanto sotto l'aspetto dell'elemento soggettivo della sussistenza della colpa dell'appaltatore (colpa non richiesta per l'applicazione della garanzia in senso tecnico) quanto per ciò che concerne il contenuto della responsabilità dell'appaltatore colpevole (v., fra altre, sentenze nn. 4839/88, 3600/89) va rilevata la corretta applicazione di tali principi da parte della corte del merito, avendo questa ritenuto, con l'impugnata sentenza, che il riconoscimento dei difetti dell'opera e la loro eliminazione da parte dell'appaltatore, se pure ha comportato assunzione della relativa obbligazione e rinuncia a far valere la prescrizione dell'azione di garanzia, non ha però comportato anche riconoscimento della responsabilità (circostanza che, peraltro, è stata pure ritenuta decisamente esclusa dai testimoni escussi) per eventuali danni derivati al committente dai vizi dell'opera e assunzione dell'obbligazione (distinta da quella, adempiuta, di garanzia) di risarcimento con conseguente rinuncia a far valere la prescrizione dell'azione relativa.
Con il terzo motivo, denunciando violazione dell'art. 2937 c.c., il ricorrente censura l'impugnata sentenza per non avere ravvisato una rinunzia tacita alla facoltà di avvalersi della prescrizione nel comportamento processuale dell'appaltatore che, nel giudizio di primo grado "aveva contestato nel merito la domanda attorea" senza eccepire la prescrizione.
Il motivo è inammissibile in quanto con esso viene proposta una questione nuova, pure implicante valutazioni di merito, rimasta estranea al dibattito processuale in sede di gravame. Con il quarto motivo, denunciando violazione degli artt. 2934 e segg. C.C., il ricorrente censura l'impugnata sentenza per avere ritenuto prescritto il diritto del committente al risarcimento del danno senza motivare "in ordine al periodo di decorrenza della prescrizione", anche con riguardo alla diversa pretesa del committente al risarcimento dei danni conseguenti all'intervento dell'appaltatore diretto all'eliminazione dei vizi dell'opera. Il motivo in parte è infondato, in parte è inammissibile. È infondata la prima censura in quanto, contrariamente a quanto adduce il ricorrente, la corte del merito ha specificamente indicato "il periodo di decorrenza della prescrizione"; è inammissibile la seconda in quanto con essa si propone una questione nuova. Con il quinto motivo, denunciando violazione dell'art. 91 c.p.c., il ricorrente lamenta di essere stato condannato nelle spese senza "distinzione tra onorari di avvocato, diritti di procuratore e spese borsuali", lamenta altresì di essere stato condannato al rimborso dell'IVA senza accertamento della possibilità di controparte di "portare l'imposta in detrazione" nonché al rimborso del CNAP senza distinguere tra "contributo soggettivo obbligatorio e contributo integrativo", solo quest'ultimo essendo ripetibile. La prima censura è infondata in quanto la indicazione separata -nell'impugnata sentenza- della somma attribuita a titolo di rimborso delle spese è da ritenersi sufficiente a mettere le parti in grado di controllare l'osservanza dei limiti indicati dalle tariffe;
fondate sono invece le altre due censure in quanto la corte d'appello ha condannato il soccombente al pagamento delle spese di giudizio, oltre I.V.A. e C.N.A.P., da un lato senza compiere alcun accertamento circa la possibilità della parte vittoriosa di detrarre l'imposta (v. sentenza n. 3843/95) dall'altro, senza distinguere e determinare il contributo soggettivo obbligatorio (non ripetibile nei confronti delle parti in causa) dal contributo integrativo dovuto dall'avvocato alla C.N.A.P.(v. sent. n. 3843/95 cit.). Consegue che deve accogliersi il quinto motivo per quanto di ragione, rigettarsi gli altri, cassarsi la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviarsi la causa ad altra sezione della corte di appello di Trieste che provvederà anche sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il quinto motivo del ricorso per quanto di ragione e rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa ad altra sezione della corte d'appello di Trieste che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 23.09.1998
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 1999