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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/10/2025, n. 9100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9100 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 17268/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – X sezione civile- in composizione monocratica ed in persona del Giudice monocratico dott.ssa Anna Maria Pezzullo- ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 17268/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili avente ad oggetto: pagamento, e vertente
TRA
, in persona del Direttore Generale l.r.p.t., P.I. Parte_1 n. , con sede in Frattamaggiore, Via M. Lupoli, 27, rappr. e dif. P.IVA_1 dall'avv. Guglielmo Ara (C.F. ), giusta procura resa su C.F._1 foglio separato da intendersi parte integrante del presente atto, elettivamente domiciliati presso la sede dell'Avvocatura Aziendale, in Frattamaggiore (NA) alla Via P.M. Vergara (Palazzo ex Inam).
OPPONENTE E
Controparte_1
, in persona del Liquidatore Dr. , con sede in
[...] Controparte_2 Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 54, c.f. e p. iva , elett.te P.IVA_2 dom.ta in Napoli alla Via Cesario Console n. 3 presso lo studio dell'avv. Sante Cricrì, C.F. , che la rappresenta e difende giusta C.F._2 procura conferita su foglio separato
OPPOSTO CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la (d'ora Parte_1 Parte in poi proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4247/2023 emesso dal Tribunale di Napoli in data 27/06/2023 con il quale Parte ingiungeva alla il pagamento della somma di €. 107.651,83 oltre interessi e spese, quale credito residuo maturato a seguito delle modifiche delle tariffe approvate dalla Regione Campania, giusta D.C.A. n.110 del 22/10/2014, per “le prestazioni socio sanitarie in RSA e Centri Diurni a valere dal mese di agosto 2009, così come concordate con le Associazioni di Categoria nel corso degli incontri del 16 e 17 settembre 2014”. A sostegno Parte dell'opposizione, l' eccepiva: l'errata fatturazione e l'illegittima imputazione dell'intero presunto credito all' per il periodo Parte_2 agosto 2009 – luglio 2011 nonché la non debenza degli interessi di cui al dlgs 231/02. Cont Si costituiva il contestando l'avverso dedotto di cui chiedeva il rigetto. Disattesa l'istanza di provvisoria esecuzione, in mancanza di richieste istruttorie il Giudice, concessi i termini di cui all'art 189 c.p.c., rinviava la causa all'udienza del 29/09/2025 per la decisione. In tale udienza, sostituita con la trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., il Giudice riservava in decisione la causa. Va premesso che è pacifico che l'oggetto del contendere afferisca alle differenze tariffarie sorte in virtù delle modifiche delle tariffe approvate dalla Regione Campania, giusta D.C.A. n.110 del 22/10/2014, per “le prestazioni socio sanitarie in RSA e Centri Diurni a valere dal mese di agosto 2009, così come concordate con le Associazioni di Categoria nel corso degli incontri del 16 e 17 settembre 2014”. Altrettanto pacifico è il fatto che il DCA 110 del 22.10.2014 abbia rideterminato le tariffe per le prestazioni socio sanitarie di cui alla L.R. 8/2003 (art 13), per il periodo agosto 2009-dicembre 2013, in ottemperanza della sentenza del CdS n. 741/2013 e sulla base delle indicazioni e dei criteri forniti con il parere ministeriale n. 449 del 26/11/2013 altresì che il Subcommissario ad Acta con nota n. 6527/C/2013; in presenza del citato parere ministeriale non favorevole e al fine di evitare disagi agli utenti e consentire la continuità assistenziale da parte delle strutture erogatrici disponeva in via prudenziale e del tutto provvisoria, l'applicazione delle tariffe adottate con il DCA 92/2013 in attesa dell'approvazione in via definitiva delle tariffe (cfr. DCA 110/2014). Prima ancora di passare al merito della pretesa è bene ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 1737/2003; Cass. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. nn. 15026/2005; 15186/2003; 6663/2002); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza – dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11), mentre spetterà all'attore del giudizio di opposizione l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'altrui pretesa. Giova ancora preliminarmente ricordare che il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto deve fornire la prova
- 2 - della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr. Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cassazione civile sez. I, 4 agosto 2000, n. 10261). Ciò posto, passando al merito occorre precisare che nella presente sede non è in contestazione l'effettivo espletamento dei servizi assistenziali da parte della opposta né le tariffe applicate, non avendo il sollevato alcuna specifica contestazione sul punto. Le contestazioni mosse dall'opponente riguardano, il periodo ed il quantum. La stessa infatti ha eccepito che “La convenzione, a tutto voler concedere, impegnava economicamente l' solo per quota parte e solo Parte_3 per il periodo limitato gennaio 2007 – dicembre 2010 e, dunque, il pagamento delle presunte differenze tariffarie per il periodo successivo (gennaio – luglio 2011) non è assolutamente dovuto”. Orbene, l'art. 6 della convenzione, in atti, prevedeva che “La quota Part giornaliera è costituita dalla quota sanitaria a carico dell' e dalla quota sociale a carico del Comune di residenza dell'utente, salvo eventuale compartecipazione dell'utente stesso alla quota sociale, sulla base dei regolamenti vigenti in ogni Ambito. Il primo anno di vigenza della presente convenzione, in attesa di direttive regionali sulle tariffe socio-sanitarie e Part socio-educative e sulla compartecipazione alla spesa tra e Comuni, per ciascuna prestazione a compartecipazione di spesa la quota sanitaria è pari al 70% e quella comunale è pari al 30%.... ” Il successivo art. 10 recitava “Il pagamento della quota sociale a carico del Comune di residenza dell'utente, per la durata del 1° anno della presente convenzione e comunque fino al 31 dicembre 2007, continuerà ad essere anticipato dalla .”. Infine, Pt_4
l'art. 17 della convenzione precisava che “La presente Convenzione ha durata di mesi 12 a far tempo dal 1° gennaio 2007 e fino al 31.12.2007, data in cui la medesima avrà naturale scadenza. Tre mesi prima della data di scadenza l' accertata la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico Pt_5 interesse per il rinnovo della presente convenzione, su delega degli Ambiti socio sanitari NA1, NA2, NA3 e NA4, potrà comunicare al contraente la volontà di procedere al rinnovo medesimo per ulteriori 12 mesi, fino a un massimo di tre anni complessivi”. Part Dalla convenzione testè richiamata emerge, dunque, che l' ra obbligata al pagamento dei detti corrispettivi solo per quota parte (70%) e solo per il periodo limitato gennaio 2007 – dicembre 2010 (essendo incontestata la proroga). Per la restante parte (30%) tenuto al pagamento era il comune di residenza dell'utente e ciò anche per il periodo 1gennaio-31 dicembre 2007 Parte non comportando il pagamento anticipato delle prestazioni da parte dell' alcuna variazione in ordine al soggetto obbligato al pagamento dei detti corrispettivi, che restava e resta individuato nel Comune di residenza del paziente.
- 3 - Alla stregua delle predette argomentazioni, come correttamente rilevato Parte dall' dalle somme fatturate devono essere scorporati gli importi mensili relativi alla quota sociale a carico del comune, per un importo complessivo pari ad € 32.215,54, oltre a tutte le somme richieste per il periodo gennaio – Parte luglio 2011 (70% quota assolutamente non dovute, in assenza di convenzione scritta, per un importo di € 11.799,51, per un totale complessivo non dovuto pari ad € 44.015,05 (s.e.o.). Quanto alla richiesta degli interessi commerciali delle somme dovute sul punto appare opportuno richiamare la giurisprudenza di questo Tribunale, che ha già negato in altre circostanze la debenza degli interessi commerciali nelle ipotesi in cui l'oggetto della domanda siano i crediti derivanti dalla fornitura di servizi di natura sociosanitaria. Tale conclusione appare, tra l'altro, conforme all'interpretazione resa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel recente arresto giurisprudenziale del 14 dicembre 2023, n. 35092. La Corte di Cassazione, ai fini dell'applicabilità del d.lgs. n. 231/2002, individua un criterio distintivo generale: se il rapporto trova la sua origine in un contratto, la disciplina fissata dal decreto trova applicazione;
se il rapporto poggia su di una normativa, il decreto legislativo non si applica (in senso conforme Corte di Appello Napoli, Sez. I, 18 dicembre 2024, n. 5233: «Di recente la Suprema Corte a Sezioni Unite, con sentenza n. 35092/2023 ha avuto modo di precisare che essa discende dalla fonte dell'attività svolta, che è provvedimentale e contrattuale per le strutture accreditate, per le quali l'accordo contrattuale costituisce l'ultimo e decisivo passaggio per dar vita al rapporto tra le parti e all'attività di assistenza, e anche i pagamenti vengono eseguiti sulla base di tali contratti»). Alla stregua delle predette argomentazioni revocato il decreto opposto, la Parte va condannata al pagamento dell'importo di € 63.636,78 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Il parziale accoglimento della opposizione comporta la compensazione delle Parte spese di lite per la metà, ponendosi la residua parte a carico della liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri medi previsti dal decreto ministeriale n. 55/2014, come aggiornato al 2022, per lo scaglione di valore corrispondente, tenuto conto delle fasi svolte, della natura delle questioni trattate e di tutti gli altri criteri previsti dal suddetto decreto, con attribuzione all'avvocato costituito dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: Accoglie l'opposizione e per l'effetto revocato il decreto ingiuntivo n. 4247/2023 emesso dal Tribunale di Napoli in data 27/06/2023, condanna la al pagamento, in favore dell'opposta, dell'importo di € Parte_1 63.636,78 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- 4 - Parte compensa per la metà le spese di lite, condanna per la residua parte l' predetta al pagamento delle spese legali, che liquida in € 203,50 per esborsi, euro 8172,50 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avvocato costituito dichiaratosi antistatario Napoli, 13.10.2025
Il Giudice monocratico
(dott.ssa Anna Maria Pezzullo)
- 5 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – X sezione civile- in composizione monocratica ed in persona del Giudice monocratico dott.ssa Anna Maria Pezzullo- ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 17268/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili avente ad oggetto: pagamento, e vertente
TRA
, in persona del Direttore Generale l.r.p.t., P.I. Parte_1 n. , con sede in Frattamaggiore, Via M. Lupoli, 27, rappr. e dif. P.IVA_1 dall'avv. Guglielmo Ara (C.F. ), giusta procura resa su C.F._1 foglio separato da intendersi parte integrante del presente atto, elettivamente domiciliati presso la sede dell'Avvocatura Aziendale, in Frattamaggiore (NA) alla Via P.M. Vergara (Palazzo ex Inam).
OPPONENTE E
Controparte_1
, in persona del Liquidatore Dr. , con sede in
[...] Controparte_2 Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 54, c.f. e p. iva , elett.te P.IVA_2 dom.ta in Napoli alla Via Cesario Console n. 3 presso lo studio dell'avv. Sante Cricrì, C.F. , che la rappresenta e difende giusta C.F._2 procura conferita su foglio separato
OPPOSTO CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la (d'ora Parte_1 Parte in poi proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4247/2023 emesso dal Tribunale di Napoli in data 27/06/2023 con il quale Parte ingiungeva alla il pagamento della somma di €. 107.651,83 oltre interessi e spese, quale credito residuo maturato a seguito delle modifiche delle tariffe approvate dalla Regione Campania, giusta D.C.A. n.110 del 22/10/2014, per “le prestazioni socio sanitarie in RSA e Centri Diurni a valere dal mese di agosto 2009, così come concordate con le Associazioni di Categoria nel corso degli incontri del 16 e 17 settembre 2014”. A sostegno Parte dell'opposizione, l' eccepiva: l'errata fatturazione e l'illegittima imputazione dell'intero presunto credito all' per il periodo Parte_2 agosto 2009 – luglio 2011 nonché la non debenza degli interessi di cui al dlgs 231/02. Cont Si costituiva il contestando l'avverso dedotto di cui chiedeva il rigetto. Disattesa l'istanza di provvisoria esecuzione, in mancanza di richieste istruttorie il Giudice, concessi i termini di cui all'art 189 c.p.c., rinviava la causa all'udienza del 29/09/2025 per la decisione. In tale udienza, sostituita con la trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., il Giudice riservava in decisione la causa. Va premesso che è pacifico che l'oggetto del contendere afferisca alle differenze tariffarie sorte in virtù delle modifiche delle tariffe approvate dalla Regione Campania, giusta D.C.A. n.110 del 22/10/2014, per “le prestazioni socio sanitarie in RSA e Centri Diurni a valere dal mese di agosto 2009, così come concordate con le Associazioni di Categoria nel corso degli incontri del 16 e 17 settembre 2014”. Altrettanto pacifico è il fatto che il DCA 110 del 22.10.2014 abbia rideterminato le tariffe per le prestazioni socio sanitarie di cui alla L.R. 8/2003 (art 13), per il periodo agosto 2009-dicembre 2013, in ottemperanza della sentenza del CdS n. 741/2013 e sulla base delle indicazioni e dei criteri forniti con il parere ministeriale n. 449 del 26/11/2013 altresì che il Subcommissario ad Acta con nota n. 6527/C/2013; in presenza del citato parere ministeriale non favorevole e al fine di evitare disagi agli utenti e consentire la continuità assistenziale da parte delle strutture erogatrici disponeva in via prudenziale e del tutto provvisoria, l'applicazione delle tariffe adottate con il DCA 92/2013 in attesa dell'approvazione in via definitiva delle tariffe (cfr. DCA 110/2014). Prima ancora di passare al merito della pretesa è bene ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 1737/2003; Cass. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. nn. 15026/2005; 15186/2003; 6663/2002); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza – dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11), mentre spetterà all'attore del giudizio di opposizione l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'altrui pretesa. Giova ancora preliminarmente ricordare che il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto deve fornire la prova
- 2 - della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr. Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cassazione civile sez. I, 4 agosto 2000, n. 10261). Ciò posto, passando al merito occorre precisare che nella presente sede non è in contestazione l'effettivo espletamento dei servizi assistenziali da parte della opposta né le tariffe applicate, non avendo il sollevato alcuna specifica contestazione sul punto. Le contestazioni mosse dall'opponente riguardano, il periodo ed il quantum. La stessa infatti ha eccepito che “La convenzione, a tutto voler concedere, impegnava economicamente l' solo per quota parte e solo Parte_3 per il periodo limitato gennaio 2007 – dicembre 2010 e, dunque, il pagamento delle presunte differenze tariffarie per il periodo successivo (gennaio – luglio 2011) non è assolutamente dovuto”. Orbene, l'art. 6 della convenzione, in atti, prevedeva che “La quota Part giornaliera è costituita dalla quota sanitaria a carico dell' e dalla quota sociale a carico del Comune di residenza dell'utente, salvo eventuale compartecipazione dell'utente stesso alla quota sociale, sulla base dei regolamenti vigenti in ogni Ambito. Il primo anno di vigenza della presente convenzione, in attesa di direttive regionali sulle tariffe socio-sanitarie e Part socio-educative e sulla compartecipazione alla spesa tra e Comuni, per ciascuna prestazione a compartecipazione di spesa la quota sanitaria è pari al 70% e quella comunale è pari al 30%.... ” Il successivo art. 10 recitava “Il pagamento della quota sociale a carico del Comune di residenza dell'utente, per la durata del 1° anno della presente convenzione e comunque fino al 31 dicembre 2007, continuerà ad essere anticipato dalla .”. Infine, Pt_4
l'art. 17 della convenzione precisava che “La presente Convenzione ha durata di mesi 12 a far tempo dal 1° gennaio 2007 e fino al 31.12.2007, data in cui la medesima avrà naturale scadenza. Tre mesi prima della data di scadenza l' accertata la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico Pt_5 interesse per il rinnovo della presente convenzione, su delega degli Ambiti socio sanitari NA1, NA2, NA3 e NA4, potrà comunicare al contraente la volontà di procedere al rinnovo medesimo per ulteriori 12 mesi, fino a un massimo di tre anni complessivi”. Part Dalla convenzione testè richiamata emerge, dunque, che l' ra obbligata al pagamento dei detti corrispettivi solo per quota parte (70%) e solo per il periodo limitato gennaio 2007 – dicembre 2010 (essendo incontestata la proroga). Per la restante parte (30%) tenuto al pagamento era il comune di residenza dell'utente e ciò anche per il periodo 1gennaio-31 dicembre 2007 Parte non comportando il pagamento anticipato delle prestazioni da parte dell' alcuna variazione in ordine al soggetto obbligato al pagamento dei detti corrispettivi, che restava e resta individuato nel Comune di residenza del paziente.
- 3 - Alla stregua delle predette argomentazioni, come correttamente rilevato Parte dall' dalle somme fatturate devono essere scorporati gli importi mensili relativi alla quota sociale a carico del comune, per un importo complessivo pari ad € 32.215,54, oltre a tutte le somme richieste per il periodo gennaio – Parte luglio 2011 (70% quota assolutamente non dovute, in assenza di convenzione scritta, per un importo di € 11.799,51, per un totale complessivo non dovuto pari ad € 44.015,05 (s.e.o.). Quanto alla richiesta degli interessi commerciali delle somme dovute sul punto appare opportuno richiamare la giurisprudenza di questo Tribunale, che ha già negato in altre circostanze la debenza degli interessi commerciali nelle ipotesi in cui l'oggetto della domanda siano i crediti derivanti dalla fornitura di servizi di natura sociosanitaria. Tale conclusione appare, tra l'altro, conforme all'interpretazione resa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel recente arresto giurisprudenziale del 14 dicembre 2023, n. 35092. La Corte di Cassazione, ai fini dell'applicabilità del d.lgs. n. 231/2002, individua un criterio distintivo generale: se il rapporto trova la sua origine in un contratto, la disciplina fissata dal decreto trova applicazione;
se il rapporto poggia su di una normativa, il decreto legislativo non si applica (in senso conforme Corte di Appello Napoli, Sez. I, 18 dicembre 2024, n. 5233: «Di recente la Suprema Corte a Sezioni Unite, con sentenza n. 35092/2023 ha avuto modo di precisare che essa discende dalla fonte dell'attività svolta, che è provvedimentale e contrattuale per le strutture accreditate, per le quali l'accordo contrattuale costituisce l'ultimo e decisivo passaggio per dar vita al rapporto tra le parti e all'attività di assistenza, e anche i pagamenti vengono eseguiti sulla base di tali contratti»). Alla stregua delle predette argomentazioni revocato il decreto opposto, la Parte va condannata al pagamento dell'importo di € 63.636,78 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Il parziale accoglimento della opposizione comporta la compensazione delle Parte spese di lite per la metà, ponendosi la residua parte a carico della liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri medi previsti dal decreto ministeriale n. 55/2014, come aggiornato al 2022, per lo scaglione di valore corrispondente, tenuto conto delle fasi svolte, della natura delle questioni trattate e di tutti gli altri criteri previsti dal suddetto decreto, con attribuzione all'avvocato costituito dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: Accoglie l'opposizione e per l'effetto revocato il decreto ingiuntivo n. 4247/2023 emesso dal Tribunale di Napoli in data 27/06/2023, condanna la al pagamento, in favore dell'opposta, dell'importo di € Parte_1 63.636,78 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- 4 - Parte compensa per la metà le spese di lite, condanna per la residua parte l' predetta al pagamento delle spese legali, che liquida in € 203,50 per esborsi, euro 8172,50 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avvocato costituito dichiaratosi antistatario Napoli, 13.10.2025
Il Giudice monocratico
(dott.ssa Anna Maria Pezzullo)
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