Ordinanza cautelare 18 gennaio 2021
Sentenza 8 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 18/01/2021, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/01/2021
N. 00029/2021 REG.PROV.CAU.
N. 01315/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1315 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS- non costituito in giudizio;
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , con sede in Venezia, San Marco 63;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento -OMISSIS-/-OMISSIS-, a mezzo del quale il -OMISSIS- – -OMISSIS-, ha disposto il non accoglimento dell'istanza presentata ai sensi dell'art 398 RGA tesa ad ottenere il trasferimento definitivo dal reparto di appartenenza alla -OMISSIS-“-OMISSIS-”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 - tenuta con le modalità di cui agli artt. 84, comma 6, D.L. n. 18 del 2020 e 4, comma 1, D.L. n. 28 del 2020 e 25, D.L. n. 137 del 2020 - il dott. Nicola Bardino;
Ritenuto, ad un sommario esame tipico della presente fase, che i motivi d’impugnazione non appaiono suscettibili di favorevole apprezzamento, alla luce delle gravi carenze d’organico riscontrate nella sede di appartenenza e del carattere non eccezionale delle motivazioni poste a sostegno della richiesta di trasferimento, tali da non giustificare il superamento dell’ordinario sistema di trasferimenti fondato su base concorsuale;
Considerato infatti che, secondo il prevalente insegnamento giurisprudenziale (condiviso dal Collegio), “ l'art. 398 del R.G.A. introduce un'ipotesi eccezionale di trasferimento definitivo del personale dell'Arma dei Carabinieri rispetto all' iter ordinario disciplinato dalle circolari di "Pianificazione annuale dei trasferimenti a domanda", in deroga all'obbligo di permanenza per il periodo minimo nella sede assegnata ”; con la conseguenza che, da un lato, “ la concessione dei trasferimenti ai sensi dell'art. 398 R.G.A. deve essere ancorata a presupposti particolarmente rigorosi al fine di non aggirare il sistema ordinario dei trasferimenti su base concorsuale, in quanto gli stessi, incidendo sull'organico della sede di assegnazione, penalizzano le aspettative di chi è inserito, magari da lungo tempo, nelle graduatorie di merito della procedura ordinaria ”; e, dall’altro lato, va ritenuto sufficientemente motivato il diniego opposto, come nel caso di specie, mediante il “ riferimento alle carenze organizzative, indicate considerando l'intera linea di comando del reparto di appartenenza del ricorrente ” (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 613 del 2020);
Ritenuto per quanto precede di respingere l’istanza cautelare e di compensare le spese della presente fase, in considerazione della particolarità delle vicenda esaminata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), respinge la suestesa domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021, tenuta in modalità videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.