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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/06/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 25793/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 25793/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in VIA F. ROLANDO 5 Parte_1 C.F._1
10059 SUSA, presso lo studio dell'avv. LIUZZO ERIKA GIORGIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in CORSO FRANCIA 45 CP_1 C.F._2
10059 SUSA, presso lo studio dell'avv. GIORIO ENRICO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in SUSA il 08/12/2003. Parte_1 CP_1
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SUSA (atto n. 20 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
pagina 1 di 3 Dal matrimonio sono nate le figlie: il 05/06/2008, , il 11/11/2009 e il Per_1 Per_2 Per_3
29/07/2019.
Con ricorso depositato il 31/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SUSA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che:
-le figlie minori ed vengano affidate ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 Per_2 Per_3 prevalente quanto a presso il padre e quanto a e presso la madre. Per_1 Per_3 Per_2
-il padre, salvo diversi e più ampi accordi tra i coniugi, possa tenere con sé la figlia Per_3
il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola sino alle ore 20,30 con successivo accompagnamento presso il domicilio materno;
ogni quindici giorni dal venerdì pomeriggio alle ore 16,00 alla domenica sera alle ore 20,30;
durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 22/12 al 30/12 ovvero dal 31/12 al 6/01; a prescindere dal periodo di spettanza i genitori concordano che starà ad anni alterni con l'uno o l'altro Per_3 genitore il 24/12 oppure il 25/12 nonché il 31/01 oppure il 01/01, le vacanze pasquali ed i ponti saranno alternati e così anche il compleanno, di anno in anno;
durante le vacanze estive trascorrerà con ciascuno dei genitori un periodo di due settimane, Per_3 anche non consecutive, da determinare e comunicare entro e non oltre il 31/05 di ciascun anno;
per quanto attiene alle figlie minori e , in ragione dell'età delle ragazze, il genitore Per_1 Per_2 non collocatario concorderà direttamente con loro tempi e modalità di visita indicativamente, sulla base degli attuali impegni e progetti scolastici.
DA' ATTO che:
pagina 2 di 3 i genitori prestano il consenso affinché le minori ed continuino nel percorso Per_1 Per_2 Per_3 di assistenza psicologica intrapreso per il tramite dei servizi sociali e prestano sin d'ora il consenso, laddove si rendesse necessario, ad un'assistenza psicologica ulteriore in regime privatistico.
DISPONE che:
-il sig. contribuisca al mantenimento della figlia erogando in favore della CP_1 Per_3 moglie sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese ed a mezzo bonifico bancario alle coordinate Parte_1 bancarie [...], l'importo di € 250/00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
quanto alle figlie e in ragione della loro collocazione prevalente, ciascun Per_1 Per_2 genitore provvederà al mantenimento diretto.
Per quel che attiene invece alle cd spese extra sostenute per tutte e tre le figlie ossia quelle scolastiche, mediche e sportive - così come richiamate nel noto protocollo del Tribunale di Torino - i coniugi convengono di ripartirle nella misura del 50%
DA' ATTO che:
-I coniugi concordano altresì di suddividere al 50% l'importo a titolo di assegno unico erogato dall'INPS.
-Ai fini della risoluzione e della definizione della crisi coniugale e quale elemento funzionale e condizione indispensabile, la sig.ra si impegna a cedere ed il sig. ad Parte_1 CP_1 acquistare - a fronte dell'estinzione anticipata da parte del sig. prima del rogito di CP_1 trasferimento dell'intero mutuo restante acceso c/o - la quota del 50% degli Controparte_2 immobili siti nel Comune di Gravere (TO), Via Runa n. 14 censiti al NCEU del Comune di Gravere al foglio 2 particella 312 sub 4 cat C/6 cl. 1 consistenza mq 90 rendita € 283,54 - foglio 2 particella 312 sub 6 cat F/1 consistenza mq 293 e foglio 2 particella 312 sub 7 cat. A/7 cl 2, 6,5 vani, rendita € 721,75. Il sig. si impegna ad estinguere, come sopra detto, il mutuo entro due mesi dalla sottoscrizione del CP_1 presente ricorso e comunque almeno entro 30 giorni antecedenti la data del redigendo atto di cessione. La sig.ra con l'esatta esecuzione delle condizioni di sopra null'altro potrà pretendere dal sig. Pt_1 anche in relazione al pagamento del mutuo in costanza di matrimonio ed ai relativi ratei pregressi CP_1 già versati.
-I signori e si obbligano, reciprocamente, ad addivenire al trasferimento CP_1 Parte_1 immobiliare di cui sopra, entro trenta giorni dalla data di omologa della separazione.
-I coniugi dichiarano di aver regolato ogni altro rapporto economico patrimoniale pendente tra gli stessi e di non aver più altro a pretendere tra loro a seguito del matrimonio ad eccezione della cessione di cui al punto 7) del presente ricorso.
-I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, rinunciando a qualsivoglia reciproca richiesta di contributo al mantenimento.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 13/06/2025.
Il Presidente rel/est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 25793/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in VIA F. ROLANDO 5 Parte_1 C.F._1
10059 SUSA, presso lo studio dell'avv. LIUZZO ERIKA GIORGIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in CORSO FRANCIA 45 CP_1 C.F._2
10059 SUSA, presso lo studio dell'avv. GIORIO ENRICO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in SUSA il 08/12/2003. Parte_1 CP_1
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SUSA (atto n. 20 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
pagina 1 di 3 Dal matrimonio sono nate le figlie: il 05/06/2008, , il 11/11/2009 e il Per_1 Per_2 Per_3
29/07/2019.
Con ricorso depositato il 31/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SUSA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che:
-le figlie minori ed vengano affidate ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 Per_2 Per_3 prevalente quanto a presso il padre e quanto a e presso la madre. Per_1 Per_3 Per_2
-il padre, salvo diversi e più ampi accordi tra i coniugi, possa tenere con sé la figlia Per_3
il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola sino alle ore 20,30 con successivo accompagnamento presso il domicilio materno;
ogni quindici giorni dal venerdì pomeriggio alle ore 16,00 alla domenica sera alle ore 20,30;
durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 22/12 al 30/12 ovvero dal 31/12 al 6/01; a prescindere dal periodo di spettanza i genitori concordano che starà ad anni alterni con l'uno o l'altro Per_3 genitore il 24/12 oppure il 25/12 nonché il 31/01 oppure il 01/01, le vacanze pasquali ed i ponti saranno alternati e così anche il compleanno, di anno in anno;
durante le vacanze estive trascorrerà con ciascuno dei genitori un periodo di due settimane, Per_3 anche non consecutive, da determinare e comunicare entro e non oltre il 31/05 di ciascun anno;
per quanto attiene alle figlie minori e , in ragione dell'età delle ragazze, il genitore Per_1 Per_2 non collocatario concorderà direttamente con loro tempi e modalità di visita indicativamente, sulla base degli attuali impegni e progetti scolastici.
DA' ATTO che:
pagina 2 di 3 i genitori prestano il consenso affinché le minori ed continuino nel percorso Per_1 Per_2 Per_3 di assistenza psicologica intrapreso per il tramite dei servizi sociali e prestano sin d'ora il consenso, laddove si rendesse necessario, ad un'assistenza psicologica ulteriore in regime privatistico.
DISPONE che:
-il sig. contribuisca al mantenimento della figlia erogando in favore della CP_1 Per_3 moglie sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese ed a mezzo bonifico bancario alle coordinate Parte_1 bancarie [...], l'importo di € 250/00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
quanto alle figlie e in ragione della loro collocazione prevalente, ciascun Per_1 Per_2 genitore provvederà al mantenimento diretto.
Per quel che attiene invece alle cd spese extra sostenute per tutte e tre le figlie ossia quelle scolastiche, mediche e sportive - così come richiamate nel noto protocollo del Tribunale di Torino - i coniugi convengono di ripartirle nella misura del 50%
DA' ATTO che:
-I coniugi concordano altresì di suddividere al 50% l'importo a titolo di assegno unico erogato dall'INPS.
-Ai fini della risoluzione e della definizione della crisi coniugale e quale elemento funzionale e condizione indispensabile, la sig.ra si impegna a cedere ed il sig. ad Parte_1 CP_1 acquistare - a fronte dell'estinzione anticipata da parte del sig. prima del rogito di CP_1 trasferimento dell'intero mutuo restante acceso c/o - la quota del 50% degli Controparte_2 immobili siti nel Comune di Gravere (TO), Via Runa n. 14 censiti al NCEU del Comune di Gravere al foglio 2 particella 312 sub 4 cat C/6 cl. 1 consistenza mq 90 rendita € 283,54 - foglio 2 particella 312 sub 6 cat F/1 consistenza mq 293 e foglio 2 particella 312 sub 7 cat. A/7 cl 2, 6,5 vani, rendita € 721,75. Il sig. si impegna ad estinguere, come sopra detto, il mutuo entro due mesi dalla sottoscrizione del CP_1 presente ricorso e comunque almeno entro 30 giorni antecedenti la data del redigendo atto di cessione. La sig.ra con l'esatta esecuzione delle condizioni di sopra null'altro potrà pretendere dal sig. Pt_1 anche in relazione al pagamento del mutuo in costanza di matrimonio ed ai relativi ratei pregressi CP_1 già versati.
-I signori e si obbligano, reciprocamente, ad addivenire al trasferimento CP_1 Parte_1 immobiliare di cui sopra, entro trenta giorni dalla data di omologa della separazione.
-I coniugi dichiarano di aver regolato ogni altro rapporto economico patrimoniale pendente tra gli stessi e di non aver più altro a pretendere tra loro a seguito del matrimonio ad eccezione della cessione di cui al punto 7) del presente ricorso.
-I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, rinunciando a qualsivoglia reciproca richiesta di contributo al mantenimento.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 13/06/2025.
Il Presidente rel/est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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