Sentenza breve 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza breve 11/06/2025, n. 1277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1277 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 01277/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00847/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 847 del 2025, proposto da Viglia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B110BB3B7F, rappresentato e difeso dall'avvocato Katia Giardini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Livia Lo Cascio e Rosario Papania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di Formedical Co S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione
- del provvedimento protocollo n. 67581 del 02/05/2025, notificato a mezzo pec in data 2 maggio 2025, con il quale l'ASP di Trapani comunicava l'esclusione della società VIGLIA srl dalla procedura aperta, con applicazione del criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D.lgs. 36/2023 avente per oggetto la fornitura, suddivisa in 20 lotti aggiudicabili anche singolarmente, di Attrezzature sanitarie varie con la formula “Chiavi in mano” occorrenti alle diverse UU.OO. dei PP.OO. e Distretti dell'ASP di Trapani, disponendo l'aggiudicazione in favore di VIGLIA srl;
- del verbale di gara n. 86 del 29 aprile 2025, concernente lo svolgimento delle operazioni di gara e l'esclusione di VIGLIA srl;
- del disciplinare di gara e del capitolato tecnico;
- di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali, successivi e comunque connessi del procedimento e per ogni consequenziale statuizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Vista la memoria di costituzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, con la relativa documentazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli articoli 55, 60, 119 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore alla camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 il consigliere Maria Cappellano, e uditi i difensori delle parti costituite, presenti come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A. – Con il ricorso in esame, la società odierna istante ha impugnato il provvedimento del 2 maggio 2025, con il quale l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani ha comunicato alla predetta l’esclusione, quanto al lotto 9, dalla procedura aperta, con applicazione del criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 108, co. 3, del d. lgs. n. 36/2023, avente per oggetto la fornitura, suddivisa in 20 lotti aggiudicabili anche singolarmente, di Attrezzature sanitarie varie con la formula “Chiavi in mano” occorrenti alle diverse UU.OO. dei PP.OO. e Distretti dell’ASP di Trapani; censurando anche il verbale di gara n. 86 del 29 aprile 2025 e la presupposta legge di gara.
Espone in punto di fatto:
- di avere partecipato a tale gara, interamente svolta tramite piattaforma telematica, per il lotto 9 – “N. 1 Sistema di Monitoraggio da destinare all’U.O.C. di Cardiologia del P.O. di Mazara del Vallo” – per il quale nessuna offerta è stata ritenuta conforme, compresa quella dell’odierna istante, in quanto la commissione ha ritenuto l’offerta tecnica non conforme ai requisiti minimi richiesti;
- di avere ricevuto in data 2 maggio 2025 il provvedimento di comunicazione dell’esclusione dalla gara.
Si duole di tale esito affidando il ricorso alle censure di:
1) Violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 14 e 16 del Disciplinare di gara; violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 10 D. Lgs. n. 36/2023; violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 108 D. Lgs. n. 36/2023; violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 79 D. Lgs. n. 36/2023; nonché in relazione ai principi generali in materia di appalto e procedure di affidamento; eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto assoluto dei presupposti; difetto e/o insufficienza di istruttoria; eccesso di potere per irragionevolezza; perplessità; sviamento; ingiustizia grave e manifesta; violazione del principio della par DI ;
2) Violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 101 D.Lgs. n. 36/2023; nonché in relazione ai principi generali in materia di appalto e procedure di affidamento; eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto assoluto dei presupposti; difetto e/o insufficienza di istruttoria; eccesso di potere per irragionevolezza; perplessità; sviamento; ingiustizia grave e manifesta; violazione del principio della par DI ;
3) Violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 3 della legge n. 241/1990 Violazione dell’Obbligo di “Motivazione Rafforzata” per Specifiche Restrittive .
Ha, quindi, chiesto – previa misura cautelare – l’annullamento degli atti impugnati e l’aggiudicazione in suo favore; con vittoria di spese.
B. – Si è costituita in giudizio l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, la quale ha depositato documentazione e, con memoria difensiva, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività nella parte in cui si contesta la legge di gara; nel merito, ne ha chiesto il rigetto in quanto infondato, con vittoria di spese.
C. – Alla camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 – presenti i difensori delle parti costituite come da verbale, i quali hanno reso chiarimenti – il Presidente del Collegio ha dato avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., e la causa è stata posta in decisione.
D. – Ritiene preliminarmente il Collegio di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. e adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione delle istanze cautelari, sussistendone tutti i presupposti; possibilità, questa, espressamente indicata dal Presidente del Collegio alle parti presenti.
E. – Nel merito, il ricorso non è fondato.
Deve in via preliminare darsi atto della fondatezza dell’eccezione, ritualmente sollevata dalla difesa dell’Azienda, di inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione della lex specialis .
Deve invero osservarsi che – venendo in rilievo requisiti asseritamente ostativi alla partecipazione, posti quali requisiti a pena di esclusione – la ricorrente avrebbe dovuto impugnare immediatamente dette clausole, in quanto, in tesi, impeditive della partecipazione.
Né può aderirsi alla prospettazione di parte istante per cui, al più, si tratterebbe di una questione relativa al punteggio per singoli aspetti, in quanto viene in rilievo una gara con applicazione del criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 108, co. 3, del d. lgs. n. 36/2023; e, in ogni caso, le difformità dell’offerta tecnica legittimano l’esclusione dalla gara (di cui è prevista l’espressa comminatoria), in quanto determinano la mancanza degli elementi essenziali richiesti dalla stazione appaltante.
Si ritiene, tuttavia, di potere prescindere da tale profilo in rito, in quanto le censure dedotte non sono fondate.
E.1. – Il primo motivo, con il quale si contesta la valutazione fatta dalla commissione, sull’insussistenza di numerose caratteristiche tecniche minime dei prodotti offerti dalla ricorrente, non è fondato.
Devono innanzitutto essere riportate le parti di interesse della complessiva legge di gara e, in particolare:
- l’art. 3 del capitolato tecnico, il quale stabilisce che “ Le caratteristiche tecniche minime, così come definite e indicate nel presente Capitolato Tecnico, devono essere necessariamente possedute dalle Apparecchiature e dai dispositivi accessori offerti in gara, a pena di esclusione dalla gara ”; disposizione alla quale segue, (anche) per il lotto 9, la descrizione delle caratteristiche tecniche minime oggetto della fornitura;
- il disciplinare di gara, il quale al punto 16 (“OFFERTA TECNICA”) prevede che l’offerta deve contenere, a pena di esclusione:
“ 16.1) Schede tecniche descrittive e depliants delle apparecchiature offerte, rilasciati dal produttore o dall’importatore e/o distributore nazionale, in originale o copie conformi all’originale autenticate ai sensi del D.P.R. 445/2000, accompagnate da traduzione in lingua italiana se redatte in lingua straniera. Dette schede tecniche devono essere timbrate e firmate dal legale rappresentante o titolare della ditta concorrente. Da dette schede tecniche descrittive del prodotto dovranno evincersi, inequivocabilmente punto per punto le caratteristiche tecniche richieste ”;
(…omissis…)
6.3) Quadro comparativo requisiti minimi, (Vedi Allegato C) redatto ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consistente in una tabella a doppia colonna, una riportante i requisiti richiesti e l’altra la descrizione del requisito corrispondente all’apparecchiatura offerta con specificazione della pagina del documento tecnico (depliant, brochure o manuale d’uso) nella quale poter evincere chiaramente il possesso del relativo requisito ”;
(…omissis…)
16.11) Dichiarazione con la quale si attesti la corrispondenza di quanto offerto alle specifiche tecniche minime richieste e alle condizioni di assistenza tecnica richieste da questa Amministrazione di cui al Capitolato Tecnico .
Ciò premesso, va subito disattesa la difesa della ricorrente nella parte in cui sostiene che i requisiti minimi non avrebbero potuto avere una portata escludente in quanto previsti solo nel capitolato, e non nel disciplinare di gara.
Osserva il Collegio che – al fine di superare tale prospettazione – è sufficiente osservare che:
- in base all’art. 82, co. 1, del d. lgs. n. 36/2023, “ 1. Costituiscono documenti di gara, in particolare:
a) il bando, l'avviso di gara o la lettera d'invito;
b) il disciplinare di gara;
c) il capitolato speciale;
d) le condizioni contrattuali proposte ”;
- l’art. 87 stabilisce che “ 1. Il disciplinare di gara fissa le regole per lo svolgimento del procedimento di selezione delle offerte.
2. Il capitolato speciale definisce i contenuti del futuro rapporto contrattuale tra l'aggiudicatario e la stazione appaltante.
3. Il disciplinare di gara e il capitolato speciale indicano, per gli aspetti di rispettiva competenza, le specifiche tecniche, le etichettature, i rapporti di prova, le certificazioni e altri mezzi di prova, nonché il costo del ciclo di vita secondo quanto stabilito all'allegato II.8 ”;
- il capitolato tecnico fa parte integrante della procedura, ed è espressamente richiamato nel punto 19 del disciplinare per quanto attiene alla verifica, da parte della commissione tecnica, del rispetto dei requisiti minimi previsti dal Capitolato tecnico.
Va pertanto richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale, formatosi anche nella vigenza del d. lgs. n. 50/2016, per cui “… secondo quanto di recente precisato da Cons. Stato, sez. IV, n. 7296 del 2024 (resa in relazione a fattispecie disciplinata dal d.lgs. n. 50 del 2016 ma con richiamo al d.lgs. n. 36 del 2023) l’esclusione dalla gara di un’impresa autrice di un offerta giudicata inidonea dal punto di vista tecnico non si pone in contrasto con il principio di tassatività delle clausole di esclusione, atteso che quest’ultimo riguarda il mancato rispetto di adempimenti relativi alla partecipazione alla gara che non abbiano base normativa espressa e non già l’accertata mancanza dei necessari requisiti dell’offerta, richiesti per la partecipazione alla gara. Ciò trova conferma anche nel dettato dell’art. 10, terzo comma, del d.lgs. n. 36 del 2023.
Pertanto, le caratteristiche indefettibili (ossia i requisiti minimi) delle prestazioni o del bene previste dalla lex specialis di gara costituiscono una condizione di partecipazione alla procedura selettiva, con conseguente onere dell’operatore di impugnativa immediata della medesima lex specialis. Le difformità dell’offerta tecnica che rivelano l’inadeguatezza del progetto proposto dall’impresa offerente rispetto a essi, legittimano l’esclusione dalla gara e non già la mera penalizzazione dell’offerta nell’attribuzione del punteggio, in quanto determinano la mancanza di un elemento essenziale per la formazione dell’accordo negoziale …” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 2 aprile 2025, n. 2789; Sez. III, 11 dicembre 2019, n. 8429).
Nel caso in esame deve rilevarsi che, come riscontrato dalla commissione, l’offerta tecnica della ricorrente non possedeva talune caratteristiche tecniche minime, quali chiaramente definite nel Capitolato a pena di esclusione.
Il riferimento è in primo luogo al requisito minimo “ Display TFT alta risoluzione (FHD) a colori di dimensione minima 18” formato 16:9 …” in relazione a otto Monitor multiparametrici per terapia intensiva cardiologica (pag. 27 del capitolato), in ordine al quale la commissione ha ritenuto i prodotti offerti della ditta non conformi “in quanto non hanno un display ad alta risoluzione, come richiesto”.
La ricorrente sostiene che il requisito minimo sussisterebbe, in quanto il monitor è dotato di display ad alta risoluzione “HD”, indicandolo come equivalente alla risoluzione richiesta (FHD).
Orbene, premesso che la predetta effettua una propria personale (e generica) valutazione di equivalenza solo in questa sede, a fronte di un requisito minimo richiesto dal Capitolato, deve rilevarsi che il riferimento all’alta risoluzione FHD era indicata anche nel quadro comparativo (n. 37); e che il Full HD risulta essere una risoluzione più elevata rispetto al semplice HD.
Ad identica conclusione deve pervenirsi con riguardo al requisito minimo “Predisposizione per parametri opzionali: gittata cardiaca con catetere Swanz-Ganz” (pag. 28 del capitolato), in ordine al quale non è stata riscontrata tale caratteristica, per cui si è ritenuto non valutabile.
Nel precisare che tale requisito era indicato al punto 55 del quadro comparativo, non convince la sovrapposizione operata dalla ricorrente fra il caterere Swan-Ganz e il metodo della termodiluizione, i quali sono sì collegati, ma non sono sovrapponibili, in quanto il caterere è uno strumento che permette di misurare la gittata cardiaca, il metodo è una tecnica di misurazione della stessa gittata, che può sfruttare il caterere in questione; ed è documentato in atti che la ricorrente non ha indicato tale specifico caterere.
La predetta non ha dimostrato il possesso del requisito minimo neanche per quanto attiene alla caratteristica “Display TFT alta risoluzione di dimensione minima 10”..”relativo agli 8 Monitor multiparametrici per terapia semi-intensiva (pag. 30 del capitolato): rispetto a tale caratteristica minima, i prodotti offerti sono stati ritenuti non conformi “in quanto non hanno un display ad alta risoluzione, come richiesto”.
Anche in tal caso, deve rilevarsi che la ricorrente nel quadro comparativo ha indicato: “ Grazie all'elevato contrasto e luminosotà regolabile, il display è visibile da lontano con un ampio angolo di visualizzazione. Dispone di un lampeggiatore LED ad alta luminosità, programmabile, per la notifica dell'allarme. MOS pag. 14-7; 1-2 ”; e dal Manuale si evince, quanto alla risoluzione, 1.024x600 pixel; sicché, non è stata indicata e documentata la caratteristica dell’alta risoluzione, che, anzi, risulta smentita dall’ indicazione della risoluzione appena riportata (1.024x600 pixel).
Non sussiste il requisito minimo, come correttamente accertato dalla commissione, neppure per quanto attiene al “Display grafico integrato a colori touch screen…” relativo agli 8 Monitor multiparametrici telemetria unità operativa cardiologica semi-intensiva (pag. 31 del capitolato), rispetto al quale la commissione ha giudicato i prodotti offerti non conformi “in quanto non hanno un display touch screen, come richiesto”.
Deve anche osservarsi che – con riferimento a tale caratteristica minima – nei chiarimenti richiesti dalla stessa ricorrente l’Azienda ha confermato quanto previsto nel capitolato, senza possibilità di equivalenza (v. chiarimenti in atti); e tale chiarimento non è stato impugnato.
Non vi è spazio per l’invocata applicazione del principio di equivalenza, peraltro non supportata da alcun dato scientifico, né da una relazione tecnica di parte da cui possa evincersi una presunta equivalenza funzionale.
Va, a tal fine, rammentato che:
- “… 7.7.1. E’ ben vero che la giurisprudenza ha ammesso l’equivalenza anche in termini funzionali. In particolare è stato affermato che: “nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica le caratteristiche minime stabilite nella documentazione di gara non debbono intendersi come vincolanti nel quomodo, ma soltanto quoad effectum” (Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2024, n. 4155). In siffatta direzione “il principio di equivalenza … introdotto nel sistema dal legislatore europeo (ex articolo 42, par. 6, della direttiva 2014/24/UE) al chiaro fine di evitare che le "specifiche tecniche" fossero utilizzate dalle stazioni appaltanti in modo restrittivo della concorrenza” può essere ritenuto “estensibile anche ai requisiti minimi qualificati come obbligatori dalla disciplina di gara”. E ciò proprio sulla scorta di un approccio "funzionale", ossia con riferimento a fattispecie in cui dalla stessa lex specialis emerge che determinate caratteristiche tecniche sono “richieste al fine di assicurare all'Amministrazione il perseguimento di determinate finalità”: di qui la ammissibilità, in linea teorica, della prova diretta a dimostrate che tali finalità possano essere “soddisfatte anche attraverso prodotti o prestazioni aventi caratteristiche tecniche differenti da quelle richieste (cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, 6 settembre 2023, n. 8189)”. Pertanto, anche in ossequio al “più generale principio del favor partecipationis” è stato “adottato l'approccio "funzionale" finanche per ammettere la possibilità di offrire prodotti di materiale diverso da quello richiesto a pena di esclusione dalla lex specialis (come nelle fattispecie esaminate in Consiglio di Stato, sez. III, 6 dicembre 2023, n. 10536, e 25 novembre 2020, n. 7404)”. Di qui il configurarsi “di un principio di equivalenza di portata "espansiva"” [Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2024, n. 4155, cit.];
7.7.2. Il tutto a condizione, ovviamente, che deve essere “la ditta che intende avvalersi della clausola di equivalenza … ad avere l'onere di dimostrare l'equivalenza tra i prodotti, non potendo pretendere che di tale accertamento si faccia carico la Commissione di gara (Consiglio di Stato, sez. III, 5 settembre 2017 n. 4207; 13 maggio 2011, n. 2905)” (Cons. Stato, sez. III, 1° ottobre 2019, n. 6560; Cons. Stato, sez. V, 28 maggio 2019, n. 3489; Cons. Stato, sez. III, 3 agosto 2018, n. 4809). Tale dimostrazione, aggiunge il collegio, deve risultare particolarmente rigorosa proprio in quanto diretta a proporre una valida alternativa rispetto a prodotti realizzati con materiali ritenuti alla stregua di requisiti minimi e indefettibili;
7.7.3 Pertanto, se da un lato è ammessa l’equivalenza anche in termini funzionali, dall’altro lato la prova di una simile equivalenza funzionale deve comunque essere fornita dalla parte interessata mediante adeguata e soprattutto rigorosa dimostrazione …” (Consiglio di Stato, Sez. V, 7 gennaio 2025, n. 82);
- “… se è vero che, in generale, il principio di equivalenza è diretto ad evitare che le norme obbligatorie, le omologazioni nazionali e le specifiche tecniche possano essere artatamente utilizzate per operare indebite esclusioni dalla gare pubbliche, fondate sul pretesto di una non perfetta corrispondenza delle soluzioni tecniche offerte con quelle richieste - con la conseguenza che esso non deve risolversi in una verifica formalistica ma deve consistere nell’apprezzamento della sua conformità sostanziale alle specifiche tecniche inserite nella lex specialis - è altrettanto vero che detto principio non può essere invocato per ammettere offerte tecnicamente inappropriate (cfr. Cons. Stato, III, 2 marzo 2018, n. 1316) o che comprendano soluzioni che, sul piano oggettivo funzionale e strutturale, non rispettino le caratteristiche tecniche obbligatorie, configurandosi come un aliud pro alio (cfr. Cons. Stato, sez. V, 8 maggio 2023 n. 4624; III, 9 febbraio 2021, n. 1225; V 25 luglio 2019, n. 5258).
Nel caso in esame difetta proprio il presupposto della possibilità, per la stazione appaltante, di valutare discrezionalmente le caratteristiche oggettive e funzionali del prodotto offerto, in quanto il sistema prescelto di aggiudicazione era quello del prezzo più basso riferito ad una prestazione già puntualmente individuata nei suoi elementi caratteristici dalla legge di gara.
In sostanza l’amministrazione aveva sin dall’inizio individuato una particolare tipologia di prodotto di suo interesse, caratterizzata da ben definite caratteristiche e modalità operative, che i partecipanti alla gara erano tenuti ad offrire alle condizioni economiche più favorevoli; non era invece consentita l’offerta di apparecchiature in tutto o in parte diverse, quand’anche le differenze rispetto alle indicazioni della legge di gara fossero state giustificate come analoghe rispetto a queste ultime.
In presenza quindi di una prestazione già definita dalla stazione appaltante nei suoi aspetti essenziali, e rispetto alla quale la legge di gara prevedeva esclusivamente un confronto competitivo basato sull’offerta del prezzo più basso, le eventuali difformità sostanziali del “prodotto” offerto rispetto a tali prescrizioni (nella specie il personale che inserisca manualmente i dati o scansioni l’id paziente, ed un altro apparecchio non incluso nell’offerta per eseguire la scansione) vanno ad integrare un prodotto difforme …” (T.A.R. Sicilia, Sez. I, 3 aprile 2024, n. 1160).
Nel caso di specie, come sopra rilevato, l’offerta presentata dalla ricorrente non è conforme a quanto richiesto dalla stazione appaltante quantomeno per la carenza delle su indicate caratteristiche tecniche minime e, in definitiva, tale offerta tecnica è un’offerta diversa e carente; sicché, la stazione appaltante – una volta riscontrata la mancanza di più elementi – correttamente ne ha disposto l’esclusione dalla procedura di gara.
Non convince neanche il dedotto difetto di istruttoria e l’eccesso di potere.
Sostiene la ricorrente che il disciplinare e il capitolato violerebbero l’art. 10, co. 3, del d. lgs. n. 36/2023, in quanto sarebbero stati inseriti dei requisiti sproporzionati, quali la risoluzione FHD, che – stando a tale prospettazione – limiterebbe fortemente la partecipazione alla gara per mancata equivalenza con la risoluzione HD.
Osserva il Collegio che – in disparte quanto già rilevato sulla doverosa esclusione, nonché su tale caratteristica minima – la ricorrente si limita a dedurre genericamente il carattere asseritamente ostativo di tali requisiti tecnici alla partecipazione, senza fornire il minimo principio di prova su tale aspetto, e sull’asserita sproporzione e non attinenza degli stessi rispetto all’oggetto della gara.
E.2. – Anche il secondo motivo non è fondato.
Sostiene la ricorrente che la stazione appaltante avrebbe dovuto avviare il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101, co. 3, del d. lgs. n. 36/2023, il quale prevede la possibilità di chiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica.
Come condivisibilmente evidenziato dalla difesa dell’Azienda, nel caso in esame, in presenza di plurime carenze obiettive di caratteristiche tecniche minime previste a pena di esclusione, la commissione non era tenuta ad avviare tale sub procedimento, il cui eventuale esito non avrebbe potuto superare l’esclusione dalla gara per la riscontrata carenza di talune caratteristiche.
E.3. – Non è fondato neanche il terzo motivo, sul presunto obbligo di una motivazione rafforzata in ordine ai requisiti che sarebbero particolarmente stringenti.
Osserva sul punto il Collegio che:
- la lex specialis di gara è un atto amministrativo generale e, come tale, espressamente escluso dall’applicazione dell’obbligo di motivazione dall’art. 3, co. 2, della l. n. 241/1990, nonché nella Regione Siciliana dall’art. 3, co. 2, della l.r. n. 7/2019;
- la chiara individuazione di specifiche tecniche nella legge di gara costituisce espressione di una incomprimibile discrezionalità dell’amministrazione, necessaria per consentire, da un lato, alla stazione appaltante di ottenere la prestazione o il bene il più possibile aderente ai suoi bisogni; dall’altro, per permettere all’operatore economico di presentare l’offerta che consente di avere maggiori possibilità di aggiudicazione;
- nel caso in esame la ricorrente ha espresso una valutazione unilaterale priva di riscontro anche solo indiziario, idoneo a dimostrare che l’esercizio in concreto di tale discrezionalità abbia violato il principio di proporzionalità, o che sia connotato da manifesto errore di fatto o irrazionalità, essendosi limitata a non concordare con le scelte della stazione appaltante, che tuttavia non risultano manifestamente irragionevoli o arbitrarie o illogiche.
Ne discende, come regola generale, che se l’operatore economico offre un prodotto o una prestazione privi dei requisiti minimi di carattere tecnico deve essere escluso dalla procedura di gara; e non può ribaltare sulla stazione appaltante l’onere di motivare sull’adeguatezza delle specifiche tecniche senza offrire alcun elemento probatorio.
Inoltre, rispetto a tale censura – così prospettata in relazione a caratteristiche asseritamente escludenti perché restrittive – deve rilevarsi la mancata tempestiva impugnazione, in quanto la ricorrente avrebbe dovuto censurare immediatamente le parti della legge di gara asseritamente tali ed impeditive della massima partecipazione.
F. – Conclusivamente, per tutto quanto esposto e rilevato, il ricorso in quanto infondato deve essere rigettato, con salvezza di tutti gli atti impugnati.
G. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto della media complessità delle questioni giuridiche affrontate e della concreta attività difensiva svolta; nulla deve statuirsi con riguardo alla parte privata non costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna Viglia s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in favore dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani quantificandole in € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre oneri accessori come per legge; nulla spese con riguardo a Formedical Co S.r.l..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere, Estensore
Francesco Mulieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Cappellano | Salvatore Veneziano |
IL SEGRETARIO