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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 29/01/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2999/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2999/2024 R.G. promossa da
, (C.F. ),con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. TAGLIABUE DANILA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in
Rho, Piazza Libertà n.16;
RICORRENTE
, (C.F. ); Parte_2 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato a Vittuone il 12.1.2004 tra
e con gli ulteriori adempimenti di legge”. Parte_1 Parte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 30.07.2024, il Sig. ha chiesto lo scioglimento Parte_1
del matrimonio celebrato con rito civile contratto con la Sig.ra in Parte_2
Vittuone il 12.01.2004 iscritto presso il Registro degli Atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 1, Parte I, anno 2004, affermando che: “Da oltre quattro anni la sig.ra
ha fatto ritorno in Romania e, pertanto, i coniugi sono di fatto separati e non Pt_2
convivono da tale momento”.
pag. 1 di 2 Si prende, inoltre, atto che dal momento della separazione personale, pronunciata dal
Tribunale di Pavia con sentenza n. 1495/2023, pubbl. il 28.11.2023, non vi è stata alcuna riconciliazione tra le parti.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso ex art. 143 c.p.c., la resistente non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 17.12.2024, la Presidente relatrice, dato atto della regolare notifica del ricorso introduttivo, dichiarava la contumacia della convenuta, sentiva la parte ricorrente, che precisava le conclusioni come sopra riportate;
la causa veniva trattenuta per la decisione collegiale.
Il Collegio, considerato il contenuto degli atti e in particolare il fatto che le parti vivono separate almeno dalla data dell'udienza di comparizione delle parti innanzi al Giudice
Delegato nel giudizio di separazione, ritiene provata la fattispecie prevista dall'art. 3, n.
2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Va quindi accolta la domanda di divorzio.
La pronuncia, necessaria, sul solo status comporta che nulla venga statuito in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dal Sig. Parte_1
con la Sig.ra in Vittuone il 12.01.2004 iscritto presso il Registro degli Parte_2
Atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1, Parte I, anno 2004;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge;
- nulla sulle spese di lite.
Pavia, camera di consiglio del 21.01.2025
Presidente Estensore
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2999/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2999/2024 R.G. promossa da
, (C.F. ),con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. TAGLIABUE DANILA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in
Rho, Piazza Libertà n.16;
RICORRENTE
, (C.F. ); Parte_2 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato a Vittuone il 12.1.2004 tra
e con gli ulteriori adempimenti di legge”. Parte_1 Parte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 30.07.2024, il Sig. ha chiesto lo scioglimento Parte_1
del matrimonio celebrato con rito civile contratto con la Sig.ra in Parte_2
Vittuone il 12.01.2004 iscritto presso il Registro degli Atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 1, Parte I, anno 2004, affermando che: “Da oltre quattro anni la sig.ra
ha fatto ritorno in Romania e, pertanto, i coniugi sono di fatto separati e non Pt_2
convivono da tale momento”.
pag. 1 di 2 Si prende, inoltre, atto che dal momento della separazione personale, pronunciata dal
Tribunale di Pavia con sentenza n. 1495/2023, pubbl. il 28.11.2023, non vi è stata alcuna riconciliazione tra le parti.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso ex art. 143 c.p.c., la resistente non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 17.12.2024, la Presidente relatrice, dato atto della regolare notifica del ricorso introduttivo, dichiarava la contumacia della convenuta, sentiva la parte ricorrente, che precisava le conclusioni come sopra riportate;
la causa veniva trattenuta per la decisione collegiale.
Il Collegio, considerato il contenuto degli atti e in particolare il fatto che le parti vivono separate almeno dalla data dell'udienza di comparizione delle parti innanzi al Giudice
Delegato nel giudizio di separazione, ritiene provata la fattispecie prevista dall'art. 3, n.
2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Va quindi accolta la domanda di divorzio.
La pronuncia, necessaria, sul solo status comporta che nulla venga statuito in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dal Sig. Parte_1
con la Sig.ra in Vittuone il 12.01.2004 iscritto presso il Registro degli Parte_2
Atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1, Parte I, anno 2004;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge;
- nulla sulle spese di lite.
Pavia, camera di consiglio del 21.01.2025
Presidente Estensore
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 2 di 2