Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/06/2025, n. 2343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2343 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 596/2025 R.G. promossa da: con il patrocinio dell'avv. VALESINI GIANLUIGI, dell'avv. NOVELLINO Parte_1
ROBERTO e dell'avv. VALESINI GIULIA CARLOTTA, elettivamente domiciliato in CORSO DI
PORTA VITTORIA, 32 MILANO contro con il patrocinio dell'avv. TOSI PAOLO, dell'avv. REALMONTE Controparte_1
GIOVANNI e dell'avv. UBERTI ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA PALEOCAPA, 6
MILANO
Oggetto: impugnazione licenziamento in prova
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, depositato in via telematica in data 16-1-
25, ha convenuto in giudizio la per sentir accertare la nullita' Parte_1 Controparte_1 del patto di prova apposto al contratto di assunzione e, per l'effetto, la nullita', ingiustificatezza, illegittimita' o l'annullamento del licenziamento intimatogli in data 19-7-24, con conseguente risoluzione del rapporto e condanna della convenuta al pagamento di un'indennita' di 36 mensilita' e comunque non inferiore a 6 mensilita'; in via subordinata ha chiesto l'accertamento della nullita', ingiustificatezza, illegittimita' o l'annullamento del licenziamento, con conseguente condanna della convenuta alla riammissione in servizio per consentire il completamento del periodo di prova o al risarcimento del danno corrispondente alla retribuzione dovuta fino al termine del periodo di prova.
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e con periodo di prova di 4 mesi;
ha aggiunto di non aver ricevuto affiancamento o CP_2
formazione in relazione alle mansioni assegnate e di essere stata inaspettatamente licenziata per mancato superamento del periodo di prova.
In punto di diritto il ricorrente ha sostenuto la nullita' del patto di prova per carenza di specificazione delle mansioni, con conseguente nullita' del licenziamento;
in subordine ha sostenuto l'illegittimita' del recesso per vizi funzionali del patto di prova, in particolare per non avere consentito la prova e non aver fornito adeguata formazione e per assegnazione di mansioni estranee alla qualifica e alla professionalita'.
Costituendosi ritualmente in giudizio, la convenuta ha contestato la fondatezza delle pretese avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, interrogate le parti, ammessa ed espletata la prova testimoniale dedotta, il Giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione orale e ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza.
Motivi della decisione.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato
1.La ricorrente deduce innanzi tutto la nullita' del patto di prova per mancata specificazione delle mansioni da espletare durante la prova.
Innanzi tutto, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, la previsione di un periodo di prova era gia' inserita nella lettera di impegno all'assunzione del 28-3-24.
Inoltre nella lettera di assunzione sono state indicate le mansioni attribuite alla lavoratrice
(Customer Service Specialist) e non vi e' la semplice indicazione del livello di inquadramento riconosciuto, con generico rinvio alla relativa declaratoria contrattuale.
Le mansioni in relazione alle quali sarebbe stata effettuata la prova erano quindi identificate.
Interrogata liberamente dal Giudice la ricorrente ha dichiarato: “Confermo quanto esposto in ricorso.
Effettivamente, prima di essere assunta dalla convenuta, avevo lavorato per 15 anni per la
DSV- , con mansioni di operations specialist. Controparte_3
Effettivamente il 13-3-24 ho svolto un colloquio preassuntivo con e Controparte_4 [...]
. Per_1
pagina 2 di 9 Mi hanno detto che stavano cercando al customer service e mi hanno proposto il ruolo di customer service;
risposi che ero disposta a svolgere un nuovo lavoro, non avendolo mai fatto.
Presso DVS infatti avevo svolto mansioni di Operativo, cioe' gestione dei ritiri e del carico sul camion. Mi hanno detto che avrei dovuto seguire i clienti, seguendo le spedizioni, verificando le consegne e dovevo anche aprire le spedizioni, nel senso che dovevo fare i ritiri a video e metterli nel piano di carico dell'operativo.
Sono arrivata il 7 di maggio e dopo quattro giorni la persona che mi ha affiancato, _2
, e' andata via, avendo dato le dimissioni.
[...]
Il mi ha fatto vedere solo come funzionava il sistema operativo, come aprire ritiri e _2
come funzionavano le tariffe: dovevo infatti dare anche i prezzi ai clienti, anche se non mi era stato detto all'inizio.
Verso la fine del mese, prima di andare in maternita' molto velocemente Persona_3 mi ha fatto vedere come aprire le spedizioni di e come utilizzare il “robottino” per CP_5 creare le spedizioni e per lavorarle in modo piu' veloce.
I colleghi, e , mi avevano detto che avrei dovuto seguire i Controparte_6 Persona_4
clienti indicati al punto 23 del ricorso, ma responsabile del customer service di Persona_5
tutta Italia, il primo giorno mi aveva detto che avrei dovuto seguire i clienti e . CP_5 CP_7
Confermo che mi erano state assegnate le mansioni elencate al punto 26 della memoria, con le seguenti precisazioni: non dovevo affiancare i venditori esterni, contribuire a costruire relazioni di partnership, avere contatto diretto con corrispondenti e colleghi di altre business unite.
Avrei dovuto fornire ai clienti informazioni sui servizi aziendali ma non conoscevo i servizi aziendali.
Ho visto solo una volta gestire il controllo KPI. _2
Effettivamente ho assistito a una call con il cliente GGL, organizzata dalla collega Persona_6
Nella prima settimana mi ha fatto vedere il funzionamento del software, soprattutto _2
per quanto riguarda i ritiri.
Forse per tre o quattro volte nel mese di maggio e' successo che il personale del Customer
Service si riunisse per discutere di eventuali criticita'.
So che c'era una chat Teams, dove sono stata inserita. Se non era presente, su questa chat chiedeva se andava tutto bene. Persona_5
pagina 3 di 9 mi ha detto una volta che lei aveva una sensazione di pancia che io non ero Persona_5
adatta per questo lavoro e mi hanno convocata e mi hanno chiesto come mi stavo Persona_7 Persona_1 trovando;
non mi hanno parlato di criticita' nella mia attivita'.
Dalla fine di ottobre 2024 sto lavorando con contratto a tempo determinato, per una sostituzione di maternita'”.
La ricorrente ha quindi confermato di essere stata messa al corrente delle esigenze della societa' legate alla sua assunzione, in particolare della necessita di personale al customer service;
la ricorrente e' stata inoltre informata che la sua posizione riguardava le spedizioni e l'assistenza ai clienti.
Le informazioni relative alle competenze richieste, che la ricorrente riconosce di aver ricevuto, completano la specificazione delle mansioni costituenti l'oggetto del patto di prova.
Tenuto conto delle precedenti esperienze ricavabili dal curriculum, la lavoratrice era quindi pienamente in grado di valutare una eventuale incoerenza della prova.
In particolare la ricorrente, nel curriculum inviato alla convenuta, aveva dichiarato di lavorare dal 2009 presso un'altra azienda di trasporti, nel reparto export road, occupandosi di
“Grouapge export dellla Scandinavia In particolare della Svezia (ritiri organizzazione del camion contatti con i cliente)
Gestione di un cliente specifico tramite invio di edi e stampa di etichette
Groupage in export anche per altri paesi europei”
La specificazione per iscritto delle mansioni oggetto dell'esperimento e' stata dalla giurisprudenza collegata alla necessita' per il lavoratore di individuare l'ambito nel quale la prova puo' essere svolta e nel quale il datore di lavoro puo' poi fondare il proprio giudizio di convenienza in ordine all'assunzione definitiva o meno del lavoratore, per eventualmente controllare la correttezza di tale valutazione.
Il patto di prova apposto al contratto di lavoro tra le parti risulta pertanto valido.
2. In via subordinata la ricorrente ha dedotto l'illegittimita' del recesso per vizi funzionali del patto di prova e ha lamentato, innanzi tutto, che non era stato consentita la prova e che non le era stata fornita adeguata formazione,
Innanzi tutto, come sottolineato nello stesso ricorso, il licenziamento e' intervenuto dopo piu' di due mesi dall'inizio del rapporto e quindi la durata dell'esperimento appare adeguata.
pagina 4 di 9 Inoltre l'istruttoria svolta non ha confermato la dedotta mancanza di affiancamento e formazione in relazione alle mansioni da svolgere: la ricorrente afferma, infatti, di essere stata affiancata solo durante la prima settimana da un collega che le aveva spiegato esclusivamente il sistema operativo e di non aver ricevuto alcun aiuto in caso di difficolta'.
La teste , indicata dalla ricorrente, ha dichiarato: “Da 24 o 25 anni lavoro per la CP_6
convenuta.
Da ottobre 2024 sono al sales;
prima ero al customer e mi occupavo della gestione del cliente dall'inizio alla fine, spedizione, trasporto, rapporto con i clienti, monitoraggio della spedizione, reportistica.
Avevo dei clienti a me assegnati.
Ho conosciuto la ricorrente. Preciso che quando la ricorrente e' stata assunta sono stata assente per un periodo e sono rientrata definitivamente a meta' giugno.
Le erano stati assegnati dei clienti, come a tutti noi. Alcuni clienti li seguivo prima io ed erano stati assegnati a lei, perche' c'erano stati dei cambiamenti, ma ho dovuto rioccuparmene io perche' lei non riusciva a fare tutto. Credo le fossero stati assegnati 6 o 7 clienti, come a tutti noi. In relazione ai clienti assegnatile, la ricorrente doveva svolgere le mansioni che prima ho elencato.
Inizialmente la ricorrente e' stata affiancata da , che non lavora piu' per noi. Persona_8
Io non c'ero in quel periodo e penso che l'affiancamento con il sia durato qualche Per_8 giorno, perche' poi lui e' andato via.
Quando sono rientrata a meta' giugno inizialmente la ricorrente era affiancata da Per_3
che poi e' andata in maternita' e l'hanno affiancata e
[...] Controparte_8 Tes_1
.
[...]
Preciso che con la ricorrente lavorava proprio a fianco, con gli altri collaborava, nel Per_3 senso che chiedeva loro aiuto in caso di necessita'.
In realta' la ricorrente non chiedeva molto aiuto: le si chiedeva se aveva bisogno di aiuto e diceva di no: si era un po' isolata.
Gradualmente alla ricorrente sono stati levati i clienti, in modo che potesse concentrarsi su uno solo: . CP_5
La teste , indicata dalla ricorrente, ha riferito: “Dalla fine del 2018 lavoro alle CP_4
dipendenze della convenuta.
pagina 5 di 9 Da inizio febbraio sono in trasferta in Svizzera. Fino a tutto maggio 2024 sono stata capo filiale di Cornaredo e da giugno a ottobre ho preso un periodo di riposo.
Ho conosciuto la ricorrente.
Alla ricorrente erano stati assegnati dei clienti da gestire, penso 6 o 7 all'inizio: doveva gestirli dall'inserimento dell'ordine, al monitoraggio, al report.
All'inizio e' stata affiancata per un periodo di un paio di settimane dal sig. . Il Per_8
stava andando via e le ha mostrato ha come funzionavano il sistema e il Per_8
monitoraggio, che risposte doveva dare al cliente. In parte la ricorrente ha preso i clienti del
. Per_8
In seguito per una settimana/dieci giorni e' stata affiancata da perche' Persona_3
avrebbe dovuto prendere in gestione un cliente molto importante gestito dalla : Per_3
CP_5
Si e' trattato di un affiancamento one to one per tre o quattro settimane. Poi io sono andata via”.
Quanto ai testi indicati dalla convenuta, la teste ha dichiarato: “Sono nove anni che Per_5
lavoro per la convenuta, che prima aveva un altro nome.
Sono responsabile del reparto customer service a livello Italia.
Conosco la ricorrente. E' stata introdotta in uno dei due gruppi che compongono il customer service alla sede di Cornaredo: in particolare nel gruppo che segue i nostri clienti strategici.
Come tutti gli altri, doveva gestire i clienti assegnati, verificare lo stato delle spedizioni, rispondere alle domande del clienti, recuperando le informazioni necessarie, rispondere a richieste da parte dei clienti di quotazioni, confrontarsi con il reparto operativo per eventuali problemi per poi rapportarsi al cliente, supportare il referente commerciale nelle visite, riunioni e decisioni, verificare che tutte le pratiche venissero fatturate, inserimento degli ordini a portale in caso di inserimento manuale.
Le prime settimane la ricorrente e' stata formata sui nostri sistemi operativi: la formazione e' avvenuta sul campo con l'affiancamento di . Persona_8
Preciso che ogni cliente ha una sua procedura, per cui la ricorrente e' stata formata sul rapporto tra i sistemi operativi e alcuni clienti che avrebbe dovuto poi seguire.
Il e' poi andato via, verso la meta' di maggio, e la formazione e' continuata con Per_8
per l a conoscenza di altri clienti, fino a quando la e' andata in Persona_3 Per_3 maternita', verso la fine di maggio.
pagina 6 di 9 La formazione piu' stringente e' finita, ma e' continuata man mano che le cose succedevano.
La ricorrente poteva rivolgersi, in caso di necessita', alle altre quattro persone del suo gruppo o a me, o a , team leader dell'altro gruppo, che in quel periodo si era Testimone_1
spostato ad aiutare il gruppo clienti strategici.
La ricorrente, nel lungo termine, avrebbe dovuto seguire sette clienti. In realta' abbiamo iniziato con tre e piccole cose degli altri. Poi vedendo le difficolta', non le sono stati assegnati altri clienti, ma le sono state affiancate altre persone: le persone che precedentemente seguivano i tre clienti assegnati a lei sono subentrate di nuovo a occuparsi del cliente e a dare supporto alla ricorrente perche' capisse e risolvesse i problemi”.
Infine il teste ha riferito: “Dal 2013 lavoro per la convenuta, che prima aveva un altro Tes_1
nome.
Lavoro al customer service.
La ricorrente si occupava di: apertura spedizioni, controllo consegne delle spedizioni dei clienti, gestione richieste del cliente, controllo addebiti, principalmente.
Doveva svolgere queste attivita' in relazione a tutti i clienti.
Dall'inizio e' stata affiancata da e in seguito da;
dai Persona_8 Persona_3 primi di giugno e' stata affiancata principalmente da me, ma ha ricevuto anche il supporto del gruppo.
I signori e hanno affiancato la ricorrente nel senso lavoravano a fianco Per_8 Per_3
della ricorrente e insieme a lei.
Invece io ero il primo referente del gruppo a cui la ricorrente si rivolgeva in caso di necessita'.
Tale situazione si e' protratta fino a quando la ricorrente ha lasciato l'azienda”.
Dalle deposizioni dei testi si ricava che la ricorrente ha lavorato per almeno tre settimane in affiancamento prima al collega e poi alla collega , nel senso che lavorava a Per_8 Per_3
fianco degli stessi;
in seguito la ricorrente ha ricevuto supporto dai colleghi del gruppo di lavoro, in particolare dal , che collaboravano con lei e intervenivano in caso di Tes_1 necessita'.
La stessa ricorrente, al punto 9bis del ricorso, riferisce che le era stato assegnato il solo cliente CP_5
Tenuto conto delle pregresse esperienze della ricorrente, deve ritenersi che la ricorrente abbia ricevuto una adeguata formazione sulle attivita' da svolgere e sui sistemi informatici da utilizzare.
pagina 7 di 9 Infatti nel proprio profilo Linkedin la ricorrente dichiara di essersi occupata, presso il datore di lavoro precedente rispetto alla convenuta, di :
“-Gestione completa del groupage export per la Scandinavia, con particolare focus sulla Svezia: organizzazione ritiri, coordinamento trasporti, gestione relazioni con clienti.
-Specializzazione nella gestione di un cliente chiave attraverso l'invio di EDI e la stampa di etichette. -Esperienza nella gestione di spedizioni groupage verso altri paesi europei. -Ottimizzazione delle operazioni logistiche, dalla pianificazione dei ritiri alla coordinazione dei trasporti, garantendo il rispetto delle tempistiche e dei requisiti del cliente. -Interfaccia costante con i clienti, fornitori e team interni per assicurare una comunicazione fluida e trasparente”.
Si tratta di mansioni evidentemente affini all'attivita' di addetto al servizio clienti (customer service) svolte presso la convenuta.
3. La ricorrente lamenta, infine, l'assegnazione a mansioni non riconducibili al 3° livello del c.c.n.l. applicato e comunque estranee al profilo professionale di CP_9
Sostiene, infatti, di aver svolto mansioni meramente operative e standardizzate, consistenti nell'inserimento di dati a sistema, senza interazione con i clienti.
Tali deduzioni si pongono innanzi tutto in contrasto con il profilo della ricorrente, nel CP_10 quale la stessa dichiara di aver svolto, presso la convenuta, le seguenti mansioni: “Gestire il processo di assistenza clienti dalla presa a carico dell'ordine fino all'arrivo a destino. -
Gestione e interfaccia con Corrispondenti Business Unit e con vettori. -Contribuire alla risoluzione di eventuali problematiche legate alle spedizioni e gestire i reclami dei Clienti. -
Rispondere alle richieste e soddisfare le necessità dei clienti. -Fornire ai clienti le informazioni sul nostro servizio Contribuire a costruire relazioni di partnership con i clienti”.
In sede di interrogatorio libero la ricorrente ha inoltre confermato l'assegnazione delle seguenti mansioni, indicate nella memoria di costituzione della convenuta: fornire assistenza dal momento della presa in carico dell'ordine sino all'arrivo a destinazione della merce;
risoluzione di eventuali problematiche legate alle spedizioni Internazionali;
rispondere alle richieste e soddisfare le necessità dei clienti;
fornire ai clienti le informazioni sui servizi pagina 8 di 9 aziendali;
monitorare la qualità del servizio e gestire il controllo KPI per garantire il raggiungimento degli obiettivi aziendali.
Si tratta delle mansioni proprie dell'addetto al servizio clienti, mansioni che formavano oggetto del patto di prova, a prescindere dal livello di inquadramento assegnato.
Anche la deduzione in esame deve pertanto essere disattesa.
Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza, e le stesse vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
fissa termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 21/05/2025 il Giudice
Dott. Eleonora Maria Velia Porcelli
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