Sentenza 15 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/06/2025, n. 1493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1493 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
5843/2020 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5843/2020 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Pompei, alla Parte_1
via A. Rossi 54, presso lo studio dell'avv. Margherita Bianco dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Torre Annunziata.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza del 26.02.2025, l'avv.
Margherita Bianco si riportava al ricorso introduttivo e ai propri scritti difensivi e ne chiedeva l'accoglimento. Rinunciava alla domanda riconvenzionale di risarcimento danni e chiedeva di riservare la causa in decisione per dichiarare la separazione personale dei coniugi, cosi come richiesta in atti, con i termini di legge.
Il P.M., in data 04.06.2025, concludeva chiedendo dichiararsi la separazione con previsione di un congruo assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
1
Con ricorso depositato in data 19.11.2020, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con in Casablanca in data 4.2.2019, chiedeva di pronunciare la Controparte_1 separazione personale dal coniuge con addebito a quest'ultimo, di disporre un assegno di mantenimento in proprio favore di euro 500,00 e di condannare il ad un risarcimento danni CP_1
di euro 5.000,00.
A tal fine esponeva che la fine del rapporto coniugale era stata determinata dal comportamento violento, adulterino ed irresponsabile del marito, il quale era solito trascurare e mortificare di continuo la consorte, disattendendo ogni dovere morale ed economico derivante dal matrimonio.
All'esito dell'udienza di comparizione del 30.06.2021, attesa l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza del resistente, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separatamente e, in assenza di idonee allegazioni e riscontri in ordine alla condizione lavorativa e reddituale delle parti, fatti salvi gli esiti della istruttoria, nulla disponeva in merito alla domanda di assegno di mantenimento proposta dalla ricorrente;
nominato il G.I., all'udienza del 22.11.2021 veniva dichiarata la contumacia di e venivano assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.. Controparte_1
Rigettate, poi, le istanze istruttorie avanzate dalla ricorrente, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
disposta la riassegnazione del procedimento alla dott.ssa Coletti quale
G.I., con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 28.02.2025 in sostituzione dell'udienza del
27.02.2025, sulle conclusioni rassegnate dalla parte costituita, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione assegnando unicamente il termine di 60 giorni per il deposito di comparsa conclusionale, attesa la contumacia di controparte, disponendo altresì la trasmissione degli atti al P.M. per le conclusioni.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, allo stesso tempo, una crisi di tale gravità da escludere la verosimile possibilità della ricostruzione di una serena vita coniugale. Nella specie, risulta ormai evidente dall'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, in considerazione della contumacia del resistente, nonché dalle accuse mosse dalla ricorrente, come si sia concretizzata la fine della comunione spirituale e materiale degli stessi di guisa che una sua restaurazione sembra non più plausibile, con la conseguente pronuncia di separazione coniugale.
La domanda di addebito della separazione è, invece, infondata e va, dunque, rigettata.
Si premette che la dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto fra coniugi (Cass. civ., 25843/2013) e, per quanto
2 esposto, nella specie non è stata raggiunta la prova che la crisi abbia trovato tale origine, essendo maturata invece nel tempo.
Del resto, occorre considerare che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non è di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio, ma occorre, invece, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra tali condotte e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha dichiarato all'udienza di comparizione che il aveva CP_1
cominciato ad allontanarsi dalla casa coniugale per lunghi periodi di tempo sin dalla seconda metà del 2019. Ha altresì aggiunto con memoria del 16.12.2021 che nel corso del matrimonio era il marito a prendere ogni decisione di vita quotidiana con il suo atteggiamento autoritario e vessatorio, spesso sfociato in liti e violenze fisiche e morali.
Ebbene, tali allegazioni risultano essere generiche, non contestualizzate nel tempo: non vengono narrati episodi determinanti tali da individuare la violazione specifica dei doveri coniugali ascritta al resistente. Inoltre, la circostanza che la ricorrente stessa avesse cercato più volte di ripristinare la serena convivenza è indicativa del fatto che la crisi coniugale si sia acuita nel corso del tempo per incompatibilità caratteriali insormontabili, culminate nella presente lite giudiziaria. A nulla sarebbero valse le prove testimoniali richieste in quanto anche le relative istanze sono risultate fin troppo generiche e/o valutative.
In ordine ai provvedimenti accessori, la ricorrente ha chiesto prevedersi a carico del marito un assegno di mantenimento in proprio favore.
Sul punto preme osservare che i presupposti che devono concorrere affinché il giudice conceda l'assegno di mantenimento sono sostanzialmente tre: la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri, la sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, dovendosi precisare che con il termine di “reddito” il legislatore ha voluto riferirsi non solo al denaro ma anche ad ogni altra diversa utilità, purché economicamente valutabili (tra le altre Cass. 4543/1998; Cass. 19291/2005;
Cass. 6769/2007; Cass. 2445/2015). La ratio della disposizione è comunemente individuata nella tutela del coniuge più debole e nell'obbligo del coniuge economicamente più dotato di assicurare,
3 laddove consentito dai suoi redditi, la conservazione del medesimo tenore di vita goduto prima della separazione.
In particolare, in base agli insegnamenti della Suprema Corte, “il giudice di merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici
a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione” (Cassazione civile 12.06.2006 n. 13592).
Ancora, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgi-mento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva negato un contributo al mantenimento alla moglie in considerazione della sua giovane età, delle sue buone condizioni di salute, del possesso di un diploma di laurea, dell'esperienza professionale pregressa, senza, tuttavia, valutare le condizioni reddituali e patrimoniale al momento dell'accertamento della sussistenza del diritto) (ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12121 del
02/07/2004; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18547 del 25/08/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3502 del
13/02/2013; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6427 del 04/04/2016).
A ciò si aggiunga che il tenore di vita precedente deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali
(Cass. n. 11686/2013).
Tali essendo i principi giurisprudenziali regolatori della materia, fatti propri dal Collegio, nella fattispecie in esame va evidenziato che la durata effettiva del matrimonio è stata di pochissimi mesi, essendo avvenuta la celebrazione nel febbraio del 2019 ed essendo entrato in crisi alla fine dello stesso anno: mancano, pertanto, tutti i presupposti per affermare che si sia costruita una vita insieme tale da riconoscere ad una delle parti il diritto al mantenimento. Non può dirsi, infatti, che sia avvenuta una modifica in peius del tenore di vita della ricorrente, tenore di vita rispetto al quale, tra l'altro, nulla è stato dedotto o provato, così come nulla è stato provato circa i redditi della ricorrente e l'attività lavorativa del resistente, a nulla valendo un contratto depositato in sede di ricorso risalente al 2018 e non sottoscritto.
4 Infine, a fronte della rinuncia alla domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente, come si evince dalle note depositate in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, nulla va statuito al riguardo.
Attesa la contumacia del resistente, nulla va disposto in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione dei coniugi (nata a [...] il [...]) e Parte_1
(nato a [...] il [...]); Controparte_1
2) rigetta la richiesta di addebito formulata da;
Parte_1
3) rigetta la domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente;
4) nulla per le spese di lite;
5) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Pompei per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 9 parte II Serie C dei registri di matrimonio dell'anno 2019).
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 4.06.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
5