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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/01/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Rosa Molé, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
23.01.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 5951/2023
TRA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Leopoldo Parte_1
Spedaliere e Luciano Spedaliere, come in atti
- Ricorrente -
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Vania Lapolla, come in atti
- Resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.10.2023, il ricorrente in epigrafe ha agito in giudizio al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“accertato e dichiarato il suo diritto a percepire le retribuzioni dirette, indirette e differite come calcolate nei conteggi allegati e riepilogate in premessa, per tutte le ragioni, i titoli e le causali di cui al presente ricorso, condannare la convenuta al pagamento, in suo favore, della somma di € 49.714,71 di cui € 6.101,42 per TFR ovvero di quella diversa ed anche maggiore che si riterrà, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Vinte le spese ed attribuzione ai sottoscritti procuratori, anticipatari.”
Nello specifico ha esposto: di aver lavorato per la dal Controparte_1
06/05/2015 al 07/09/2018 con la qualifica impiegato tecnico, al III livello del
C.C.N.L. di categoria edilizia-industria, con mansioni di assistente e coordinatore di cantiere;
di aver prestato la propria attività dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 17:00, con un'ora di pausa, presso il cantiere di Pompei, e dal settembre 2017, presso il cantiere di Prato, dal lunedì al giovedì dalle 08:00 alle 18:00,con un'ora di pausa, nonché il venerdì dalle 08:00 alle 13:00; di non aver percepito regolarmente gli importi stipendiali dovuti che venivano versati spesso in ritardo e non per l'intero ammontare;
che, a seguito del licenziamento avvenuto in data 31/08/2018, nulla riceveva a titolo di TFR, né a titolo di ratei di fine rapporto, ovvero festività, permessi e ferie non godute;
di aver percepito la tredicesima mensilità come da fogli paga e acconti stipendiali allegati;
di aver percepito la quattordicesima mensilità solo nel luglio 2015 in misura pari ad 1/12; di non percepire indennità di trasferta dal settembre 2017; di non percepire alcuna somma a qualsiasi titolo dall'aprile 2018; che, in ragione della quantità e qualità di attività lavorativa svolta, aveva maturato un credito pari ad €. 49.714,71 di cui €. 6.101,42 per TFR. La si è costituita regolarmente in giudizio, resistendo all'avverso Controparte_1 ricorso e chiedendone il rigetto, in quanto inammissibile ed infondato.
In particolare, ha eccepito la nullità del ricorso per assoluta genericità nonché
l'inammissibilità e/o infondatezza dello stesso per intervenuta decadenza ex art 35
CCNL edilizia-industria; la prescrizione dei crediti vantati dal ricorrente anteriori al
31.08.2018. Inoltre, ha contestato la prospettazione di parte ricorrente relativa gli orari di lavoro, le spese di trasferta ed alla percezione delle somme dovute a titolo di retribuzione.
Sulla base della documentazione in atti, la causa è stata decisa.
La domanda va accolta nei termini e per le motivazioni che seguono.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità del ricorso risultando chiare le ragioni di fatto e diritto per le quali si pretende il pagamento delle retribuzioni per cui
è causa.
Parimenti, va rigettata l'eccezione di decadenza di cui all'art.35 del CCNL EDILIZIA che riguarda la sezione "Regolamentazione per gli operai”, laddove il ricorrente svolgeva mansioni di impiegato tecnico.
Ciò posto, il ricorrente rivendica crediti retributivi scaturenti dalla differenza tra quanto riportato nei fogli paga – documenti di provenienza datoriale - e quanto risultante effettivamente pagato come da bonifici allegati.
Invero, i conteggi allegati al ricorso riportano le medesime voci, per titoli ed importi, di quelle di cui ai fogli paga, considerando anche la 13^ mensilità (annua) e la 14^ mensilità (in ratei mensili) e le indennità mensa e trasporto, contrattualmente dovute che improvvisamente la società non ha più computato nel prospetto retributivo. Ciò posto, a fronte delle analitiche deduzioni e pretese retributive di parte ricorrente, le contestazioni della società convenuta risultano assolutamente generiche. Peraltro, la resistente non ha offerto, come era suo preciso onere, alcuna prova volta a dimostrare l'effettivo pagamento/saldo di quanto contabilizzato nei prospetti paga.
Come statuito dalla Suprema Corte, invero, “le buste paga, ancorché sottoscritte dal lavoratore con la formula "per ricevuta", costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna ma non anche dell'effettivo pagamento, della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro, attesa l'assenza di una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto da esse risulta e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore (v. Cass. n. 13150/2016).
E' altresì incontestata la mancata percezione di ogni retribuzione da aprile 2018 alla risoluzione, per cui è dimostrato, per tabulas, il credito di € 17.121,73 di cui €
5.229,15 per TFR, importi rilevati dai fogli paga e dalla C.U. 2019.
Il ricorrente ha in corso di giudizio rinunciato alla voce relativa al compenso per le trasferte che va pertanto sottratta dal conteggio.
In definitiva, i crediti del ricorrente ammontano alle seguenti somme: anno 2015 €
4.832,19; anno 2016 € 11.964,41; anno 2017 € 9.064,43 (totale differenza al netto delle trasferte); anno 2018 € 14.431,26 (totale differenza al netto delle trasferte);
T.F.R. € 5.229,15 , per un totale di € 45.521,44. Si osserva, inoltre, che il decorso del termine di prescrizione risulta interrotto dalla lettera del difensore inviata a mezzo PEC in data 26/7/23 e relativa a tutti i crediti maturati tra il 2015 ed il 2018.
D'altro canto, la Suprema Corte ha chiarito che “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del
2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. n. 26246/2022).
In definitiva la società convenuta va condannata al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma € 45.521,44 di cui € 5.229,15 per TFR, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, come per legge.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice così provvede:
- condanna la società al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente della complessiva somma € 45.521,44 di cui € 5.229,15 per TFR, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, come per legge.
- condanna la società convenuta al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 3800,00, oltre spese forfetarie, IVA e CPA, con attribuzione
Si comunichi.
In Torre Annunziata, 23.01.25
Il Giudice
dott.ssa Rosa Molè