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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/12/2025, n. 5913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5913 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 174/23 Sentenza n.______________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
II Sez. Civile
Il giudice, dott. Luigi Montariello
Applicazione da remoto ai sensi dell'art. 3, co. 9 del D.L. n. 117/2025 convertito con L. n. 148/2025 in servizio presso il Tribunale di Napoli Nord, Sez. I, penale.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
nata a [...] l'[...], residente in [...]; Parte_1
nata a [...] il [...], residente in [...]2; Parte_2 entrambe difeso e rappresentato dall'Avv. Luca Dal Corso del Foro di Venezia, presso il cui studio sono domiciliate.
ATTORE
contro
:
, nato a [...] il [...], residente in [...], difeso COroparte_1
e rappresentato dall'Avv. Enrico Penzo del Foro di Venezia, presso il cui studio è domiciliato.
CONVENUTO altresì
contro
:
, in persona del l.r.p.t. dott. , con sede in Mestre COroparte_2 COroparte_3 alla via Don Tosatto n. 146, difeso e rappresentato dall'Avv. Francesco Serti del Foro di Venezia, presso il cui studio è domiciliato.
TE IA
contro
: in persona del l.r.p.t. dott. difeso e COroparte_4 COroparte_5 rappresentato dagli Avv.ti Filippo Martini e Marco Rodolfi del Foro di Milano, presso il cui studio è domiciliato.
TE IA
Il procedimento in questione è stato assegnato allo scrivente con decreto del Presidente F.F. del Tribunale di
Venezia datato 22.10.2025, Prot. n. 3395.
Conclusioni Come da memorie conclusive depositate, rispettivamente, in data 1, 2 e 3 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrite domandava il risarcimento dei danni conseguenti all'errata ovvero tardiva diagnosi di patologia oncologica di cui risultava affetto il de cuius;
errori sanitari che -secondo quanto sostenuto da parte attrice- avrebbero causato al paziente sofferenze morali e fisiche potendo accedere in anticipo alle cure palliative
(danno biologico domandato iure hereditatis), nonché sofferenze ai familiari -domandate iure proprio- per la perdita parentale.
In citazione vi è puntuale ricostruzione dei fatti la cui evoluzione storica è sostanzialmente ancorata a dati oggettivi e documentali, nella specie, cristallizzata nelle certificazioni mediche, nei verbali di visite mediche cui si era sottoposto il de cuius sin dai primi sintomi algici (inizio dell'anno 2018). In atti figurano plurime visite in successione presso il medico di base dott. , il medico ortopedico dott. , i CP_1 Persona_1 sanitari di turno presso il pronto soccorso dott.ri e , nuovamente presso il dott. Persona_2 Per_3
. Quest'ultimo in data 13.7.2018 rassicurava il paziente dell'assenza di patologie tumorali e consigliava CP_1 visita neuropsichiatrica (sostenendo che le cause dei malesseri lamentati fosse di diversa natura). Le attrici, stante il progressivo peggioramento delle condizioni del padre (perdita di peso, inappetenza e dolori lancinanti alla zona lombare e sacrale), decidevano di chiedere l'ennesimo consulto medico al pronto soccorso di Dolo ove in data 24.7.2018 veniva diagnosticata -previo esame strumentale- patologia tumorale, seguita da terapia palliativa e -purtroppo- decesso del paziente in data 17.8.2018.
Il consulente tecnico di parte dott. analizzata la documentazione medica, i sintomi descritti dal Persona_4 paziente e le relative cure e diagnosi volta per volta formulate, le tempistiche di riferimento ed i consigli medici e personali dati al paziente ed ai familiari di quest'ultimo all'acuirsi dei sintomi lamentati dal primo, concludeva per la sussistenza di profili di responsabilità professionale di parte convenuta: “Di fatto, da quanto nella documentazione prodotta il medico di base non solo non coglieva i predetti profili quantomeno di sospetto di neoplasia (seppure di diagnosi non ancora definita) metastatizzata, ma addirittura tranquillizzava sia il paziente con i familiari sostenendone l'insussistenza (si veda quanto in certificato del 13 luglio 2018). Si è pertanto determinata una fase di prolungata sofferenza quantomeno psicologica sia del paziente come dei familiari, si è ritardata una definizione diagnostica che certamente drammatica avrebbe potuto permettere una più adeguata disposizione delle proprie volontà, si è impedita l'applicazione di terapie almeno palliative che avrebbero potuto parzialmente lenire la sofferenza fisica inutilmente prolungatasi per circa tre mesi, da indicarsi come danno biologico temporaneo all'80% con livello di sofferenza di grado elevato” (doc.6);
*** Part Parte convenuta in giudizio -il medico di base e l' curante- eccepiva l'assenza di errori medici sub specie di tardiva ovvero di errata diagnosi. Afferma che le sintomatologie del paziente erano compatibili con le patologie note di cui era affetto rispetto alle quali venivano prescritti corretti esami strumentali e terapie adeguate;
inoltre, eccepisce l'inidoneità causale dell'addotta “ritardata diagnosi” a cagionare i danni lamentati in citazione stante il davvero limitato periodo di tempo di osservazione clinica del paziente (dal 6.6.2018 al
13.7.2018).
Il consulente tecnico di parte Prof. , analizzata la documentazione medica, i sintomi descritti Persona_5 dal paziente e le relative cure e diagnosi volta per volta formulate, le tempistiche di riferimento ed i consigli medici dati al paziente, concludeva per l'assenza di profili di responsabilità professionale di parte convenuta:
- In data 06.06.2018 l'operato del Dott. è stato assolutamente corretto sia dal punto di vista CP_1 diagnostico sia da quello terapeutico. Va sottolineato che era la prima volta che il Sig. si Pt_1 presentava al Dott. nel 2018 per una sintomatologia dolorosa. Non sussisteva alcun elemento per CP_1 porre ipotesi diagnostiche diverse da una colica renale né per suggerire indagini diagnostiche diverse....”;
- “L'unico sintomo di cui soffriva il Sig. in questo momento era la lombalgia... e pertanto il Dott. Pt_1
prescriveva correttamente una radiografia della colonna lombosacrale, in proiezioni CP_1 anteroposteriore e latero-laterale. Tale scelta è assolutamente corretta e coerente anche con una gradualità di approccio diagnostico. Certamente non erano indicati esami maggiormente invasivi in una
Persona di 78 anni che lamentava lombalgia solo da alcuni giorni, in assenza di qualsivoglia altro sintomo e con ecografia addominale ed esami ematochimici negativi. Pertanto, ... non si può non evidenziare che anche in data 12.06.2018 l'operato del Dott. è stato assolutamente corretto;
CP_1
- ..di fronte alla identificazione di reperti artrosici alla radiografia lombosacrale, in assenza di altri reperti patologici (va ribadito e sottolineato che in tale radiografia non c'è nessun segno di metastatizzazione ossea), e tenuto conto della negatività dell'ecografia addominale e degli esami ematochimici, nonché della assenza di altri segni o sintomi, il Dott. ha correttamente ascritto la lombalgia all'artrosi del CP_1
Paziente e ha prescritto una terapia antinfiammatoria corretta per tipologia del farmaco (Ibuprofene) e suo dosaggio. E' appena il caso di evidenziare che anche la terapia deve seguire una certa gradualità di impostazione;
se si esamina il caso e l'attività del Dott. secondo una prospettiva rigorosamente CP_1 ex ante non si può che condividere la scelta terapeutica, in quel momento era altamente probabile che la terapia antinfiammatoria prescritta avrebbe potuto risolvere il problema. Non sussisteva alcun elemento per prescrivere una terapia diversa. Anche con riferimento al versante diagnostico appare corretta la scelta del Dott. , tenuto conto di quanto sopra, di non richiedere ulteriori esami di CP_1 approfondimento, in attesa di verificare l'eventuale scomparsa della lombalgia, anche in ragione della terapia antinfiammatoria. Pertanto, sulla base di quanto sopra, non si può non evidenziare che anche in data 15.06.2018 l'operato del Dott. è stato assolutamente corretto”; CP_1
- “...Il Sig. si ripresentava dal Dott. per persistenza di dolore lombare e alla luce delle Pt_1 CP_1 risultanze della precedente visita ortopedica. Il Dott. in conseguenza di ciò prescriveva
CP_1 radiografie multiple a anche e bacino e articolazioni sacroiliache. Dal punto di vista diagnostico tale approccio è stato assolutamente corretto;
cosa doveva fare di diverso il Dott. visto che il Paziente
CP_1 era stato appena visitato da uno Specialista Ortopedico? In questo momento, tenuto conto che comunque si era di fronte ad un Paziente di 78 anni con lombalgia da meno di un mese ed in assenza di elementi di sospetto diversi rispetto all'artrosi, non erano indicati esami diversi. Corretta appare anche la scelta terapeutica dell'Ortopedico e del Dott. , di modificare la terapia aggiungendo un ulteriore
CP_1 farmaco antidolorifico, ossia la codeina (Codamol). Non erano indicati in questo momento farmaci o dosaggi diversi. Si ribadisce che in questo momento il Dott. non aveva alcun elemento, clinico,
CP_1 strumentale, ematochimico, per ipotizzare una patologia neoplastica. Pertanto, sulla base di quanto sopra, non si può non evidenziare che anche in data 25.06.2018 l'operato del Dott. è stato
CP_1 assolutamente corretto;
- “... Anche in questo caso non si può rilevare alcun elemento di incongruità nell'operato del Dott. . CP_1
Il giorno prima il Paziente era stato visto in Pronto Soccorso, anche da uno Specialista Ortopedico che aveva fornito indicazioni terapeutiche specifiche: cosa doveva fare di diverso il Dott. se non CP_1 confermare la prescrizione dell'Ortopedico? Non si ponevano ipotesi di altre prescrizioni di indagini strumentali visto che il Paziente non aveva ancora eseguito le radiografie (anche, bacino, articolazioni sacroiliache) già prescritte il 25.06.2018 e l'Ortopedico aveva dato indicazione di attendere l'eventuale effetto della terapia farmacologica prima di effettuare, eventualmente, una RMN lombare. Sulla base di quanto sopra, non si può non evidenziare che anche in data 03.07.2018 l'operato del Dott. è stato CP_1 assolutamente corretto, sotto tutti i punti di vista. ...”;
- “... Il quesito diagnostico riportato nelle ricette elettroniche per le RM era “Lombosciatalgia sx resistente alle cure – spalla dolorosa sx”. Il quesito diagnostico riportato nelle ricette elettroniche per le radiografie era “Lombalgia – Coxalgia sx”. Prescriveva altresì:- Tachipirina,- Neovis. Anche in tal caso non si può rilevare alcun elemento di criticità nella condotta, assolutamente lineare, del Dott. . CP_1
Coerentemente alla indicazione dello Specialista Ortopedico, di fronte al persistere del dolore lombare per altri 6 giorni procede alla prescrizione della RMN lombare, oltre a confermare la prescrizione per le radiografie (anche, bacino, articolazioni sacroiliache) non ancora eseguite dal Paziente. Appare evidente che non può ascriversi al Dott. la mancata esecuzione delle radiografie da parte del Paziente, CP_1 prescritte dal Dott. già il 25.06.2018. Ad ulteriore conferma della sollecitudine del Dott. CP_1 CP_1 si rileva che di fronte all'esordio di un nuovo sintomo, ossia una sintomatologia dolorosa alla spalla sinistra (mai riportata prima e non riportata nemmeno all'accesso in P.S. del 02.07.2018), il Dott. CP_1 procede immediatamente alla prescrizione di una RM di spalla sinistra. Anche in merito a tale aspetto non si comprende cosa poteva fare di diverso il Dott. : non poteva prescriverla prima di questo CP_1 momento perché il Sig. non aveva mai manifestato prima dolore alla spalla;
la RM è poi Pt_1 certamente l'esame più preciso e non si può certamente affermare che avrebbe dovuto prescrivere un esame diverso. (Anzi, si potrebbe piuttosto obiettare che il Dott. è stato anche troppo rapido nel CP_1 prescrivere un esame di tale specializzazione al primo esordio sintomatologico.). Per quanto attiene il versante terapeutico il Dott. non ha aggiunto ulteriori farmaci in quanto il Paziente era già in CP_1 adeguata terapia antalgica e andava in primis approfondito l'inquadramento diagnostico. Sulla base di quanto sopra, pertanto, non si può non evidenziare che anche in data 09.07.2018 l'operato del Dott.
è stato assolutamente corretto, sotto tutti i punti di vista. ...”. CP_1
- “Tale affermazione è corretta;
in quel momento, in una visione ex ante, i molteplici esami eseguiti non avevano evidenziato alcuna malattia tumorale. In relazione alla difficoltà del Paziente a rapportarsi alla sintomatologia algica comunque presente ed avendo evidenziato uno stato depressivo il Dott. CP_1 prescriveva una prima visita neuropsichiatrica per quesito diagnostico di “Depressione grave” e prescriveva un farmaco antidepressivo (Elopram). Anche tale decisione del Dott. non può essere CP_1 contestabile, e anzi dimostra una particolare attenzione da parte del Medico. Sulla base di quanto sopra, pertanto, non si può non evidenziare che anche in data 13.07.2018 l'operato del Dott. è stato CP_1 assolutamente corretto, sotto tutti i punti di vista.
Part L' terza chiamato in causa eccepiva, in via preliminare, l'assenza di profili di responsabilità indiretta per l'operato del convenuto -nella qualità di sanitario convenzionato- per difetto di poteri di vigilanza e controllo sul relativo operato. In particolare, eccepiva l'assenza dei requisiti di ausiliario -immedesimazione organica- richiesto dall'art. 1228 c.c. e di quelli di subordinazione -assenza di rapporto di dipendenza- richiesto dall'art. 2049 c.c.
Nel merito, il chiamato fa sostanzialmente proprie le argomentazioni difensive esplicate da parte convenuta nella parte in cui difetterebbero profili di responsabilità professionale per la tardiva diagnosi medica lamentata da parte attrice e, conseguentemente, l'inidoneità causale delle condotte sanitarie in concreto tenute a cagionare i danni lamentati da parte attrice.
La compagnia assicuratrice, terza chiamata in causa, eccepiva in via preliminare l'inoperatività della polizza assicurativa in quanto afferente ad attività di libero-professionista e non di medico di base e, comunque, non ricorrendo nel caso di specie una condotta caratterizzata da colpa grave che attiverebbe la copertura in narrativa. Nel merito, eccepisce l'assoluta correttezza delle scelte terapeutiche impostate dal sanitario in assenza di altri reperti patologici (emblematica l'assenza di segni di metastatizzazione ossea evincibile dagli esami strumentali eseguiti, quali radiografie, ecografia addominale, esami ematochimici.
***
Ai fini della ricostruzione dei fatti di causa si terrà conto delle oggettive risultanze documentali;
prove documentali oggetto di analisi valutativa da parte degli incaricati CCTTUU -Prof. dott.sse e Persona_6 poste a fondamento delle valutazioni tecniche in ordine alla ritenuta insussistenza di Persona_7 errori o ritardi diagnostici imputabili a parte convenuta.
Preliminarmente, i tecnici in perizia delineano l'ambito di operatività della professione di medico di base svolta in questa vicenda dall'odierno convenuto, ciò al fine di delimitare l'ambito di competenza e, conseguentemente, di responsabilità professionale per l'attività sanitaria compiuta.
Analizzata la normativa di settore (1) evidenziano, condivisibilmente, che “Il medico di medicina generale CO esercita, quindi, un'attività libero-professionale contrattualizzata e regolamentata dall' nel rispetto del 1 Pp. 13 – 15 dell'elaborato peritale in atti: “Considerazioni generali nell'ambito dell'attività propria che il medico di medicina generale è tenuto a svolgere ai sensi dell' Accordo Collettivo Nazionale per la Disciplina dei Rapporti con i Medici di Medicina Generale ai sensi dell'art. 8 del D.LGS. N. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni, nello specifico all'art. 43 : “… COMPITI DEL MEDICO DEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRMARIA.
1. Al fine di concorrere ad assicurare la tutela della salute degli assistiti nel rispetto di quanto previsto dai livelli essenziali e uniformi di assistenza e con modalità rispondenti al livello più avanzato di appropriatezza clinica ed organizzativa, il medico del ruolo unico di assistenza primaria espleta le seguenti funzioni: a) assume il governo del processo assistenziale relativo a ciascun assistito che abbia esercitato la libera scelta nell'ambito del rapporto di fiducia medico-paziente; b) si fa parte attiva della continuità dell'assistenza per gli assistiti nell'ambito dell'organizzazione prevista dalla Regione;
c) persegue gli obiettivi di salute dei cittadini con il miglior impiego possibile delle risorse, in attuazione della programmazione regionale, con particolare riferimento alla realizzazione del Piano Nazionale della Cronicità e del Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale.
2. Al fine di espletare i suoi compiti e funzioni nel rispetto dei principi sopra indicati, il medico del ruolo unico Co di assistenza primaria svolge la propria attività individualmente e in integrazione della propria partecipa inoltre alle attività della forma organizzativa multiprofessionale di riferimento.
3. Per ciascun paziente in carico, il medico raccoglie e invia le informazioni all'Azienda sanitaria come previsto dall'articolo 6 del presente Accordo.
4. Le funzioni ed i compiti previsti dal presente articolo rappresentano condizioni irrinunciabili per l'accesso ed il mantenimento della convenzione con il 5. Nello svolgimento CP_8 della propria attività il medico del ruolo unico di assistenza primaria: a) svolge attività di prevenzione e promozione della salute nei confronti della popolazione di riferimento, in particolare aderendo agli indirizzi nazionali e regionali;
b) gestisce le patologie acute e croniche secondo la miglior pratica, con interventi appropriati e garantisce l'assistenza proattiva nei confronti dei malati cronici e dei pazienti fragili, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 44 del presente Accordo;
c) assicura agli assistiti la presa in carico globale, anche attraverso la consultazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE), le prestazioni e visite ambulatoriali e domiciliari;
d) partecipa a progetti e programmi di attività, finalizzati al rispetto dei livelli programmati di spesa, concordati a livello regionale e/o aziendale, ed a quelli finalizzati a sensibilizzare i cittadini su specifiche tematiche, sull'adozione di corretti stili di vita, uso appropriato dei farmaci e delle risorse messe a disposizione del e) opera nell'ambito delle Aggregazioni Funzionali Territoriali CP_8 e forme organizzative multiprofessionali rispettando le modalità organizzative concordate all'interno delle stesse, espletando sia attività a ciclo di scelta che attività oraria;
f) garantisce la continuità dell'assistenza per tutti i giorni della settimana e secondo quanto previsto dall'articolo 44 del presente Accordo;
g) adotta le misure necessarie, in conformità alle normative vigenti, per il consenso informato, il trattamento, la conservazione e la sicurezza dei dati sensibili;
h) cura la tenuta e l'aggiornamento della scheda sanitaria individuale informatizzata di ciascun assistito, ad uso del medico e ad utilità dell'assistito e del S.S.N. In caso di revoca della scelta, l'assistito può richiedere la scheda entro due anni. La scheda sanitaria individuale informatizzata deve essere condivisa con gli altri medici della AFT e integrata con il sistema informativo regionale;
i) collabora con la dirigenza dell' per la COroparte_9 realizzazione dei compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale;
j) partecipa alle attività formative programmate dall'Azienda nell'ambito del Piano di Formazione Aziendale (PFA) e ai corsi obbligatori di cui all'articolo 26, comma 8; k) effettua visite occasionali, secondo quanto previsto dall'articolo 46 del presente ACN;
l) redige le certificazioni di cui al comma 6, lettera g) e comma 7, lettera h); m) rilascia a titolo oneroso tutte le altre certificazioni, compresa la certificazione di idoneità all'attività fisica in soggetto portatore di patologia cronica;
n) effettua le prestazioni aggiuntive di cui all'Allegato 6. 6. Rientrano nei compiti ed obblighi del medico del ruolo unico di assistenza primaria per l'attività a ciclo di scelta: a) le visite domiciliari, su richiesta dei propri assistiti, avuto riguardo alle condizioni cliniche e alla possibilità o meno di spostamento in sicurezza degli stessi, da eseguire di norma nel corso della stessa giornata o entro le ore dodici del giorno successivo, compreso il sabato;
b) l'assistenza programmata al domicilio dell'assistito, anche in forma integrata con l'assistenza specialistica, infermieristica e riabilitativa, in collegamento se necessario con l'assistenza sociale, secondo gli Allegati 8 e 9 ovvero secondo gli Accordi Integrativi Regionali;
c) l'assistenza programmata nei confronti di pazienti ospiti di strutture residenziali, disciplinata da protocolli definiti dagli Accordi Integrativi Regionali;
d) il consulto con lo specialista, attivato dallo stesso medico, attuato di persona presso gli ambulatori dell'Azienda o, su richiesta motivata e previa autorizzazione aziendale, presso il domicilio del paziente;
e) la partecipazione alla realizzazione del Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (P.N.P.V.) vigente, secondo le modalità definite dalla Regione e/o dalle f) la redazione del Piano di assistenza CP_2 modello organizzativo regionale e per il perseguimento delle finalità del S.S.N. per assicurare l'erogazione a tutti i cittadini che ad essa afferiscono dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza (LEA)”.
***
Successivamente, gli incaricati periti ripercorrono le visite, le diagnosi, le cure e gli esami strumentali prescritti al de cuius nel periodo giugno – luglio 2018 sulla scorta delle condizioni personali e cliniche presentate dal paziente.
La storia clinica del de cuius è la seguente.
Il Sig. -de cuius- ex tabagista e affetto da diabete mellito, in data 29.11.2017 si sottoponeva a Persona_8
RM del rachide cervicale che attestava “Accenno a anterolistesi del corpo vertebrale di C5-C6 con modeste alterazioni spondilosiche di tali metameri con iniziali fenomeni osteofitosici che con la protrusione del disco determinano lieve impronta osteodiscale sul sacco durale più accentuata in sede mediana con prevalenza della componente discale. Il disco compreso tra C6- C7 è notevolmente ridotto in altezza con alterazioni di tipo degenerativo…”.
A giugno dell'anno seguente, il Dott. convenuto- prescriveva esami di sangue e urine, Persona_9 risultati nella norma e alcuni giorni dopo, sempre il medesimo curante, prescriveva un'ecografia addome completo che mostrava reperti morfologici degli organi indagati tutti nella norma. In pari data, vale a dire il individuale (PAI) del paziente cronico in coerenza con il Piano Nazionale della Cronicità (PNC) e nel rispetto degli atti di programmazione regionale;
g) il rilascio delle seguenti certificazioni: I) assenza per malattia dei lavoratori dipendenti;
II) incapacità temporanea al lavoro per infortunio e malattia professionale;
III) idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche di cui al Decreto del Ministero della Salute 24 aprile 2013, articolo 3, lettere a) e c), nell'ambito scolastico, a seguito di specifica richiesta dell'autorità scolastica competente, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 42-bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 e dal D.M. 8 agosto 2014 del Ministero della Salute;
IV) riammissione alla scuola dell'obbligo, agli asili nido, alla scuola dell'infanzia e alle scuole secondarie superiori, laddove previste;
V) riammissione al lavoro degli alimentaristi, laddove previste;
VI) valutazioni multidimensionali e connesse certificazioni relative alle prestazioni di assistenza domiciliare integrata, programmata e per l'inserimento nelle strutture residenziali, sulla base della programmazione e di quanto Co previsto nell'ambito degli Accordi regionali;
h) il rispetto dei compiti previsti nei confronti della di cui all'articolo 29 e degli interventi previsti dal programma delle attività territoriali di cui all'articolo 13 del presente Accordo.
7. Il medico del ruolo unico di assistenza primaria nello svolgimento dell'attività oraria fornisce prestazioni ambulatoriali e domiciliari, con riferimento alle attività Co CP_1 dell' e dell' nell'ambito del coordinamento funzionale ed organizzativo del Distretto, al fine di contribuire alla continuità dell'assistenza per l'intero arco della giornata ed allo svolgimento di ulteriori attività in favore dei cittadini. Rientrano nei compiti ed obblighi del medico del ruolo unico di assistenza primaria in attività oraria: a) l'erogazione di prestazioni assistenziali non differibili, in sede ambulatoriale o a domicilio, a tutta la popolazione, di ogni fascia di età, secondo i modelli organizzativi regionali, con particolare riferimento alla funzionalità del Numero Unico Europeo 116117, come previsto dall'articolo 44 del presente Accordo. In relazione al quadro clinico prospettato dall'utente o dalla centrale operativa il medico effettua tutti gli interventi ritenuti appropriati, riconosciuti tali sulla base di apposite linee guida nazionali o regionali, comprese le eventuali prestazioni aggiuntive di cui all'Allegato 6 ed attiva direttamente il servizio di emergenza urgenza – 118, qualora ne ravvisi la necessità; b) l'annotazione nella scheda sanitaria individuale del paziente della propria valutazione, la prestazione eseguita, le prescrizioni di farmaci e/o accertamenti e le eventuali Co certificazioni rilasciate, al fine di garantire che il medico titolare del rapporto di fiducia ed i medici della intera possano Co assicurare la continuità dell'assistenza; c) il rispetto dei compiti previsti nei confronti della di cui all'articolo 29 e degli interventi previsti dal programma delle attività territoriali di cui all'articolo 13 del presente Accordo;
d) la continuità dell'assistenza notturna, diurna, feriale e festiva;
e) la gestione, il supporto della presa in carico di pazienti in condizioni clinico-assistenziali di particolare complessità, sulla base di protocolli aziendali;
f) le proposte di ricovero;
g) le prescrizioni farmaceutiche per una terapia non differibile e secondo le disposizioni vigenti in materia;
h) il rilascio delle seguenti certificazioni: I) assenza per malattia dei lavoratori dipendenti;
II) riammissione al lavoro degli alimentaristi, laddove previste;
i) la constatazione di decesso;
j) l'integrazione nei programmi di assistenza domiciliare, residenziale e nella rete delle cure palliative;
k) la partecipazione ai programmi di medicina d'iniziativa come previsto all'Allegato 1 del presente Accordo…”. 12.06.2018, sempre il Medico di Medicina Generale, prescriveva un'indagine radiografica del rachide lombosacrale, il cui responso del 19.06.2018 mostrava “lievi alterazioni spondilosiche più evidenti a livello di
D12-L1-L2 con minima riduzione dell'ampiezza degli spazi discali interposti tra i suddetti metameri”.
In data 25.06.2018 il Dott. prescriveva farmaci antinfiammatori non steroidei a scopo antalgico. CP_1
In data 02.07.2018 il Sig. accedeva al Pronto Soccorso dell'Ospedale di MI per Persona_8
“lombalgia irradiata arto inferiore sinistro e toracolgia presenti da circa un mese”, veniva dimesso con diagnosi di “lombosciatalgia” sinistra e concessa prognosi di giorni sette.
In data 09.07.2018 seguiva prescrizione per una radiografia alle anche.
In data 13.07.2018 seguiva prescrizione per una visita neuropsichiatrica.
Nella medesima giornata è datato il responso di una Risonanza Magnetica (RM) del distretto lombosacrale e della spalla sinistra di cui si riporta il contenuto: “… Tutti i dischi intersomatici del tratto lombare, con risparmio di L5-S1, sono ipointensi in T2, disidratati. dischi L1-L2 ed L2-L3 presentano una millimetrica protrusione posteriore mediana. disco L3-L4 è modicamente più protruso in modo globale. Il disco L4- L5 presenta un'ampia protrusione nei settori di destra dove esiste tendenza alla focale erniazione in sede intra- extra-foraminale. Tale forame presenta conseguentemente ampiezza ridotta. Nei limiti il volume e la morfologia del cono midollare lombare e delle radici della cauda. Come reperto accessorio si segnalano delle lesioni focali in sede renale bilaterale di probabile natura cistica ma per le quali si consiglia verifica ecografica. RM spalla sinistra: Si osserva una discreta deformazione artrosica dei capi articolari in sede acromion-claveare con associata modica tumefazione di tipo infiammatorio dei tessuti capsulo-sinoviali. La cuffia tendinea dei è rotatori non presenta discontinuità a tutto spessore. Esiste componente di tipo entesitico nel tratto distale del tendine del sovraspinato… si osserva agglomerato di lesioni erosivo-geodiche piuttosto esteso, con diametro di quasi 20 mm. Coesiste modico ispessimento-edema nei settori contigui della borsa sierosa infradeltoidea. Il trofismo dei ventri muscolari dei rotatori è conservato o solo modestamente ridotto in modo armonico”.
In data 25.06.2018 il dott. , ortopedico, certificava “contratture muscolari” a livello Persona_1 toraco-lombare e per questo prescriveva risonanza magnetica al bacino ed alle anche.
In data 13.07.2018 è datato il responso della radiografia delle anche, di cui alla prescrizione del 9 luglio 2018:
“Quadro di coxartrosi bilaterale in forma di riduzione di ampiezza dello spazio articolare in polare superiore associata a sclerosi reattiva dei tetti acetabolari parzialmente deformati da osteofitosi in sede supero-esterno.
Accenno ad osteofitosi marginale anche nelle teste femorali. Note artrosiche al versante caudale delle sacro- iliache.”. In data 13.07.2018 il Dott. prescriveva Elopram gocce e visita neuropsichiatrica. CP_1
In data 07.08.2018 vi è un referto redatto presso l'Ospedale di Dolo (VE) a firma della Dr.ssa Pt_4
“(…) materiale prelevato il 24/7 (…) materiale in esame: A: biopsia segmentario apicale bronco superiore destro. Notizie cliniche: Massa ilare con noduli polmonari bilaterali e adenopatia ilare e mediastinica. Macroscopica: alcuni frammenti, in aggregato di cm 0,8. Diagnosi: mucosa bronchiale con infiltrazione di neoplasia maligna caratterizzata da positività immunoistochimica per CK7 p40 e negatività per Napsina, CK20, TTF-1 e sinaptofisina. Reperto compatibile con infiltrazione di carcinoma squamoso”.
Infine, la Relazione oncologica del 14.08.2018 effettuata presso la Unità Operativa Complessa di Oncologia
Medica “2” dell' Padova a firma della Dr.ssa di cui si riportano i dati salienti: “(…) è CP_11 Per_10 stato visitato in Ambulatorio Libera Professione dell'U.O.C. di Oncologia Medica 2 il giorno 14/08/2018.
Note cliniche e decisioni terapeutiche: Vengono i familiari a colloquio. Ex fumatore. Comorbidità: pregresso
MA (2008). Esordio un paio di mesi fa con algie in sede sacrale. Diagnosi di neoplasia squamosa del polmone ottenuta mediante fbs. Il paziente presenta localizzazioni ossee secondarie in particolare a livello delle ali iliache, fortemente sintomatiche per cui il paziente è allettato da circa un mese. Al momento, i familiari riferiscono peggioramento della cenestesi, calo ponderale, ipotrofia muscolare e importante espettorazione.
Per quanto riguarda la malattia oncologica, vi sarebbe indicazione a: eseguire valutazione per trattamento radioterapico a scopo palliativo, richiedere determinazione dell'espressione di PD-L1 sul materiale istologico prelevato per la diagnosi: se >/= 50% vi sarebbe indicazione a trattamento sistemico di prima linea con ZU (in assenza di controindicazioni). Se i livelli fossero inferiori, dovrebbe eseguire trattamento chemioterapico di prima linea (ad esempio carboplatino e gemcitabina, considerata l'età). Inoltre presso il nostro centro è aperto protocollo di studio che confronta in prima linea chemioterapia standard versus immunoterapia con LU e PI. Tale opzione potrebbe essere preferibile in caso di valori di PD-
L1 inferiori al 50%. In aggiunta potrebbe completare la caratterizzazione molecolare mediante pannello ngs
(disponibile anche analisi su biopsia liquida). Ho spiegato però che tali indicazioni sono condizionate dalla valutazione clinica che può essere fatta solo in presenza del paziente. Secondo quanto mi viene riferito, sembra che le condizioni attuali possano non consentire un trattamento oncologico attivo. Spiego che diventa quindi prioritario stabilire se vi siano cause acute che concorrono alla cenestesi attuale (ad esempio sovrainfezione)
e se possibile eseguire trattamenti a scopo palliativo per migliorare la cenestesi e consentire la mobilizzazione.
Rimango a disposizione per eventuali chiarimenti o per valutazione clinica del paziente qualora le condizioni lo consentissero.”.
Per Il Signor decedeva in data 17 agosto 2018 presso il Reparto di Oncologia dell'Ospedale MI
(VE).
*** Alla luce di detta documentazione i periti tecnici evidenziavano che le condizioni di salute del de cuius al momento dei fatti -periodo giugno 2018 sino alla data del decesso il 17.8.2018- erano caratterizzate da esiti di un remoto infarto miocardico, ex abitudine tabagica, diabete mellito e spondilosi rachidea.
Il contatto tra il Sig. e l'odierno convenuto era dovuto all'insorgenza di dolori osteoarticolari diffusi Per_8
e malessere generale, ragion per cui venivano prescritti esami di sangue e urine (esiti nella norma), ecografia addome completo (esiti nella norma), nonché indagine radiografica del rachide lombosacrale (esiti dai quali si evincevano alterazioni spondilosiche). A fronte di detti risultati seguiva prescrizione di farmaci antinfiammatori non steroidei a scopo antalgico al fine di lenire “aspecifica sintomatologia dolorosa”.
Diagnosi di parte convenuta confermata -sostanzialmente- dai medici del Pronto Soccorso dell'Ospedale di
MI (“lombosciatalgia”).
A fronte di dette condizioni di salute veniva:
- in data 09.07.2018 prescritta radiografia alle anche;
- in data 13.07.2018 prescritta visita neuropsichiatrica;
- in data 13.07.2018 perveniva responso di Risonanza Magnetica (RM) del distretto lombosacrale e della spalla sinistra dalla quale si evinceva “un quadro di degenerazione spondilosica con protrusione discale a più livelli e, alla spalla sinistra, una discreta deformazione artrosica dei capi articolari in sede acromionclaveare con associata, a livello del tratto distale del tendine del sovraspinato, una componente di tipo entesitico cui si associa sul versante osseo, un agglomerato di lesioni erosivo-geodiche piuttosto esteso, con diametro di quasi 20 mm a livello”.
In detta fase si verificava un rapido scadimento delle condizioni generali di salute del Sig. Persona_8 con accesso all' di Dolo dove una biopsia su prelievo di tessuto bronchiale, tramite CP_11 fibrobroncoscopio, ha posto diagnosi di neoplasia maligna caratterizzata da “positività immunoistochimica per CK7 p40 compatibile con infiltrazione di carcinoma squamoso.
In data 14.08.2018 seguiva relazione oncologica che confermava la gravità della patologia oncologica che vede come unica possibilità una terapia a finalità palliativa.
Per Il Signor decedeva in data 17 agosto 2018 presso il Reparto di Oncologia dell'Ospedale MI
(VE).
***
I periti concludevano che l'attività sanitaria compiuta dall'odierna parte convenuta nel periodo giugno – agosto
2018 era coerente con le condizioni cliniche presentate dal paziente che si era presentato per una sintomatologia a-specifica osteoarticolare;
attività professionale coerente e corretta sino al viraggio verso le manifestazioni cliniche di una malattia neoplastica a prognosi infausta a breve termine. Sostanzialmente, i periti evidenziano che “non sono emersi comportamenti difformi alle regole dell'arte medica tenendo come riferimento casi analoghi”.
A sostegno di dette conclusioni -che in questa sede si condividono- i periti incaricati evidenziano che la sintomatologia lamentata dal paziente era oggetto di indagine attraverso esami laboratoriali (sangue e urine) ed esami strumentali prescritti sulla scorta del complessivo quadro algico (risonanza). A ciò si giustapponeva coerente terapia farmacologica (appunto, a scopo antalgico).
Correttezza operativa avvalorata dalla medesima diagnosi medica fatta dai medici di pronto soccorso presso il quale il paziente si era recato per sintomi osteorticolari.
Detto quadro clinico e l'assenza sino al luglio 2018 di segni ovvero di sintomi di patologia polmonare (dispnea, emoftoe, toracolagia) -elementi spia di patologie tumorali- escludono profili di responsabilità della convenuta per la mancata prescrizione di ulteriori e mirati esami diagnostici potenzialmente idonei a disvelare masse tumorali (es. TC torace).
Infine, i periti rammentano che “secondo le linee guida AIOM (Associazione Italiana Oncologia Medica), il carcinoma del polmone rimane la principale causa di morte per cancro in tutto il mondo sia gli uomini che per le donne. Circa l'85% dei casi è legato al fumo di sigaretta. I sintomi possono comprendere tosse, oppressione toracica o dolore toracico, perdita di peso, e, più raramente, emottisi;
tuttavia, molti pazienti si presentano alla prima diagnosi con malattia metastatica con o senza sintomi clinici. La diagnosi è effettuata sulla base di una radiografia o una TC del torace ed è confermata mediante una biopsia polmonare. In base allo stadio della malattia, il trattamento comprende la chirurgia, la chemioterapia, la radioterapia, o un loro impiego combinato. Per i pazienti allo stadio IV della malattia (metastatico), il tasso di sopravvivenza globale a 5 anni era < 1%. Tuttavia, i risultati sono migliorati a causa dell'identificazione di alcune mutazioni che possono essere mirate alla terapia e gli attuali tassi di sopravvivenza a 5 anni sono del 19% (23% per le donne e 16% per gli uomini).
La prognosi a brevissimo termine è di qualche mese nella maggior parte dei casi.
Il trattamento della malattia neoplastica terminale si basa su trattamenti palliativi che comprendono, oltre che l'eventuale somministrazione di farmaci antineoplastici decisi dagli specialisti oncologici, di trattamenti per la terapia del dolore (es. farmaci morfinosimili) e/o farmaci antidepressivi (es. Elopram) per contrastare l'indubbio impatto emotivo che la patologia neoplastica, anche se non diagnosticata, porta sia al paziente che ai familiari più stretti”.
***
Conclusivamente, le prescrizioni date dal medico convenuto al paziente sono risultate coerenti con gli esiti degli esami laboratoriali e strumentali prescritti sulla scorta della sintomatologia lamentata;
condizioni di malessere fisico e psichico del paziente ragionevolmente dovute alla sottostante malattia neoplastica già diffusa che, tuttavia, al momento dei fatti non era diagnosticabile per l'assenza di sintomatologie specifiche ovvero di esiti spia degli esami compiuti (2). Ne discende, che il decesso del paziente e le sofferenze patite da quest'ultimo non sono causalmente riconducibili all'operato del sanitario convenuto in giudizio che ha agito secondo le linee guida e le buone pratiche mediche applicabili a fronte dei sintomi conosciuti e dei risultati degli esami compiuti (3). Coerenza apprezzata dai CC.TT.UU. incaricati anche rispetto a casi clinici analoghi.
In subordine, i periti comunque evidenziano la certa od elevata probabilità di correlazione tra il cancro del polmone e l'abitudine tabagica del de cuius, trattandosi di fattore causale preesistente -tabagismo è statisticamente la prima causa di cancro del polmone- significativo e potenzialmente assorbente (4).
In via ulteriormente gradata, i periti evidenziano che seppure fosse stata anticipata la diagnosi oncologica comunque non sarebbe stato possibile accedere a terapie curative stante lo stadio (IV grado) di avanzamento della patologia. Inoltre, non va sottaciuto come alla diagnosi tumorale -avvenuta a fronte di successivi sintomi specifici nell'agosto 2018- è comunque seguita terapia palliativa volta a lenire le atroci sofferenze fisiche e psichiche del paziente (5).
***
Non rileva in senso contrario quanto evidenziato da parte convenuta nelle memorie conclusionali sulla scorta del parere tecnico del proprio consulente dott. Infatti, l'emersione in radiografia di formazioni Per_11 cistiche in corrispondenza dell'articolazione acromio claveare non sono elementi dai quali poteva al momento dell'esame evincersi una patologia tumorale in quanto detti elementi non sono “patognomiche” perché non annoverabili tra i sintomi specifici ed univoci di patologia tumorale e, pertanto, inidonei ad indirizzare -al momento dei fatti- il sanitario convenuto verso esami diagnostici differenti. Dette cisti risultano, a parere dei periti incaricati, “più spesso…erosioni tipiche di una degenerazione tendinea”, peraltro in paziente quasi ottantenne. 2 Cfr. elaborato peritale in atti: “Al paziente sono state prescritte da parte del Dott. , terapie a base di farmaci antinfiammatori CP_1 a scopo antalgico, per lenire il dolore, e antidepressivi, inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (Elopram), in rapporto a un più che plausibile stato di malessere generale grave (plausibilmente anche psichico), riconducibile alla sottostante malattia neoplastica già diffusa, seppur non ancora diagnosticata, né diagnosticabile all'epoca della presa in cura. Il decesso non è da porsi in nesso causale o concausale con il trattamento sanitario complessivamente ricevuto”. 3 Cfr. elaborato peritale in atti: “A parere delle Scriventi, le prestazioni fornite sono state adeguate alle condizioni del paziente, alla luce della corretta applicazione della scienza medica, conformi alle regole dell'arte, alle linee guida ed alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale, ed eseguite con la dovuta prudenza, diligenza e perizia, in relazione alle specifiche caratteristiche del caso concreto”.
4 Cfr. elaborato peritale in atti: “Una correlazione tra il cancro del polmone, causa della morte, e l'abitudine tabagica del è Per_8 una causa pre-esistente certamente rilevante, posto che le linee guida nazionali e internazionali pongono il fumo di sigaretta tra la prima causa di cancerogenesi polmonare”. La correttezza dell'operato del sanitario convenuto in giudizio -impossibilità, al momento dei fatti dedotti in giudizio, di diagnosticare la patologia tumorale di cui il paziente era affetto per l'assenza di sintomatologie specifiche ovvero di esiti spia emersi dagli esami compiuti- esclude anche profili di responsabilità per la tardiva ovvero inesatta informazione sanitaria al paziente ed ai familiari oggetto di domanda risarcitoria unitamente alle altre voci di danno (danno biologico del paziente azionato iure hereditatis e danno da perdita parentale azionato iure proprio).
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Conclusioni tecniche avvalorate anche dalle valutazioni dei consulenti di parte convenuta Prof. Persona_12
e Prof. che rimarcano -al pari di quanto sostenuto dai CC.TT.UU. incaricati- come gli esiti degli Per_13 esami strumentali (RM lombare e della spalla) “non ponevano in evidenza alcun reperto, anche solo suggestivo, di patologia neoplastica”.
Ne discende, anche per detti professionisti, l'impossibilità per il sanitario convenuto di addivenire in quel momento a diagnosi ovvero a prescrizioni differenti rispetto a quelle in concreto formulate sulla scorta delle sintomatologie e degli esiti diagnostici in suo possesso (6).
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Va, pertanto, rigettata la domanda risarcitoria formulata dalle odierne attrici per difetto di prova di nesso causale tra le condotte del sanitario convenuto con le conseguenze dannose lamentate in citazione stante l'accertata correttezza dell'operato professionale.
Assorbite le domande trasversali proposte a parti inverse dalle altre parti convenute, stante l'assenza di profili di responsabilità del sanitario convenuto in via principale con conseguente superfluità nel procedere all'analisi dei criteri di imputazione/allocazione in capo ad una di esse delle obbligazioni risarcitorie per l'operato del sanitario (medico di base).
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In punto di spese, alla soccombenza segue la condanna di parte attrice alla refusione delle spese di lite sostenute da tutte le altre parti processuali che si liquidano come da dispositivo in applicazione dei criteri legali parametrati all'accertato valore di causa (indeterminato a complessità bassa) con riferimento ai valori minimi per le attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria compiute nel corso del giudizio.
Le spese di consulenza vanno definitivamente poste a carico delle attrici soccombenti.
P.Q.M.
Rigetta la domanda formulata da parte attrice.
Condanna parte attrice soccombente alla refusione delle spese di lite sostenute da tutte le altre parti processuali che si liquidano per ciascuna di esse in € 1.453 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie nella misura del 15% se dovute.
Assorbite le domande c.d. trasversali formulate dai terzi chiamati in causa rispetto alle quali si
Spese di CTU a carico della soccombente.
Venezia, l'11/12/2025.
IL GIUDICE
dott. Luigi Montariello 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 Cfr. elaborato peritale in atti: “Vista la diffusione della malattia neoplastica, stadio IV, al momento attuale non vi sono terapie che ne possano diminuire o contrastare significativamente le conseguenze letali, neanche se si fosse in qualche modo anticipata la diagnosi di qualche giorno/mese. La letteratura è concorde che l'approccio terapeutico a neoplasie polmonari allo stadio IV è ad oggi palliativo e olistico: terapia oncologica, terapia del dolore e terapia della cenestesi del paziente e dei care giver, anche a base di farmaci antidrepressivi”.
6 Cfr. elaborato peritale in atti: “Condividiamo le conclusioni della Vostra bozza di Consulenza Tecnica, che negano qualsivoglia profilo di responsabilità professionale a carico del nostro Assistito Dott. . Evidenziamo unicamente, a titolo di ulteriore CP_1 specificazione in tal senso, che il Dott. non ha più avuto alcun contatto col Sig. nè con i Suoi Parenti a partire dal CP_1 Pt_1 13.07.2018, data in cui una Figlia del Sig. portava in visione i referti della RM lombare e della RM spalla. Referti che, come Pt_1 già evidenziato dai sottoscritti e come desumibile anche dalla Vostra bozza, non ponevano in evidenza alcun reperto, anche solo suggestivo, di patologia neoplastica. Rimetto alla Vostra valutazione l'opportunità di includere nella parte analitica della relazione, eventualmente in forma parziale, il testo delle osservazioni già precedentemente prodotte dal sottoscritto Prof. ”. Persona_5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
II Sez. Civile
Il giudice, dott. Luigi Montariello
Applicazione da remoto ai sensi dell'art. 3, co. 9 del D.L. n. 117/2025 convertito con L. n. 148/2025 in servizio presso il Tribunale di Napoli Nord, Sez. I, penale.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
nata a [...] l'[...], residente in [...]; Parte_1
nata a [...] il [...], residente in [...]2; Parte_2 entrambe difeso e rappresentato dall'Avv. Luca Dal Corso del Foro di Venezia, presso il cui studio sono domiciliate.
ATTORE
contro
:
, nato a [...] il [...], residente in [...], difeso COroparte_1
e rappresentato dall'Avv. Enrico Penzo del Foro di Venezia, presso il cui studio è domiciliato.
CONVENUTO altresì
contro
:
, in persona del l.r.p.t. dott. , con sede in Mestre COroparte_2 COroparte_3 alla via Don Tosatto n. 146, difeso e rappresentato dall'Avv. Francesco Serti del Foro di Venezia, presso il cui studio è domiciliato.
TE IA
contro
: in persona del l.r.p.t. dott. difeso e COroparte_4 COroparte_5 rappresentato dagli Avv.ti Filippo Martini e Marco Rodolfi del Foro di Milano, presso il cui studio è domiciliato.
TE IA
Il procedimento in questione è stato assegnato allo scrivente con decreto del Presidente F.F. del Tribunale di
Venezia datato 22.10.2025, Prot. n. 3395.
Conclusioni Come da memorie conclusive depositate, rispettivamente, in data 1, 2 e 3 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrite domandava il risarcimento dei danni conseguenti all'errata ovvero tardiva diagnosi di patologia oncologica di cui risultava affetto il de cuius;
errori sanitari che -secondo quanto sostenuto da parte attrice- avrebbero causato al paziente sofferenze morali e fisiche potendo accedere in anticipo alle cure palliative
(danno biologico domandato iure hereditatis), nonché sofferenze ai familiari -domandate iure proprio- per la perdita parentale.
In citazione vi è puntuale ricostruzione dei fatti la cui evoluzione storica è sostanzialmente ancorata a dati oggettivi e documentali, nella specie, cristallizzata nelle certificazioni mediche, nei verbali di visite mediche cui si era sottoposto il de cuius sin dai primi sintomi algici (inizio dell'anno 2018). In atti figurano plurime visite in successione presso il medico di base dott. , il medico ortopedico dott. , i CP_1 Persona_1 sanitari di turno presso il pronto soccorso dott.ri e , nuovamente presso il dott. Persona_2 Per_3
. Quest'ultimo in data 13.7.2018 rassicurava il paziente dell'assenza di patologie tumorali e consigliava CP_1 visita neuropsichiatrica (sostenendo che le cause dei malesseri lamentati fosse di diversa natura). Le attrici, stante il progressivo peggioramento delle condizioni del padre (perdita di peso, inappetenza e dolori lancinanti alla zona lombare e sacrale), decidevano di chiedere l'ennesimo consulto medico al pronto soccorso di Dolo ove in data 24.7.2018 veniva diagnosticata -previo esame strumentale- patologia tumorale, seguita da terapia palliativa e -purtroppo- decesso del paziente in data 17.8.2018.
Il consulente tecnico di parte dott. analizzata la documentazione medica, i sintomi descritti dal Persona_4 paziente e le relative cure e diagnosi volta per volta formulate, le tempistiche di riferimento ed i consigli medici e personali dati al paziente ed ai familiari di quest'ultimo all'acuirsi dei sintomi lamentati dal primo, concludeva per la sussistenza di profili di responsabilità professionale di parte convenuta: “Di fatto, da quanto nella documentazione prodotta il medico di base non solo non coglieva i predetti profili quantomeno di sospetto di neoplasia (seppure di diagnosi non ancora definita) metastatizzata, ma addirittura tranquillizzava sia il paziente con i familiari sostenendone l'insussistenza (si veda quanto in certificato del 13 luglio 2018). Si è pertanto determinata una fase di prolungata sofferenza quantomeno psicologica sia del paziente come dei familiari, si è ritardata una definizione diagnostica che certamente drammatica avrebbe potuto permettere una più adeguata disposizione delle proprie volontà, si è impedita l'applicazione di terapie almeno palliative che avrebbero potuto parzialmente lenire la sofferenza fisica inutilmente prolungatasi per circa tre mesi, da indicarsi come danno biologico temporaneo all'80% con livello di sofferenza di grado elevato” (doc.6);
*** Part Parte convenuta in giudizio -il medico di base e l' curante- eccepiva l'assenza di errori medici sub specie di tardiva ovvero di errata diagnosi. Afferma che le sintomatologie del paziente erano compatibili con le patologie note di cui era affetto rispetto alle quali venivano prescritti corretti esami strumentali e terapie adeguate;
inoltre, eccepisce l'inidoneità causale dell'addotta “ritardata diagnosi” a cagionare i danni lamentati in citazione stante il davvero limitato periodo di tempo di osservazione clinica del paziente (dal 6.6.2018 al
13.7.2018).
Il consulente tecnico di parte Prof. , analizzata la documentazione medica, i sintomi descritti Persona_5 dal paziente e le relative cure e diagnosi volta per volta formulate, le tempistiche di riferimento ed i consigli medici dati al paziente, concludeva per l'assenza di profili di responsabilità professionale di parte convenuta:
- In data 06.06.2018 l'operato del Dott. è stato assolutamente corretto sia dal punto di vista CP_1 diagnostico sia da quello terapeutico. Va sottolineato che era la prima volta che il Sig. si Pt_1 presentava al Dott. nel 2018 per una sintomatologia dolorosa. Non sussisteva alcun elemento per CP_1 porre ipotesi diagnostiche diverse da una colica renale né per suggerire indagini diagnostiche diverse....”;
- “L'unico sintomo di cui soffriva il Sig. in questo momento era la lombalgia... e pertanto il Dott. Pt_1
prescriveva correttamente una radiografia della colonna lombosacrale, in proiezioni CP_1 anteroposteriore e latero-laterale. Tale scelta è assolutamente corretta e coerente anche con una gradualità di approccio diagnostico. Certamente non erano indicati esami maggiormente invasivi in una
Persona di 78 anni che lamentava lombalgia solo da alcuni giorni, in assenza di qualsivoglia altro sintomo e con ecografia addominale ed esami ematochimici negativi. Pertanto, ... non si può non evidenziare che anche in data 12.06.2018 l'operato del Dott. è stato assolutamente corretto;
CP_1
- ..di fronte alla identificazione di reperti artrosici alla radiografia lombosacrale, in assenza di altri reperti patologici (va ribadito e sottolineato che in tale radiografia non c'è nessun segno di metastatizzazione ossea), e tenuto conto della negatività dell'ecografia addominale e degli esami ematochimici, nonché della assenza di altri segni o sintomi, il Dott. ha correttamente ascritto la lombalgia all'artrosi del CP_1
Paziente e ha prescritto una terapia antinfiammatoria corretta per tipologia del farmaco (Ibuprofene) e suo dosaggio. E' appena il caso di evidenziare che anche la terapia deve seguire una certa gradualità di impostazione;
se si esamina il caso e l'attività del Dott. secondo una prospettiva rigorosamente CP_1 ex ante non si può che condividere la scelta terapeutica, in quel momento era altamente probabile che la terapia antinfiammatoria prescritta avrebbe potuto risolvere il problema. Non sussisteva alcun elemento per prescrivere una terapia diversa. Anche con riferimento al versante diagnostico appare corretta la scelta del Dott. , tenuto conto di quanto sopra, di non richiedere ulteriori esami di CP_1 approfondimento, in attesa di verificare l'eventuale scomparsa della lombalgia, anche in ragione della terapia antinfiammatoria. Pertanto, sulla base di quanto sopra, non si può non evidenziare che anche in data 15.06.2018 l'operato del Dott. è stato assolutamente corretto”; CP_1
- “...Il Sig. si ripresentava dal Dott. per persistenza di dolore lombare e alla luce delle Pt_1 CP_1 risultanze della precedente visita ortopedica. Il Dott. in conseguenza di ciò prescriveva
CP_1 radiografie multiple a anche e bacino e articolazioni sacroiliache. Dal punto di vista diagnostico tale approccio è stato assolutamente corretto;
cosa doveva fare di diverso il Dott. visto che il Paziente
CP_1 era stato appena visitato da uno Specialista Ortopedico? In questo momento, tenuto conto che comunque si era di fronte ad un Paziente di 78 anni con lombalgia da meno di un mese ed in assenza di elementi di sospetto diversi rispetto all'artrosi, non erano indicati esami diversi. Corretta appare anche la scelta terapeutica dell'Ortopedico e del Dott. , di modificare la terapia aggiungendo un ulteriore
CP_1 farmaco antidolorifico, ossia la codeina (Codamol). Non erano indicati in questo momento farmaci o dosaggi diversi. Si ribadisce che in questo momento il Dott. non aveva alcun elemento, clinico,
CP_1 strumentale, ematochimico, per ipotizzare una patologia neoplastica. Pertanto, sulla base di quanto sopra, non si può non evidenziare che anche in data 25.06.2018 l'operato del Dott. è stato
CP_1 assolutamente corretto;
- “... Anche in questo caso non si può rilevare alcun elemento di incongruità nell'operato del Dott. . CP_1
Il giorno prima il Paziente era stato visto in Pronto Soccorso, anche da uno Specialista Ortopedico che aveva fornito indicazioni terapeutiche specifiche: cosa doveva fare di diverso il Dott. se non CP_1 confermare la prescrizione dell'Ortopedico? Non si ponevano ipotesi di altre prescrizioni di indagini strumentali visto che il Paziente non aveva ancora eseguito le radiografie (anche, bacino, articolazioni sacroiliache) già prescritte il 25.06.2018 e l'Ortopedico aveva dato indicazione di attendere l'eventuale effetto della terapia farmacologica prima di effettuare, eventualmente, una RMN lombare. Sulla base di quanto sopra, non si può non evidenziare che anche in data 03.07.2018 l'operato del Dott. è stato CP_1 assolutamente corretto, sotto tutti i punti di vista. ...”;
- “... Il quesito diagnostico riportato nelle ricette elettroniche per le RM era “Lombosciatalgia sx resistente alle cure – spalla dolorosa sx”. Il quesito diagnostico riportato nelle ricette elettroniche per le radiografie era “Lombalgia – Coxalgia sx”. Prescriveva altresì:- Tachipirina,- Neovis. Anche in tal caso non si può rilevare alcun elemento di criticità nella condotta, assolutamente lineare, del Dott. . CP_1
Coerentemente alla indicazione dello Specialista Ortopedico, di fronte al persistere del dolore lombare per altri 6 giorni procede alla prescrizione della RMN lombare, oltre a confermare la prescrizione per le radiografie (anche, bacino, articolazioni sacroiliache) non ancora eseguite dal Paziente. Appare evidente che non può ascriversi al Dott. la mancata esecuzione delle radiografie da parte del Paziente, CP_1 prescritte dal Dott. già il 25.06.2018. Ad ulteriore conferma della sollecitudine del Dott. CP_1 CP_1 si rileva che di fronte all'esordio di un nuovo sintomo, ossia una sintomatologia dolorosa alla spalla sinistra (mai riportata prima e non riportata nemmeno all'accesso in P.S. del 02.07.2018), il Dott. CP_1 procede immediatamente alla prescrizione di una RM di spalla sinistra. Anche in merito a tale aspetto non si comprende cosa poteva fare di diverso il Dott. : non poteva prescriverla prima di questo CP_1 momento perché il Sig. non aveva mai manifestato prima dolore alla spalla;
la RM è poi Pt_1 certamente l'esame più preciso e non si può certamente affermare che avrebbe dovuto prescrivere un esame diverso. (Anzi, si potrebbe piuttosto obiettare che il Dott. è stato anche troppo rapido nel CP_1 prescrivere un esame di tale specializzazione al primo esordio sintomatologico.). Per quanto attiene il versante terapeutico il Dott. non ha aggiunto ulteriori farmaci in quanto il Paziente era già in CP_1 adeguata terapia antalgica e andava in primis approfondito l'inquadramento diagnostico. Sulla base di quanto sopra, pertanto, non si può non evidenziare che anche in data 09.07.2018 l'operato del Dott.
è stato assolutamente corretto, sotto tutti i punti di vista. ...”. CP_1
- “Tale affermazione è corretta;
in quel momento, in una visione ex ante, i molteplici esami eseguiti non avevano evidenziato alcuna malattia tumorale. In relazione alla difficoltà del Paziente a rapportarsi alla sintomatologia algica comunque presente ed avendo evidenziato uno stato depressivo il Dott. CP_1 prescriveva una prima visita neuropsichiatrica per quesito diagnostico di “Depressione grave” e prescriveva un farmaco antidepressivo (Elopram). Anche tale decisione del Dott. non può essere CP_1 contestabile, e anzi dimostra una particolare attenzione da parte del Medico. Sulla base di quanto sopra, pertanto, non si può non evidenziare che anche in data 13.07.2018 l'operato del Dott. è stato CP_1 assolutamente corretto, sotto tutti i punti di vista.
Part L' terza chiamato in causa eccepiva, in via preliminare, l'assenza di profili di responsabilità indiretta per l'operato del convenuto -nella qualità di sanitario convenzionato- per difetto di poteri di vigilanza e controllo sul relativo operato. In particolare, eccepiva l'assenza dei requisiti di ausiliario -immedesimazione organica- richiesto dall'art. 1228 c.c. e di quelli di subordinazione -assenza di rapporto di dipendenza- richiesto dall'art. 2049 c.c.
Nel merito, il chiamato fa sostanzialmente proprie le argomentazioni difensive esplicate da parte convenuta nella parte in cui difetterebbero profili di responsabilità professionale per la tardiva diagnosi medica lamentata da parte attrice e, conseguentemente, l'inidoneità causale delle condotte sanitarie in concreto tenute a cagionare i danni lamentati da parte attrice.
La compagnia assicuratrice, terza chiamata in causa, eccepiva in via preliminare l'inoperatività della polizza assicurativa in quanto afferente ad attività di libero-professionista e non di medico di base e, comunque, non ricorrendo nel caso di specie una condotta caratterizzata da colpa grave che attiverebbe la copertura in narrativa. Nel merito, eccepisce l'assoluta correttezza delle scelte terapeutiche impostate dal sanitario in assenza di altri reperti patologici (emblematica l'assenza di segni di metastatizzazione ossea evincibile dagli esami strumentali eseguiti, quali radiografie, ecografia addominale, esami ematochimici.
***
Ai fini della ricostruzione dei fatti di causa si terrà conto delle oggettive risultanze documentali;
prove documentali oggetto di analisi valutativa da parte degli incaricati CCTTUU -Prof. dott.sse e Persona_6 poste a fondamento delle valutazioni tecniche in ordine alla ritenuta insussistenza di Persona_7 errori o ritardi diagnostici imputabili a parte convenuta.
Preliminarmente, i tecnici in perizia delineano l'ambito di operatività della professione di medico di base svolta in questa vicenda dall'odierno convenuto, ciò al fine di delimitare l'ambito di competenza e, conseguentemente, di responsabilità professionale per l'attività sanitaria compiuta.
Analizzata la normativa di settore (1) evidenziano, condivisibilmente, che “Il medico di medicina generale CO esercita, quindi, un'attività libero-professionale contrattualizzata e regolamentata dall' nel rispetto del 1 Pp. 13 – 15 dell'elaborato peritale in atti: “Considerazioni generali nell'ambito dell'attività propria che il medico di medicina generale è tenuto a svolgere ai sensi dell' Accordo Collettivo Nazionale per la Disciplina dei Rapporti con i Medici di Medicina Generale ai sensi dell'art. 8 del D.LGS. N. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni, nello specifico all'art. 43 : “… COMPITI DEL MEDICO DEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRMARIA.
1. Al fine di concorrere ad assicurare la tutela della salute degli assistiti nel rispetto di quanto previsto dai livelli essenziali e uniformi di assistenza e con modalità rispondenti al livello più avanzato di appropriatezza clinica ed organizzativa, il medico del ruolo unico di assistenza primaria espleta le seguenti funzioni: a) assume il governo del processo assistenziale relativo a ciascun assistito che abbia esercitato la libera scelta nell'ambito del rapporto di fiducia medico-paziente; b) si fa parte attiva della continuità dell'assistenza per gli assistiti nell'ambito dell'organizzazione prevista dalla Regione;
c) persegue gli obiettivi di salute dei cittadini con il miglior impiego possibile delle risorse, in attuazione della programmazione regionale, con particolare riferimento alla realizzazione del Piano Nazionale della Cronicità e del Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale.
2. Al fine di espletare i suoi compiti e funzioni nel rispetto dei principi sopra indicati, il medico del ruolo unico Co di assistenza primaria svolge la propria attività individualmente e in integrazione della propria partecipa inoltre alle attività della forma organizzativa multiprofessionale di riferimento.
3. Per ciascun paziente in carico, il medico raccoglie e invia le informazioni all'Azienda sanitaria come previsto dall'articolo 6 del presente Accordo.
4. Le funzioni ed i compiti previsti dal presente articolo rappresentano condizioni irrinunciabili per l'accesso ed il mantenimento della convenzione con il 5. Nello svolgimento CP_8 della propria attività il medico del ruolo unico di assistenza primaria: a) svolge attività di prevenzione e promozione della salute nei confronti della popolazione di riferimento, in particolare aderendo agli indirizzi nazionali e regionali;
b) gestisce le patologie acute e croniche secondo la miglior pratica, con interventi appropriati e garantisce l'assistenza proattiva nei confronti dei malati cronici e dei pazienti fragili, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 44 del presente Accordo;
c) assicura agli assistiti la presa in carico globale, anche attraverso la consultazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE), le prestazioni e visite ambulatoriali e domiciliari;
d) partecipa a progetti e programmi di attività, finalizzati al rispetto dei livelli programmati di spesa, concordati a livello regionale e/o aziendale, ed a quelli finalizzati a sensibilizzare i cittadini su specifiche tematiche, sull'adozione di corretti stili di vita, uso appropriato dei farmaci e delle risorse messe a disposizione del e) opera nell'ambito delle Aggregazioni Funzionali Territoriali CP_8 e forme organizzative multiprofessionali rispettando le modalità organizzative concordate all'interno delle stesse, espletando sia attività a ciclo di scelta che attività oraria;
f) garantisce la continuità dell'assistenza per tutti i giorni della settimana e secondo quanto previsto dall'articolo 44 del presente Accordo;
g) adotta le misure necessarie, in conformità alle normative vigenti, per il consenso informato, il trattamento, la conservazione e la sicurezza dei dati sensibili;
h) cura la tenuta e l'aggiornamento della scheda sanitaria individuale informatizzata di ciascun assistito, ad uso del medico e ad utilità dell'assistito e del S.S.N. In caso di revoca della scelta, l'assistito può richiedere la scheda entro due anni. La scheda sanitaria individuale informatizzata deve essere condivisa con gli altri medici della AFT e integrata con il sistema informativo regionale;
i) collabora con la dirigenza dell' per la COroparte_9 realizzazione dei compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale;
j) partecipa alle attività formative programmate dall'Azienda nell'ambito del Piano di Formazione Aziendale (PFA) e ai corsi obbligatori di cui all'articolo 26, comma 8; k) effettua visite occasionali, secondo quanto previsto dall'articolo 46 del presente ACN;
l) redige le certificazioni di cui al comma 6, lettera g) e comma 7, lettera h); m) rilascia a titolo oneroso tutte le altre certificazioni, compresa la certificazione di idoneità all'attività fisica in soggetto portatore di patologia cronica;
n) effettua le prestazioni aggiuntive di cui all'Allegato 6. 6. Rientrano nei compiti ed obblighi del medico del ruolo unico di assistenza primaria per l'attività a ciclo di scelta: a) le visite domiciliari, su richiesta dei propri assistiti, avuto riguardo alle condizioni cliniche e alla possibilità o meno di spostamento in sicurezza degli stessi, da eseguire di norma nel corso della stessa giornata o entro le ore dodici del giorno successivo, compreso il sabato;
b) l'assistenza programmata al domicilio dell'assistito, anche in forma integrata con l'assistenza specialistica, infermieristica e riabilitativa, in collegamento se necessario con l'assistenza sociale, secondo gli Allegati 8 e 9 ovvero secondo gli Accordi Integrativi Regionali;
c) l'assistenza programmata nei confronti di pazienti ospiti di strutture residenziali, disciplinata da protocolli definiti dagli Accordi Integrativi Regionali;
d) il consulto con lo specialista, attivato dallo stesso medico, attuato di persona presso gli ambulatori dell'Azienda o, su richiesta motivata e previa autorizzazione aziendale, presso il domicilio del paziente;
e) la partecipazione alla realizzazione del Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (P.N.P.V.) vigente, secondo le modalità definite dalla Regione e/o dalle f) la redazione del Piano di assistenza CP_2 modello organizzativo regionale e per il perseguimento delle finalità del S.S.N. per assicurare l'erogazione a tutti i cittadini che ad essa afferiscono dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza (LEA)”.
***
Successivamente, gli incaricati periti ripercorrono le visite, le diagnosi, le cure e gli esami strumentali prescritti al de cuius nel periodo giugno – luglio 2018 sulla scorta delle condizioni personali e cliniche presentate dal paziente.
La storia clinica del de cuius è la seguente.
Il Sig. -de cuius- ex tabagista e affetto da diabete mellito, in data 29.11.2017 si sottoponeva a Persona_8
RM del rachide cervicale che attestava “Accenno a anterolistesi del corpo vertebrale di C5-C6 con modeste alterazioni spondilosiche di tali metameri con iniziali fenomeni osteofitosici che con la protrusione del disco determinano lieve impronta osteodiscale sul sacco durale più accentuata in sede mediana con prevalenza della componente discale. Il disco compreso tra C6- C7 è notevolmente ridotto in altezza con alterazioni di tipo degenerativo…”.
A giugno dell'anno seguente, il Dott. convenuto- prescriveva esami di sangue e urine, Persona_9 risultati nella norma e alcuni giorni dopo, sempre il medesimo curante, prescriveva un'ecografia addome completo che mostrava reperti morfologici degli organi indagati tutti nella norma. In pari data, vale a dire il individuale (PAI) del paziente cronico in coerenza con il Piano Nazionale della Cronicità (PNC) e nel rispetto degli atti di programmazione regionale;
g) il rilascio delle seguenti certificazioni: I) assenza per malattia dei lavoratori dipendenti;
II) incapacità temporanea al lavoro per infortunio e malattia professionale;
III) idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche di cui al Decreto del Ministero della Salute 24 aprile 2013, articolo 3, lettere a) e c), nell'ambito scolastico, a seguito di specifica richiesta dell'autorità scolastica competente, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 42-bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 e dal D.M. 8 agosto 2014 del Ministero della Salute;
IV) riammissione alla scuola dell'obbligo, agli asili nido, alla scuola dell'infanzia e alle scuole secondarie superiori, laddove previste;
V) riammissione al lavoro degli alimentaristi, laddove previste;
VI) valutazioni multidimensionali e connesse certificazioni relative alle prestazioni di assistenza domiciliare integrata, programmata e per l'inserimento nelle strutture residenziali, sulla base della programmazione e di quanto Co previsto nell'ambito degli Accordi regionali;
h) il rispetto dei compiti previsti nei confronti della di cui all'articolo 29 e degli interventi previsti dal programma delle attività territoriali di cui all'articolo 13 del presente Accordo.
7. Il medico del ruolo unico di assistenza primaria nello svolgimento dell'attività oraria fornisce prestazioni ambulatoriali e domiciliari, con riferimento alle attività Co CP_1 dell' e dell' nell'ambito del coordinamento funzionale ed organizzativo del Distretto, al fine di contribuire alla continuità dell'assistenza per l'intero arco della giornata ed allo svolgimento di ulteriori attività in favore dei cittadini. Rientrano nei compiti ed obblighi del medico del ruolo unico di assistenza primaria in attività oraria: a) l'erogazione di prestazioni assistenziali non differibili, in sede ambulatoriale o a domicilio, a tutta la popolazione, di ogni fascia di età, secondo i modelli organizzativi regionali, con particolare riferimento alla funzionalità del Numero Unico Europeo 116117, come previsto dall'articolo 44 del presente Accordo. In relazione al quadro clinico prospettato dall'utente o dalla centrale operativa il medico effettua tutti gli interventi ritenuti appropriati, riconosciuti tali sulla base di apposite linee guida nazionali o regionali, comprese le eventuali prestazioni aggiuntive di cui all'Allegato 6 ed attiva direttamente il servizio di emergenza urgenza – 118, qualora ne ravvisi la necessità; b) l'annotazione nella scheda sanitaria individuale del paziente della propria valutazione, la prestazione eseguita, le prescrizioni di farmaci e/o accertamenti e le eventuali Co certificazioni rilasciate, al fine di garantire che il medico titolare del rapporto di fiducia ed i medici della intera possano Co assicurare la continuità dell'assistenza; c) il rispetto dei compiti previsti nei confronti della di cui all'articolo 29 e degli interventi previsti dal programma delle attività territoriali di cui all'articolo 13 del presente Accordo;
d) la continuità dell'assistenza notturna, diurna, feriale e festiva;
e) la gestione, il supporto della presa in carico di pazienti in condizioni clinico-assistenziali di particolare complessità, sulla base di protocolli aziendali;
f) le proposte di ricovero;
g) le prescrizioni farmaceutiche per una terapia non differibile e secondo le disposizioni vigenti in materia;
h) il rilascio delle seguenti certificazioni: I) assenza per malattia dei lavoratori dipendenti;
II) riammissione al lavoro degli alimentaristi, laddove previste;
i) la constatazione di decesso;
j) l'integrazione nei programmi di assistenza domiciliare, residenziale e nella rete delle cure palliative;
k) la partecipazione ai programmi di medicina d'iniziativa come previsto all'Allegato 1 del presente Accordo…”. 12.06.2018, sempre il Medico di Medicina Generale, prescriveva un'indagine radiografica del rachide lombosacrale, il cui responso del 19.06.2018 mostrava “lievi alterazioni spondilosiche più evidenti a livello di
D12-L1-L2 con minima riduzione dell'ampiezza degli spazi discali interposti tra i suddetti metameri”.
In data 25.06.2018 il Dott. prescriveva farmaci antinfiammatori non steroidei a scopo antalgico. CP_1
In data 02.07.2018 il Sig. accedeva al Pronto Soccorso dell'Ospedale di MI per Persona_8
“lombalgia irradiata arto inferiore sinistro e toracolgia presenti da circa un mese”, veniva dimesso con diagnosi di “lombosciatalgia” sinistra e concessa prognosi di giorni sette.
In data 09.07.2018 seguiva prescrizione per una radiografia alle anche.
In data 13.07.2018 seguiva prescrizione per una visita neuropsichiatrica.
Nella medesima giornata è datato il responso di una Risonanza Magnetica (RM) del distretto lombosacrale e della spalla sinistra di cui si riporta il contenuto: “… Tutti i dischi intersomatici del tratto lombare, con risparmio di L5-S1, sono ipointensi in T2, disidratati. dischi L1-L2 ed L2-L3 presentano una millimetrica protrusione posteriore mediana. disco L3-L4 è modicamente più protruso in modo globale. Il disco L4- L5 presenta un'ampia protrusione nei settori di destra dove esiste tendenza alla focale erniazione in sede intra- extra-foraminale. Tale forame presenta conseguentemente ampiezza ridotta. Nei limiti il volume e la morfologia del cono midollare lombare e delle radici della cauda. Come reperto accessorio si segnalano delle lesioni focali in sede renale bilaterale di probabile natura cistica ma per le quali si consiglia verifica ecografica. RM spalla sinistra: Si osserva una discreta deformazione artrosica dei capi articolari in sede acromion-claveare con associata modica tumefazione di tipo infiammatorio dei tessuti capsulo-sinoviali. La cuffia tendinea dei è rotatori non presenta discontinuità a tutto spessore. Esiste componente di tipo entesitico nel tratto distale del tendine del sovraspinato… si osserva agglomerato di lesioni erosivo-geodiche piuttosto esteso, con diametro di quasi 20 mm. Coesiste modico ispessimento-edema nei settori contigui della borsa sierosa infradeltoidea. Il trofismo dei ventri muscolari dei rotatori è conservato o solo modestamente ridotto in modo armonico”.
In data 25.06.2018 il dott. , ortopedico, certificava “contratture muscolari” a livello Persona_1 toraco-lombare e per questo prescriveva risonanza magnetica al bacino ed alle anche.
In data 13.07.2018 è datato il responso della radiografia delle anche, di cui alla prescrizione del 9 luglio 2018:
“Quadro di coxartrosi bilaterale in forma di riduzione di ampiezza dello spazio articolare in polare superiore associata a sclerosi reattiva dei tetti acetabolari parzialmente deformati da osteofitosi in sede supero-esterno.
Accenno ad osteofitosi marginale anche nelle teste femorali. Note artrosiche al versante caudale delle sacro- iliache.”. In data 13.07.2018 il Dott. prescriveva Elopram gocce e visita neuropsichiatrica. CP_1
In data 07.08.2018 vi è un referto redatto presso l'Ospedale di Dolo (VE) a firma della Dr.ssa Pt_4
“(…) materiale prelevato il 24/7 (…) materiale in esame: A: biopsia segmentario apicale bronco superiore destro. Notizie cliniche: Massa ilare con noduli polmonari bilaterali e adenopatia ilare e mediastinica. Macroscopica: alcuni frammenti, in aggregato di cm 0,8. Diagnosi: mucosa bronchiale con infiltrazione di neoplasia maligna caratterizzata da positività immunoistochimica per CK7 p40 e negatività per Napsina, CK20, TTF-1 e sinaptofisina. Reperto compatibile con infiltrazione di carcinoma squamoso”.
Infine, la Relazione oncologica del 14.08.2018 effettuata presso la Unità Operativa Complessa di Oncologia
Medica “2” dell' Padova a firma della Dr.ssa di cui si riportano i dati salienti: “(…) è CP_11 Per_10 stato visitato in Ambulatorio Libera Professione dell'U.O.C. di Oncologia Medica 2 il giorno 14/08/2018.
Note cliniche e decisioni terapeutiche: Vengono i familiari a colloquio. Ex fumatore. Comorbidità: pregresso
MA (2008). Esordio un paio di mesi fa con algie in sede sacrale. Diagnosi di neoplasia squamosa del polmone ottenuta mediante fbs. Il paziente presenta localizzazioni ossee secondarie in particolare a livello delle ali iliache, fortemente sintomatiche per cui il paziente è allettato da circa un mese. Al momento, i familiari riferiscono peggioramento della cenestesi, calo ponderale, ipotrofia muscolare e importante espettorazione.
Per quanto riguarda la malattia oncologica, vi sarebbe indicazione a: eseguire valutazione per trattamento radioterapico a scopo palliativo, richiedere determinazione dell'espressione di PD-L1 sul materiale istologico prelevato per la diagnosi: se >/= 50% vi sarebbe indicazione a trattamento sistemico di prima linea con ZU (in assenza di controindicazioni). Se i livelli fossero inferiori, dovrebbe eseguire trattamento chemioterapico di prima linea (ad esempio carboplatino e gemcitabina, considerata l'età). Inoltre presso il nostro centro è aperto protocollo di studio che confronta in prima linea chemioterapia standard versus immunoterapia con LU e PI. Tale opzione potrebbe essere preferibile in caso di valori di PD-
L1 inferiori al 50%. In aggiunta potrebbe completare la caratterizzazione molecolare mediante pannello ngs
(disponibile anche analisi su biopsia liquida). Ho spiegato però che tali indicazioni sono condizionate dalla valutazione clinica che può essere fatta solo in presenza del paziente. Secondo quanto mi viene riferito, sembra che le condizioni attuali possano non consentire un trattamento oncologico attivo. Spiego che diventa quindi prioritario stabilire se vi siano cause acute che concorrono alla cenestesi attuale (ad esempio sovrainfezione)
e se possibile eseguire trattamenti a scopo palliativo per migliorare la cenestesi e consentire la mobilizzazione.
Rimango a disposizione per eventuali chiarimenti o per valutazione clinica del paziente qualora le condizioni lo consentissero.”.
Per Il Signor decedeva in data 17 agosto 2018 presso il Reparto di Oncologia dell'Ospedale MI
(VE).
*** Alla luce di detta documentazione i periti tecnici evidenziavano che le condizioni di salute del de cuius al momento dei fatti -periodo giugno 2018 sino alla data del decesso il 17.8.2018- erano caratterizzate da esiti di un remoto infarto miocardico, ex abitudine tabagica, diabete mellito e spondilosi rachidea.
Il contatto tra il Sig. e l'odierno convenuto era dovuto all'insorgenza di dolori osteoarticolari diffusi Per_8
e malessere generale, ragion per cui venivano prescritti esami di sangue e urine (esiti nella norma), ecografia addome completo (esiti nella norma), nonché indagine radiografica del rachide lombosacrale (esiti dai quali si evincevano alterazioni spondilosiche). A fronte di detti risultati seguiva prescrizione di farmaci antinfiammatori non steroidei a scopo antalgico al fine di lenire “aspecifica sintomatologia dolorosa”.
Diagnosi di parte convenuta confermata -sostanzialmente- dai medici del Pronto Soccorso dell'Ospedale di
MI (“lombosciatalgia”).
A fronte di dette condizioni di salute veniva:
- in data 09.07.2018 prescritta radiografia alle anche;
- in data 13.07.2018 prescritta visita neuropsichiatrica;
- in data 13.07.2018 perveniva responso di Risonanza Magnetica (RM) del distretto lombosacrale e della spalla sinistra dalla quale si evinceva “un quadro di degenerazione spondilosica con protrusione discale a più livelli e, alla spalla sinistra, una discreta deformazione artrosica dei capi articolari in sede acromionclaveare con associata, a livello del tratto distale del tendine del sovraspinato, una componente di tipo entesitico cui si associa sul versante osseo, un agglomerato di lesioni erosivo-geodiche piuttosto esteso, con diametro di quasi 20 mm a livello”.
In detta fase si verificava un rapido scadimento delle condizioni generali di salute del Sig. Persona_8 con accesso all' di Dolo dove una biopsia su prelievo di tessuto bronchiale, tramite CP_11 fibrobroncoscopio, ha posto diagnosi di neoplasia maligna caratterizzata da “positività immunoistochimica per CK7 p40 compatibile con infiltrazione di carcinoma squamoso.
In data 14.08.2018 seguiva relazione oncologica che confermava la gravità della patologia oncologica che vede come unica possibilità una terapia a finalità palliativa.
Per Il Signor decedeva in data 17 agosto 2018 presso il Reparto di Oncologia dell'Ospedale MI
(VE).
***
I periti concludevano che l'attività sanitaria compiuta dall'odierna parte convenuta nel periodo giugno – agosto
2018 era coerente con le condizioni cliniche presentate dal paziente che si era presentato per una sintomatologia a-specifica osteoarticolare;
attività professionale coerente e corretta sino al viraggio verso le manifestazioni cliniche di una malattia neoplastica a prognosi infausta a breve termine. Sostanzialmente, i periti evidenziano che “non sono emersi comportamenti difformi alle regole dell'arte medica tenendo come riferimento casi analoghi”.
A sostegno di dette conclusioni -che in questa sede si condividono- i periti incaricati evidenziano che la sintomatologia lamentata dal paziente era oggetto di indagine attraverso esami laboratoriali (sangue e urine) ed esami strumentali prescritti sulla scorta del complessivo quadro algico (risonanza). A ciò si giustapponeva coerente terapia farmacologica (appunto, a scopo antalgico).
Correttezza operativa avvalorata dalla medesima diagnosi medica fatta dai medici di pronto soccorso presso il quale il paziente si era recato per sintomi osteorticolari.
Detto quadro clinico e l'assenza sino al luglio 2018 di segni ovvero di sintomi di patologia polmonare (dispnea, emoftoe, toracolagia) -elementi spia di patologie tumorali- escludono profili di responsabilità della convenuta per la mancata prescrizione di ulteriori e mirati esami diagnostici potenzialmente idonei a disvelare masse tumorali (es. TC torace).
Infine, i periti rammentano che “secondo le linee guida AIOM (Associazione Italiana Oncologia Medica), il carcinoma del polmone rimane la principale causa di morte per cancro in tutto il mondo sia gli uomini che per le donne. Circa l'85% dei casi è legato al fumo di sigaretta. I sintomi possono comprendere tosse, oppressione toracica o dolore toracico, perdita di peso, e, più raramente, emottisi;
tuttavia, molti pazienti si presentano alla prima diagnosi con malattia metastatica con o senza sintomi clinici. La diagnosi è effettuata sulla base di una radiografia o una TC del torace ed è confermata mediante una biopsia polmonare. In base allo stadio della malattia, il trattamento comprende la chirurgia, la chemioterapia, la radioterapia, o un loro impiego combinato. Per i pazienti allo stadio IV della malattia (metastatico), il tasso di sopravvivenza globale a 5 anni era < 1%. Tuttavia, i risultati sono migliorati a causa dell'identificazione di alcune mutazioni che possono essere mirate alla terapia e gli attuali tassi di sopravvivenza a 5 anni sono del 19% (23% per le donne e 16% per gli uomini).
La prognosi a brevissimo termine è di qualche mese nella maggior parte dei casi.
Il trattamento della malattia neoplastica terminale si basa su trattamenti palliativi che comprendono, oltre che l'eventuale somministrazione di farmaci antineoplastici decisi dagli specialisti oncologici, di trattamenti per la terapia del dolore (es. farmaci morfinosimili) e/o farmaci antidepressivi (es. Elopram) per contrastare l'indubbio impatto emotivo che la patologia neoplastica, anche se non diagnosticata, porta sia al paziente che ai familiari più stretti”.
***
Conclusivamente, le prescrizioni date dal medico convenuto al paziente sono risultate coerenti con gli esiti degli esami laboratoriali e strumentali prescritti sulla scorta della sintomatologia lamentata;
condizioni di malessere fisico e psichico del paziente ragionevolmente dovute alla sottostante malattia neoplastica già diffusa che, tuttavia, al momento dei fatti non era diagnosticabile per l'assenza di sintomatologie specifiche ovvero di esiti spia degli esami compiuti (2). Ne discende, che il decesso del paziente e le sofferenze patite da quest'ultimo non sono causalmente riconducibili all'operato del sanitario convenuto in giudizio che ha agito secondo le linee guida e le buone pratiche mediche applicabili a fronte dei sintomi conosciuti e dei risultati degli esami compiuti (3). Coerenza apprezzata dai CC.TT.UU. incaricati anche rispetto a casi clinici analoghi.
In subordine, i periti comunque evidenziano la certa od elevata probabilità di correlazione tra il cancro del polmone e l'abitudine tabagica del de cuius, trattandosi di fattore causale preesistente -tabagismo è statisticamente la prima causa di cancro del polmone- significativo e potenzialmente assorbente (4).
In via ulteriormente gradata, i periti evidenziano che seppure fosse stata anticipata la diagnosi oncologica comunque non sarebbe stato possibile accedere a terapie curative stante lo stadio (IV grado) di avanzamento della patologia. Inoltre, non va sottaciuto come alla diagnosi tumorale -avvenuta a fronte di successivi sintomi specifici nell'agosto 2018- è comunque seguita terapia palliativa volta a lenire le atroci sofferenze fisiche e psichiche del paziente (5).
***
Non rileva in senso contrario quanto evidenziato da parte convenuta nelle memorie conclusionali sulla scorta del parere tecnico del proprio consulente dott. Infatti, l'emersione in radiografia di formazioni Per_11 cistiche in corrispondenza dell'articolazione acromio claveare non sono elementi dai quali poteva al momento dell'esame evincersi una patologia tumorale in quanto detti elementi non sono “patognomiche” perché non annoverabili tra i sintomi specifici ed univoci di patologia tumorale e, pertanto, inidonei ad indirizzare -al momento dei fatti- il sanitario convenuto verso esami diagnostici differenti. Dette cisti risultano, a parere dei periti incaricati, “più spesso…erosioni tipiche di una degenerazione tendinea”, peraltro in paziente quasi ottantenne. 2 Cfr. elaborato peritale in atti: “Al paziente sono state prescritte da parte del Dott. , terapie a base di farmaci antinfiammatori CP_1 a scopo antalgico, per lenire il dolore, e antidepressivi, inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (Elopram), in rapporto a un più che plausibile stato di malessere generale grave (plausibilmente anche psichico), riconducibile alla sottostante malattia neoplastica già diffusa, seppur non ancora diagnosticata, né diagnosticabile all'epoca della presa in cura. Il decesso non è da porsi in nesso causale o concausale con il trattamento sanitario complessivamente ricevuto”. 3 Cfr. elaborato peritale in atti: “A parere delle Scriventi, le prestazioni fornite sono state adeguate alle condizioni del paziente, alla luce della corretta applicazione della scienza medica, conformi alle regole dell'arte, alle linee guida ed alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale, ed eseguite con la dovuta prudenza, diligenza e perizia, in relazione alle specifiche caratteristiche del caso concreto”.
4 Cfr. elaborato peritale in atti: “Una correlazione tra il cancro del polmone, causa della morte, e l'abitudine tabagica del è Per_8 una causa pre-esistente certamente rilevante, posto che le linee guida nazionali e internazionali pongono il fumo di sigaretta tra la prima causa di cancerogenesi polmonare”. La correttezza dell'operato del sanitario convenuto in giudizio -impossibilità, al momento dei fatti dedotti in giudizio, di diagnosticare la patologia tumorale di cui il paziente era affetto per l'assenza di sintomatologie specifiche ovvero di esiti spia emersi dagli esami compiuti- esclude anche profili di responsabilità per la tardiva ovvero inesatta informazione sanitaria al paziente ed ai familiari oggetto di domanda risarcitoria unitamente alle altre voci di danno (danno biologico del paziente azionato iure hereditatis e danno da perdita parentale azionato iure proprio).
***
Conclusioni tecniche avvalorate anche dalle valutazioni dei consulenti di parte convenuta Prof. Persona_12
e Prof. che rimarcano -al pari di quanto sostenuto dai CC.TT.UU. incaricati- come gli esiti degli Per_13 esami strumentali (RM lombare e della spalla) “non ponevano in evidenza alcun reperto, anche solo suggestivo, di patologia neoplastica”.
Ne discende, anche per detti professionisti, l'impossibilità per il sanitario convenuto di addivenire in quel momento a diagnosi ovvero a prescrizioni differenti rispetto a quelle in concreto formulate sulla scorta delle sintomatologie e degli esiti diagnostici in suo possesso (6).
***
Va, pertanto, rigettata la domanda risarcitoria formulata dalle odierne attrici per difetto di prova di nesso causale tra le condotte del sanitario convenuto con le conseguenze dannose lamentate in citazione stante l'accertata correttezza dell'operato professionale.
Assorbite le domande trasversali proposte a parti inverse dalle altre parti convenute, stante l'assenza di profili di responsabilità del sanitario convenuto in via principale con conseguente superfluità nel procedere all'analisi dei criteri di imputazione/allocazione in capo ad una di esse delle obbligazioni risarcitorie per l'operato del sanitario (medico di base).
***
In punto di spese, alla soccombenza segue la condanna di parte attrice alla refusione delle spese di lite sostenute da tutte le altre parti processuali che si liquidano come da dispositivo in applicazione dei criteri legali parametrati all'accertato valore di causa (indeterminato a complessità bassa) con riferimento ai valori minimi per le attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria compiute nel corso del giudizio.
Le spese di consulenza vanno definitivamente poste a carico delle attrici soccombenti.
P.Q.M.
Rigetta la domanda formulata da parte attrice.
Condanna parte attrice soccombente alla refusione delle spese di lite sostenute da tutte le altre parti processuali che si liquidano per ciascuna di esse in € 1.453 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie nella misura del 15% se dovute.
Assorbite le domande c.d. trasversali formulate dai terzi chiamati in causa rispetto alle quali si
Spese di CTU a carico della soccombente.
Venezia, l'11/12/2025.
IL GIUDICE
dott. Luigi Montariello 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 Cfr. elaborato peritale in atti: “Vista la diffusione della malattia neoplastica, stadio IV, al momento attuale non vi sono terapie che ne possano diminuire o contrastare significativamente le conseguenze letali, neanche se si fosse in qualche modo anticipata la diagnosi di qualche giorno/mese. La letteratura è concorde che l'approccio terapeutico a neoplasie polmonari allo stadio IV è ad oggi palliativo e olistico: terapia oncologica, terapia del dolore e terapia della cenestesi del paziente e dei care giver, anche a base di farmaci antidrepressivi”.
6 Cfr. elaborato peritale in atti: “Condividiamo le conclusioni della Vostra bozza di Consulenza Tecnica, che negano qualsivoglia profilo di responsabilità professionale a carico del nostro Assistito Dott. . Evidenziamo unicamente, a titolo di ulteriore CP_1 specificazione in tal senso, che il Dott. non ha più avuto alcun contatto col Sig. nè con i Suoi Parenti a partire dal CP_1 Pt_1 13.07.2018, data in cui una Figlia del Sig. portava in visione i referti della RM lombare e della RM spalla. Referti che, come Pt_1 già evidenziato dai sottoscritti e come desumibile anche dalla Vostra bozza, non ponevano in evidenza alcun reperto, anche solo suggestivo, di patologia neoplastica. Rimetto alla Vostra valutazione l'opportunità di includere nella parte analitica della relazione, eventualmente in forma parziale, il testo delle osservazioni già precedentemente prodotte dal sottoscritto Prof. ”. Persona_5