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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 21/05/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
CC - SEZIONE ORDINARIA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1802/2024
Oggi 21 maggio 2025, alle ore 11.00, innanzi alla dott.ssa Caterina Linares, sono comparsi:
Per l'avv.ta Eve Ingoglia che chiede la cessata materia Parte_1 stante che le parti hanno raggiunto un accordo, con rinuncia di parte opponente alla presente causa di opposizione a precetto a spese compensate, rimanendo la parte opposta libera di mettere in esecuzione la sentenza .
l'avv. Luigi Laudicina accetta la rinuncia nei Controparte_1 termini precisati e chiede pertanto la cessata materia limitatamente al presente giudizio.
I procuratori precisano le conclusioni nel senso sopra riportato e chiedono dichiararsi la cessata materia.
la Giudice
dopo breve discussione orale, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
GOP
Caterina Linares
pagina 1 di 4 All'esito della camera di consiglio, riaperto il verbale di udienza alle ore 14.30, assenti le parti, la Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura la seguente:
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nella causa vertente
TRA
rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv.INGOGLIA EVE
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv.LAUDICINA LUIGI
PARTE CONVENUTA resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione al precetto notificatogli in data Parte_1
26 novembre 2024, unitamente alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contestando l'importo richiesto. si è costituita chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione.
Nel presente giudizio le parti hanno chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere, avendo definito un accordo con riguardo al presente giudizio, con rinuncia di parte opponente alla presente causa di opposizione a precetto a spese compensate, rimanendo la parte opposta libera di mettere in esecuzione la sentenza.
pagina 2 di 4 Si osserva che è pertanto venuto meno per entrambe le parti l'interesse ad agire e contraddire, non avendo più interesse alla domanda Parte_1 principale introdotta con opposizione a precetto e avendo
[...]
accettato la rinuncia, accosentendo alla compensazione Controparte_1 delle spese del giudizio, con conseguente eliminazione di ogni ragione del contendere, per quanto compete in questa sede.
La cessazione della materia del contendere individua una formula di definizione del giudizio, ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza ancorché non direttamente disciplinata nel codice di rito civile, che costituisce il riflesso sul piano processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Essa va senz'altro dichiarata dal Giudice allorché i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento ovvero della sopravvenuta caducazione della situazione sostanziale oggetto della controversia e sottopongano -come nel caso in esame- al giudice le conclusioni conformi in tal senso.
Il giudice dunque può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, ovvero se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 2 agosto 2004,
n. 14775 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 7-8).
Nel caso in esame le parti hanno dichiarato di aver regolamentato tra loro anche le spese con compensazione delle stesse.
Conclusivamente va dichiarata la cessata materia, nei limiti indicati, a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani definitivamente pronunciando tra le parti così provvede:
pagina 3 di 4 - dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara compensate le spese del presente giudizio di opposizione.
Così deciso in data 21/05/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trapani.
Giudice onorario di pace dott.ssa Caterina Linares
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