Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 18/07/2025, n. 1662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1662 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01662/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00767/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 767 del 2025, proposto da Banca IFIS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Palomba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
il Comune di Buseto Palizzolo, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
al giudicato nascente dalla sentenza della Corte d’Appello di Palermo, n. 1915 del 27 novembre 2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 112 ss. cod. proc. amm.;
Vista la memoria difensiva di parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2024 il Presidente, dott.ssa Federica Cabrini;
Udito per la parte ricorrente il difensore, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
- la parte ricorrente, con ricorso ritualmente notificato e depositato, ha adito il T.a.r. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sul provvedimento in epigrafe indicato, con il quale il Comune intimato è stato condannato, al pagamento di Euro 97.489,14 oltre interessi al saggio legale dalla domanda al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite, liquidate, per il primo grado in complessivi Euro 4.217,00 per compensi e, per il grado di appello, in complessivi Euro 3.473,00 per compensi ed Euro 1.138,50 per spese, oltre accessori come per legge; lamentando l’inottemperanza, chiede che venga ordinato all’Amministrazione obbligata di conformarsi a detto giudicato provvedendo al pagamento delle somme dovute, e che, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, venga nominato un Commissario ad acta, con vittoria di spese;
- l’Amministrazione non si è costituita in giudizio;
- in data 11/7/25 parte ricorrente ha dichiarato essere venuto meno l’interesse al ricorso perché il Comune, nelle more, ha provveduto al pagamento e ha chiesto la compensazione delle spese;
- alla camera di consiglio del giorno 18/7/2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese irripetibili in assenza di costituzione del Comune.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe indicato, lo dichiara improcedibile.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Federica Cabrini, Presidente, Estensore
Fabrizio Giallombardo, Referendario
Elena Farhat, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Federica Cabrini |
IL SEGRETARIO