TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/05/2025, n. 1135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1135 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 2256/2019
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Raffaele Pannone presso il cui Parte_1 studio elett. dom. in Piedimonte Matese al viale dei Pioppi n. 23
RICORRENTE
E
anche nella qualità di procuratore speciale di in persona del legale rapp.te p.t., CP_1 CP_2 rapp.to e dif., in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall'avv. Luca Cuzzupoli unitamente al quale elett. dom. in Caserta, alla Via Arena Loc. San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 01.03.2019 la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 32820180006920231000 notificato in data 21.01.2019 con cui era stato intimato il pagamento della somma di euro 11872,78 a titolo di contributi IVS eccedenti il minimale, e relative sanzioni, per l'anno 2012.
Eccepiva vizi formali dell'atto e del procedimento di notificazione e deduceva la illegittimità della iscrizione a ruolo in ragione della pendenza del giudizio tributario sull'avviso di accertamento presupposto. Concludeva, pertanto, per l'annullamento dell'impugnato avviso, vinte le spese, con attribuzione.
Si costituiva l' che resisteva al ricorso con articolate argomentazioni in fatto ed in diritto CP_1 chiedendone il rigetto in quanto infondato.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza. ************
L'opposizione va ritenuta inammissibile per la parte relativa alla deduzione di meri vizi ed eccezioni formali dell'avviso di addebito opposto in quanto non risulta proposta, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine di venti giorni dalla notifica dell'atto.
Pertanto non possono essere esaminate tutte le doglianze sollevate in ricorso concernenti vizi di motivazione dell'atto impugnato nonché vizi relativi al procedimento di notificazione.
Quanto all'unico ulteriore motivo di ricorso, rileva il Tribunale che il ricorrente eccepisce la illegittimità della iscrizione a ruolo in ragione della pendenza del giudizio tributario avente ad oggetto l'avviso di accertamento n. TF7020400229.
Preliminarmente, come si evince dalla documentazione depositata in atti, vengono in rilievo, quali atti presupposti dell'impugnato avviso di addebito due avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate: l'avviso n. TF7010702356 emesso nei confronti del nella sua qualità di socio Pt_1 della società “Voglia “; l'avviso n. TF7020400229 emesso, Parte_2 viceversa, nei confronti della società.
Ebbene, quanto all'avviso di accertamento riguardante il ricorrente nella qualità di socio, deve evidenziarsi che gli esiti dell'accertamento compiuto dall'Agenzia delle Entrate devono ritenersi cristallizzati per effetto del passaggio in giudicato della sentenza della Commissione Tributaria CP_ Provinciale n. 1826 del 09.04.2018 (cfr. doc. in atti prod.ne .
La pendenza del giudizio tributario concerne, dunque, esclusivamente l'avviso di accertamento n.
TF7020400229 emesso nei confronti della società.
Orbene, la doglianza sollevata in ricorso, relativa alla illegittimità della iscrizione a ruolo per effetto della pendenza del giudizio tributario deve ritenersi infondata.
In disparte il rilievo che tale vizio, avente natura formale, andava in ogni caso sollevato nel termine di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 617 c.p.c., rileva il giudicante CP_ come la eventuale illegittimità della iscrizione a ruolo effettuata dall' non esime il giudicante, in ossequio al consolidato orientamento della Suprema Corte, di esaminare il merito della pretesa contributiva.
Ed, infatti, “In tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi princìpi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo” (in tal senso, Cass., sez. lav., 7 maggio 2019, n. 12025) per il quale si è ritenuto “che l'opposizione al decreto ingiuntivo da luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633 c.p.c., art. 644 cod. proc. civ. e segg.) si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere – dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte "ex adverso" ancorchè il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso” (cfr. Cass., sez. lav., 6 luglio 2018, n.
17858; Cass, sez. lav. 6 agosto 2012 n. 14149).
Applicati i condivisibili principi giurisprudenziali su espressi al caso di specie, rileva il Tribunale come parte ricorrente non abbia dedotto alcunché in ordine al merito della pretesa contributiva di cui all'impugnato avviso di addebito, limitandosi, come già evidenziato, esclusivamente ad eccepire la illegittimità della iscrizione a ruolo in ragione della pendenza del giudizio tributario.
Pertanto, non essendo stati svolti in ricorso rilievi di merito in ordine alla pretesa creditoria dell'ente previdenziale, il ricorso deve essere rigettato.
La peculiarità delle questioni giuridiche trattate giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 30 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 2256/2019
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Raffaele Pannone presso il cui Parte_1 studio elett. dom. in Piedimonte Matese al viale dei Pioppi n. 23
RICORRENTE
E
anche nella qualità di procuratore speciale di in persona del legale rapp.te p.t., CP_1 CP_2 rapp.to e dif., in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall'avv. Luca Cuzzupoli unitamente al quale elett. dom. in Caserta, alla Via Arena Loc. San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 01.03.2019 la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 32820180006920231000 notificato in data 21.01.2019 con cui era stato intimato il pagamento della somma di euro 11872,78 a titolo di contributi IVS eccedenti il minimale, e relative sanzioni, per l'anno 2012.
Eccepiva vizi formali dell'atto e del procedimento di notificazione e deduceva la illegittimità della iscrizione a ruolo in ragione della pendenza del giudizio tributario sull'avviso di accertamento presupposto. Concludeva, pertanto, per l'annullamento dell'impugnato avviso, vinte le spese, con attribuzione.
Si costituiva l' che resisteva al ricorso con articolate argomentazioni in fatto ed in diritto CP_1 chiedendone il rigetto in quanto infondato.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza. ************
L'opposizione va ritenuta inammissibile per la parte relativa alla deduzione di meri vizi ed eccezioni formali dell'avviso di addebito opposto in quanto non risulta proposta, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine di venti giorni dalla notifica dell'atto.
Pertanto non possono essere esaminate tutte le doglianze sollevate in ricorso concernenti vizi di motivazione dell'atto impugnato nonché vizi relativi al procedimento di notificazione.
Quanto all'unico ulteriore motivo di ricorso, rileva il Tribunale che il ricorrente eccepisce la illegittimità della iscrizione a ruolo in ragione della pendenza del giudizio tributario avente ad oggetto l'avviso di accertamento n. TF7020400229.
Preliminarmente, come si evince dalla documentazione depositata in atti, vengono in rilievo, quali atti presupposti dell'impugnato avviso di addebito due avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate: l'avviso n. TF7010702356 emesso nei confronti del nella sua qualità di socio Pt_1 della società “Voglia “; l'avviso n. TF7020400229 emesso, Parte_2 viceversa, nei confronti della società.
Ebbene, quanto all'avviso di accertamento riguardante il ricorrente nella qualità di socio, deve evidenziarsi che gli esiti dell'accertamento compiuto dall'Agenzia delle Entrate devono ritenersi cristallizzati per effetto del passaggio in giudicato della sentenza della Commissione Tributaria CP_ Provinciale n. 1826 del 09.04.2018 (cfr. doc. in atti prod.ne .
La pendenza del giudizio tributario concerne, dunque, esclusivamente l'avviso di accertamento n.
TF7020400229 emesso nei confronti della società.
Orbene, la doglianza sollevata in ricorso, relativa alla illegittimità della iscrizione a ruolo per effetto della pendenza del giudizio tributario deve ritenersi infondata.
In disparte il rilievo che tale vizio, avente natura formale, andava in ogni caso sollevato nel termine di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 617 c.p.c., rileva il giudicante CP_ come la eventuale illegittimità della iscrizione a ruolo effettuata dall' non esime il giudicante, in ossequio al consolidato orientamento della Suprema Corte, di esaminare il merito della pretesa contributiva.
Ed, infatti, “In tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi princìpi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo” (in tal senso, Cass., sez. lav., 7 maggio 2019, n. 12025) per il quale si è ritenuto “che l'opposizione al decreto ingiuntivo da luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633 c.p.c., art. 644 cod. proc. civ. e segg.) si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere – dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte "ex adverso" ancorchè il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso” (cfr. Cass., sez. lav., 6 luglio 2018, n.
17858; Cass, sez. lav. 6 agosto 2012 n. 14149).
Applicati i condivisibili principi giurisprudenziali su espressi al caso di specie, rileva il Tribunale come parte ricorrente non abbia dedotto alcunché in ordine al merito della pretesa contributiva di cui all'impugnato avviso di addebito, limitandosi, come già evidenziato, esclusivamente ad eccepire la illegittimità della iscrizione a ruolo in ragione della pendenza del giudizio tributario.
Pertanto, non essendo stati svolti in ricorso rilievi di merito in ordine alla pretesa creditoria dell'ente previdenziale, il ricorso deve essere rigettato.
La peculiarità delle questioni giuridiche trattate giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 30 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni