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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 20/05/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2814/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice Carlo Di Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2814/2020 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ANTONIO BRIGUGLIO e dell'avv. ROBERTO VACCARELLA, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe Di Blasi in Vittoria, piazza G. Bruno
n. 24;
ATTRICE-OPPONENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIORGIO Controparte_1 C.F._1
GIAMPICCOLO, elettivamente domiciliato nel suo studio in Ragusa, via Dante n. 120/a;
CONVENUTO-OPPOSTO
Oggetto
Indebito soggettivo – indebito oggettivo. Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti
Con ordinanza del 18/2/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 15/9/2020 la proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 924/2020, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 4-6/7/2020, con cui era stato ingiunto alla il pagamento, in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma di euro 7.295,66 (oltre interessi e spese).
Con comparsa di risposta depositata in data 28/11/2020 si costituiva in giudizio Controparte_1 il quale chiedeva di rigettare l'opposizione.
Con ordinanza dell'11/5/2021 veniva formulata proposta conciliativa.
Con ordinanza del 13/7/2021, preso atto della mancata definizione conciliativa, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza del 18/2/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Con il ricorso per decreto ingiuntivo (opposto) ha dedotto di essere creditore Controparte_1 della (opponente) per la somma di euro 7.295,66 (oltre interessi e spese), Parte_1 esponendo:
- che con le sentenze n. 27099 del 23/10/2019 e n. 29980 del 19/11/2019 la Corte di Cassazione aveva sancito l'illegittimità (per incompatibilità con la direttiva 2008/118/CE) – per le utenze non domestiche – della norma istitutiva dell'addizionale enti locali sulle accise sull'energia elettrica;
- che la Corte di Cassazione aveva altresì chiarito che, in caso di addebito delle addizionali al consumatore finale, quest'ultimo doveva agire direttamente nei confronti del fornitore per la ripetizione delle somme indebitamente pagate (per le Regioni a statuto speciale, per il biennio 2010-
2011 e per il primo trimestre 2012);
- di avere perciò diritto a ripetere le somme versate alla società opponente a titolo di addizionale enti locali sulle accise.
Con il primo motivo di opposizione la società opponente ha lamentato la nullità del decreto ingiuntivo opposto per essere stato emesso da giudice territorialmente incompetente.
Con il secondo motivo di opposizione la società opponente ha eccepito l'assenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo opposto e, in particolare, l'assenza di prova scritta.
Con il terzo motivo di opposizione la società opponente ha lamentato l'infondatezza del diritto di credito azionato, in quanto il pagamento delle somme era dovuto in base al contratto (valido, efficace e conforme al quadro normativo vigente) tra utente e fornitore.
Con il quarto motivo di opposizione la società opponente ha eccepito l'inconferenza (alla luce del principio dell'inefficacia orizzontale delle direttive) della presunta incompatibilità tra la normativa nazionale e la direttiva n. 2008/118/CE.
Con il quinto motivo di opposizione la società opponente ha rilevato la compatibilità dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica con la direttiva n. 2008/118/CE.
Va anzitutto esaminato il primo motivo di opposizione, con riguardo al quale:
- la società opponente ha rilevato che, in base all'art. 14 delle condizioni generali di contratto, il foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra il fornitore e il cliente era il OR di MA
(cfr. atto di citazione, p. 3);
- l'opposto ha eccepito (cfr. comparsa di risposta, p. 2) che: a) l'eccezione di incompetenza era inammissibile, in quanto non specificamente formulata in relazione a tutti i criteri di collegamento;
b) le previsioni contrattuali non erano state sottoscritte specificamente e pertanto erano nulle;
c) venendo in rilievo un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, essa doveva essere adempiuta presso il domicilio del creditore (Ragusa), con conseguente competenza del Tribunale di
Ragusa in base all'art. 20 c.p.c. e all'art. 1182, comma 3, c.c.
Ciò premesso, il primo motivo di opposizione è fondato, per le seguenti ragioni.
Preliminarmente, va ricordato che: - “la parte che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito invocando l'operatività di una clausola attributiva di competenza esclusiva, non ha l'onere, ai fini dell'ammissibilità dell'eccezione, di contestare altresì la competenza sotto il profilo di tutti i fori legali alternativamente concorrenti, perché la pattuizione è diretta proprio ad escludere il concorso di essi” (cfr. Cass. 8548/2017, che richiama Cass. 14852/2001);
- “la parte che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito invocando l'operatività di un foro convenzionale esclusivo, non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano perciò inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta pattuizione”
(cfr. Cass. 12810/2024, che richiama Cass. 15958/2018, nonché Cass. 10449/2001, 14852/2001 e
14540/2017).
Nel caso di specie, per come si è detto, la società opponente ha eccepito l'incompetenza del giudice adito invocando l'operatività del foro di MA quale foro convenzionale esclusivo.
Pertanto, in base alla giurisprudenza citata (e contrariamente a quanto sostenuto dall'opposto), la società opponente non era tenuta a contestare la competenza sotto il profilo di tutti i fori legali alternativamente concorrenti, con conseguente ammissibilità dell'eccezione di incompetenza.
Nel merito, deve notarsi che:
- con il contratto di somministrazione di energia elettrica del 10/11/2006 (all. 2 all'atto di citazione)
l'opposto ha dichiarato, ai sensi degli artt. 1341-1342 c.c., di approvare specificamente (fra l'altro) l'art. 14 (“OR competente”) delle condizioni generali di fornitura;
- l'art. 14 delle condizioni generali di fornitura stabilisce che “il foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra il fornitore e il cliente è quello di MA” (cfr. all. 1 all'atto di citazione).
Orbene, in primo luogo, va rilevato che:
- “è "efficace una clausola di elezione convenzionale del foro esclusivo pattuita attraverso il richiamo esplicito alla disciplina fissata in un distinto documento unilateralmente predisposto, ove il rinvio sia effettuato dalle parti contraenti sulla premessa della piena conoscenza di tale documento,
e la clausola sia specificamente sottoscritta dall'altro contraente, che abbia dichiarato di averne preso visione e di approvarne il contenuto, attribuendosi, in tal modo, alle previsioni di quella disciplina il valore di clausole concordate"” (cfr. Cass. 20819/2024, che richiama Cass. 16439/2019
e 7763/2005);
- nel caso di specie, con il contratto di somministrazione di energia elettrica del 10/11/2006
l'opposto ha richiesto “la fornitura di energia elettrica ad alle condizioni sopra Parte_1 specificate ed a quelle sopra riportate nelle Condizioni Generali di Fornitura … che sin d'ora dichiaro di conoscere ed approvare” e ha dichiarato “di avere letto ed approvato specificatamente” le clausole vessatorie contenute nelle condizioni generali di fornitura e, in particolare, la clausola di cui all'art. 14 in tema di determinazione del foro competente;
- pertanto, per come richiesto dalla giurisprudenza appena citata, l'opposto, dopo aver dichiarato di conoscere e approvare le condizioni generali di fornitura, ha approvato la predetta clausola
(contenuta nelle predette condizioni generali di fornitura), che ha così acquisito valore di clausola concordata. Deve ritenersi che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opposto, quest'ultimo abbia approvato in modo specifico la predetta clausola, in quanto:
- “nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 cod. civ. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che quest'ultimo non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto” (cfr. Cass. 4126/2024, che richiama
Cass. 22984/2015; nello stesso senso, Cass. 17939/2018);
- nel caso di specie, l'opposto ha approvato (con separata sottoscrizione) un blocco di clausole contrattuali vessatorie, fra le quali vi era il citato art. 14 delle condizioni generali di fornitura;
- tali clausole sono state individuate non solo attraverso il richiamo numerico, ma anche attraverso l'indicazione, seppur sintetica, del loro contenuto;
- in particolare, per quanto qui di rilievo, è stato indicato non solo il numero della clausola contrattuale di determinazione del foro competente (art. 14), ma anche, in modo sintetico, il suo contenuto (“foro competente”);
- pertanto, in base alla giurisprudenza citata, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto della clausola vessatoria ex art. 1341 c.c. è stato rispettato.
In secondo luogo, va evidenziato che:
- “la designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo richiede una manifestazione di volontà inequivoca, desumibile dall'utilizzo dell'aggettivo "esclusivo" oppure di altre espressioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrano la comune volontà di attribuire il carattere dell'esclusività a quel foro” (cfr. Cass. 10236/2025, che richiama Cass. 33203/2024);
- per come precisato da Cass. 33203/2024, “occorre pertanto che l'accordo predichi esplicitamente l'esclusività del foro convenzionalmente designato, o utilizzando l'aggettivo corrispondente
("esclusivo") oppure adottando espressioni (ad es.: "in ogni caso", necessariamente", "senza possibilità di altri fori", ecc.) rilevatrici della inequivoca intenzione di attribuire tale carattere”;
- nel caso di specie, per come si è detto, l'art. 14 delle condizioni generali di fornitura stabilisce che
“il foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra il fornitore e il cliente è quello di MA” (cfr. all. 1 all'atto di citazione);
- dunque, l'esclusività della competenza del foro di MA si trae dal tenore strettamente letterale della citata clausola contrattuale (che contiene l'espressione “in via esclusiva”), senza necessità di alcuna operazione ermeneutica o di argomentazione logica, trattandosi “ictu oculi” di una pattuizione espressa di esclusività, proprio nei termini indicati dalla giurisprudenza citata;
- conseguentemente, data la previsione di un foro convenzionale esclusivo, per la determinazione del giudice competente non può operare il criterio (invocato dall'opposto) di cui all'art. 20 c.p.c. e all'art. 1182, comma 3, c.c.
In terzo luogo, va considerato che:
- il presente giudizio ha ad oggetto la domanda monitoria dell'opposto volta ad ottenere la restituzione delle somme versate alla società opponente a titolo di addizionale enti locali sulle accise, per il biennio 2010-2011 e per il primo trimestre 2012; - il contratto di somministrazione di energia elettrica del 10/11/2006 è un contratto a tempo indeterminato, con facoltà delle parti di recesso salvo preavviso (cfr. art.
1.3 delle condizioni generali di fornitura: “il Contratto ha durata indeterminata. Entrambe le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto medesimo, nei termini e con le modalità di cui all'art. 10”);
- in mancanza di allegazione e prova del recesso o della stipula di altro contratto, può presumersi la vigenza, nel biennio 2010-2011 e nel primo trimestre 2012, del contratto del 10/11/2006 e, per quanto qui di rilievo, dell'art. 14 delle condizioni generali di fornitura, sopra citato, in tema di determinazione del giudice competente per le controversie tra fornitore e cliente.
In quarto luogo, va osservato che:
- le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica, di cui all'art. 6, comma 3, d.l. 511/1988, convertito in l. 20/1989, sono dovute, al momento della fornitura di energia elettrica, dal fornitore, unico soggetto passivo dell'imposta, e sono al consumatore finale addebitate (attraverso il meccanismo della rivalsa) nell'ambito di un'operazione economica che trova fondamento e giustificazione proprio nel contratto di fornitura;
- in altre parole, in materia di accise, il rapporto tributario intercorre esclusivamente tra lo Stato ed il fornitore, mentre il rapporto tra il fornitore ed il consumatore si pone su un diverso piano di natura contrattuale (cfr. Cass. 28675/2019: “quando il consumatore fa valere nei confronti del fornitore … l'azione di ripetizione della parte di prezzo corrispondente al suddetto tributo, ritenendo di essere esonerato dal relativo pagamento …, egli non esercita un'azione tributaria di rimborso, ma richiede, nel rapporto con l'altro contraente, la restituzione di una parte del prezzo indebitamente corrisposta”);
- conseguentemente, nel caso di specie, in cui si discute della debenza o meno di una parte del prezzo della fornitura, corrispondente all'addizionale in questione, viene in rilievo una controversia
“tra fornitore e cliente” che scaturisce dal rapporto di fornitura, a nulla rilevando che si tratti o meno di clausola negoziata o di clausola inserita automaticamente ex art. 1339 c.c. o di clausola integrativa del contratto (e del corrispettivo finale) “autorizzata” ex lege tramite il “diritto di rivalsa”, diritto che in tanto il fornitore può esercitare (esigendolo come parte del corrispettivo), in quanto è stato stipulato ed è in esecuzione un contratto di fornitura di energia elettrica;
- da ciò deriva l'applicabilità alla presente controversia (quale controversia “tra fornitore e cliente”) della citata clausola di cui all'art. 14 delle condizioni generali di fornitura, con conseguente competenza in via esclusiva del foro di MA.
Del resto, va esclusa l'operatività, nel caso di specie, del foro speciale del consumatore ex art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. 206/2005, in quanto:
- il ricorso per decreto ingiuntivo è stato proposto dall'opposto quale “titolare dell'omonima ditta individuale con sede in Vittoria, via F. Briganti n. 56”;
- nel contratto di somministrazione di energia elettrica del 10/11/2006 sono riportati i “dati anagrafici dell'azienda” (sottolineatura aggiunta) e, in particolare, la sede legale e la partita IVA;
- conseguentemente, ai fini della presente controversia l'opposto non è qualificabile come consumatore, ma come imprenditore individuale. Pertanto, dall'operatività, con riguardo alla presente controversia, della clausola contrattuale che prevede la competenza esclusiva del foro di MA discende la fondatezza del primo motivo di opposizione (il che comporta l'assorbimento degli altri motivi di opposizione).
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo giudice, “la sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso … sicché quello che trasmigra innanzi al giudice ad quem deve considerarsi non più, propriamente, una causa di opposizione a decreto ingiuntivo (che più non esiste), bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio” (cfr. Cass.
34820/2023).
Ne segue che, in base alla giurisprudenza citata, deve revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, con fissazione di un termine perentorio entro il quale le parti dovranno riassumere la causa davanti al giudice ritenuto competente (cfr. Cass. 11748/2007, 15694/2006 e 21297/2004).
Va infine precisato che:
- “la previsione della forma terminativa dell'ordinanza, di cui al novellato art. 279 cod. proc. civ. – come modificato dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69 – non si applica alla decisione giudiziale sulla opposizione a decreto ingiuntivo, perché il provvedimento con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la carenza di competenza dell'autorità giurisdizionale che emise il decreto in via monitoria, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione per incompetenza e dichiarativo della nullità del decreto” (Cass. 14594/2012; nello stesso senso, Cass. 15579/2019 e 15175/2017);
- dunque, sulla base di tale condivisibile orientamento giurisprudenziale, la presente pronuncia viene resa in forma di sentenza e non di ordinanza.
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, in accoglimento dell'opposizione proposta, deve dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Ragusa in favore del Tribunale di MA e, per l'effetto, deve revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, con fissazione di un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti al Tribunale di MA.
In base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), le spese processuali (liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività processuale svolta) devono essere poste a carico dell'opposto.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2814/2020 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) dichiara l'incompetenza del Tribunale di Ragusa in favore del Tribunale di MA e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 924/2020, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 4-6/7/2020;
2) fissa termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione della causa davanti al Tribunale di MA;
3) condanna al pagamento, in favore della delle spese Controparte_1 Parte_1 processuali, che liquida in euro 145,50 per spese vive e in euro 3.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge.
Così deciso in Ragusa, 20 maggio 2025.
Il giudice
Carlo Di Cataldo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice Carlo Di Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2814/2020 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ANTONIO BRIGUGLIO e dell'avv. ROBERTO VACCARELLA, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe Di Blasi in Vittoria, piazza G. Bruno
n. 24;
ATTRICE-OPPONENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIORGIO Controparte_1 C.F._1
GIAMPICCOLO, elettivamente domiciliato nel suo studio in Ragusa, via Dante n. 120/a;
CONVENUTO-OPPOSTO
Oggetto
Indebito soggettivo – indebito oggettivo. Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti
Con ordinanza del 18/2/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 15/9/2020 la proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 924/2020, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 4-6/7/2020, con cui era stato ingiunto alla il pagamento, in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma di euro 7.295,66 (oltre interessi e spese).
Con comparsa di risposta depositata in data 28/11/2020 si costituiva in giudizio Controparte_1 il quale chiedeva di rigettare l'opposizione.
Con ordinanza dell'11/5/2021 veniva formulata proposta conciliativa.
Con ordinanza del 13/7/2021, preso atto della mancata definizione conciliativa, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza del 18/2/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Con il ricorso per decreto ingiuntivo (opposto) ha dedotto di essere creditore Controparte_1 della (opponente) per la somma di euro 7.295,66 (oltre interessi e spese), Parte_1 esponendo:
- che con le sentenze n. 27099 del 23/10/2019 e n. 29980 del 19/11/2019 la Corte di Cassazione aveva sancito l'illegittimità (per incompatibilità con la direttiva 2008/118/CE) – per le utenze non domestiche – della norma istitutiva dell'addizionale enti locali sulle accise sull'energia elettrica;
- che la Corte di Cassazione aveva altresì chiarito che, in caso di addebito delle addizionali al consumatore finale, quest'ultimo doveva agire direttamente nei confronti del fornitore per la ripetizione delle somme indebitamente pagate (per le Regioni a statuto speciale, per il biennio 2010-
2011 e per il primo trimestre 2012);
- di avere perciò diritto a ripetere le somme versate alla società opponente a titolo di addizionale enti locali sulle accise.
Con il primo motivo di opposizione la società opponente ha lamentato la nullità del decreto ingiuntivo opposto per essere stato emesso da giudice territorialmente incompetente.
Con il secondo motivo di opposizione la società opponente ha eccepito l'assenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo opposto e, in particolare, l'assenza di prova scritta.
Con il terzo motivo di opposizione la società opponente ha lamentato l'infondatezza del diritto di credito azionato, in quanto il pagamento delle somme era dovuto in base al contratto (valido, efficace e conforme al quadro normativo vigente) tra utente e fornitore.
Con il quarto motivo di opposizione la società opponente ha eccepito l'inconferenza (alla luce del principio dell'inefficacia orizzontale delle direttive) della presunta incompatibilità tra la normativa nazionale e la direttiva n. 2008/118/CE.
Con il quinto motivo di opposizione la società opponente ha rilevato la compatibilità dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica con la direttiva n. 2008/118/CE.
Va anzitutto esaminato il primo motivo di opposizione, con riguardo al quale:
- la società opponente ha rilevato che, in base all'art. 14 delle condizioni generali di contratto, il foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra il fornitore e il cliente era il OR di MA
(cfr. atto di citazione, p. 3);
- l'opposto ha eccepito (cfr. comparsa di risposta, p. 2) che: a) l'eccezione di incompetenza era inammissibile, in quanto non specificamente formulata in relazione a tutti i criteri di collegamento;
b) le previsioni contrattuali non erano state sottoscritte specificamente e pertanto erano nulle;
c) venendo in rilievo un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, essa doveva essere adempiuta presso il domicilio del creditore (Ragusa), con conseguente competenza del Tribunale di
Ragusa in base all'art. 20 c.p.c. e all'art. 1182, comma 3, c.c.
Ciò premesso, il primo motivo di opposizione è fondato, per le seguenti ragioni.
Preliminarmente, va ricordato che: - “la parte che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito invocando l'operatività di una clausola attributiva di competenza esclusiva, non ha l'onere, ai fini dell'ammissibilità dell'eccezione, di contestare altresì la competenza sotto il profilo di tutti i fori legali alternativamente concorrenti, perché la pattuizione è diretta proprio ad escludere il concorso di essi” (cfr. Cass. 8548/2017, che richiama Cass. 14852/2001);
- “la parte che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito invocando l'operatività di un foro convenzionale esclusivo, non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano perciò inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta pattuizione”
(cfr. Cass. 12810/2024, che richiama Cass. 15958/2018, nonché Cass. 10449/2001, 14852/2001 e
14540/2017).
Nel caso di specie, per come si è detto, la società opponente ha eccepito l'incompetenza del giudice adito invocando l'operatività del foro di MA quale foro convenzionale esclusivo.
Pertanto, in base alla giurisprudenza citata (e contrariamente a quanto sostenuto dall'opposto), la società opponente non era tenuta a contestare la competenza sotto il profilo di tutti i fori legali alternativamente concorrenti, con conseguente ammissibilità dell'eccezione di incompetenza.
Nel merito, deve notarsi che:
- con il contratto di somministrazione di energia elettrica del 10/11/2006 (all. 2 all'atto di citazione)
l'opposto ha dichiarato, ai sensi degli artt. 1341-1342 c.c., di approvare specificamente (fra l'altro) l'art. 14 (“OR competente”) delle condizioni generali di fornitura;
- l'art. 14 delle condizioni generali di fornitura stabilisce che “il foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra il fornitore e il cliente è quello di MA” (cfr. all. 1 all'atto di citazione).
Orbene, in primo luogo, va rilevato che:
- “è "efficace una clausola di elezione convenzionale del foro esclusivo pattuita attraverso il richiamo esplicito alla disciplina fissata in un distinto documento unilateralmente predisposto, ove il rinvio sia effettuato dalle parti contraenti sulla premessa della piena conoscenza di tale documento,
e la clausola sia specificamente sottoscritta dall'altro contraente, che abbia dichiarato di averne preso visione e di approvarne il contenuto, attribuendosi, in tal modo, alle previsioni di quella disciplina il valore di clausole concordate"” (cfr. Cass. 20819/2024, che richiama Cass. 16439/2019
e 7763/2005);
- nel caso di specie, con il contratto di somministrazione di energia elettrica del 10/11/2006
l'opposto ha richiesto “la fornitura di energia elettrica ad alle condizioni sopra Parte_1 specificate ed a quelle sopra riportate nelle Condizioni Generali di Fornitura … che sin d'ora dichiaro di conoscere ed approvare” e ha dichiarato “di avere letto ed approvato specificatamente” le clausole vessatorie contenute nelle condizioni generali di fornitura e, in particolare, la clausola di cui all'art. 14 in tema di determinazione del foro competente;
- pertanto, per come richiesto dalla giurisprudenza appena citata, l'opposto, dopo aver dichiarato di conoscere e approvare le condizioni generali di fornitura, ha approvato la predetta clausola
(contenuta nelle predette condizioni generali di fornitura), che ha così acquisito valore di clausola concordata. Deve ritenersi che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opposto, quest'ultimo abbia approvato in modo specifico la predetta clausola, in quanto:
- “nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 cod. civ. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che quest'ultimo non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto” (cfr. Cass. 4126/2024, che richiama
Cass. 22984/2015; nello stesso senso, Cass. 17939/2018);
- nel caso di specie, l'opposto ha approvato (con separata sottoscrizione) un blocco di clausole contrattuali vessatorie, fra le quali vi era il citato art. 14 delle condizioni generali di fornitura;
- tali clausole sono state individuate non solo attraverso il richiamo numerico, ma anche attraverso l'indicazione, seppur sintetica, del loro contenuto;
- in particolare, per quanto qui di rilievo, è stato indicato non solo il numero della clausola contrattuale di determinazione del foro competente (art. 14), ma anche, in modo sintetico, il suo contenuto (“foro competente”);
- pertanto, in base alla giurisprudenza citata, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto della clausola vessatoria ex art. 1341 c.c. è stato rispettato.
In secondo luogo, va evidenziato che:
- “la designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo richiede una manifestazione di volontà inequivoca, desumibile dall'utilizzo dell'aggettivo "esclusivo" oppure di altre espressioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrano la comune volontà di attribuire il carattere dell'esclusività a quel foro” (cfr. Cass. 10236/2025, che richiama Cass. 33203/2024);
- per come precisato da Cass. 33203/2024, “occorre pertanto che l'accordo predichi esplicitamente l'esclusività del foro convenzionalmente designato, o utilizzando l'aggettivo corrispondente
("esclusivo") oppure adottando espressioni (ad es.: "in ogni caso", necessariamente", "senza possibilità di altri fori", ecc.) rilevatrici della inequivoca intenzione di attribuire tale carattere”;
- nel caso di specie, per come si è detto, l'art. 14 delle condizioni generali di fornitura stabilisce che
“il foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra il fornitore e il cliente è quello di MA” (cfr. all. 1 all'atto di citazione);
- dunque, l'esclusività della competenza del foro di MA si trae dal tenore strettamente letterale della citata clausola contrattuale (che contiene l'espressione “in via esclusiva”), senza necessità di alcuna operazione ermeneutica o di argomentazione logica, trattandosi “ictu oculi” di una pattuizione espressa di esclusività, proprio nei termini indicati dalla giurisprudenza citata;
- conseguentemente, data la previsione di un foro convenzionale esclusivo, per la determinazione del giudice competente non può operare il criterio (invocato dall'opposto) di cui all'art. 20 c.p.c. e all'art. 1182, comma 3, c.c.
In terzo luogo, va considerato che:
- il presente giudizio ha ad oggetto la domanda monitoria dell'opposto volta ad ottenere la restituzione delle somme versate alla società opponente a titolo di addizionale enti locali sulle accise, per il biennio 2010-2011 e per il primo trimestre 2012; - il contratto di somministrazione di energia elettrica del 10/11/2006 è un contratto a tempo indeterminato, con facoltà delle parti di recesso salvo preavviso (cfr. art.
1.3 delle condizioni generali di fornitura: “il Contratto ha durata indeterminata. Entrambe le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto medesimo, nei termini e con le modalità di cui all'art. 10”);
- in mancanza di allegazione e prova del recesso o della stipula di altro contratto, può presumersi la vigenza, nel biennio 2010-2011 e nel primo trimestre 2012, del contratto del 10/11/2006 e, per quanto qui di rilievo, dell'art. 14 delle condizioni generali di fornitura, sopra citato, in tema di determinazione del giudice competente per le controversie tra fornitore e cliente.
In quarto luogo, va osservato che:
- le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica, di cui all'art. 6, comma 3, d.l. 511/1988, convertito in l. 20/1989, sono dovute, al momento della fornitura di energia elettrica, dal fornitore, unico soggetto passivo dell'imposta, e sono al consumatore finale addebitate (attraverso il meccanismo della rivalsa) nell'ambito di un'operazione economica che trova fondamento e giustificazione proprio nel contratto di fornitura;
- in altre parole, in materia di accise, il rapporto tributario intercorre esclusivamente tra lo Stato ed il fornitore, mentre il rapporto tra il fornitore ed il consumatore si pone su un diverso piano di natura contrattuale (cfr. Cass. 28675/2019: “quando il consumatore fa valere nei confronti del fornitore … l'azione di ripetizione della parte di prezzo corrispondente al suddetto tributo, ritenendo di essere esonerato dal relativo pagamento …, egli non esercita un'azione tributaria di rimborso, ma richiede, nel rapporto con l'altro contraente, la restituzione di una parte del prezzo indebitamente corrisposta”);
- conseguentemente, nel caso di specie, in cui si discute della debenza o meno di una parte del prezzo della fornitura, corrispondente all'addizionale in questione, viene in rilievo una controversia
“tra fornitore e cliente” che scaturisce dal rapporto di fornitura, a nulla rilevando che si tratti o meno di clausola negoziata o di clausola inserita automaticamente ex art. 1339 c.c. o di clausola integrativa del contratto (e del corrispettivo finale) “autorizzata” ex lege tramite il “diritto di rivalsa”, diritto che in tanto il fornitore può esercitare (esigendolo come parte del corrispettivo), in quanto è stato stipulato ed è in esecuzione un contratto di fornitura di energia elettrica;
- da ciò deriva l'applicabilità alla presente controversia (quale controversia “tra fornitore e cliente”) della citata clausola di cui all'art. 14 delle condizioni generali di fornitura, con conseguente competenza in via esclusiva del foro di MA.
Del resto, va esclusa l'operatività, nel caso di specie, del foro speciale del consumatore ex art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. 206/2005, in quanto:
- il ricorso per decreto ingiuntivo è stato proposto dall'opposto quale “titolare dell'omonima ditta individuale con sede in Vittoria, via F. Briganti n. 56”;
- nel contratto di somministrazione di energia elettrica del 10/11/2006 sono riportati i “dati anagrafici dell'azienda” (sottolineatura aggiunta) e, in particolare, la sede legale e la partita IVA;
- conseguentemente, ai fini della presente controversia l'opposto non è qualificabile come consumatore, ma come imprenditore individuale. Pertanto, dall'operatività, con riguardo alla presente controversia, della clausola contrattuale che prevede la competenza esclusiva del foro di MA discende la fondatezza del primo motivo di opposizione (il che comporta l'assorbimento degli altri motivi di opposizione).
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo giudice, “la sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso … sicché quello che trasmigra innanzi al giudice ad quem deve considerarsi non più, propriamente, una causa di opposizione a decreto ingiuntivo (che più non esiste), bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio” (cfr. Cass.
34820/2023).
Ne segue che, in base alla giurisprudenza citata, deve revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, con fissazione di un termine perentorio entro il quale le parti dovranno riassumere la causa davanti al giudice ritenuto competente (cfr. Cass. 11748/2007, 15694/2006 e 21297/2004).
Va infine precisato che:
- “la previsione della forma terminativa dell'ordinanza, di cui al novellato art. 279 cod. proc. civ. – come modificato dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69 – non si applica alla decisione giudiziale sulla opposizione a decreto ingiuntivo, perché il provvedimento con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la carenza di competenza dell'autorità giurisdizionale che emise il decreto in via monitoria, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione per incompetenza e dichiarativo della nullità del decreto” (Cass. 14594/2012; nello stesso senso, Cass. 15579/2019 e 15175/2017);
- dunque, sulla base di tale condivisibile orientamento giurisprudenziale, la presente pronuncia viene resa in forma di sentenza e non di ordinanza.
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, in accoglimento dell'opposizione proposta, deve dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Ragusa in favore del Tribunale di MA e, per l'effetto, deve revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, con fissazione di un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti al Tribunale di MA.
In base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), le spese processuali (liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività processuale svolta) devono essere poste a carico dell'opposto.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2814/2020 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) dichiara l'incompetenza del Tribunale di Ragusa in favore del Tribunale di MA e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 924/2020, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 4-6/7/2020;
2) fissa termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione della causa davanti al Tribunale di MA;
3) condanna al pagamento, in favore della delle spese Controparte_1 Parte_1 processuali, che liquida in euro 145,50 per spese vive e in euro 3.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge.
Così deciso in Ragusa, 20 maggio 2025.
Il giudice
Carlo Di Cataldo