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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 24/10/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 544/2023 R.G., vertente TRA
, nata a [...] il [...], , domiciliata Parte_1 CodiceFiscale_1 in Palmi – via Rocco Pugliese n.66, presso lo studio legale dell'Avv. Maria Francesca Sprizzi, CF , dalla quale è rappresentata e difesa unitamente all'Avv. Antonio C.F._2
Papalia, CF , telefax 0966/22194, pec CodiceFiscale_3 Email_1 appellante CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Rosa Lombardo, C.F. Dirigente dell'Ufficio Legale, C.F._4 elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'Azienda, in Palazzo Tibi II Tronco S. Contr Anna sede legale dell' , fax 0964/399066, pec Email_2
Email_3 appellata contumace CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 14.05.2019 innanzi al Tribunale di Palmi, , Parte_1 collaboratrice professionale sanitario – ostetrica Cat. D, , in servizio Controparte_2 presso il reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Polistena, conveniva in giudizio l , esponendo che sin dal 2001 le era stata conferita de facto la Controparte_1 posizione organizzativa di coordinatrice del servizio di ostetricia e ginecologia, cat. D, e da tale inquadramento discendeva il diritto a percepire l'indennità di posizione organizzativa, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 20, 21, 36 del CCNL del 07.04.'99, art.11 del CCNL del 20.09.2001 e dell'accordo decentrato del 04.06.2002, ed all'indennità di coordinamento prevista dall'art.10 del CCNL del 20.09.2001. Rassegnava le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'indennità di posizione dal 14.03.2014; accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'indennità di coordinamento dal 14.03.2014; per l'effetto, condannare l al pagamento in favore della ricorrente della Controparte_1 somma di euro 35.000,00, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze fino al soddisfo, ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed iva come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi. 2
Contr Costituitasi, l chiedeva il rigetto del ricorso. Preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità della domanda per genericità sia con riguardo all'an, sia con riguardo al quantum. Nel merito, eccepiva la carenza di presupposti normativi per il riconoscimento delle chieste indennità, poiché queste potevano configurarsi solo in fatto e non erano supportate dalla nomina formale da parte dell'amministrazione, “in quanto solo in presenza di un incarico formalmente conferito secondo le regole selettive individuate dall'azienda, può affermarsi l'esistenza di una responsabilità del coordinatore in relazione all'andamento dell'ufficio. La ricorrente era sprovvista dei requisiti formali (nomina) e sostanziali (adeguata formazione) necessari per il conferimento dell'incarico. L'unico atto che la ricorrente poneva a fondamento della propria pretesa era una mera attestazione sottoscritta dal dirigente medico con incarico di direzione di struttura complessa, il quale non poteva vantare alcun potere conformativo sulla prestazione lavorativa, né poteva applicarsi, ratione temporis, l'accordo decentrato stipulato dalla ex Pt_2
[...
di Palmi nel 2002 e del richiamato contratto di categoria. La causa veniva istruita con espletamento di prova testimoniale.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 439/2023 pubblicata il 08.05.2023, il Tribunale di Palmi rigettava il ricorso e compensava le spese di lite. Il Tribunale, con riferimento all'indennità di coordinamento, richiamando l'art. 10 CCNL Comparto Sanità, c. 1, affermava che la spettanza dell'indennità di coordinamento per il personale inquadrato quale collaboratore professionale sanitario infermiere categoria D, come la ricorrente, assumeva una valenza peculiare, in quanto la relativa declaratoria contrattuale prevedeva, tra l'altro, anche capacità organizzative, di coordinamento e gestionale e, dunque, l'attività di coordinamento del personale anche attraverso la predisposizione dei piani di lavoro rientrava già nel profilo professionale. Infatti, poiché l'attività di coordinamento faceva parte del profilo professionale di appartenenza, il mero svolgimento di attività di coordinamento non poteva automaticamente dare diritto all'indennità di coordinamento, che presupponeva il conferimento di un incarico di coordinatore. In proposito, la Corte di Cassazione, nel pronunciarsi sulla spettanza dell'indennità per l'esercizio delle funzioni di coordinamento, prevista dall'art. 10 del CCNL comparto Sanità, e sui requisiti richiesti per il suo godimento, aveva affermato: "In tema di indennità per incarico di coordinamento prevista dall'art. 10, comma 3, del CCNL Comparto sanità biennio economico 2000-2001, stipulato il 20 settembre 2001, la disposizione contrattuale collettiva si interpreta nel senso che, ai fini del menzionato trattamento economico, il conferimento dell'incarico di coordinamento o la sua verifica con atto formale richiedono che di tale incarico vi sia traccia documentale, che esso sia stato assegnato da coloro che avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente, e che abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonché del personale ..." (Cass. n. 10008/2010; Cass. 10009/2010; Cass. 25198/2013). Altro presupposto per il riconoscimento dell'indennizzo era l'assunzione di responsabilità del proprio operato, che poteva conseguire solo a seguito di incarico formale e non anche ad un ruolo di fatto, ruolo che era peraltro insito nelle mansioni proprie della categoria D. Doveva concludersi che il diritto in questione conseguiva solo alla nomina formale da parte dell'amministrazione datrice di lavoro, in quanto solo in presenza di un incarico formalmente conferito secondo le regole selettive individuate dall'Azienda, poteva affermarsi l'esistenza di una responsabilità del coordinatore in relazione all'andamento dell'ufficio. Nel caso in esame, la ricorrente non aveva dimostrato una formalizzazione dell'incarico da parte del Direttore Generale aziendale ovvero di colui che aveva il potere di 3
conformare la prestazione lavorativa del dipendente, non essendo sufficiente l'attestazione del direttore sanitario di svolgimento delle funzioni di coordinamento. Per le medesime ragioni, andava rigettata la domanda di pagamento dell'indennità di posizione organizzativa, che la ricorrente aveva fondato, al pari dell'indennità di coordinamento, sulla circostanza che la medesima, inquadrata nella categoria D, svolgesse attività di coordinamento caratterizzata da autonomia e responsabilità. La domanda, pertanto, non poteva trovare accoglimento. Le spese di lite venivano compensate tenuto conto della complessità delle questioni affrontate
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dalla che ne invocava la Pt_1 riforma, formulando le seguenti conclusioni: “in parziale riforma della sentenza di primo grado n. 439/2023 resa dal Tribunale di Palmi – Sezione Lavoro e Previdenza in data 8.5.2023, incidentalmente accertato e dichiarato che l'appellante ha svolto Parte_1 funzioni di coordinamento dell' dal Controparte_3 14/03/2014 e sino al Novembre 2020 epoca in cui non ha più svolto tali funzioni di coordinamento, condannare l'appellata in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore a corrispondere alla lavoratrice l'indennità di coordinamento ex art.10 , oltre la maggior somma tra interessi Controparte_2 legali e rivalutazione monetaria con decorrenza da ogni scadenza retributiva;
- condannare la resistente alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore degli scriventi procuratori che si dichiarano antistatari ex art.93 c.p.c. In via Istruttoria Si reitera, ove ritenuto utile e conducente ali fini della decisione la richiesta di CTU già formulata in primo grado”. Con l'appello veniva chiesta la riforma parziale della sentenza, con riferimento alla sola statuizione relativa all'indennità di coordinamento ex art.10 CCNL Comparto Sanità e veniva esposto che lo svolgimento dell'attività di coordinamento da parte dell'appellante non era stato contestato dall' , oltre a risultare comprovato dalla copiosa Controparte_1 documentazione versata in atti in tale sede. Il Tribunale aveva fornito una lettura restrittiva della norma e non aveva correttamente interpretato il contenuto della sentenza della Suprema Corte, n. 25198/2013, erroneamente ritenendo che l'attribuzione dell'incarico di coordinamento dovesse precedere lo svolgimento delle mansioni e dei compiti di coordinamento e non potesse, invece, risultare ex post in via di espresso riconoscimento. Ed infatti, la menzionata giurisprudenza riferiva solo della necessità di “traccia documentale” che testimoniasse il conferimento dell'incarico di coordinamento o la sua verifica con atto formale. Tra l'altro, l'art.10 C.C.N.L. si limitava ad affermare che “è prevista una specifica indennità per coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed – ove articolata al suo interno – di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato”. Ed infatti, la ricorrente aveva richiesto il riconoscimento di tale indennità proprio sulla base della prova testimoniale e documentale (nota della direzione sanitaria del P.O. di Polistena prot. 3368/DS del 5.4.2019) e, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, il Direttore Sanitario era soggetto pienamente in grado di “conformare la prestazione lavorativa” dell'appellante, nella qualità di dirigente medico più alto in grado e responsabile del coordinamento del personale, del corretto esercizio dell'attività sanitaria e della qualità delle prestazioni erogate nella sua struttura; e, in quanto tale, egli era pienamente in grado 4
di verificare ex post la formale – e non solo fattuale – attribuzione all'appellante del compito di Coordinatrice, elemento costitutivo della chiesta indennità di coordinamento. La sentenza doveva, quindi, essere riformata, con accoglimento delle seguenti conclusioni: in parziale riforma della sentenza di primo grado n. 439/2023 resa dal Tribunale di Palmi – Sezione Lavoro e Previdenza in data 8.5.2023, incidentalmente accertato e dichiarato che l'appellante ha svolto funzioni di coordinamento dell' Parte_1 [...]
dal 14/03/2014 e sino al Novembre 2020 Controparte_3 epoca in cui non ha più svolto tali funzioni di coordinamento, condannare l'appellata
[...]
in persona del rappresentante legale pro tempore a corrispondere alla Controparte_1 lavoratrice l'indennità di coordinamento ex art.10 , oltre la maggior Controparte_2 somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza da ogni scadenza retributiva;
- condannare la resistente alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore degli scriventi procuratori che si dichiarano antistatari ex art.93 c.p.c. Con ordinanza del 07.02.2024 la Corte, rilevato che la notifica al difensore costituito in primo grado dell' era avvenuta senza il rispetto del termine, dichiarava la Controparte_4 nullità della notifica, ordinandone la rinnovazione. Assolto l'adempimento, con ordinanza del 25.10.2024 veniva dichiarata la contumacia dell' . Controparte_5 Il provvedimento di fissazione dell'udienza con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., veniva ritualmente comunicato all'appellante, che depositava note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Preliminarmente, va richiamato che l'indennità di coordinamento trova fondamento nell'art. 10 del CCNL del 20.09.2001, per come modificato dalla successiva contrattazione collettiva ed integrativa, secondo cui “Al fine di dare completa attuazione all'art. 8, commi 4 e 5 e per favorire le modifiche dell'organizzazione del lavoro nonché valorizzare l'autonomia e responsabilità delle professioni ivi indicate è prevista una specifica indennità per coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed – ove articolata al suo interno – di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato. L'indennità di coordinamento si compone di una parte fissa ed una variabile.
2. In prima applicazione l'indennità di funzione di coordinamento - parte fissa - con decorrenza 1° settembre 2001, è corrisposta in via permanente ai collaboratori professionali sanitari – caposala - già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, nella misura annua lorda di L.
3.000.000 cui si aggiunge la tredicesima mensilità.
3. L'indennità di cui al comma 2 – sempre in prima applicazione - compete in via permanente - nella stessa misura e con la medesima decorrenza anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonché ai collaboratori professionali – assistenti sociali - già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001. Il presente comma si applica anche ai dipendenti appartenenti al livello economico Ds, ai sensi dell'art. 8, comma 5. … ”. La giurisprudenza ha delineato gli ambiti dell'istituto: “In tema di personale sanitario, l'art. 10, comma 3, del c.c.n.l. comparto Sanità biennio economico 2000-2001, stipulato il 20 settembre 2001, che prevede l'indennità per l'incarico di coordinamento, si interpreta nel senso che, ai fini del menzionato trattamento economico, si richiede che vi sia traccia documentale del conferimento o la sua verifica con atto formale, che esso sia stato assegnato da coloro che avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del 5
dipendente, e che abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonché il coordinamento del personale, restando esclusa la possibilità per l'Amministrazione di subordinare il suddetto diritto a proprie ulteriori determinazioni di natura discrezionale”. (Cass. sez. lav., 10/07/2024, n.18969; Cass. civ. sez. lav., 22/09/2015, n.18679). Sul punto si era precedentemente espressa la Suprema Corte affermando: “Il conferimento dell'incarico di coordinamento, del quale si parla nell'art. 10, comma 3 del CCNL 20 settembre 2001 o la sua verifica con atto formale vanno intesi, conformemente al significato complessivo della stessa istituzione dell'indennità, come indicatori della necessità che di tali incarichi vi sia traccia documentale e che essi siano stati assegnati da coloro che, secondo le linee organizzative dell'ente avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente (Cass. sez. lav. 27 aprile 2010, n. 10009; Cass. 2009/17505). Nella motivazione della sentenza che il Tribunale ha posto a fondamento della decisione, Cass. Civ. 25198/2013, è stato illustrato: “i tre requisiti che debbono coesistere nell'espletamento della prestazione ai fini del godimento della richiesta indennità (sono): a) l'incarico deve risultare documentalmente;
b) è sufficiente il conferimento dell'incarico, non essendo necessario alcun atto discrezionale ulteriore rispetto alla mera assegnazione degli indicati compiti di coordinamento;
c) in terzo luogo, l'assegnazione di tali compiti deve provenire da “coloro che avevano il potere di conformare la prestazione del dipendente” (Cass. 28.01.13 n. 1820). La Corte territoriale, invece, ha ritenuto che fosse necessario un atto valutativo di natura discrezionale ad hoc, proveniente direttamente dai vertici aziendali e non da coloro che avevano il potere di conformazione dell'attività lavorativa del ricorrente, senza considerare che tale potere non necessariamente si colloca in capo ai vertici aziendali, ma riguarda piuttosto non l'atto di assunzione o di inquadramento del dipendente, ma l'attività lavorativa nella sua concretezza e continuità. Conseguentemente ha errato la Corte territoriale a non prendere in considerazione la documentazione prodotta dal ricorrente (e ritenuta sufficiente in prime cure per l'accoglimento del diritto di cui è processo) in quanto non proveniente dal vertice aziendale (Cass. Civ. – Sez. Lav., 08 novembre 2013, n. 25198). In esito ai principi sopra riportati, deve ritenersi che la funzione di coordinamento debba essere riscontrata in concreto. Infatti, in Cass. 2009/10009, è postulato, quale elemento decisivo, unitamente agli altri, il seguente tema di indagine: “se l'avvenuto svolgimento di mansioni di coordinamento alla data anzidetta debba risultare da atti formali o possa desumersi da dichiarazioni a carattere ricognitivo provenienti da singoli responsabili o da dirigenti dell'ente privi di poteri di rappresentanza”. Contr La Suprema Corte - disatteso l'assunto dell' secondo cui occorreva distinguere in sostanza una mera attività già compresa nella declaratoria della categoria D e, perciò, non idonea a fondare il diritto all'indennità in questione ed una autentica funzione di coordinamento, che spetterebbe solo all'azienda di identificare con i criteri contrattuali previsti in materia di posizioni organizzative, il che impedisce di poter avvalorare il percorso decisionale del Tribunale di Palmi per la parte attinente a questo profilo, – ha affermato la necessità dell'interpretazione congiunta degli artt. 8 e 10 CCNL 20 settembre 2001, addivenendo alla conclusione che “l'indennità in questione vale quindi a differenziare, in considerazione dell'ormai realizzata unificazione dei dipendenti delle categorie C e D, coloro che abbiano già effettuato determinate funzioni di coordinamento. L'effettività dello svolgimento delle dette funzioni ricorre del resto nelle varie disposizioni pertinenti. Così nell'art. 8, comma 4 e comma 5 e nell'art. 10, comma 2, dove si parla di "reali funzioni di coordinamento". Così ancora nel comma 7, di tale articolo, dove è contemplata, come oggetto di valutazione aziendale, l'applicabilità dell'indennità anche ai dipendenti provenienti dalla categoria C ai quali sia riconosciuto l'espletamento di funzioni di "effettivo coordinamento". 6
In definitiva, dalle clausole contrattuali richiamate emerge la consapevolezza della parti sociali che sino alla data della unificazione, vi è stato svolgimento da parte di dipendenti inquadrati in vari profili della categoria D di specifiche mansioni di coordinamento per le quali è stata ritenuta opportuna, in una prospettiva di differenziazione rispetto ai dipendenti provenienti dalla categoria C, la corresponsione di una specifica indennità…”. …la norma contrattuale non autorizza a ritenere che il datore possa introdurre con propria autonoma determinazione elementi per subordinare la corresponsione dell'indennità a valutazioni discrezionali circa la corrispondenza dell'incarico a quanto contrattualmente stabilito, conclusione peraltro coerente con la natura della norma in esame, che è norma di prima applicazione in relazione ad incarichi, il cui inizio si colloca in data anteriore al contratto collettivo che ne ha prevista la specifica remunerazione. In conclusione, la clausola di cui all'art. 10, comma dell'art. 10, comma 3 del CCNL Comparto Sanità 2^ biennio economico 2000-2001, stipulato il 20 settembre 2001, deve essere interpretata nel senso che ai fini del diritto all'indennità ivi prevista il conferimento dell'incarico di coordinamento o la sua verifica con atto formale richiedono che di tale incarico vi sia traccia documentale, che esso sia stato assegnato da coloro che avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente, e che abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonché del personale, restando esclusa la possibilità per l'amministrazione di subordinare il suddetto diritto a proprie ulteriori determinazioni di natura discrezionale”.
5. Dovendo fare applicazione dei principi di diritto sopra esposti alla fattispecie dedotta in giudizio, occorre verificare se, dalla documentazione prodotta dall'appellante, emerga la necessaria traccia documentale dalla quale desumere che ella abbia svolto in concreto il ruolo di coordinatrice per il quale reclama la corresponsione dell'indennità a far data dal 14.03.2014. Dal compendio documentale versato in atti emerge che già dal 2008 la ha svolto Pt_1 un ruolo assimilabile a quello della coordinatrice: gestione del personale, organizzazione dei turni, fornitura di materiale necessario per il reparto di appartenenza, essendo qualificata come tale sia nella documentazione formale recante l'intestazione dell'azienda sanitaria dalla quale dipendeva, sia nella documentazione che la stessa provvedeva a fare pervenire ai superiori. Con riferimento all'arco temporale oggetto di questo giudizio, assumono peculiare rilievo alcuni provvedimenti che riguardano l'U.O. di ostetricia e ginecologia: la nota del Direttore del Dipartimento materno infantile del 17.01.2013, prot. n. 582, in cui la Pt_1 viene espressamente indicata come coordinatrice;
la nota del D.S. del 08.04.2013, prot. n. 3909, in cui la viene indicata quale coordinatrice;
la nota a firma dell'appellante del Pt_1 31.07.2013 con la quale segnalava criticità relative alla disponibilità di personale;
la nota dell'11.01.2016 con cui la segnalava disagi ed infiltrazioni di acqua presso il reparto;
Pt_1 la comunicazione di servizio del 01.12.2016 (prot. n. 11808) indirizzata dal D.S. alla Pt_1 nella qualità di coordinatrice;
le note del 2017 (prot. nn. 286, 4796, 7427) in cui il D. S. si rivolgeva alla per problematiche relative alla gestione del personale ed agli aspetti Pt_1 amministrativi del reparto;
la disposizione urgente di servizio del 13.12.2017, con cui il D.S. ordinava alla di provvedere mensilmente a formulare i turni di tutto il personale del Pt_1 comparto, intimandole di non assentarsi nemmeno per il godimento delle ferie pregresse;
la nota, a firma congiunta con il D.S., del 2.12.2019 ove veniva formulata richiesta per materiale di cancelleria, stampanti etc. A supporto di quanto documentalmente provato, depongono le risultanze della prova testimoniale assunta nel giudizio di primo grado. Il teste ha dichiarato: “Organizzava i turni, si interessava della Testimone_1 farmacia e si occupava di quello che serviva in reparto. Se c'era bisogno veniva in sala parto 7
e faceva un po' di tutto, anche perché il reparto ha sempre sofferto di carenza di personale”. Preciso che le ferie venivano da lei vistate e poi presentate al primario. La teste ha dichiarato: “La ricorrente, in effetti, organizza i turni del Testimone_2 personale infermieristico. Appone il visto in caso di richiesta di ferie e permessi. Si occupa di inoltrare la richieste alla farmacia di tutto quanto occorre in reparto. Se c'è un guasto a qualche macchinario è la ricorrente a chiamare la ditta per le riparazioni. So che anche dopo il 2016 la ricorrente ha continuato nelle stesse mansioni. Credo fino a qualche anno fa, ma essendo fuori dal reparto non riesco ad essere più precisa”; che a domanda Testimone_3 rispondeva: “confermo. Organizza i turni di servizio. Inoltra alla farmacia la richiesta dei farmaci che occorrono per tutto il reparto e si occupava anche del deposito dei farmaci e materiale sanitario nella farmacia interna, con poteri di supervisione del materiale consegnato. Essendo la ricorrente ad organizzare i turni, anche le ferie ed i permessi del personale devono passare da lei, prima di essere portate dal primario. Aveva la supervisione e gestione della sala operatoria, a volte veniva chiamata in sala parto quando c'era necessità. Non sono a conoscenza che vi fosse altro dipendente con l'incarico di coordinatore”. Ad ulteriore supporto della ricostruzione prospettata dall'appellante, è necessario dare atto della nota sottoscritta dal D.S in data 05.04.2019 (prot. 3368), ove è stato attestato che la fin dal febbraio 2001 aveva svolto funzioni di Coordinamento presso l Pt_1 [...]
del P.O. di Polistena. Controparte_6 Tale documento, provenendo dal Direttore Sanitario che, nell'ambito del rapporto di Cont lavoro intrattenuto tra la e l gode ampiamente di potere conformativo della Pt_1 prestazione professionale a norma del D. Lgs. n. 502/1992, assume quell'esplicita valenza ricognitiva di cui alla citata pronuncia di Cass. 2009/10009. Deve, pertanto, addivenirsi alla conclusione che la abbia effettivamente svolto, Pt_1 nel periodo richiesto, attività di coordinamento del personale e tale circostanza risulta dalle complessive emergenze istruttorie prima illustrate. La copiosa documentazione depositata, da cui emerge che l'appellante è stata espressamente qualificata quale coordinatrice del reparto;
la circostanza che nelle difese Cont svolte dall' oggi contumace, nel giudizio di primo grado non vi sia stata contestazione dell'attività svolta dalla ma solamente degli aspetti formali della vicenda;
gli esiti Pt_1 della prova testimoniale, nonché la nota prot. 3368 del D.S in data 05.04.2019 offrono adeguata prova della ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto alla percezione dell'indennità. Nel ricorso in appello, è stato precisato che le funzioni di coordinamento dell'
[...]
erano state espletate “dal 14/03/2014 e Controparte_3 sino al Novembre 2020 epoca in cui non ha più svolto tali funzioni di coordinamento, dal 14/03/2014 e sino al Novembre 2020” e, pertanto, l'accoglimento della domanda deve avvenire per il periodo temporale così come delimitato dalla parte appellante. Per conseguenza in parziale riforma dell'impugnata sentenza e in accoglimento delle conclusioni come rassegnate dalla nell'atto di appello, l va Pt_1 Controparte_1 condannata a corrispondere a l'indennità di coordinamento ex art. 10 C.C.N.L. Parte_1 Comparto Sanità 2001 e ss. mm. ii, per il periodo ricompreso fra il 14/03/2014 e il novembre 2020, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza da ogni scadenza al soddisfo. Avuto riguardo all'esito finale della lite quale conseguito in questo grado di giudizio, deve procedersi alla consequenziale regolamentazione delle spese di lite, anche del giudizio di primo grado. Contr Nel ricorso introduttivo di tale giudizio la ricorrente aveva chiesto la condanna dell' al pagamento dell'indennità di posizione dal 14.02.2014 e dell'indennità di coordinamento. 8
Ella è risultata soccombente sulla domanda avente ad oggetto l'indennità di posizione, e tale punto della decisione non è stato oggetto di impugnazione, mentre a seguito di questo grado di giudizio è risultata vittoriosa in punto di indennità di coordinamento. Atteso l'esito solo parzialmente vittorioso, le spese del giudizio di primo grado, vanno dichiarate compensate fra le parti nella misura di ½, mentre l va Controparte_1 condannata al pagamento, in favore dei difensori distrattari delle ricorrente che ne hanno fatto richiesta, della restante quota di ½. Le spese del giudizio di primo grado vanno liquidate nell'intero in € 4.629,00 - valore € 35.000,00, applicando i valori minimi trattandosi, come visto, di questioni già da tempo risolte da numerosi e costanti pronunciamenti del giudice di legittimità -, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge. In questo grado di giudizio, avente ad oggetto la sola indennità di coordinamento, l'appellante è risultata integralmente vittoriosa, tale che l va Controparte_1 condannata al pagamento, in favore dei difensori distrattari dell'appellante, delle spese del grado, liquidate – valore dichiarato € 20.000,00, complessità bassa, applicando i minimi per le ragioni prima esposte, - in complessivi € 2.906,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 439/2023 emessa dal Tribunale di Palmi, pubblicata il 08.05.2023, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: 1. In accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna l a corrispondere a l'indennità di coordinamento ex Controparte_1 Parte_1 art. 10 C.C.N.L. 2001 e ss. mm. ii, per il periodo ricompreso fra il Controparte_2 14.03.2014 e il novembre 2020, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza da ogni scadenza al soddisfo. 2. Dichiara compensate fra le parti, nella misura di ½ le spese del giudizio di primo grado, liquidate nell'intero in € 4.629,00, oltre accessori come per legge e condanna l
[...]
al pagamento, in favore dei difensori distrattari della ricorrente, della Controparte_1 restante quota di ½. 3. Condanna l al pagamento in favore dei difensori distrattari Controparte_1 dell'appellante, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 2.906,00, oltre accessori come per legge. Così deciso nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 544/2023 R.G., vertente TRA
, nata a [...] il [...], , domiciliata Parte_1 CodiceFiscale_1 in Palmi – via Rocco Pugliese n.66, presso lo studio legale dell'Avv. Maria Francesca Sprizzi, CF , dalla quale è rappresentata e difesa unitamente all'Avv. Antonio C.F._2
Papalia, CF , telefax 0966/22194, pec CodiceFiscale_3 Email_1 appellante CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Rosa Lombardo, C.F. Dirigente dell'Ufficio Legale, C.F._4 elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'Azienda, in Palazzo Tibi II Tronco S. Contr Anna sede legale dell' , fax 0964/399066, pec Email_2
Email_3 appellata contumace CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 14.05.2019 innanzi al Tribunale di Palmi, , Parte_1 collaboratrice professionale sanitario – ostetrica Cat. D, , in servizio Controparte_2 presso il reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Polistena, conveniva in giudizio l , esponendo che sin dal 2001 le era stata conferita de facto la Controparte_1 posizione organizzativa di coordinatrice del servizio di ostetricia e ginecologia, cat. D, e da tale inquadramento discendeva il diritto a percepire l'indennità di posizione organizzativa, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 20, 21, 36 del CCNL del 07.04.'99, art.11 del CCNL del 20.09.2001 e dell'accordo decentrato del 04.06.2002, ed all'indennità di coordinamento prevista dall'art.10 del CCNL del 20.09.2001. Rassegnava le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'indennità di posizione dal 14.03.2014; accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'indennità di coordinamento dal 14.03.2014; per l'effetto, condannare l al pagamento in favore della ricorrente della Controparte_1 somma di euro 35.000,00, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze fino al soddisfo, ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed iva come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi. 2
Contr Costituitasi, l chiedeva il rigetto del ricorso. Preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità della domanda per genericità sia con riguardo all'an, sia con riguardo al quantum. Nel merito, eccepiva la carenza di presupposti normativi per il riconoscimento delle chieste indennità, poiché queste potevano configurarsi solo in fatto e non erano supportate dalla nomina formale da parte dell'amministrazione, “in quanto solo in presenza di un incarico formalmente conferito secondo le regole selettive individuate dall'azienda, può affermarsi l'esistenza di una responsabilità del coordinatore in relazione all'andamento dell'ufficio. La ricorrente era sprovvista dei requisiti formali (nomina) e sostanziali (adeguata formazione) necessari per il conferimento dell'incarico. L'unico atto che la ricorrente poneva a fondamento della propria pretesa era una mera attestazione sottoscritta dal dirigente medico con incarico di direzione di struttura complessa, il quale non poteva vantare alcun potere conformativo sulla prestazione lavorativa, né poteva applicarsi, ratione temporis, l'accordo decentrato stipulato dalla ex Pt_2
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di Palmi nel 2002 e del richiamato contratto di categoria. La causa veniva istruita con espletamento di prova testimoniale.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 439/2023 pubblicata il 08.05.2023, il Tribunale di Palmi rigettava il ricorso e compensava le spese di lite. Il Tribunale, con riferimento all'indennità di coordinamento, richiamando l'art. 10 CCNL Comparto Sanità, c. 1, affermava che la spettanza dell'indennità di coordinamento per il personale inquadrato quale collaboratore professionale sanitario infermiere categoria D, come la ricorrente, assumeva una valenza peculiare, in quanto la relativa declaratoria contrattuale prevedeva, tra l'altro, anche capacità organizzative, di coordinamento e gestionale e, dunque, l'attività di coordinamento del personale anche attraverso la predisposizione dei piani di lavoro rientrava già nel profilo professionale. Infatti, poiché l'attività di coordinamento faceva parte del profilo professionale di appartenenza, il mero svolgimento di attività di coordinamento non poteva automaticamente dare diritto all'indennità di coordinamento, che presupponeva il conferimento di un incarico di coordinatore. In proposito, la Corte di Cassazione, nel pronunciarsi sulla spettanza dell'indennità per l'esercizio delle funzioni di coordinamento, prevista dall'art. 10 del CCNL comparto Sanità, e sui requisiti richiesti per il suo godimento, aveva affermato: "In tema di indennità per incarico di coordinamento prevista dall'art. 10, comma 3, del CCNL Comparto sanità biennio economico 2000-2001, stipulato il 20 settembre 2001, la disposizione contrattuale collettiva si interpreta nel senso che, ai fini del menzionato trattamento economico, il conferimento dell'incarico di coordinamento o la sua verifica con atto formale richiedono che di tale incarico vi sia traccia documentale, che esso sia stato assegnato da coloro che avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente, e che abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonché del personale ..." (Cass. n. 10008/2010; Cass. 10009/2010; Cass. 25198/2013). Altro presupposto per il riconoscimento dell'indennizzo era l'assunzione di responsabilità del proprio operato, che poteva conseguire solo a seguito di incarico formale e non anche ad un ruolo di fatto, ruolo che era peraltro insito nelle mansioni proprie della categoria D. Doveva concludersi che il diritto in questione conseguiva solo alla nomina formale da parte dell'amministrazione datrice di lavoro, in quanto solo in presenza di un incarico formalmente conferito secondo le regole selettive individuate dall'Azienda, poteva affermarsi l'esistenza di una responsabilità del coordinatore in relazione all'andamento dell'ufficio. Nel caso in esame, la ricorrente non aveva dimostrato una formalizzazione dell'incarico da parte del Direttore Generale aziendale ovvero di colui che aveva il potere di 3
conformare la prestazione lavorativa del dipendente, non essendo sufficiente l'attestazione del direttore sanitario di svolgimento delle funzioni di coordinamento. Per le medesime ragioni, andava rigettata la domanda di pagamento dell'indennità di posizione organizzativa, che la ricorrente aveva fondato, al pari dell'indennità di coordinamento, sulla circostanza che la medesima, inquadrata nella categoria D, svolgesse attività di coordinamento caratterizzata da autonomia e responsabilità. La domanda, pertanto, non poteva trovare accoglimento. Le spese di lite venivano compensate tenuto conto della complessità delle questioni affrontate
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dalla che ne invocava la Pt_1 riforma, formulando le seguenti conclusioni: “in parziale riforma della sentenza di primo grado n. 439/2023 resa dal Tribunale di Palmi – Sezione Lavoro e Previdenza in data 8.5.2023, incidentalmente accertato e dichiarato che l'appellante ha svolto Parte_1 funzioni di coordinamento dell' dal Controparte_3 14/03/2014 e sino al Novembre 2020 epoca in cui non ha più svolto tali funzioni di coordinamento, condannare l'appellata in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore a corrispondere alla lavoratrice l'indennità di coordinamento ex art.10 , oltre la maggior somma tra interessi Controparte_2 legali e rivalutazione monetaria con decorrenza da ogni scadenza retributiva;
- condannare la resistente alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore degli scriventi procuratori che si dichiarano antistatari ex art.93 c.p.c. In via Istruttoria Si reitera, ove ritenuto utile e conducente ali fini della decisione la richiesta di CTU già formulata in primo grado”. Con l'appello veniva chiesta la riforma parziale della sentenza, con riferimento alla sola statuizione relativa all'indennità di coordinamento ex art.10 CCNL Comparto Sanità e veniva esposto che lo svolgimento dell'attività di coordinamento da parte dell'appellante non era stato contestato dall' , oltre a risultare comprovato dalla copiosa Controparte_1 documentazione versata in atti in tale sede. Il Tribunale aveva fornito una lettura restrittiva della norma e non aveva correttamente interpretato il contenuto della sentenza della Suprema Corte, n. 25198/2013, erroneamente ritenendo che l'attribuzione dell'incarico di coordinamento dovesse precedere lo svolgimento delle mansioni e dei compiti di coordinamento e non potesse, invece, risultare ex post in via di espresso riconoscimento. Ed infatti, la menzionata giurisprudenza riferiva solo della necessità di “traccia documentale” che testimoniasse il conferimento dell'incarico di coordinamento o la sua verifica con atto formale. Tra l'altro, l'art.10 C.C.N.L. si limitava ad affermare che “è prevista una specifica indennità per coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed – ove articolata al suo interno – di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato”. Ed infatti, la ricorrente aveva richiesto il riconoscimento di tale indennità proprio sulla base della prova testimoniale e documentale (nota della direzione sanitaria del P.O. di Polistena prot. 3368/DS del 5.4.2019) e, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, il Direttore Sanitario era soggetto pienamente in grado di “conformare la prestazione lavorativa” dell'appellante, nella qualità di dirigente medico più alto in grado e responsabile del coordinamento del personale, del corretto esercizio dell'attività sanitaria e della qualità delle prestazioni erogate nella sua struttura; e, in quanto tale, egli era pienamente in grado 4
di verificare ex post la formale – e non solo fattuale – attribuzione all'appellante del compito di Coordinatrice, elemento costitutivo della chiesta indennità di coordinamento. La sentenza doveva, quindi, essere riformata, con accoglimento delle seguenti conclusioni: in parziale riforma della sentenza di primo grado n. 439/2023 resa dal Tribunale di Palmi – Sezione Lavoro e Previdenza in data 8.5.2023, incidentalmente accertato e dichiarato che l'appellante ha svolto funzioni di coordinamento dell' Parte_1 [...]
dal 14/03/2014 e sino al Novembre 2020 Controparte_3 epoca in cui non ha più svolto tali funzioni di coordinamento, condannare l'appellata
[...]
in persona del rappresentante legale pro tempore a corrispondere alla Controparte_1 lavoratrice l'indennità di coordinamento ex art.10 , oltre la maggior Controparte_2 somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza da ogni scadenza retributiva;
- condannare la resistente alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore degli scriventi procuratori che si dichiarano antistatari ex art.93 c.p.c. Con ordinanza del 07.02.2024 la Corte, rilevato che la notifica al difensore costituito in primo grado dell' era avvenuta senza il rispetto del termine, dichiarava la Controparte_4 nullità della notifica, ordinandone la rinnovazione. Assolto l'adempimento, con ordinanza del 25.10.2024 veniva dichiarata la contumacia dell' . Controparte_5 Il provvedimento di fissazione dell'udienza con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., veniva ritualmente comunicato all'appellante, che depositava note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Preliminarmente, va richiamato che l'indennità di coordinamento trova fondamento nell'art. 10 del CCNL del 20.09.2001, per come modificato dalla successiva contrattazione collettiva ed integrativa, secondo cui “Al fine di dare completa attuazione all'art. 8, commi 4 e 5 e per favorire le modifiche dell'organizzazione del lavoro nonché valorizzare l'autonomia e responsabilità delle professioni ivi indicate è prevista una specifica indennità per coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed – ove articolata al suo interno – di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato. L'indennità di coordinamento si compone di una parte fissa ed una variabile.
2. In prima applicazione l'indennità di funzione di coordinamento - parte fissa - con decorrenza 1° settembre 2001, è corrisposta in via permanente ai collaboratori professionali sanitari – caposala - già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, nella misura annua lorda di L.
3.000.000 cui si aggiunge la tredicesima mensilità.
3. L'indennità di cui al comma 2 – sempre in prima applicazione - compete in via permanente - nella stessa misura e con la medesima decorrenza anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonché ai collaboratori professionali – assistenti sociali - già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001. Il presente comma si applica anche ai dipendenti appartenenti al livello economico Ds, ai sensi dell'art. 8, comma 5. … ”. La giurisprudenza ha delineato gli ambiti dell'istituto: “In tema di personale sanitario, l'art. 10, comma 3, del c.c.n.l. comparto Sanità biennio economico 2000-2001, stipulato il 20 settembre 2001, che prevede l'indennità per l'incarico di coordinamento, si interpreta nel senso che, ai fini del menzionato trattamento economico, si richiede che vi sia traccia documentale del conferimento o la sua verifica con atto formale, che esso sia stato assegnato da coloro che avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del 5
dipendente, e che abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonché il coordinamento del personale, restando esclusa la possibilità per l'Amministrazione di subordinare il suddetto diritto a proprie ulteriori determinazioni di natura discrezionale”. (Cass. sez. lav., 10/07/2024, n.18969; Cass. civ. sez. lav., 22/09/2015, n.18679). Sul punto si era precedentemente espressa la Suprema Corte affermando: “Il conferimento dell'incarico di coordinamento, del quale si parla nell'art. 10, comma 3 del CCNL 20 settembre 2001 o la sua verifica con atto formale vanno intesi, conformemente al significato complessivo della stessa istituzione dell'indennità, come indicatori della necessità che di tali incarichi vi sia traccia documentale e che essi siano stati assegnati da coloro che, secondo le linee organizzative dell'ente avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente (Cass. sez. lav. 27 aprile 2010, n. 10009; Cass. 2009/17505). Nella motivazione della sentenza che il Tribunale ha posto a fondamento della decisione, Cass. Civ. 25198/2013, è stato illustrato: “i tre requisiti che debbono coesistere nell'espletamento della prestazione ai fini del godimento della richiesta indennità (sono): a) l'incarico deve risultare documentalmente;
b) è sufficiente il conferimento dell'incarico, non essendo necessario alcun atto discrezionale ulteriore rispetto alla mera assegnazione degli indicati compiti di coordinamento;
c) in terzo luogo, l'assegnazione di tali compiti deve provenire da “coloro che avevano il potere di conformare la prestazione del dipendente” (Cass. 28.01.13 n. 1820). La Corte territoriale, invece, ha ritenuto che fosse necessario un atto valutativo di natura discrezionale ad hoc, proveniente direttamente dai vertici aziendali e non da coloro che avevano il potere di conformazione dell'attività lavorativa del ricorrente, senza considerare che tale potere non necessariamente si colloca in capo ai vertici aziendali, ma riguarda piuttosto non l'atto di assunzione o di inquadramento del dipendente, ma l'attività lavorativa nella sua concretezza e continuità. Conseguentemente ha errato la Corte territoriale a non prendere in considerazione la documentazione prodotta dal ricorrente (e ritenuta sufficiente in prime cure per l'accoglimento del diritto di cui è processo) in quanto non proveniente dal vertice aziendale (Cass. Civ. – Sez. Lav., 08 novembre 2013, n. 25198). In esito ai principi sopra riportati, deve ritenersi che la funzione di coordinamento debba essere riscontrata in concreto. Infatti, in Cass. 2009/10009, è postulato, quale elemento decisivo, unitamente agli altri, il seguente tema di indagine: “se l'avvenuto svolgimento di mansioni di coordinamento alla data anzidetta debba risultare da atti formali o possa desumersi da dichiarazioni a carattere ricognitivo provenienti da singoli responsabili o da dirigenti dell'ente privi di poteri di rappresentanza”. Contr La Suprema Corte - disatteso l'assunto dell' secondo cui occorreva distinguere in sostanza una mera attività già compresa nella declaratoria della categoria D e, perciò, non idonea a fondare il diritto all'indennità in questione ed una autentica funzione di coordinamento, che spetterebbe solo all'azienda di identificare con i criteri contrattuali previsti in materia di posizioni organizzative, il che impedisce di poter avvalorare il percorso decisionale del Tribunale di Palmi per la parte attinente a questo profilo, – ha affermato la necessità dell'interpretazione congiunta degli artt. 8 e 10 CCNL 20 settembre 2001, addivenendo alla conclusione che “l'indennità in questione vale quindi a differenziare, in considerazione dell'ormai realizzata unificazione dei dipendenti delle categorie C e D, coloro che abbiano già effettuato determinate funzioni di coordinamento. L'effettività dello svolgimento delle dette funzioni ricorre del resto nelle varie disposizioni pertinenti. Così nell'art. 8, comma 4 e comma 5 e nell'art. 10, comma 2, dove si parla di "reali funzioni di coordinamento". Così ancora nel comma 7, di tale articolo, dove è contemplata, come oggetto di valutazione aziendale, l'applicabilità dell'indennità anche ai dipendenti provenienti dalla categoria C ai quali sia riconosciuto l'espletamento di funzioni di "effettivo coordinamento". 6
In definitiva, dalle clausole contrattuali richiamate emerge la consapevolezza della parti sociali che sino alla data della unificazione, vi è stato svolgimento da parte di dipendenti inquadrati in vari profili della categoria D di specifiche mansioni di coordinamento per le quali è stata ritenuta opportuna, in una prospettiva di differenziazione rispetto ai dipendenti provenienti dalla categoria C, la corresponsione di una specifica indennità…”. …la norma contrattuale non autorizza a ritenere che il datore possa introdurre con propria autonoma determinazione elementi per subordinare la corresponsione dell'indennità a valutazioni discrezionali circa la corrispondenza dell'incarico a quanto contrattualmente stabilito, conclusione peraltro coerente con la natura della norma in esame, che è norma di prima applicazione in relazione ad incarichi, il cui inizio si colloca in data anteriore al contratto collettivo che ne ha prevista la specifica remunerazione. In conclusione, la clausola di cui all'art. 10, comma dell'art. 10, comma 3 del CCNL Comparto Sanità 2^ biennio economico 2000-2001, stipulato il 20 settembre 2001, deve essere interpretata nel senso che ai fini del diritto all'indennità ivi prevista il conferimento dell'incarico di coordinamento o la sua verifica con atto formale richiedono che di tale incarico vi sia traccia documentale, che esso sia stato assegnato da coloro che avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente, e che abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonché del personale, restando esclusa la possibilità per l'amministrazione di subordinare il suddetto diritto a proprie ulteriori determinazioni di natura discrezionale”.
5. Dovendo fare applicazione dei principi di diritto sopra esposti alla fattispecie dedotta in giudizio, occorre verificare se, dalla documentazione prodotta dall'appellante, emerga la necessaria traccia documentale dalla quale desumere che ella abbia svolto in concreto il ruolo di coordinatrice per il quale reclama la corresponsione dell'indennità a far data dal 14.03.2014. Dal compendio documentale versato in atti emerge che già dal 2008 la ha svolto Pt_1 un ruolo assimilabile a quello della coordinatrice: gestione del personale, organizzazione dei turni, fornitura di materiale necessario per il reparto di appartenenza, essendo qualificata come tale sia nella documentazione formale recante l'intestazione dell'azienda sanitaria dalla quale dipendeva, sia nella documentazione che la stessa provvedeva a fare pervenire ai superiori. Con riferimento all'arco temporale oggetto di questo giudizio, assumono peculiare rilievo alcuni provvedimenti che riguardano l'U.O. di ostetricia e ginecologia: la nota del Direttore del Dipartimento materno infantile del 17.01.2013, prot. n. 582, in cui la Pt_1 viene espressamente indicata come coordinatrice;
la nota del D.S. del 08.04.2013, prot. n. 3909, in cui la viene indicata quale coordinatrice;
la nota a firma dell'appellante del Pt_1 31.07.2013 con la quale segnalava criticità relative alla disponibilità di personale;
la nota dell'11.01.2016 con cui la segnalava disagi ed infiltrazioni di acqua presso il reparto;
Pt_1 la comunicazione di servizio del 01.12.2016 (prot. n. 11808) indirizzata dal D.S. alla Pt_1 nella qualità di coordinatrice;
le note del 2017 (prot. nn. 286, 4796, 7427) in cui il D. S. si rivolgeva alla per problematiche relative alla gestione del personale ed agli aspetti Pt_1 amministrativi del reparto;
la disposizione urgente di servizio del 13.12.2017, con cui il D.S. ordinava alla di provvedere mensilmente a formulare i turni di tutto il personale del Pt_1 comparto, intimandole di non assentarsi nemmeno per il godimento delle ferie pregresse;
la nota, a firma congiunta con il D.S., del 2.12.2019 ove veniva formulata richiesta per materiale di cancelleria, stampanti etc. A supporto di quanto documentalmente provato, depongono le risultanze della prova testimoniale assunta nel giudizio di primo grado. Il teste ha dichiarato: “Organizzava i turni, si interessava della Testimone_1 farmacia e si occupava di quello che serviva in reparto. Se c'era bisogno veniva in sala parto 7
e faceva un po' di tutto, anche perché il reparto ha sempre sofferto di carenza di personale”. Preciso che le ferie venivano da lei vistate e poi presentate al primario. La teste ha dichiarato: “La ricorrente, in effetti, organizza i turni del Testimone_2 personale infermieristico. Appone il visto in caso di richiesta di ferie e permessi. Si occupa di inoltrare la richieste alla farmacia di tutto quanto occorre in reparto. Se c'è un guasto a qualche macchinario è la ricorrente a chiamare la ditta per le riparazioni. So che anche dopo il 2016 la ricorrente ha continuato nelle stesse mansioni. Credo fino a qualche anno fa, ma essendo fuori dal reparto non riesco ad essere più precisa”; che a domanda Testimone_3 rispondeva: “confermo. Organizza i turni di servizio. Inoltra alla farmacia la richiesta dei farmaci che occorrono per tutto il reparto e si occupava anche del deposito dei farmaci e materiale sanitario nella farmacia interna, con poteri di supervisione del materiale consegnato. Essendo la ricorrente ad organizzare i turni, anche le ferie ed i permessi del personale devono passare da lei, prima di essere portate dal primario. Aveva la supervisione e gestione della sala operatoria, a volte veniva chiamata in sala parto quando c'era necessità. Non sono a conoscenza che vi fosse altro dipendente con l'incarico di coordinatore”. Ad ulteriore supporto della ricostruzione prospettata dall'appellante, è necessario dare atto della nota sottoscritta dal D.S in data 05.04.2019 (prot. 3368), ove è stato attestato che la fin dal febbraio 2001 aveva svolto funzioni di Coordinamento presso l Pt_1 [...]
del P.O. di Polistena. Controparte_6 Tale documento, provenendo dal Direttore Sanitario che, nell'ambito del rapporto di Cont lavoro intrattenuto tra la e l gode ampiamente di potere conformativo della Pt_1 prestazione professionale a norma del D. Lgs. n. 502/1992, assume quell'esplicita valenza ricognitiva di cui alla citata pronuncia di Cass. 2009/10009. Deve, pertanto, addivenirsi alla conclusione che la abbia effettivamente svolto, Pt_1 nel periodo richiesto, attività di coordinamento del personale e tale circostanza risulta dalle complessive emergenze istruttorie prima illustrate. La copiosa documentazione depositata, da cui emerge che l'appellante è stata espressamente qualificata quale coordinatrice del reparto;
la circostanza che nelle difese Cont svolte dall' oggi contumace, nel giudizio di primo grado non vi sia stata contestazione dell'attività svolta dalla ma solamente degli aspetti formali della vicenda;
gli esiti Pt_1 della prova testimoniale, nonché la nota prot. 3368 del D.S in data 05.04.2019 offrono adeguata prova della ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto alla percezione dell'indennità. Nel ricorso in appello, è stato precisato che le funzioni di coordinamento dell'
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erano state espletate “dal 14/03/2014 e Controparte_3 sino al Novembre 2020 epoca in cui non ha più svolto tali funzioni di coordinamento, dal 14/03/2014 e sino al Novembre 2020” e, pertanto, l'accoglimento della domanda deve avvenire per il periodo temporale così come delimitato dalla parte appellante. Per conseguenza in parziale riforma dell'impugnata sentenza e in accoglimento delle conclusioni come rassegnate dalla nell'atto di appello, l va Pt_1 Controparte_1 condannata a corrispondere a l'indennità di coordinamento ex art. 10 C.C.N.L. Parte_1 Comparto Sanità 2001 e ss. mm. ii, per il periodo ricompreso fra il 14/03/2014 e il novembre 2020, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza da ogni scadenza al soddisfo. Avuto riguardo all'esito finale della lite quale conseguito in questo grado di giudizio, deve procedersi alla consequenziale regolamentazione delle spese di lite, anche del giudizio di primo grado. Contr Nel ricorso introduttivo di tale giudizio la ricorrente aveva chiesto la condanna dell' al pagamento dell'indennità di posizione dal 14.02.2014 e dell'indennità di coordinamento. 8
Ella è risultata soccombente sulla domanda avente ad oggetto l'indennità di posizione, e tale punto della decisione non è stato oggetto di impugnazione, mentre a seguito di questo grado di giudizio è risultata vittoriosa in punto di indennità di coordinamento. Atteso l'esito solo parzialmente vittorioso, le spese del giudizio di primo grado, vanno dichiarate compensate fra le parti nella misura di ½, mentre l va Controparte_1 condannata al pagamento, in favore dei difensori distrattari delle ricorrente che ne hanno fatto richiesta, della restante quota di ½. Le spese del giudizio di primo grado vanno liquidate nell'intero in € 4.629,00 - valore € 35.000,00, applicando i valori minimi trattandosi, come visto, di questioni già da tempo risolte da numerosi e costanti pronunciamenti del giudice di legittimità -, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge. In questo grado di giudizio, avente ad oggetto la sola indennità di coordinamento, l'appellante è risultata integralmente vittoriosa, tale che l va Controparte_1 condannata al pagamento, in favore dei difensori distrattari dell'appellante, delle spese del grado, liquidate – valore dichiarato € 20.000,00, complessità bassa, applicando i minimi per le ragioni prima esposte, - in complessivi € 2.906,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 439/2023 emessa dal Tribunale di Palmi, pubblicata il 08.05.2023, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: 1. In accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna l a corrispondere a l'indennità di coordinamento ex Controparte_1 Parte_1 art. 10 C.C.N.L. 2001 e ss. mm. ii, per il periodo ricompreso fra il Controparte_2 14.03.2014 e il novembre 2020, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza da ogni scadenza al soddisfo. 2. Dichiara compensate fra le parti, nella misura di ½ le spese del giudizio di primo grado, liquidate nell'intero in € 4.629,00, oltre accessori come per legge e condanna l
[...]
al pagamento, in favore dei difensori distrattari della ricorrente, della Controparte_1 restante quota di ½. 3. Condanna l al pagamento in favore dei difensori distrattari Controparte_1 dell'appellante, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 2.906,00, oltre accessori come per legge. Così deciso nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti