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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 29/04/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 40/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale dell'8 aprile 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore;
rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Paolini
appellante contro
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore;
rappresentata e difesa dall'Avv. Fausto Corti
appellata
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 749/2023 del Tribunale di L'Aquila emessa il 04/12/2023 e pubblicata in pari data.
All'udienza dell'8 aprile 2025 tenutasi in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art.127 ter c.p.c., all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il Collegio ha riservato la causa in decisione.
Conclusioni della appellante, in citazione e non modificate:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattese, in accoglimento del presente atto di appello:
- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata n. 749/2020 del 4/12/2023 emessa dal Tribunale di L'Aquila,
G.O. Avv. A. Giuliani, pubbl. il 04/12/2023 nell'ambito del giudizio N.R.G. 456/2020, notificata il 7/12/2023, per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 749/2020 del 4/12/2023 emessa dal Tribunale di L'Aquila, G.O. Avv. A. Giuliani, pubbl. il 04/12/2023 nell'ambito del giudizio N.R.G. 456/2020, notificata il 7/12/2023, previo rigetto totale dell'opposizione, confermare totalmente il decreto ingiuntivo opposto n. 27/2020 del
15/01/2020 emesso dal Tribunale di L'Aquila nel procedimento per ingiunzione R.G.
3151/19 e, per tutta conseguenza, condannare la in persona del l.r.p.t., al CP_1
pag. 2/15 pagamento in favore di in persona del l.r.p.t., della somma ingiunta (di cui Parte_1
alle fatture n. 34/19 e 35/19);
gradatamente, in applicazione del pieno principio di cui all'art. 346 c.p.c., si chiede la devoluzione in appello delle domande ed eccezioni rimaste assorbite in primo grado che qui si abbiano di seguito per integralmente richiamate e trascritte così come formulate nella comparsa di costituzione e risposta deposita nel giudizio N.R.G.
456/2020, Tribunale di L'Aquila (al solo scopo devolutivo e salvo l'interpretazione dell'ampiezza dell'appello);
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni dell'appellata, in comparsa di costituzione e non modificate:
“L'On. Corte di Appello dell'Aquila voglia:
1) in via preliminare: rigettare la domanda di inibitoria.
2) Nel merito: rigettare l'appello con la conferma della sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione in merito alle spese di lite”.
FATTO E DIRITTO
1- Sentenza impugnata. Con sentenza n. 749/2023, pubblicata in data 4 dicembre
2023, il Tribunale di L'Aquila, in accoglimento della opposizione a decreto ingiuntivo n. 27/2020 promossa nei confronti di la quale aveva agito Controparte_1 Parte_1 in sede monitoria per il pagamento della complessiva somma di €. 12.705,00 a saldo delle fatture n. 34/2019 del 07.10.19 per €. 4.015,00 e n. 35/2019 del 31.10.19 per €.
8.690,00, revocava il decreto opposto, rigettava le domande riconvenzionali della opponente, e condannava quest'ultima al pagamento in favore della Controparte_1
opposta della somma di €. 3.650,00, oltre Iva e interessi fino al soddisfo, compensando fra le parti le parti le spese di lite.
pag. 3/15 A fondamento della spiegata opposizione la quanto alla fattura n. Controparte_1
34/2019, non contestava la fondatezza nel merito ma in via riconvenzionale proponeva domanda di compensazione con un credito vantato per il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per l'utenza dell'acqua di cantiere, per presunte perdite e per la riparazione di una parete, ascrivibili alla responsabilità della Parte_1
In riferimento alla seconda fattura, recante n. 35/2019, eccepiva l'inesistenza del credito sul rilievo che la opposta non avesse eseguito le lavorazioni ivi elencate, negando altresì la presenza stessa della nel cantiere nel periodo di riferimento della Parte_1
fattura, successivo al 5.10.2019 e fino al 22.10.2019.
1.1 Istruita la causa mediante le produzioni documentali e la prova orale, il primo giudice accoglieva parzialmente la spiegata opposizione, condannando la opponente al pagamento della minor somma di €. 3.650,00, oltre Iva e interessi. Con riferimento alla prima fattura, n. 34/2019, rilevava che la stessa non era stata oggetto di specifica contestazione per cui il credito in essa contenuto doveva essere ritenuto sussistente;
né
l'opponente aveva provato i fatti invocati con riconvenzionale in compensazione del credito stesso, in quanto non era emersa la responsabilità diretta della opposta in relazione alle spese sostenute dalla per l'utenza dell'acqua di cantiere e Controparte_1
per la rimozione della parete, per cui il credito di cui alla fattura in esame veniva confermato.
In riferimento alla seconda fattura, la n. 35/2019, emessa per lavorazioni ulteriori eseguite dalla opposta nel periodo compreso tra il 7 ottobre 2019 e il 22 ottobre 2019, il primo giudice riteneva che non fosse stata dimostrata la effettiva realizzazione delle lavorazioni nel periodo indicato, in quanto la prova orale svolta sul punto non aveva fornito elementi certi e univoci, emergendo una discordanza fra le contrapposte dichiarazioni testimoniali e attesa anche la posizione dei testi indicati dalla Parte_1 che non potevano ritenersi del tutto indifferenti all'esito del giudizio.
Non solo, secondo il primo giudice, dai messaggi whatsapp depositati in atti e intercorsi tra il legale rappresentante della opponente, e il rappresentante della Testimone_1
ditta opposta, era possibile desumere che nel periodo indicato Parte_2
pag. 4/15 nella fattura la opposta non avesse svolto alcuna lavorazione, ragione per cui il credito vantato in relazione alla fattura n. 35/2019 non poteva essere riconosciuto in suo favore.
Sulla base di tali considerazioni, il primo giudice accoglieva parzialmente l'opposizione e, previo rigetto delle domande riconvenzionali, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la opponente al pagamento in favore della opposta della somma di €.
3.650,00, oltre Iva, compensando fra le parti le spese di lite.
2. Appello. Avverso la sentenza pronunciata in primo grado ha proposto appello per i motivi di seguito indicati. Parte_1
2.1 “Errore di fatto e di diritto – Omessa valutazione dei fatti storici decisivi risultanti dagli atti di causa – Errore di interpretazione e di valutazione delle risultanze istruttorie – Difetto di motivazione”.
Con tale motivo parte appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice non ha inteso riconoscere il credito di cui alla fattura n. 35/19 sul presupposto che la non avrebbe fornito la prova dei lavori eseguiti nel periodo di riferimento della Pt_1
fattura stessa, successivo al 5.10.19 e fino al 22.10.19.
Secondo l'appellante tale decisione sarebbe errata e priva di fondamento in quanto, contrariamente a quanto statuito, le risultanze istruttorie avrebbero dimostrato tutte le circostanze poste a fondamento del diritto di credito vantato dalla appellante.
In particolare, parte appellante ritiene che la prova orale svolta sulla questione relativa alle lavorazioni eseguite dalla opposta nel cantiere della nel periodo di CP_1
riferimento della fattura n. 35/2019 aveva fornito elementi univoci e certi, tali da non poter mettere in discussione l'esecuzione dei lavori e la presenza della odierna appellante nel cantiere per cui si dibatte.
Inoltre, secondo parte appellante la pronuncia impugnata difetterebbe in ogni caso dell'indicazione delle ragioni poste a giustificazione del provvedimento, visto che le uniche argomentazioni addotte dal primo giudice sarebbero inidonee a rappresentare l'iter logico seguito per la formazione del suo convincimento, tale da non consentire pag. 5/15 alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass., Sez.
Un., 3/11/2016; Cass. Sez. Un., 5/4/2016, n. 16599).
In definitiva, secondo l'appellante le risultanze probatorie avrebbero suffragato in modo univoco i fatti costitutivi della pretesa creditoria oggetto di ingiunzione, ovvero il vincolo giuridico esistente tra le parti in forza del quale è sorta l'obbligazione, l'oggetto e l'effettiva esecuzione della prestazione, nonché il quantum stesso che tra l'altro non è mai stato contestato.
Al contrario, parte appellata non avrebbe affatto dimostrato, come invece era suo onere fare, i fatti modificativi e estintivi della avversa pretesa creditoria.
2.2 Errata interpretazione delle circostanze di fatto e di diritto – Difetto valutazione –
Motivazione apparente e/o insufficiente e contraddittoria in relazione ad alcuni punti decisivi della controversia.
Con il secondo motivo di impugnazione viene censurata la parte della sentenza in cui il primo giudice asserisce che l'opponente, odierna appellata, avrebbe fornito la prova contraria circa l'esecuzione delle ulteriori lavorazioni nel cantiere nei giorni successivi al 5 ottobre 2019.
Secondo la non vi sarebbe alcuna discordanza tra i testi dalla stessa Parte_1
indicati, i quali anzi avrebbero confermato in modo univoco e pacifico la presenza della ditta appellante nel cantiere e l'esecuzione delle lavorazioni di cui alla fattura n.
35/2019, laddove invece i testi indicati dalla non avevano riferito nulla di Controparte_1
significativo in senso contrario.
In secondo luogo, sarebbe priva di giustificazione l'affermazione del primo giudice secondo cui il teste di non sarebbe indifferente all'esito del giudizio atteso Parte_1
che non viene indicato a quale teste si faccia riferimento né risulta specificato il motivo in forza del quale si perverrebbe a tale conclusione, tale non potendo di certo essere la circostanza che i testi svolgevano attività per conto della appellante.
Inoltre, per quanto riguarda i messaggi intercorsi fra il legale rappresentante della opponente, e il rappresentante della ditta opposta, Testimone_1 Parte_2
pag. 6/15 a parte il fatto che essi appaiono del tutto decontestualizzati, pur ammettendo la loro riconducibilità ai soggetti indicati, essi, come si rileverebbe dalla lettura dei testi, avevano per oggetto dei tentativi di accordo che si stava cercando di raggiungere in relazione ad un intervento da effettuare sulla parete est “lato altra proprietà”, che non avrebbe nulla a che vedere con le lavorazioni di cui alla fattura n. 35/2019.
Per tali motivi chiede la riforma della sentenza impugnata con il riconoscimento del credito complessivo maturato e non corrisposto dalla appellata.
3. Si è costituita in grado di appello la quale ha eccepito l'infondatezza in Controparte_1
fatto e in diritto del proposto gravame, rilevando che la sentenza è stata redatta in coerenza con le risultanze istruttorie e adeguatamente motivata.
4. Motivi della decisione.
4.1 I due motivi di appello possono essere trattati congiuntamente in quanto entrambi esprimono e contengono una critica in merito alla errata valutazione della prova orale e, in generale, delle risultanze istruttorie eseguita da parte del primo giudice il quale avrebbe deciso sulla base di argomentazioni non sorrette da adeguata motivazione e, soprattutto, non aderenti ai dati processuali acquisiti, omettendo altresì di eseguire il dovuto raffronto tra gli esiti della prova per testi e i documenti allegati dalla Parte_1
quali il prospetto dei lavori e dei materiali utilizzati (doc. 7), le buste paga degli
[...] operai impiegati per le lavorazioni (doc. 14) e le fatture dei fornitori per l'acquisto dei materiali utilizzati per realizzare i lavori (doc. 15) e valorizzando senza apparente giustificazione la prova orale e per documenti, introdotta dalla controparte.
In linea generale, occorre osservare che la valutazione della prova, ad eccezione della ipotesi di prova legale che ha carattere vincolante per il giudice, è un'attività rimessa di regola alla discrezionalità ed al prudente apprezzamento del giudice che opera in base al principio del suo libero convincimento, con l'unico limite rappresentato dalla adeguata motivazione da cui si deve da un lato evincere l'iter logico-argomentativo seguito per giungere alla decisione e dall'altro individuare gli elementi di fatto e di diritto nonché le prove ritenute decisive, non essendo invece richiesto in capo al giudice l'onere di dare conto dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove pag. 7/15 acquisite (Cass. Civ. n. 21187/2019, n. 10499/2006; conforme Cass. Civ. n. 1747/2003) che, implicitamente, sono da ritenere rigettate.
Ne consegue che non può essere considerato un vizio logico della motivazione la maggiore o minore rispondenza del fatto nei suoi vari aspetti ovvero un migliore coordinamento dei dati o un loro più opportuno collegamento, in quanto tali aspetti rientrano nell'ambito dell'apprezzamento riservato al giudice riservato, salvo il limite del contrasto con la logica e la razionalità (Cass. civ, n. 6519/2004; conforme Cass. lav.,
n. 12747/2003).
Nella fattispecie in esame, tali vizi o omissioni non possono essere riscontrati. In effetti, il primo giudice ha inteso escludere la fondatezza del credito indicato nella seconda fattura, la n. 35/2019, sul presupposto che la odierna appellante, la quale ne era onerata a fronte della specifica eccezione sollevata dalla appellata, non aveva fornito la prova certa dell'esecuzione delle lavorazioni ulteriori indicate nella fattura stessa, rilevando, in particolare, la discordanza fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, la non totale indifferenza dei testimoni chiamati dalla e la presenza di messaggi Parte_1
whatsapp scambiati tra i rappresentanti delle parti che avvalorerebbero la tesi della mancata presenza della appellante nel cantiere della nel periodo 5.10.19 – Controparte_1
22.10.19 e, quindi, della mancata esecuzione dei lavori.
Dunque, il primo giudice ha specificato gli elementi di fatto e di diritto posti a base della sua decisione, ha indicato le prove ritenute rilevanti e le carenze istruttorie rilevate in merito alla rappresentazione dei fatti affermata dalla attraverso una Parte_1 motivazione che, sia pure in modo succinto, consente di individuare l'iter argomentativo che ha seguito per fondare la decisione e di escludere particolari omissioni circa l'esame e la valutazione di fatti decisivi.
Dunque, in sede di accertamento della fattispecie concreta, non emerge che il primo giudice abbia tralasciato l'esame di uno o più fatti storici la cui esistenza risultava dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che potevano assumere un carattere decisivo, nel senso che, qualora esaminati, avrebbero determinato una differente conclusione della lite.
pag. 8/15 Pertanto, non è ravvisabile il vizio eccepito dalla appellante di omessa o insufficiente o illogica motivazione e di carenza nel percorso adottato per giungere alla decisione.
Fatta tale premessa, alla luce delle contestazioni contenute nell'atto di appello, in questa sede appare necessario riesaminare il materiale istruttorio acquisito al fine di stabilire la fondatezza o meno della domanda proposta in via monitoria dalla odierna appellante che
è stata ritenuta non provata dal primo giudice con riferimento alla fattura n. 35/2019.
Nella fattispecie in esame, il materiale istruttorio è costituito dalla prova orale e documentale. Dall'esame complessivo della prova espletata, in relazione al credito indicato nella fattura n. 35/2019, sono emersi i seguenti dati di fatto:
- i testimoni di parte appellante, due operai dipendenti della ditta ( e Parte_3 Parte_4
e il suo consulente amministrativo ( , escussi alle
[...] Parte_2
udienze del 18/07/2023 e del 22/09/2023, hanno riferito di essersi recati nel periodo successivo al 5 ottobre 2019 e fino al 22 ottobre 2019 presso il cantiere della CP_1 in L'Aquila, in via della Croce Rossa, e di aver prestato in tale periodo attività
[...]
lavorativa nel cantiere della società, come indicato nel prospetto dei lavori di cui al documento n. 7, di aver collaborato nel suddetto periodo con altre ditte presenti in cantiere e di aver ricevuto in consegna dei materiali edili utilizzati per le lavorazioni;
- a supporto della pretesa creditoria parte appellante ha depositato il prospetto dei lavori e il rendiconto contabile dei lavori effettuati, le buste paga emesse per suoi dipendenti, le fatture dei fornitori per l'acquisto dei materiali utilizzati nel cantiere;
- il teste di parte appellata, il Direttore dei Lavori, Ing. ha invece asserito che le CP_2
ultime attività autorizzate e prestate dalla odierna appellante nel cantiere di CP_1
risultano contabilizzate fino al 2 ottobre 2019; tale affermazione trova riscontro nel verbale datato 5 ottobre 2019 contenente il consuntivo dei lavori eseguiti dalla appellante fino a quella data con l'indicazione della somma residua prevista a carico della appellata (€. 3.650,00), da versare a saldo e in favore della odierna appellante;
- parte appellata, inoltre, ha prodotto la trascrizione di alcuni messaggi whatsapp intercorsi nel periodo successivo al 5 ottobre 2019 fra i rappresentanti delle parti in pag. 9/15 causa nei quali il , ovvero il consulente della appellante, comunica Parte_2
più volte al l'impossibilità di lavorare in cantiere per problemi di CP_1
coordinamento con altra ditta ivi presente e per un concomitante impegno in Rimini e che dopo il 21 ottobre 2019 era impossibilitato ad essere presente in cantiere.
Gli esiti della prova per testimoni, in effetti, non sono univoci nel senso che, come rilevato dal primo giudice, si ravvisa una discordanza tra le dichiarazioni rese dai testi ammessi su richiesta della odierna parte appellante, i quali affermano che la ditta
è stata presente in cantiere e che sono stati eseguiti i lavori anche nel Parte_1
periodo successivo al 5 ottobre 2019, e la dichiarazione resa dal teste di parte appellata, il Direttore dei Lavori, Ing. il quale smentisce di fatto la precedente CP_2
affermazione laddove riferisce che le ultime lavorazioni della che sono state Pt_1
autorizzate e contabilizzate risalgono al 2 ottobre 2019.
La dichiarazione del Direttore dei lavori, pienamente ammissibile attesa la sua totale estraneità agli esiti del giudizio posto che non sono in contestazione fatti dai quali possa emergere una sua qualche responsabilità, appare particolarmente rilevante alla luce del ruolo svolto durante i lavori e della sua specifica funzione, essendo il soggetto che ha seguito e sorvegliato l'andamento dei lavori e, dunque, ha operato a stretto contatto con le parti e verificando le operazioni nel cantiere.
Del resto, una particolare rilevanza può essere attribuita anche alle dichiarazioni rilasciate dai testi introdotti su richiesta di parte appellante in quanto provenienti dal personale dipendente della appellante che ha materialmente eseguito i lavori per cui si dibatte, quindi, con una conoscenza diretta dei fatti. Di contro, proprio il fatto di essere dipendenti di una delle parti in causa, potrebbe sollevare dei dubbi circa la loro genuinità, avendo un possibile interesse, ancorché indiretto e mediato, all'esito del giudizio.
Ne deriva che in assenza di una rilevanza specifica e decisiva di tale mezzo di prova, le circostanze oggetto della testimonianza devono essere integrate con ulteriori elementi atti a confermarne il contenuto.
pag. 10/15 Sotto tale profilo, la appellante a supporto della sua pretesa ha prodotto le buste paga di due operai, e riferite al mese di ottobre 2019. A Parte_3 Persona_1 prescindere dall'assenza di sottoscrizioni, essendo semplici copie senza ricevuta di consegna, occorre osservare che dalle suddette buste paga, in assenza di ulteriori specificazioni, non è possibile accertare la circostanza in discussione, ovvero l'esecuzione di lavori da parte della appellante presso il cantiere atteso Controparte_1
che si tratta di buste paga emesse in favore dei dipendenti assunti dalla appellante con riferimento alla mensilità di ottobre 2019. Null'altro è possibile desumere, nel senso che le fatture di per sé sole non provano il collegamento tra la loro emissione e l'esecuzione dei lavori della appellante nel cantiere oggetto di causa nel periodo 5.10.19 – 22.10.19.
La ha prodotto inoltre un prospetto recante il dettaglio delle forniture e Parte_1
delle lavorazioni eseguite nel cantiere via della Croce Rossa di Grimaldi S.r.l. nel periodo 07 ottobre – 18 ottobre 2019, con il relativo consuntivo contabile riferito alla fattura n. 35/2019. Si deve osservare, però, che tale documento proviene direttamente dalla parte, nel senso che è stato formato e redatto dalla stessa appellante ed inoltre risulta privo di sottoscrizioni e di accettazione da parte della appellata, assumendo dunque una valenza meramente interna non opponibile alla appellata o, comunque, improduttiva di effetti diretti nei confronti della Pertanto, anche tale Controparte_1
documento non può assumente una valenza probatoria autonoma e decisiva.
Ancora, a supporto della sua pretesa creditoria, parte appellante ha allegato la fattura n.
3605600/V del 31.10.2019 emessa da Orsolini Amedeo S.p.a., la fattura n. DF1745 del
31.10.2019 emessa da e la fattura n. 19/1FD/000638 del 18.10.2019 Persona_2
emessa da Ferri Com Srl Unipersonale.
Tali fatture, secondo la tesi della appellante, attesterebbero e proverebbero l'acquisto e la fornitura di materiale edile vario che sarebbe stato impiegato per eseguire le lavorazioni nel cantiere nel periodo 05.10.19 – 22.10.19. Secondo questa CP_1
Corte neppure dette fatture possono acquisire una valenza probatoria univoca e determinante ai fini della decisione per due ordini di motivi.
pag. 11/15 Almeno due fatture, la n. 3605600/V redatta da Orsolini Amedeo S.p.a. e la n. DF1745 redatta da , risultano emesse il 31 ottobre 2019, quindi in epoca Persona_2
successiva alla cessazione di ogni rapporto fra le parti avvenuta il 23 ottobre 2019 su iniziativa della stessa appellante. Trattandosi di fornitura di materiali edili, la data di emissione della fattura verosimilmente dovrebbe coincidere con la data di avvenuta consegna dei materiali stessi, ragione per cui sorge il fondato dubbio, dal punto di vista temporale, che i materiali indicati nelle fatture non siano stati ordinati al fine specifico di essere destinati e impiegati per lavori nel cantiere della parte appellata nel CP_1
periodo in contestazione.
In secondo luogo, in ogni caso, non appare provata da un punto di vista tecnico la circostanza relativa all'utilizzo diretto dei materiali nelle lavorazioni in discussione nel senso che, anche alla luce della contestazione della appellata, non è dato rinvenire un collegamento diretto tra la fornitura dei materiali edili di cui alle fatture citate e il loro impiego nelle lavorazioni indicate nella fattura n. 35/2019.
Vero è che, analizzati complessivamente, gli esiti della prova orale unitamente alla documentazione offerta dalla appellante, potrebbero indurre ad una valutazione positiva per induzione e per presunzioni circa la fondatezza della pretesa creditoria;
tuttavia, agli atti sono ravvisabili elementi di segno contrario che non possono essere tralasciati.
In particolare, oltre alla testimonianza resa dal Direttore dei Lavori, Ing. CP_2
secondo cui le ultime lavorazioni della ditta appellante risultano autorizzate e contabilizzate fino al 2 ottobre 2019, occorre menzionare la presenza di un verbale a firma di entrambe le parti in causa e datato 5 ottobre 2019, recante come oggetto i conteggi finali del contratto stipulato fra l'appellante e l'appellata, verbale che con evidenza conferma e valorizza la precedente dichiarazione del Direttore dei Lavori.
In tale verbale, infatti, viene indicato l'importo totale e finale dei lavori realizzati dalla appellante, con l'impegno da parte della stessa ad emettere la fattura a saldo per la somma di €. 3.650,00, prevista a totale ristoro della sua prestazione e al netto della parete eseguita “lato altra proprietà” che sarebbe stata oggetto di ulteriori approfondimenti per quanto atteneva la sua esecuzione.
pag. 12/15 Come dichiarato dal Direttore dei Lavori, in effetti emerge che le ultime lavorazioni eseguite dalla appellante autorizzate e contabilizzate risalgono al 5 ottobre 2019, dovendosi ritenere per l'effetto non realizzate le lavorazioni ulteriori indicate nella fattura contestata n. 35/2019.
Un altro dato da tenere in conto è quello che deriva dalla trascrizione dei messaggi whatsapp intercorsi e scambiati tra legale rappresentante della appellata, Testimone_1
e di , consulente amministrativo e rappresentante della appellante. Parte_2
In primo luogo, diversamente da quanto eccepito dalla appellante, il contenuto dei messaggi non appare decontestualizzato ed estrapolato in modo da alterane il contenuto o il significato. Al contrario, i messaggi risultano ben ancorati nel tempo e coprono proprio il periodo oggetto di lite e, inoltre, appaiono riferibili alla vicenda in esame, atteso che hanno per oggetto la discussione relativa ad incontri da effettuare in cantiere circa le lavorazioni da realizzare successivamente al 5 ottobre 2019. In generale, dallo scambio dei messaggi intercorsi tra le parti si può ragionevolmente desumere il fatto che la appellante nel periodo 5 ottobre – 22 ottobre 2019 non ha operato nel cantiere.
Significativi sono alcuni dei passaggi all'interno dei messaggi scambiati, la cui riferibilità ai soggetti individuati non può essere messa in dubbio data la stretta attinenza con le vicende, anche temporali, della causa in esame:
il messaggio dell'11 ottobre 2019, proveniente da in cui Parte_2
quest'ultimo riferisce che il cantiere era occupato da terzi per tutta la settimana e che solo dopo sarebbe potuta intervenire la ditta (appellante);
il messaggio del 18, in cui sempre riferisce la disponibilità della Parte_2
ditta appellante per il lunedì successivo e il messaggio sempre del 18 ottobre in cui
[...]
chiede informazione sui costi. Tes_1
Ma, in generale, l'oggetto che traspare dalle varie conversazioni è sempre quello di due soggetti che cercano di trovare accordi e soluzioni in relazione ai lavori nel cantiere ma senza una soluzione concreta, mentre non risultano accenni o riferimenti allo svolgimento di particolari lavorazioni effettuate.
pag. 13/15 Ad avviso di questa Corte, proprio il mancato accordo fra le parti in merito alle lavorazioni ulteriori ha determinato la volontà e la decisione della appellante di recedere dal rapporto il 23 ottobre 2019 che, altrimenti, non avrebbe ragionevolmente avuto alcuna giustificazione, specie se i lavori fossero stati in fase di esecuzione.
5. Sulla base delle considerazioni svolte, dall'analisi complessiva delle risultanze istruttorie, tenuto conto degli esiti della prova orale, che appare discordante e non decisiva, della lacunosità della documentazione fornita dalla appellante nel senso che dalla stessa non è possibile accertare in via assoluta o con alto grado di probabilità
l'esecuzione dei lavori oggetto della fattura n. 35/2019 che, del resto, viene messa in discussione sia dal contenuto del verbale del 05 ottobre 2019 sottoscritto dalle parti e recante i conteggi finali alla data indicata del contratto in essere tra le parti che dal contenuto dei messaggi scambiati tra i procuratori delle parti, questa Corte deve osservare che non è stata raggiunta la prova positiva in ordine alla pretesa creditoria relativa alla fattura n. 35/2019, non essendo stato dimostrato, come era onere della appellante a fronte delle eccezioni sollevate dalla odierna appellante, il fatto costitutivo del credito, ovvero l'esecuzione dei lavori presso il cantiere della appellata in via Della
Croce Rossa nel periodo 05 ottobre 2019 – 22 ottobre 2019.
Pertanto, deve essere confermato il rigetto della domanda proposta in sede monitoria dalla odierna appellante con riferimento alla fattura n. 35/2019, perché risultato indimostrato.
6. Pertanto e conclusivamente, alla luce delle motivazioni riportate nelle premesse,
l'appello proposto deve essere integralmente rigettato.
7. In conseguenza del rigetto dell'appello e alla luce della soccombenza, le spese di lite del presente grado di giudizio devono essere poste a totale carico della parte appellante nella misura e secondo la liquidazione indicata in dispositivo, fatta eccezione per la fase di trattazione non svolta in grado di appello.
8. Nel caso in esame trova inoltre applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento solo da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata pag. 14/15 integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n. 14594/2016, Cass. n. 18523/2014), in quanto l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 749/2023 del Tribunale di L'Aquila emessa in data 04.12.2023 e pubblicata in pari data, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante al pagamento in favore della appellata, Controparte_1 delle competenze del presente grado di giudizio liquidate in €. 3.966,00 (essendo il valore della causa compreso nello scaglione tra €. 5.200,01 e €. 26.000,00) per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, I.v.a. se dovuta e C.p.a. come per legge;
3) dichiara parte appellante, tenuta al versamento di una ulteriore somma Parte_1
pari al contributo unificato dovuto per la proposta impugnazione.
Così deciso nella Camera di consiglio da remoto del 23 aprile 2025.
Il Consigliere est.
Francesca Coccoli
Il Presidente
Barbara Del Bono
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