Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 10/02/2025, n. 2967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2967 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02967/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08588/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8588 del 2023, proposto da
SA CA, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Siviglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Per l'accertamento
1) dell'illegittimità del silenzio inadempimento formatosi a seguito del mancato rispetto dell'obbligo dell'Amministrazione Scolastica resistente di esitare entro il termine di quattro mesi fissato dall'art. 16, comma 6, del D. Lgs. 9 Novembre 2007, n. 206, l'istanza dell'odierna ricorrente relativa al riconoscimento in Italia del titolo abilitativo all'eser-cizio della professione di docente nella scuola secondaria di II Grado, Classe di concorso ADSL-ADSS, relativo al ciclo di studi post-universitari di formazione e sviluppo professionale continuo: “CURSO EN ATENCIÓN A LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO EN EDUCATION SECUNDARIA (in italiano corso in attenzione alle specifiche esigenze di sostegno educativo nella scuola secondaria” conseguito dalla ricorrente in data 31.03.2022, ai sensi del D. Lgs. n. 206/2007 in attuazione della Direttiva CE/36/2005 secondo la quale è possibile richiedere in Italia il riconoscimento della formazione acquisita nel paese membro ed ottenere l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole primarie italiane;
2) nonché per la condanna dell'Amministrazione Scolastica resistente ad adottare al riguardo un provvedimento espresso nel minor tempo possibile;
3) e per la nomina, sin d'ora, di un commissario ad acta, affinché, in caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione Scolastica resistente, agisca in luogo essa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 il dott. Francesco Mele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente chiede l’accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione (oggi: Ministero dell’Istruzione e del Merito) a fronte della richiesta di riconoscimento in Italia del titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna.
Con memoria depositata in data 3 dicembre 2024 parte ricorrente ha evidenziato che il 9 novembre 2024 il Ministero ha concluso il procedimento amministrativo di riconoscimento del titolo estero ed ha chiesto, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Risultando soddisfatta la pretesa di parte ricorrente, azionata con il ricorso in esame, volto ad ottenere l’adozione di un provvedimento espresso sulla richiesta di riconoscimento del titolo estero, non resta al Collegio che dichiarare, in conformità alla richiesta di parte, la cessazione della materia del contendere.
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, vanno, peraltro poste a carico del Ministero, considerato il ritardo con il quale lo stesso ha provveduto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella persona del Ministro pro
tempore, al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, in ragione
di € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre accessori come per legge e refusione del
contributo unificato, ove versato, da distrarsi in favore del procuratore di parte
ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mele, Presidente, Estensore
Marianna Scali, Primo Referendario
Giuseppe Grauso, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Francesco Mele |
IL SEGRETARIO