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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/11/2025, n. 1315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1315 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott. Eleonora Ramacciotti Componente dott. Daniela Di Girolamo Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3754 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2023 promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
GALEOTTI DIEGO
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avvocato CASONI LORETTA
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: il ricorrente come da note scritte di precisazione delle conclusioni del 18.4.2024; in resistente come da note scritte di precisazione delle conclusioni del
17.4.2024
1 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio civile in Maranello (MO) in data 15.06.2013 e dalla loro unione sono nati i figli l 18.03.2014 e il 29.07.2016 Per_1 Per_2
2. I coniugi si sono separati con decreto del 24.02.2021 del Tribunale di Modena, che omologava la separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi nel verbale di udienza Presidenziale del 17.02.2021 in esito alla quale venivano autorizzati a vivere separati. Le condizioni di separazione prevedevano, inter alia, l'affido condiviso dei figli e Per_1
, con collocamento prevalentemente presso la madre, mentre, in punto ai tempi di permanenza Per_2 dei minori presso il padre, i ricorrenti convenivano che, nei giorni in cui il Sig. era Pt_1 lavorativamente impegnato col turno della mattina, avrebbe tenuto con sé i figli il martedì ed il giovedì dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00 o alle 22.00 ed il venerdì dall'uscita dalla scuola sino alla domenica sera alle ore 18.00; quando il Sig. invece, era impegnato col turno del Pt_1 pomeriggio, avrebbe tenuto i figli il martedì, mercoledì e giovedì, prelevando i minori dall'abitazione materna alle ore 20.00 e riaccompagnandoli a scuola l'indomani mattina o entro le ore 10.00.
La casa coniugale, condotta in locazione, veniva assegnata alla Sig.ra , Controparte_1 la quale avrebbe continuato a viverci con i figli minori mentre, in punto alle condizioni di carattere economico, veniva determinato un contributo paterno al mantenimento dei figli di euro 250,00 a figlio
(dunque 500 euro totali) oltre al 50% delle spese straordinarie.
I restanti ratei del finanziamento “Findomestic” intestato alla signora acceso in data CP_1
05.05.2018 per i bisogni della famiglia sarebbero stati pagati dal signor Pt_1
3. Con ricorso del 16.6.2023 il ricorrente ha chiesto di: Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 15.06.2013 con Controparte_1
affidare congiuntamente i figli ad entrambi i genitori;
collocarli prevalente
[...] Per_1 Per_2 presso l'abitazione della madre;
disciplinare il diritto di visita del padre, nei seguenti termini: nella settimana A) frequentando i figli il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola sino alle ore 21; nella settimana B) frequentando i figli il venerdì dalle ore 20:30 circa prelevandoli dalla casa materna sino alla domenica sera alle ore 21.00 riportandoli presso la casa materna;
durante le vacanze invernali una settimana a turno dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi;
durante le vacanze scolastiche pasquali per 3 giorni consecutivi e durante il periodo estivo15 giorni, anche non consecutivi;
2 ridurre la misura del contributo al mantenimento ordinario dei figli minori quantificandolo nella misura di euro 400,00 ossia euro 200,00 a figlio, al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
disporre che, a parziale modifica delle condizioni di separazione consensuale, la rata mensile per il pagamento del finanziamento “Findomestic”, sia posto a carico di entrambi i coniugi al 50% ciascuno a partire dal giorno della presente domanda sino all'estinzione del debito stesso;
disporre che l'assegno Unico e Universale per i figli a carico venga percepito al 50% ciascuno dai coniugi;
disporre che le detrazioni d'imposta vengano godute dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
4. Nel giudizio così radicato la convenuta si è costituita il 13.10.2023. Controparte_1
Ella ha aderito alla domanda di scioglimento del matrimonio civile;
ha chiesto di affidare congiuntamente i figli ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2 presso l'abitazione materna;
si è opposta alla modifica del calendario di frequentazioni proposto dal ricorrente e ha chiesto di disciplinare il diritto di visita paterno dei minori nel seguente modo: nella settimana A) il martedì ed il venerdì dall'uscita da scuola alla mattina successiva;
il giovedì, dalle 20.30 alla mattina successiva;
nel week-end dal venerdì alla domenica successiva alle ore 21:00; nella settimana B) il martedì ed il giovedì dall'uscita da scuola alla sera alle ore 21:00;
7 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, 3 giorni consecutivi durante le vacanze pasquali e
15 giorni durante le vacanze estive;
si è opposta alla richiesta di riduzione del contributo paterno al mantenimento dei figli ha aderito alla domanda di disporre che l'assegno unico per i figli a carico venga percepito al 50% ciascuno dei coniugi e di disporre che le detrazioni d'imposta vengano godute da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
si è opposta alla richiesta relativa alla revisione degli accordi sul pagamento del finanziamento
Findomestic.
5. A sostegno delle richieste il ricorrente ha allegato che il calendario di frequentazioni paterne recepito in sede di separazione fosse frutto di un errore: negli accordi, le parti avevano erroneamente inserito un fine settimana ed un mercoledì pomeriggio di troppo nelle frequentazioni paterne dei minori.
Il calendario che ha proposto in sede di ricorso, invece, sarebbe quello che le parti hanno da sempre concretamente attuato. Ha aggiunto che a seguito del suo trasferimento nel comune di Formigine è
3 per lui aumentata la distanza dal luogo di lavoro e dall'abitazione dei figli e ciò rende più complicato frequentare i figli nella misura stabilita nel decreto di separazione.
Con riferimento alla riduzione della contribuzione paterna al mantenimento dei minori, egli ha allegato che la situazione reddituale della resistente ha avuto un miglioramento, in quanto la stessa ha reperito una nuova e migliore occupazione in un'officina di Maranello, con contratto a tempo indeterminato. Di contro, i suoi redditi sono rimasti immutati ed egli paga il canone di locazione della casa in cui vive, oltre a due finanziamenti di cui uno contratto in costanza di matrimonio per far fronte ai bisogni familiari.
6. Nel merito, la convenuta ha contestato che il calendario concordato e recepito in sede di separazione fosse frutto di un errore ed ha allegato una sostanziale disaffezione del padre nei confronti dei figli.
In merito alla richiesta di diminuzione del contributo al mantenimento dei minori, ella ha ammesso di avere avuto un lieve miglioramento dei redditi di circa 220 euro al mese, dai €. 1.080,00 euro netti al mese percepiti sino all'aprile del 2022 sino ai €. 1.300,00 euro netti al mese attualmente guadagnati;
ha contestato l'ammontare dei redditi del ricorrente così come dallo stesso prospettati ed allegato un aumento della capacità reddituale dello stesso dal momento della separazione a quella del ricorso.
7. All'udienza del 28.11.2023 innanzi al Presidente relatore delegato le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
dopo un rinvio per un vano tentativo di conciliazione, con successiva ordinanza del 2 febbraio 2024 il giudice ha confermato i provvedimenti della separazione, rigettato le richieste istruttorie delle parti in quanto vertenti su circostanze irrilevanti ai fini della decisione e fissato udienza per la rimessione della causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 473-bis.28 cpc.
I figli minori della coppia non sono stati sentiti, in quanto di età inferiore ai 12 anni ed in assenza di richieste in tal senso delle parti.
8. Le parti hanno precisato le conclusioni con le note scritte depositate il 18.4.25, parte ricorrente, ed il 17.4.25, parte resistente.
Per quanto maggiormente rileva in questa sede, parte resistente ha così modificato le originarie richieste in relazione al calendario di frequentazione paterna dei minori e di contribuzione al mantenimento ordinario dei minori, chiedendo di:
“disciplinare il diritto di visita dei minori nel seguente modo:
-nella settimana in cui il sig. lavora il pomeriggio (12:30-20:00), il padre si occuperà dei Pt_1 bambini il martedì ed il venerdì dall'uscita da scuola (16:30 – eventualmente anche 18:30 al termine del post-scuola alla scuola primaria e 13:00 scuola media), anche tramite persona di propria fiducia
4 ed a suo completo carico, li accompagnerà alle attività sportive, li andrà a riprendere, li farà cenare
e li terrà a dormire, per accompagnarli a scuola la mattina successi-va; il giovedì, invece, i bambini saranno accompagnati a casa del padre dalla madre alle ore 20:30 ed avranno già cenato, in modo che restino lì a dormire ed il padre possa accompagnarli a scuola la mattina successiva;
il padre eserciterà il suo diritto di visita nel week-end che ini-zia con il venerdì della settimana, in cui egli fa il pomeriggio e terminerà con il rientro a casa della madre a cura del padre la domenica successiva alle ore 21:00; qualora il padre non vo-glia/non possa adempiere a questo diritto/dovere di visita, in particolar modo dalle 20:00 in poi, in cui i figli resteranno, quindi, presso l'abitazione materna, sarà
a suo carico la spesa di una baby-sitter, che dovrà coprire almeno 4 ore per ogni sera di mancato esercizio del diritto di visita dalle 20:00 alle 24:00 oppure potrà essere disposto l'aumento dell'assegno di mantenimento di €. 100,00= per ogni figlio, portandolo ad €. 350,00=;
-nella settimana, in cui il sig. lavora la mattina (5:00 – 12:30), il padre, avendo il Pt_1 pomeriggio libero, si occuperà dei bambini il martedì ed il giovedì dal termine delle lezioni
(tassativamente alle 16:30 finché saranno alla scuola primaria e alle 13:00 quando saranno alla scuola media) e li accompagnerà alle attività sportive, per riconsegnarli alla madre la sera alle ore
21:00 – in maniera alternata, una volta li riaccompagnerà lui dalla madre e la volta successiva sarà lei ad andarli a prendere dal padre;
previsione di un giorno a scelta del padre, affinché tenga i figli
a dormire per accompagnarli a scuola l'indomani, anche tramite persona di sua fiducia;
da un punto di vista economico, confermare l'attuale contribuzione di €. 250,00= al mese per ciascun figlio od €. 350,00= al mese, secondo quanto previsto al punto n. 3 sul diritto di visita, fino a quando questi non saranno economicamente autosufficienti, somma soggetta a rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT…”
9. All'esito dell'udienza del 21.10.25, all'esito della discussione, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
§
10. Scioglimento del matrimonio
La domanda principale volta a ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e dovendosi ritenere accertato, dalla condotta delle parti e dal tenore inequivoco delle rispettive difese, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
5 11. Affidamento dei figli
L'affidamento dei minori deve essere condiviso, in linea con quanto sancito dall'art. 337 ter comma
2 c.c. con la conseguenza che la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori e, ai sensi dell'art. 337 ter comma 3 c.c., le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale sono assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni dei figli, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione possono essere prese separatamente dai genitori, per il periodo in cui i minori si trovano presso ciascuno degli stessi.
Tale scelta è anche in linea con l'intendimento delle parti e con la legge n. 56 del 2006 di riforma del diritto di famiglia, la quale stabilisce che il giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore, ponendosi tale soluzione come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore) (tra le tante, cfr. Trib. Monza sez. IV, 11/12/2018, n.
3001; Cassazione civile sez. I, 12/09/2018, n. 22219).
Per tutto quanto esposto il Collegio ritiene conforme all'interesse dei minori disporne l'affidamento condiviso.
12.Collocazione e frequentazione dei figli minori
Entrambe le parti hanno chiesto il collocamento dei minori prevalentemente presso la madre.
Il ricorrente ha chiesto un calendario di frequentazioni paterne più ridotto rispetto a quello attuale, con due pernottamenti ed altri due pomeriggi da trascorrere presso la casa paterna nell'arco di due settimane per i minori, mentre la resistente ne ha chiesto uno più ampio, quasi paritetico, con sei pernottamenti e due pomeriggi da trascorrere presso la casa paterna, sempre nell'arco di due settimane.
In mancanza di accordi tra i genitori, il Tribunale è chiamato a prevedere i tempi di permanenza dei figli presso ciascuno di essi in ragione del preminente interesse dei minori.
In linea generale, l'applicazione di un modello di collocamento paritario o quanto più bilanciato possibile è la soluzione preferibile per la corretta salvaguardia del diritto alla bigenitorialità dei minori, i quali hanno il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al loro interesse.
6 La suddivisione paritetica dei tempi di permanenza tra i genitori dunque è da preferire, laddove tuttavia vi siano le condizioni di fattibilità e, quindi, tenendo sempre in considerazione le caratteristiche del caso concreto.
Ciò posto in linea generale, gli elementi acquisiti nel corso del giudizio non consentono di ritenere attuabile nel caso di specie la previsione di tempi paritetici (o quasi) di permanenza dei minori con i genitori.
Nel caso di specie, infatti, il padre ha espressamente manifestato il rifiuto di occuparsi dei minori per tempi ulteriori rispetto a concretamente attuati dalle parti, già inferiori rispetto a quelli stabiliti in sede di separazione;
al contrario, in ragione del suo trasferimento in altro Comune, ha domandato di ridurli.
Corrispettivamente, la madre ha rilevato il mancato rispetto, da parte del padre, dei tempi di frequentazione in vigore – imputandolo a disinteresse per i figli – dichiarando che da febbraio 2024 egli ha smesso di tenere con sé i bambini nei pomeriggi della settimana in cui lavora con turno pomeridiano.
A fronte dell'acclarata rinuncia paterna a frequentare i minori secondo tempi pressoché paritetici,
l'imposizione di una frequentazione forzata dei figli non appare, allora, l'assetto più rispondente all'interesse di questi ultimi;
il diritto-dovere di visita del figlio minore che spetta al genitore non collocatario non è suscettibile di coercizione (Cass n. 6471/2020) ed una frequentazione dei figli imposta ad un padre refrattario non sarebbe corretta espressione del diritto alla bigenitorialità dei bambini, né risponderebbe effettivamente al loro superiore interesse ad una crescita armoniosa e serena.
Di conseguenza, questo Collegio ritiene di regolamentare i tempi permanenza dei figli presso ciascuno genitore disponendo che il padre frequenterà i minori, collocati prevalentemente presso l'abitazione materna, secondo il seguente calendario bisettimanale: nella settimana 1) il martedì ed il giovedì li prenderà dall'uscita di scuola (o dalla casa materna alle ore 14 in assenza di scuola) e li terrà con sé sino alle ore 21, quando li riporterà presso la casa materna;
nella settimana 2) il venerdì alle ore 20:30 li prenderà dalla casa materna e li terrà con sé sino alla domenica sera alle ore 21.00 quando li riaccompagnerà presso la casa materna;
I periodi di permanenza dei figli presso il padre durante le festività natalizie e pasquali saranno regolati nel seguente modo: sette giorni durante le vacanze di Natale, alternando con la madre di anno in anno il giorno di Natale (dal 24 al 30/12) e il Capodanno (dal 31/12 al 6/1); tre giorni durante le vacanze di Pasqua, alternando con la madre di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Infine, 2 settimane -anche consecutive- nel periodo estivo, da concordarsi entro la fine del mese di aprile di ogni anno.
7 13. Il mantenimento dei figli.
Premette il Collegio che principio cardine sancito dall'art. 337 ter comma 4 c.c. è quello secondo cui i genitori devono provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale ai propri redditi.
L'assegno c.d. perequativo a carico di uno dei genitori può essere stabilito, ove necessario, per attuare il principio di proporzionalità, tenuto conto dei diversi parametri indicati dalla stessa norma, tra cui rilevano anche i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore.
Tra le parti vigono, sin dal momento della separazione dei coniugi, delle disposizioni concernenti il mantenimento dei figli e, come noto, il diritto dei genitori di ottenerne, in ogni tempo, la revisione delle disposizioni concernenti i figli, previsto dall'articolo 337 quinquies cc, presuppone, sia sul piano logico che su quello giuridico e sistematico, la sopravvenuta inadeguatezza del regime vigente, per il mutamento di circostanze di fatto;
in altri termini, occorre la presenza di fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione preesistente e, inoltre, l'idoneità concreta delle modificazioni intervenute a determinare un mutamento rilevante dell'assetto fino ad allora esistente.
Ebbene, nel caso di specie vi sono delle circostanze di fatto mutate rispetto a quelle poste a fondamento dell'assetto precedentemente concordato tra i coniugi, ovvero un modesto incremento reddituale delle parti, la crescita anagrafica dei minori ed il minor tempo di frequentazione paterna di questi ultimi.
Dalla documentazione acquisita risulta che il signor lavora come dipendente della Ferrari Pt_1
s.p.a. con un reddito annuo netto che è passato da circa 29.752 euro nel 2021, pari ad euro 2.479 al mese, a 30.350 nel 2022, pari ad euro 2.529 al mese, come da certificazioni uniche depositate. (all. 6 al ricorso introduttivo e all. 18 alla memoria del 26.10.23)
La signora è passata invece dall'avere un reddito mensile netto di euro 1080,00 nel 2021 ad CP_1 un reddito di euro 1300,00 da aprile 2022, secondo quanto dalla stessa dichiarato e confermato dalle certificazioni uniche e buste paga depositate (all. 20 e 21 alla memoria del 13.10.23)
Entrambi pagano un canone di locazione mensile per l'appartamento che conducono in locazione, di euro 480,00 il ricorrente e 600,00 la convenuta.
Stante il modesto incremento reddituale di entrambe le parti, lo squilibrio reddituale tra le parti, solo lievemente ridottosi, permane a favore del signor Pt_1
Dal 24.2.2021, data del decreto di omologa della separazione consensuale delle parti, è invece evidentemente mutata l'età anagrafica dei minori, chiaramente cresciuta insieme ai costi necessari a fronteggiare il parallelo aumento delle loro esigenze di vita.
Come noto, in tema di assegno di mantenimento dei figli, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla loro crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione.
Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che
8 devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'articolo 337-ter, comma 1 Cc - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle cosiddette spese straordinarie, dovendosi provvedere a un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento
(Cass. N. 13664/22); a fronte della richiesta di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli giustificata dall'insorgenza di maggiori oneri legati alla crescita di questi ultimi, il giudice di merito non è allora tenuto, in via preliminare, ad accertare l'esistenza di sopravvenienze nel reddito del genitore obbligato, ma a verificare se tali maggiori spese comportino la necessità di rivedere l'assegno, ben potendo l'incremento di spesa determinare un maggiore contributo anche a condizioni economiche dei genitori immutate ovvero non incidere sulla misura del contributo di uno o di entrambi gli onerati, ove titolari di risorse non comprimibili ulteriormente. (Cass. n 34382/23).
Altra circostanza che deve essere considerata ai fini della revisione dell'importo dell'assegno di mantenimento dei minori è quella relativa al cambiamento dei tempi di frequentazione paterna degli stessi. Come visto, infatti, rispetto al calendario quasi paritetico stabilito in sede di separazione, i tempi di permanenza dei minori presso l'abitazione paterna hanno subito una rilevante compressione: dagli originari due pomeriggi e cinque pernottamenti ogni due settimane si è passati a due pomeriggi e due pernottamenti ogni due settimane.
Detta compressione comporta chiaramente una relativa diminuzione dei tempi di mantenimento
“diretto” dei figli da parte del padre, che deve essere riequilibrata tramite un corrispondente aumento dell'importo dell'assegno c.d. perequativo a carico dello stesso.
Concludendo, a fronte degli elementi emersi in istruttoria e sopra riportati e nello specifico considerando, da una parte, la crescita in termini assoluti delle esigenze economiche conseguente a quella anagrafica dei minori e dall'altra l'aumento della sperequazione dei tempi di permanenza dei bambini presso i due genitori, ben superiore rispetto alla modesta riduzione della differenza dei redditi delle parti, questo Collegio ritiene equo che il contributo paterno al mantenimento dei minori stabilito in euro 250,00 mensili per figlio sia innalzato ad euro 350,00 mensili per ogni figlio (euro 700,00 totali) a far data dalla sentenza.
Per le medesime ragioni si deve rigettare la domanda del ricorrente di riduzione di tale contributo a euro 200,00 mensili per ogni figlio.
14. La casa familiare
Nessuna delle parti ha avanzato domande in merito all'assegnazione della casa familiare di Maranello in via Caboto n. 18.
La casa era stata assegnata alla signora in sede di separazione. CP_1
9 Tuttavia, con la pronuncia di scioglimento del matrimonio viene meno lo stato di separazione dei coniugi e, con esso, la regolamentazione dei rapporti tra i medesimi, anche per quanto riguarda l'eventuale assegnazione della casa familiare ad uno di loro;
pertanto, il diritto dell'assegnazione alla casa coniugale cessa se non riconosciuto anche nella sentenza di divorzio. (Cass. 7425/25)
La l. 898/70 art 6 co 6 stabilisce il criterio, di carattere sostanziale, sulla base del quale il giudice deve provvedere all'assegnazione della casa coniugale.
La norma contiene una disciplina analoga a quella generale prevista nell'art. 337 sexies c.c., che impone al giudice di assegnare il godimento dell'abitazione con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale dei figli minori e l'esegesi testuale delle norme e l'elaborazione giurisprudenziale postulano l'indisponibilità e l'irrinunciabilità del diritto al godimento della casa familiare in capo al genitore affidatario e collocatario in relazione ai figli minori. Conseguenza del fatto che l'assegnazione della casa si fonda sulla esclusiva valutazione dell'interesse dei figli è dunque il potere del giudice di disporre d'ufficio detta assegnazione e dunque anche in assenza di domanda di parte.
Questo Collegio ritiene di conseguenza di disporre l'assegnazione della casa familiare di Maranello in via Caboto n. 18 alla signora , in ragione della collocazione prevalente dei figli e CP_1 Per_1
presso la madre e della tutela dell'interesse superiore dei minori a conservare il loro habitat Per_2 domestico, costituito dalla casa in cui vivono.
16. Altre domande.
La domanda del ricorrente di disporre che, a parziale modifica delle condizioni di separazione consensuale, la rata mensile per il pagamento del finanziamento “Findomestic” sia posta a carico di entrambi i coniugi al 50% ciascuno deve essere rigettata, in quanto estranea all'oggetto del giudizio.
La modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione tra coniugi non può infatti riguardare gli accordi patrimoniali inseriti nell'accordo di separazione, che hanno natura autonoma e che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell'articolo 1372 c.c. (Cass. n.19847/2018 e n. 16909/2015)
17. Spese di lite.
La prevalente soccombenza del ricorrente, in punto di riduzione del contributo al mantenimento dei figli e di modifica degli accordi tra le parti sul pagamento del finanziamento Findomestic, ne determina la condanna alla refusione in favore della resistente di un terzo delle spese di lite, compensate tra le parti per i restanti due terzi.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022, in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la
10 controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisione e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio civile/concordatario contratto il 15/06/2013 in MARANELLO (MO) da (nata a [...] il Parte_1
06/07/1987) con (nato a [...] il [...]), Controparte_1 matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MARANELLO (MO), atto n. 11 parte 1, serie /, anno 2013;
2. affida i figli minori della coppia congiuntamente ad entrambi i genitori;
Per_1 Per_2
3. colloca i figli minori della coppia presso l'abitazione della madre;
4. assegna la casa familiare sita in Maranello, via Caboto n. 18 unitamente ai relativi arredi alla signora;
Controparte_1
5. così regolamenta le frequentazioni tra i figli minori della coppia: i minori, collocati prevalentemente presso l'abitazione materna, frequenteranno il padre secondo il seguente calendario bisettimanale: nella settimana 1) il padre, il martedì ed il giovedì li prenderà dall'uscita di scuola (o dalla casa materna alle ore 14 in assenza di scuola) e li terrà con sé sino alle ore 21, quando li riporterà presso la casa materna;
nella settimana 2) il padre, il venerdì alle ore 20:30 li prenderà dalla casa materna e li terrà con sé sino alla domenica sera alle ore 21.00 quando li riaccompagnerà presso la casa materna;
I periodi di permanenza dei figli presso il padre durante le festività natalizie e pasquali saranno regolati nel seguente modo: sette giorni durante le vacanze di Natale, alternando con la madre di anno in anno il giorno di Natale (dal 24 al 30/12) e il Capodanno (dal 31/12 al 6/1); tre giorni durante le vacanze di Pasqua, alternando con la madre di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Infine, 2 settimane -anche consecutive- nel periodo estivo, da concordarsi entro la fine del mese di aprile di ogni anno.
6. obbliga a versare a euro 700,00 mensili con Parte_1 Controparte_1 decorrenza dalla data della presente sentenza a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della prole (ossia euro 350,00 mensili per ciascun figlio), in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, oltre
11 al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal seguente Protocollo del 25.9.2019 in uso presso il Tribunale di Modena:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
7. rigetta ogni ulteriore domanda;
8. dispone che l'assegno unico per la prole sia incassato da entrambe le parti nella misura del
50% ognuno
9. condanna alla refusione in favore di di un terzo Parte_1 Controparte_1
(1/3) delle spese di lite, che liquida per l'intero in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e al 15% di spese forfettarie come per legge;
12 10. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MARANELLO (MO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 29.10.25
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Daniela Di Girolamo
IL PRESIDENTE dott. Riccardo Di Pasquale
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