Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 23/05/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento in grado di appello iscritto al n 420/2023 RGL, trattato con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. TRIPODO WALTER, giusta procura in atti Parte_1
-Appellante-
CONTRO
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
SPATARO PALMA, giusta procura in atti
-Appellato-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
Svolgimento del processo
ha adito il Tribunale di Reggio Calabria in funzione di G.L. chiedendo, previa Parte_1
declaratoria della illegittimità dell'interruzione ad nutum del rapporto di utilizzo disposto con provvedimento prot. 186818 del 7.10.21 notificato in data 11.11.21, la condanna del CP_1
resistente alla reintegra nel posto di lavoro precedentemente ricoperto e al pagamento delle relative competenze economiche;
in via subordinata, ha chiesto la condanna del resistente al CP_1
In punto di fatto, ha dedotto:
- di essere in forza al quale lavoratore socialmente utile proveniente dai Controparte_1
ruoli della Regione Calabria, in ossequio alla legge regionale n.31/16, e di essere stato assegnato dal
3 aprile 2018 al Comune di per lo svolgimento di attività socialmente utile (cat A, Controparte_1
profilo di manutentore strade e verde) per un numero di 120 ore mensili presso la Villa Comunale;
- che in data 13.8.2021 il gli comunicava, con provvedimento n. prot. Controparte_1
148966, l'avvio di un procedimento disciplinare fondato sugli esiti delle indagini compiute nell'ambito del procedimento penale RGNR 4636/2020 del 16.7.21, da cui sono emerse fatti di rilievo anche disciplinare, quali: 1). l'essersi associato con altri dipendenti appartenenti alla polizia municipale al fine di commettere una serie imprecisata di reati contro la p.a., segnatamente condotte di induzioni indebite volte a garantire allo – gestore di fatto della ditta individuale Pellegrino Parte_1
Maria - la ingiusta remunerazione da parte di privati del servizio di trasporto e rimozione di mezzi di trasporto nelle date del 30/10/20; 19, 29, 30/11/2020 e 15/12/2020;
2) l'avere svolto detta attività anche nell'orario di lavoro, attestando falsamente la presenza in servizio nelle giornate del 30/11/2020 e del 15/12/2020. In particolare, nella giornata del 30.11.2020, alle ore 15.20 si trovava in località Lazzaro, mentre il 15/12/20 alle ore 18.44, abbandonava il luogo di lavoro per recarsi da “Fragoemni allo Stadio” e successivamente alle 19.06 veniva colto in Piazza della Pace nel mentre trasportava un ciclomotore;
CP_2
-che all'esito del procedimento disciplinare, il non accogliendo le sue Controparte_1
controdeduzioni e recependo acriticamente le indagini svolte in sede penale, gli comminava l'interruzione del rapporto di utilizzo.
Ha denunciato l'illegittimità del provvedimento sia sotto il profilo della materialità dei fatti addebitati
- atteso che in alcuni dei giorni contestati egli non aveva registrato la presenza, mentre negli episodi del 30.11 e del 15.12, in cui gli si addebita la falsa attestazione della presenza in servizio, il datore di lavoro non ha tenuto conto della circostanza che si è trattato di un allontanamento per un grave imprevisto, dopo avere svolto gran parte del lavoro. Quanto invece al reato di induzioni indebite, la fattispecie non è configurabile neanche astrattamente, mancando in lui la qualifica di pubblico ufficiale o quella di incaricato di pubblico servizio - sia sotto il profilo della proporzionalità, poiché oltre a mancare un accertamento definitivo sul materiale svolgimento dei fatti, è indubbia la esuberanza della sanzione rispetto alla condotta contestata che riguarderebbe meno di 20 ore lavorative ed ha carattere episodico (6 episodi nell'arco di 4 mesi) nell'ambito di un rapporto di lavoro in cui il lavoratore doveva garantire 120 ore mensili e non un monte ore giornaliero.. Si è costituito il Comune evidenziando la correttezza della scelta operata, rappresentando che la risoluzione del rapporto di lavoro era giustificata oltre che dalla gravità della condotta in sé anche dalla intenzionalità e dalla reiterazione della stessa da parte del lavoratore.
Il Tribunale, con la sentenza n. 509/2023 depositata il 10.3.23, ha rigettato la domanda, dichiarando la legittimità del provvedimento espulsivo impugnato, denotando le due assenze del 30.11 2020 e del
15.12.2020 grave inadempienza che mina la fiducia del datore di lavoro, e, per l'effetto, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Ha precisato innanzitutto che, non assumendo il rapporto i caratteri del lavoro subordinato, non è tecnicamente predicabile un provvedimento di licenziamento che va quindi correttamente qualificato come interruzione del rapporto di utilizzo;
che non è tuttavia in discussione l'applicabilità al rapporto di norme quali l'art 55 quater dlgs 165/01, l'art 2106 c.c; che l'esame della responsabilità disciplinare va limitato alle due assenze del 30.11.2020 e del 15.12. 2020, poiché i fatti contestati al sub 1) sono privi di riscontri e la contestazione della recidiva attiene ad una sanzione disciplinare comminata in data 10.6.2021 relativa ad un episodio analogo di falsa attestazione della presenza in servizio del
26.2.2021, successivo ai predetti giorni, laddove la recidiva presuppone la reiterazione della infrazione); che tuttavia le due condotte del 30.11.2020 e del 15.12.2020 (ove non è contestato l'allontanamento dal posto di lavoro senza timbratura) denotano un netto disvalore “da costituire una definitiva lesione della fiducia nella controparte contrattuale (….)
ha proposto appello avverso la predetta sentenza, eccependo “il travisamento delle Parte_1
norme che regolano la materia”, poichè:
1) nelle assenze contestate, lo non ha mai attestato la propria presenza nell'apposito registro, Parte_1
tranne negli episodi del 30.11.2020 e 15.12.2020 ove l'imprevisto allontanamento dal posto di lavoro avveniva dopo avere svolto gran parte del proprio servizio. Sicchè, in ossequio al divieto di automatismi sanzionatori insiti nel menzionato art 55 quater, il giudice avrebbe dovuto ritenere insussistente il requisito della proporzionalità;
2) le condotte contestate traggono la loro fonte nell'informativa della Guardia di Finanza sottesa all'ordinanza del Gip di RG, in relazione alla quale non vi è alcuna definitività di accertamenti
3) alcuna lesione del vincolo fiduciario può desumersi dalla vicenda perché nessun danno patrimoniale
è stato recato al come dimostra il fatto che gli altri coimputati , cui sono state addebitate CP_1
condotte ancor più gravi in quanto agenti municipali con la qualifica di pubblici ufficiali , sono tornati in servizio e nessun licenziamento è stato loro comminato, in spregio alla parità di trattamento ed al requisito della proporzionalità. Ha resistito il eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello e Controparte_1
nel merito l'infondatezza delle difese avversarie meramente ripetitive di quelle già svolte in primo grado.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti, che depositavano ritualmente note scritte nel termine fissato in decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 23 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' infondata la preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello: in quanto l'atto di appello indica chiaramente i punti del provvedimento d cui si chiede la riforma e le circostanze in base alle quali emergono gli errori di diritto e la loro rilevanza..
Nel merito l'appello è infondato.
Giova premettere che le contestazioni riguardanti gli episodi concretizzanti la fattispecie del reato di induzione indebita non possono essere presi in esame, poiché oltre ad essere generica la descrizione delle condotte contenuta nella lettera di contestazione, non è stato offerto in giudizio alcun elemento di riscontro di tali addebiti.
L'esame viene circoscritto ai due episodi del 30 novembre 2020 e del 15 dicembre 2020, la cui verificazione con le modalità descritte non può revocarsi in dubbio (i fatti non vengono contestati nella loro materialità dall'appellante e peraltro risultano da un'informativa relativa ad intercettazioni ambientali della Guardia di Finanza).
Ciò che l'appellante contesta è il difetto di proporzione tra la sanzione espulsiva ed i fatti contestati, in ragione della loro episodicità e perché l'allontanamento si sarebbe verificato dopo avere espletato il servizio quasi per intero.
L'assunto non è condivisibile.
Per una migliore comprensione dei fatti va specificato che la contestazione della falsa attestazione della presenza in servizio riguarda due episodi: quello del 30 novembre, ove si addebita al lavoratore che alle ore 15.30 si trovava in diversa località .(Lazzaro) e quello del 15 dicembre in cui dalle intercettazioni ambientali si è appurato che alle ore 18.44 lo abbandonava i luoghi di lavoro Parte_1
e si recava prima da “Fragomeni allo Stadio” e poi in Piazza della Pace per il trasporto di un motociclo (gestendo di fatto una attività – intestata formalmente alla moglie - di trasporto e rimorchio di mezzi di trasporto).
Va altresì specificato che dagli statini delle presenze prodottti dal in primo grado risulta che CP_1
nelle giornate suddette lo risultava in servizio dalle 13.30 sino alle 19.30. Parte_2 Il punto controverso concerne dunque la proporzionalità della sanzione della risoluzione anticipata del rapporto alla gravità dei fatti contestati.
Ritiene il collegio che la motivazione del giudice di prime cure sia immune da censure e che non siano condivisibili gli argomenti spesi dall'appellante a fondamento della denuncia di difetto di proporzionalità
Vero è che la previsione di cui all'art 55 quater D. Lgs 165/2001 non integra un automatismo, occorrendo sempre una valutazione in ordine alla proporzionalità della sanzione. Sul punto la
Suprema Corte con le sentenze nn 24574 e 24570 del 2016 ha affermato : “L' esame delle disposizioni sopra richiamate induce, in conclusione, ad affermare che l'art. 55 quater del D. Lgs. 165/2001 va interpretato nel senso che le fattispecie legali di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo (c. 1 lett. da a) ad f) e c. 2), sono aggiuntive rispetto a quelle individuate dalla contrattazione collettiva, le cui clausole, ove difformi, devono ritenersi sostituite di diritto ai sensi degli artt. 1339
e 1419 c. 2 c.c. 22. La preminenza della disciplina legale rispetto a quella di fonte contrattuale collettiva induce, inoltre, a ritenere che, ai sensi dell'art. 55 quater, il giudizio di adeguatezza delle sanzioni alle condotte ex lege tipizzate non è rimesso alla contrattazione collettiva ma compete soltanto al giudice in sede di giudizio di proporzionalità ai sensi dell'art. 2106 c.c. Deve escludersi la configurabilità in astratto di qualsivoglia automatismo nell'irrogazione di sanzioni disciplinari, specie laddove queste consistano nella massima sanzione, permanendo il sindacato giurisdizionale sulla proporzionalità della sanzione rispetto al fatto addebitato (Cass. 17259/2016, 17335/2016,
11639/2016, 10842/2016, 1315/2016, 24796/2010, 26329/2008; Cort. Costit. 971/1988, 239/1996,
286/1999). La proporzionalità della sanzione disciplinare rispetto ai fatti commessi è, infatti, regola valida per tutto il diritto punitivo (sanzioni penali, amministrative) e risulta trasfusa per l'illecito disciplinare nell'art. 2106 c.c., con conseguente possibilità per il giudice di annullamento della sanzione "eccessiva", proprio per il divieto di automatismi sanzionatori, non essendo, in definitiva, possibile introdurre, con legge o con contratto, sanzioni disciplinari automaticamente conseguenziali ad illeciti disciplinari. I principi sopra richiamati sono stati affermati anche con riguardo all'art. 55 quater (Cass. 17259/2016, 1351/2016), sul rilievo che l'art. 2106 c.c. risulta oggetto di espresso richiamo da parte dell'art. 55 c.2 e sul rilievo che alla giusta causa ed al giustificato motivo fa riferimento il c. 1 dell' art. 55 quater. Va, inoltre, considerato che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte , al quale va data continuità, l'operazione valutativa, compiuta dal giudice di merito nell'applicare clausole generali come quella dell'art. 2119 c.c., e da effettuarsi con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla utilità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, al nocumento eventualmente arrecato, alla portata soggettiva dei fatti stessi, ossia alle circostanze del loro verificarsi, ai motivi e all'intensità dell'elemento intenzionale o di quello colposo e
(Cass.1977/2016, 1351/2016, 12059/2015 25608/2014 del 2014), non sfugge ad una verifica in sede di giudizio di legittimità (Cass. 17259/2016 17335/2016, 11630/2016, 1351/2016, 12069/2015,
6501/13, 18247/2009), poiché l'operatività in concreto di norme di tale tipo deve rispettare criteri e principi desumibili dall'ordinamento.”
La Corte Costituzionale è intervenuta sulla questione con la sentenza 123 del 23/6/20. La Corte, nel dichiarare inammissibile la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 55-quater, comma 1, lettera a) D.Lgs. 165/2001, per contrasto con l'art. 3, primo comma,Cost., precisa che: “il principio di eguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost esige che la sanzione disciplinare, soprattutto quella massima di carattere espulsivo, sia sempre suscettibile di un giudizio di proporzionalità in concreto, sicché la relativa applicazione non può essere di regola automatica, ma deve essere mediata dalle valutazioni di congruità cui è deputato il procedimento disciplinare e, in secondo luogo, il sindacato giurisdizionale. Nel caso del citato art. 55 quater, esso dispone che «[f]erma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi […]» tra cui, appunto, la falsa e fraudolenta attestazione della presenza in servizio.
Ferma l'evidente meritevolezza dell'interesse pubblico che la norma mira a tutelare (il contrasto del fenomeno dell'assenteismo), il punto decisivo è, ovviamente, la possibilità di fornire un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'avverbio «comunque», idonea ad escludere la configurazione di un automatismo espulsivo il quale, se non superabile in alcun modo in sede di concreta verifica, sarebbe senz'altro illegittimo. A questo proposito, per quanto qui interessa, la
Corte ritiene di poter confermare pienamente l'orientamento della Sezione lavoro della Corte di
Cassazione, secondo cui la norma in questione ha introdotto solamente un'inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del dipendente, autore materiale del fatto tipico, l'onere di provare la sussistenza di elementi fattuali di carattere attenuante o esimente, idonei a superare la presunzione legale di gravità dell'illecito (Cass. Civ. Sez. Lav. Sentenze: 11 luglio 2019, n. 18699, 11 settembre
2018, n. 22075, 19 settembre 2016, n. 18326, e 24 agosto 2016, n. 17304).”
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 3055/2022 ha ribadito , dopo la predetta pronuncia costituzionale, come la falsa attestazione della presenza in servizio rappresenti un illecito disciplinare pienamente idoneo, di per sé, a legittimare il conseguente licenziamento, solo lasciando la possibilità di verificare, caso per caso, la «sussistenza dell'elemento intenzionale o colposo, ossia la valutazione se ricorrono elementi che assurgono a scriminante della condotta».
Sulla scorta di tali considerazioni si ritiene che la sanzione espulsiva sia proporzionata nel caso di specie e che il lavoratore non abbia offerto elementi idonei di carattere attenuante o esimente. L'asserità tenuità del danno arrecato o il ridotto numero di ore sottratte al servizio non possono avere rilievo nella valutazione di proporzionalità della sanzione. Già le modalità delle violazioni – nell'episodio del 30 novembre lo è stato sorpreso, già poco tempo dopo l'inizio della Parte_1
prestazione lavorativa , in diversa località, ubicata ad una distanza tale da non poter rientrare con immediatezza nel luogo di lavoro in caso di urgenza o di necessità, mentre nell'episodio del 15 dicembre l'allontanamento dai luoghi di lavoro è avvenuto per svolgere attività di tipo personale, estranea agli interessi sottesi al rapporto di lavoro con l'ente pubblico – sono tali da denotare un totale disinteresse ed una disaffezione verso il proprio servizio e sono già da sole sufficienti a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario, in quanto sintomatiche di una scarsa inclinazione ad osservare gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro.
Del resto, che una valutazione di proporzionalità sia stata effettuata dal datore di lavoro è comprovata dal fatto che già il lavoratore era stato soggetto ad un altro procedimento disciplinare per un episodio analogo di falsa attestazione della presenza in servizio, culminata con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 5. Tale sanzione , pur non potendo valere come recidiva riguardando fatti temporalmente successivi , deve essere tenuta in considerazione ai fini del giudizio complessivo, accentuando il disvalore della condotta e mettendo in serio dubbio la correttezza da parte del lavoratore dei futuri adempimenti.
Né la denunciata disparità del trattamento che l'amministrazione ha riservato al solo appellante tra una pluralità di dipendenti coinvolti nelle stesse indagini penali, può avere rilievo alcuni ai fini del giudizio di proporzionalità.
All'affermazione dell'appellante che agli altri lavoratori sia stata risparmiata la sanzione espulsiva si può obiettare che : il rispetto della parità di trattamento sanzionatoria presuppone l'identità dei casi, sotto il profilo soggettivo, oggettivo e delle circostanze, mentre, nel caso di specie, il ricorrente non dà indicazioni sulle incolpazioni relative agli altri dipendenti ( se riguardavano anche false attestazioni della presenza in servizio o solo il reato di induzione indebita). Inoltre ai fini della verifica della legittimità del licenziamento, la gravità dell'inadempimento del lavoratore va valutata in relazione all'idoneità della sua condotta ad arrecare pregiudizio all'interesse del datore di lavoro;
la valutazione giudiziale di proporzionalità ha come tema di indagine il comportamento del lavoratore e non la verifica del comportamento del datore di lavoro, evidentemente estraneo alla fattispecie sanzionabile.
Nel consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei valori medi dimidiati, stante la semplicità delle questioni, relativi allo scaglione valore indeterminabile bassa complessità
PQM
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull' appello proposto da contro il avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 Controparte_1
di Reggio Calabria n. 509/2023, pubblicata in data 10.03.2023 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite quantificate in € 4997,00 in favore dell'appellato in epigrafe;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello
, così deciso nella camera di consiglio del 23/5/2025 Controparte_1
Il consigliere relatore
Dott.ssa Maria Antonietta Naso
Il Presidente
Dott.ssa Marialuisa Crucitti