Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/03/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
270/2021 R.G. TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 27/03/2025, alle ore 11.34, innanzi al Presidente di Sezione, dott. Ugo Scavuzzo, sono comparsi: per l'Avv. Grasso;
Parte_1 per in persona dell'amministratore, l'Avv. Freni per delega dell'Avv. Controparte_1
Albanesi Danilo;
i procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi ai propri atti e verbali di causa;
Il Presidente di Sezione dispone procedersi con la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c. Le parti discutono oralmente la causa. Il Presidente di Sezione esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE In fatto ed in diritto Con atto di citazione regolarmente notificato, (c.f.: Parte_1
), nato a [...] P.G. (ME) il 3.6.1957 e ivi elettivamente C.F._1 domiciliato, in via dott. G. Biondo 3, presso lo studio dell'avv. Grasso Tindaro, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, quale esercente un'impresa individuale con ditta
“Maio Cav. ” (p.i.v.a.: ), proponeva opposizione al decreto ingiuntivo Parte_2 P.IVA_1
n. 1512/2020, emesso dal Tribunale di Messina in data 30 novembre 2020 e notificato in data 1.12.2020, nel procedimento n. 3820/2019 R.G., con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 35.204,86, oltre interessi come da Controparte_1 ricorso, nonché di € 286,00 per spese ed € 1.305,00 per compensi professionali, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. Parte opponente eccepiva l'insussistenza del credito fatto valere in sede monitoria da parte opposta, allegando i fatti seguenti: in data 23.4.2018, conferiva incarico Parte_1 alla di reperire risorse finanziarie da impiegare nel proprio ciclo Controparte_1 produttivo, a seguito del quale stipulava contratto di factoring con AN IS da cui l'ottenimento della somma di € 200.000,00; successivamente, Controparte_1 emetteva, in data 9.7.2018, la fattura n. 2 per l'importo di € 17.568,00 e, in data 16.7.2018, la fattura n. 5 per la somma di € 18.300,00, con causale “compensi per lo svolgimento dell'incarico come da punto 3 della lettera di incarico da voi firmata in data 23.4.2018”;
1
, quale rappresentante di e alla presenza di terzi, un accordo
[...] Controparte_1 transattivo in forza del quale l'odierna opponente si obbligava alla corresponsione della somma di € 6.300,00 per il soddisfacimento di ogni pretesa di in data Controparte_1
20.11.2019, emetteva assegno bancario dell'importo di € 6.300,00, seguito dalla Parte_1 consegna in contanti a da parte di tale Biondo – per conto dell'odierno opponente – _2 della somma di € 1.000,00; nondimeno, depositava ricorso per decreto Controparte_1 ingiuntivo. Parte opponente adduceva, pertanto, come nella c.d. lettera d'incarico fosse prevista la corresponsione di un compenso pari al 3-2% del valore delle operazioni finanziarie di cui la stessa avesse beneficiato in conseguenza dell'intermediazione svolta da e come l'unico finanziamento ottenuto sia stato quello da AN IS Controparte_1 mediante contratto di factoring, in ragione del quale ha corrisposto all'odierna opposta Pt_1 la suddetta somma di € 7.300,00, concordata in sede transattiva;
adduceva, altresì, come la c.d. lettera d'incarico prevedesse l'inapplicabilità delle clausole in essa contenute ai preesistenti rapporti finanziari dalla stessa intrattenuti. In data 14.4.2021, veniva disposta per l'udienza del 28.5.2021 trattazione cartolare;
in data 22.5.2021, parte opponente depositava note di trattazione scritta. Con comparsa depositata in data 25.5.2021, si costituiva in giudizio la CP_1
la quale allegava che AN PS – che aveva in precedenza revocato i fidi concessi
[...]
a invitandolo a rientrare dalla propria scopertura – aveva concesso all'odierno Pt_1 opponente una ulteriore apertura di credito in conto corrente pari a € 480.000,00 e che, in ragione di ciò, aveva emesso fattura n. 04/2018 del 9.7.2018 per il Controparte_1 pagamento del compenso pattuito per l'attività di intermediazione svolta;
che il contratto di factoring tra e AN IS era stato stipulato per un importo complessivo pari a € Pt_1
500.000,00, irrilevante restando il fatto che avesse poi usufruito della minore somma di Pt_1
€ 200.000,00 e da cui la fattura n. 5/2018 del 16.7.2018. All'udienza del 28.5.2021, la causa era rinviata all'udienza del 19.11.2021, parte opposta essendosi costituita solo dopo la scadenza dei termini concessi alle parti per il deposito di note di trattazione scritta. Con provvedimento depositato in data 20.4.2022 e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 19.11.2021, il Giudice istruttore rigettava l'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo avanzata da parte opposta, ritenendo che “nel caso di specie dalla lettera di conferimento incarico del 23.04.2018 prodotta dalle parti emergono non già i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto ma, al contrario, per l'accertamento dell'insussistenza del fumus del credito azionato e ciò in quanto una delle clausole del contratto del 23.04.2018 prevedeva che l'incarico conferito non sarebbe stato applicato e/o riferito a tutti i rapporti e operazioni finanziarie già intrattenute dalla Ditta” e che “come da documentazione prodotta dall'opponente, la pretesa creditoria si riferisce a rapporti che, da un lato, erano già in essere con la ditta e, dall'altro, non Pt_1 hanno apportato alcuna forma di finanziamento alla società stessa, con la conseguenza che alcuna percentuale può essere riconosciuta alla per questi rapporti”. CP_1
Con la I memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., le parti insistevano nelle rispettive richieste già formulate in citazione e comparsa conclusionale. Con la II memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., parte opponete chiedeva l'ammissione di prova testimoniale, producendo le scritture contabili relative alla propria attività d'impresa; parte opposta chiedeva l'interrogatorio formale dell'opponente, oltreché l'ammissione di prova per testi.
2 Con la III memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., contestava, ai sensi Controparte_1 degli artt. 2712 e 2719 c.c., la conformità all'originale della copia del “registro I.V.A. acquisti” depositata da parte opponente. Sciogliendo la riserva istruttoria assunta in data 11.1.2024 e “ritenuta, allo stato, ininfluente la chiesta prova orale, la cui eventuale ammissibilità può essere valutata unitamente al merito della controversia”, il Giudice istruttore rinviava la causa all'udienza del 23.1.2025 per precisazione delle conclusioni. All'udienza odierna del 23.1.2025 la causa era differita al 27.3.2025; dopo la discussione delle parti la causa era decisa. L'opposizione è parzialmente fondata. Preliminarmente, occorre rilevare come, per costante orientamento giurisprudenziale, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto non la verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, estendendosi all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge, non potendosi limitare ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (cfr. Cass. Civ., sez. III, 15.07.2005, n. 15037, per la quale “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, inteso ad accertare la pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione fu legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge;
pertanto in sede di opposizione l'eventuale carenza dei requisiti probatori può rilevare soltanto ai fini del regolamento delle spese processuali, di talché l'impugnazione della sentenza non può essere dedotta solo per far accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali”). Da quanto dedotto consegue che, non essendo il presente giudizio di opposizione mera impugnazione del decreto ingiuntivo volta a farne valere vizi propri, bensì un ordinario giudizio di cognizione di merito rivolto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore in sede monitoria, si deve procedere alla verifica della fondatezza o meno della pretesa sostanziale azionata dall'ingiungente, indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura e che potrebbero valere soltanto ai fini di una diversa statuizione sulle spese della fase monitoria. Deve, poi, rammentarsi che nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico. In tema di responsabilità contrattuale è, infatti, pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale colui che agisce per l'inadempimento ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero
3 del fatto impeditivo o modificativo (Cass. Civ. Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328). Tanto premesso, quanto all'apertura di credito allegata da parte opposta e sottesa all'emissione della fattura n. 4 del 9.7.2018 per l'importo di € 17.568,00, parte opponente ha contestato che l'allegato credito di parte opposta possa fondarsi sulla c.d. lettera d'incarico prodotta, la stessa apertura accedendo a un contratto di conto corrente preesistente intercorso tra e banca M.P.S. Parte_1
Pertanto, occorre in primo luogo soffermarsi sulla questione di interpretazione della c.d. lettera di incarico del 23.4.2018, contenente il contratto stipulato tra opponente e opposta al fine dello svolgimento da parte di quest'ultima di attività di intermediazione finanziaria. In particolare, il punto 1 della lettera citata, al quarto capoverso, sì recita: “E' espressamente convenuto tra le Parti che il presente incarico, e/o qualsiasi clausola in esso contenuta, non potrà essere applicato e/o riferito a qualunque rapporto e/o operazione finanziaria di qualsiasi tipo che la Ditta già intratt(iene)”. Al riguardo, è d'uopo accedere a una interpretazione della clausola che non si ponga in contrasto col canone della buona fede espresso dall'art. 1366 c.c., fornendo alla stessa una interpretazione teleologica pur sempre aderente al dato letterale. Ora, non convince l'interpretazione avanzata da parte opponente laddove perviene all'esclusione dell'applicazione della c.d. lettera d'incarico all'apertura di credito de quo sol perché trattasi di apertura accedente a un conto corrente preesistente ed intercorso tra il e M.P.S. Invero, l'atto di ricognizione di debito e proposta Parte_1 moratoria – in atti –, col quale banca M.P.S. ha espresso il proprio consenso quanto all'istanza formulata da reca la data del 23.5.2018, mentre il contratto tra parte opponente Parte_1
e parte opposta è stato stipulato in data 23.4.2018. Risulta irragionevole escludere dall'ambito applicativo dell'incarico conferito da all'odierna opposta l'apertura di credito Parte_1 da parte di M.P.S., trattandosi di contratto di finanziamento certamente sopravvenuto all'incarico stesso e rilevandone quale fatto incontestato la concessione a seguito di attività di intermediazione da parte dell'odierna opposta. In secondo luogo, in ordine alla prova del relativo credito al compenso il cui onere grava su è possibile presumere, dal fatto che il su detto documento Controparte_1 rilasciato da banca M.P.S. e prodotto dalla creditrice in sede monitoria fosse nella disponibilità di la concessione dell'apertura di credito per effetto Controparte_1 dell'intermediazione di quest'ultima. Tale attività, tra l'altro, non è stata storicamente contestata da parte opponente, la cui argomentazione al riguardo ha quale oggetto, come riferito, l'ambito di applicazione della c.d. lettera d'incarico. Quanto al contratto di factoring concluso da con AN IS, controverso Parte_1
è il valore dell'operazione: parte opponente ha allegato di avere fruito della sola somma pari a € 200.000,00, mentre parte opposta sostiene come l'operazione finanziaria sia stata concessa per un ammontare pari a € 500.000,00. Al riguardo, va rilevato come l'opposta, in sede monitoria, abbia prodotto documenti contenenti, tra l'altro, la “richiesta di prodotti e servizi finanziari” avanzata da a AN IS, inidonea tuttavia a provare il Parte_1 raggiungimento dell'accordo e il relativo valore, nonché missiva datata 19 giugno 2018 ricevuta dall'odierno opposto da con la quale quest'ultima comunicava Controparte_3
l'accettazione di AN IS della richiesta di factoring per un importo pari a € 500.000,00. Tale ultimo documento è anch'esso inidoneo a dimostrare stipula e valore del contratto di factoring, che però rilevano quali fatti incontestati limitatamente alla somma di € 200.000,00.
4 Pertanto, la opposizione risulta essere fondata in parte qua, il compenso dovuto per il contrato di factoring e di cui alla fattura n. 05/20183 di € 18.300,00 dovendo essere rideterminato sul valore di € 200.000,00. L'opposizione è parimenti fondata nel merito con riferimento al motivo facente leva sull'intervenuto pagamento della somma di € 6.300,00 mediante assegno bancario in favore di Invero, ha versato in atti missiva dell'odierna opposta Controparte_1 Parte_1 con la quale la stessa riconosce come il debito gravante su sia pari a € 29.568,00, proprio Pt_1
a seguito dell'incasso dell'assegno predetto. Indimostrato, viceversa, è il pagamento in contanti dell'ulteriore somma di € 1.000,00, che parte opponente ha allegato di aver eseguito senza tuttavia fornire prova alcuna di esso. Infine, l'accordo che l'opponente ha allegato essere stato raggiunto con _2
, quale rappresentante di deve essere qualificato come
[...] Controparte_1 contratto di transazione, stipulato per la definizione della lite già insorta – si vedano le richieste di pagamento inoltrate da – con la costituzione dell'obbligo Controparte_1 in capo a del pagamento della somma di € 6.300,00. L'art. 1967 c.c. ne richiede, Parte_1
a fini probatori, la forma scritta. Pertanto, l'onere incombente su parte opponente di provare tale fatto modificativo/estintivo del credito non può dirsi assolto. Tanto premesso in ordine alla titolarità del credito esercitato giudizialmente da ai fini della rideterminazione del quantum è necessario fare Controparte_1 applicazione del paragrafo 3 della c.d. lettera d'incarico, il quale statuisce: “i. Il 3% sull'importo delle fonti finanziarie, deliberate dall'istituto bancario e/o società finanziaria, provenienti da mutui o altre forme di finanziamento;
per le operazioni successive alla prima la percentuale sarà pari al 2%; ii. Il 3% sull'importo delle fonti finanziarie, deliberate dall'istituto bancario e/o società finanziaria, provenienti da linee di factoring;
per le operazioni successive alla prima la percentuale sarà pari al 2% (…)”. Il 3% di € 480.000,00 – valore dell'apertura di credito su menzionata – corrisponde a
€ 14.400,00, a cui aggiungere la somma di € 3.168,00 a titolo di I.V.A. al 22%; il 3% di € 200.000,00 – valore del contratto di factoring su menzionato – è pari a € 6.000,00, a cui aggiungere la somma di € 1.320,00 a titolo di I.V.A. al 22%. Dalla complessiva somma di € 24.888,00 va decurtata la somma di € 6.300,00 già corrisposta dall'odierno opponente alla opposta Controparte_1
Dalle superiori considerazioni discende la parziale fondatezza dell'opposizione proposta. Il decreto ingiuntivo va, nondimeno, revocato e parte opponente condannata al pagamento in favore di parte opposta della complessiva somma di € 18.588,00, oltre gli interessi commerciali di mora di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 (e successive modifiche ed integrazioni), così come richiesti nella domanda originaria (il ricorso). Le spese di lite sono compensate nella misura del 50%, mentre per il restante 50% - come liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi per la fase studio, introduttiva e decisionale di cui alle tabelle 2014-2018, in ragione della natura delle questioni trattate - seguono la soccombenza, sicché deve essere condannato al pagamento di esse Parte_1
– liquidate in dispositivo secondo le tariffe vigenti, il valore di euro 18.588,00 e i parametri medi sulle quattro fasi– in favore di parte opposta Controparte_1
P.Q.M.
il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Presidente di Sezione dott. U. Scavuzzo, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 270/2021 R.G. promossa da Pt_1
5 (c.f.: ), nato a [...] P.G. (ME) il 3.6.1957 e ivi Pt_1 C.F._1 elettivamente domiciliato, in via dott. G. Biondo 3, presso lo studio dell'avv. Grasso Tindaro, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, parte opponente, contro CP_1
(p.i.v.a.: , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...] P.IVA_2 domiciliata in Messina, piazza Immacolata di Marmo 4, presso lo studio dell'avv. Danilo Albanesi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, parte opposta, così provvede: a) accoglie parzialmente l'opposizione proposta da Parte_1
b) revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna a pagare in favore Parte_1 di la somma di € 18.588,00, oltre interessi come da ricorso;
Controparte_1
d) dichiara le spese di lite compensate nella misura del 50% con la condanna di
[...]
a pagare in favore di il residuo 50%, che liquida in € Pt_1 Controparte_1
2.500,00, oltre s.g. al 15%, iva e cassa. Messina, il 27.3.2025 Il Presidente di Sezione dott. Ugo Scavuzzo
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