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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 20/03/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, alla udienza del 20 marzo 2025, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr.1323/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA
( ) rappresentato e difeso dall' Parte_1 C.F._1
Avv.to Giovanni Nucifero ed elettivamente domiciliata in Montefalcione alla via Roma n.31, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
( ) in persona del legale rappresentanti pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rapp.ta e difesa dall'Avv.to Pasquale D'Onofrio ed elett.te elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n. 81, giusta mandato come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe, dipendente della CP_1
chiede la condanna della resistente Amministrazione al
[...]
pagamento delle differenze della retribuzione individuale di anzianità (RIA) per il periodo dallo 01.01.2018 al 30.06.2023 per la complessiva somma di
€#1.523,28# (millecinquecentoventitre,28). L'Amministrazione si è costituita.
2) L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente è infondata. La domanda ha ad oggetto differenze retributive maturate dal
2018, ed il richiamo all'art. 45, comma 17, del Decreto Legislativo 80/1998 non appare conferente.
1 3) Nel merito, la domanda va accolta. Il diritto del ricorrente è stato riconosciuto da questo stesso Tribunale con Sentenza n.151/2019 del
26.02.2019 passata in giudicato a seguito della Sentenza della Corte
d'Appello di Napoli n. 5003/2021 del 10.12.2021 che dichiarava improcedibile l'appello. "In ordine ai rapporti giuridici di durata ed alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, com'è nel caso del rapporto di lavoro subordinato e delle conseguenti obbligazioni retributive, il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale, ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro. Pertanto, l'autorità del giudicato impedisce il riesame di questioni già risolte con il provvedimento definitivo, che esplica la sua efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, venendo meno soltanto a fronte di sopravvenienze, di fatto o di diritto, che mutino il contenuto materiale del rapporto o ne modifichino il regolamento" (Cass., Sez. un., n. 13916/2006;
Cass. n. 15493/2015; Cass. n. 10156/2017; Cass. n. 1502/2018; Cass. n.
5555/2018). Pertanto, ove permangono immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti, come nel caso di specie, la situazione già accertata nel precedente giudizio non può formare oggetto di una valutazione diversa da quella effettuata nella sentenza emessa a conclusione di quel procedimento e divenuta definitiva (Cass. Sez. Unite 16058/2008). Nel caso in esame, infatti, non si è verificata alcuna sopravvenienza fattuale diversa da quelle già esaminate dal primo Giudice, né il legislatore è intervenuto al fine di regolamentare la materia in maniera diversa dal passato, sicché l'autorità del giudicato estende i suoi effetti in favore della lavoratrice anche per il periodo successivo alla data in cui è stata emessa la Sentenza, ossia per il periodo dallo 01.01.2018 al 30.06.2023, allorché i presupposti fattuali sono rimasti pacificamente inalterati. In ordine al quantum della pretesa creditoria, la quantificazione proposta da parte ricorrente con i conteggi allegati al ricorso introduttivo, in mancanza di contestazione specifica da parte della resistente, appare congrua, motivata e logicamente scevra da vizi e contraddizioni.
Essa è coerente con i dati ricavabili dai conteggi allegati al ricorso introduttivo del procedimento conclusosi con la Sentenza n. 151/2019, ove, accogliendo la domanda anche nella parte qua, il tribunale ha già stabilito
2 che al ricorrente spetta la differenza tra la somma alla quale ha diritto
(€#31,36# -trentuno,36- mensili) e quella attribuita a titolo di Ria, e pari ad
€#8,28# (otto,28) mensili, come indicato anche nei conteggi prodotti nel presente giudizio e non oggetto di contestazione e come risulta dalla buste paga di maggio 2022 prodotta. In accoglimento del ricorso, la CP_1
va condannata al pagamento a favore di della
[...] Parte_1 somma di €#1.523,28# (millecinquecentoventitre,28) per differenze di Ria maturate per il periodo dallo 01.01.2018 al 30.06.2023, oltre interessi legali dalla maturazione di ciascuna frazione del credito e sino all'effettivo soddisfo.
5) va, altresì, condannata al pagamento delle spese di lite Controparte_1
a favore di che, ai sensi del D.M 147/2022, vanno Parte_1 liquidate in €#1.030# (milletrenta), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, e con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
PQM
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 1323/2024 R.G. Lavoro, e vertente tra Parte_1
nei confronti di ogni contraria istanza, ogni
[...] Controparte_1
diversa domanda, eccezione, istanza disattesa e rigettata, così provvede:
1) Accoglie la domanda, e per l'effetto e per le causali di cui alla parte motiva, condanna al pagamento a favore di Controparte_1 della somma di €#1.523,28# Parte_1
Per (millecinquecentoventitre,28) per differenze di maturate per il periodo dallo 01.01.2018 al 30.06.2023, oltre interessi legali dalla maturazione di ciascuna frazione del credito e sino all'effettivo soddisfo;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite a favore Controparte_1 di che liquida in €#1.030# (milletrenta), oltre spese Parte_1
generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, e con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Avellino, 20 marzo 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, alla udienza del 20 marzo 2025, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr.1323/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA
( ) rappresentato e difeso dall' Parte_1 C.F._1
Avv.to Giovanni Nucifero ed elettivamente domiciliata in Montefalcione alla via Roma n.31, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
( ) in persona del legale rappresentanti pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rapp.ta e difesa dall'Avv.to Pasquale D'Onofrio ed elett.te elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n. 81, giusta mandato come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe, dipendente della CP_1
chiede la condanna della resistente Amministrazione al
[...]
pagamento delle differenze della retribuzione individuale di anzianità (RIA) per il periodo dallo 01.01.2018 al 30.06.2023 per la complessiva somma di
€#1.523,28# (millecinquecentoventitre,28). L'Amministrazione si è costituita.
2) L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente è infondata. La domanda ha ad oggetto differenze retributive maturate dal
2018, ed il richiamo all'art. 45, comma 17, del Decreto Legislativo 80/1998 non appare conferente.
1 3) Nel merito, la domanda va accolta. Il diritto del ricorrente è stato riconosciuto da questo stesso Tribunale con Sentenza n.151/2019 del
26.02.2019 passata in giudicato a seguito della Sentenza della Corte
d'Appello di Napoli n. 5003/2021 del 10.12.2021 che dichiarava improcedibile l'appello. "In ordine ai rapporti giuridici di durata ed alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, com'è nel caso del rapporto di lavoro subordinato e delle conseguenti obbligazioni retributive, il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale, ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro. Pertanto, l'autorità del giudicato impedisce il riesame di questioni già risolte con il provvedimento definitivo, che esplica la sua efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, venendo meno soltanto a fronte di sopravvenienze, di fatto o di diritto, che mutino il contenuto materiale del rapporto o ne modifichino il regolamento" (Cass., Sez. un., n. 13916/2006;
Cass. n. 15493/2015; Cass. n. 10156/2017; Cass. n. 1502/2018; Cass. n.
5555/2018). Pertanto, ove permangono immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti, come nel caso di specie, la situazione già accertata nel precedente giudizio non può formare oggetto di una valutazione diversa da quella effettuata nella sentenza emessa a conclusione di quel procedimento e divenuta definitiva (Cass. Sez. Unite 16058/2008). Nel caso in esame, infatti, non si è verificata alcuna sopravvenienza fattuale diversa da quelle già esaminate dal primo Giudice, né il legislatore è intervenuto al fine di regolamentare la materia in maniera diversa dal passato, sicché l'autorità del giudicato estende i suoi effetti in favore della lavoratrice anche per il periodo successivo alla data in cui è stata emessa la Sentenza, ossia per il periodo dallo 01.01.2018 al 30.06.2023, allorché i presupposti fattuali sono rimasti pacificamente inalterati. In ordine al quantum della pretesa creditoria, la quantificazione proposta da parte ricorrente con i conteggi allegati al ricorso introduttivo, in mancanza di contestazione specifica da parte della resistente, appare congrua, motivata e logicamente scevra da vizi e contraddizioni.
Essa è coerente con i dati ricavabili dai conteggi allegati al ricorso introduttivo del procedimento conclusosi con la Sentenza n. 151/2019, ove, accogliendo la domanda anche nella parte qua, il tribunale ha già stabilito
2 che al ricorrente spetta la differenza tra la somma alla quale ha diritto
(€#31,36# -trentuno,36- mensili) e quella attribuita a titolo di Ria, e pari ad
€#8,28# (otto,28) mensili, come indicato anche nei conteggi prodotti nel presente giudizio e non oggetto di contestazione e come risulta dalla buste paga di maggio 2022 prodotta. In accoglimento del ricorso, la CP_1
va condannata al pagamento a favore di della
[...] Parte_1 somma di €#1.523,28# (millecinquecentoventitre,28) per differenze di Ria maturate per il periodo dallo 01.01.2018 al 30.06.2023, oltre interessi legali dalla maturazione di ciascuna frazione del credito e sino all'effettivo soddisfo.
5) va, altresì, condannata al pagamento delle spese di lite Controparte_1
a favore di che, ai sensi del D.M 147/2022, vanno Parte_1 liquidate in €#1.030# (milletrenta), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, e con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
PQM
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 1323/2024 R.G. Lavoro, e vertente tra Parte_1
nei confronti di ogni contraria istanza, ogni
[...] Controparte_1
diversa domanda, eccezione, istanza disattesa e rigettata, così provvede:
1) Accoglie la domanda, e per l'effetto e per le causali di cui alla parte motiva, condanna al pagamento a favore di Controparte_1 della somma di €#1.523,28# Parte_1
Per (millecinquecentoventitre,28) per differenze di maturate per il periodo dallo 01.01.2018 al 30.06.2023, oltre interessi legali dalla maturazione di ciascuna frazione del credito e sino all'effettivo soddisfo;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite a favore Controparte_1 di che liquida in €#1.030# (milletrenta), oltre spese Parte_1
generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, e con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Avellino, 20 marzo 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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