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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 15/04/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1323/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Udienza del 15 aprile 2025.
Sono presenti per parte attrice opponente l'avv. Ilaria Giorgetti in sostituzione dell'avv. Angela Mia
Pisano e per parte convenuta l'avv. Nicola Pelleriti, i quali concordemente insistono affinché il Giudice voglia immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:
Con atto di citazione notificato il 30 marzo 2023 il SI. (C.F. Parte_1
), personalmente e in qualità di tutore legale come da nomina del Tribunale di C.F._1
CA della SI.ra (C.F. ) spiegava opposizione avverso Parte_2 C.F._2 il Decreto Ingiuntivo di questo Tribunale di cui a R.G. n. 166/2023 emesso in forma provvisoriamente esecutiva in favore di “ Controparte_1
corrente in CA (P. IVA ), con il quale era stato ingiunto all'odierno
[...] P.IVA_1 opponente di pagare alla la complessiva somma di € 7.044,98 oltre a interessi come CP_1 da domanda e spese del procedimento di ingiunzione in ragione di un ricovero, avvenuto nell'anno
2022, della SI.ra presso la RSA “Arcobaleno” gestita dalla Cooperativa ingiungente, Parte_2 per il quale ricovero era stato stipulato apposito contratto indicante come fideiussore e/o obbligato ex art. 1936 c.c. l'odierno opponente SI. , figlio della SI.ra Parte_1 [...]
. Pt_2
Lo stesso assumeva l'ingiungente, non aveva tuttavia provveduto a saldare il conto Parte_1 relativo alle quote sanitarie e sociali per un totale pari alla somma, poi ingiunta, di € 7.044,98 e di cui alle fatture n. 498/2022 e 513/2022, che produceva. Assumeva inoltre l'ingiungente che lo aveva sottoscritto, il 15/10/2022, un documento costituente ricognizione di debito, Parte_1 anch'esso prodotto negli atti del procedimento monitorio. In ragione del mancato pagamento e dei solleciti rimasti inevasi parte ingiungente aveva richiesto ed ottenuto il Decreto ingiuntivo di cui ora si discute.
Parte opponente motivava la propria opposizione in ragione della cattiva prestazione del servizio presso la Cooperativa, dove, adduceva, la madre dello stesso era stata lasciata sostanzialmente priva di assistenza, procurandosi lesioni, piaghe da decubito e smettendo di nutrirsi sino a quando
1 non fu rimossa dalla struttura. Produceva, a riguardo, lettera PEC del 14 novembre 2022 inviata all'odierna opposta dove, lamentando i suddetti danni, affermava di non voler procedere al pagamento.
Si costituiva l'opposta , eccependo in via preliminare che la madre dell'opponente, per CP_1 la quale lo stesso aveva agito in opposizione in qualità di suo tutore, era deceduta il 5/3/2023, laddove la citazione in opposizione era stata notificata all'odierna opposta soltanto il 30/3/2023, così come la procura alle liti era stata conferita il 22/3/2023, quindi anch'essa dopo la morte dell'opponente , rendendo nulla la citazione in opposizione. Eccepiva Parte_2 inoltre la mancanza della documentazione relativa alla qualità di tutore da parte dell'opponente così come la mancanza di autorizzazione del Giudice Tutelare, causando la nullità Parte_1 insanabile della citazione. Rilevava ancora la indeterminatezza della domanda e la mancanza di indicazioni di mezzi di prova, nonché il mancato rispetto dei termini a comparire. Rilevava, infine, la ricognizione di debito effettuata dallo con il documento prodotto in via monitoria n. 3 il Parte_1
10/10/2022. Concludeva per il rigetto in via interinale della richiesta sospensione dell'esecuzione provvisoria al Decreto opposto e in rito per la declaratoria di nullità della procura alle liti e del giudizio di opposizione, laddove nel merito il rigetto dell'opposizione ovvero in via subordinata la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta, con vittoria di spese e compenso.
Il processo si svolgeva dinanzi ad altro Giudice, che provvedeva dapprima a disporre nuova notifica dell'atto di opposizione e quindi, a scioglimento di riserva, sospendeva la provvisoria esecutività del Decreto e, rigettando l'istanza di mediazione in quanto non obbligatoria, ammetteva la prova orale richiesta dall'opponente fissando udienza per il suo espletamento. A detta udienza la teste intimata non compariva e parte opponente chiedeva rinvio, laddove parte opposta insisteva per l'inammissibilità della prova. Il Giudice si riservava e, a scioglimento della riserva, confermava l'ammissione della teste, fissando nuova udienza a tal fine e disponendo l'esibizione della cartella clinica della SI.ra . Espletata la prova, il Giudice rinviava per decisione contestuale, Parte_2 con termine per note conclusionali. In seguito la causa era assegnata al sottoscritto Giudice, che rinviava per i medesimi incombenti all'udienza odierna, fermi restando i termini già concessi per il deposito delle rispettive conclusionali.
Nel merito si osserva che parte attrice opponente ha svolto formalmente un'opposizione al
Decreto Ingiuntivo, sostanzialmente non domandando nient'altro se non la revoca del Decreto, senza ulteriori specificazioni o domande subordinate. Non è presente, in altri termini, alcuna espressa azione risolutoria per la pretesa mala esecuzione delle prestazioni di accoglienza e sanitarie di cui al contratto di ingresso prodotto in atti, non essendo individuabile lo svolgimento di tale azione dal contesto della citazione in opposizione, la quale si limita a rilevare l'inadempimento di controparte al solo fine di evitare il pagamento, da parte sua, di quanto contrattualmente dovuto.
Ciò costituisce, in termini giuridici, una exceptio non rite adimpleti contractus, onde occorre valutare se e in quale misura la condotta di parte opposta nello svolgimento delle sue obbligazioni sia stata corretta ed esatta giuridicamente dovendosi intendere, come già rilevato dal primo
Giudice, che in caso di positiva verifica delle dedotte negligenze, il corrispettivo del ricovero andrebbe ridotto.
2 Si rileva inoltre come la dichiarazione prodotta in giudizio del SI. con la quale lo stesso si Parte_1 impegnava al pagamento, non escluda espressamente la proponibilità dell'azione di opposizione, che dovrà pertanto essere valutata come in appresso, partendo dalle prove espletate e documentate.
Le prove addotte da parte attrice consistono essenzialmente nella prova testimoniale dell'escussa teste , dalla quale si può desumere soltanto che la SI.ra era caduta Testimone_1 Parte_2 dalla sedia a rotelle e che, riferendosi ad altra circostanza, una sera d'estate giaceva, lamentandosi, sul letto, in presenza di zanzare dovute alla finestra aperta. Non sussistono ulteriori ricostruzioni fatte dalla teste sull'evento della caduta, pur riportato nella cartella clinica prodotta in atti. Né sussistono prove concretamente valutabili in ordine alle circostanze della caduta, che pure ha provocato alla paziente contusioni alla spalla e all'anca destra, rilevate in sede di Pronto
Soccorso e riferite dalla prodotta cartella clinica. La teste ha tuttavia riferito che la paziente era stata, successivamente alla caduta, assicurata alla carrozzella con una fascia di sicurezza. Dalla cartella emerge inoltre la formazione di piaghe da decubito. Tale ultima circostanza appare difforme dalla buona pratica medico-infermieristica, giacché è nozione comune che esistano materassi anti-decubito, tuttavia non risulta provato che detto presidio sia stato adottato.
Essendo la responsabilità delle RSA disciplinata dalla Legge n. 24/2017, si osserva ora che l'art. 7 della stessa legge prevede che la struttura socio sanitaria risponda delle condotte dolose o colpose degli esercenti la professione sanitaria, ai sensi dell'art. 1218 e 1228 c.c. Quanto sopra premesso, la responsabilità della struttura nei confronti dell'ospite che ha subìto lesioni a seguito di caduta all'interno della casa di riposo ha natura contrattuale e sussiste a prescindere dalla possibilità o meno di accertare il comportamento colposo di un singolo soggetto operante all'interno della struttura stessa. Trattandosi di illecito contrattuale, dovrà essere il debitore a provare di aver correttamente adempiuto e, in caso di inadempimento, dimostrare, al fine di liberarsi dalla responsabilità, di non aver potuto adempiere, in tutto o in parte, per causa a lui non imputabile.
La suddetta prova, relativa alla causa non imputabile della caduta, non risulta fornita dalla odierna convenuta, che dovrà pertanto essere condannata al risarcimento del danno nei confronti della paziente e ora del suo erede.
Del pari, era onere di parte convenuta dimostrare di aver adottato ogni accorgimento utile ad evitare la formazione o il peggioramento di piaghe da decubito, ovvero che le stesse piaghe preesistessero, prova che non risulta esser stata fornita.
La quantificazione del danno, in mancanza di valutazioni medico-legali precise, dovrà necessariamente essere determinata in via equitativa, valutata l'età della danneggiata, e in tal senso pare equo determinare in € 3.000,00 la somma dovuta all'odierno attore opponente a titolo risarcitorio.
Tale somma andrà quindi compensata con il credito opposto, pari ad € 7.044,98, ottenendo così la complessiva somma di € 4.044,98, al cui pagamento parte opponente dovrà essere condannata.
Il Decreto Ingiuntivo opposto andrà quindi revocato e parte opponente dovrà essere condannata al pagamento della minor somma di € 4.044,98 oltre interessi come in dispositivo.
3 Le spese seguono il principio della soccombenza sostanziale e pertanto, pur revocando il Decreto opposto, parte opponente dovrà essere condannata al pagamento delle spese di parte opposta, ridotte della metà in ragione della parziale soccombenza e liquidate per l'intero come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di CA, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice
Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:
1) Revoca il Decreto Ingiuntivo opposto;
2) Condanna l'opponente SI. al pagamento, in favore dell'opposta Parte_1
“ della complessiva somma di € Controparte_1
4.044,98 oltre a interessi nella misura di legge dalla domanda al saldo effettivo;
3) Condanna l'opponente alla rifusione della metà delle spese legali di parte opposta, compensato il residuo mezzo, che liquida per l'intero in complessivi € 3.000,00 oltre rimborso spese generali, I.V.A. – se dovuta – e C.P.A. come per legge.
Il Giudice.
Dott. Giovanni Piccioli.
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Udienza del 15 aprile 2025.
Sono presenti per parte attrice opponente l'avv. Ilaria Giorgetti in sostituzione dell'avv. Angela Mia
Pisano e per parte convenuta l'avv. Nicola Pelleriti, i quali concordemente insistono affinché il Giudice voglia immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:
Con atto di citazione notificato il 30 marzo 2023 il SI. (C.F. Parte_1
), personalmente e in qualità di tutore legale come da nomina del Tribunale di C.F._1
CA della SI.ra (C.F. ) spiegava opposizione avverso Parte_2 C.F._2 il Decreto Ingiuntivo di questo Tribunale di cui a R.G. n. 166/2023 emesso in forma provvisoriamente esecutiva in favore di “ Controparte_1
corrente in CA (P. IVA ), con il quale era stato ingiunto all'odierno
[...] P.IVA_1 opponente di pagare alla la complessiva somma di € 7.044,98 oltre a interessi come CP_1 da domanda e spese del procedimento di ingiunzione in ragione di un ricovero, avvenuto nell'anno
2022, della SI.ra presso la RSA “Arcobaleno” gestita dalla Cooperativa ingiungente, Parte_2 per il quale ricovero era stato stipulato apposito contratto indicante come fideiussore e/o obbligato ex art. 1936 c.c. l'odierno opponente SI. , figlio della SI.ra Parte_1 [...]
. Pt_2
Lo stesso assumeva l'ingiungente, non aveva tuttavia provveduto a saldare il conto Parte_1 relativo alle quote sanitarie e sociali per un totale pari alla somma, poi ingiunta, di € 7.044,98 e di cui alle fatture n. 498/2022 e 513/2022, che produceva. Assumeva inoltre l'ingiungente che lo aveva sottoscritto, il 15/10/2022, un documento costituente ricognizione di debito, Parte_1 anch'esso prodotto negli atti del procedimento monitorio. In ragione del mancato pagamento e dei solleciti rimasti inevasi parte ingiungente aveva richiesto ed ottenuto il Decreto ingiuntivo di cui ora si discute.
Parte opponente motivava la propria opposizione in ragione della cattiva prestazione del servizio presso la Cooperativa, dove, adduceva, la madre dello stesso era stata lasciata sostanzialmente priva di assistenza, procurandosi lesioni, piaghe da decubito e smettendo di nutrirsi sino a quando
1 non fu rimossa dalla struttura. Produceva, a riguardo, lettera PEC del 14 novembre 2022 inviata all'odierna opposta dove, lamentando i suddetti danni, affermava di non voler procedere al pagamento.
Si costituiva l'opposta , eccependo in via preliminare che la madre dell'opponente, per CP_1 la quale lo stesso aveva agito in opposizione in qualità di suo tutore, era deceduta il 5/3/2023, laddove la citazione in opposizione era stata notificata all'odierna opposta soltanto il 30/3/2023, così come la procura alle liti era stata conferita il 22/3/2023, quindi anch'essa dopo la morte dell'opponente , rendendo nulla la citazione in opposizione. Eccepiva Parte_2 inoltre la mancanza della documentazione relativa alla qualità di tutore da parte dell'opponente così come la mancanza di autorizzazione del Giudice Tutelare, causando la nullità Parte_1 insanabile della citazione. Rilevava ancora la indeterminatezza della domanda e la mancanza di indicazioni di mezzi di prova, nonché il mancato rispetto dei termini a comparire. Rilevava, infine, la ricognizione di debito effettuata dallo con il documento prodotto in via monitoria n. 3 il Parte_1
10/10/2022. Concludeva per il rigetto in via interinale della richiesta sospensione dell'esecuzione provvisoria al Decreto opposto e in rito per la declaratoria di nullità della procura alle liti e del giudizio di opposizione, laddove nel merito il rigetto dell'opposizione ovvero in via subordinata la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta, con vittoria di spese e compenso.
Il processo si svolgeva dinanzi ad altro Giudice, che provvedeva dapprima a disporre nuova notifica dell'atto di opposizione e quindi, a scioglimento di riserva, sospendeva la provvisoria esecutività del Decreto e, rigettando l'istanza di mediazione in quanto non obbligatoria, ammetteva la prova orale richiesta dall'opponente fissando udienza per il suo espletamento. A detta udienza la teste intimata non compariva e parte opponente chiedeva rinvio, laddove parte opposta insisteva per l'inammissibilità della prova. Il Giudice si riservava e, a scioglimento della riserva, confermava l'ammissione della teste, fissando nuova udienza a tal fine e disponendo l'esibizione della cartella clinica della SI.ra . Espletata la prova, il Giudice rinviava per decisione contestuale, Parte_2 con termine per note conclusionali. In seguito la causa era assegnata al sottoscritto Giudice, che rinviava per i medesimi incombenti all'udienza odierna, fermi restando i termini già concessi per il deposito delle rispettive conclusionali.
Nel merito si osserva che parte attrice opponente ha svolto formalmente un'opposizione al
Decreto Ingiuntivo, sostanzialmente non domandando nient'altro se non la revoca del Decreto, senza ulteriori specificazioni o domande subordinate. Non è presente, in altri termini, alcuna espressa azione risolutoria per la pretesa mala esecuzione delle prestazioni di accoglienza e sanitarie di cui al contratto di ingresso prodotto in atti, non essendo individuabile lo svolgimento di tale azione dal contesto della citazione in opposizione, la quale si limita a rilevare l'inadempimento di controparte al solo fine di evitare il pagamento, da parte sua, di quanto contrattualmente dovuto.
Ciò costituisce, in termini giuridici, una exceptio non rite adimpleti contractus, onde occorre valutare se e in quale misura la condotta di parte opposta nello svolgimento delle sue obbligazioni sia stata corretta ed esatta giuridicamente dovendosi intendere, come già rilevato dal primo
Giudice, che in caso di positiva verifica delle dedotte negligenze, il corrispettivo del ricovero andrebbe ridotto.
2 Si rileva inoltre come la dichiarazione prodotta in giudizio del SI. con la quale lo stesso si Parte_1 impegnava al pagamento, non escluda espressamente la proponibilità dell'azione di opposizione, che dovrà pertanto essere valutata come in appresso, partendo dalle prove espletate e documentate.
Le prove addotte da parte attrice consistono essenzialmente nella prova testimoniale dell'escussa teste , dalla quale si può desumere soltanto che la SI.ra era caduta Testimone_1 Parte_2 dalla sedia a rotelle e che, riferendosi ad altra circostanza, una sera d'estate giaceva, lamentandosi, sul letto, in presenza di zanzare dovute alla finestra aperta. Non sussistono ulteriori ricostruzioni fatte dalla teste sull'evento della caduta, pur riportato nella cartella clinica prodotta in atti. Né sussistono prove concretamente valutabili in ordine alle circostanze della caduta, che pure ha provocato alla paziente contusioni alla spalla e all'anca destra, rilevate in sede di Pronto
Soccorso e riferite dalla prodotta cartella clinica. La teste ha tuttavia riferito che la paziente era stata, successivamente alla caduta, assicurata alla carrozzella con una fascia di sicurezza. Dalla cartella emerge inoltre la formazione di piaghe da decubito. Tale ultima circostanza appare difforme dalla buona pratica medico-infermieristica, giacché è nozione comune che esistano materassi anti-decubito, tuttavia non risulta provato che detto presidio sia stato adottato.
Essendo la responsabilità delle RSA disciplinata dalla Legge n. 24/2017, si osserva ora che l'art. 7 della stessa legge prevede che la struttura socio sanitaria risponda delle condotte dolose o colpose degli esercenti la professione sanitaria, ai sensi dell'art. 1218 e 1228 c.c. Quanto sopra premesso, la responsabilità della struttura nei confronti dell'ospite che ha subìto lesioni a seguito di caduta all'interno della casa di riposo ha natura contrattuale e sussiste a prescindere dalla possibilità o meno di accertare il comportamento colposo di un singolo soggetto operante all'interno della struttura stessa. Trattandosi di illecito contrattuale, dovrà essere il debitore a provare di aver correttamente adempiuto e, in caso di inadempimento, dimostrare, al fine di liberarsi dalla responsabilità, di non aver potuto adempiere, in tutto o in parte, per causa a lui non imputabile.
La suddetta prova, relativa alla causa non imputabile della caduta, non risulta fornita dalla odierna convenuta, che dovrà pertanto essere condannata al risarcimento del danno nei confronti della paziente e ora del suo erede.
Del pari, era onere di parte convenuta dimostrare di aver adottato ogni accorgimento utile ad evitare la formazione o il peggioramento di piaghe da decubito, ovvero che le stesse piaghe preesistessero, prova che non risulta esser stata fornita.
La quantificazione del danno, in mancanza di valutazioni medico-legali precise, dovrà necessariamente essere determinata in via equitativa, valutata l'età della danneggiata, e in tal senso pare equo determinare in € 3.000,00 la somma dovuta all'odierno attore opponente a titolo risarcitorio.
Tale somma andrà quindi compensata con il credito opposto, pari ad € 7.044,98, ottenendo così la complessiva somma di € 4.044,98, al cui pagamento parte opponente dovrà essere condannata.
Il Decreto Ingiuntivo opposto andrà quindi revocato e parte opponente dovrà essere condannata al pagamento della minor somma di € 4.044,98 oltre interessi come in dispositivo.
3 Le spese seguono il principio della soccombenza sostanziale e pertanto, pur revocando il Decreto opposto, parte opponente dovrà essere condannata al pagamento delle spese di parte opposta, ridotte della metà in ragione della parziale soccombenza e liquidate per l'intero come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di CA, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice
Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:
1) Revoca il Decreto Ingiuntivo opposto;
2) Condanna l'opponente SI. al pagamento, in favore dell'opposta Parte_1
“ della complessiva somma di € Controparte_1
4.044,98 oltre a interessi nella misura di legge dalla domanda al saldo effettivo;
3) Condanna l'opponente alla rifusione della metà delle spese legali di parte opposta, compensato il residuo mezzo, che liquida per l'intero in complessivi € 3.000,00 oltre rimborso spese generali, I.V.A. – se dovuta – e C.P.A. come per legge.
Il Giudice.
Dott. Giovanni Piccioli.
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