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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/03/2025, n. 4666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4666 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario Caterina Silvana Cerenzia, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Pronunciata all'udienza del 26 marzo 2025
nella causa civile di I Grado iscritta al 2215/ 2023 promossa da:
( C.F. ) e, per essa Parte_1 P.IVA_1
mandataria, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro RUSSI
con Studio in Roma, via Giunto Bazzoni,3
◼ Indirizzo telematico
ATTORE -RICORRENTE contro
) e Controparte_2 CodiceFiscale_1
C.F.: ) CP_3 C.F._2
Convenuti contumaci
CONVENUTI -CONTUMACI
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo- mutuo tra privati
SVOLIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (poi convertito in rito ordinario), l'attrice ha chiesto accertarsi l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità del sig. (deceduto in Roma, il Persona_1 CP_ 30/11/2019) da parte dei figli e , onde poter agire nei loro confronti per il CP_2 recupero del credito garantito da ipoteca e fideiussione rilasciata in vita dal defunto. Dagli atti risulta:
-
[...]
nel 2007 ai sig.ri e;
Controparte_4 CP_3 CP_2
- Che il credito, a seguito di fusione bancaria, è stato ceduto pro soluto a Parte_1
[...]
- Che i figli del de cuius hanno presentato denuncia di successione e sono subentrati, con voltura catastale, nei beni immobili del defunto.
- La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la voltura catastale può integrare
l'accettazione tacita di eredità, rappresentando un atto non solo fiscale ma anche civilistico, in quanto implica l'esercizio di un diritto reale che presuppone la qualità di erede ( Cass.22317/2014,1438/2020).
I convenuti, regolarmente citati, non si sono costituiti, rimanendo contumaci.
- Risultando dunque provato il presupposto oggettivo della accettazione tacita dell'eredità, anche alla luce della relazione tecnica-documentale prodotta in atti, che conferma l'intestazione dei beni ai convenuti.
- Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, così provvede:
✓ Accerta e dichiara che il sigg. e hanno Controparte_2 CP_3 accettato, tacitamente l'eredità del padre , deceduto a Roma il Persona_1
30.11.2019;
✓ Dichiara i medesimi eredi puri e semplici del de cuius;
✓ Autorizza la trascrizione della presente sentenza ai fini della continuità delle trascrizioni ex art. 2650 c.c. Con riferimento ai beni indicati negli atti catastali allegati;
✓ Condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spse di lite a favore dell'attrice che si liquidano in €.3.500,00 per compensi oltre IVA, CPA, e spese generali come per legge.
La presente sentenza è stata letta e pubblicata in udienza
Roma, li 26 /03/2025
Il Giudice Onorario
(Caterina Silvana Cerenzia)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario Caterina Silvana Cerenzia, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Pronunciata all'udienza del 26 marzo 2025
nella causa civile di I Grado iscritta al 2215/ 2023 promossa da:
( C.F. ) e, per essa Parte_1 P.IVA_1
mandataria, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro RUSSI
con Studio in Roma, via Giunto Bazzoni,3
◼ Indirizzo telematico
ATTORE -RICORRENTE contro
) e Controparte_2 CodiceFiscale_1
C.F.: ) CP_3 C.F._2
Convenuti contumaci
CONVENUTI -CONTUMACI
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo- mutuo tra privati
SVOLIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (poi convertito in rito ordinario), l'attrice ha chiesto accertarsi l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità del sig. (deceduto in Roma, il Persona_1 CP_ 30/11/2019) da parte dei figli e , onde poter agire nei loro confronti per il CP_2 recupero del credito garantito da ipoteca e fideiussione rilasciata in vita dal defunto. Dagli atti risulta:
-
[...]
nel 2007 ai sig.ri e;
Controparte_4 CP_3 CP_2
- Che il credito, a seguito di fusione bancaria, è stato ceduto pro soluto a Parte_1
[...]
- Che i figli del de cuius hanno presentato denuncia di successione e sono subentrati, con voltura catastale, nei beni immobili del defunto.
- La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la voltura catastale può integrare
l'accettazione tacita di eredità, rappresentando un atto non solo fiscale ma anche civilistico, in quanto implica l'esercizio di un diritto reale che presuppone la qualità di erede ( Cass.22317/2014,1438/2020).
I convenuti, regolarmente citati, non si sono costituiti, rimanendo contumaci.
- Risultando dunque provato il presupposto oggettivo della accettazione tacita dell'eredità, anche alla luce della relazione tecnica-documentale prodotta in atti, che conferma l'intestazione dei beni ai convenuti.
- Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, così provvede:
✓ Accerta e dichiara che il sigg. e hanno Controparte_2 CP_3 accettato, tacitamente l'eredità del padre , deceduto a Roma il Persona_1
30.11.2019;
✓ Dichiara i medesimi eredi puri e semplici del de cuius;
✓ Autorizza la trascrizione della presente sentenza ai fini della continuità delle trascrizioni ex art. 2650 c.c. Con riferimento ai beni indicati negli atti catastali allegati;
✓ Condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spse di lite a favore dell'attrice che si liquidano in €.3.500,00 per compensi oltre IVA, CPA, e spese generali come per legge.
La presente sentenza è stata letta e pubblicata in udienza
Roma, li 26 /03/2025
Il Giudice Onorario
(Caterina Silvana Cerenzia)
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