Cass. civ., sez. I, sentenza 22/06/1968, n. 2075
CASS
Sentenza 22 giugno 1968

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La motivazione per relationem non si risolve in una omissione di motivazione, purche il giudice dell'impugnazione dimostri di aver tenuto presenti i motivi addotti dalla pronuncia dei primi giudici e di averli fatti propri,procedendo alla confutazione delle censure sottopostegli con i motivi di gravame. ( V. N.354-67, mass. N.326235 n.286-66, mass. N.320553 n.919-64).*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 22/06/1968, n. 2075
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2075
    Data del deposito : 22 giugno 1968

    Testo completo