CASS
Sentenza 22 giugno 1968
Sentenza 22 giugno 1968
Massime • 1
La motivazione per relationem non si risolve in una omissione di motivazione, purche il giudice dell'impugnazione dimostri di aver tenuto presenti i motivi addotti dalla pronuncia dei primi giudici e di averli fatti propri,procedendo alla confutazione delle censure sottopostegli con i motivi di gravame. ( V. N.354-67, mass. N.326235 n.286-66, mass. N.320553 n.919-64).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/06/1968, n. 2075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2075 |
| Data del deposito : | 22 giugno 1968 |
Testo completo
La motivazione per relationem non si risolve in una omissione di motivazione, purche il giudice dell'impugnazione dimostri di aver tenuto presenti i motivi addotti dalla pronuncia dei primi giudici e di averli fatti propri,procedendo alla confutazione delle censure sottopostegli con i motivi di gravame. ( V. N.354-67, mass. N.326235 n.286-66, mass. N.320553 n.919-64).*