TRIB
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 11/04/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3798/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Loredana Giglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3798/2020 promossa da:
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Parte_1
Perugia, via Oberdan nr. 50, presso lo studio dell'Avv. Franco Matarangolo che la difende e rappresenta come da delega allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
ATTORE contro
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Roma, via Oslavia nr. 30, presso lo studio degli Avvocati Giovanni Guerra
e Paolo Ricchiuto che lo difendono e rappresentano come da delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
Oggetto : risarcimento danni per illecito trattamento dati sensibili
Conclusioni delle parti : come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 4.4.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.La ( società unipersonale) con ricorso diretto al Tribunale di Perugia, ex art. 152 D.lvo Parte_1
196/2003, ha esposto che : la società è titolare di c/c presso filiale della ( ora Controparte_2
) ; l'apertura del c/c ha comportato la comunicazione di una serie di dati Controparte_3 sensibili e personali e la sottoscrizione di relativi moduli funzionali all'apertura e gestione del conto corrente;
nel 2017 il sig. legale rappresentante della società, ha appreso, recandosi Testimone_1 presso lo sportello bancario, che gli estratti conto sono stati inviati alla con sede in via del Parte_1 Fontino 30 in S. Croce sull'Arno ( Pistoia) e non invece alla sede della società ricorrente che si trova in Perugia, via Adriatica nr. 51 e di aver appreso che l'erroneo invio è stato determinato da errore indotto da modifiche strutturali dell'anagrafica bancaria. Ha dedotto che negli estratti conto inviati per errore ad altro indirizzo sono contenuti dati sensibili non solo riferibili alla società ricorrente ma anche dati afferenti soggetti “ terzi” che hanno operato sul conto della società. Ha quindi sostenuto che la si CP_2
pagina 1 di 4 è resa responsabile di illecito trattamento di dati personali e violando il dovere di riservatezza ed ha chiesto il risarcimento ai sensi degli artt. 15 D.lvo 196/2003 e 2050 c.c. ovvero in subordine dell'art. 2043 c.c. dei danni non patrimoniali e morali connessi, quantificati, in via equitativa nella somma di euro 15.000,00. Instaurato il contraddittorio si è costituito in giudizio il “ Controparte_1
che ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità della domanda osservando che come le
[...] allegazioni contenute nell'atto introduttivo, le relative conclusioni (nella quali si deduce espressamente la pretesa “illegittimità del trattamento dei dati” come presupposto dell'azione risarcitoria), al pari della strada processuale prescelta (quella dettata dall'art. 152 Codice Privacy), rendono indiscutibile il fatto che la società abbia lamentando esclusivamente pretese violazioni afferenti al trattamento di dati personali così come disciplinato dal Codice Privacy e, oggi, dal Regolamento (UE) n. 679/2016 –
Regolamento Generale Protezione Dati (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR) ed ha osservato come tali disposizioni non trovino applicazione ( anche a voler guardare al periodo in cui sono occorsi i fatti lamentati dal ricorrente) con riguardo alle persone giuridiche posto che ormai da 10 anni non rientra più nella definizione di “ interessato” ex art. 4 co.1 lett. i Codice Privacy ( nella versione antecedente al D.lvo 101/2018) e che le informazioni riferite alla medesima non sono più qualificabili come “ dato personale” ai sensi dell'art. 4 co.1° lett.b) del previgente testo del Codice privacy. Ha eccepito inoltre la nullità del ricorso laddove proposto ai sensi dell'art. 414 c.p.c. ( come indicato nell'atto introduttivo dal ricorrente con richiamo della disposizione di cui all'art. 10 D.lvo 150/2011) in quanto privo dei requisiti prescritti dalla legge non essendo determinato l'oggetto della domanda né indicati i fatti posti a fondamento della richiesta risarcitoria e del tutto generica la domanda formulata. Nel merito ha dedotto che non vi è prova che l'intestazione del conto a società con diverso indirizzo abbia comportato l'effettivo invio degli estratti conto a tale società e l'apprensione della stessa di dati riferibili alla gestione del conto da parte della ricorrente e, ancora, che manca qualsivoglia allegazione in punto di sussistenza del danno non patrimoniale ( anche morale) richiamato. Ha concluso chiedendo che sia dichiarata l'inammissibilità della domanda ovvero la nullità del ricorso e comunque per il rigetto nel merito oltre a formulare domanda di condanna ex art. 96 co.1° al risarcimento dei danni per avere la ricorrente agito con colpa grave. A seguito di costituzione in giudizio di nuovo difensore parte ricorrente ha chiarito che pur prendendo atto dell'inapplicabilità al caso di specie dell'invocata disposizione di cui all'art. 152 D.lvo 196/2003 e delle disposizioni del codice privacy “ antecedenti” al D.lvo 101/2018 la domanda risarcimento del danno si collega comunque alla violazione di obblighi contrattuali dell'istituto bancario e alla tutela, in ogni caso, della riservatezza del cliente e che, peraltro, nel ricorso in via subordinata è stato chiesto il risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. Ha chiesto pertanto, non essendo applicabile al caso in esame la disposizione di cui all'art. 10 d.lvo 150/2011 ( richiamata dall'art. 152 D.lvo 196/2003) che sia disposto il mutamento del rito, ex art. 427 c.p.c. e che siano assegnati i termini di cui all'art. 183 co.VI c.p.c. Il giudice dopo aver riservato la decisione ha disposto, avendo il ricorrente formulato, sia pure in via subordinata, domanda di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c., il mutamento del rito, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183 co.VI c.p.c. All'esito le richieste di prova orale articolate dal ricorrente sono state rigettate in quanto irrilevanti e/o inammissibili e genericamente formulate e la causa, previa trattazione in forma cartolare, è stata trattenuta in decisione.
2. Va dichiarata intanto “ in rito” la inammissibilità della domanda formulata in via principale dall'attore posto, che per sua stessa ammissione non possono trovare applicazione al caso in esame le disposizioni di cui al D.lvo 196/2003 ( nella versione previgente alle modifiche introdotte dal D.lvo
101/2018 emanato in attuazione del Regolamento UE nr. 679/2016) sicchè del tutto impropriamente si è fatto riferimento nella scelta del rito alla disposizione di cui all'art. 152 D.lvo 196/2003 che richiama, quanto al rito applicabile, l'art. 10 del D.lvo 150/2011 e dunque del rito del lavoro ( per quanto non diversamente disposto dalla stessa norma). La domanda peraltro è manifestamente infondata anche nel merito considerando che, come correttamente dedotto da parte resistente, il ricorrente ha lamentato pagina 2 di 4 violazioni afferenti al trattamento di dati personali così come disciplinato dal Codice Privacy e, oggi, dal Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento Generale Protezione Dati (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR) e tali disposizioni non trovano applicazione ( anche a voler guardare al periodo in cui sono occorsi i fatti lamentati dal ricorrente) con riguardo alle persone giuridiche posto che ormai da 10 anni le persone giuridiche non rientrano nella definizione di “ interessato” ex art. 4 co.1 lett. i Codice Privacy ( nella versione antecedente al D.lvo 101/2018) e che le informazioni riferite alla medesima non sono più qualificabili come “ dato personale” ai sensi dell'art. 4 co.1° lett.b) del previgente testo del Codice privacy.
Quanto all'invocata, in via subordinata, responsabilità ex art. 2043 c.c. si osserva che costituisce dato non contestato che l'istituto bancario, verosimilmente per mero errore di inserimento materiale, ha indicato nell'intestazione del conto corrente indirizzo di società “ omonima” ma con sede legale differente da quella della società intestataria del conto. L'istituto di credito, a seguito di tale errore materiale, “ avrebbe” comunicato a soggetti terzi informazioni relative alla situazione finanziaria della società ricorrente, costituenti dati “ sensibili” non ostensibili e determinando un danno di natura non patrimoniale correlato alla diffusione degli stessi.
La domanda è infondata posto che, intanto, manca qualsivoglia prova anche solo di natura presuntiva ( che non può essere certo fornita a mezzo di dichiarazioni testimoniali rese tra l'altro “ de relato”) che effettivamente la corrispondenza relativa all'estratto conto della società sia stata trasmessa e conosciuta da soggetti terzi e, nello specifico, dalla società omonima con diverso indirizzo, rimasta estranea a qualsivoglia interlocuzione con la società titolare del conto. Si osserva, inoltre, che l'attore non ha fornito alcun elemento di prova diretto a dimostrare che dall'inserimento di un indirizzo sbagliato sia conseguito alcun danno di natura patrimoniale ( come, per esempio, l'incidenza della diffusione di notizie sulle attività di impresa ovvero sull'immagine della stessa) o non patrimoniale adombrato negli scritti difensivi in termini di “ disagio” senza fornire alcuna allegazione relativa alla gravità e serietà del lamentato patimento e non potendo configurarsi, per la mera violazione del dovere di diligenza gravante sull'Istituto di credito nell'osservanza di comuni regole di riservatezza relative ai clienti, l'esistenza di un danno “ in re ipsa”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate – limitatamente alla fase di studio, introduttiva e di trattazione, stante l'assenza di fase decisoria propriamente detta - come in motivazione con applicazione dei parametri di cui al DM 147/22 in ragione dell'ultima attività difensiva compiuta dalle parti.
Non si ritiene, invece, di dover accogliere la domanda formulata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non potendosi ritenere che la proposizione di una domanda inammissibile ( per ammissione dello stesso attore) e di ulteriore domanda ritenuta infondata costituiscano di per sè condotte sufficienti a connotare la condotta processuale del ricorrente in termini evidenti di malafede o colpa grave.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede :
1) Dichiara inammissibile la domanda formulata ai sensi dell'art. 15 del D.lvo 196/2003 per le ragioni indicate in motivazione;
2) Rigetta la domanda di risarcimento danni proposta in via subordinata ai sensi dell'art. 2043 c.c.
pagina 3 di 4 3) Condanna la in persona del rappresentante p.t. alla refusione Controparte_4 delle spese di lite in favore del che liquida nella somma di Controparte_1 euro 3.376,00 oltre IVA, CAP e rimborso spese generali al 15%.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 9.4.2025 Il Giudice
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Loredana Giglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3798/2020 promossa da:
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Parte_1
Perugia, via Oberdan nr. 50, presso lo studio dell'Avv. Franco Matarangolo che la difende e rappresenta come da delega allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
ATTORE contro
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Roma, via Oslavia nr. 30, presso lo studio degli Avvocati Giovanni Guerra
e Paolo Ricchiuto che lo difendono e rappresentano come da delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
Oggetto : risarcimento danni per illecito trattamento dati sensibili
Conclusioni delle parti : come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 4.4.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.La ( società unipersonale) con ricorso diretto al Tribunale di Perugia, ex art. 152 D.lvo Parte_1
196/2003, ha esposto che : la società è titolare di c/c presso filiale della ( ora Controparte_2
) ; l'apertura del c/c ha comportato la comunicazione di una serie di dati Controparte_3 sensibili e personali e la sottoscrizione di relativi moduli funzionali all'apertura e gestione del conto corrente;
nel 2017 il sig. legale rappresentante della società, ha appreso, recandosi Testimone_1 presso lo sportello bancario, che gli estratti conto sono stati inviati alla con sede in via del Parte_1 Fontino 30 in S. Croce sull'Arno ( Pistoia) e non invece alla sede della società ricorrente che si trova in Perugia, via Adriatica nr. 51 e di aver appreso che l'erroneo invio è stato determinato da errore indotto da modifiche strutturali dell'anagrafica bancaria. Ha dedotto che negli estratti conto inviati per errore ad altro indirizzo sono contenuti dati sensibili non solo riferibili alla società ricorrente ma anche dati afferenti soggetti “ terzi” che hanno operato sul conto della società. Ha quindi sostenuto che la si CP_2
pagina 1 di 4 è resa responsabile di illecito trattamento di dati personali e violando il dovere di riservatezza ed ha chiesto il risarcimento ai sensi degli artt. 15 D.lvo 196/2003 e 2050 c.c. ovvero in subordine dell'art. 2043 c.c. dei danni non patrimoniali e morali connessi, quantificati, in via equitativa nella somma di euro 15.000,00. Instaurato il contraddittorio si è costituito in giudizio il “ Controparte_1
che ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità della domanda osservando che come le
[...] allegazioni contenute nell'atto introduttivo, le relative conclusioni (nella quali si deduce espressamente la pretesa “illegittimità del trattamento dei dati” come presupposto dell'azione risarcitoria), al pari della strada processuale prescelta (quella dettata dall'art. 152 Codice Privacy), rendono indiscutibile il fatto che la società abbia lamentando esclusivamente pretese violazioni afferenti al trattamento di dati personali così come disciplinato dal Codice Privacy e, oggi, dal Regolamento (UE) n. 679/2016 –
Regolamento Generale Protezione Dati (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR) ed ha osservato come tali disposizioni non trovino applicazione ( anche a voler guardare al periodo in cui sono occorsi i fatti lamentati dal ricorrente) con riguardo alle persone giuridiche posto che ormai da 10 anni non rientra più nella definizione di “ interessato” ex art. 4 co.1 lett. i Codice Privacy ( nella versione antecedente al D.lvo 101/2018) e che le informazioni riferite alla medesima non sono più qualificabili come “ dato personale” ai sensi dell'art. 4 co.1° lett.b) del previgente testo del Codice privacy. Ha eccepito inoltre la nullità del ricorso laddove proposto ai sensi dell'art. 414 c.p.c. ( come indicato nell'atto introduttivo dal ricorrente con richiamo della disposizione di cui all'art. 10 D.lvo 150/2011) in quanto privo dei requisiti prescritti dalla legge non essendo determinato l'oggetto della domanda né indicati i fatti posti a fondamento della richiesta risarcitoria e del tutto generica la domanda formulata. Nel merito ha dedotto che non vi è prova che l'intestazione del conto a società con diverso indirizzo abbia comportato l'effettivo invio degli estratti conto a tale società e l'apprensione della stessa di dati riferibili alla gestione del conto da parte della ricorrente e, ancora, che manca qualsivoglia allegazione in punto di sussistenza del danno non patrimoniale ( anche morale) richiamato. Ha concluso chiedendo che sia dichiarata l'inammissibilità della domanda ovvero la nullità del ricorso e comunque per il rigetto nel merito oltre a formulare domanda di condanna ex art. 96 co.1° al risarcimento dei danni per avere la ricorrente agito con colpa grave. A seguito di costituzione in giudizio di nuovo difensore parte ricorrente ha chiarito che pur prendendo atto dell'inapplicabilità al caso di specie dell'invocata disposizione di cui all'art. 152 D.lvo 196/2003 e delle disposizioni del codice privacy “ antecedenti” al D.lvo 101/2018 la domanda risarcimento del danno si collega comunque alla violazione di obblighi contrattuali dell'istituto bancario e alla tutela, in ogni caso, della riservatezza del cliente e che, peraltro, nel ricorso in via subordinata è stato chiesto il risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. Ha chiesto pertanto, non essendo applicabile al caso in esame la disposizione di cui all'art. 10 d.lvo 150/2011 ( richiamata dall'art. 152 D.lvo 196/2003) che sia disposto il mutamento del rito, ex art. 427 c.p.c. e che siano assegnati i termini di cui all'art. 183 co.VI c.p.c. Il giudice dopo aver riservato la decisione ha disposto, avendo il ricorrente formulato, sia pure in via subordinata, domanda di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c., il mutamento del rito, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183 co.VI c.p.c. All'esito le richieste di prova orale articolate dal ricorrente sono state rigettate in quanto irrilevanti e/o inammissibili e genericamente formulate e la causa, previa trattazione in forma cartolare, è stata trattenuta in decisione.
2. Va dichiarata intanto “ in rito” la inammissibilità della domanda formulata in via principale dall'attore posto, che per sua stessa ammissione non possono trovare applicazione al caso in esame le disposizioni di cui al D.lvo 196/2003 ( nella versione previgente alle modifiche introdotte dal D.lvo
101/2018 emanato in attuazione del Regolamento UE nr. 679/2016) sicchè del tutto impropriamente si è fatto riferimento nella scelta del rito alla disposizione di cui all'art. 152 D.lvo 196/2003 che richiama, quanto al rito applicabile, l'art. 10 del D.lvo 150/2011 e dunque del rito del lavoro ( per quanto non diversamente disposto dalla stessa norma). La domanda peraltro è manifestamente infondata anche nel merito considerando che, come correttamente dedotto da parte resistente, il ricorrente ha lamentato pagina 2 di 4 violazioni afferenti al trattamento di dati personali così come disciplinato dal Codice Privacy e, oggi, dal Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento Generale Protezione Dati (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR) e tali disposizioni non trovano applicazione ( anche a voler guardare al periodo in cui sono occorsi i fatti lamentati dal ricorrente) con riguardo alle persone giuridiche posto che ormai da 10 anni le persone giuridiche non rientrano nella definizione di “ interessato” ex art. 4 co.1 lett. i Codice Privacy ( nella versione antecedente al D.lvo 101/2018) e che le informazioni riferite alla medesima non sono più qualificabili come “ dato personale” ai sensi dell'art. 4 co.1° lett.b) del previgente testo del Codice privacy.
Quanto all'invocata, in via subordinata, responsabilità ex art. 2043 c.c. si osserva che costituisce dato non contestato che l'istituto bancario, verosimilmente per mero errore di inserimento materiale, ha indicato nell'intestazione del conto corrente indirizzo di società “ omonima” ma con sede legale differente da quella della società intestataria del conto. L'istituto di credito, a seguito di tale errore materiale, “ avrebbe” comunicato a soggetti terzi informazioni relative alla situazione finanziaria della società ricorrente, costituenti dati “ sensibili” non ostensibili e determinando un danno di natura non patrimoniale correlato alla diffusione degli stessi.
La domanda è infondata posto che, intanto, manca qualsivoglia prova anche solo di natura presuntiva ( che non può essere certo fornita a mezzo di dichiarazioni testimoniali rese tra l'altro “ de relato”) che effettivamente la corrispondenza relativa all'estratto conto della società sia stata trasmessa e conosciuta da soggetti terzi e, nello specifico, dalla società omonima con diverso indirizzo, rimasta estranea a qualsivoglia interlocuzione con la società titolare del conto. Si osserva, inoltre, che l'attore non ha fornito alcun elemento di prova diretto a dimostrare che dall'inserimento di un indirizzo sbagliato sia conseguito alcun danno di natura patrimoniale ( come, per esempio, l'incidenza della diffusione di notizie sulle attività di impresa ovvero sull'immagine della stessa) o non patrimoniale adombrato negli scritti difensivi in termini di “ disagio” senza fornire alcuna allegazione relativa alla gravità e serietà del lamentato patimento e non potendo configurarsi, per la mera violazione del dovere di diligenza gravante sull'Istituto di credito nell'osservanza di comuni regole di riservatezza relative ai clienti, l'esistenza di un danno “ in re ipsa”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate – limitatamente alla fase di studio, introduttiva e di trattazione, stante l'assenza di fase decisoria propriamente detta - come in motivazione con applicazione dei parametri di cui al DM 147/22 in ragione dell'ultima attività difensiva compiuta dalle parti.
Non si ritiene, invece, di dover accogliere la domanda formulata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non potendosi ritenere che la proposizione di una domanda inammissibile ( per ammissione dello stesso attore) e di ulteriore domanda ritenuta infondata costituiscano di per sè condotte sufficienti a connotare la condotta processuale del ricorrente in termini evidenti di malafede o colpa grave.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede :
1) Dichiara inammissibile la domanda formulata ai sensi dell'art. 15 del D.lvo 196/2003 per le ragioni indicate in motivazione;
2) Rigetta la domanda di risarcimento danni proposta in via subordinata ai sensi dell'art. 2043 c.c.
pagina 3 di 4 3) Condanna la in persona del rappresentante p.t. alla refusione Controparte_4 delle spese di lite in favore del che liquida nella somma di Controparte_1 euro 3.376,00 oltre IVA, CAP e rimborso spese generali al 15%.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 9.4.2025 Il Giudice
pagina 4 di 4