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Sentenza 18 gennaio 2022
Sentenza 18 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/01/2022, n. 2040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2040 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsiproposti da: RO NC nato a [...] il [...] EC FA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GIUSEPPE SANDRINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale KATE TASSONE Il PG conclude chiedendo il rigetto del ricorso per AR CE e l'inammissibilità del ricorso per RE FF. E presente l'avvocato MAIO LUCA del foro di LOCRI in difesa di: RO NC, che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. E' presente l'avvocato SPEZIALE ANTONIO del foro di LOCRI in difesa di: RO NC, che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. E' presente l'avvocato BARILLARO ALFONSINA TIZIANA del foro di VIBO VALENTIA in difesa di: EC FA, che conclude chiedendo raccoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 2040 Anno 2022 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE Data Udienza: 26/11/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza, pronunciata il 21.10.2016, con cui il GUP del Tribunale di Milano, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato, per quanto rileva in questa sede, AR CE e RE FF alle pene rispettive di anni otto e di anni quattro di reclusione, oltre pene e statuizioni accessorie, per i reati loro ascritti e unificati sotto il vincolo della continuazione. In particolare, AR CE è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen. per aver partecipato all'associazione mafiosa denominata ndrangheta, unitamente al padre AR CO (quest'ultimo in posizione apicale) e ad altri soggetti, con condotta commessa in Buccinasco, Milano e comuni limitrofi dal luglio 2012 al giugno 2014 (capo 1 della rubrica). AR CE è stato altresì ritenuto responsabile, in concorso con RE FF e al pari di quest'ultimo, dei delitti di cui all'art. 12 quinquies legge n. 356 del 1992, consistiti nell'attribuzione fittizia della titolarità del bar "Vecchia Milano", sito in Milano corso Europa 4 e acquistato dalla società In Hoc s.r.l. di RE FF, alla società AB Ristorazione s.r.l. di AR AN, gestita in realtà da AR CE e AR CO, commesso in Milano il 16 luglio 2013 (capo 2 della rubrica), e nella successiva intestazione della predetta società AB Ristorazione s.r.I., titolare del bar "Vecchia Milano", a AN EN (in concorso con quest'ultimo, contestualmente condannato alla pena - sospesa - di anni due di reclusione), commesso in Milano il 4 aprile 2014 (capo 3 della rubrica); e ciò al fine di consentire a AR CE e AR CO di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale. Con riguardo ad entrambe le violazioni dell'art. 12 quinquies legge n. 356 del 1992 è stata ritenuta a carico di entrambi gli imputati l'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991, per avere AR CE e RE FF favorito con la loro condotta la cosca di ndrangheta AR-IA operante nel territorio dei comuni Buccinasco, SI e Trezzano sul Naviglio. 2. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto distinti ricorsi per cassazione AR CE e RE FF, a mezzo dei rispettivi difensori. 3. Il ricorso proposto dall'avv. Luca Maio nell'interesse di AR CE deduce quattro motivi di censura, che si enunciano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 comma 1 disp.att.cod.proc.pen. 3.1. Il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 603 cod.proc.pen. Sotto un primo profilo, il ricorrente si duole dell'omessa acquisizione da parte della Corte territoriale, richiesta nei motivi d'appello, delle pagine 417 e 418 della trascrizione della conversazione avvenuta il 28.11.2012 tra LO IC e TA OS a bordo dell'autovettura Citroen CS oggetto di captazione ambientale, eseguita nelle forme della perizia nell'ambito del giudizio ordinario pendente per i medesimi fatti a carico dei coimputati AR CO e altri, nonostante si trattasse di prova sopravvenuta, rispetto al giudizio abbreviato di primo grado, di natura decisiva, trattandosi dell'unico elemento sul quale era stata fondata l'affermazione di responsabilità del ricorrente;
la trascrizione peritale aveva sortito un esito significativamente diverso da quello riportato dalla p.g. nel brogliaccio dell'attività di ascolto, in quanto non risultavano proferite da TA le parole "è SU IG con riferimento al soggetto indicato dai conversanti come un pari grado del padre AR CO nell'ipotizzato ambito associativo, e che su tale presupposto era stato individuato dai giudici di merito in AR CE;
essendo rappresentata la prova dalla bobina della registrazione, e non dalla relativa trascrizione, la Corte territoriale avrebbe dovuto, in alternativa all'acquisizione (parziale o totale) della perizia, sollecitata dalla difesa, procedere all'ascolto diretto della conversazione. Sotto un secondo profilo, il ricorrente censura la negata acquisizione della trascrizione dell'esame testimoniale reso nel giudizio ordinario a carico dei coimputati dal maresciallo AS all'udienza del 25.05.2018, da cui risultava che la persona di AR CE non era mai emersa nel corso delle indagini del processo cd. "infinito", nonostante la prova della condotta partecipativa fosse stata tratta dalla Corte territoriale anche dalle risultanze di tali indagini, valorizzando il dato che l'imputato era stato controllato il 5.04.2008 all'aeroporto di Linate insieme a AR PP e LA IN, secondo una circostanza ritenuta significativa dell'esistenza di uno stretto rapporto tra i tre soggetti idoneo a riscontrare l'avvenuta affiliazione alla ndrangheta del ricorrente al compimento della maggiore età, nel 2007, da parte di LA ME;
appariva dunque illogica la motivazione con cui la sentenza impugnata aveva ritenuto irrilevante la prova negativa emergente dalla totale estraneità di un presunto affiliato alle indagini coinvolgenti la cosca di ipotizzata appartenenza. 3.2. Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo 1 dell'imputazione, censurando l'assenza di un logico apparato dimostrativo della partecipazione del ricorrente all'associazione mafiosa. Il ricorrente denuncia l'erronea individuazione, da parte della sentenza gravata, degli elementi costitutivi del reato associativo di cui all'art. 416 bis cod.pen., delle circostanze di fatto di natura indiziaria costituenti indici rivelatori della condotta partecipativa e dei criteri di valutazione della prova sanciti dall'art. 192 comma 2 cod.proc.pen.; la Corte territoriale aveva erroneamente e illogicamente fondato la prova dell'esistenza • e della perdurante operatività del sodalizio criminale su basi remote e non attuali, e quella dell'appartenenza ad essa del 2 ricorrente su basi essenzialmente parentali e relazionali con le famiglie di origine, valorizzando come unico elemento individualizzante la conversazione ambientale del 28.11.2012, in ragione del ruolo apicale nella cosca che sarebbe stato riconosciuto dai conversanti TA e LO al padre dell'imputato, AR CO, e della dote che sarebbe stata conferita al ricorrente dal LA;
si tratta di elementi privi del necessario requisito dell'univocità, esaurendosi in dati di mero sospetto, relegabili nel novero delle considerazioni sociocomportamentali, inidonee a dimostrare l'effettività e l'attualità del ruolo attribuito a AR CE nella cosca;
la sentenza impugnata non aveva indicato e dimostrato alcuna condotta positiva, significativa dell'intraneità dell'imputato alla consorteria mafiosa, sotto il profilo della messa a disposizione in modo stabile ed organico della propria persona, che non poteva certamente evincersi dal contenuto equivoco di una conversazione tra soggetti terzi non avente per oggetto la descrizione di fatti o cointeressenze criminali cadute sotto la diretta percezione dei colloquianti, ed i cui contenuti dovevano ritenersi travisati e frutto di incongruo apprezzamento;
l'assenza di una valutazione unitaria e complessiva del compendio indiziario inficiava dunque la motivazione della condanna, basata sulla lettura di un dialogo privo di chiarezza nei contenuti, privo di riferibilità certa all'imputato e frutto di mere valutazioni degli interlocutori, dei quali neppure era provata l'appartenenza a un sodalizio mafioso. Il ricorrente rileva il mancato assolvimento dell'onere dimostrativo richiesto dalla giurisprudenza di legittimità agli effetti della prova della partecipazione a una cosca mafiosa, non ricavabile dal mero comportamento adesivo o collaborativo prestato a un soggetto anche rivestito di funzioni apicali, senza tradursi in un consapevole contributo apportato alla vita e al rafforzamento del sodalizio, non essendo provata alcuna attività del ricorrente esecutiva di direttive del padre nell'organizzare incontri, tenere contatti o veicolare informazioni utili alla cosca;
né risultavano condotte dei AR, padre e figlio, funzionali al controllo del territorio o di natura condizionante, tali da rivelarne un ruolo di referenti territoriali dell'organizzazione criminale, funzionale al perseguimento degli interessi della consorteria mafiosa;
dalle indagini non erano emersi collegamenti tra i AR e la famiglia IA, non essendo sufficiente il mero rapporto di filiazione con la figlia di IC IA, soggetto anziano, incensurato, mai coinvolto in vicende di criminalità organizzata;
né erano emersi legami parentali con i AR giudicati in altri processi, non ancora definiti, riguardanti attività in settori (quelli immobiliari e del movimento terra) estranei agli interessi del ricorrente, attinto da indagini riguardanti l'esercizio di un'attività commerciale, di bar e rivendita tabacchi, nel centro di Milano e non nei comuni di SI e Buccinasco;
privo di significato era l'alloggio di AR CE in un immobile 3 (rr) di proprietà della società Finman, oggetto di regolare locazione;
né il ricorrente, né il padre erano mai stati citati nel corso delle attività intercettive protrattesi per anni nell'ambito del processo "infinito", mentre era stato travisato il riferimento ai rapporti intercorsi tra la famiglia AR e LA ME, avendo il collaboratore EL precisato nelle dichiarazioni rese in altro procedimento che il AR QU da lui menzionato come capo della locale di SI e Buccinasco, apparteneva ad altra famiglia (gli Zangrè), ciò che svalorizzava l'elemento di riscontro della captazione del 28.11.2012 tratto dalla Corte d'appello dalle risultanze del controllo eseguito presso l'aeroporto di Linate, laddove la compresenza di LA IN e AR PP trovava spiegazione nel fatto che quest'ultimo era il figlio di AR QU, mentre quella, meramente occasionale, del ricorrente era dovuta alla cancellazione di un volo precedente;
non era dunque illogico ritenere che il AR CE indicato da TA nella conversazione come destinatario della dote conferita da LA ME dovesse individuarsi nell'omonimo fratello di PP (figlio di QU), e non nel ricorrente. La condanna per il reato associativo risultava dunque frutto di automatismi probatori basati su indizi inconsistenti, privi di efficacia dimostrativa. 3.3. Il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai capi 2 e 3 dell'imputazione, e denuncia l'insussistenza degli elementi del reato di cui all'art. 12-quinquies legge n. 356 del 1992, caratterizzato da consumazione immediata e dalla finalità elusiva. La natura di reato istantaneo esigeva la prova che l'interponente avesse attribuito all'interposto i beni o le somme di denaro destinati all'acquisizione del bar all'epoca dell'acquisto, e non in un momento successivo;
nel caso di specie, era emerso che AR AN aveva corrisposto personalmente la somma di 40.000 euro mediante bonifico eseguito sul proprio conto corrente bancario, mentre nessun esborso o impiego di denaro era stato effettuato il 16.07.2013 dai coimputati AR CO, AR CE e LO PP;
nessuna rilevanza poteva attribuirsi all'attività di gestione del bar posta in essere dal ricorrente, posto che l'oggetto del reato è costituito dalla fittizia intestazione del bene, e non dalla sua gestione materiale, che può essere affidata anche a un soggetto diverso dal titolare del diritto di proprietà. Nulla era emerso in ordine alla pretesa volontà di AR CO di intestare a terzi la titolarità dell'attività commerciale per timore di provvedimenti ablativi, tanto più che sarebbe stato illogico intestare il bar a un familiare se l'intenzione fosse stata quella di occultare la reale proprietà del bene per eluderne la confisca;
il ricorrente non era inoltre destinatario di misure di prevenzione. Il ricorrente denuncia l'illogicità della motivazione con cui la sentenza impugnata 4 aveva individuato la ragione della restituzione dell'attività commerciale nella scoperta di alcune microspie e nella divulgazione della notizia relativa all'indagine coinvolgente gli imputati, mentre il vero motivo della retrocessione era costituito dalla revoca della licenza di tabaccheria, tale da determinare un notevole decremento degli incassi destinato a tradursi nell'impossibilità di fare fronte agli impegni economici assunti. 3.4. Il quarto motivo (indicato in ricorso come terzo per evidente refuso) lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991, ritenuta sussistente nonostante l'indimostrata esistenza della consorteria mafiosa in tesi agevolata. 4. Il ricorso proposto dall'avv. TI AR nell'interesse di RE FF deduce tre motivi di censura, che si enunciano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 comma 1 disp.att.cod.proc.pen. 4.1. Il primo motivo lamenta violazione di legge, con riferimento agli artt. 192 e 533 cod.proc.pen., 110 cod.pen. e 12-quinquies legge n. 356 del 1992, nonché vizio di motivazione. Il ricorrente denuncia l'assenza di una motivazione rafforzata richiesta, con speciale riguardo al dolo, dalla posizione di extraneus del RE nella vicenda, in quanto né titolare diretto della finalità elusiva, né della qualità di prestanome, essendosi limitato in tesi a favorire i veri dominus;
la mera dimostrazione dell'esistenza di un sodalizio mafioso non valeva a integrare la prova del reato di cui all'art. 12 quinquies legge n. 356 del 1992, della qualità di concorrente del RE, della sussistenza dell'aggravante ex art. 7 legge n. 203 del 1991; in particolare, la prova della consapevolezza della partecipazione concorsuale nel delitto esigeva la dimostrazione che il ricorrente conoscesse le finalità perseguite dai AR, costituite dall'elusione della disciplina di prevenzione. Il ricorrente lamenta l'omessa valutazione dell'elemento decisivo tratto dai contenuti della captazione del 28.01.2014, avente ad oggetto una conversazione intercorsa, tra RE e SA AT IL, quando erano iniziate le pressioni dei AR per la retrocessione del bar, nel corso della quale gli interlocutori si interrogavano sulle ragioni della decisione dei AR di restituire l'azienda, formulando una serie di ipotesi che contraddicevano la consapevolezza della finalità elusiva, o quantomeno la sua insorgenza fin dal momento dell'acquisto negoziale, ciò che escludeva il dolo specifico del reato nel momento costitutivo del rapporto;
anche la conversazione intercorsa il 22.01.2014 tra RE, dopo il SU rientro dalla Calabria dove si era svolta la trattativa per la restituzione del bar, e il cugino confermava che solo allora il ricorrente aveva compreso che la decisione dei AR non dipendeva necessariamente dalla questione della licenza tabacchi;
il dato rappresentato dalla pattuizione di una 5 parte del prezzo in nero rivestiva carattere equivoco, potendo spiegarsi con una mera finalità di evasione fiscale. Quanto all'imputazione di cui al capo 3), il ricorrente lamenta l'assenza di prova non solo del dolo ma della stessa condotta incriminata, essendo stato il RE destinatario di intimidazioni in occasione del viaggio a Platì del 3.03.2014 per discutere con LO PP le condizioni della cessione del bar;
la coartazione subita con metodi mafiosi, a cui non poteva sottrarsi, poneva il RE nella posizione di soggetto estorto, incompatibile col dolo del reato di cui all'art. 12 quinquies legge n. 356 del 1992, tanto più che l'imposizione subita consisteva non già nell'aiutare i AR ad occultare la titolarità di un bene di loro proprietà, ma nel rilevarne l'attività per gestirla in proprio, ponendo in essere un negozio reale e non simulato;
il RE aveva assunto in un primo tempo la gestione provvisoria del bar, insieme al cugino VA LL, per almeno un mese, mentre l'azienda era stata rilevata da SA, tramite il Martorana, solo in un momento successivo, senza che fosse intervenuto alcun accordo tra RE e SA finalizzato a favorire quest'ultimo, contraddetto dal tenore delle conversazioni intercettate, rivelanti l'esistenza di trattative separate per la cessione del bar ipotizzanti alternativamente come acquirenti da un lato il RE (insieme al cugino), in realtà interessato solo a un accordo economico vantaggioso, e dall'altro il SA. Il ricorrente censura l'omessa considerazione dell'assoluzione dall'imputazione in oggetto e dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991 pronunciate nel giudizio celebrato nelle forme ordinarie a carico dei coimputati. 4.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge, con riferimento agli artt. 192 e 533 cod.proc.pen., 7 legge n. 203 del 1991, nonché vizio di motivazione. Il ricorrente denuncia l'omessa motivazione sulla finalità agevolativa ex art. 7 legge n. 203 del 1991 che avrebbe caratterizzato la condotta delittuosa;
l'agevolazione avrebbe dovuto riguardare la ndrangheta e non le singole persone dei AR e del LO, dei quali neppure era stata dimostrata l'appartenenza a un sodalizio mafioso, posto anche che le captazioni non avevano evidenziato il coinvolgimento nell'affare di' interessi diversi da quelli dei partecipanti;
la natura soggettiva dell'aggravante, concernente i motivi a delinquere, ostava ex art. 118 cod.pen. alla sua estensione ai compartecipi diversi da quelli ai quali si riferiva, anche se da essi conosciuta, esigendo perciò la prova della sua riferibilità all'agire specifico del RE, che non era stata raggiunta e non poteva ricavarsi dall'utilizzo di "ambasciate" o di linguaggi criptici rappresentativi unicamente dell'adozione di comuni cautele. 4.3. Il terzo motivo deduce violazione di legge, con riferimento alla negazione delle attenuanti generiche, e vizio di motivazione in ordine al trattamento 6 sanzionatorio;
lamenta l'assenza di motivazione sul diniego del beneficio ex art. 62 bis cod.pen. e sulla congruità della pena inflitta, nonostante la portata limitata del ruolo attribuibile al RE e la sua sostanziale incensuratezza. 5. Nell'interesse di AR CE sono stati presentati motivi nuovi, contenuti in due memorie a firma rispettiva dell'avv. Luca Maio e dell'avv. AN Speziale, depositate il 9.11.2021. 5.1. La memoria dell'avv. Maio ribadisce e sviluppa le argomentazioni dedotte a sostegno delle censure rivolte alla condanna per il delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen., alla condanna per la violazione dell'art. 12 quinquies legge n. 356 del 1992 ascritta al capo 3, alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991; con particolare riguardo al reato associativo, invoca l'applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 36958 del 2021 e dalla Sezione 6 nella sentenza n. 16543 del 2021, che aveva annullato la condanna pronunciata dai giudici di merito nei confronti del coimputato AR CO, per il medesimo titolo di reato, all'esito del giudizio celebrato a SU carico nelle ordinarie forme dibattimentali;
quanto al reato sub 3, deduce la natura reale, e non fittizia, della retrocessione del bar "Vecchia Milano" al SA e l'assenza dell'elemento soggettivo del reato, che aveva condotto all'assoluzione dei coimputati AR CO, AR AN e LO PP dalla medesima imputazione nel giudizio ordinario celebrato nei loro confronti;
quanto all'aggravante della finalità di agevolazione mafiosa, deduce l'assenza di prova dell'esistenza della consorteria criminale di riferimento e rileva che l'aggravante era già stata esclusa in via definitiva nei riguardi del coimputato AR CO, sul presupposto della mancata dimostrazione della destinazione della condotta a favorire il presunto organismo associativo piuttosto che le persone degli interessati. 5.2. La memoria dell'avv. Speziale ribadisce a sua volta e ulteriormente argomenta le censure riguardanti l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato associativo ascritto all'imputato e i vizi motivazionali della sentenza impugnata sul punto, nonché l'assenza dei presupposti dell'aggravante ex art. 7 legge n. 203 del 1991 contestata in relazione ai capi 2 e 3, anche sulla scorta degli esiti del separato giudizio celebrato a carico del coimputato AR CO. CONSIDERATO IN DIRITTO Ricorso di AR CE 1. Il primo e il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di AR CE dall'avv. Luca Maio, diretti a censurare la condanna dell'imputato per la partecipazione all'associazione mafiosa operante in Buccinasco, Milano e comuni limitrofi dal luglio 2012 al giugno 2014, descritta al capo 1 della rubrica, sulla base di argomentazioni che sono state riprese e sviluppate nei motivi nuovi Id.) t 7 presentati il 9.11.2021 dallo stesso avv. Maio e dall'avv. AN Speziale, sono fondati nei termini e per le ragioni che seguono. 1.1. Occorre premettere che l'esame dei motivi suddetti, in particolare del secondo, deve essere condotto confrontando le relative censure con la motivazione di entrambe le sentenze di merito, di primo e secondo grado, che hanno affermato l'esistenza della cosca di ndrangheta di cui al capo 1 e la partecipazione alla stessa del ricorrente sulla scorta dei medesimi elementi di prova, che sono stati valutati secondo criteri uniformi e sono stati ritenuti di per sé idonei a dimostrare la condotta partecipativa dell'imputato nei termini ascritti nel capo d'imputazione: allorché, infatti, la sentenza d'appello si salda, nella sua struttura argomentativa, con quella di primo grado, sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, le due sentenze costituiscono un unico - complessivo - corpo decisionale, suscettibile di una lettura congiunta ai fini del controllo di legittimità sui dedotti vizi di motivazione (giurisprudenza costante, da ultimo ribadita da Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218), nonchè di violazione delle norme sostanziali che definiscono la condotta partecipativa al sodalizio mafioso. 1.2. Dalla lettura testuale dell'imputazione e delle motivazioni delle sentenze di merito emerge che due sono gli elementi ai quali è stata attribuita una valenza probatoria fondamentale agli effetti della dimostrazione della partecipazione associativa dell'imputato e del SU ruolo all'interno del sodalizio: il contenuto della conversazione, oggetto di captazione ambientale, avvenuta il 28.11.2012 tra LO IC e TA OS a bordo dell'autovettura del primo, nel cui contesto il TA attribuisce al soggetto da lui indicato come figlio di CO AR "u Sparitu" il possesso di una dote di ndrangheta (il "vangelo") conferitagli al compimento del diciottesimo anno d'età dalla "buonanima di Nunzio LA", allora capo, prima del SU omicidio nel luglio 2008, dell'articolazione territoriale del sodalizio mafioso denominata "La Lombardia"; e la veste di stretto collaboratore del padre AR CO, individuato quale soggetto apicale della cosca di ndrangheta descritta al capo 1 (e separatamente processato, nelle ordinarie forme dibattimentali, per il medesimo titolo di reato), nella gestione della vicenda relativa all'acquisto, e alla successiva dismissione, del bar "Vecchia Milano" di Milano, corso Europa 14, oggetto di intestazione fittizia dapprima al cugino AR AN e poi, a seguito della dismissione, a AN EN, finalizzata a eludere le disposizioni di legge in -materia di misure di prevenzione patrimoniale, al cui rischio era particolarmente esposto AR CO in quanto sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza di p.s., nell'ambito di un'operazione funzionale a favorire l'attività della cosca di ndrangheta di comune appartenenza. 8 1.3. L'importanza decisiva assegnata (anche) dalla sentenza d'appello alla interpretazione dei contenuti della captazione ambientale del 28.11.2012 rende censurabile, sotto il profilo della manifesta incongruenza logica, la decisione della Corte territoriale di non acquisire la trascrizione della conversazione eseguita nelle forme della perizia nel giudizio ordinario pendente a carico, tra gli altri, del coimputato AR CO - che era stata sollecitata ex art. 603 cod.proc.pen. dalla difesa dell'imputato nei motivi d'appello - nonostante la difesa avesse allegato che nel testo della ridetta trascrizione non risultassero proferite da TA OS le parole "è SU IG (figuranti, invece, nella trascrizione sommaria effettuata dalla p.g. e utilizzata nel giudizio abbreviato a carico di AR CE), con riguardo al soggetto indicato dal TA quale destinatario della dote di ndrangheta attribuita dal LA, e individuato (anche) per tale ragione nel figlio di AR CO, davanti all'officina in cui quest'ultimo era all'epoca occupato stava transitando nel frangente l'autovettura con a bordo gli interlocutori della conversazione intercettata. E' vero che la Corte d'appello ha motivato la decisione di non ritenere assolutamente necessaria l'acquisizione del dato probatorio sopravvenuto (che nel giudizio d'appello conseguente allo svolgimento del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato non costituisce un diritto della parte interessata, ma è demandata a una valutazione del giudice ancorata all'effettiva necessità della prova: Sez. 6 n. 37901 del 21/05/2019, Rv. 276913) sulla base dell'argomento per cui dal tenore complessivo della conversazione riportata nel brogliaccio della polizia giudiziaria si evinceva comunque che gli interlocutori si riferivano a AR CO e al di lui figlio CE;
tuttavia, l'effetto potenzialmente dirompente sul significato della prova inducibile dal dedotto venir meno di un riferimento preciso all'identità del soggetto conferitario della dote del "vangelo", nel cui possesso la sentenza impugnata ha individuato un passaggio essenziale del ragionamento logico ricognitivo della partecipazione associativa dell'imputato alla cosca, si rivela tale da esigere - così come rilevato dal ricorrente - il supporto di una rilettura complessiva dell'intera conversazione registrata, da compiersi mediante un effettivo raffronto tra il brogliaccio di p.g. e la trascrizione integrale eseguita nelle forme garantite e prontamente disponibili della perizia, che la Corte territoriale è legittimata ad acquisire d'ufficio (ove non ritenga di avvalersi, in alternativa, della facoltà di procedere direttamente all'ascolto del relativo file audio in camera di consiglio: Sez. 1 n. 22062 del 24/04/2013, Rv. 256080). Sotto tale profilo sussiste, dunque, il vizio di motivazione denunciato nel primo motivo di ricorso con riguardo al diniego dell'acquisizione della perizia trascrittiva della captazione ambientale del 28.11.2012, e la sentenza impugnata deve ' i 9 essere, sul punto, annullata con rinvio. 1.4. Non è, invece, censurabile la decisione della Corte territoriale di non acquisire il verbale dell'esame reso dal teste di p.g. AS nel dibattimento celebrato a carico di AR CO. Non solo, infatti, l'istanza difensiva è stata rigettata sul corretto, e logicamente condivisibile, argomento per cui il dato negativo costituito dalla mancata emersione (nel corso della deposizione testimoniale) di elementi di partecipazione all'associazione mafiosa a carico di AR CE nell'ambito di altro processo - cd. "Infinito" - riguardante altri fatti e altri soggetti non può influenzare in modo significativo il tema positivo di prova oggetto del presente giudizio, ma è la stessa sentenza di primo grado a dare atto (pagina 35) che il procedimento cd. "Infinito" non vedeva imputati soggetti appartenenti alla famiglia AR-IA, pur facendo riferimento anche a tale famiglia nell'ambito della più generale ricostruzione del radicamento della ndrangheta in Lombardia mediante suddivisione in più locali operative facenti capo, tramite la struttura federata denominata "La Lombardia", alle cosche calabresi di origine. Del resto, l'oggetto specifico del presente giudizio, in relazione al quale deve essere scrutinata (con gli esiti di cui subito si dirà) la tenuta logica della motivazione delle sentenze di merito, è costituito dalla partecipazione di AR CE a un'organizzazione mafiosa, capeggiata dal padre CO, operante in Buccinasco, Milano e comuni limitrofi negli anni che vanno dal luglio, 2012 al giugno 2014, e dunque in un'epoca successiva ai fatti che sono stati accertati in altri processi (tra i quali quello cd. "Infinito") con riguardo ad altre e diverse condotte partecipative. 2. Questa Corte, nella sua massima espressione nomofilattica (Sez. U n. 36958 del 27/05/2021), ha di recente ribadito il principio di diritto per cui la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si sostanzia nello stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, che deve dimostrarsi idoneo, per le caratteristiche specifiche del caso concreto, ad attestare la messa a disposizione in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi, precisando che - nel rispetto del principio di materialità ed offensività della condotta - l'affiliazione rituale può costituire grave indizio della condotta partecipativa, ove la stessa risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime d'esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, l'espressione non di una mera manifestazione di volontà, bensì di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione. L'elemento qualificante della condotta partecipativa punita dall'art. 416 bis cod.pen. è dunque rappresentato dalla materialità della messa a disposizione del 1 0 soggetto in favore dell'organizzazione criminale, in quanto idonea ad accrescere la potenziale capacità operativa e intimidatoria dell'associazione mafiosa, anche se - trattandosi di reato di pericolo presunto - non è necessario il compimento da parte dell'agente di specifici atti esecutivi della condotta illecita programmata al momento dell'adesione al sodalizio (Sez. 2 n. 27394 del 10/05/2017, Rv. 271169); l'esistenza di una formale dichiarazione di affiliazione o di una rituale cerimonia di investitura del soggetto (mediante il conferimento, nel caso della ndrangheta, di una "dote" al neo associato) non è indispensabile ad integrare il reato, ma può costituire - sul terreno della prova - un grave e significativo elemento di riscontro della sussistenza del patto associativo, ove presenti i caratteri, sopra indicati dalle Sezioni Unite, non di una semplice manifestazione di volontà, ma della contrazione di un vincolo reciproco tra l'affiliato e l'associazione, produttivo della messa a disposizione permanente del primo in favore della seconda. L'esistenza del patto associativo reciprocamente vincolante, al fine dell'insorgere della responsabilità penale del soggetto, dev'essere necessariamente storicizzata con riguardo alla partecipazione a un determinato sodalizio mafioso, attivo in un contesto spazio-temporale definito e individuato nella sua operatività funzionale: l'elemento di riscontro della partecipazione associativa, potenzialmente derivante dal possesso di una qualifica o dote di ndrangheta, deve di conseguenza attenere anch'esso a un quadro organizzativo ben definito nel tempo, nello spazio e nelle concrete dinamiche operative, non potendo bastare il semplice dato statico dell'affiliazione mafiosa a dimostrare l'inserimento stabile del soggetto in una determinata struttura associativa e , la sua effettiva messa a disposizione della stessa per il perseguimento delle relative attività criminali. Deve pertanto concludersi che la titolarità e l'investitura formale di una dote di ndrangheta, per quanto importante ("dalla A alla Z", secondo il linguaggio utilizzato dal TA nella conversazione incriminata), per poter assumere, alle condizioni sopra indicate, capacità dimostrativa della partecipazione associativa del soggetto al quale è stata conferita, deve essere posta in concreta correlazione con l'accertata esistenza della struttura mafiosa di riferimento quale contestata nel capo d'imputazione, rispetto alla cui effettiva operatività deve essere verificato il titolo partecipativo ascritto all'imputato: diversamente opinando, il possesso della "dote" finirebbe per risolversi in un mero status di indefinita appartenenza mafiosa, privo di reale efficacia probatoria. 2.1. Proprio con riguardo ai profili di diritto appena evidenziati, il ragionamento probatorio delle sentenze di merito è incorso nei vizi logico-giuridici denunciati nel secondo motivo del ricorso di AR CE. Le carenze motivazionali riguardano sia la verifica dell'effettiva esistenza ed 11 attività della cosca di ndrangheta indicata al capo 1 della rubrica, partecipata dal ricorrente e capeggiata dal padre AR CO, sia l'individuazione della concreta condotta operativa in cui si sarebbe sostanziato il contributo apportato alla vitalità della stessa da AR CE. 2.2. Occorre premettere che né il ricorrente, né il padre, risultano essere stati condannati, in altri giudizi, per l'appartenenza alla ndrangheta o ad altre associazioni di tipo mafioso: i processi definiti con le sentenze richiamate, in particolare, dalla Corte d'appello alle pagine 20 e 21 della motivazione ("Nord Sud", "Cerberus", "infinito") danno conto bensì del dato giudizialmente acquisito relativo al risalente radicamento della ndrangheta in Lombardia, ma non concernono le posizioni soggettive di AR CO e AR CE, né le attività criminali oggetto del presente processo;
anche il processo cd. "Cerberus", che ha riguardato l'insediamento e le attività della famiglia mafiosa dei AR-IA in alcune zone dell'hinterland milanese, tra le quali il Comune di Buccinasco, ha attinto gli esponenti di altri rami della famiglia, riconosciuti colpevoli di esercitare un controllo mafioso sui lavori di movimento terra in un'epoca antecedente gli anni interessati dall'imputazione qui in esame. La sentenza impugnata era dunque tenuta ad assolvere in modo puntuale l'obbligo motivazionale in ordine alla prova dell'esistenza storica della cosca partecipata dal ricorrente, con riferimento al periodo temporale - luglio 2012- giugno 2014 - considerato dall'imputazione (Sez. 2 n. 7870 del 28/01/2020, Rv. 277962) e alla specifica sfera di operatività ad essa attribuita, in termini di concreta attuazione di un programma criminoso riconducibile ai contenuti e alle modalità di estrinsecazione descritti nell'art. 416 bis terzo comma cod.pen. La Corte territoriale ha invece dato essenzialmente per scontata la ríconducibilità anche di AR CE (e del padre CO) a un contesto associativo di tipo mafioso a base familiare, operante nel territorio di elezione e facente capo a taluni esponenti storici della famiglia AR-IA (la cui genealogia, composizione e coinvolgimento in vicende giudiziarie ha costituito oggetto di particolareggiata ricostruzione alle pagine da 26 a 43 della sentenza di primo grado) già indagati, giudicati e condannati per il delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen., privilegiando così - agli effetti della prova dell'esistenza del sodalizio partecipato dal ricorrente - un generico riferimento ai SUi legami parentali e alla struttura unificante di tipo familistico della ndrangheta, piuttosto che l'individuazione di una precisa configurazione soggettiva della cosca di specifica imputazione e della sua operatività oggettiva. 2.3. La sentenza d'appello ha attribuito importanza fondamentale, agli effetti della prova della partecipazione associativa del ricorrente, al possesso della "dote" di ndrangheta concessagli, secondo quanto affermato da TA 12 OS nella citata conversazione ambientale del 28.11.2012, al compimento del diciottesimo anno d'età - e dunque alla fine del 2007, essendo AR CE nato il [...] - da LA ME, allora capo della struttura federata denominata "La Lombardia". La Corte di merito ha così valorizzato il riferimento a una qualifica personale dell'imputato, risalente di alcuni anni rispetto ai fatti oggetto di giudizio, che di per sé non descrive alcuna concreta condotta operativa del soggetto rispetto al sodalizio mafioso, di cui è accusato di far parte dal luglio 2012, e al contributo materiale apportato all'attuazione del relativo programma criminale. Per quanto non possa mettersi in dubbio l'affidabilità delle affermazioni del TA, rese nel contesto di un dialogo riservato intercorso con un sodale nelle attività illecite come LO IC, e provenienti da un soggetto che conosceva bene AR CO in ragione dei periodi di detenzione comune trascorsi nel carcere di Voghera così da renderlo credibile destinatario delle relative confidenze (ciò di cui la sentenza impugnata ha dato puntuale atto), dalla lettura della trascrizione della conversazione tra i due soggetti - riportata nelle sentenze di merito - non emerge alcun riferimento a concrete condotte operative poste in essere da AR CE, significative di una sua effettiva messa a disposizione dell'organizzazione alla quale il TA riferisce che era stato anni prima affiliato, neppure con riferimento alla vicenda dell'intestazione fittizia del bar "Vecchia Milano" e a una gestione della relativa attività commerciale nell'interesse del sodalizio criminale di (ritenuta) appartenenza. 2.4. Il coinvolgimento del ricorrente nell'acquisto e nella gestione del suddetto esercizio pubblico, in termini idonei a integrare (come infra si dirà) il delitto di cui all'art. 12-quinquies legge n. 356 del 1992 (ora trasfuso nell'art. 512 bis cod.pen.) ascritto al capo 2 della rubrica, costituisce in realtà la sola condotta materiale direttamente riferibile a AR CE che è stata individuata dai giudici di merito quale contributo operativo apportato dall'imputato all'attuazione del programma dell'associazione criminale. La sentenza d'appello ha valorizzato particolarmente, al riguardo, la sinergia operativa - nella vicenda - dell'imputato col padre CO, immediato titolare dell'interesse al perseguimento della finalità elusiva (in quanto sottoposto a misura di prevenzione personale) e ritenuto esponente apicale del sodalizio mafioso, e l'utilizzo del bar come luogo di incontro con altri esponenti della cosca, risultante dai servizi di osservazione. La motivazione della decisione impugnata, tuttavia, non si è confrontata in modo adeguato col dato, evidenziato dal ricorrente, per cui la disponibilità operativa manifestata nei riguardi di un singolo esponente - anche di vertice - dell'organizzazione mafiosa non costituisce di per sé comportamento sufficiente a - 13 integrare la condotta di partecipazione, ove non sia dimostrato che essa si sia tradotta in un contributo, munito di effettiva rilevanza causale, alla conservazione o al rafforzamento della consorteria (Sez. 6 n. 40746 del 24/06/2016, Rv. 268325), a maggior ragione quando l'apporto collaborativo prestato possa trovare spiegazione alternativa in un rapporto di tipo personale, derivante dallo stretto legame parentale esistente nella specie tra i due soggetti. Sono le stesse sentenze di merito a porre in evidenza come l'operazione di acquisto del bar "Vecchia Milano" mediante l'intestazione fittizia della relativa titolarità al cugino AR AN rispondesse a un interesse precipuo di AR CO di eludere il rischio immanente di possibili misure pregiudizievoli di natura patrimoniale applicabili nei SUi confronti, derivanti dalla pregressa condanna per il reato di cui all'art. 74 DPR n. 309 del 1990 e dalla successiva adozione della misura della sorveglianza speciale aggravata dall'obbligo di soggiorno: ciò che potrebbe costituire di per sé sufficiente ed esaustiva ragione dell'intervento ausiliatore del figlio - AR CE - nella realizzazione di un'operazione illecita funzionale alla tutela di comuni interessi intranei al nucleo familiare, senza necessariamente implicare il perseguimento di più ampie finalità criminali di tipo associativo. Anche l'incontro osservato presso i locali del bar, il 25.05.2013, tra i AR - padre e figlio - e altri soggetti nelle persone di RE FF, LO PP e RR CE non appare idoneo ad assumere il significato di riscontro decisivo della rifluenza mafiosa dell'affare attribuitogli dalla sentenza impugnata, trattandosi di soggetti a loro volta coimputati (in particolare il RE e il LO) nella medesima vicenda di interposizione fittizia di cui ai capi 2 e 3, così da poter giustificare sotto tale più limitato profilo la loro comune presenza sui luoghi. Del resto, neppure è stata ipotizzata nel presente giudizio la ricorrenza di altri e ben più significativi elementi, di natura oggettiva, capaci di riscontrare la realizzazione della suddetta operazione negoziale nell'interesse dell'associazione mafiosa di (ritenuta) appartenenza dell'imputato, quale sarebbe stato l'impiego, per il finanziamento dell'acquisto del bar e delle relative licenze, di una provvista patrimoniale di provenienza illecita, tale da integrare i delitti, tipici delle cosche di ndrangheta installate nel Nord Italia, di cui agli artt. 648 bis e segg. cod.pen. 2.5. Gli ulteriori elementi indiziari valorizzati dalle sentenze di merito a sostegno dell'esistenza e dell'operatività dell'associazione mafiosa contestata al capo 1 della rubrica, come l'intervento con funzioni di mediazione e di garanzia di AR CO nella vicenda relativa al recupero del credito vantato da ON PP nei confronti di Trimboli Natale, riguardano esclusivamente la posizione di AR CO, la cui condanna in qualità di soggetto apicale della medesima compagine associativa è stata annullata da questa Corte con la 14 sentenza (Sez. 6, n. 16543 del 19/01/2021) che è stata allegata dalla difesa ai motivi nuovi depositati il 9.11.2021, senza che sul punto risulti ad oggi intervenuta una pronuncia definitiva;
oppure attengono ad elementi di contorno, come la generica disponibilità di un appartamento locato da una società (Finman) coinvolta in indagini di mafia, e talora risalenti nel tempo come il controllo aeroportuale subito il 5.04.2008 da AR CE unitamente al figlio di LA ME, privi di autonoma e decisiva valenza dimostrativa in ordine al thema pro bandum, una volta rilevata l'insufficienza dei dati rappresentati dalla dote conferita dal LA e dal ruolo svolto nell'intestazione fittizia del bar "Vecchia Milano". 2.6. L'accoglimento, nei termini suddetti, del secondo motivo di ricorso comporta dunque l'annullamento, con rinvio per un nuovo giudizio, della condanna di AR CE per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa. 3. Il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse di AR CE è fondato solo con riguardo alla condanna del ricorrente per la (seconda) violazione dell'art. 12 quinquies legge n. 356 del 1992 contestata al capo 3 della rubrica, mentre risultano infondate fino a rasentare l'inammissibilità le censure dedotte in relazione alla condanna per il medesimo titolo di reato oggetto di imputazione al capo 2. Le vicende relative all'acquisto e alla successiva retrocessione dell'esercizio commerciale, titolare delle attività di bar-ristorazione e vendita di generi di monopolio (tabacchi), denominato "Vecchia Milano", da cui sono scaturite le predette imputazioni, sono state puntualmente ricostruite nei loro aspetti fattuali, con motivazioni conformi, dalle sentenze di merito. 3.1. Con riferimento alla prima operazione negoziale, perfezionata il 16.07.2013, è stato accertato il trasferimento della proprietà dell'esercizio, nella suddetta data, dalla precedente titolare società In Hoc s.r.I., facente capo a SA AT e RE FF, alla società AB Ristorazione s.r.l. di AR AN (cugino del ricorrente); il prezzo di acquisto realmente pattuito, ricostruito sulla base delle risultanze dell'attività di captazione, era di 770.000 euro, a fronte di quello dichiarato di 650.000, di cui 240.000 (o 245.000) euro subito versati, in nero o tramite assegni bancari la cui provvista era stata messa a disposizione di AR AN da AR CE e, in minor misura, dal cognato LI AN, e il resto da pagarsi dilazionato in più rate;
in data 15.11.2013 parte delle quote della società AB Ristorazione era stata acquisita formalmente da AR CE, il quale peraltro - così come emerso dalle attività di monitoraggio e osservazione - era risultato effettivamente presente nei locali dell'esercizio già da epoca antecedente il mese di luglio del 2013, occupandosi direttamente della gestione del bar ancor prima della stipulazione dell'atto ' 15 /13 formale di acquisto dalla società In Hoc. Sulla scorta di tali elementi, i giudici di merito hanno ritenuto consumata l'intestazione e l'attribuzione fittizia dell'esercizio commerciale, avente natura di reato istantaneo (Sez. 3 n. 23097 del 8/05/2019, Rv. 276199), il 16.07.2013, data di stipula del relativo atto negoziale, mediante la condotta consistita nell'interposizione di AR AN in qualità di titolare apparente (tramite la AB Ristorazione) del bene acquistato in realtà con fondi messi a disposizione da AR CE e AR CO e risultato nella effettiva disponibilità di questi ultimi fin dal momento dell'atto di acquisto, mentre il successivo trasferimento in data 15.11.2013 di quote della AB Ristorazione da AN a CE AR assolveva una mera funzione ricognitiva di una situazione di fatto preesistente;
l'operazione era finalizzata a consentire ai AR di sottrarre il bene al rischio di essere attinto dalle misure di prevenzione patrimoniale alle quali avevano ragione di temere di essere sottoposti in forza dei precedenti, giudiziari e di prevenzione, gravanti su AR CO. Le argomentazioni con cui le sentenze di merito hanno ritenuto provata la commissione del reato alla data del 16.07.2013, col concorso e col contributo essenziale di AR CE, risultano conformi ai principi di diritto elaborati da questa Corte in tema di elementi costitutivi del delitto di cui all'attuale art. 512 bis cod.pen., nonché a corrette logiche interpretative, e non sono scalfite dalle censure del ricorrente, che si limitano a sollecitare una non consentita lettura alternativa delle relative risultanze processuali. Correttamente, in particolare, la sentenza impugnata ha ritenuto che la titolarità effettiva dell'esercizio commerciale fosse stata attribuita, ab origine, al ricorrente (in concorso col padre), valorizzando sul punto sia i contenuti delle conversazioni intercettate attestanti che la liquidità necessaria alla copertura degli assegni emessi per il pagamento di una parte cospicua del prezzo di acquisto (almeno 80.000 euro) era stata messa a disposizione da AR CE, sia l'impegno diretto dimostrato fin dall'inizio dall'imputato nella gestione del bar mediante la sua riscontrata - ripetuta - presenza all'interno dei locali;
è vero che, come dedotto nel ricorso, la condotta che rileva al fine di integrare il reato è costituita dall'interposizione (fittizia) di altro soggetto nella titolarità del bene, e non dalla gestione materiale dello stesso, tuttavia l'accertata attività gestoria dell'imputato è stata congruamente interpretata dalla Corte d'appello, con ragionamento immune da vizi logici, come univocamente sintomatica dell'effettiva titolarità e disponibilità (anche giuridica) del bene in capo al ricorrente. D'altronde, è stato lo stesso AR CE a rivendicare direttamente, nel corso della conversazione con tale RR ER registrata il 29.05.2013 (riportata alla pagina 32 della sentenza d'appello), l'acquisto del bar ("abbiamo 16 preso quello...proprio dietro al duomo...Corso Europa"), mentre il cugino AN AR neppure aveva presenziato agli incontri, osservati dagli inquirenti il 25 maggio e il 12 giugno 2013, in cui erano state definite, con la partecipazione del ricorrente, le condizioni dell'acquisto (così come dato atto dalla sentenza di primo grado alla pagina 78). Quanto alla sussistenza della finalità elusiva, contestata dal ricorrente, va qui ribadito il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, per cui la configurabilità del reato in oggetto non è esclusa dal fatto che i beni del soggetto suscettibile di sottoposizione a misura di prevenzione patrimoniale siano intestati a soggetti - come il coniuge, i figli, le persone stabilmente conviventi, i parenti e gli affini entro il grado (sesto e quarto, rispettivamente) indicato dalla legge - per i quali opera la presunzione d'interposizione fittizia prevista dall'art. 26 comma 2 D.Lgs. n. 159 del 2011, e prima dall'art.
2-ter legge n. 575 del 1965 (Sez. 2 n. 7999 del 1/02/2017, Rv. 269545; Sez. 2 n. 13915 del 9/12/2015, Rv. 266386; Sez. 6 n. 37375 del 6/05/2014, Rv. 261656). Risulta di conseguenza inconferente l'argomento difensivo inteso a censurare la sussistenza del reato sotto il profilo dell'incongruità dell'intestazione del bene a una persona comunque appartenente alla cerchia familiare dei AR;
AR AN anzi - come dato atto dalla sentenza di primo grado - poteva vantare, a differenza dell'imputato e del padre CO, la titolarità di un regolare reddito di lavoro dipendente, apparentemente giustificativo dell'acquisto patrimoniale. Parimenti inconferente si rivela la mancata soggezione di AR CE a misura di prevenzione, avendo le sentenze di merito ampiamente argomentato che l'operazione elusiva era stata attuata nell'interesse precipuo di AR CO, sotto le cui direttive il figlio aveva agito;
va peraltro ribadito che la fattispecie di cui all'art. 512 bis cod.pen. integra un reato di pericolo, per la cui commissione è sufficiente che l'agente, suscettibile di sottoposizione a misura di prevenzione patrimoniale, e il concorrente necessario che si presta alla intestazione fittizia dei beni, compiano un qualsiasi negozio giuridico con la finalità elusiva prevista dalla norma (Sez. 2 n. 12871 del 9/03/2016, Rv. 266661); per la sussistenza del reato non è dunque necessaria la preventiva emissione della misura di prevenzione, né la pendenza del relativo procedimento, bastando soltanto che l'agente ne possa temere l'instaurazione (Sez. 2 n. 22954 del 28/03/2017, Rv. 270480), secondo un atteggiamento psicologico che è stato puntualmente ritenuto in capo all'imputato dalla sentenza impugnata. 3.2. Con riferimento alla seconda operazione negoziale concernente il bar "Vecchia Milano", perfezionata il 4.04.2014 mediante l'intestazione della società AB Ristorazione s.r.I., titolare dell'esercizio commerciale, a AN EN in qualità di prestanome di SA AT, la condanna del ricorrente per il 17 Cv-) reato di cui all'art. 512 bis cod.pen. è stata pronunciata dalle sentenze di merito sul ritenuto presupposto che AR CE e il padre CO avessero preso la decisione di cedere l'esercizio, a poco meno di nove mesi di distanza dal SU acquisto, a causa dell'accentuato timore di adozione di misure patrimoniali nei loro confronti derivante dalla divulgazione della notizia relativa a un'indagine che li riguardava - cd. "Platino 2" - mediante l'esecuzione di arresti e la pubblicazione di captazioni ambientali. Il ricorrente deduce che la reale ragione della decisione di retrocedere l'esercizio era costituita invece dalla constatazione del venir meno della convenienza economica dell'affare, dovuta alla revoca della licenza di vendita dei tabacchi a seguito di un contenzioso con l'amministrazione dei monopoli di Stato per effetto del mancato pagamento di un debito risalente alla gestione precedente, con conseguente consistente contrazione dei profitti ricavabili dalla gestione del bar: pur essendo la sopravvenienza di tali eventi incontroversa, la sentenza d'appello ha tuttavia valorizzato, agli effetti di ritenere comunque integrata in capo ai AR la finalità elusiva, i contenuti di alcune conversazioni intercorse in particolare il 22.01.2014 tra SA e LL VA e il 28.01.2014 tra SA e RE FF, aventi ad oggetto le ragioni del ripensamento dei AR, individuate dagli interlocutori non tanto nella revoca della "licenza", quanto nel fatto che gli stessi "hanno il terrore...sono stanchi, non ce la fanno, hanno paura che gli rubano", così alludendo - secondo il giudizio della Corte territoriale - al timore dei AR di essere sottoposti a misure ablative. Anche a prescindere, peraltro, dall'individuazione delle ragioni concrete che animarono la condotta del ricorrente (e del padre), ciò che assume rilevanza decisiva al fine di contraddire l'affermazione di colpevolezza dell'imputato per il reato di cui al capo 3 è il dato per cui la retrocessione dell'esercizio commerciale costituì il frutto di una determinazione volitiva reale, e non già simulata o fittizia, dei AR, che si tradusse in una effettiva dismissione della titolarità del bar, ceduto a terzi in esecuzione di una volontà reale di spogliarsi del bene e non già con l'intento di attribuirne l'intestazione apparente a un prestanome, conservandone la disponibilità. Come emerge dalla ricostruzione di quest'ultima vicenda operata dalle sentenze di merito, l'intestazione fittizia del bar al AN rispondeva a un interesse proprio e specifico del SA, reale acquirente del bene, motivato dalla sua situazione reddituale e patrimoniale di apparente impossidenza, tale da non giustificare la titolarità di un esercizio commerciale nel centro di Milano e da esporlo personalmente al rischio di misure ablative (di cui il SA era perfettamente consapevole, tanto da affermare, nel corso della conversazione ( registrata il 17.03.2014 col AN, "io non mi posso intestare nemmeno una 18 pera": pagina 36 della sentenza d'appello); la sostanziale estraneità dei AR - una volta conseguito il risultato da essi voluto, costituito dalla cessione definitiva dell'esercizio commerciale - alle finalità elusive perseguite dal SA e ai rapporti interni tra quest'ultimo, il SU socio RE FF e il AN in merito all'individuazione del soggetto cui intestare la titolarità formale del bar, esigeva pertanto la prova puntuale del coinvolgimento psicologico di AR CE nella fase finale della vicenda, con specifico riguardo alla consapevolezza della natura fittizia dell'intestazione al AN, al fine di poterne affermare la responsabilità concorsuale nella corrispondente violazione dell'art. 512 bis cod.pen. Il relativo tema di prova non è stato adeguatamente affrontato dalla sentenza impugnata, che deve perciò - sul punto - essere annullata con rinvio;
risulta, del resto, dai motivi nuovi presentati dal ricorrente e dal testo della sentenza ivi allegata, pronunciata il 10.10.2018 dal Tribunale di Milano nel separato giudizio a carico di AR CO, che quest'ultimo è stato assolto in via definitiva dalla medesima imputazione perché il fatto non costituisce reato. 4. Il quarto motivo del ricorso di AR CE, infine, è fondato e deve essere accolto come logica conseguenza dell'avvenuto accoglimento del secondo motivo - riguardante la partecipazione associativa del ricorrente - anche in punto di esistenza della cosca di ndrangheta nel cui contesto ed a cui vantaggio l'imputato è accusato di aver realizzato le condotte ascritte ai capi 2 e 3: fermo il rigetto del ricorso con riguardo alla condanna per il reato base di cui al capo 2, la sentenza impugnata deve quindi essere annullata, con rinvio per un nuovo giudizio, relativamente alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991 (ora art. 416 bis.1 primo comma cod.pen.). Ricorso di RE FF 1. Il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di RE FF dall'avv. TI AR è infondato in ogni sua deduzione. 1.1. La condanna del ricorrente per il concorso nelle violazioni dell'art. 512 bis cod.pen. ascritte ai capi 2 e 3 della rubrica è stata congruamente argomentata dalla sentenza impugnata con motivazioni logiche e coerenti, che hanno risposto in modo puntuale alle censure dedotte nei motivi d'appello e riproposte in modo tendenzialmente acritico nel ricorso per cassazione, dando atto dell'univoca convergenza degli elementi di prova a carico del RE in ordine tanto alla sua partecipazione materiale alle operazioni di intestazione fittizia quanto alla consapevolezza delle finalità elusive con esse perseguite. Dalla lettura delle sentenze di merito emerge, invero, in modo immediato il coinvolgimento diretto e costante del RE nelle negoziazioni in cui si concretizzarono le operazioni incriminate, in veste di socio, collaboratore e 19 portavoce del SA sia nella cessione iniziale del bar "Vecchia Milano" alla AB Ristorazione s.r.l. di AR AN, in qualità di prestanome di CO e CE AR, sia nella successiva retrocessione del bene all'originario titolare SA AT mediante l'interposizione di AN EN. 1.2. Con riguardo alla vicenda di cui al capo 2, è stato accertato che il RE era amministratore e socio, insieme al SA, della In Hoc s.r.I., società proprietaria dell'esercizio commerciale;
in tale veste egli aveva partecipato alle trattative per la relativa cessione, intercorse direttamente coi AR - come attestato dai servizi di osservazione e monitoraggio, di cui ha dato puntuale conto, in particolare, la sentenza di primo grado - e culminate nella stipulazione dell'atto di vendita del 16.07.2013; il ricorrente non era pertanto un mero extraneus, così come dedotto nel ricorso, ma era personalmente interessato alla conclusione dell'affare nei termini voluti dalle parti, partecipe dell'atto formale col quale si realizzò il trasferimento fittizio del bar a AR AN e autore diretto (in concorso coi correi) della relativa condotta. La prova della consapevolezza della natura fittizia dell'intestazione e della condivisione ab origine della finalità elusiva perseguita dai AR è stata motivatamente tratta proprio dal sistematico relazionarsi del RE fin dalle trattative iniziali con CO e CE AR, coi quali (e non col cugino AN) avvenne infatti l'incontro per stabilire le condizioni di vendita osservato dagli inquirenti il 25.05.2013: sul punto, i giudici di merito non sono dunque incorsi in alcuna carenza o illogicità argomentativa, valendo semmai il contenuto della conversazione successivamente intercorsa il 28.01.2014 tra il RE e il SA a riscontrare ulteriormente la risalente consapevolezza del ruolo di prestanome svolto da AR AN nella vicenda, specie laddove il ricorrente comunica al SU interlocutore che i AR (padre e figlio) ad AN "non lo tengono neanche in considerazione" (pagina 34 della sentenza d'appello). Le deduzioni del ricorrente volte a posticipare al momento delle trattative per la retrocessione del bar la "scoperta" delle reali finalità che avevano animato la condotta dei AR si risolvono dunque nel sollecitare un'inammissibile rilettura del compendio probatorio, che non può trovare ingresso in sede di legittimità. 1.3. Anche con riguardo al negozio successivo di retrocessione al SA dell'esercizio commerciale, oggetto del capo 3, è stato puntualmente accertato il coinvolgimento personale del RE nelle relative trattative, nell'interesse non solo del SA ma anche nel proprio, tanto da indurre il ricorrente a riprendere nelle proprie mani la gestione diretta del bar, unitamente al cugino LL VA, per la durata di circa un mese a partire dal 3 febbraio 2014 (così come dato atto dalla sentenza di primo grado, alla pagina 97, e non contestato nel ricorso), e da recarsi ripetutamente in Calabria per conferire al riguardo con 20 AR CO e con LO PP. E' vero, avendone dato congruamente atto la sentenza impugnata sulla base dei risultati dell'attività di captazione, che in occasione della trasferta a Platì del 3.03.2014 il ricorrente subì delle intimidazioni ad opera di LO PP finalizzate ad accelerare la definizione del riacquisto del bar, ma la decisione finale del SA di riacquisire la titolarità dell'esercizio commerciale non risultò essere stata influenzata in modo condizionante da simili atteggiamenti, così come si è evinto, tra l'altro, dai contenuti delle conversazioni intrattenute da quest'ultimo nella fase finale della vicenda, in particolare il 25 e il 28 marzo 2014 rispettivamente col AN e con la dipendente De OI EL (citate alla pagina 36 della sentenza d'appello), dalle quali emerge come l'unica preoccupazione reale del SA fosse quella di individuare il soggetto più idoneo da interporre nell'intestazione formale del bar, riservandone a sé l'effettiva gestione. Dal compendio captativo è inoltre emerso che il RE, operante in stretta e continua sintonia col SA, era perfettamente consapevole dell'esigenza di quest'ultimo di non comparire formalmente nell'intestazione del bar - in ragione dell'assenza di redditi dichiarati in grado di giustificare il relativo esborso patrimoniale, nonché del SU coinvolgimento in un processo penale in cui i correi erano già stati attinti da sequestri finalizzati alla confisca - e della conseguente volontà di trasferirne la titolarità apparente a un prestanome (individuato infine nella persona del AN); e del resto le sentenze di merito hanno dato atto che il ricorrente si era già prestato a schermare il ruolo di socio occulto del SA nella società In Hoc, precedente proprietaria dell'esercizio ceduto ai AR, in un contesto di logica consapevolezza delle finalità elusive perseguite dai soggetti coinvolti. Non giova, infine, alla posizione del RE il fatto che AR CO sia stato assolto, in separato giudizio, dalla medesima imputazione perché il fatto non costituisce reato e che la condanna di AR CE per lo stesso titolo sia stata annullata, per analoghe ragioni, in questa sede: come si è spiegato sopra, la condotta di intestazione fittizia che rileva, al fine di integrare il delitto di cui al capo 3, è quella realizzata nell'interesse del SA, col concorso del RE, mediante l'interposizione del AN, alle cui finalità elusive - proprie ed esclusive del SA, ma condivise e adiuvate dal RE con la condotta accertata nel giudizio di merito - i AR erano sostanzialmente estranei, una volta raggiunto il loro scopo della dismissione effettiva del bar. 1.4. Con riguardo alla condanna per i reati base di cui ai capi 2 e 3 il ricorso di RE FF deve pertanto essere rigettato. 2. E' invece fondato il secondo motivo di ricorso del RE, censurante la (,) 21 sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991, per le stesse ragioni che hanno determinato l'accoglimento dell'analogo motivo di doglianza proposto dal difensore di AR CE, e che discendono dai rilevati vizi motivazionali in ordine all'esistenza della cosca di ndrangheta agevolata dalle condotte fraudolente realizzate dal ricorrente. Sul punto, la sentenza impugnata deve perciò essere annullata con rinvio. 3. Restano infine assorbite le censure dedotte nel terzo motivo di ricorso con riguardo al diniego delle attenuanti generiche e alla misura della pena, essendo la determinazione del trattamento sanzionatorio suscettibile di essere incisa dalla rinnovata valutazione demandata al giudice di rinvio in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod.pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente, nei confronti di AR CE, ai capi 1 e 3, e nei confronti del AR e di FF RE altresì all'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991, contestata ai capi 2 e 3, con rinvio per nuovo giudizio su detti punti ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. Rigetta nel resto i ricorsi. Così deciso il 26 novembre 2021
udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GIUSEPPE SANDRINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale KATE TASSONE Il PG conclude chiedendo il rigetto del ricorso per AR CE e l'inammissibilità del ricorso per RE FF. E presente l'avvocato MAIO LUCA del foro di LOCRI in difesa di: RO NC, che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. E' presente l'avvocato SPEZIALE ANTONIO del foro di LOCRI in difesa di: RO NC, che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. E' presente l'avvocato BARILLARO ALFONSINA TIZIANA del foro di VIBO VALENTIA in difesa di: EC FA, che conclude chiedendo raccoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 2040 Anno 2022 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE Data Udienza: 26/11/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza, pronunciata il 21.10.2016, con cui il GUP del Tribunale di Milano, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato, per quanto rileva in questa sede, AR CE e RE FF alle pene rispettive di anni otto e di anni quattro di reclusione, oltre pene e statuizioni accessorie, per i reati loro ascritti e unificati sotto il vincolo della continuazione. In particolare, AR CE è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen. per aver partecipato all'associazione mafiosa denominata ndrangheta, unitamente al padre AR CO (quest'ultimo in posizione apicale) e ad altri soggetti, con condotta commessa in Buccinasco, Milano e comuni limitrofi dal luglio 2012 al giugno 2014 (capo 1 della rubrica). AR CE è stato altresì ritenuto responsabile, in concorso con RE FF e al pari di quest'ultimo, dei delitti di cui all'art. 12 quinquies legge n. 356 del 1992, consistiti nell'attribuzione fittizia della titolarità del bar "Vecchia Milano", sito in Milano corso Europa 4 e acquistato dalla società In Hoc s.r.l. di RE FF, alla società AB Ristorazione s.r.l. di AR AN, gestita in realtà da AR CE e AR CO, commesso in Milano il 16 luglio 2013 (capo 2 della rubrica), e nella successiva intestazione della predetta società AB Ristorazione s.r.I., titolare del bar "Vecchia Milano", a AN EN (in concorso con quest'ultimo, contestualmente condannato alla pena - sospesa - di anni due di reclusione), commesso in Milano il 4 aprile 2014 (capo 3 della rubrica); e ciò al fine di consentire a AR CE e AR CO di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale. Con riguardo ad entrambe le violazioni dell'art. 12 quinquies legge n. 356 del 1992 è stata ritenuta a carico di entrambi gli imputati l'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991, per avere AR CE e RE FF favorito con la loro condotta la cosca di ndrangheta AR-IA operante nel territorio dei comuni Buccinasco, SI e Trezzano sul Naviglio. 2. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto distinti ricorsi per cassazione AR CE e RE FF, a mezzo dei rispettivi difensori. 3. Il ricorso proposto dall'avv. Luca Maio nell'interesse di AR CE deduce quattro motivi di censura, che si enunciano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 comma 1 disp.att.cod.proc.pen. 3.1. Il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 603 cod.proc.pen. Sotto un primo profilo, il ricorrente si duole dell'omessa acquisizione da parte della Corte territoriale, richiesta nei motivi d'appello, delle pagine 417 e 418 della trascrizione della conversazione avvenuta il 28.11.2012 tra LO IC e TA OS a bordo dell'autovettura Citroen CS oggetto di captazione ambientale, eseguita nelle forme della perizia nell'ambito del giudizio ordinario pendente per i medesimi fatti a carico dei coimputati AR CO e altri, nonostante si trattasse di prova sopravvenuta, rispetto al giudizio abbreviato di primo grado, di natura decisiva, trattandosi dell'unico elemento sul quale era stata fondata l'affermazione di responsabilità del ricorrente;
la trascrizione peritale aveva sortito un esito significativamente diverso da quello riportato dalla p.g. nel brogliaccio dell'attività di ascolto, in quanto non risultavano proferite da TA le parole "è SU IG con riferimento al soggetto indicato dai conversanti come un pari grado del padre AR CO nell'ipotizzato ambito associativo, e che su tale presupposto era stato individuato dai giudici di merito in AR CE;
essendo rappresentata la prova dalla bobina della registrazione, e non dalla relativa trascrizione, la Corte territoriale avrebbe dovuto, in alternativa all'acquisizione (parziale o totale) della perizia, sollecitata dalla difesa, procedere all'ascolto diretto della conversazione. Sotto un secondo profilo, il ricorrente censura la negata acquisizione della trascrizione dell'esame testimoniale reso nel giudizio ordinario a carico dei coimputati dal maresciallo AS all'udienza del 25.05.2018, da cui risultava che la persona di AR CE non era mai emersa nel corso delle indagini del processo cd. "infinito", nonostante la prova della condotta partecipativa fosse stata tratta dalla Corte territoriale anche dalle risultanze di tali indagini, valorizzando il dato che l'imputato era stato controllato il 5.04.2008 all'aeroporto di Linate insieme a AR PP e LA IN, secondo una circostanza ritenuta significativa dell'esistenza di uno stretto rapporto tra i tre soggetti idoneo a riscontrare l'avvenuta affiliazione alla ndrangheta del ricorrente al compimento della maggiore età, nel 2007, da parte di LA ME;
appariva dunque illogica la motivazione con cui la sentenza impugnata aveva ritenuto irrilevante la prova negativa emergente dalla totale estraneità di un presunto affiliato alle indagini coinvolgenti la cosca di ipotizzata appartenenza. 3.2. Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo 1 dell'imputazione, censurando l'assenza di un logico apparato dimostrativo della partecipazione del ricorrente all'associazione mafiosa. Il ricorrente denuncia l'erronea individuazione, da parte della sentenza gravata, degli elementi costitutivi del reato associativo di cui all'art. 416 bis cod.pen., delle circostanze di fatto di natura indiziaria costituenti indici rivelatori della condotta partecipativa e dei criteri di valutazione della prova sanciti dall'art. 192 comma 2 cod.proc.pen.; la Corte territoriale aveva erroneamente e illogicamente fondato la prova dell'esistenza • e della perdurante operatività del sodalizio criminale su basi remote e non attuali, e quella dell'appartenenza ad essa del 2 ricorrente su basi essenzialmente parentali e relazionali con le famiglie di origine, valorizzando come unico elemento individualizzante la conversazione ambientale del 28.11.2012, in ragione del ruolo apicale nella cosca che sarebbe stato riconosciuto dai conversanti TA e LO al padre dell'imputato, AR CO, e della dote che sarebbe stata conferita al ricorrente dal LA;
si tratta di elementi privi del necessario requisito dell'univocità, esaurendosi in dati di mero sospetto, relegabili nel novero delle considerazioni sociocomportamentali, inidonee a dimostrare l'effettività e l'attualità del ruolo attribuito a AR CE nella cosca;
la sentenza impugnata non aveva indicato e dimostrato alcuna condotta positiva, significativa dell'intraneità dell'imputato alla consorteria mafiosa, sotto il profilo della messa a disposizione in modo stabile ed organico della propria persona, che non poteva certamente evincersi dal contenuto equivoco di una conversazione tra soggetti terzi non avente per oggetto la descrizione di fatti o cointeressenze criminali cadute sotto la diretta percezione dei colloquianti, ed i cui contenuti dovevano ritenersi travisati e frutto di incongruo apprezzamento;
l'assenza di una valutazione unitaria e complessiva del compendio indiziario inficiava dunque la motivazione della condanna, basata sulla lettura di un dialogo privo di chiarezza nei contenuti, privo di riferibilità certa all'imputato e frutto di mere valutazioni degli interlocutori, dei quali neppure era provata l'appartenenza a un sodalizio mafioso. Il ricorrente rileva il mancato assolvimento dell'onere dimostrativo richiesto dalla giurisprudenza di legittimità agli effetti della prova della partecipazione a una cosca mafiosa, non ricavabile dal mero comportamento adesivo o collaborativo prestato a un soggetto anche rivestito di funzioni apicali, senza tradursi in un consapevole contributo apportato alla vita e al rafforzamento del sodalizio, non essendo provata alcuna attività del ricorrente esecutiva di direttive del padre nell'organizzare incontri, tenere contatti o veicolare informazioni utili alla cosca;
né risultavano condotte dei AR, padre e figlio, funzionali al controllo del territorio o di natura condizionante, tali da rivelarne un ruolo di referenti territoriali dell'organizzazione criminale, funzionale al perseguimento degli interessi della consorteria mafiosa;
dalle indagini non erano emersi collegamenti tra i AR e la famiglia IA, non essendo sufficiente il mero rapporto di filiazione con la figlia di IC IA, soggetto anziano, incensurato, mai coinvolto in vicende di criminalità organizzata;
né erano emersi legami parentali con i AR giudicati in altri processi, non ancora definiti, riguardanti attività in settori (quelli immobiliari e del movimento terra) estranei agli interessi del ricorrente, attinto da indagini riguardanti l'esercizio di un'attività commerciale, di bar e rivendita tabacchi, nel centro di Milano e non nei comuni di SI e Buccinasco;
privo di significato era l'alloggio di AR CE in un immobile 3 (rr) di proprietà della società Finman, oggetto di regolare locazione;
né il ricorrente, né il padre erano mai stati citati nel corso delle attività intercettive protrattesi per anni nell'ambito del processo "infinito", mentre era stato travisato il riferimento ai rapporti intercorsi tra la famiglia AR e LA ME, avendo il collaboratore EL precisato nelle dichiarazioni rese in altro procedimento che il AR QU da lui menzionato come capo della locale di SI e Buccinasco, apparteneva ad altra famiglia (gli Zangrè), ciò che svalorizzava l'elemento di riscontro della captazione del 28.11.2012 tratto dalla Corte d'appello dalle risultanze del controllo eseguito presso l'aeroporto di Linate, laddove la compresenza di LA IN e AR PP trovava spiegazione nel fatto che quest'ultimo era il figlio di AR QU, mentre quella, meramente occasionale, del ricorrente era dovuta alla cancellazione di un volo precedente;
non era dunque illogico ritenere che il AR CE indicato da TA nella conversazione come destinatario della dote conferita da LA ME dovesse individuarsi nell'omonimo fratello di PP (figlio di QU), e non nel ricorrente. La condanna per il reato associativo risultava dunque frutto di automatismi probatori basati su indizi inconsistenti, privi di efficacia dimostrativa. 3.3. Il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai capi 2 e 3 dell'imputazione, e denuncia l'insussistenza degli elementi del reato di cui all'art. 12-quinquies legge n. 356 del 1992, caratterizzato da consumazione immediata e dalla finalità elusiva. La natura di reato istantaneo esigeva la prova che l'interponente avesse attribuito all'interposto i beni o le somme di denaro destinati all'acquisizione del bar all'epoca dell'acquisto, e non in un momento successivo;
nel caso di specie, era emerso che AR AN aveva corrisposto personalmente la somma di 40.000 euro mediante bonifico eseguito sul proprio conto corrente bancario, mentre nessun esborso o impiego di denaro era stato effettuato il 16.07.2013 dai coimputati AR CO, AR CE e LO PP;
nessuna rilevanza poteva attribuirsi all'attività di gestione del bar posta in essere dal ricorrente, posto che l'oggetto del reato è costituito dalla fittizia intestazione del bene, e non dalla sua gestione materiale, che può essere affidata anche a un soggetto diverso dal titolare del diritto di proprietà. Nulla era emerso in ordine alla pretesa volontà di AR CO di intestare a terzi la titolarità dell'attività commerciale per timore di provvedimenti ablativi, tanto più che sarebbe stato illogico intestare il bar a un familiare se l'intenzione fosse stata quella di occultare la reale proprietà del bene per eluderne la confisca;
il ricorrente non era inoltre destinatario di misure di prevenzione. Il ricorrente denuncia l'illogicità della motivazione con cui la sentenza impugnata 4 aveva individuato la ragione della restituzione dell'attività commerciale nella scoperta di alcune microspie e nella divulgazione della notizia relativa all'indagine coinvolgente gli imputati, mentre il vero motivo della retrocessione era costituito dalla revoca della licenza di tabaccheria, tale da determinare un notevole decremento degli incassi destinato a tradursi nell'impossibilità di fare fronte agli impegni economici assunti. 3.4. Il quarto motivo (indicato in ricorso come terzo per evidente refuso) lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991, ritenuta sussistente nonostante l'indimostrata esistenza della consorteria mafiosa in tesi agevolata. 4. Il ricorso proposto dall'avv. TI AR nell'interesse di RE FF deduce tre motivi di censura, che si enunciano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 comma 1 disp.att.cod.proc.pen. 4.1. Il primo motivo lamenta violazione di legge, con riferimento agli artt. 192 e 533 cod.proc.pen., 110 cod.pen. e 12-quinquies legge n. 356 del 1992, nonché vizio di motivazione. Il ricorrente denuncia l'assenza di una motivazione rafforzata richiesta, con speciale riguardo al dolo, dalla posizione di extraneus del RE nella vicenda, in quanto né titolare diretto della finalità elusiva, né della qualità di prestanome, essendosi limitato in tesi a favorire i veri dominus;
la mera dimostrazione dell'esistenza di un sodalizio mafioso non valeva a integrare la prova del reato di cui all'art. 12 quinquies legge n. 356 del 1992, della qualità di concorrente del RE, della sussistenza dell'aggravante ex art. 7 legge n. 203 del 1991; in particolare, la prova della consapevolezza della partecipazione concorsuale nel delitto esigeva la dimostrazione che il ricorrente conoscesse le finalità perseguite dai AR, costituite dall'elusione della disciplina di prevenzione. Il ricorrente lamenta l'omessa valutazione dell'elemento decisivo tratto dai contenuti della captazione del 28.01.2014, avente ad oggetto una conversazione intercorsa, tra RE e SA AT IL, quando erano iniziate le pressioni dei AR per la retrocessione del bar, nel corso della quale gli interlocutori si interrogavano sulle ragioni della decisione dei AR di restituire l'azienda, formulando una serie di ipotesi che contraddicevano la consapevolezza della finalità elusiva, o quantomeno la sua insorgenza fin dal momento dell'acquisto negoziale, ciò che escludeva il dolo specifico del reato nel momento costitutivo del rapporto;
anche la conversazione intercorsa il 22.01.2014 tra RE, dopo il SU rientro dalla Calabria dove si era svolta la trattativa per la restituzione del bar, e il cugino confermava che solo allora il ricorrente aveva compreso che la decisione dei AR non dipendeva necessariamente dalla questione della licenza tabacchi;
il dato rappresentato dalla pattuizione di una 5 parte del prezzo in nero rivestiva carattere equivoco, potendo spiegarsi con una mera finalità di evasione fiscale. Quanto all'imputazione di cui al capo 3), il ricorrente lamenta l'assenza di prova non solo del dolo ma della stessa condotta incriminata, essendo stato il RE destinatario di intimidazioni in occasione del viaggio a Platì del 3.03.2014 per discutere con LO PP le condizioni della cessione del bar;
la coartazione subita con metodi mafiosi, a cui non poteva sottrarsi, poneva il RE nella posizione di soggetto estorto, incompatibile col dolo del reato di cui all'art. 12 quinquies legge n. 356 del 1992, tanto più che l'imposizione subita consisteva non già nell'aiutare i AR ad occultare la titolarità di un bene di loro proprietà, ma nel rilevarne l'attività per gestirla in proprio, ponendo in essere un negozio reale e non simulato;
il RE aveva assunto in un primo tempo la gestione provvisoria del bar, insieme al cugino VA LL, per almeno un mese, mentre l'azienda era stata rilevata da SA, tramite il Martorana, solo in un momento successivo, senza che fosse intervenuto alcun accordo tra RE e SA finalizzato a favorire quest'ultimo, contraddetto dal tenore delle conversazioni intercettate, rivelanti l'esistenza di trattative separate per la cessione del bar ipotizzanti alternativamente come acquirenti da un lato il RE (insieme al cugino), in realtà interessato solo a un accordo economico vantaggioso, e dall'altro il SA. Il ricorrente censura l'omessa considerazione dell'assoluzione dall'imputazione in oggetto e dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991 pronunciate nel giudizio celebrato nelle forme ordinarie a carico dei coimputati. 4.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge, con riferimento agli artt. 192 e 533 cod.proc.pen., 7 legge n. 203 del 1991, nonché vizio di motivazione. Il ricorrente denuncia l'omessa motivazione sulla finalità agevolativa ex art. 7 legge n. 203 del 1991 che avrebbe caratterizzato la condotta delittuosa;
l'agevolazione avrebbe dovuto riguardare la ndrangheta e non le singole persone dei AR e del LO, dei quali neppure era stata dimostrata l'appartenenza a un sodalizio mafioso, posto anche che le captazioni non avevano evidenziato il coinvolgimento nell'affare di' interessi diversi da quelli dei partecipanti;
la natura soggettiva dell'aggravante, concernente i motivi a delinquere, ostava ex art. 118 cod.pen. alla sua estensione ai compartecipi diversi da quelli ai quali si riferiva, anche se da essi conosciuta, esigendo perciò la prova della sua riferibilità all'agire specifico del RE, che non era stata raggiunta e non poteva ricavarsi dall'utilizzo di "ambasciate" o di linguaggi criptici rappresentativi unicamente dell'adozione di comuni cautele. 4.3. Il terzo motivo deduce violazione di legge, con riferimento alla negazione delle attenuanti generiche, e vizio di motivazione in ordine al trattamento 6 sanzionatorio;
lamenta l'assenza di motivazione sul diniego del beneficio ex art. 62 bis cod.pen. e sulla congruità della pena inflitta, nonostante la portata limitata del ruolo attribuibile al RE e la sua sostanziale incensuratezza. 5. Nell'interesse di AR CE sono stati presentati motivi nuovi, contenuti in due memorie a firma rispettiva dell'avv. Luca Maio e dell'avv. AN Speziale, depositate il 9.11.2021. 5.1. La memoria dell'avv. Maio ribadisce e sviluppa le argomentazioni dedotte a sostegno delle censure rivolte alla condanna per il delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen., alla condanna per la violazione dell'art. 12 quinquies legge n. 356 del 1992 ascritta al capo 3, alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991; con particolare riguardo al reato associativo, invoca l'applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 36958 del 2021 e dalla Sezione 6 nella sentenza n. 16543 del 2021, che aveva annullato la condanna pronunciata dai giudici di merito nei confronti del coimputato AR CO, per il medesimo titolo di reato, all'esito del giudizio celebrato a SU carico nelle ordinarie forme dibattimentali;
quanto al reato sub 3, deduce la natura reale, e non fittizia, della retrocessione del bar "Vecchia Milano" al SA e l'assenza dell'elemento soggettivo del reato, che aveva condotto all'assoluzione dei coimputati AR CO, AR AN e LO PP dalla medesima imputazione nel giudizio ordinario celebrato nei loro confronti;
quanto all'aggravante della finalità di agevolazione mafiosa, deduce l'assenza di prova dell'esistenza della consorteria criminale di riferimento e rileva che l'aggravante era già stata esclusa in via definitiva nei riguardi del coimputato AR CO, sul presupposto della mancata dimostrazione della destinazione della condotta a favorire il presunto organismo associativo piuttosto che le persone degli interessati. 5.2. La memoria dell'avv. Speziale ribadisce a sua volta e ulteriormente argomenta le censure riguardanti l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato associativo ascritto all'imputato e i vizi motivazionali della sentenza impugnata sul punto, nonché l'assenza dei presupposti dell'aggravante ex art. 7 legge n. 203 del 1991 contestata in relazione ai capi 2 e 3, anche sulla scorta degli esiti del separato giudizio celebrato a carico del coimputato AR CO. CONSIDERATO IN DIRITTO Ricorso di AR CE 1. Il primo e il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di AR CE dall'avv. Luca Maio, diretti a censurare la condanna dell'imputato per la partecipazione all'associazione mafiosa operante in Buccinasco, Milano e comuni limitrofi dal luglio 2012 al giugno 2014, descritta al capo 1 della rubrica, sulla base di argomentazioni che sono state riprese e sviluppate nei motivi nuovi Id.) t 7 presentati il 9.11.2021 dallo stesso avv. Maio e dall'avv. AN Speziale, sono fondati nei termini e per le ragioni che seguono. 1.1. Occorre premettere che l'esame dei motivi suddetti, in particolare del secondo, deve essere condotto confrontando le relative censure con la motivazione di entrambe le sentenze di merito, di primo e secondo grado, che hanno affermato l'esistenza della cosca di ndrangheta di cui al capo 1 e la partecipazione alla stessa del ricorrente sulla scorta dei medesimi elementi di prova, che sono stati valutati secondo criteri uniformi e sono stati ritenuti di per sé idonei a dimostrare la condotta partecipativa dell'imputato nei termini ascritti nel capo d'imputazione: allorché, infatti, la sentenza d'appello si salda, nella sua struttura argomentativa, con quella di primo grado, sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, le due sentenze costituiscono un unico - complessivo - corpo decisionale, suscettibile di una lettura congiunta ai fini del controllo di legittimità sui dedotti vizi di motivazione (giurisprudenza costante, da ultimo ribadita da Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218), nonchè di violazione delle norme sostanziali che definiscono la condotta partecipativa al sodalizio mafioso. 1.2. Dalla lettura testuale dell'imputazione e delle motivazioni delle sentenze di merito emerge che due sono gli elementi ai quali è stata attribuita una valenza probatoria fondamentale agli effetti della dimostrazione della partecipazione associativa dell'imputato e del SU ruolo all'interno del sodalizio: il contenuto della conversazione, oggetto di captazione ambientale, avvenuta il 28.11.2012 tra LO IC e TA OS a bordo dell'autovettura del primo, nel cui contesto il TA attribuisce al soggetto da lui indicato come figlio di CO AR "u Sparitu" il possesso di una dote di ndrangheta (il "vangelo") conferitagli al compimento del diciottesimo anno d'età dalla "buonanima di Nunzio LA", allora capo, prima del SU omicidio nel luglio 2008, dell'articolazione territoriale del sodalizio mafioso denominata "La Lombardia"; e la veste di stretto collaboratore del padre AR CO, individuato quale soggetto apicale della cosca di ndrangheta descritta al capo 1 (e separatamente processato, nelle ordinarie forme dibattimentali, per il medesimo titolo di reato), nella gestione della vicenda relativa all'acquisto, e alla successiva dismissione, del bar "Vecchia Milano" di Milano, corso Europa 14, oggetto di intestazione fittizia dapprima al cugino AR AN e poi, a seguito della dismissione, a AN EN, finalizzata a eludere le disposizioni di legge in -materia di misure di prevenzione patrimoniale, al cui rischio era particolarmente esposto AR CO in quanto sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza di p.s., nell'ambito di un'operazione funzionale a favorire l'attività della cosca di ndrangheta di comune appartenenza. 8 1.3. L'importanza decisiva assegnata (anche) dalla sentenza d'appello alla interpretazione dei contenuti della captazione ambientale del 28.11.2012 rende censurabile, sotto il profilo della manifesta incongruenza logica, la decisione della Corte territoriale di non acquisire la trascrizione della conversazione eseguita nelle forme della perizia nel giudizio ordinario pendente a carico, tra gli altri, del coimputato AR CO - che era stata sollecitata ex art. 603 cod.proc.pen. dalla difesa dell'imputato nei motivi d'appello - nonostante la difesa avesse allegato che nel testo della ridetta trascrizione non risultassero proferite da TA OS le parole "è SU IG (figuranti, invece, nella trascrizione sommaria effettuata dalla p.g. e utilizzata nel giudizio abbreviato a carico di AR CE), con riguardo al soggetto indicato dal TA quale destinatario della dote di ndrangheta attribuita dal LA, e individuato (anche) per tale ragione nel figlio di AR CO, davanti all'officina in cui quest'ultimo era all'epoca occupato stava transitando nel frangente l'autovettura con a bordo gli interlocutori della conversazione intercettata. E' vero che la Corte d'appello ha motivato la decisione di non ritenere assolutamente necessaria l'acquisizione del dato probatorio sopravvenuto (che nel giudizio d'appello conseguente allo svolgimento del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato non costituisce un diritto della parte interessata, ma è demandata a una valutazione del giudice ancorata all'effettiva necessità della prova: Sez. 6 n. 37901 del 21/05/2019, Rv. 276913) sulla base dell'argomento per cui dal tenore complessivo della conversazione riportata nel brogliaccio della polizia giudiziaria si evinceva comunque che gli interlocutori si riferivano a AR CO e al di lui figlio CE;
tuttavia, l'effetto potenzialmente dirompente sul significato della prova inducibile dal dedotto venir meno di un riferimento preciso all'identità del soggetto conferitario della dote del "vangelo", nel cui possesso la sentenza impugnata ha individuato un passaggio essenziale del ragionamento logico ricognitivo della partecipazione associativa dell'imputato alla cosca, si rivela tale da esigere - così come rilevato dal ricorrente - il supporto di una rilettura complessiva dell'intera conversazione registrata, da compiersi mediante un effettivo raffronto tra il brogliaccio di p.g. e la trascrizione integrale eseguita nelle forme garantite e prontamente disponibili della perizia, che la Corte territoriale è legittimata ad acquisire d'ufficio (ove non ritenga di avvalersi, in alternativa, della facoltà di procedere direttamente all'ascolto del relativo file audio in camera di consiglio: Sez. 1 n. 22062 del 24/04/2013, Rv. 256080). Sotto tale profilo sussiste, dunque, il vizio di motivazione denunciato nel primo motivo di ricorso con riguardo al diniego dell'acquisizione della perizia trascrittiva della captazione ambientale del 28.11.2012, e la sentenza impugnata deve ' i 9 essere, sul punto, annullata con rinvio. 1.4. Non è, invece, censurabile la decisione della Corte territoriale di non acquisire il verbale dell'esame reso dal teste di p.g. AS nel dibattimento celebrato a carico di AR CO. Non solo, infatti, l'istanza difensiva è stata rigettata sul corretto, e logicamente condivisibile, argomento per cui il dato negativo costituito dalla mancata emersione (nel corso della deposizione testimoniale) di elementi di partecipazione all'associazione mafiosa a carico di AR CE nell'ambito di altro processo - cd. "Infinito" - riguardante altri fatti e altri soggetti non può influenzare in modo significativo il tema positivo di prova oggetto del presente giudizio, ma è la stessa sentenza di primo grado a dare atto (pagina 35) che il procedimento cd. "Infinito" non vedeva imputati soggetti appartenenti alla famiglia AR-IA, pur facendo riferimento anche a tale famiglia nell'ambito della più generale ricostruzione del radicamento della ndrangheta in Lombardia mediante suddivisione in più locali operative facenti capo, tramite la struttura federata denominata "La Lombardia", alle cosche calabresi di origine. Del resto, l'oggetto specifico del presente giudizio, in relazione al quale deve essere scrutinata (con gli esiti di cui subito si dirà) la tenuta logica della motivazione delle sentenze di merito, è costituito dalla partecipazione di AR CE a un'organizzazione mafiosa, capeggiata dal padre CO, operante in Buccinasco, Milano e comuni limitrofi negli anni che vanno dal luglio, 2012 al giugno 2014, e dunque in un'epoca successiva ai fatti che sono stati accertati in altri processi (tra i quali quello cd. "Infinito") con riguardo ad altre e diverse condotte partecipative. 2. Questa Corte, nella sua massima espressione nomofilattica (Sez. U n. 36958 del 27/05/2021), ha di recente ribadito il principio di diritto per cui la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si sostanzia nello stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, che deve dimostrarsi idoneo, per le caratteristiche specifiche del caso concreto, ad attestare la messa a disposizione in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi, precisando che - nel rispetto del principio di materialità ed offensività della condotta - l'affiliazione rituale può costituire grave indizio della condotta partecipativa, ove la stessa risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime d'esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, l'espressione non di una mera manifestazione di volontà, bensì di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione. L'elemento qualificante della condotta partecipativa punita dall'art. 416 bis cod.pen. è dunque rappresentato dalla materialità della messa a disposizione del 1 0 soggetto in favore dell'organizzazione criminale, in quanto idonea ad accrescere la potenziale capacità operativa e intimidatoria dell'associazione mafiosa, anche se - trattandosi di reato di pericolo presunto - non è necessario il compimento da parte dell'agente di specifici atti esecutivi della condotta illecita programmata al momento dell'adesione al sodalizio (Sez. 2 n. 27394 del 10/05/2017, Rv. 271169); l'esistenza di una formale dichiarazione di affiliazione o di una rituale cerimonia di investitura del soggetto (mediante il conferimento, nel caso della ndrangheta, di una "dote" al neo associato) non è indispensabile ad integrare il reato, ma può costituire - sul terreno della prova - un grave e significativo elemento di riscontro della sussistenza del patto associativo, ove presenti i caratteri, sopra indicati dalle Sezioni Unite, non di una semplice manifestazione di volontà, ma della contrazione di un vincolo reciproco tra l'affiliato e l'associazione, produttivo della messa a disposizione permanente del primo in favore della seconda. L'esistenza del patto associativo reciprocamente vincolante, al fine dell'insorgere della responsabilità penale del soggetto, dev'essere necessariamente storicizzata con riguardo alla partecipazione a un determinato sodalizio mafioso, attivo in un contesto spazio-temporale definito e individuato nella sua operatività funzionale: l'elemento di riscontro della partecipazione associativa, potenzialmente derivante dal possesso di una qualifica o dote di ndrangheta, deve di conseguenza attenere anch'esso a un quadro organizzativo ben definito nel tempo, nello spazio e nelle concrete dinamiche operative, non potendo bastare il semplice dato statico dell'affiliazione mafiosa a dimostrare l'inserimento stabile del soggetto in una determinata struttura associativa e , la sua effettiva messa a disposizione della stessa per il perseguimento delle relative attività criminali. Deve pertanto concludersi che la titolarità e l'investitura formale di una dote di ndrangheta, per quanto importante ("dalla A alla Z", secondo il linguaggio utilizzato dal TA nella conversazione incriminata), per poter assumere, alle condizioni sopra indicate, capacità dimostrativa della partecipazione associativa del soggetto al quale è stata conferita, deve essere posta in concreta correlazione con l'accertata esistenza della struttura mafiosa di riferimento quale contestata nel capo d'imputazione, rispetto alla cui effettiva operatività deve essere verificato il titolo partecipativo ascritto all'imputato: diversamente opinando, il possesso della "dote" finirebbe per risolversi in un mero status di indefinita appartenenza mafiosa, privo di reale efficacia probatoria. 2.1. Proprio con riguardo ai profili di diritto appena evidenziati, il ragionamento probatorio delle sentenze di merito è incorso nei vizi logico-giuridici denunciati nel secondo motivo del ricorso di AR CE. Le carenze motivazionali riguardano sia la verifica dell'effettiva esistenza ed 11 attività della cosca di ndrangheta indicata al capo 1 della rubrica, partecipata dal ricorrente e capeggiata dal padre AR CO, sia l'individuazione della concreta condotta operativa in cui si sarebbe sostanziato il contributo apportato alla vitalità della stessa da AR CE. 2.2. Occorre premettere che né il ricorrente, né il padre, risultano essere stati condannati, in altri giudizi, per l'appartenenza alla ndrangheta o ad altre associazioni di tipo mafioso: i processi definiti con le sentenze richiamate, in particolare, dalla Corte d'appello alle pagine 20 e 21 della motivazione ("Nord Sud", "Cerberus", "infinito") danno conto bensì del dato giudizialmente acquisito relativo al risalente radicamento della ndrangheta in Lombardia, ma non concernono le posizioni soggettive di AR CO e AR CE, né le attività criminali oggetto del presente processo;
anche il processo cd. "Cerberus", che ha riguardato l'insediamento e le attività della famiglia mafiosa dei AR-IA in alcune zone dell'hinterland milanese, tra le quali il Comune di Buccinasco, ha attinto gli esponenti di altri rami della famiglia, riconosciuti colpevoli di esercitare un controllo mafioso sui lavori di movimento terra in un'epoca antecedente gli anni interessati dall'imputazione qui in esame. La sentenza impugnata era dunque tenuta ad assolvere in modo puntuale l'obbligo motivazionale in ordine alla prova dell'esistenza storica della cosca partecipata dal ricorrente, con riferimento al periodo temporale - luglio 2012- giugno 2014 - considerato dall'imputazione (Sez. 2 n. 7870 del 28/01/2020, Rv. 277962) e alla specifica sfera di operatività ad essa attribuita, in termini di concreta attuazione di un programma criminoso riconducibile ai contenuti e alle modalità di estrinsecazione descritti nell'art. 416 bis terzo comma cod.pen. La Corte territoriale ha invece dato essenzialmente per scontata la ríconducibilità anche di AR CE (e del padre CO) a un contesto associativo di tipo mafioso a base familiare, operante nel territorio di elezione e facente capo a taluni esponenti storici della famiglia AR-IA (la cui genealogia, composizione e coinvolgimento in vicende giudiziarie ha costituito oggetto di particolareggiata ricostruzione alle pagine da 26 a 43 della sentenza di primo grado) già indagati, giudicati e condannati per il delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen., privilegiando così - agli effetti della prova dell'esistenza del sodalizio partecipato dal ricorrente - un generico riferimento ai SUi legami parentali e alla struttura unificante di tipo familistico della ndrangheta, piuttosto che l'individuazione di una precisa configurazione soggettiva della cosca di specifica imputazione e della sua operatività oggettiva. 2.3. La sentenza d'appello ha attribuito importanza fondamentale, agli effetti della prova della partecipazione associativa del ricorrente, al possesso della "dote" di ndrangheta concessagli, secondo quanto affermato da TA 12 OS nella citata conversazione ambientale del 28.11.2012, al compimento del diciottesimo anno d'età - e dunque alla fine del 2007, essendo AR CE nato il [...] - da LA ME, allora capo della struttura federata denominata "La Lombardia". La Corte di merito ha così valorizzato il riferimento a una qualifica personale dell'imputato, risalente di alcuni anni rispetto ai fatti oggetto di giudizio, che di per sé non descrive alcuna concreta condotta operativa del soggetto rispetto al sodalizio mafioso, di cui è accusato di far parte dal luglio 2012, e al contributo materiale apportato all'attuazione del relativo programma criminale. Per quanto non possa mettersi in dubbio l'affidabilità delle affermazioni del TA, rese nel contesto di un dialogo riservato intercorso con un sodale nelle attività illecite come LO IC, e provenienti da un soggetto che conosceva bene AR CO in ragione dei periodi di detenzione comune trascorsi nel carcere di Voghera così da renderlo credibile destinatario delle relative confidenze (ciò di cui la sentenza impugnata ha dato puntuale atto), dalla lettura della trascrizione della conversazione tra i due soggetti - riportata nelle sentenze di merito - non emerge alcun riferimento a concrete condotte operative poste in essere da AR CE, significative di una sua effettiva messa a disposizione dell'organizzazione alla quale il TA riferisce che era stato anni prima affiliato, neppure con riferimento alla vicenda dell'intestazione fittizia del bar "Vecchia Milano" e a una gestione della relativa attività commerciale nell'interesse del sodalizio criminale di (ritenuta) appartenenza. 2.4. Il coinvolgimento del ricorrente nell'acquisto e nella gestione del suddetto esercizio pubblico, in termini idonei a integrare (come infra si dirà) il delitto di cui all'art. 12-quinquies legge n. 356 del 1992 (ora trasfuso nell'art. 512 bis cod.pen.) ascritto al capo 2 della rubrica, costituisce in realtà la sola condotta materiale direttamente riferibile a AR CE che è stata individuata dai giudici di merito quale contributo operativo apportato dall'imputato all'attuazione del programma dell'associazione criminale. La sentenza d'appello ha valorizzato particolarmente, al riguardo, la sinergia operativa - nella vicenda - dell'imputato col padre CO, immediato titolare dell'interesse al perseguimento della finalità elusiva (in quanto sottoposto a misura di prevenzione personale) e ritenuto esponente apicale del sodalizio mafioso, e l'utilizzo del bar come luogo di incontro con altri esponenti della cosca, risultante dai servizi di osservazione. La motivazione della decisione impugnata, tuttavia, non si è confrontata in modo adeguato col dato, evidenziato dal ricorrente, per cui la disponibilità operativa manifestata nei riguardi di un singolo esponente - anche di vertice - dell'organizzazione mafiosa non costituisce di per sé comportamento sufficiente a - 13 integrare la condotta di partecipazione, ove non sia dimostrato che essa si sia tradotta in un contributo, munito di effettiva rilevanza causale, alla conservazione o al rafforzamento della consorteria (Sez. 6 n. 40746 del 24/06/2016, Rv. 268325), a maggior ragione quando l'apporto collaborativo prestato possa trovare spiegazione alternativa in un rapporto di tipo personale, derivante dallo stretto legame parentale esistente nella specie tra i due soggetti. Sono le stesse sentenze di merito a porre in evidenza come l'operazione di acquisto del bar "Vecchia Milano" mediante l'intestazione fittizia della relativa titolarità al cugino AR AN rispondesse a un interesse precipuo di AR CO di eludere il rischio immanente di possibili misure pregiudizievoli di natura patrimoniale applicabili nei SUi confronti, derivanti dalla pregressa condanna per il reato di cui all'art. 74 DPR n. 309 del 1990 e dalla successiva adozione della misura della sorveglianza speciale aggravata dall'obbligo di soggiorno: ciò che potrebbe costituire di per sé sufficiente ed esaustiva ragione dell'intervento ausiliatore del figlio - AR CE - nella realizzazione di un'operazione illecita funzionale alla tutela di comuni interessi intranei al nucleo familiare, senza necessariamente implicare il perseguimento di più ampie finalità criminali di tipo associativo. Anche l'incontro osservato presso i locali del bar, il 25.05.2013, tra i AR - padre e figlio - e altri soggetti nelle persone di RE FF, LO PP e RR CE non appare idoneo ad assumere il significato di riscontro decisivo della rifluenza mafiosa dell'affare attribuitogli dalla sentenza impugnata, trattandosi di soggetti a loro volta coimputati (in particolare il RE e il LO) nella medesima vicenda di interposizione fittizia di cui ai capi 2 e 3, così da poter giustificare sotto tale più limitato profilo la loro comune presenza sui luoghi. Del resto, neppure è stata ipotizzata nel presente giudizio la ricorrenza di altri e ben più significativi elementi, di natura oggettiva, capaci di riscontrare la realizzazione della suddetta operazione negoziale nell'interesse dell'associazione mafiosa di (ritenuta) appartenenza dell'imputato, quale sarebbe stato l'impiego, per il finanziamento dell'acquisto del bar e delle relative licenze, di una provvista patrimoniale di provenienza illecita, tale da integrare i delitti, tipici delle cosche di ndrangheta installate nel Nord Italia, di cui agli artt. 648 bis e segg. cod.pen. 2.5. Gli ulteriori elementi indiziari valorizzati dalle sentenze di merito a sostegno dell'esistenza e dell'operatività dell'associazione mafiosa contestata al capo 1 della rubrica, come l'intervento con funzioni di mediazione e di garanzia di AR CO nella vicenda relativa al recupero del credito vantato da ON PP nei confronti di Trimboli Natale, riguardano esclusivamente la posizione di AR CO, la cui condanna in qualità di soggetto apicale della medesima compagine associativa è stata annullata da questa Corte con la 14 sentenza (Sez. 6, n. 16543 del 19/01/2021) che è stata allegata dalla difesa ai motivi nuovi depositati il 9.11.2021, senza che sul punto risulti ad oggi intervenuta una pronuncia definitiva;
oppure attengono ad elementi di contorno, come la generica disponibilità di un appartamento locato da una società (Finman) coinvolta in indagini di mafia, e talora risalenti nel tempo come il controllo aeroportuale subito il 5.04.2008 da AR CE unitamente al figlio di LA ME, privi di autonoma e decisiva valenza dimostrativa in ordine al thema pro bandum, una volta rilevata l'insufficienza dei dati rappresentati dalla dote conferita dal LA e dal ruolo svolto nell'intestazione fittizia del bar "Vecchia Milano". 2.6. L'accoglimento, nei termini suddetti, del secondo motivo di ricorso comporta dunque l'annullamento, con rinvio per un nuovo giudizio, della condanna di AR CE per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa. 3. Il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse di AR CE è fondato solo con riguardo alla condanna del ricorrente per la (seconda) violazione dell'art. 12 quinquies legge n. 356 del 1992 contestata al capo 3 della rubrica, mentre risultano infondate fino a rasentare l'inammissibilità le censure dedotte in relazione alla condanna per il medesimo titolo di reato oggetto di imputazione al capo 2. Le vicende relative all'acquisto e alla successiva retrocessione dell'esercizio commerciale, titolare delle attività di bar-ristorazione e vendita di generi di monopolio (tabacchi), denominato "Vecchia Milano", da cui sono scaturite le predette imputazioni, sono state puntualmente ricostruite nei loro aspetti fattuali, con motivazioni conformi, dalle sentenze di merito. 3.1. Con riferimento alla prima operazione negoziale, perfezionata il 16.07.2013, è stato accertato il trasferimento della proprietà dell'esercizio, nella suddetta data, dalla precedente titolare società In Hoc s.r.I., facente capo a SA AT e RE FF, alla società AB Ristorazione s.r.l. di AR AN (cugino del ricorrente); il prezzo di acquisto realmente pattuito, ricostruito sulla base delle risultanze dell'attività di captazione, era di 770.000 euro, a fronte di quello dichiarato di 650.000, di cui 240.000 (o 245.000) euro subito versati, in nero o tramite assegni bancari la cui provvista era stata messa a disposizione di AR AN da AR CE e, in minor misura, dal cognato LI AN, e il resto da pagarsi dilazionato in più rate;
in data 15.11.2013 parte delle quote della società AB Ristorazione era stata acquisita formalmente da AR CE, il quale peraltro - così come emerso dalle attività di monitoraggio e osservazione - era risultato effettivamente presente nei locali dell'esercizio già da epoca antecedente il mese di luglio del 2013, occupandosi direttamente della gestione del bar ancor prima della stipulazione dell'atto ' 15 /13 formale di acquisto dalla società In Hoc. Sulla scorta di tali elementi, i giudici di merito hanno ritenuto consumata l'intestazione e l'attribuzione fittizia dell'esercizio commerciale, avente natura di reato istantaneo (Sez. 3 n. 23097 del 8/05/2019, Rv. 276199), il 16.07.2013, data di stipula del relativo atto negoziale, mediante la condotta consistita nell'interposizione di AR AN in qualità di titolare apparente (tramite la AB Ristorazione) del bene acquistato in realtà con fondi messi a disposizione da AR CE e AR CO e risultato nella effettiva disponibilità di questi ultimi fin dal momento dell'atto di acquisto, mentre il successivo trasferimento in data 15.11.2013 di quote della AB Ristorazione da AN a CE AR assolveva una mera funzione ricognitiva di una situazione di fatto preesistente;
l'operazione era finalizzata a consentire ai AR di sottrarre il bene al rischio di essere attinto dalle misure di prevenzione patrimoniale alle quali avevano ragione di temere di essere sottoposti in forza dei precedenti, giudiziari e di prevenzione, gravanti su AR CO. Le argomentazioni con cui le sentenze di merito hanno ritenuto provata la commissione del reato alla data del 16.07.2013, col concorso e col contributo essenziale di AR CE, risultano conformi ai principi di diritto elaborati da questa Corte in tema di elementi costitutivi del delitto di cui all'attuale art. 512 bis cod.pen., nonché a corrette logiche interpretative, e non sono scalfite dalle censure del ricorrente, che si limitano a sollecitare una non consentita lettura alternativa delle relative risultanze processuali. Correttamente, in particolare, la sentenza impugnata ha ritenuto che la titolarità effettiva dell'esercizio commerciale fosse stata attribuita, ab origine, al ricorrente (in concorso col padre), valorizzando sul punto sia i contenuti delle conversazioni intercettate attestanti che la liquidità necessaria alla copertura degli assegni emessi per il pagamento di una parte cospicua del prezzo di acquisto (almeno 80.000 euro) era stata messa a disposizione da AR CE, sia l'impegno diretto dimostrato fin dall'inizio dall'imputato nella gestione del bar mediante la sua riscontrata - ripetuta - presenza all'interno dei locali;
è vero che, come dedotto nel ricorso, la condotta che rileva al fine di integrare il reato è costituita dall'interposizione (fittizia) di altro soggetto nella titolarità del bene, e non dalla gestione materiale dello stesso, tuttavia l'accertata attività gestoria dell'imputato è stata congruamente interpretata dalla Corte d'appello, con ragionamento immune da vizi logici, come univocamente sintomatica dell'effettiva titolarità e disponibilità (anche giuridica) del bene in capo al ricorrente. D'altronde, è stato lo stesso AR CE a rivendicare direttamente, nel corso della conversazione con tale RR ER registrata il 29.05.2013 (riportata alla pagina 32 della sentenza d'appello), l'acquisto del bar ("abbiamo 16 preso quello...proprio dietro al duomo...Corso Europa"), mentre il cugino AN AR neppure aveva presenziato agli incontri, osservati dagli inquirenti il 25 maggio e il 12 giugno 2013, in cui erano state definite, con la partecipazione del ricorrente, le condizioni dell'acquisto (così come dato atto dalla sentenza di primo grado alla pagina 78). Quanto alla sussistenza della finalità elusiva, contestata dal ricorrente, va qui ribadito il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, per cui la configurabilità del reato in oggetto non è esclusa dal fatto che i beni del soggetto suscettibile di sottoposizione a misura di prevenzione patrimoniale siano intestati a soggetti - come il coniuge, i figli, le persone stabilmente conviventi, i parenti e gli affini entro il grado (sesto e quarto, rispettivamente) indicato dalla legge - per i quali opera la presunzione d'interposizione fittizia prevista dall'art. 26 comma 2 D.Lgs. n. 159 del 2011, e prima dall'art.
2-ter legge n. 575 del 1965 (Sez. 2 n. 7999 del 1/02/2017, Rv. 269545; Sez. 2 n. 13915 del 9/12/2015, Rv. 266386; Sez. 6 n. 37375 del 6/05/2014, Rv. 261656). Risulta di conseguenza inconferente l'argomento difensivo inteso a censurare la sussistenza del reato sotto il profilo dell'incongruità dell'intestazione del bene a una persona comunque appartenente alla cerchia familiare dei AR;
AR AN anzi - come dato atto dalla sentenza di primo grado - poteva vantare, a differenza dell'imputato e del padre CO, la titolarità di un regolare reddito di lavoro dipendente, apparentemente giustificativo dell'acquisto patrimoniale. Parimenti inconferente si rivela la mancata soggezione di AR CE a misura di prevenzione, avendo le sentenze di merito ampiamente argomentato che l'operazione elusiva era stata attuata nell'interesse precipuo di AR CO, sotto le cui direttive il figlio aveva agito;
va peraltro ribadito che la fattispecie di cui all'art. 512 bis cod.pen. integra un reato di pericolo, per la cui commissione è sufficiente che l'agente, suscettibile di sottoposizione a misura di prevenzione patrimoniale, e il concorrente necessario che si presta alla intestazione fittizia dei beni, compiano un qualsiasi negozio giuridico con la finalità elusiva prevista dalla norma (Sez. 2 n. 12871 del 9/03/2016, Rv. 266661); per la sussistenza del reato non è dunque necessaria la preventiva emissione della misura di prevenzione, né la pendenza del relativo procedimento, bastando soltanto che l'agente ne possa temere l'instaurazione (Sez. 2 n. 22954 del 28/03/2017, Rv. 270480), secondo un atteggiamento psicologico che è stato puntualmente ritenuto in capo all'imputato dalla sentenza impugnata. 3.2. Con riferimento alla seconda operazione negoziale concernente il bar "Vecchia Milano", perfezionata il 4.04.2014 mediante l'intestazione della società AB Ristorazione s.r.I., titolare dell'esercizio commerciale, a AN EN in qualità di prestanome di SA AT, la condanna del ricorrente per il 17 Cv-) reato di cui all'art. 512 bis cod.pen. è stata pronunciata dalle sentenze di merito sul ritenuto presupposto che AR CE e il padre CO avessero preso la decisione di cedere l'esercizio, a poco meno di nove mesi di distanza dal SU acquisto, a causa dell'accentuato timore di adozione di misure patrimoniali nei loro confronti derivante dalla divulgazione della notizia relativa a un'indagine che li riguardava - cd. "Platino 2" - mediante l'esecuzione di arresti e la pubblicazione di captazioni ambientali. Il ricorrente deduce che la reale ragione della decisione di retrocedere l'esercizio era costituita invece dalla constatazione del venir meno della convenienza economica dell'affare, dovuta alla revoca della licenza di vendita dei tabacchi a seguito di un contenzioso con l'amministrazione dei monopoli di Stato per effetto del mancato pagamento di un debito risalente alla gestione precedente, con conseguente consistente contrazione dei profitti ricavabili dalla gestione del bar: pur essendo la sopravvenienza di tali eventi incontroversa, la sentenza d'appello ha tuttavia valorizzato, agli effetti di ritenere comunque integrata in capo ai AR la finalità elusiva, i contenuti di alcune conversazioni intercorse in particolare il 22.01.2014 tra SA e LL VA e il 28.01.2014 tra SA e RE FF, aventi ad oggetto le ragioni del ripensamento dei AR, individuate dagli interlocutori non tanto nella revoca della "licenza", quanto nel fatto che gli stessi "hanno il terrore...sono stanchi, non ce la fanno, hanno paura che gli rubano", così alludendo - secondo il giudizio della Corte territoriale - al timore dei AR di essere sottoposti a misure ablative. Anche a prescindere, peraltro, dall'individuazione delle ragioni concrete che animarono la condotta del ricorrente (e del padre), ciò che assume rilevanza decisiva al fine di contraddire l'affermazione di colpevolezza dell'imputato per il reato di cui al capo 3 è il dato per cui la retrocessione dell'esercizio commerciale costituì il frutto di una determinazione volitiva reale, e non già simulata o fittizia, dei AR, che si tradusse in una effettiva dismissione della titolarità del bar, ceduto a terzi in esecuzione di una volontà reale di spogliarsi del bene e non già con l'intento di attribuirne l'intestazione apparente a un prestanome, conservandone la disponibilità. Come emerge dalla ricostruzione di quest'ultima vicenda operata dalle sentenze di merito, l'intestazione fittizia del bar al AN rispondeva a un interesse proprio e specifico del SA, reale acquirente del bene, motivato dalla sua situazione reddituale e patrimoniale di apparente impossidenza, tale da non giustificare la titolarità di un esercizio commerciale nel centro di Milano e da esporlo personalmente al rischio di misure ablative (di cui il SA era perfettamente consapevole, tanto da affermare, nel corso della conversazione ( registrata il 17.03.2014 col AN, "io non mi posso intestare nemmeno una 18 pera": pagina 36 della sentenza d'appello); la sostanziale estraneità dei AR - una volta conseguito il risultato da essi voluto, costituito dalla cessione definitiva dell'esercizio commerciale - alle finalità elusive perseguite dal SA e ai rapporti interni tra quest'ultimo, il SU socio RE FF e il AN in merito all'individuazione del soggetto cui intestare la titolarità formale del bar, esigeva pertanto la prova puntuale del coinvolgimento psicologico di AR CE nella fase finale della vicenda, con specifico riguardo alla consapevolezza della natura fittizia dell'intestazione al AN, al fine di poterne affermare la responsabilità concorsuale nella corrispondente violazione dell'art. 512 bis cod.pen. Il relativo tema di prova non è stato adeguatamente affrontato dalla sentenza impugnata, che deve perciò - sul punto - essere annullata con rinvio;
risulta, del resto, dai motivi nuovi presentati dal ricorrente e dal testo della sentenza ivi allegata, pronunciata il 10.10.2018 dal Tribunale di Milano nel separato giudizio a carico di AR CO, che quest'ultimo è stato assolto in via definitiva dalla medesima imputazione perché il fatto non costituisce reato. 4. Il quarto motivo del ricorso di AR CE, infine, è fondato e deve essere accolto come logica conseguenza dell'avvenuto accoglimento del secondo motivo - riguardante la partecipazione associativa del ricorrente - anche in punto di esistenza della cosca di ndrangheta nel cui contesto ed a cui vantaggio l'imputato è accusato di aver realizzato le condotte ascritte ai capi 2 e 3: fermo il rigetto del ricorso con riguardo alla condanna per il reato base di cui al capo 2, la sentenza impugnata deve quindi essere annullata, con rinvio per un nuovo giudizio, relativamente alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991 (ora art. 416 bis.1 primo comma cod.pen.). Ricorso di RE FF 1. Il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di RE FF dall'avv. TI AR è infondato in ogni sua deduzione. 1.1. La condanna del ricorrente per il concorso nelle violazioni dell'art. 512 bis cod.pen. ascritte ai capi 2 e 3 della rubrica è stata congruamente argomentata dalla sentenza impugnata con motivazioni logiche e coerenti, che hanno risposto in modo puntuale alle censure dedotte nei motivi d'appello e riproposte in modo tendenzialmente acritico nel ricorso per cassazione, dando atto dell'univoca convergenza degli elementi di prova a carico del RE in ordine tanto alla sua partecipazione materiale alle operazioni di intestazione fittizia quanto alla consapevolezza delle finalità elusive con esse perseguite. Dalla lettura delle sentenze di merito emerge, invero, in modo immediato il coinvolgimento diretto e costante del RE nelle negoziazioni in cui si concretizzarono le operazioni incriminate, in veste di socio, collaboratore e 19 portavoce del SA sia nella cessione iniziale del bar "Vecchia Milano" alla AB Ristorazione s.r.l. di AR AN, in qualità di prestanome di CO e CE AR, sia nella successiva retrocessione del bene all'originario titolare SA AT mediante l'interposizione di AN EN. 1.2. Con riguardo alla vicenda di cui al capo 2, è stato accertato che il RE era amministratore e socio, insieme al SA, della In Hoc s.r.I., società proprietaria dell'esercizio commerciale;
in tale veste egli aveva partecipato alle trattative per la relativa cessione, intercorse direttamente coi AR - come attestato dai servizi di osservazione e monitoraggio, di cui ha dato puntuale conto, in particolare, la sentenza di primo grado - e culminate nella stipulazione dell'atto di vendita del 16.07.2013; il ricorrente non era pertanto un mero extraneus, così come dedotto nel ricorso, ma era personalmente interessato alla conclusione dell'affare nei termini voluti dalle parti, partecipe dell'atto formale col quale si realizzò il trasferimento fittizio del bar a AR AN e autore diretto (in concorso coi correi) della relativa condotta. La prova della consapevolezza della natura fittizia dell'intestazione e della condivisione ab origine della finalità elusiva perseguita dai AR è stata motivatamente tratta proprio dal sistematico relazionarsi del RE fin dalle trattative iniziali con CO e CE AR, coi quali (e non col cugino AN) avvenne infatti l'incontro per stabilire le condizioni di vendita osservato dagli inquirenti il 25.05.2013: sul punto, i giudici di merito non sono dunque incorsi in alcuna carenza o illogicità argomentativa, valendo semmai il contenuto della conversazione successivamente intercorsa il 28.01.2014 tra il RE e il SA a riscontrare ulteriormente la risalente consapevolezza del ruolo di prestanome svolto da AR AN nella vicenda, specie laddove il ricorrente comunica al SU interlocutore che i AR (padre e figlio) ad AN "non lo tengono neanche in considerazione" (pagina 34 della sentenza d'appello). Le deduzioni del ricorrente volte a posticipare al momento delle trattative per la retrocessione del bar la "scoperta" delle reali finalità che avevano animato la condotta dei AR si risolvono dunque nel sollecitare un'inammissibile rilettura del compendio probatorio, che non può trovare ingresso in sede di legittimità. 1.3. Anche con riguardo al negozio successivo di retrocessione al SA dell'esercizio commerciale, oggetto del capo 3, è stato puntualmente accertato il coinvolgimento personale del RE nelle relative trattative, nell'interesse non solo del SA ma anche nel proprio, tanto da indurre il ricorrente a riprendere nelle proprie mani la gestione diretta del bar, unitamente al cugino LL VA, per la durata di circa un mese a partire dal 3 febbraio 2014 (così come dato atto dalla sentenza di primo grado, alla pagina 97, e non contestato nel ricorso), e da recarsi ripetutamente in Calabria per conferire al riguardo con 20 AR CO e con LO PP. E' vero, avendone dato congruamente atto la sentenza impugnata sulla base dei risultati dell'attività di captazione, che in occasione della trasferta a Platì del 3.03.2014 il ricorrente subì delle intimidazioni ad opera di LO PP finalizzate ad accelerare la definizione del riacquisto del bar, ma la decisione finale del SA di riacquisire la titolarità dell'esercizio commerciale non risultò essere stata influenzata in modo condizionante da simili atteggiamenti, così come si è evinto, tra l'altro, dai contenuti delle conversazioni intrattenute da quest'ultimo nella fase finale della vicenda, in particolare il 25 e il 28 marzo 2014 rispettivamente col AN e con la dipendente De OI EL (citate alla pagina 36 della sentenza d'appello), dalle quali emerge come l'unica preoccupazione reale del SA fosse quella di individuare il soggetto più idoneo da interporre nell'intestazione formale del bar, riservandone a sé l'effettiva gestione. Dal compendio captativo è inoltre emerso che il RE, operante in stretta e continua sintonia col SA, era perfettamente consapevole dell'esigenza di quest'ultimo di non comparire formalmente nell'intestazione del bar - in ragione dell'assenza di redditi dichiarati in grado di giustificare il relativo esborso patrimoniale, nonché del SU coinvolgimento in un processo penale in cui i correi erano già stati attinti da sequestri finalizzati alla confisca - e della conseguente volontà di trasferirne la titolarità apparente a un prestanome (individuato infine nella persona del AN); e del resto le sentenze di merito hanno dato atto che il ricorrente si era già prestato a schermare il ruolo di socio occulto del SA nella società In Hoc, precedente proprietaria dell'esercizio ceduto ai AR, in un contesto di logica consapevolezza delle finalità elusive perseguite dai soggetti coinvolti. Non giova, infine, alla posizione del RE il fatto che AR CO sia stato assolto, in separato giudizio, dalla medesima imputazione perché il fatto non costituisce reato e che la condanna di AR CE per lo stesso titolo sia stata annullata, per analoghe ragioni, in questa sede: come si è spiegato sopra, la condotta di intestazione fittizia che rileva, al fine di integrare il delitto di cui al capo 3, è quella realizzata nell'interesse del SA, col concorso del RE, mediante l'interposizione del AN, alle cui finalità elusive - proprie ed esclusive del SA, ma condivise e adiuvate dal RE con la condotta accertata nel giudizio di merito - i AR erano sostanzialmente estranei, una volta raggiunto il loro scopo della dismissione effettiva del bar. 1.4. Con riguardo alla condanna per i reati base di cui ai capi 2 e 3 il ricorso di RE FF deve pertanto essere rigettato. 2. E' invece fondato il secondo motivo di ricorso del RE, censurante la (,) 21 sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991, per le stesse ragioni che hanno determinato l'accoglimento dell'analogo motivo di doglianza proposto dal difensore di AR CE, e che discendono dai rilevati vizi motivazionali in ordine all'esistenza della cosca di ndrangheta agevolata dalle condotte fraudolente realizzate dal ricorrente. Sul punto, la sentenza impugnata deve perciò essere annullata con rinvio. 3. Restano infine assorbite le censure dedotte nel terzo motivo di ricorso con riguardo al diniego delle attenuanti generiche e alla misura della pena, essendo la determinazione del trattamento sanzionatorio suscettibile di essere incisa dalla rinnovata valutazione demandata al giudice di rinvio in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod.pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente, nei confronti di AR CE, ai capi 1 e 3, e nei confronti del AR e di FF RE altresì all'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991, contestata ai capi 2 e 3, con rinvio per nuovo giudizio su detti punti ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. Rigetta nel resto i ricorsi. Così deciso il 26 novembre 2021