Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di sede in materia di sicurezza sociale fra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale del lavoro, firmato a Roma il 29 luglio 1980.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di sede in materia di sicurezza sociale fra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale del lavoro, firmato a Roma il 29 luglio 1980.