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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 26/03/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa iscritta al n. 3869/2023 R.G. in materia di previdenza promossa da
e , nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Aiello ed Persona_1
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Palermo, Viale Strasburgo, 167.
- ricorrenti -
contro
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso _1
dagli avvocati Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Laurana n. 59.
- resistente -
Oggetto: pensione supplementare di reversibilità
FATTO E DIRITTO
Con memoria di costituzione depositata il 07 marzo 2025, e Parte_1
, nella qualità di eredi della madre , deceduta in Parte_2 Persona_1
1 data 07.11.2024, avendo premesso che la de cuius, con ricorso del 09.11.2023, aveva chiesto che venisse dichiarato il proprio diritto al riconoscimento della pensione supplementare di reversibilità del coniuge defunto , già titolare di Persona_2
pensione supplementare categoria VO nr. 10064679 (gestione privata), richiesta con domanda inoltrata il 03 maggio 2022 e mai riscontrata dall' , Controparte_2
convenivano in giudizio l' per sentir accogliere le seguenti conclusioni: _1
“accertare e dichiarare che la Sig.ra ha regolarmente presentato Persona_1
domanda per la liquidazione della pensione supplementare di reversibilità; - accertare e dichiarare che la sig.ra era in possesso dei requisiti Persona_1
previsti dalla legge per la liquidazione della pensione supplementare di reversibilità; - conseguentemente condannare l' al pagamento, in favore degli odierni _1
comparenti e nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Per_1
, dei ratei di cui alla pensione supplementare di reversibilità spettante a
[...]
quest'ultima a far data dal mese successivo alla presentazione della domanda (03
Maggio 2022), oltre interessi e rivalutazione monetaria. - Con vittoria di spese, compensi e onorari di lite”.
L' si costituiva in giudizio evidenziando che la domanda presentata dalla _1
, seppur regolarmente trasmessa, non era stata presa in carico dal sistema Per_1
operativo dell'Istituto previdenziale a causa di un problema tecnico.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del
25.03.2025 per il deposito di note.
Il ricorso è fondato.
Com'è noto, la pensione supplementare è una prestazione erogata dall' in _1
aggiunta alla pensione di cui si è già titolari e permette, a chi possiede una pensione principale e ha versato contribuzione in altri fondi, pur senza raggiungere i requisiti autonomi per un'altra pensione, di ottenere un assegno pensionistico ulteriore.
Viene riconosciuta a lavoratori autonomi, dipendenti pubblici e privati e ai superstiti
(oltre che agli iscritti alle Casse Professionali ove previsto dall'Ordinamento di
2 appartenenza).
La pensione supplementare può essere diretta per i pensionati che hanno raggiunto l'età della vecchiaia, oppure indiretta per coloro che possiedono una prestazione principale indiretta o di reversibilità. Ha lo scopo di valorizzare la contribuzione non presente nella pensione principale, aumentando l'importo complessivo delle pensioni e attribuendo un reddito più adeguato dopo il pensionamento.
I superstiti del defunto titolare di pensione supplementare diretta hanno diritto alla pensione supplementare quando abbiano conseguito il diritto alla pensione di reversibilità a carico della forma obbligatoria di previdenza sostitutiva, esclusiva o esonerativa dell'Assicurazione Generale Obbligatoria.
In particolare, l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 statuisce che: “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'art.
9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di
18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi”.
Dunque, la normativa in tema di prestazioni ai superstiti prevede che i soggetti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono due: il coniuge e i figli.
Nella specie, la , agendo in giudizio per ottenere il riconoscimento del Per_1
proprio diritto alla percezione della suddetta provvidenza, aveva provato il possesso dei requisiti per ottenerla (cfr. alleg. 2,3 e 4 produzione attorea), posto che il coniuge defunto, , era titolare di pensione supplementare (Categoria VO nr. Persona_2
10064679) e che la domanda diretta ad ottenere la pensione supplementare di reversibilità era stata presentata dalla de cuius in data 03.05.2022 a mezzo del patronato i Bagheria. CP_3
Ricorrendo, dunque, i presupposti per il riconoscimento dell'invocata provvidenza economica, la domanda va senz'altro accolta e, per l'effetto, l' va condannato a _1
corrispondere in favore dei ricorrenti, nella qualità di eredi della de cuius Per_1
3 , deceduta il 07.11.2024, i ratei di pensione supplementare di reversibilità ad Per_1
ella spettanti, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (03 Maggio 2022), oltre interessi come per legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:
- condanna l' al pagamento, in favore di e _1 Parte_1
, nella qualità di eredi di , deceduta Parte_2 Persona_1
il 07.11.2024, dei ratei di pensione supplementare di reversibilità ad ella spettanti, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (03 Maggio 2022), oltre interessi come per legge;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti, _1
quantificate in € 1.600,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato Massimo Aiello, dichiaratosi antistatario.
Termini Imerese, 26.03.2025
Il Giudice
Chiara Gagliano
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