TRIB
Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/08/2025, n. 4031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4031 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
N. 11701/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione monocratica nella persona del giudice Vincenzo Ciliberti ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al numero 11701 del ruolo generale dell'anno 2025 promossa su ricorso presentato da:
, con l'avv. D'Avino, Parte_1 ricorrente contro
, con l'Avvocatura dello Controparte_1
Stato, resistente avente ad oggetto: impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno, trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente:
1. accertare che il ricorrente ha ad oggi diritto al Parte_1 rilascio del permesso di soggiorno elettronico per protezione speciale in esecuzione del provvedimento n. VR0011054, adottato dalla C.T. di al quale egli non vi ha mai CP_1 rinunciato e per l'effetto;
2. disporre che la Questura di riceva il ricorrente nella prima CP_1 data utile ordinando il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ivi assegnando un breve termine alla Questura;
3. spese rifuse di cui si chiede la distrazione dichiarandosi lo scrivente procuratore antistatario;
per l'amministrazione resistente:
1. rilevare la carenza di interesse ex art. 100 c.p.c., come esposto in parte motiva;
2. in via subordinata, rigettare il ricorso in quanto infondato.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Competente a decidere il presente giudizio è il Tribunale in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, co. 4, d.l. 13/2017.
Infatti, oggetto del presente giudizio non è l'impugnazione del diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale, bensì l'accertamento del diritto del ricorrente all'ottenimento del titolo di soggiorno, successivamente all'apposito procedimento amministrativo davanti alla
Commissione territoriale che ha avuto esito positivo.
Di conseguenza, non viene in questione l'art. 19-ter d.lgs. 150/2011, bensì la disciplina ordinaria del rito semplificato di cognizione stabilita dagli art. 281-decies e ss. c.p.c.
Il ricorrente, cittadino maliano, ha presentato domanda di protezione internazionale presso la
Questura di in data 3.5.2024 (domanda VR0011054 – doc. 2 fasc. ricorrente). CP_1
All'esito del procedimento amministrativo di esame della domanda di protezione internazionale, la Commissione territoriale di con provvedimento dell'8.11.2024 ha CP_1 rigettato la domanda di protezione internazionale ma ha riconosciuto i presupposti per la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, co. 3, d.lgs. 25/2008 (doc. 1 fasc. ricorrente).
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento nella parte in cui non gli ha riconosciuto quantomeno la protezione sussidiaria;
si è così incardinato il procedimento rubricato al numero
23316/2024 r.g. di questo Tribunale.
In data 18.11.2024 il ricorrente ha prenotato telematicamente l'appuntamento per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico a seguito di decisione positiva;
l'appuntamento è stato fissato per il giorno 21.3.2025 (doc. 6 – fasc. ricorrente).
Il ricorrente allega di avere tuttavia ricevuto un diniego del rilascio del titolo di soggiorno dalla
Questura, sul presupposto che l'intervenuta impugnazione del provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale precluderebbe al ricorrente di potere nel frattempo ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale («Al ricorrente il giorno dell'appuntamento è stata fornita una scelta da parte dei funzionari della Questura di CP_1 accettare un permesso di soggiorno per richiesta asilo o rimanere senza permesso di soggiorno.
Egli si è rifiutato di scegliere la strada di un permesso di soggiorno per richiesta asilo, insistendo per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale», pag. 3 ricorso introduttivo).
Da quanto allegato dall'amministrazione resistente (doc. 2 fasc. resistente, pag. 4) si desume che il ricorrente era effettivamente presente in tale data presso gli uffici della Questura;
tuttavia, nonostante un contatto fra gli agenti e il personale della cooperativa che gestisce la struttura di
2 residenza del ricorrente, questi non formalizzò alcuna domanda di permesso di soggiorno per protezione speciale né si presentò successivamente per il medesimo incombente.
Non è contestata dall'amministrazione resistente l'astratta titolarità del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, secondo quanto si legge nel provvedimento di diniego della Commissione territoriale.
Il fatto che la Commissione territoriale abbia già accertato il diritto in questione determina l'inammissibilità della domanda svolta dal ricorrente in principalità, per difetto di interesse ad agire. Una pronuncia di accertamento del diritto in questione da parte del Tribunale non sarebbe di alcuna utilità al ricorrente, poiché nulla aggiungerebbe a quanto già accertato dall'amministrazione competente.
Il ricorrente ha svolto in via subordinata domanda di condanna dell'amministrazione resistente alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale.
La domanda nei termini in cui è stata formulata non può trovare accoglimento, poiché vi osta il limite imposto dalla legge al giudice ordinario rispetto all'attività della pubblica amministrazione.
L'art. 4, l. 2248/1865, all. E, stabilisce, come noto, che quando è oggetto di giudizio un diritto che si pretende leso da un atto dell'autorità amministrativa, la giurisdizione ordinaria si limita a conoscere degli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto del giudizio, essendo il giudice ordinario sprovvisto del potere di modificare o revocare l'atto amministrativo.
Dalla disposizione citata deriva che non sono ammissibili dinanzi al giudice ordinario tutte le azioni incompatibili con il divieto di modifica e revoca degli atti amministrativi e più in generale che non è possibile chiedere al giudice ordinario tutele che incidano sull'esercizio del potere della pubblica amministrazione di provvedere.
Davanti al giudice ordinario è possibile ottenere azioni di condanna nei confronti della pubblica amministrazione esclusivamente quando questa agisca iure privatorum ovvero nei casi in cui vengano in questione mere condotte materiali della stessa (come confermato da Cass., sez. III,
23.5.2023 n. 14209, la quale, sia pure in obiter dictum, esclude la violazione della disposizione da ultimo citata solo nei casi in cui il provvedimento giurisdizionale non riguardi scelte o atti espressione del potere autoritativo della pubblica amministrazione).
Nessuna di queste ipotesi ricorre nel caso di specie, poiché la Pubblica amministrazione è chiamata a esercitare poteri pubblici e non agisce quindi privatisticamente;
inoltre, oggetto della domanda svolta dal ricorrente è esattamente l'adozione del provvedimento amministrativo e non l'adozione di condotte materiali.
3 Tuttavia, sussiste l'interesse del ricorrente all'accertamento del diritto al rilascio del titolo di soggiorno all'esito di un procedimento amministrativo, in considerazione del rifiuto dell'amministrazione resistente di procedervi, da ultimo confermato dalle difese svolte dalla resistente nel presente giudizio.
Ai sensi dell'art. 32, co. 3, d.lgs. 25/2008 nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, d.lgs. 286/1998, la
Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura protezione speciale.
Pertanto, nel caso di specie la è tenuta al rilascio del titolo di soggiorno per protezione CP_1 speciale, di cui la Commissione territoriale ha già riconosciuto il diritto in capo al ricorrente.
Sussistono gravi motivi per la compensazione delle spese di lite, atteso l'accoglimento della sola domanda subordinata svolta dal ricorrente, peraltro in termini differenti da quelli formulati dal ricorrente.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara l'inammissibilità della domanda di accertamento dei presupposti del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
2. accerta il diritto del ricorrente all'ottenimento del titolo all'esito di apposito procedimento amministrativo;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia il 29 luglio 2025.
Il giudice
Vincenzo Ciliberti
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione monocratica nella persona del giudice Vincenzo Ciliberti ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al numero 11701 del ruolo generale dell'anno 2025 promossa su ricorso presentato da:
, con l'avv. D'Avino, Parte_1 ricorrente contro
, con l'Avvocatura dello Controparte_1
Stato, resistente avente ad oggetto: impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno, trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente:
1. accertare che il ricorrente ha ad oggi diritto al Parte_1 rilascio del permesso di soggiorno elettronico per protezione speciale in esecuzione del provvedimento n. VR0011054, adottato dalla C.T. di al quale egli non vi ha mai CP_1 rinunciato e per l'effetto;
2. disporre che la Questura di riceva il ricorrente nella prima CP_1 data utile ordinando il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ivi assegnando un breve termine alla Questura;
3. spese rifuse di cui si chiede la distrazione dichiarandosi lo scrivente procuratore antistatario;
per l'amministrazione resistente:
1. rilevare la carenza di interesse ex art. 100 c.p.c., come esposto in parte motiva;
2. in via subordinata, rigettare il ricorso in quanto infondato.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Competente a decidere il presente giudizio è il Tribunale in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, co. 4, d.l. 13/2017.
Infatti, oggetto del presente giudizio non è l'impugnazione del diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale, bensì l'accertamento del diritto del ricorrente all'ottenimento del titolo di soggiorno, successivamente all'apposito procedimento amministrativo davanti alla
Commissione territoriale che ha avuto esito positivo.
Di conseguenza, non viene in questione l'art. 19-ter d.lgs. 150/2011, bensì la disciplina ordinaria del rito semplificato di cognizione stabilita dagli art. 281-decies e ss. c.p.c.
Il ricorrente, cittadino maliano, ha presentato domanda di protezione internazionale presso la
Questura di in data 3.5.2024 (domanda VR0011054 – doc. 2 fasc. ricorrente). CP_1
All'esito del procedimento amministrativo di esame della domanda di protezione internazionale, la Commissione territoriale di con provvedimento dell'8.11.2024 ha CP_1 rigettato la domanda di protezione internazionale ma ha riconosciuto i presupposti per la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, co. 3, d.lgs. 25/2008 (doc. 1 fasc. ricorrente).
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento nella parte in cui non gli ha riconosciuto quantomeno la protezione sussidiaria;
si è così incardinato il procedimento rubricato al numero
23316/2024 r.g. di questo Tribunale.
In data 18.11.2024 il ricorrente ha prenotato telematicamente l'appuntamento per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico a seguito di decisione positiva;
l'appuntamento è stato fissato per il giorno 21.3.2025 (doc. 6 – fasc. ricorrente).
Il ricorrente allega di avere tuttavia ricevuto un diniego del rilascio del titolo di soggiorno dalla
Questura, sul presupposto che l'intervenuta impugnazione del provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale precluderebbe al ricorrente di potere nel frattempo ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale («Al ricorrente il giorno dell'appuntamento è stata fornita una scelta da parte dei funzionari della Questura di CP_1 accettare un permesso di soggiorno per richiesta asilo o rimanere senza permesso di soggiorno.
Egli si è rifiutato di scegliere la strada di un permesso di soggiorno per richiesta asilo, insistendo per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale», pag. 3 ricorso introduttivo).
Da quanto allegato dall'amministrazione resistente (doc. 2 fasc. resistente, pag. 4) si desume che il ricorrente era effettivamente presente in tale data presso gli uffici della Questura;
tuttavia, nonostante un contatto fra gli agenti e il personale della cooperativa che gestisce la struttura di
2 residenza del ricorrente, questi non formalizzò alcuna domanda di permesso di soggiorno per protezione speciale né si presentò successivamente per il medesimo incombente.
Non è contestata dall'amministrazione resistente l'astratta titolarità del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, secondo quanto si legge nel provvedimento di diniego della Commissione territoriale.
Il fatto che la Commissione territoriale abbia già accertato il diritto in questione determina l'inammissibilità della domanda svolta dal ricorrente in principalità, per difetto di interesse ad agire. Una pronuncia di accertamento del diritto in questione da parte del Tribunale non sarebbe di alcuna utilità al ricorrente, poiché nulla aggiungerebbe a quanto già accertato dall'amministrazione competente.
Il ricorrente ha svolto in via subordinata domanda di condanna dell'amministrazione resistente alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale.
La domanda nei termini in cui è stata formulata non può trovare accoglimento, poiché vi osta il limite imposto dalla legge al giudice ordinario rispetto all'attività della pubblica amministrazione.
L'art. 4, l. 2248/1865, all. E, stabilisce, come noto, che quando è oggetto di giudizio un diritto che si pretende leso da un atto dell'autorità amministrativa, la giurisdizione ordinaria si limita a conoscere degli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto del giudizio, essendo il giudice ordinario sprovvisto del potere di modificare o revocare l'atto amministrativo.
Dalla disposizione citata deriva che non sono ammissibili dinanzi al giudice ordinario tutte le azioni incompatibili con il divieto di modifica e revoca degli atti amministrativi e più in generale che non è possibile chiedere al giudice ordinario tutele che incidano sull'esercizio del potere della pubblica amministrazione di provvedere.
Davanti al giudice ordinario è possibile ottenere azioni di condanna nei confronti della pubblica amministrazione esclusivamente quando questa agisca iure privatorum ovvero nei casi in cui vengano in questione mere condotte materiali della stessa (come confermato da Cass., sez. III,
23.5.2023 n. 14209, la quale, sia pure in obiter dictum, esclude la violazione della disposizione da ultimo citata solo nei casi in cui il provvedimento giurisdizionale non riguardi scelte o atti espressione del potere autoritativo della pubblica amministrazione).
Nessuna di queste ipotesi ricorre nel caso di specie, poiché la Pubblica amministrazione è chiamata a esercitare poteri pubblici e non agisce quindi privatisticamente;
inoltre, oggetto della domanda svolta dal ricorrente è esattamente l'adozione del provvedimento amministrativo e non l'adozione di condotte materiali.
3 Tuttavia, sussiste l'interesse del ricorrente all'accertamento del diritto al rilascio del titolo di soggiorno all'esito di un procedimento amministrativo, in considerazione del rifiuto dell'amministrazione resistente di procedervi, da ultimo confermato dalle difese svolte dalla resistente nel presente giudizio.
Ai sensi dell'art. 32, co. 3, d.lgs. 25/2008 nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, d.lgs. 286/1998, la
Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura protezione speciale.
Pertanto, nel caso di specie la è tenuta al rilascio del titolo di soggiorno per protezione CP_1 speciale, di cui la Commissione territoriale ha già riconosciuto il diritto in capo al ricorrente.
Sussistono gravi motivi per la compensazione delle spese di lite, atteso l'accoglimento della sola domanda subordinata svolta dal ricorrente, peraltro in termini differenti da quelli formulati dal ricorrente.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara l'inammissibilità della domanda di accertamento dei presupposti del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
2. accerta il diritto del ricorrente all'ottenimento del titolo all'esito di apposito procedimento amministrativo;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia il 29 luglio 2025.
Il giudice
Vincenzo Ciliberti
4