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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 23/05/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BIELLA
La Giudice Onoraria dott.sa Rita Buccetti visti gli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 969 /2024 R.G. avente ad oggetto: risoluzione contrattuale promossa da: in persona del legale rappresentante p.t sig. Parte_1 Pt_2
, con sede legale in Biella via Repubblica 60 (P.IVA
[...]
) rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Alba ed P.IVA_1 domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Torino c.so Francia 75 ricorrente contro
(c.f. ) residente in Controparte_1 C.F._1 tato e ele Canova ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Biella via Arnulfo 22 Convenuto
*** Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c depositato in data 7 ottobre 2024 la premesso i) di aver formalizzato in data Parte_1
26.2.202 ltura per il passaggio di proprietà in proprio favore del veicolo Fiat 500 tg GC779LZ del signor
[...]
, ii) che quest'ultimo dichiarava espressamente CP_1 nza di gravami sul veicolo, di non aver ricevuto notifiche relative alla loro iscrizione con particolare riferimento a fermo amministrativo ex art. 86 DPR 602/73, iii) che in fase di trascrizione del contratto di vendita la ricorrente appurava, invece , la sussistenza di un gravame sul mezzo e di un fermo amministrativo registrato in data 13.2.2024, iv) conseguentemente la ricorrente sospendeva il pagamento del prezzo di vendita, v) che il signor – nel riconoscere la propria responsabilità – CP_1 dichiarava ria volontà di risolvere il contratto in essere e di
1 ritirare il veicolo sottoscrivendo in data 11.3.2024 apposita dichiarazione in tal senso, vi) che in data 22.8.2024 venivano notificati a due verbali di accertamento relativi a Parte_1 violazioni l veicolo de quo con conseguente applicazione di fermo amministrativo, vii) che in conseguenza di ciò la ricorrente si trovava costretta a corrispondere alla depositeria giudiziaria l'importo di € 445,30 quali oneri per il deposito, viii) che in data 26.9.2024 la ricorrente depositava presso l'ufficio del Giudice di Pace di Biella ricorso in opposizione alle sanzioni amministrative nei confronti del Polizia Controparte_2
Municipale e di , iudice - Controparte_1 accertata la com arti - dichiarasse l'intervenuta risoluzione ex tunc del contratto di vendita del 26.2.2024 in relazione al veicolo Fiat 500 tg GC799LZ, in subordine, accertato l'inadempimento di , dichiarasse l'intervenuta Controparte_1 risoluzione ex tunc d atto per esclusivo fatto e colpa del venditore, in ogni caso, per l'effetto, condannasse il signor al pagamento in proprio favore Controparte_1 dell'imp ui alla fattura n. 198 del 20.9.2024. Si costituiva in giudizio il signor nell'aderire alla Controparte_1 ricostruzione fattuale esposta contestava la legittimità del verbale di accertamento del 22.8.2024 confermando l'intercorsa risoluzione del contratto, eccepiva una responsabilità professionale di con riferimento all' attività di voltura Parte_1 del mezzo e pe etto delle previsioni di cui all'art.94 comma 1 c.d.s., infine contestava la richiesta di pagamento in quanto ritenuta non dovuta atteso che alcuna comunicazione era pervenuta da deduceva di non aver potuto procedere Parte_1 al ritiro del fatto risultava ancora presso la Pt_1 con impossibilità di poterne legittimamente ritornare in
[...] sso. Conseguentemente concludeva per far accertare la comune volontà delle parti e, per l'effetto, far dichiarare la risoluzione ex tunc del contratto di vendita del 26.2.2024 in relazione al veicolo Fiat 500 tg GC 799LZ, e condannare controparte alla restituzione immediata del suddetto veicolo illegittimamente detenuto presso i propri locali a fronte della estinzione del sequestro ammnistrativo avvenuto con il pagamento della sanzione di cui al verbale di accertamento del 22.8.2024.
2 Nelle more del giudizio le parti hanno definito bonariamente la vertenza con riferimento alla domanda di pagamento della somma di € 445,30 relativa alla fattura 198 del 20.9.2024 e con riferimento alla restituzione al convenuto del mezzo. Conseguentemente le parti hanno rinunciato reciprocamente (così come reciprocamente accettato le relative rinunce) alle suddette domande con compensazione delle spese legali.. Con riferimento, invece, alla comune domanda di declaratoria di risoluzione ex tunc del contratto di vendita insistevano, congiuntamente, per la pronuncia in tal senso.
1.Occorre preliminarmente rilevare che la presente sentenza verte unicamente sulla domanda di risoluzione del contratto essendo le ulteriori domande espressamente rinunciate dalle parti. Appare opportuno ricostruire brevemente la vicenda processuale ai fini della miglior comprensione delle ragioni della presente decisione.
2. Con contratto in data 26.2.2024 la formalizzava una mini Pt_1 voltura per il passaggio di proprietà in proprio favore del veicolo Fiat 500 tg GC779LZ di il quale, nel medesimo Controparte_1 documento espressament mezzo ceduto “non ha gravami e di non aver ricevuto notifiche relative alla loro iscrizione, in particolare relativamente al fermo amministrativo ex art. 86 DPR 602/73” (vedi doc.prod. sub 1 fasc. ricorrente). In fase di trascrizione del contratto di vendita la ricorrente si avvedeva, invece, della iscrizione di un fermo amministrativo sul suddetto veicolo registrato in data 13.2.2024 in forza di un credito di € 84871,66 vantato da Agenzia delle Entrate Riscossione (vedi doc.prod. sub.2). Alla luce di quanto sopra – non più Parte_1 interessata all'acquisto del mezzo ità del libero godimento – sospendeva il pagamento del prezzo al signor CP_1
e comunicava l'intenzione di risolvere il contratto di L'odierno convenuto confermava la circostanza in contrasto con quanto da lui stesso dichiarato in atto di vendita, riconosceva la propria responsabilità e dichiarava la volontà di risolvere parimenti il contratto con conseguente ritiro del veicolo. In data 11.3.2024, pertanto, il signor sottoscriveva specifica dichiarazione con CP_1 la quale manifesta pria volontà di riprendere in pari data il possesso del mezzo essendo emersa, in sede di verifiche, alla firma
3 dell'atto di vendita, l'iscrizione di un fermo amministrativo a proprio carico di cui non era a conoscenza, nel contempo sollevando da qualsiasi responsabilità al riguardo Parte_1
(vedi doc.p enuto conto del fermo amministrativo iscritto e della impossibilità del signor di far fronte al CP_1 pagamento del debito sotteso a detto provvedimento, egli parcheggiava il veicolo in Biella Viale Cesare Battisti in corrispondenza del n.civco18 salvo poi apprendere, nei primi giorni del mese di settembre 2024, della sussistenza di una serie di contravvenzioni elevate a proprio carico e del conseguente trasporto del mezzo presso il deposito giudiziario. Al fine di prevenire la confisca amministrativa ex art.213 c.d.s. la Parte_1 chiedeva l'affidamento del veicolo con collocamen propri locali (vedi doc.prod. sub. 8 fascicolo ricorrente). 3. Dalla documentazione versata in atti emerge in maniera chiara e incontrovertibile la comune volontà delle parti - confermata dalla convergenza delle conclusioni formulate - di risolvere il contratto di vendita del 26.2.2024. Ed invero, da un lato occorre rilevare che, a fronte della incontestata circostanza dell'esistenza del vincolo rappresentato dal fermo amministrativo tale da rendere, di fatto, il veicolo Fiat 500 tg GC799LZ inutilizzabile in quanto ostacolo al libero godimento dello stesso, viene meno l'interesse della odierna ricorrente all'acquisto da cui consegue la volontà di risolvere il contratto in essere. Dall'altro lato le dichiarazioni rese dal signor di voler riprendere possesso del veicolo a seguito dei CP_1 gravami emersi in sede di trascrizione della vendita (di cui asseriva non essere a conoscenza) nonché la manifestata volontà di manlevare da qualunque responsabilità in merito, Parte_1 rappresent scimento del proprio inadempimento da cui pare potersi evincere la volontà di risolvere il contratto. Pe altro, a conferma della volontà del signor di risolvere il CP_1 contratto depone inequivocabilmente la zione resa al Comando al Comando di Polizia Locale in sede di accesso agli atti a mente della quale quest'ultimo affermava che il contratto di acquisto da parte di del mio vecchio veicolo è stato, in accordo di Parte_1 ambedue le parti, re ul veicolo gravano fermi fiscali che la Pt_1 non conosceva al momento del contratto (vedi doc.prod. sub.1 ricorrente). Dalle emergenze processuali sovra elencate emerge in
4 maniera chiara la determinazione del signor di vedere CP_1 risolto il contratto del tutto convergente con quella di Parte_1
Ciò posto, pare potersi concludere per l'accert comune volontà delle parti di risolvere il contratto e, per l'effetto, potersi dichiarare risolto per mutuo consenso il contratto in data 26.2.2024 sottoscritto dalle odierne parti in causa per mutuo consenso. Tenuto conto della circostanza che gli effetti conseguenti del contratto hanno formato oggetto di intervenuti accordi tra le parti (pagamento da parte del signor della CP_1 somma di € 445,30 saldata da per il deposito giudiziario e Pt_1 restituzione del veicolo al sig pare potersi concludere CP_1 per una declaratoria di risoluzi contratto con effetto ex tunc. Ogni ulteriore questione deve ritenersi disattesa e/o assorbita. 4.In considerazione della convergenza delle conclusioni della parti nonché della specifica congiunta richiesta anche in punto spese si dispone la compensazione integrale delle spese di lite del presente grado di giudizio .
PQM
il Tribunale di Biella in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Rita Buccetti definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: accerta la comune volontà di in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t. sig. .Iva ) e di Parte_2 P.IVA_2
(c.f. ) dichiara Controparte_1 C.F._1 ione ex vendita del 26.2.2024 in relazione al veicolo Fiat 500 tg GC799LZ. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio. Così deciso in Biella, li 19 maggio 2025 La Giudice Onoraria dott.ssa Rita Buccetti
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La Giudice Onoraria dott.sa Rita Buccetti visti gli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 969 /2024 R.G. avente ad oggetto: risoluzione contrattuale promossa da: in persona del legale rappresentante p.t sig. Parte_1 Pt_2
, con sede legale in Biella via Repubblica 60 (P.IVA
[...]
) rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Alba ed P.IVA_1 domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Torino c.so Francia 75 ricorrente contro
(c.f. ) residente in Controparte_1 C.F._1 tato e ele Canova ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Biella via Arnulfo 22 Convenuto
*** Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c depositato in data 7 ottobre 2024 la premesso i) di aver formalizzato in data Parte_1
26.2.202 ltura per il passaggio di proprietà in proprio favore del veicolo Fiat 500 tg GC779LZ del signor
[...]
, ii) che quest'ultimo dichiarava espressamente CP_1 nza di gravami sul veicolo, di non aver ricevuto notifiche relative alla loro iscrizione con particolare riferimento a fermo amministrativo ex art. 86 DPR 602/73, iii) che in fase di trascrizione del contratto di vendita la ricorrente appurava, invece , la sussistenza di un gravame sul mezzo e di un fermo amministrativo registrato in data 13.2.2024, iv) conseguentemente la ricorrente sospendeva il pagamento del prezzo di vendita, v) che il signor – nel riconoscere la propria responsabilità – CP_1 dichiarava ria volontà di risolvere il contratto in essere e di
1 ritirare il veicolo sottoscrivendo in data 11.3.2024 apposita dichiarazione in tal senso, vi) che in data 22.8.2024 venivano notificati a due verbali di accertamento relativi a Parte_1 violazioni l veicolo de quo con conseguente applicazione di fermo amministrativo, vii) che in conseguenza di ciò la ricorrente si trovava costretta a corrispondere alla depositeria giudiziaria l'importo di € 445,30 quali oneri per il deposito, viii) che in data 26.9.2024 la ricorrente depositava presso l'ufficio del Giudice di Pace di Biella ricorso in opposizione alle sanzioni amministrative nei confronti del Polizia Controparte_2
Municipale e di , iudice - Controparte_1 accertata la com arti - dichiarasse l'intervenuta risoluzione ex tunc del contratto di vendita del 26.2.2024 in relazione al veicolo Fiat 500 tg GC799LZ, in subordine, accertato l'inadempimento di , dichiarasse l'intervenuta Controparte_1 risoluzione ex tunc d atto per esclusivo fatto e colpa del venditore, in ogni caso, per l'effetto, condannasse il signor al pagamento in proprio favore Controparte_1 dell'imp ui alla fattura n. 198 del 20.9.2024. Si costituiva in giudizio il signor nell'aderire alla Controparte_1 ricostruzione fattuale esposta contestava la legittimità del verbale di accertamento del 22.8.2024 confermando l'intercorsa risoluzione del contratto, eccepiva una responsabilità professionale di con riferimento all' attività di voltura Parte_1 del mezzo e pe etto delle previsioni di cui all'art.94 comma 1 c.d.s., infine contestava la richiesta di pagamento in quanto ritenuta non dovuta atteso che alcuna comunicazione era pervenuta da deduceva di non aver potuto procedere Parte_1 al ritiro del fatto risultava ancora presso la Pt_1 con impossibilità di poterne legittimamente ritornare in
[...] sso. Conseguentemente concludeva per far accertare la comune volontà delle parti e, per l'effetto, far dichiarare la risoluzione ex tunc del contratto di vendita del 26.2.2024 in relazione al veicolo Fiat 500 tg GC 799LZ, e condannare controparte alla restituzione immediata del suddetto veicolo illegittimamente detenuto presso i propri locali a fronte della estinzione del sequestro ammnistrativo avvenuto con il pagamento della sanzione di cui al verbale di accertamento del 22.8.2024.
2 Nelle more del giudizio le parti hanno definito bonariamente la vertenza con riferimento alla domanda di pagamento della somma di € 445,30 relativa alla fattura 198 del 20.9.2024 e con riferimento alla restituzione al convenuto del mezzo. Conseguentemente le parti hanno rinunciato reciprocamente (così come reciprocamente accettato le relative rinunce) alle suddette domande con compensazione delle spese legali.. Con riferimento, invece, alla comune domanda di declaratoria di risoluzione ex tunc del contratto di vendita insistevano, congiuntamente, per la pronuncia in tal senso.
1.Occorre preliminarmente rilevare che la presente sentenza verte unicamente sulla domanda di risoluzione del contratto essendo le ulteriori domande espressamente rinunciate dalle parti. Appare opportuno ricostruire brevemente la vicenda processuale ai fini della miglior comprensione delle ragioni della presente decisione.
2. Con contratto in data 26.2.2024 la formalizzava una mini Pt_1 voltura per il passaggio di proprietà in proprio favore del veicolo Fiat 500 tg GC779LZ di il quale, nel medesimo Controparte_1 documento espressament mezzo ceduto “non ha gravami e di non aver ricevuto notifiche relative alla loro iscrizione, in particolare relativamente al fermo amministrativo ex art. 86 DPR 602/73” (vedi doc.prod. sub 1 fasc. ricorrente). In fase di trascrizione del contratto di vendita la ricorrente si avvedeva, invece, della iscrizione di un fermo amministrativo sul suddetto veicolo registrato in data 13.2.2024 in forza di un credito di € 84871,66 vantato da Agenzia delle Entrate Riscossione (vedi doc.prod. sub.2). Alla luce di quanto sopra – non più Parte_1 interessata all'acquisto del mezzo ità del libero godimento – sospendeva il pagamento del prezzo al signor CP_1
e comunicava l'intenzione di risolvere il contratto di L'odierno convenuto confermava la circostanza in contrasto con quanto da lui stesso dichiarato in atto di vendita, riconosceva la propria responsabilità e dichiarava la volontà di risolvere parimenti il contratto con conseguente ritiro del veicolo. In data 11.3.2024, pertanto, il signor sottoscriveva specifica dichiarazione con CP_1 la quale manifesta pria volontà di riprendere in pari data il possesso del mezzo essendo emersa, in sede di verifiche, alla firma
3 dell'atto di vendita, l'iscrizione di un fermo amministrativo a proprio carico di cui non era a conoscenza, nel contempo sollevando da qualsiasi responsabilità al riguardo Parte_1
(vedi doc.p enuto conto del fermo amministrativo iscritto e della impossibilità del signor di far fronte al CP_1 pagamento del debito sotteso a detto provvedimento, egli parcheggiava il veicolo in Biella Viale Cesare Battisti in corrispondenza del n.civco18 salvo poi apprendere, nei primi giorni del mese di settembre 2024, della sussistenza di una serie di contravvenzioni elevate a proprio carico e del conseguente trasporto del mezzo presso il deposito giudiziario. Al fine di prevenire la confisca amministrativa ex art.213 c.d.s. la Parte_1 chiedeva l'affidamento del veicolo con collocamen propri locali (vedi doc.prod. sub. 8 fascicolo ricorrente). 3. Dalla documentazione versata in atti emerge in maniera chiara e incontrovertibile la comune volontà delle parti - confermata dalla convergenza delle conclusioni formulate - di risolvere il contratto di vendita del 26.2.2024. Ed invero, da un lato occorre rilevare che, a fronte della incontestata circostanza dell'esistenza del vincolo rappresentato dal fermo amministrativo tale da rendere, di fatto, il veicolo Fiat 500 tg GC799LZ inutilizzabile in quanto ostacolo al libero godimento dello stesso, viene meno l'interesse della odierna ricorrente all'acquisto da cui consegue la volontà di risolvere il contratto in essere. Dall'altro lato le dichiarazioni rese dal signor di voler riprendere possesso del veicolo a seguito dei CP_1 gravami emersi in sede di trascrizione della vendita (di cui asseriva non essere a conoscenza) nonché la manifestata volontà di manlevare da qualunque responsabilità in merito, Parte_1 rappresent scimento del proprio inadempimento da cui pare potersi evincere la volontà di risolvere il contratto. Pe altro, a conferma della volontà del signor di risolvere il CP_1 contratto depone inequivocabilmente la zione resa al Comando al Comando di Polizia Locale in sede di accesso agli atti a mente della quale quest'ultimo affermava che il contratto di acquisto da parte di del mio vecchio veicolo è stato, in accordo di Parte_1 ambedue le parti, re ul veicolo gravano fermi fiscali che la Pt_1 non conosceva al momento del contratto (vedi doc.prod. sub.1 ricorrente). Dalle emergenze processuali sovra elencate emerge in
4 maniera chiara la determinazione del signor di vedere CP_1 risolto il contratto del tutto convergente con quella di Parte_1
Ciò posto, pare potersi concludere per l'accert comune volontà delle parti di risolvere il contratto e, per l'effetto, potersi dichiarare risolto per mutuo consenso il contratto in data 26.2.2024 sottoscritto dalle odierne parti in causa per mutuo consenso. Tenuto conto della circostanza che gli effetti conseguenti del contratto hanno formato oggetto di intervenuti accordi tra le parti (pagamento da parte del signor della CP_1 somma di € 445,30 saldata da per il deposito giudiziario e Pt_1 restituzione del veicolo al sig pare potersi concludere CP_1 per una declaratoria di risoluzi contratto con effetto ex tunc. Ogni ulteriore questione deve ritenersi disattesa e/o assorbita. 4.In considerazione della convergenza delle conclusioni della parti nonché della specifica congiunta richiesta anche in punto spese si dispone la compensazione integrale delle spese di lite del presente grado di giudizio .
PQM
il Tribunale di Biella in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Rita Buccetti definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: accerta la comune volontà di in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t. sig. .Iva ) e di Parte_2 P.IVA_2
(c.f. ) dichiara Controparte_1 C.F._1 ione ex vendita del 26.2.2024 in relazione al veicolo Fiat 500 tg GC799LZ. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio. Così deciso in Biella, li 19 maggio 2025 La Giudice Onoraria dott.ssa Rita Buccetti
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