Sentenza breve 17 settembre 2019
Sentenza 1 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 01/10/2021, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/10/2021
N. 00675/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00388/2019 REG.RIC.
N. 00512/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
A) sul ricorso numero di registro generale 388 del 2019, proposto da:
RM S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Ballero, Gianluca Filigheddu e Silvana Mura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- ARGEA Sardegna, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Cuccuru e Marcello Serra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Regione Autonoma della Sardegna, rappresentata e difesa dagli avvocati ES Putzu e Andrea Secchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Pastorale della Regione Sardegna, Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020, non costituiti in giudizio;
nei confronti
- S'Atra Sardigna Soc. Coop. Agricola, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Andreozzi e Giulia Andreozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Cooperativa Produttori Arborea - Società Agricola, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Giovanna Pisanu e Nicola Battolu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gian Marco Delunas, in Cagliari, via Koch n. 8;
- Sarda Sementi S.r.l. e IN TO S.r.l., non costituiti in giudizio;
B) sul ricorso numero di registro generale 512 del 2020, proposto da:
RM S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Ballero, Gianluca Filigheddu e Silvana Mura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- ARGEA Sardegna, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Cuccuru e Marcello Serra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Regione Autonoma della Sardegna, rappresentata e difesa dagli avvocati ES Putzu e Andrea Secchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Pastorale della Regione Sardegna, Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020, non costituiti in giudizio;
nei confronti
S'Atra Sardigna Soc.Coop. Agricola, Sarda Sementi S.r.l., IN TO S.r.l., Società Industria Molitoria Ercole Cellino S.p.A. - Simec S.p.A., Cooperativa Produttori Arborea - Società Agricola, Assegnatari Associati Arborea - Società Cooperativa Agricola per Azioni, Goddi Carni S.r.l., Imos S.r.l., Società Cooperativa Agricola 27 Febbraio, Latteria Sociale Cooperativa La Concordia, Macellazione e Trasformazioni Innovative S.r.l., Cantina Sociale del Vermentino Società Cooperativa Agricola Monti (Olbia-Tempio Pausania), Soc. Cooperativa Agricola Associazione Agricoltori Villacidresi, Euro - Sarda Ovinex S.r.l., Oleificio Gallura Società Cooperativa Agricola A.R.L., Cantina Santadi Società Cooperativa Agricola, Lait - Latteria Ittiri - Società Cooperativa, Olivicoltori Oliena Società Cooperativa Agricola, Organizzazione Produttori Unione Pastori Società Cooperativa Agricola, Agricola Campidanese - Società Cooperativa, Cantina Sociale Dorgali Società Cooperativa, Accademia Olearia S.r.l., Granella Carni S.p.A., Milia S.r.l., Società Cooperativa Agricola Olivicoltori "Valle del Cedrino", Cooperativa Allevatori Ovini (C.A.O.) Società Cooperativa Agricola, Associazione Regionale dei Produttori Ortofrutticoli della Sardegna - A.R.P.O.S. - Società Cooperativa, Organizzazione di Produttori Sardegna "Sardegna Isola Biologica", Op Agrigest - Arte Verde Società Consortile A.R.L., Cantina Santa Maria La Palma - Alghero - Società Cooperativa Agricola per Azioni, Cooperativa Produttori Associati Olivicoli della Sardegna "Assolisa" - Società Cooperativa, Ortosestu - Società Cooperativa Agricola, Argiolas S.p.A., Sinis Agricola - Consorzio Agrario del Sinis - Società Cooperativa, Se.Pi. Formaggi S.r.l., Latteria Sociale Cooperativa di Bonorva - Società Cooperativa, Forma S.r.l., Rovajo S.r.l., Selet S.a.s. di AI ES & C., Societa' Industria Molitoria Ercole Cellino S.p.A. Den.Abbr. Simec S.p.A., Oleificio Sociale di Seneghe - Società Cooperativa Agricola, Olearia Dorgalese Societa' Cooperativa Agricola in Forma Abbreviata Olearia Dorgalese Soc. Coop. Agric., Fattorie Gennargentu S.r.l., Logudoro Carni Eur S.r.l., Associazione Produttori Olivicoli Sardegna Società Cooperativa Agricola A R. L., Gfg S.r.l., La Pietra e il Grano di Angelo Anedda S.a.s., Azienda Vinicola Attilio Contini S.p.A., O.P.Lazio - Le Badie - Società Cooperativa, Argiolas Formaggi S.r.l., Sulcis Agricola Società Cooperativa Agricola, Fertimon S.r.l., Cooperativa Agricola Strovina 78, Sole di Sardegna S.r.l., IN TO S.r.l., Serra Mangimi S.r.l., Silvio Carta S.r.l., Torronificio TO S.n.c. di TO UI & Figli, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari:
con il ricorso n. 388 del 2019:
- della determinazione n. 1314 datata 13 marzo 2019 del direttore del servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEASR di ARGEA, avente ad oggetto “Approvazione elenchi delle manifestazioni di interesse istruibili e non istruibili per carenza di risorse. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Reg (UE) n. 1305/2013. Bando Multimisura Progetti integrati di filiera “P.I.F.” (Sottomisure 4.1 – 4.2 – 3.2)”, e di tutti gli elenchi delle manifestazioni di interesse costituenti allegato di detta determinazione;
- della nota 1236 del 13 marzo 2019 della commissione di valutazione nominata dal direttore Generale di ARGEA Sardegna con determinazione n. 0004506 del 22 agosto 2018;
- della nota prot. n. 3098/VI.3.II del 22 febbraio 2019 dell'autorità di gestione della direzione generale dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale della Regione Autonoma della Sardegna, avente ad oggetto “Richiesta parere Bando multimisura Progetti Integrati di Filiera “P.I.F.” (Sottomisure 4,1, 4.2, 3.2). Pratiche da finanziare in overbooking”;
- del decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e della Riforma Agro-pastorale della Regione Autonoma della Sardegna n. 316/DECA/11 del 7 febbraio 2019 e della eventuale ed ignota determinazione di conseguente modifica del relativo bando, del direttore del servizio competitività delle aziende agricole dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale della Regione Autonoma della Sardegna;
- della nota prot. n. 1541/VI.3.II del 31 gennaio 2019 dell'autorità di gestione della direzione generale dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale della Regione Autonoma della Sardegna, avente ad oggetto “PSR 2014-2020 – Bando multimisura Progetti Integrati di Filiera “P.I.F.” (Sottomisure 4,1, 4.2, 3.2). Richiesta Parere”;
- della nota del servizio autorizzazione pagamenti e controlli di GE n. 4703 del 23 gennaio 2019;
- del prospetto intitolato “Reg. (UE) N. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 BANDO MULTIMISURA PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA “P.I.F” Sottomisure 4.1 – 4.2 – 3.2) MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PRESENTATE”, privo di data e di protocollo, pubblicato sul sito web www.sardegnaagricoltura.it in data ignota, recante l'elenco delle 57 manifestazioni di interesse presentate, il numero di protocollo, la data di consegna, l'ora di consegna, le imprese capofila, la denominazione del progetto di filiera ed il codice fiscale dell'impresa capofila, e della relativa determinazione di approvazione di ARGEA e della R.A.S., di estremi ignoti;
- della nota prot. 0062622. 19 - 07 - 2018 del Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEASR di GE;
- del prospetto intitolato “Reg. (UE) N. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 BANDO MULTIMISURA PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA “P.I.F” Sottomisure 4.1 – 4.2 – 3.2) PROGETTI DI FILIERA PRESENTATI”, privo di data e di protocollo, pubblicato sul sito web www.sardegnaagricoltura.it in data ignota, recante l'elenco alfabetico dei 54 progetti di filiera presentati, le imprese capofila, la denominazione del progetto di filiera ed il codice fiscale dell'impresa capofila, e della relativa determinazione di approvazione di ARGEA e della R.A.S., di estremi ignoti;
- della determinazione n. 6919/209 del 14 maggio 2018 del direttore del servizio competitività delle aziende agricole dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale della Regione Autonoma della Sardegna;
- del decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e della Riforma Agro-pastorale della Regione Autonoma della Sardegna n. 1581/DECA/31 del 12 giugno 2018 e della determinazione del direttore del servizio competitività delle aziende agricole dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale della Regione Autonoma della Sardegna n. 9123/293 del 13 giugno 2018;
- della nota Prot. n. 7710/VI.3.II del 28 maggio 2018 dell'autorità di gestione della direzione generale dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale della Regione Autonoma della Sardegna;
- del decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e della Riforma Agro-pastorale della Regione Autonoma della Sardegna del 14 maggio 2018, n.1254/DecA/25;
- del BANDO MULTIMISURA PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA “P.I.F.” (Sottomisure 4.1 – 4.2 – 3.2) allegato alla determinazione n. 4944/149 del 6 aprile 2018 del direttore del servizio competitività delle aziende agricole dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale della Regione Autonoma della Sardegna, e della determinazione di approvazione medesima;
- del decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della Regione Sardegna n. 865/DECA/17 del 5 aprile 2018;
- del documento redatto dall'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 dell'Assessorato dell'Agricoltura della R.A.S., intitolato “PSR Sardegna 2014-2020 BANDO MULTIMISURA PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA “P.I.F.” (Sottomisure 4.1 – 4.2 – 3.2) Compilazione delle domande di sostegno Nota integrativa al manuale utente S.I.N.” – pubblicato in data ignota sul sito http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/bandi-e finanziamenti/bando-multimisura-progetti-integrati-di-filiera-pif-sottomisure 41-%E2%80%93-42-%E2%80%93-32;
- del BANDO MULTIMISURA PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA “P.I.F.” (Sottomisure 4.1 – 4.2 – 3.2) allegato alla determinazione n. 2684/81 del 26 febbraio 2018 del direttore del servizio competitività delle aziende agricole dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale della Regione Autonoma della Sardegna, e della determinazione di approvazione medesima;
- del Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della Regione Sardegna n. 474/DecA/10 del 22.02.2018, recante “Disposizioni per l'attuazione del bando multimisura relativo agli investimenti per progetti integrati di filiera “PIF” (sottomisure 4.1 – 4.2 – 3.2.)”, delle direttive riportate nell'allegato 1 di detto decreto e dello schema di accordo di filiera riportato nell'allegato 2 di detto decreto;
- della nota prot. N. 428/GAB del 18.02.2016 (e degli allegati 1 (criteri di selezione) e 2), a firma della Presidente del Comitato di Sorveglianza del PSR Sardegna 2014 – 2020 costituito in seno dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale della Regione Autonoma della Sardegna;
- dei decreti dell'Assessore dell'Agricoltura della R.A.S. n. 1632/34 del 14.7.2016, n. 2411/DecA/56 del 3.11.2016, n. 1632/34 del 14.7.2016, n. 2458/DecA/58 del 10.11.2016, n. 383/DecA/5 del 14/02/2018 e dei relativi allegati;
- delle determinazioni del direttore del servizio competitività delle aziende agricole dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale della Regione Autonoma della Sardegna n. 10567/373 del 14.7.2016, n. 16905/557 del 4.11.2016, n.10568/374 del 14.7.2016, n. 117375/569 del 10.11.2016, n. 2231/61 del 15/02/2018 e dei relativi allegati;
- della determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, Autorità di Gestione del PSR 2014/2020, n. 10409-351 del 12.7.2016 concernente “Documento di indirizzo sulle procedure di attuazione del PSR Sardegna 2014/2020” e del documento medesimo;
- di tutti gli atti e verbali di istruttoria e valutazione di tutte le manifestazioni di interesse presentate in relazione al bando R.A.S. multimisura “progetti integrati di filiera” (sottomisure 4.1, 4.2 e 3.2) di cui sopra, e della determinazione n. 0004506 del 22 agosto 2018 di ARGEA di nomina della commissione di valutazione di dette manifestazioni;
- di tutti gli atti del procedimento relativo al bando multimisura “progetti integrati di filiera” (sottomisure 4.1, 4.2 e 3.2);
con ricorso R.G. n. 512 del 2020:
- della determinazione n. 0003235. 26 – 06 – 2020 del servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEASR di GE – Agenzia regionale per il sostegno all'agricoltura e del relativo allegato;
- della determinazione n. 11145/369 del 12.06.2020 dell'Autorità di Gestione-direzione generale dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale della Regione Autonoma della Sardegna;
- degli atti di istruttoria, di valutazione e di approvazione dei progetti di filiera, delle manifestazioni di interesse e delle domande di sostegno e di aiuto presentate dalle imprese partecipanti al bando multimisura relativo agli investimenti per i progetti integrati di filiera “PIF” (sottomisure 4.1 – 4.2 – 3.2) di cui al programma di sviluppo rurale 2014/2020, e dei relativi provvedimenti di finanziamento, adottati successivamente al 13/03/2019 dalle amministrazioni resistenti e dalla commissione di valutazione, nominata dal Direttore Generale di GE con det. n. 0004506 del 22.08.2018, ad oggi non conosciuti, e di tutti gli altri atti del procedimento relativo al bando multimisura “progetti integrati di filiera” (sottomisure 4.1, 4.2 e 3.2), successivi al 13/03/2019, ad oggi non conosciuti.
Visti i ricorsi e i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio di GE Sardegna, della Regione Autonoma della Sardegna, della S'Atra Sardigna Soc. Coop. Agricola e della Cooperativa Produttori Arborea – Società Agricola.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 settembre 2021 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’Allegato 1 al decreto dell’Assessore all’Agricoltura della Regione Sardegna 22 febbraio 2018, n. 474/DECA/10, erano state dettate disposizioni per l’assegnazione, mediante procedura a sportello gestita da GE Sardegna, delle risorse rientranti nelle Sottomisure 3.2, 4.1, 4.2., nell’ambito del Bando Multimisura relativo agli investimenti per progetti integrati di filiera “ PIF” - Programma di sviluppo rurale 2014/2020.
A tal fine il suddetto Allegato prevedeva il raggruppamento dei progetti presentati in tre Classi di punteggio (Alta per punteggi tra 8 e 11, Media per punteggi tra 5 e 7, Bassa per punteggi tra 2 e 4), all’esito della valutazione operata da un’apposita Commissione sulla base di criteri prestabiliti¸ con successiva assegnazione alle tre classi sopradescritte dei seguenti budget complessivi: euro 16.290.000,00 per la Classe Alta, euro 10.860.000,00 per la Classe Media, euro 9.050.000,00 per la Classe bassa.
Inoltre il suddetto Allegato, al paragrafo intitolato “Selezione dei PIF” , statuiva che “3) all’interno della stessa classe di punteggio la precedenza verrà data in base alla data di ricezione del progetto di filiera” e che “4) in caso di esaurimento della quota riservata ai progetti delle prime due classi, queste possono attingere alle classi di punteggio inferiore, a partire da quella più bassa” .
Con determinazione 26 febbraio 2018, n. 2684/81, il Direttore del Servizio Competitività delle aziende agricole dell’Assessorato regionale all’Agricoltura ha approvato il Bando Multimisura recependo i criteri e le dinamiche procedimentali prestabilite nel sopra citato decreto assessorile e, in particolare, ribadendo che “...3) all’interno della stessa classe di punteggio la precedenza verrà data in base alla data di ricezione del progetto di filiera” e che “4) in caso di esaurimento della quota riservata ai progetti delle prime due classi, queste possono attingere dalle classi di punteggio inferiore, a partire da quella più bassa, ma non viceversa” .
All’esito di alcune modifiche della procedura, relative agli stanziamenti e alle modalità di partecipazione, le imprese interessate hanno presentato i loro progetti da sottoporre a finanziamento, tra i quali il progetto elaborato dalla RM S.p.A., odierna ricorrente, è stato oggetto di manifestazione di interesse del 15 giugno 2018, per una spesa complessiva di euro 3.999.945,00, con richiesta di contributo per euro 2.989.636,72, di cui euro 630.960,00 specificamente in favore della ricorrente.
Successivamente è stato pubblicato sul sito web www.sardegnaagricoltura.it il prospetto riepilogativo “Reg. (UE) N. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 BANDO MULTIMISURA PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA “P.I.F” Sottomisure 4.1 – 4.2 – 3.2) PROGETTI DI FILIERA PRESENTATI” , recante l’elenco di n. 54 progetti di filiera presentati e delle imprese capofila.
In data 19 luglio 2018 GE ha chiesto a RM la trasmissione “...della ricevuta di avvenuta consegna della PEC di invio della manifestazione di interesse..., al fine di rilevare i dati utili per determinare l’ordine cronologico di ricezione per l’istruttoria dei PIF...” , poi trasmessa dall’interessata.
È stato, poi, pubblicato nel sito www.sardegnaagricoltura.it un ulteriore elenco dei progetti di filiera (ora n. 57), con l’indicazione della data e dell’ora di consegna, corrispondente all’ora indicata nella ricevuta di consegna del messaggio PEC.
Con nota 31 gennaio 2019, prot. 1541/VI.3.II., il competente Assessorato regionale, dando riscontro ad apposito quesito formulato da GE, che stava procedendo all’esame dei progetti, ha precisato che “nel caso in cui le risorse assegnate ad una classe di punteggio non siano sufficienti a soddisfare tutte le domande di quella fascia di priorità, si potrà attingere alle risorse eventualmente non utilizzate nelle fasce inferiori. Appare opportuno precisare, al riguardo, che in caso di esaurimento delle risorse delle prime due classi e qualora fossero disponibili risorse non utilizzate nella fascia bassa, queste verranno utilizzate per i progetti di fascia alta o media, secondo quanto disposto al punto 4) del par. 14 “Selezione dei PIF”, tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione dei progetti”.
Con decreto assessorile 7 febbraio 2019, n. 316/DECA/11, la Regione ha incrementato i budget disponibili, stanziando euro 38.890.000,00 per la Classe Alta, euro 12.860.000,00 per quella Media ed ero 9.050.000,00 per quella Bassa.
Con determinazione 13 marzo 2019, prot. 0001314, terminata l’istruttoria, GE ha approvato l’elenco “....delle manifestazioni istruibili e non istruibili per carenza di risorse” suddivisi in tre prospetti corrispondenti alle descritte classi di priorità, all’interno dei quali le imprese interessate sono state indicate in ordine di punteggio; tra queste la RM, avendo ottenuto un punteggio compreso tra gli 8 e gli 11 punti nell’ambito della Classe alta, è stata collocata alla 20° posizione dei soggetti idonei rientranti nella medesima classe, come tale non beneficiaria del finanziamento essendo il budget complessivamente assegnato alla Classe Alta sufficiente a soddisfare soltanto le prime 15 classificate.
Con il ricorso R.G. n. 388/2019, in epigrafe indicato sub A), RM ha chiesto l’annullamento degli atti sin qui descritti, deducendo censure che saranno esaminate nella parte in diritto.
Si sono costituite in giudizio la Regione Sardegna, GE e la controinteressata S’Atra Sardigna Soc. coop. Agricola, tutte opponendosi all’accoglimento del ricorso
Con sentenza in forma semplificata 17 settembre 2019, n. 744, questa Sezione ha respinto il ricorso, ma RM ha proposto appello, sul quale si è pronunciata in via cautelare la III Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza 28 maggio 2020, n. 3368, rilevando la non manifesta infondatezza del primo motivo di gravame (corrispondente al primo motivo del ricorso di primo grado), nonché la necessità di integrare il contraddittorio in favore dei partecipanti alla procedura selettiva cui non era stato ancora notificato il ricorso di primo grado e disponendo, a tal fine, la riassunzione del giudizio di fronte a questo Tribunale alla pubblica udienza del 5 novembre 2020; tale decisione è stata, poi, confermata all’esito della fase di merito del relativo giudizio di appello, con sentenza della III Sezione del Consiglio di Stato 30 novembre 2020, n. 7529.
Nel frattempo l’Autorità di Gestione dell’Assessorato regionale all’Agricoltura, con determinazione 17 giugno 2020, n. 11145/369, aveva disposto un aumento del budget complessivo della procedura pari a euro 18.000.000,00 (per un totale di euro 78.000.000,00 a fronte della somma iniziale di euro 60.000.000,00), stabilendo che tale budget aggiuntivo sarebbe stato soggetto alle stesse modalità di “ripartizione tra le classi di priorità indicata nei bandi” , e a sua volta GE, con determinazione 26 giugno 2020, n. 3235, aveva descritto nel dettaglio le relative modalità, evidenziando che “nella priorità BASSA non sono rimaste manifestazioni di interesse da istruire e la maggiore disponibilità finanziaria, unita alle economie realizzate, può essere utilizzata a favore delle priorità precedenti, come previsto dal bando, in particolare per la priorità MEDIA” , pertanto non considerando le manifestazioni di interesse della Fascia Alta risultate idonee ma non beneficiarie (come quella della ricorrente) e distribuendo le nuove risorse a partire dalla classe più bassa invece che da quella più alta, su quest’ultima limitandosi a osservare che “nella priorità ALTA la nuova disponibilità finanziaria, unita alle economie maturate, permette di ridurre il deficit, realizzato con overbooking precedente, e consente di istruire n. 3 manifestazioni d’interesse, indicate con i n. 16 - 17 - 18 nell’ elenco pubblicato in allegato alla determinazione n. 1314 del 13.03.2019 sopra citata” .
Con atto depositato in data 11 gennaio 2021 la ricorrente ha riassunto innanzi a questo Tribunale il giudizio introdotto con ricorso R.G. n. 388/2019 e successivamente integrato il contraddittorio depositando la prova della notifica dell’atto di riassunzione a tutte le imprese collocate in posizione utile nella graduatoria finale.
La Regione Sardegna, l’GE e la S’Atra Sardigna - Soc. coop. Agricola si sono costituite nel giudizio di riassunzione, ribadendo la propria richiesta di rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 24 marzo 2021 la trattazione della causa è stata rinviata al 22 settembre 2021 per garantirne la trattazione congiunta con il ricorso R.G. n. 512/2020 (indicato in epigrafe sub B), cui si farà specifico riferimento fra breve.
Si è costituita in giudizio la Cooperativa Produttori Arborea - Società Agricola, collocatasi in posizione utile nella fascia progettuale a priorità alta, chiedendo la reiezione del ricorso.
Con il ricorso RG. n. 512/2020, in epigrafe indicato sub B), la RM ha chiesto l’annullamento delle sopra citate determinazioni di GE 26 giugno 2020, n. 3235 e della Regione Sardegna 17 giugno 2020, n. 11145/369, con le quali era stato aumentato il budget della procedura, contestando i relativi criteri di distribuzione tra le diverse classi delle nuove risorse aggiuntive.
Si sono costituite nel relativo giudizio la Regione Sardegna, GE e la S'atra Sardigna - Soc. Coop. Agricola, tutte opponendosi all’accoglimento del ricorso.
In data 6 aprile 2021 la ricorrente ha versato in atti le ricevute comprovanti l’avvenuta integrazione del contraddittorio in favore degli altri partecipanti alla procedura.
Alla pubblica udienza del 22 settembre 2021, su espressa richiesta del Collegio, il difensore della società ricorrente ha precisato che: - l’interesse di quest’ultima si appunta principalmente sulla prima censura dedotta con il ricorso R.G. n. 388/2019, il cui accoglimento soddisferebbe integralmente la pretesa azionata, senza implicare la caducazione dell’intera procedura, per cui le altre censure oggetto dello stesso ricorso R.G. n. 388/2019 devono intendersi dedotte in via di mero subordine; - l’eventuale accoglimento della sopra citata censura, soddisfacendo pienamente l’interesse azionato, renderebbe, altresì, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso R.G. n. 512/2020.
All’esito della discussione entrambe le cause in epigrafe descritte sono state trattenute in decisione.
Deve, in primo luogo, disporsi la riunione dei due ricorsi in epigrafe descritti, in quanto essi riguardano atti relativi alla medesima richiesta di finanziamento, come tali soggettivamente e funzionalmente collegati.
L’esame nel merito deve necessariamente cominciare dal primo motivo del gravame R.G. n. 388/2019, dedotta in via principale dalla ricorrente (vedi supra ).
Con tale censura RM deduce la violazione dell’art. 14 del Bando e dei criteri di selezione dettati dal Comitato di Sorveglianza del PSR e allegati alla nota RAS 428/GAB del 18 febbraio 2016, nonché il vizio di eccesso di potere per irragionevolezza manifesta, disparità di trattamento e violazione del principio di uguaglianza.
Contesta, in particolare, il criterio indicato nella nota della Regione 31 gennaio 2019, prot. 1541/VI.3.II, poi concretamente applicato, secondo cui “nel caso in cui le risorse assegnate ad una classe di punteggio non siano sufficienti a soddisfare tutte le domande di quella fascia di priorità, si potrà attingere alle risorse eventualmente non utilizzate nelle fasce inferiori” , che -nel consentire l’utilizzo in Fascia Alta delle risorse destinate a quelle inferiori (media e bassa) solo se e una volta soddisfatti i progetti (giudicati idonei) rientranti in queste ultime- avrebbe introdotto un limite non previsto dal bando, penalizzando illegittimamente progetti rientranti in Fascia Alta, come tali da privilegiare.
La censura merita accoglimento.
Innanzitutto perché l’invocato Bando Multimisura, all’art. 14, punto 4, prevedeva espressamente che “In caso di esaurimento della quota riservata ai progetti delle prime due classi, queste possono attingere dalle classi di punteggio inferiore, a partire da quella più bassa, ma non viceversa” , così come i criteri di selezione dettati dal Comitato di Sorveglianza del PSR, allegati alla nota RAS 18 febbraio 2016, 428/GAB, stabilivano che “in caso di esaurimento della quota riservata a una determinata classe, si potrà attingere dalle quote delle classi di punteggio inferiore, a partire da quella più bassa, ma non viceversa” , per cui entrambe le disposizioni regolatrici, ovviamente insuscettibili di deroga mediante semplici “criteri interpretativi” dettati a procedura ormai in corso, stabilivano che, ove necessario, si procedesse senza alcun limite di sorta all’invocato “travaso di risorse” in favore della Fascia Alta e a discapito delle due inferiori.
In secondo luogo perché una diversa interpretazione, oltre che smentita dal suddetto tenore testuale della legge regolatrice della procedura, impedirebbe di valorizzare adeguatamente progetti giudicati, per varie ragioni, “prioritari” (e per questo inseriti in Fascia Alta) rispetto a quelli inseriti nelle altre due fasce, non avendo, altrimenti, alcun senso la stessa suddivisione dei progetti nelle tre distinte classi di priorità.
Per quanto premesso, dunque, il ricorso R.G. n. 388/2019 (in epigrafe indicato sub A), deve essere accolto in relazione al primo motivo di censura (dedotto in via principale), con il conseguente annullamento degli atti impugnati in parte qua , agli effetti precisati in dispositivo, mentre il ricorso R.G. n. 512/2020 (in epigrafe indicato sub B) deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese di giudizio, considerata l’obiettiva complessità e peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), previa riunione e definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso R.G. n. 388/2019 in relazione al primo motivo di ricorso e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nella parte in cui non hanno ammesso a contributo il progetto presentato dalla società ricorrente per avere l’Amministrazione erroneamente ritenuto, a tal fine, non pienamente utilizzabili le risorse assegnate alla Fascia Bassa e, ove necessario, alla Fascia Media.
Dichiara il ricorso R.G. n. 512/2020 improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lensi, Presidente
Grazia Flaim, Consigliere
Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio Plaisant | Marco Lensi |
IL SEGRETARIO