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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/09/2025, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale d'udienza tenuta in data 18/09/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del popolo Italiano
TRIBUNALE DI BRINDISI SEZIONE CIVILE - UFFICIO LAVORO
Il GOP avv. Paolo G. Pasanisi, all'udienza del 18/09/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Con contestuale motivazione, nella causa di lavoro n°2269/2018 R.G. tra:
rappresentata e difesa dall' avv. Carmela Gentile, nello studio di quest'ultima Parte_1 domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 Nicola De Giosa RESISTENTE
Oggetto: Differenze retributive ed altro FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/04/2018 parte ricorrente adiva il Tribunale di Brindisi al fine di vedersi riconoscere il proprio diritto a percepire, a titolo di differenze retributive, tredicesima, quattordicesima mensilità, ferie non godute, TFR, la somma di € 13.721,77 o quella minore che fosse emersa da eventuale consulenza tecnica d'ufficio, facendo altresì riferimento ai criteri di giusta retribuzione previsti dall'art. 36 della Costituzione. Conseguentemente, chiedeva la condanna della resistente al pagamento della succitata somma, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo i criteri di legge, nonché la regolarizzazione della posizione assicurativa conseguente all'accoglimento del ricorso, con condanna infine alla rifusione delle spese legali. Dichiarava la ricorrente di aver lavorato per dal 2/11/2016 al 21/11/2017, con la Controparte_1 qualifica di parrucchiera ed inquadramento al IV livello del CCNL di categoria. Precisava di aver osservato i seguenti orari di lavoro: dal martedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle 15,00 alle 18,30, mentre il sabato sempre dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 19,30. La depositava in atti un contratto di lavoro part-time del 02/11/2016, con scadenza 31/12/2016, Pt_1 ma specificava di aver lavorato anche per il periodo precedente in mancanza di contratto. Infine precisava di aver percepito per tutto il periodo la somma di € 2.911,18 pari ad una media mensile di € 250,00, senza percepire TFR, tredicesima e quattordicesima mensilità. Si costituiva in giudizio eccependo su tutto ex adverso, facendo rilevare Controparte_1 che la ricorrente, nel corso del giudizio, non aveva assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente e di aver taciuto sulla ricezione di assegni per complessivi € 464,00 corrisposti a titolo di TFR. Si opponeva alla prova testimoniale invocata da controparte. Il presente procedimento, in seguito al trasferimento del giudice affidatario, dott.ssa veniva Per_1 assegnato al dott. che, a sua volta, con provvedimento del 29/04/2025, delegava per la Per_2 trattazione e decisione l'odierno giudicante. In data odierna è stata discussa la causa ed è stata pronunciata sentenza con motivazione contestuale.
*******************************
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione. Innanzitutto va rilevato che è stata provata l'esistenza del rapporto lavorativo intercorso e la sua durata in quanto emerge da tutta l'istruttoria di causa, comprese le dichiarazioni rese in interrogatorio CP_ dal rappresentante legale della resistente, che il periodo del rapporto di lavoro era pressocchè quello indicato dalla Pt_1
Parimenti dicasi per le mansioni svolte presso il salone di bellezza ed inoltre è stata offerta prova documentale della ricezione, con assegni, della somma di € 464,00 erogata quale TFR, cirostanza questa successivamente ammessa dalla stessa ricorrente in corso di causa. Chiarita la sussistenza dello svolgimento del rapporto di lavoro il nodo della questione inerisce all'esatta quantificazione delle ore lavorative, in quanto, dalle dichiarazioni testimoniali assunte, pur ravvisandosi lo svolgimento dell'attività, non si è potuto accertare con estrema esattezza le ore lavorate. E' giurisprudenza costante che il riparto dell'onere probatorio in tema di dimostrazione e durata del lavoro prevede che a fornire la prova debba essere il lavoratore, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere dell'avvenuto pagamento della prestazione. Orbene, da quanto emerso, si evidenzia una certa genericità delle risultanze riguardanti le ora lavorative svolte, mentre d'altra parte è evidente che nessuna prova di retribuzioni maggiori erogate dal datore, fatta eccezione per gli assegni per complessivi € 464,00 versati a titolo di TFR con riconoscimento postumo da parte della stessa ricorrente. Va aggiunto, incidentalmente, che , con istanza di sequestro conservativo in corso di Parte_1 causa iscritto al n°2269-1-2018, aveva richiesto il provvedimento cautelare, negato dal precedente giudicante poiché, all'epoca della richiesta, difettavano i presupposti per la concessione, sia sotto il profilo del fumus boni iuris che del periculum in mora. Tale decisione, assolutamente condivisibile, al momento della richiesta era fondata in quanto non erano ancora state acquisite le prove testimoniali che, pur non avvalorando totalmente le richieste della ricorrente, hanno offerto significativi elementi per addivenire ad un parziale accoglimento. E' emerso infatti, in modo abbastanza chiaro, che il lavoro dei vari dipendenti si articolava su diversi turni e che l'attività complessiva giornaliera si svolgeva all'incirca in quattro ore lavorative liberamente distribuite tra mattina e pomeriggio. Per contro, è facile dubitare sulla veridicità della circostanza dichiarata dal resistente secondo cui l'orario lavorativo prestato dalla ricorrente si riducesse a sole due ore giornaliere, circostanza inconciliabile temporalmente con numerosi tipi di trattamenti resi da un parrucchiere. Dunque, dalle emergenze processuali acquisite vanno riviste le richieste di parte ricorrente le quali addivengono ad una quantificazione del dovuto sul presupposto di una attività resa mediamente per sei ore lavorative al giorno ed otto ore lavorative per la giornata del sabato. Pertanto, attestandosi su una durata lavorativa pari a quattro ore giornaliere appare equa la riduzione di un terzo dell'importo richiesto dalla ricorrente, quantificazione questa operata dal giudicante in virtù dei poteri attribuiti a sensi dell'art. 432 c.p.c. che rimette al giudice la determinazione equitativa delle somme quando non è possibile stabilire con certezza la somma dovuta. Rivalutando i conteggi analitici depositati in atti, ritenuta equa la riduzione di un terzo di quanto richiesto va disposta la condanna di parte resistente alla complessiva somma di € 7.426,00 secondo i seguenti analitici conteggi: € 7.911,18, da cui decurtare € 2.911,18 già corrisposte e così una differenza pari ad € 5.000,00 per differenze retributive, € 608,00 per TFR, da cui decurtare € 464,00 già ricevuti e così € 144,00, € 1.700,00 per tredicesima e quattordicesima mensilità ed € 582,00 per ferie non godute.
PQM
Il Tribunale di Brindisi, nella persona del GOP Paolo G. Pasanisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n°2269/2018 R.G., proposta da nei Parte_1 confronti di così provvede: Controparte_1
- Dichiara fondatamente intercorso il rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la società convenuta, ritenendo che lo stesso si sia svolto in continuità a far data dal 02/11/2016 sino alla cessazione avvenuta in data 21/11/2017.
- Conseguentemente, in accoglimento parziale delle pretese avanzate dalla ricorrente, condanna, la società resistente al pagamento della complessiva somma di € 7.426,00, al lordo delle ritenute di legge, comprensiva di TFR, con interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti sino all'effettivo soddisfo.
- Condanna la convenuta alla regolarizzazione della posizione assicurativa della ricorrente dalla data di assunzione sino a quella di cessazione del rapporto secondo i parametri stabiliti nella presente sentenza.
- Condanna la società resistente, in persona del rappresentante legale, alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente limitatamente ad un mezzo, già determinate in € 1.500,00, oltre CPA e Iva, se dovuta, rimborso spese forfettarie, come per legge.
Brindisi lì 18/09/2025
Il GOP
Paolo G. Pasanisi
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del popolo Italiano
TRIBUNALE DI BRINDISI SEZIONE CIVILE - UFFICIO LAVORO
Il GOP avv. Paolo G. Pasanisi, all'udienza del 18/09/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Con contestuale motivazione, nella causa di lavoro n°2269/2018 R.G. tra:
rappresentata e difesa dall' avv. Carmela Gentile, nello studio di quest'ultima Parte_1 domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 Nicola De Giosa RESISTENTE
Oggetto: Differenze retributive ed altro FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/04/2018 parte ricorrente adiva il Tribunale di Brindisi al fine di vedersi riconoscere il proprio diritto a percepire, a titolo di differenze retributive, tredicesima, quattordicesima mensilità, ferie non godute, TFR, la somma di € 13.721,77 o quella minore che fosse emersa da eventuale consulenza tecnica d'ufficio, facendo altresì riferimento ai criteri di giusta retribuzione previsti dall'art. 36 della Costituzione. Conseguentemente, chiedeva la condanna della resistente al pagamento della succitata somma, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo i criteri di legge, nonché la regolarizzazione della posizione assicurativa conseguente all'accoglimento del ricorso, con condanna infine alla rifusione delle spese legali. Dichiarava la ricorrente di aver lavorato per dal 2/11/2016 al 21/11/2017, con la Controparte_1 qualifica di parrucchiera ed inquadramento al IV livello del CCNL di categoria. Precisava di aver osservato i seguenti orari di lavoro: dal martedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle 15,00 alle 18,30, mentre il sabato sempre dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 19,30. La depositava in atti un contratto di lavoro part-time del 02/11/2016, con scadenza 31/12/2016, Pt_1 ma specificava di aver lavorato anche per il periodo precedente in mancanza di contratto. Infine precisava di aver percepito per tutto il periodo la somma di € 2.911,18 pari ad una media mensile di € 250,00, senza percepire TFR, tredicesima e quattordicesima mensilità. Si costituiva in giudizio eccependo su tutto ex adverso, facendo rilevare Controparte_1 che la ricorrente, nel corso del giudizio, non aveva assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente e di aver taciuto sulla ricezione di assegni per complessivi € 464,00 corrisposti a titolo di TFR. Si opponeva alla prova testimoniale invocata da controparte. Il presente procedimento, in seguito al trasferimento del giudice affidatario, dott.ssa veniva Per_1 assegnato al dott. che, a sua volta, con provvedimento del 29/04/2025, delegava per la Per_2 trattazione e decisione l'odierno giudicante. In data odierna è stata discussa la causa ed è stata pronunciata sentenza con motivazione contestuale.
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Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione. Innanzitutto va rilevato che è stata provata l'esistenza del rapporto lavorativo intercorso e la sua durata in quanto emerge da tutta l'istruttoria di causa, comprese le dichiarazioni rese in interrogatorio CP_ dal rappresentante legale della resistente, che il periodo del rapporto di lavoro era pressocchè quello indicato dalla Pt_1
Parimenti dicasi per le mansioni svolte presso il salone di bellezza ed inoltre è stata offerta prova documentale della ricezione, con assegni, della somma di € 464,00 erogata quale TFR, cirostanza questa successivamente ammessa dalla stessa ricorrente in corso di causa. Chiarita la sussistenza dello svolgimento del rapporto di lavoro il nodo della questione inerisce all'esatta quantificazione delle ore lavorative, in quanto, dalle dichiarazioni testimoniali assunte, pur ravvisandosi lo svolgimento dell'attività, non si è potuto accertare con estrema esattezza le ore lavorate. E' giurisprudenza costante che il riparto dell'onere probatorio in tema di dimostrazione e durata del lavoro prevede che a fornire la prova debba essere il lavoratore, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere dell'avvenuto pagamento della prestazione. Orbene, da quanto emerso, si evidenzia una certa genericità delle risultanze riguardanti le ora lavorative svolte, mentre d'altra parte è evidente che nessuna prova di retribuzioni maggiori erogate dal datore, fatta eccezione per gli assegni per complessivi € 464,00 versati a titolo di TFR con riconoscimento postumo da parte della stessa ricorrente. Va aggiunto, incidentalmente, che , con istanza di sequestro conservativo in corso di Parte_1 causa iscritto al n°2269-1-2018, aveva richiesto il provvedimento cautelare, negato dal precedente giudicante poiché, all'epoca della richiesta, difettavano i presupposti per la concessione, sia sotto il profilo del fumus boni iuris che del periculum in mora. Tale decisione, assolutamente condivisibile, al momento della richiesta era fondata in quanto non erano ancora state acquisite le prove testimoniali che, pur non avvalorando totalmente le richieste della ricorrente, hanno offerto significativi elementi per addivenire ad un parziale accoglimento. E' emerso infatti, in modo abbastanza chiaro, che il lavoro dei vari dipendenti si articolava su diversi turni e che l'attività complessiva giornaliera si svolgeva all'incirca in quattro ore lavorative liberamente distribuite tra mattina e pomeriggio. Per contro, è facile dubitare sulla veridicità della circostanza dichiarata dal resistente secondo cui l'orario lavorativo prestato dalla ricorrente si riducesse a sole due ore giornaliere, circostanza inconciliabile temporalmente con numerosi tipi di trattamenti resi da un parrucchiere. Dunque, dalle emergenze processuali acquisite vanno riviste le richieste di parte ricorrente le quali addivengono ad una quantificazione del dovuto sul presupposto di una attività resa mediamente per sei ore lavorative al giorno ed otto ore lavorative per la giornata del sabato. Pertanto, attestandosi su una durata lavorativa pari a quattro ore giornaliere appare equa la riduzione di un terzo dell'importo richiesto dalla ricorrente, quantificazione questa operata dal giudicante in virtù dei poteri attribuiti a sensi dell'art. 432 c.p.c. che rimette al giudice la determinazione equitativa delle somme quando non è possibile stabilire con certezza la somma dovuta. Rivalutando i conteggi analitici depositati in atti, ritenuta equa la riduzione di un terzo di quanto richiesto va disposta la condanna di parte resistente alla complessiva somma di € 7.426,00 secondo i seguenti analitici conteggi: € 7.911,18, da cui decurtare € 2.911,18 già corrisposte e così una differenza pari ad € 5.000,00 per differenze retributive, € 608,00 per TFR, da cui decurtare € 464,00 già ricevuti e così € 144,00, € 1.700,00 per tredicesima e quattordicesima mensilità ed € 582,00 per ferie non godute.
PQM
Il Tribunale di Brindisi, nella persona del GOP Paolo G. Pasanisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n°2269/2018 R.G., proposta da nei Parte_1 confronti di così provvede: Controparte_1
- Dichiara fondatamente intercorso il rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la società convenuta, ritenendo che lo stesso si sia svolto in continuità a far data dal 02/11/2016 sino alla cessazione avvenuta in data 21/11/2017.
- Conseguentemente, in accoglimento parziale delle pretese avanzate dalla ricorrente, condanna, la società resistente al pagamento della complessiva somma di € 7.426,00, al lordo delle ritenute di legge, comprensiva di TFR, con interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti sino all'effettivo soddisfo.
- Condanna la convenuta alla regolarizzazione della posizione assicurativa della ricorrente dalla data di assunzione sino a quella di cessazione del rapporto secondo i parametri stabiliti nella presente sentenza.
- Condanna la società resistente, in persona del rappresentante legale, alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente limitatamente ad un mezzo, già determinate in € 1.500,00, oltre CPA e Iva, se dovuta, rimborso spese forfettarie, come per legge.
Brindisi lì 18/09/2025
Il GOP
Paolo G. Pasanisi