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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 4315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4315 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 239/22 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta dell'8.7.2025 tra:
in persona del l.r. p.t., (CF. Parte_1
), elett.te dom.ta in Latina in Piazza della Libertà 21 c/o lo studio degli P.IVA_1
Avv.ti Irene Ferrazzo e Giuseppe Fevola che la rappresentano e difendono unitamente e disgiuntamente giusta procura in calce all'atto di appello
- APPELLANTE -
CONTRO
con Sede legale in LI, Viale Bonaria n. 33, e Controparte_1
Sede amministrative Direzione Generale in Sassari, capitale sociale di euro
155.247.762,00 interamente versato, avente il codice fiscale ed il numero di iscrizione al Registro delle Imprese di LI , iscritto al n. 1015.7 P.IVA_2 dell'Albo delle Banche e facente parte del Gruppo Bancario “ ” n. CP_2
5387.6, partita IVA di gruppo in persona del legale rappresentante P.IVA_3 pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Laura Mazzaroppi (cf.
e CodiceFiscale_1 Email_1 Parte_2
(cf. , giusta procura CodiceFiscale_2 Email_2 generale alle liti del 21.09.2006 con sottoscrizione autenticata dal Dott. Per_1
Notaio in Sassari (Rep. 248155 –Fasc. 19943 –All. A), con essi
[...] elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento, presso il loro Studio di
Roma (00185), Via Emanuele Filiberto n. 66, Scala B, Int. 16.
- APPELLATA –
società a responsabilità limitata unipersonale, in persona del suo Controparte_3
l.r.p.t., costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, capitale sociale € 10.000,00
i.v., con sede legale in Conegliano (TV), C.a.p. 31015, via V. Alfieri n. 1, C. F., P. IVA e n. Iscrizione Registro Imprese Treviso-Belluno n. e per essa la P.IVA_4 procuratrice speciale in persona del suo l.r.p.t., capitale Controparte_4 sociale di € 4.510.568,00 i.v., con sede a Milano, c.a.p. 20159, via Valtellina n. 15/17, C.
F., P. I.V.A. e n. Iscrizione Registro delle Imprese di Milano al n. e al P.IVA_5
R.E.A. di Milano n. 1217580, in forza di procura speciale autenticata in data 05.07.2018 dal Notaio di Pordenone, rep. 298749 racc. 31924, registrata a Persona_2
Pordenone in data 17.07.2018 al n. 9992 serie IT (doc. 1), qui rappresentata dalla società per azioni unipersonale, in persona del suo Controparte_5
l.r.p.t., capitale sociale € 100.000,00 i.v., con sede legale in Milano, C.a.p. 20159, Via
Valtellina, 15/17, C.F., P.IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di
Milano Monza Brianza Lodi n. in forza di procura speciale autenticata P.IVA_6 dal Notaio di Milano, rep. 144391 racc. 37236, registrata a Milano 2, Persona_3 in data 27.05.2021 al n. 54297 serie IT, in persona del Dott. nato a Parte_3
pag. 2/8 Roma, il 24/12/1984 (C.F.: ), giusta procura del Dott. C.F._3 [...] nella sua qualità di Consigliere della in forza CP_6 Controparte_5 di delibera del Consiglio di Amministrazione del 13/05/2021 (doc. 3) rappresentata e difesa dall'Avv. Antonina Accardi (C.F. ) la quale, ai sensi e per C.F._4 gli effetti di cui agli artt. 133 comma 3 e 134 comma 3 c.p.c., dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria a mezzo telefax al n. 06.33225401 e a mezzo e-mail all'indirizzo pec , in virtù di procura in calce alla comparsa di Email_3 costituzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla Via della
Camilluccia,19.
- TERZA INTERVENUTA -
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Latina n. 1205/21.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 1205/21 con cui il Tribunale di Latina, pronunciando sulle domande da quest'ultima proposte nei confronti del e su quella riconvenzionale Controparte_1 da quest'ultima proposta nei confronti dell'odierno appellante, ha così statuito:
“rigetta le domande di parte attrice.
Accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna l'attrice al pagamento, in favore della convenuta, della somma di € 55.416,55 oltre interessi al tasso contrattuale, dal
18.4.2011 al soddisfo, nonché della somma di € 75.847,28 oltre interessi al tasso contrattuale dalle singole scadenze delle rate insolute e sino al soddisfo.
Condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, liquidandole, come in parte motiva, in € 9.875,00 oltre I.V.A. c.p.a, spese generali al 15%.
Pone le spese di ctu. definitivamente a carico di parte attrice”.
pag. 3/8 A sostegno del gravame la appellante ha posto come unico motivo la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. ; omessa decisione su fatti decisivi.
In particolare, infatti, il Tribunale avrebbe deciso sulla base della sola ctu. recepita acriticamente senza alcuna spiegazione in ordine alle pur puntuali osservazioni critiche rivolte all'elaborato peritale.
Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, per le ragioni esposte, in accoglimento del presente appello, previa rinnovazione della ctu., in riforma della sentenza impugnata, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, previa sospensione della esecutività della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 283 c.p.c., accertare e dichiarare, per i motivi esposti, in premessa, che la nulla deve al Parte_1 [...] in relazione ai contratti bancari per cui è causa e conseguentemente rigettare Controparte_1 la domanda riconvenzionale spiegata dalla stessa non essendo fondata e provata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Si è costituito il il quale, nel contestare l'avverso gravame in quanto Controparte_1
a suo dire inammissibile e, comunque, infondato in fatto e diritto, ha così concluso:
“Si conclude, pertanto, chiedendo che la Corte Ecc.ma, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione respinta, Voglia:
-rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata;
-dichiarare inammissibile o rigettare l'appello e ogni avversa domanda per i motivi sopra esposti, confermando la sentenza impugnata;
-in subordine, condannare comunque l'appellante al pagamento della somma di Euro
55.416,55 per saldo debitore del conto corrente n. 70138004, intrattenuto dalla debitrice presso la Filiale di Latina del al 18.04.2011 (data di chiusura del conto), Controparte_1 oltre interessi maturati e maturandi dalla predetta data al pagamento al tasso convenzionale dell'8,256%, e della somma di Euro 75.847,28 in forza del mutuo chirografario n. 93105142 stipulato in data 27.02.20085, oltre interessi successivi maturati e maturandi dalle singole scadenze indicate al pagamento al tasso convenzionale di mora stabilito in contratto, o delle somme che risulteranno dovute in corso di causa.
pag. 4/8 Con vittoria di spese e competenze di lite.”
E' successivamente intervenuta in giudizio, quale cessionaria del credito, la Controparte_3
società a responsabilità limitata unipersonale, in persona del suo l.r.p.t., e per essa la
[...] procuratrice speciale la quale si è associata alle conclusioni Controparte_4 della banca.
Respinta la istanza di concessione della sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza appellata, alla odierna udienza a trattazione scritta e sulle conclusioni delle parti costituite, la Corte ha emesso sentenza con motivazione contestuale.
L'appello si fonda, come sopra detto, su un unico assorbente motivo rappresentato dalla mancata e/o insufficiente motivazione della sentenza per avere il Giudice di prime cure aderito acriticamente alle conclusioni del ctu. il quale, tuttavia, non avrebbe fornito adeguate risposte alle osservazioni critiche della odierna appellante.
Rileva al riguardo il Collegio, che in realtà il ctu. ha puntualmente risposto a tutte le osservazioni rivoltegli ed ha verificato tutta la documentazione versata in atti dalle parti ricostruendo i rapporti tra le stesse sulla base dei principi dettati anche dalla giurisprudenza.
Ma, venendo alle critiche che sono in questa sede poste a sostegno del gravame, la difesa appellante si duole del fatto che il Tribunale non avrebbe considerato che il rapporto di debito/credito non poteva essere rappresentato dal solo c/c ordinario, almeno fin tanto che questo non fosse stato chiuso, non potendosi considerare il saldo negativo del conto anticipi i cui saldi, appunto, confluivano necessariamente sul primo.
Inoltre, il ctu. avrebbe preso in considerazione tutta la documentazione rappresentata dagli e/c che pure la appellante ha sempre contestato di aver ricevuto, nonché le comunicazioni relative all'esercizio del ius variandi.
Inoltre, sarebbero stati applicati interessi anatocistici nel corso del rapporto.
Quanto, poi, al contratto di mutuo, sarebbero state applicate condizioni diverse da quelle pattuite e, inoltre, sarebbero stati applicati interessi usurari frutto del c.d. ammortamento alla francese.
Ritiene il Collegio che l'appello è infondato.
Premesso che la documentazione prodotta in giudizio dalla banca è utilizzabile ai fini della verifica della sussistenza della prova del credito vantato ed azionato dalla banca appellata,
pag. 5/8 va peraltro aggiunto che alcuna contestazione risulta essere mai stata formulata nel corso del rapporto dalla appellante circa la mancata ricezione della documentazione.
Neanche può dirsi che vi sia stato un formale e specifico disconoscimento dei documenti nel corso del giudizio di prime cure, essendosi limitata la appellante ad affermare genericamente di non aver mai sottoscritto documentazione di sorta.
Venendo poi alle singole contestazioni, appare opportuno evidenziare che il ctu. ha risposto alle osservazioni della difesa della odierna appellante nei seguenti termini:
“Anche l'avv. Giuseppe Fevola muove due tipi di osservazioni di cui una sul contratto di finanziamento e l'altra sul rapporto di conto corrente.
1.
Riguardo il contratto di finanziamento n.021/93105142 l'avv. Fevola contesta alla CTU
l'omessa valutazione integrale sulla legittimità del contestato contratto rispetto al quale la CTU non avrebbe effettuato nessuna valutazione, tenuto altresì conto che tra i quesiti della C.T.U. è prevista l'analisi complessiva di tutti i rapporti bancari intercorsi tra le parti.
RISPOSTA DELLA CTU A TALE OSSERVAZIONE:
In merito a tale osservazione la CTU rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dall'avv. Fevola, all'interno della sopra riportata relazione di consulenza tecnica è stato dedicato un intero paragrafo (vedi pagg.16 e ss.) all'interno del quale è stata fatta un'attenta valutazione di tutte le condizioni che regolavano il rapporto. Pertanto tale asserzione risulta priva di fondamento.
2.
In ordine invece al rapporto di conto corrente n.70178143, l'avv. Fevola osserva che il
C.T.U. ha del tutto omesso di accertare il saldo definitivo del conto corrente.
RISPOSTA DELLA CTU A TALE OSSERVAZIONE:
In risposta a tale osservazione la CTU precisa che si è attenuta scrupolosamente alla documentazione in atti e ai quesiti richiesti dal G.I., difatti è stato ricalcolato anche il saldo del conto anticipo n. 70178143 come dimostra l'allegato n. 4 della bozza di relazione pag. 6/8 peritale e come anche vengono descritti a pagina 15 e 16 i criteri adottati per tale verifica;
di tal ché anche tale rilievo critico è privo di fondamento”.
Dunque, già dal tenore delle risposte fornite dall'ausiliario del Tribunale si comprende la infondatezza del motivo.
Esaminando, poi, il contenuto della relazione peritale, il ctu. ha, in particolare, rilevato la completezza della documentazione a sostegno dei rapporti in contestazione, nonché la esatta corrispondenza tra le condizioni pattuite e quelle effettivamente applicate dalla banca.
Quanto al c/c ordinario, poi, risulta essere stata correttamente applicata la reciprocità della capitalizzazione degli interessi creditori e debitori nel pieno rispetto della Delibera CICR e non risulta essere stato mai superato il tasso soglia sia al momento della pattuizione degli interessi che durante lo svolgimento del rapporto.
Quanto, poi, al contratto di mutuo, rilevata anche in questo caso la piena corrispondenza delle condizioni applicate a quelle effettivamente pattuite, non si ravvisa il superamento del tasso soglia.
Anche con riferimento al c.d. “ammortamento alla francese”, la questione è stata ormai affrontata e definitivamente risolta dalla S.C la quale, proprio con riferimento a tale annosa questione, a conferma delle numerose pronunce adottate da questo stesso Collegio in altri analoghi casi, ha così statuito: “in tema di mutuo bancario a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. SS.UU. 29.5.2024 n. 15130).
Per tutti i suesposti motivi, dunque, anche in considerazione della genericità delle contestazioni, l'appello deve essere respinto con la conseguente conferma della sentenza appellata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
pag. 7/8
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 1205/21 del Tribunale di Latina, così Parte_1 provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Condanna l'appellante alla rifusione, in favore delle controparti costituite, delle spese e competenze del presente grado che per l'intero e per ciascuna liquida in € 12.156,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti della appellante, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore
C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio dell'8.7.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 8/8
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 239/22 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta dell'8.7.2025 tra:
in persona del l.r. p.t., (CF. Parte_1
), elett.te dom.ta in Latina in Piazza della Libertà 21 c/o lo studio degli P.IVA_1
Avv.ti Irene Ferrazzo e Giuseppe Fevola che la rappresentano e difendono unitamente e disgiuntamente giusta procura in calce all'atto di appello
- APPELLANTE -
CONTRO
con Sede legale in LI, Viale Bonaria n. 33, e Controparte_1
Sede amministrative Direzione Generale in Sassari, capitale sociale di euro
155.247.762,00 interamente versato, avente il codice fiscale ed il numero di iscrizione al Registro delle Imprese di LI , iscritto al n. 1015.7 P.IVA_2 dell'Albo delle Banche e facente parte del Gruppo Bancario “ ” n. CP_2
5387.6, partita IVA di gruppo in persona del legale rappresentante P.IVA_3 pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Laura Mazzaroppi (cf.
e CodiceFiscale_1 Email_1 Parte_2
(cf. , giusta procura CodiceFiscale_2 Email_2 generale alle liti del 21.09.2006 con sottoscrizione autenticata dal Dott. Per_1
Notaio in Sassari (Rep. 248155 –Fasc. 19943 –All. A), con essi
[...] elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento, presso il loro Studio di
Roma (00185), Via Emanuele Filiberto n. 66, Scala B, Int. 16.
- APPELLATA –
società a responsabilità limitata unipersonale, in persona del suo Controparte_3
l.r.p.t., costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, capitale sociale € 10.000,00
i.v., con sede legale in Conegliano (TV), C.a.p. 31015, via V. Alfieri n. 1, C. F., P. IVA e n. Iscrizione Registro Imprese Treviso-Belluno n. e per essa la P.IVA_4 procuratrice speciale in persona del suo l.r.p.t., capitale Controparte_4 sociale di € 4.510.568,00 i.v., con sede a Milano, c.a.p. 20159, via Valtellina n. 15/17, C.
F., P. I.V.A. e n. Iscrizione Registro delle Imprese di Milano al n. e al P.IVA_5
R.E.A. di Milano n. 1217580, in forza di procura speciale autenticata in data 05.07.2018 dal Notaio di Pordenone, rep. 298749 racc. 31924, registrata a Persona_2
Pordenone in data 17.07.2018 al n. 9992 serie IT (doc. 1), qui rappresentata dalla società per azioni unipersonale, in persona del suo Controparte_5
l.r.p.t., capitale sociale € 100.000,00 i.v., con sede legale in Milano, C.a.p. 20159, Via
Valtellina, 15/17, C.F., P.IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di
Milano Monza Brianza Lodi n. in forza di procura speciale autenticata P.IVA_6 dal Notaio di Milano, rep. 144391 racc. 37236, registrata a Milano 2, Persona_3 in data 27.05.2021 al n. 54297 serie IT, in persona del Dott. nato a Parte_3
pag. 2/8 Roma, il 24/12/1984 (C.F.: ), giusta procura del Dott. C.F._3 [...] nella sua qualità di Consigliere della in forza CP_6 Controparte_5 di delibera del Consiglio di Amministrazione del 13/05/2021 (doc. 3) rappresentata e difesa dall'Avv. Antonina Accardi (C.F. ) la quale, ai sensi e per C.F._4 gli effetti di cui agli artt. 133 comma 3 e 134 comma 3 c.p.c., dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria a mezzo telefax al n. 06.33225401 e a mezzo e-mail all'indirizzo pec , in virtù di procura in calce alla comparsa di Email_3 costituzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla Via della
Camilluccia,19.
- TERZA INTERVENUTA -
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Latina n. 1205/21.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 1205/21 con cui il Tribunale di Latina, pronunciando sulle domande da quest'ultima proposte nei confronti del e su quella riconvenzionale Controparte_1 da quest'ultima proposta nei confronti dell'odierno appellante, ha così statuito:
“rigetta le domande di parte attrice.
Accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna l'attrice al pagamento, in favore della convenuta, della somma di € 55.416,55 oltre interessi al tasso contrattuale, dal
18.4.2011 al soddisfo, nonché della somma di € 75.847,28 oltre interessi al tasso contrattuale dalle singole scadenze delle rate insolute e sino al soddisfo.
Condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, liquidandole, come in parte motiva, in € 9.875,00 oltre I.V.A. c.p.a, spese generali al 15%.
Pone le spese di ctu. definitivamente a carico di parte attrice”.
pag. 3/8 A sostegno del gravame la appellante ha posto come unico motivo la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. ; omessa decisione su fatti decisivi.
In particolare, infatti, il Tribunale avrebbe deciso sulla base della sola ctu. recepita acriticamente senza alcuna spiegazione in ordine alle pur puntuali osservazioni critiche rivolte all'elaborato peritale.
Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, per le ragioni esposte, in accoglimento del presente appello, previa rinnovazione della ctu., in riforma della sentenza impugnata, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, previa sospensione della esecutività della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 283 c.p.c., accertare e dichiarare, per i motivi esposti, in premessa, che la nulla deve al Parte_1 [...] in relazione ai contratti bancari per cui è causa e conseguentemente rigettare Controparte_1 la domanda riconvenzionale spiegata dalla stessa non essendo fondata e provata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Si è costituito il il quale, nel contestare l'avverso gravame in quanto Controparte_1
a suo dire inammissibile e, comunque, infondato in fatto e diritto, ha così concluso:
“Si conclude, pertanto, chiedendo che la Corte Ecc.ma, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione respinta, Voglia:
-rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata;
-dichiarare inammissibile o rigettare l'appello e ogni avversa domanda per i motivi sopra esposti, confermando la sentenza impugnata;
-in subordine, condannare comunque l'appellante al pagamento della somma di Euro
55.416,55 per saldo debitore del conto corrente n. 70138004, intrattenuto dalla debitrice presso la Filiale di Latina del al 18.04.2011 (data di chiusura del conto), Controparte_1 oltre interessi maturati e maturandi dalla predetta data al pagamento al tasso convenzionale dell'8,256%, e della somma di Euro 75.847,28 in forza del mutuo chirografario n. 93105142 stipulato in data 27.02.20085, oltre interessi successivi maturati e maturandi dalle singole scadenze indicate al pagamento al tasso convenzionale di mora stabilito in contratto, o delle somme che risulteranno dovute in corso di causa.
pag. 4/8 Con vittoria di spese e competenze di lite.”
E' successivamente intervenuta in giudizio, quale cessionaria del credito, la Controparte_3
società a responsabilità limitata unipersonale, in persona del suo l.r.p.t., e per essa la
[...] procuratrice speciale la quale si è associata alle conclusioni Controparte_4 della banca.
Respinta la istanza di concessione della sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza appellata, alla odierna udienza a trattazione scritta e sulle conclusioni delle parti costituite, la Corte ha emesso sentenza con motivazione contestuale.
L'appello si fonda, come sopra detto, su un unico assorbente motivo rappresentato dalla mancata e/o insufficiente motivazione della sentenza per avere il Giudice di prime cure aderito acriticamente alle conclusioni del ctu. il quale, tuttavia, non avrebbe fornito adeguate risposte alle osservazioni critiche della odierna appellante.
Rileva al riguardo il Collegio, che in realtà il ctu. ha puntualmente risposto a tutte le osservazioni rivoltegli ed ha verificato tutta la documentazione versata in atti dalle parti ricostruendo i rapporti tra le stesse sulla base dei principi dettati anche dalla giurisprudenza.
Ma, venendo alle critiche che sono in questa sede poste a sostegno del gravame, la difesa appellante si duole del fatto che il Tribunale non avrebbe considerato che il rapporto di debito/credito non poteva essere rappresentato dal solo c/c ordinario, almeno fin tanto che questo non fosse stato chiuso, non potendosi considerare il saldo negativo del conto anticipi i cui saldi, appunto, confluivano necessariamente sul primo.
Inoltre, il ctu. avrebbe preso in considerazione tutta la documentazione rappresentata dagli e/c che pure la appellante ha sempre contestato di aver ricevuto, nonché le comunicazioni relative all'esercizio del ius variandi.
Inoltre, sarebbero stati applicati interessi anatocistici nel corso del rapporto.
Quanto, poi, al contratto di mutuo, sarebbero state applicate condizioni diverse da quelle pattuite e, inoltre, sarebbero stati applicati interessi usurari frutto del c.d. ammortamento alla francese.
Ritiene il Collegio che l'appello è infondato.
Premesso che la documentazione prodotta in giudizio dalla banca è utilizzabile ai fini della verifica della sussistenza della prova del credito vantato ed azionato dalla banca appellata,
pag. 5/8 va peraltro aggiunto che alcuna contestazione risulta essere mai stata formulata nel corso del rapporto dalla appellante circa la mancata ricezione della documentazione.
Neanche può dirsi che vi sia stato un formale e specifico disconoscimento dei documenti nel corso del giudizio di prime cure, essendosi limitata la appellante ad affermare genericamente di non aver mai sottoscritto documentazione di sorta.
Venendo poi alle singole contestazioni, appare opportuno evidenziare che il ctu. ha risposto alle osservazioni della difesa della odierna appellante nei seguenti termini:
“Anche l'avv. Giuseppe Fevola muove due tipi di osservazioni di cui una sul contratto di finanziamento e l'altra sul rapporto di conto corrente.
1.
Riguardo il contratto di finanziamento n.021/93105142 l'avv. Fevola contesta alla CTU
l'omessa valutazione integrale sulla legittimità del contestato contratto rispetto al quale la CTU non avrebbe effettuato nessuna valutazione, tenuto altresì conto che tra i quesiti della C.T.U. è prevista l'analisi complessiva di tutti i rapporti bancari intercorsi tra le parti.
RISPOSTA DELLA CTU A TALE OSSERVAZIONE:
In merito a tale osservazione la CTU rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dall'avv. Fevola, all'interno della sopra riportata relazione di consulenza tecnica è stato dedicato un intero paragrafo (vedi pagg.16 e ss.) all'interno del quale è stata fatta un'attenta valutazione di tutte le condizioni che regolavano il rapporto. Pertanto tale asserzione risulta priva di fondamento.
2.
In ordine invece al rapporto di conto corrente n.70178143, l'avv. Fevola osserva che il
C.T.U. ha del tutto omesso di accertare il saldo definitivo del conto corrente.
RISPOSTA DELLA CTU A TALE OSSERVAZIONE:
In risposta a tale osservazione la CTU precisa che si è attenuta scrupolosamente alla documentazione in atti e ai quesiti richiesti dal G.I., difatti è stato ricalcolato anche il saldo del conto anticipo n. 70178143 come dimostra l'allegato n. 4 della bozza di relazione pag. 6/8 peritale e come anche vengono descritti a pagina 15 e 16 i criteri adottati per tale verifica;
di tal ché anche tale rilievo critico è privo di fondamento”.
Dunque, già dal tenore delle risposte fornite dall'ausiliario del Tribunale si comprende la infondatezza del motivo.
Esaminando, poi, il contenuto della relazione peritale, il ctu. ha, in particolare, rilevato la completezza della documentazione a sostegno dei rapporti in contestazione, nonché la esatta corrispondenza tra le condizioni pattuite e quelle effettivamente applicate dalla banca.
Quanto al c/c ordinario, poi, risulta essere stata correttamente applicata la reciprocità della capitalizzazione degli interessi creditori e debitori nel pieno rispetto della Delibera CICR e non risulta essere stato mai superato il tasso soglia sia al momento della pattuizione degli interessi che durante lo svolgimento del rapporto.
Quanto, poi, al contratto di mutuo, rilevata anche in questo caso la piena corrispondenza delle condizioni applicate a quelle effettivamente pattuite, non si ravvisa il superamento del tasso soglia.
Anche con riferimento al c.d. “ammortamento alla francese”, la questione è stata ormai affrontata e definitivamente risolta dalla S.C la quale, proprio con riferimento a tale annosa questione, a conferma delle numerose pronunce adottate da questo stesso Collegio in altri analoghi casi, ha così statuito: “in tema di mutuo bancario a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. SS.UU. 29.5.2024 n. 15130).
Per tutti i suesposti motivi, dunque, anche in considerazione della genericità delle contestazioni, l'appello deve essere respinto con la conseguente conferma della sentenza appellata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 1205/21 del Tribunale di Latina, così Parte_1 provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Condanna l'appellante alla rifusione, in favore delle controparti costituite, delle spese e competenze del presente grado che per l'intero e per ciascuna liquida in € 12.156,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti della appellante, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore
C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio dell'8.7.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
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