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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 10977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10977 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
QUATTORDICESIMA SEZIONE CIVILE
PROCEDIMENTO n. 11212/2023 R.G.
Verbale dell'udienza del 25/11/2025
È presente l'avv. Marcello Falcone per delega dell'avv. Giuseppe Simonelli per parte appellante, la quale si riporta agli atti di causa ed alle conclusioni ivi formulate.
Conclude per l'accoglimento dell'appello, con vittoria di spese.
Il giudice
ORDINA la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il procuratore presente richiama le deduzioni già svolte negli atti di causa, ai quali si riporta.
Il giudice all'esito della discussione orale ordinata alle parti;
PROCEDE alla camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio;
DA' ATTO che i procuratori delle parti si sono allontanati dall'aula di udienza.
PRONUNCIA sentenza come da prosieguo del verbale.
È verbale
Il giudice
Dott.ssa Miriam Valenti
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione mono- cratica, in persona del giudice dott.ssa Miriam Valenti, all'esito della discus- sione orale ordinata alle parti ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. ed all'esito del- la camera di consiglio all'udienza del 25/11/2025 ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 11212/2023 R.G.; causa pendente tra:
, (C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Giuseppe
Simonelli, C.F. , presso il quale elettivamente domicilia C.F._1 in Napoli, alla via B. De Falco n.13, il quale dichiara di voler ricevere le comu- nicazioni di cancelleria all'indirizzo pec:
[...]
Email_1
PARTE APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_2
PARTE APPELLATA - CONTUMACE
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante pro tempo- Controparte_3 re;
PARTE APPELLATA – CONTUMACE
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_4
PARTE APPELLATA - CONTUMACE
OGGETTO: appello a sentenza del Giudice di Pace in materia di opposizio- ne avverso ruolo esattoriale.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
2
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Controparte_2
Barra, l'ente (quale soggetto incaricato della Controparte_1 riscossione mediante ruolo) e la e la Controparte_3 Controparte_4
(quali enti impositori) e spiegava opposizione in relazione al credito consacrato nel ruolo esattoriale n. 2016/7362 e nella conseguente cartella n.
07120160063668961000, nonché nel ruolo esattoriale n. 2017/3470 e nella conseguente cartella n. 07120170038064731000, per contravvenzioni al codi- ce della strada per l'importo complessivo di euro 960,00; al riguardo, premet- teva di aver avuto conoscenza del credito in questione unicamente a seguito di rilascio di estratto di ruolo a cura dell'agente della riscossione;
nel merito, ne postulava, in buona sostanza, l'estinzione per prescrizione in ragione dell'omessa notificazione delle cartelle di pagamento e dei prodromici verbali di contravvenzione;
pertanto, concludeva per la declaratoria di inesistenza del di- ritto dell'agente della riscossione di procedere in via esecutiva.
Si costituiva , la quale deduceva, in primo Controparte_1 luogo, l'inammissibilità dell'azione per difetto dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dal D.L. n. 146 del 2021, convertito dalla legge n. 215 del 2021; precisava, in ogni caso, che le cartelle erano state regolarmente notificate e che, comunque, i vizi di notifica delle cartelle si sarebbero dovuti eccepire nelle forme e nei termini di cui all'art. 617 c.p.c., ormai ampiamente spirati;
nel merito, rilevava che nessun termine di prescrizione risultava maturato. Concludeva, quindi, per l'inammissibilità o il rigetto dell'opposizione spiegata.
Non si costituivano gli enti impositori e Controparte_4 Controparte_5
.
[...]
Con sentenza n. 2642 del 14/11/2023 il Giudice di Pace di Barra qualifi- cava l'azione nei termini di una opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. fi- nalizzata all'accertamento dell'estinzione del credito per prescrizione maturata successivamente a cartella validamente notificata e la reputava ammissibile;
al riguardo, precisava infatti la non applicabilità al caso di specie dell'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602 del 1973 risultando le cartelle validamente notifi- cate;
accoglieva, dunque, la spiegata opposizione, non avendo l'agente della ri- scossione dimostrato la notificazione di atti interruttivi successivi all'invio delle
3
cartelle, compensando le spese di lite tra le parti in ragione del fatto che la prescrizione del credito era maturata in pendenza del giudizio.
Con atto di citazione notificato in data 13/05/2024, Controparte_1
proponeva appello avverso la sentenza sopra indicata;
al riguardo,
[...] impugnava il provvedimento in questione, in primo luogo, nella parte in cui il giudice di pace non aveva accolto l'invocata inammissibilità della domanda, seppur carente dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., atteso che si trattava di opposizione avverso mero estratto di ruolo e, dunque, inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis D.P.R. n. 602/1973, attesa la regolare notificazione delle cartelle;
eccepiva, altresì, che il giudice di prime cure avrebbe dovuto qualificare la domanda relativa alla regolarità della notifica della cartella come opposizione ex art. 617 cpc e, di conseguenza, avrebbe dovuto dichiararla inammissibile perché tardiva.
Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza appellata e la dichiarazione di inammissibilità e/o il rigetto dell'opposizione di primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, deve essere dichiarata la contumacia delle parti appellate e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
Non risulta infatti aver avuto luogo la costituzione in giudizio nonostante la regolare notificazione dell'atto di citazione in appello.
§ 3. Ciò posto, l'appello è meritevole di accoglimento per le ragioni di segui- to indicate.
Innanzitutto, va detto che la domanda proposta dall'originario oppo- nente deve correttamente qualificarsi come “accertamento negativo del credi- to”, essendo stata proposta opposizione avverso l'estratto di ruolo relativo alle cartelle di pagamento n. 07120160063668961000, ruolo esattoriale n.
2016/7362 e cartella n 07120170038064731000, ruolo esattoriale n.
2017/3470, deducendo l'omessa notifica delle stesse, al fine di far dichiarare la prescrizione del diritto di credito oggetto di riscossione, maturata anche successivamente alla formazione del titolo esecutivo, ancorché in assenza di qualsivoglia azione posta in essere dal Concessionario per il recupero coattivo delle somme.
Ciò posto, stante il carattere preliminare ed assorbente rispetto agli altri motivi e/o eccezioni formulati, la scrivente ritiene fondato il motivo addotto da in ordine all'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto ruolo per CP_6 carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 cpc.
4
Sul punto, ritiene questo giudice che – ai fini della verifica dell'interesse ad agire nel caso di opposizione diretta avverso il ruolo esattoriale (questione de- voluta nella presente sede per effetto del gravame) – assuma rilievo la soprav- venuta novella normativa di cui all'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 2021, conver- tito dalla legge n. 215 del 2021, disposizione con la quale è stato aggiunto il comma 4-bis all'art. 12 del DPR n. 602/1973, il quale, dopo l'ultima modifica intervenuta in data 08/08/2024, prevede che “.
4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente no- tificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiu- dizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023,n36;b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gen- naio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n.14/2019; e) in relazio- ne ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.).
Orbene, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 29 luglio 2024, n. 110 (che ha intro- dotto tale ultima versione) la disposizione in esame è in vigore dal 08 agosto
2024 (ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Uf- ficiale).
Si tratta, peraltro, di una previsione che ha carattere generale e che ri- guarda tutti i crediti pubblici per i quali trova applicazione la procedura di ri- scossione mediante ruolo di cui al DPR n. 602/1973 e, segnatamente, sia quelli di natura tributaria, che quelli c.d. extra-tributari (ivi compresi, quindi, i crediti nascenti dai verbali di contestazione delle contravvenzioni per violazio- ne del Codice della strada).
Sotto tale profilo, infatti, la conclusione in questione discende dagli artt.
17 e 18 del D.lgs. n. 46/1999 (per i crediti contributivi e previdenziali), dall'art. 27 della legge n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.lgs. n. 285/1992 (per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, anche per contravvenzioni al C.d.S.), atteso che la riscossione di tali somme è espressa-
5
mente disciplinata mediante rinvio alle norme previste per la riscossione delle imposte dirette (si ribadisce, il DPR n. 602/1973).
Ciò posto, la disposizione sopra citata dell'art. 12, comma 4-bis, del DPR
n. 602/1973 è di immediata applicabilità a tutti i giudizi ancora pendenti alla data di entrata in vigore.
Invero, le SS.UU. della Corte di Cassazione hanno espressamente afferma- to, dapprima, il principio per cui “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3- bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 di- cembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poi- ché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruo- lo e della cartella non notificata o invalidamente notificata” (Cass. Sez. Un. 6 settembre 2022, n. 26283).
Tale principio, a seguito dell'ultima modifica apportata dall'art. 12 del
D.lgs 29 luglio 2024, n. 110, è stato confermato dalla recente ordinanza n.
6588 della Corte di Cassazione, sezione tributaria, depositata il 12 marzo
2025, in virtù della quale:”… la disposizione, selezionando specifici casi in cui
l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giuri- sdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natu- ra “dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante depo- sito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorra- no accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio…”.
Nel caso di specie, quindi, la sopravvenuta previsione così introdotta com- porta – in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione –
l'accoglimento del gravame e la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione: invero l'originario opponente assumendo l'omessa o invalida notificazione degli atti, ovvero il semplice decorso del termine di prescrizione, non ha provato, né allegato (neppure nel presente grado di giudizio) il pregiu- dizio derivategli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale nei termini prescritti dal più volte citato art. 12, comma 4 bis, del DPR n.
602/1973.
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L'accoglimento del gravame sotto tale profilo riveste carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione prospettata nell'atto di impugnazione.
§ 4. Nondimeno ritiene questo Giudicante di disporre la compensazione del- le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Com'è noto, l'art. 92 cpc, comma 2, ultima versione (introdotta dall'art. 13, I comma, del decreto-legge D.L. 12 settembre 2014, n. 132, con- vertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162,) prevede che il giudice possa compensare le spese “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurispru- denza, rispetto alle questioni dirimenti”. Con sentenza n. 77 depositata il 19 aprile 2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto II comma nella parte in cui non prevede che il giudice possa com- pensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussi- stano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, oltre a quelle espressamente menzionate.
Ebbene, nella presente controversia, non può certamente disconoscersi la pregressa esistenza di un contrasto giurisprudenziale circa la ammissibilità o meno della domanda spiegata nella forma dell'opposizione diretta avverso il ruolo esattoriale, che ha segnato il panorama giuridico negli ultimi anni e che può dirsi appianato soltanto a seguito della novella normativa di cui all'art. 12, co. IV-bis, del DPR 602/1973 e della pronuncia a SS.UU. della S.C. di Cassa- zione n. 26283/2022, sopra citate.
Dunque, sussistono i presupposti per compensare interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. Ne discende il diritto della parte che ab- bia eventualmente versato le somme oggetto di condanna di ripetere quanto versato;
diritto che sussiste nei confronti del difensore antistatario (tra le tan- te, Cass. sez. 3, sent. 4 aprile 2013, n. 8215).
P.Q.M.
Il Tribunale, in grado di appello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
e della e della , iscritta al n. R.G. Controparte_4 Controparte_3
11212/2024 ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, assorbita e rigettata, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza del
Giudice di Pace di Barra n. 2642/2023, pubblicata in data 14.11.2023, dichia- ra inammissibile l'opposizione avverso la cartella n. 07120160063668961000
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e della cartella n. 07120170038064731000, revocando la statuizione di annul- lamento, nonché la statuizione sulle spese.
2. COMPENSA integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giu- dizio.
Napoli, 25/11/2025
Il giudice
Dott.ssa Miriam Valenti
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QUATTORDICESIMA SEZIONE CIVILE
PROCEDIMENTO n. 11212/2023 R.G.
Verbale dell'udienza del 25/11/2025
È presente l'avv. Marcello Falcone per delega dell'avv. Giuseppe Simonelli per parte appellante, la quale si riporta agli atti di causa ed alle conclusioni ivi formulate.
Conclude per l'accoglimento dell'appello, con vittoria di spese.
Il giudice
ORDINA la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il procuratore presente richiama le deduzioni già svolte negli atti di causa, ai quali si riporta.
Il giudice all'esito della discussione orale ordinata alle parti;
PROCEDE alla camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio;
DA' ATTO che i procuratori delle parti si sono allontanati dall'aula di udienza.
PRONUNCIA sentenza come da prosieguo del verbale.
È verbale
Il giudice
Dott.ssa Miriam Valenti
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione mono- cratica, in persona del giudice dott.ssa Miriam Valenti, all'esito della discus- sione orale ordinata alle parti ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. ed all'esito del- la camera di consiglio all'udienza del 25/11/2025 ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 11212/2023 R.G.; causa pendente tra:
, (C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Giuseppe
Simonelli, C.F. , presso il quale elettivamente domicilia C.F._1 in Napoli, alla via B. De Falco n.13, il quale dichiara di voler ricevere le comu- nicazioni di cancelleria all'indirizzo pec:
[...]
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PARTE APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_2
PARTE APPELLATA - CONTUMACE
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante pro tempo- Controparte_3 re;
PARTE APPELLATA – CONTUMACE
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_4
PARTE APPELLATA - CONTUMACE
OGGETTO: appello a sentenza del Giudice di Pace in materia di opposizio- ne avverso ruolo esattoriale.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Controparte_2
Barra, l'ente (quale soggetto incaricato della Controparte_1 riscossione mediante ruolo) e la e la Controparte_3 Controparte_4
(quali enti impositori) e spiegava opposizione in relazione al credito consacrato nel ruolo esattoriale n. 2016/7362 e nella conseguente cartella n.
07120160063668961000, nonché nel ruolo esattoriale n. 2017/3470 e nella conseguente cartella n. 07120170038064731000, per contravvenzioni al codi- ce della strada per l'importo complessivo di euro 960,00; al riguardo, premet- teva di aver avuto conoscenza del credito in questione unicamente a seguito di rilascio di estratto di ruolo a cura dell'agente della riscossione;
nel merito, ne postulava, in buona sostanza, l'estinzione per prescrizione in ragione dell'omessa notificazione delle cartelle di pagamento e dei prodromici verbali di contravvenzione;
pertanto, concludeva per la declaratoria di inesistenza del di- ritto dell'agente della riscossione di procedere in via esecutiva.
Si costituiva , la quale deduceva, in primo Controparte_1 luogo, l'inammissibilità dell'azione per difetto dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dal D.L. n. 146 del 2021, convertito dalla legge n. 215 del 2021; precisava, in ogni caso, che le cartelle erano state regolarmente notificate e che, comunque, i vizi di notifica delle cartelle si sarebbero dovuti eccepire nelle forme e nei termini di cui all'art. 617 c.p.c., ormai ampiamente spirati;
nel merito, rilevava che nessun termine di prescrizione risultava maturato. Concludeva, quindi, per l'inammissibilità o il rigetto dell'opposizione spiegata.
Non si costituivano gli enti impositori e Controparte_4 Controparte_5
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Con sentenza n. 2642 del 14/11/2023 il Giudice di Pace di Barra qualifi- cava l'azione nei termini di una opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. fi- nalizzata all'accertamento dell'estinzione del credito per prescrizione maturata successivamente a cartella validamente notificata e la reputava ammissibile;
al riguardo, precisava infatti la non applicabilità al caso di specie dell'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602 del 1973 risultando le cartelle validamente notifi- cate;
accoglieva, dunque, la spiegata opposizione, non avendo l'agente della ri- scossione dimostrato la notificazione di atti interruttivi successivi all'invio delle
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cartelle, compensando le spese di lite tra le parti in ragione del fatto che la prescrizione del credito era maturata in pendenza del giudizio.
Con atto di citazione notificato in data 13/05/2024, Controparte_1
proponeva appello avverso la sentenza sopra indicata;
al riguardo,
[...] impugnava il provvedimento in questione, in primo luogo, nella parte in cui il giudice di pace non aveva accolto l'invocata inammissibilità della domanda, seppur carente dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., atteso che si trattava di opposizione avverso mero estratto di ruolo e, dunque, inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis D.P.R. n. 602/1973, attesa la regolare notificazione delle cartelle;
eccepiva, altresì, che il giudice di prime cure avrebbe dovuto qualificare la domanda relativa alla regolarità della notifica della cartella come opposizione ex art. 617 cpc e, di conseguenza, avrebbe dovuto dichiararla inammissibile perché tardiva.
Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza appellata e la dichiarazione di inammissibilità e/o il rigetto dell'opposizione di primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, deve essere dichiarata la contumacia delle parti appellate e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
Non risulta infatti aver avuto luogo la costituzione in giudizio nonostante la regolare notificazione dell'atto di citazione in appello.
§ 3. Ciò posto, l'appello è meritevole di accoglimento per le ragioni di segui- to indicate.
Innanzitutto, va detto che la domanda proposta dall'originario oppo- nente deve correttamente qualificarsi come “accertamento negativo del credi- to”, essendo stata proposta opposizione avverso l'estratto di ruolo relativo alle cartelle di pagamento n. 07120160063668961000, ruolo esattoriale n.
2016/7362 e cartella n 07120170038064731000, ruolo esattoriale n.
2017/3470, deducendo l'omessa notifica delle stesse, al fine di far dichiarare la prescrizione del diritto di credito oggetto di riscossione, maturata anche successivamente alla formazione del titolo esecutivo, ancorché in assenza di qualsivoglia azione posta in essere dal Concessionario per il recupero coattivo delle somme.
Ciò posto, stante il carattere preliminare ed assorbente rispetto agli altri motivi e/o eccezioni formulati, la scrivente ritiene fondato il motivo addotto da in ordine all'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto ruolo per CP_6 carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 cpc.
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Sul punto, ritiene questo giudice che – ai fini della verifica dell'interesse ad agire nel caso di opposizione diretta avverso il ruolo esattoriale (questione de- voluta nella presente sede per effetto del gravame) – assuma rilievo la soprav- venuta novella normativa di cui all'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 2021, conver- tito dalla legge n. 215 del 2021, disposizione con la quale è stato aggiunto il comma 4-bis all'art. 12 del DPR n. 602/1973, il quale, dopo l'ultima modifica intervenuta in data 08/08/2024, prevede che “.
4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente no- tificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiu- dizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023,n36;b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gen- naio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n.14/2019; e) in relazio- ne ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.).
Orbene, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 29 luglio 2024, n. 110 (che ha intro- dotto tale ultima versione) la disposizione in esame è in vigore dal 08 agosto
2024 (ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Uf- ficiale).
Si tratta, peraltro, di una previsione che ha carattere generale e che ri- guarda tutti i crediti pubblici per i quali trova applicazione la procedura di ri- scossione mediante ruolo di cui al DPR n. 602/1973 e, segnatamente, sia quelli di natura tributaria, che quelli c.d. extra-tributari (ivi compresi, quindi, i crediti nascenti dai verbali di contestazione delle contravvenzioni per violazio- ne del Codice della strada).
Sotto tale profilo, infatti, la conclusione in questione discende dagli artt.
17 e 18 del D.lgs. n. 46/1999 (per i crediti contributivi e previdenziali), dall'art. 27 della legge n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.lgs. n. 285/1992 (per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, anche per contravvenzioni al C.d.S.), atteso che la riscossione di tali somme è espressa-
5
mente disciplinata mediante rinvio alle norme previste per la riscossione delle imposte dirette (si ribadisce, il DPR n. 602/1973).
Ciò posto, la disposizione sopra citata dell'art. 12, comma 4-bis, del DPR
n. 602/1973 è di immediata applicabilità a tutti i giudizi ancora pendenti alla data di entrata in vigore.
Invero, le SS.UU. della Corte di Cassazione hanno espressamente afferma- to, dapprima, il principio per cui “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3- bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 di- cembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poi- ché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruo- lo e della cartella non notificata o invalidamente notificata” (Cass. Sez. Un. 6 settembre 2022, n. 26283).
Tale principio, a seguito dell'ultima modifica apportata dall'art. 12 del
D.lgs 29 luglio 2024, n. 110, è stato confermato dalla recente ordinanza n.
6588 della Corte di Cassazione, sezione tributaria, depositata il 12 marzo
2025, in virtù della quale:”… la disposizione, selezionando specifici casi in cui
l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giuri- sdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natu- ra “dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante depo- sito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorra- no accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio…”.
Nel caso di specie, quindi, la sopravvenuta previsione così introdotta com- porta – in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione –
l'accoglimento del gravame e la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione: invero l'originario opponente assumendo l'omessa o invalida notificazione degli atti, ovvero il semplice decorso del termine di prescrizione, non ha provato, né allegato (neppure nel presente grado di giudizio) il pregiu- dizio derivategli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale nei termini prescritti dal più volte citato art. 12, comma 4 bis, del DPR n.
602/1973.
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L'accoglimento del gravame sotto tale profilo riveste carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione prospettata nell'atto di impugnazione.
§ 4. Nondimeno ritiene questo Giudicante di disporre la compensazione del- le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Com'è noto, l'art. 92 cpc, comma 2, ultima versione (introdotta dall'art. 13, I comma, del decreto-legge D.L. 12 settembre 2014, n. 132, con- vertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162,) prevede che il giudice possa compensare le spese “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurispru- denza, rispetto alle questioni dirimenti”. Con sentenza n. 77 depositata il 19 aprile 2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto II comma nella parte in cui non prevede che il giudice possa com- pensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussi- stano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, oltre a quelle espressamente menzionate.
Ebbene, nella presente controversia, non può certamente disconoscersi la pregressa esistenza di un contrasto giurisprudenziale circa la ammissibilità o meno della domanda spiegata nella forma dell'opposizione diretta avverso il ruolo esattoriale, che ha segnato il panorama giuridico negli ultimi anni e che può dirsi appianato soltanto a seguito della novella normativa di cui all'art. 12, co. IV-bis, del DPR 602/1973 e della pronuncia a SS.UU. della S.C. di Cassa- zione n. 26283/2022, sopra citate.
Dunque, sussistono i presupposti per compensare interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. Ne discende il diritto della parte che ab- bia eventualmente versato le somme oggetto di condanna di ripetere quanto versato;
diritto che sussiste nei confronti del difensore antistatario (tra le tan- te, Cass. sez. 3, sent. 4 aprile 2013, n. 8215).
P.Q.M.
Il Tribunale, in grado di appello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
e della e della , iscritta al n. R.G. Controparte_4 Controparte_3
11212/2024 ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, assorbita e rigettata, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza del
Giudice di Pace di Barra n. 2642/2023, pubblicata in data 14.11.2023, dichia- ra inammissibile l'opposizione avverso la cartella n. 07120160063668961000
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e della cartella n. 07120170038064731000, revocando la statuizione di annul- lamento, nonché la statuizione sulle spese.
2. COMPENSA integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giu- dizio.
Napoli, 25/11/2025
Il giudice
Dott.ssa Miriam Valenti
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