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Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/01/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7369/2022
N. R.G. 7369/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 7369/2022 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Fabio Aleo (C.F. ), presso il cui studio in Pietraperzia, Via Barone C.F._2
Tortorici n. 52, è elettivamente domiciliato;
Opponente
Contro
P.I. Gruppo Kruk Italia e C.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., e per essa, quale procuratore, (P.I. Gruppo Kruk Italia Controparte_2
, C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, P.IVA_1 P.IVA_3 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) ed Andrea C.F._3
Ornati (C.F. ed elettivamente domiciliata in La Spezia, Via Paolo Emilio C.F._4
Taviani n. 170.
Opposta
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 28.10.2024 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1540/2018, emesso dal Tribunale di Catania il 20.03.2018 nel procedimento n.
r.g. 20888/2017 e depositato il 21.03.2018, a mezzo del quale veniva ingiunto allo stesso ed a
, il pagamento solidale della complessiva somma di € 10.077,77, oltre interessi Controparte_3 come determinati in domanda e compensi per la fase monitoria, in forza di un contratto di finanziamento per l'acquisto di beni stipulato con la Compass S.p.A. dal e che Controparte_3 vedeva il quale suo coobbligato. Pt_1 Nell'atto di opposizione l'attore contestava la pretesa creditoria rilevando preliminarmente la tardività della notifica del decreto ingiuntivo in questione risalente al marzo 2018 e notificato solo in data 11.4.2022, eccependone quindi l'inefficacia ex art. 188 disp. att. c.p.c.. Contestava, inoltre, l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 633 c.p.c. per carenza di prova scritta, essendo stata depositata una fotocopia informale della richiesta di finanziamento riportante un numero identificativo (n. 3867877) diverso da quello indicato in ricorso e nei documenti allegati (n.
7339569).
pagina 1 di 8 In ogni caso disconosceva la conformità all'originale del documento versato in atti e la firma apposta sul modulo di richiesta del finanziamento. Allegava, ancora, l'inefficacia del contratto non sussistendo la conferma scritta da parte della Compass S.p.A. della proposta contrattuale del né alcuna accettazione, neanche tacita per CP_3 facta concludentia, per non aver mai ricevuto somma. Ad ogni modo, sosteneva che la posizione ricoperta dal Corra di coobbligato fosse inusuale e si dovesse ricondurre a quella del fideiussore. Sicché, applicandosi l'art. 1957 c.c. l'obbligazione fideiussoria si doveva ritenere estinta per l'intervenuta decadenza dal diritto di pretendere l'adempimento del fideiussore, non essendosi il creditore attivato contro il debitore principale entro il termine di sei mesi dalla scadenza del debito. In subordine, assumeva che se la posizione giuridica assunta del non fosse quella del fideiussore, ma quella del coobbligato, l'obbligazione assunta Pt_1 dall'odierno opponente sarebbe radicalmente nulla, in quanto priva di giustificazione causale poiché la richiesta era del che era il solo beneficiario della somma erogata. CP_3 Rilevava, poi, l'usurarietà del contratto per superamento del tasso soglia ed in subordine chiedeva di espungere dalla somma dovuta quella risultante dall'applicazione di interessi al tasso superiore a quello legale, che andava detratta a cagione della mancata previsione scritta del tasso.
Infine, eccepiva il maturarsi della prescrizione estintiva decennale del diritto di credito ed in ogni caso, il maturarsi del termine di prescrizione quinquennale del diritto alla corresponsione degli interessi, che quindi non erano dovuti. Per l'effetto, così, concludeva: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, accogliere la presente opposizione, e per l'effetto: 1) In via preliminare, dichiarare l'intervenuta inefficacia del decreto ingiuntivo oggetto di impugnazione n. 1540/2018 (R.G. 20888/2017), emesso dal Tribunale di Catania in data 20/21 marzo 2018, con i conseguenziali provvedimenti di legge;
2) ritenere e dichiarare comunque, in accoglimento dei superiori motivi, che nulla è dovuto dall'odierno opponente ad revocare quindi il decreto ingiuntivo per Controparte_1
i motivi esposti;
3) in via meramente subordinata, in accoglimento dei motivi 7) e/o 8), determinare la somma dovuta da nei limiti di quanto dovuto al netto degli interessi, e/o al netto degli Parte_1 interessi nella misura utralegale. Con vittoria di spese e compensi di lite.”. Costituitasi in giudizio la società opposta, questa confutava le avverse doglianze eccependo preliminarmente la tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo con scadenza di sabato ma notificata il successivo lunedì. Sulla tardività della notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 C.p.c., osservava che sebbene comportasse l'inefficacia del provvedimento, tuttavia, non escludeva la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale sulla quale si costituiva il rapporto processuale.
In ordine alla posizione del coobbligato, contestava si trattasse di fideiussione rilevando piuttosto che con la sottoscrizione del contratto di finanziamento il si era obbligato nella Pt_1 medesima condizione del richiedente, trattandosi di obbligazione solidale in assenza di determinazioni tra le parti in senso differente;
essendovi una prestazione unica a cui si obbligavano sia il CP_3 che il escludeva, quindi, l'applicabilità dell'art. 1957 c.c. in quanto si trattava di norma operante Pt_1 solo in materia di fideiussione e non era richiamata dagli artt. 1292 c.c. e seguenti. Respingeva, poi, la doglianza relativa alla inammissibilità del decreto ingiuntivo precisando, con riferimento al numero del rapporto, che il numero indicato sul modulo di richiesta non corrispondeva al numero definitivo del rapporto medesimo che invece era quello indicato in ricorso e sull'estratto conto in atti (7339569). Del pari respingeva la generica eccezione di prescrizione del credito evidenziando, tra l'altro che il termine di prescrizione decennale dei rapporti di finanziamento decorreva dalla scadenza pagina 2 di 8 dell'ultima rata;
pertanto, considerando che l'ultima rata del finanziamento in questione era scaduta il 15.03.2014 e che nelle more erano state inviate delle lettere di sollecito del pagamento, la prescrizione non era maturata né in linea capitale, né rispetto agli interessi, stante l'unicità del debito e l'applicabilità del termine decennale di prescrizione anche agli stessi interessi. Circa il disconoscimento operato da parte opponente deduceva come fosse assolutamente generico, infondato e non determinato, avendo natura meramente dilatoria, proponendo nondimeno istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c. del contratto contestato. Sul disconoscimento della documentazione evidenziava che lo stesso non conteneva una non equivoca negazione della genuinità delle copie prodotte dalla ma soprattutto non Controparte_1 individuava espressamente i documenti e i relativi profili contestati. Quanto al presunto difetto di forma richiamava il principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, intervenute sul tema del c.d. “contratto monofirma”, secondo cui risultava irrilevante la presenza della sottoscrizione dell'istituto di credito nella veste di controparte negoziale. Evidenziava, ancora l'avvenuta erogazione delle somme finanziate in favore del CP_3
allegando come alcune rate fossero state anche pagate.
[...] Contestava l'asserito superamento del tasso soglia in quanto i tassi pattuiti contrattualmente erano ben al di sotto delle soglie di usura ex Legge n. 108/1996, dovendo peraltro essere esclusa in modo radicale la sommatoria degli interessi corrispettivi con gli interessi di mora onde evitare di cumulare erroneamente voci eterogenee per natura e funzione.
Per le ulteriori voci di costo applicate al finanziamento escludeva, ai fini della verifica del tasso soglia, il cumulo dei tassi di interesse con tali voci di costo contemplate dal contratto, in quanto non si trattava di spese fisse, connaturate al contratto, ma di oneri meramente eventuali ed accessori, applicabili solo ed esclusivamente per il caso di inadempimento da parte del cliente. Nella valutazione relativa al superamento del tasso soglia-usura escludeva, poi, dal conteggio del TAEG anche le spese assicurative e la commissione per estinzione anticipata. Sicché, stante la prova del credito ingiunto rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via preliminare, di rito - dichiarare l'inammissibilità della presente opposizione per tardività della notifica per le ragioni tutte esposte in narrativa;
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1540/2018 del 21/03/2018 RG n. 20888/2017 emesso dal Tribunale di Catania In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al Parte_1 pagamento in favore della società della diversa, maggiore o minore somma che Controparte_1 risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.”. Chiedeva, altresì, in via istruttoria la verificazione ai sensi dell'art. 216 C.p.c. e ss. della firma di apposta sul contratto e l'esibizione ex art. Parte_1
210 c.p.c. di scritture di comparazione. Alla prima udienza tenutasi con rito cartolare, si assegnavano all'opposta giorni 15 per l'avvio della mediazione rinviandosi all'uopo al 29.03.2023. Esperito il tentativo di mediazione con esito negativo, si concedevano quindi i termini istruttori di cui all'art. 183 c.p.c.. Depositate le relative memorie da parte dell'opponente, la causa andava in riserva sulle richieste delle parti, in esito alla quale -ritenuta l'irrilevanza della consulenza tecnica d'ufficio richiesta e la causa matura per la decisione- se ne disponeva il rinvio per p.c. all'udienza del 28.10.2024.
pagina 3 di 8 In tale data, precisate le conclusioni come da relativo verbale, il giudizio si introitava a sentenza, assegnandosi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
************************ Tanto premesso l'opposizione risulta solo parzialmente fondata per quanto appresso si dirà. Vanno innanzitutto affrontate le eccezioni preliminari sollevate da entrambe le parti del giudizio e segnatamente dall'opponente per la tardività della notifica del decreto ingiuntivo contestato e dall'opposta per la tardività della notifica dell'opposizione al decreto ingiuntivo. In ordine alla prima censura si osserva che il provvedimento monitorio n. 1540/2018 è stato emesso dal Tribunale di Catania il 20.03.2018 ed è stato depositato il 21.03.2018 per poi essere portato all'ufficiale giudiziario ai fini della notifica solo in data 13.02.2019, ovvero a distanza di quasi un anno. Peraltro, non essendo non andata a buon fine detta notifica in quanto il era risultato irreperibile, Pt_1 l'opposta ha proceduto soltanto nel 2022 con una seconda notifica in esito alla quale l'atto è stato consegnato a mani della “sorella convivente” in data 11.04.2022 (v. all. 2 fascicolo opposta). Per_1
Ebbene, al fine del perfezionamento del procedimento notificatorio è necessario scindere la posizione del notificante da quella del destinatario poiché la notifica si intende perfezionata per il notificante al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario, mentre per il destinatario nel momento in cui questi ha avuto legale conoscenza dell'atto. Or, avendo l'intimante consegnato il decreto ingiuntivo, depositato il 21.03.2018, all'ufficiale giudiziario solo in data 13.02.2019 (per la notifica comunque non andata a buon fine) palese appare come già in tale data fosse ampiamente decorso il termine di cui all'art. 644 c.p.c.. Ne consegue, quindi, che nella fattispecie in esame si debba dichiarare l'inefficacia del decreto in questa sede opposto stante la mancata notifica entro i sessanta giorni dal momento in cui è stato emesso.
Ad ogni buon conto, seppur si debba ritenere tardiva la citata notifica e, per l'effetto, si ripete inefficace il decreto medesimo, ciò non impedisce all'odierno giudicante di esaminare la domanda giudiziale ivi insita, decidendo nel merito la richiesta avanzata dal creditore ed originariamente fatta valere con la domanda d'ingiunzione. E', difatti, insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello a tenore del quale la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., comporta effettivamente l'inefficacia del provvedimento medesimo, ma ciò non tocca la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale: ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta in senso sostanziale, la quale eccepisca quell'inefficacia con il giudizio di opposizione, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (Cfr. Cass. n. 3908/2016, Cass.
n. 14910/2013). Quanto all'ulteriore eccezione preliminare inerente all'asserita tardività dell'opposizione proposta, il decreto ingiuntivo sia stato effettivamente notificato al in data 11.04.2022 Pt_1
(consegnandone una copia a mani della sorella convivente), di guisa che i 40 giorni per la notifica dell'opposizione come previsto dall'art. 641 c.p.c., decorrendo da tale data, cadevano nella giornata di sabato 21.05.2022. Tuttavia, come previsto dall'art. 155 c.p.c. IV e V comma, per i termini “a decorrenza successiva” qualora il giorno di scadenza sia festivo gli stessi sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo e, ciò anche quando la scadenza coincida con la giornata del sabato per il pagina 4 di 8 compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza (Cfr. Cass. n. 6728/2012 in tema di notifica dell'atto di appello). Pertanto, nessun dubbio può sussistere in ordine alla tempestività dell'opposizione in esame notificata via pec in data 23.05.2022 (v. all. fascicolo opponente) essendo stato il suddetto termine prorogato di diritto al successivo lunedì (23.12.2024). All'uopo, poi, non appare fondato quanto osservato dall'opposta circa la non operatività della predetta proroga, come si può trarre da quanto argomentato dalla suprema Corte, seppur in materia di notifica del ricorso per cassazione: “La disciplina del computo dei termini di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., che proroga di diritto, al primo giorno seguente non festivo, il termine che scade in un giorno festivo o di sabato, si applica, per il suo carattere generale, a tutti i termini, anche perentori, contemplati dal codice di rito, compreso il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione” (Cfr. Cass. n. 23375 del 2016). Procedendo, poi, con la disamina delle richieste, si dovrà valutare la sussistenza o meno del citato credito nei confronti dell'opponente quale coobbligato del sulla base del contratto di CP_3 finanziamento del 20.03.2009.
Ebbene, il ha contestato la dovutezza delle somme ingiunte per l'inadeguatezza del Pt_1 documento prodotto a costituire idonea prova del credito trattandosi di una copia fotostatica che riportava un numero identificativo diverso da quello indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo e nei documenti ivi allegati.
Sul punto, è bene ricordare che con la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo le parti si pongono nella posizione che avrebbero ricoperto ove il giudizio fosse stato intentato nelle forme ordinarie. Ne consegue che devono trovare applicazione i principi generali in tema di onere della prova secondo i quali il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001; Cass. n. 826/2015). Nel caso di specie parte opposta ha prodotto il contratto di finanziamento del 20.03.2009 costituito dalla richiesta di prestito personale, completo dei identificativi dei coobbligati, del numero delle rate, dell'importo della singola rata, del T.A.N. nella misura dell'11,25 % e del T.A.E.G. nella misura del 12,28 %, (v. all. 4 della produzione monitoria); l'estratto conto debitamente sottoscritto dal dirigente della Compass S.p.A. nel quale si dichiara che il credito è vero e liquido (v. all. 5 del fascicolo opposta), la comunicazione di cessione del credito riportante il “numero del contratto originario” (7339569) e l'NDG (1869304_1721242) con la relativa ricevuta (v. all. 7 e 8 fascicolo opposta). Or, la documentazione versata in atti è più che sufficiente a dimostrare l'esistenza del credito vantato da parte opposta, tenuto conto che peraltro lo stesso trae origine da un contratto di finanziamento per l'acquisto di un bene di consumo, dimostrando l'infondatezza dell'eccezione del per la numerazione apparentemente diversa fra quella riportata nel margine sinistro della Pt_1 richiesta del contratto e il numero del contratto indicato nel ricorso monitorio e nell'ulteriore documentazione allegata. Ed invero, la stessa è stata ampiamente superata dalla piena coincidenza di tutti gli elementi identificativi della “richiesta di finanziamento” prodotta (data, parti, importo finanziato, scadenza, etc.) con quelli riportati negli atti e negli ulteriori documenti allegati a sostegno della pretesa creditoria (v. all. 4 della produzione monitoria), dovendosi pertanto valorizzare il chiarimento fornito dall'opposta con riferimento al numero del rapporto, secondo cui il numero pagina 5 di 8 indicato sul modulo di richiesta era semplicemente diverso dal numero definitivo del rapporto medesimo che era quello indicato in ricorso e sull'estratto conto in atti (n. 7339569). Di contro, poi, l'opponente che ricopre la posizione sostanziale di convenuto ed ha l'onere di contestare specificatamente e analiticamente i fatti costitutivi del diritto di credito, non essendo sufficiente il disconoscimento generico dei fatti e documenti prodotti, basato su mere clausole di stile (cfr. Cass. n. 31837/2021) ha operato contestazioni che non appaiono rilevanti poiché del tutto generiche, ossia non fondate su specifici e, pertinenti, elementi valutativi o allegatori.
Gli stessi disconoscimenti del contratto di finanziamento e della conformità del documento al suo originale effettuati con l'atto di opposizione, successivamente, seguiti dagli ulteriori disconoscimenti -effettuati con le note di trattazione scritta del 06.10.2022- dei documenti prodotti dalla convenuta si stagliano per la loro genericità e non sono, quindi, ammissibili.
Difatti, per costante giurisprudenza di legittimità, il disconoscimento della scrittura o della sottoscrizione ai sensi dell'art. 214 c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali, deve essere chiaro e inequivoco, ovvero specifico e determinato.
Pertanto, non può configurare un idoneo disconoscimento ex art. 214 c.p.c., la contestazione generica o ancora un disconoscimento rivolto in modo generico ad una pluralità di atti prodotti in giudizio (Cfr. Cass. n. 11911/2003).
Peraltro, in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né a generiche asserzioni (Cfr. Cass. n. 16836/2021 e n. 16557/2019).
Sicché, stante la genericità dei summenzionati disconoscimenti della firma apposta e dei documenti prodotti in copia rispetto agli originali, le prefate doglianze devono rigettarsi per la loro inammissibilità. Infondata e da rigettare è anche la censura relativa all'inefficacia del contratto per non esserci stata la conferma scritta della richiesta di finanziamento né alcuna accettazione, neanche tacita per facta concludentia.
Invero, nonostante l'art. 117 TUB preveda la forma scritta quale requisito di validità del contratto, nondimeno il vincolo di forma, nei contratti finanziari e anche bancari, va inteso in senso funzionale e non strutturale avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente assunta dalla norma;
pertanto, tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, essendo sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo e non anche quella dell'istituto di credito, il cui consenso ben può desumersi alla stregua dei comportamenti concludenti dallo stesso tenuti (Cfr. Cass. S.U. 16.01.2018, n. 898).
Il Supremo Consesso ha, infatti, ritenuto che “la nullità per difetto di forma è posta nell'interesse del cliente”, in quanto la forma scritta è prevista a protezione del particolare interesse del risparmiatore “di conoscere e di potere all'occorrenza verificare nel corso del rapporto il rispetto delle modalità di esecuzione e le regole che riguardano la vigenza del contratto” (in questo senso, anche Cass. civ., Sez. un., 23.01.2018, n. 1653). Dunque, posto che nel caso in specie è stata provata l'esecuzione del contratto, tramite apposita produzione comprovante l'erogazione delle somme finanziate nell'interesse del per CP_3 l'acquisto di un'autovettura (v. all. 11 fascicolo opposta), e che d'altra parte nessun dubbio può nutrirsi sul fatto che l'istituto di credito abbia inteso avvalersi del contratto e dare esecuzione allo stesso, il non può oggi invocare l'inefficacia del citato regolamento contrattuale per mancanza di Pt_1
pagina 6 di 8 conferma scritta e/o per la sua mancata accettazione anche tacita “per facta concludentia”, dovendosi, conseguentemente, rigettare la relativa eccezione. Quanto, alla riconducibilità della posizione del alla figura del fideiussore per l'assenza nel Pt_1 nostro ordinamento di quella di coobbligato, si osserva che larga parte della giurisprudenza di merito, che appare a questo giudice condivisibile (si veda ex pluribus Trib. Ancona, n. 1773/2023 e ancor più recentemente Trib. Bari n. 1573/2024), ritiene che la figura del coobbligato solidale vada ricondotta agli artt. 1292 e ss. c.c. e non già all'istituto della fideiussione, anche perché l'art. 1937 c.c. prevede che la volontà di prestare fideiussione debba essere espressa. Questo poiché, il coobbligato solidale risponde non di un debito altrui in funzione di garanzia, bensì di un debito proprio, essendo irrilevante chi abbia poi materialmente ricevuto l'erogazione del finanziamento. Da ciò, non solo ne consegue l'impossibilità per l'opponente di eccepire al creditore la decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c., operante solo in tema di fideiussione, per non aver coltivato le proprie istanze giudiziarie entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, ma anche l'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'obbligazione del coobbligato in quanto priva di giustificazione causale -sollevata in via subordinata dal con conseguente rigetto delle proposte Pt_1 eccezioni. L'opponente si duole, poi, dell'usurarietà del contratto. In merito, si richiamano le argomentazioni già svolte in tema di specifica contestazione e di onere probatorio che gravano su chi adduce fatti estintivi, modificativi ed impeditivi (ex art. 2967 c.c.) di un diritto di credito altrui.
In particolare, in tema di contratti bancari/finanziari ed interessi usurari, il cliente che eccepisca il superamento dei tassi soglia non può limitarsi ad una generica contestazione circa lo sconfinamento dal richiamato parametro, dovendo piuttosto -come ribadito dalla Cassazione, Sez. un., con la pronuncia n. 19597/2020- dedurre il tipo contrattuale e indicare: la clausola negoziale;
il tasso in concreto applicato;
l'eventuale qualità di consumatore;
la misura del TEGM nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento. Da quanto allegato dall'opponente, tuttavia, non è stata dimostrata né sufficientemente dedotta tale illegittimità dei tassi di interesse, sostanziandosi la censura in una generica doglianza destituita di qualsivoglia riferimento al rapporto di cui è causa e agli effettivi e specifici tassi contrattualmente pattuiti e applicati.
Parimenti destituita di fondamento appare poi la contestazione in ordine alla mancata previsione scritta del tasso di interesse, risultando per tabulas il contrario, ovvero la sussistenza nel regolamento contrattuale del 20.03.2009 della puntuale indicazione sia del TAN (11,25%) che del TAEG (12,28 % -
v. all. 4 fasc. monitorio). Infine, da respingere risulta anche l'eccezione di prescrizione del credito e degli interessi, proposta come ultimo motivo di opposizione. Difatti, la pretesa creditoria qui vantata si fonda su di un contratto di finanziamento per l'acquisto di un'autovettura risalente al 20.03.2009 da rimborsare mediante 60 rate mensili con prima rata da corrispondersi il 15.04.2009 e l'ultima il 15.03.2014. Orbene, nei rapporti di durata, qual è il contratto di finanziamento in esame, il termine di prescrizione decennale decorre dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che -nonostante la restituzione della somma avvenga in modo frazionato- il rapporto rimane unitario, poiché “…il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo (Cass., sez. 3, 06/02/2004, n. 2301; Cass., sez. 3, 10/09/2010, n. 19291; Cass., sez. 3, 30/08/2011, n. 17798)” (Cfr. Cass. Civ. n. 4232/2023).
pagina 7 di 8 Nel caso in specie, dunque, la data di decorrenza della prescrizione deve individuarsi con quella di scadenza dell'ultima rata del prestito (marzo 2014 v. all. 4 fasc. monitorio) e non anche con quella di stipula del contratto (20.03.2009) con conseguente rigetto della sollevata eccezione, essendo stato il decreto ingiuntivo notificato l'11.04.2022 (v. all. fasc. opponente). Analogamente si deve ritenere per gli interessi in quanto, l'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neppure in relazione agli interessi previsti nel contratto che del finanziamento costituiscono il corrispettivo o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché per essi non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. bensì quella ordinari decennale.
Alla luce di siffatte ragioni e ritenuta la tardività della notifica del provvedimento monitorio qui opposto, si accoglie parzialmente l'opposizione proposta dichiarando inefficace nei confronti dell'opponente il decreto ingiuntivo n. 1540/2018, emesso dal Tribunale di Catania il 20.03.2018 nel procedimento n. r.g. 20888/2017 e depositato il 21.03.2018, che viene qui revocato.
Nel merito, tuttavia, si ritiene fondata la pretesa creditoria avanzata dall'opposta e per l'effetto si condanna , in virtù del contratto di finanziamento sottoscritto quale coobbligato di Parte_1
, al pagamento nei confronti della convenuta della somma di € 10.077,77, oltre Controparte_3 interessi come in domanda.
Le spese di lite, stante la reciproca soccombenza, vengono compensate per un terzo, mentre i rimanenti due terzi sono poste a carico di parte opponente e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Accoglie parzialmente l'opposizione proposta e per l'effetto revoca nei confronti di il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1540/2018, emesso dal Tribunale di Catania il 20.03.2018 nel procedimento n.
r.g. 20888/2017 e depositato il 21.03.2018.
- Condanna al pagamento in favore della convenuta della somma di € 10.077,77 oltre Parte_1 interessi legali come in domanda.
- Condanna alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore Parte_1 dell'opposta che liquida a titolo di compensi nella somma, già operata la compensazione di 1/3, di € 3.553,90, oltre alle spese generali al 15%, a IVA e CPA come per legge. Così deciso in Catania, il 18.1.2025.
Il Presidente di sezione
(Dott. Mariano Sciacca)
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
N. R.G. 7369/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 7369/2022 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Fabio Aleo (C.F. ), presso il cui studio in Pietraperzia, Via Barone C.F._2
Tortorici n. 52, è elettivamente domiciliato;
Opponente
Contro
P.I. Gruppo Kruk Italia e C.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., e per essa, quale procuratore, (P.I. Gruppo Kruk Italia Controparte_2
, C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, P.IVA_1 P.IVA_3 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) ed Andrea C.F._3
Ornati (C.F. ed elettivamente domiciliata in La Spezia, Via Paolo Emilio C.F._4
Taviani n. 170.
Opposta
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 28.10.2024 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1540/2018, emesso dal Tribunale di Catania il 20.03.2018 nel procedimento n.
r.g. 20888/2017 e depositato il 21.03.2018, a mezzo del quale veniva ingiunto allo stesso ed a
, il pagamento solidale della complessiva somma di € 10.077,77, oltre interessi Controparte_3 come determinati in domanda e compensi per la fase monitoria, in forza di un contratto di finanziamento per l'acquisto di beni stipulato con la Compass S.p.A. dal e che Controparte_3 vedeva il quale suo coobbligato. Pt_1 Nell'atto di opposizione l'attore contestava la pretesa creditoria rilevando preliminarmente la tardività della notifica del decreto ingiuntivo in questione risalente al marzo 2018 e notificato solo in data 11.4.2022, eccependone quindi l'inefficacia ex art. 188 disp. att. c.p.c.. Contestava, inoltre, l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 633 c.p.c. per carenza di prova scritta, essendo stata depositata una fotocopia informale della richiesta di finanziamento riportante un numero identificativo (n. 3867877) diverso da quello indicato in ricorso e nei documenti allegati (n.
7339569).
pagina 1 di 8 In ogni caso disconosceva la conformità all'originale del documento versato in atti e la firma apposta sul modulo di richiesta del finanziamento. Allegava, ancora, l'inefficacia del contratto non sussistendo la conferma scritta da parte della Compass S.p.A. della proposta contrattuale del né alcuna accettazione, neanche tacita per CP_3 facta concludentia, per non aver mai ricevuto somma. Ad ogni modo, sosteneva che la posizione ricoperta dal Corra di coobbligato fosse inusuale e si dovesse ricondurre a quella del fideiussore. Sicché, applicandosi l'art. 1957 c.c. l'obbligazione fideiussoria si doveva ritenere estinta per l'intervenuta decadenza dal diritto di pretendere l'adempimento del fideiussore, non essendosi il creditore attivato contro il debitore principale entro il termine di sei mesi dalla scadenza del debito. In subordine, assumeva che se la posizione giuridica assunta del non fosse quella del fideiussore, ma quella del coobbligato, l'obbligazione assunta Pt_1 dall'odierno opponente sarebbe radicalmente nulla, in quanto priva di giustificazione causale poiché la richiesta era del che era il solo beneficiario della somma erogata. CP_3 Rilevava, poi, l'usurarietà del contratto per superamento del tasso soglia ed in subordine chiedeva di espungere dalla somma dovuta quella risultante dall'applicazione di interessi al tasso superiore a quello legale, che andava detratta a cagione della mancata previsione scritta del tasso.
Infine, eccepiva il maturarsi della prescrizione estintiva decennale del diritto di credito ed in ogni caso, il maturarsi del termine di prescrizione quinquennale del diritto alla corresponsione degli interessi, che quindi non erano dovuti. Per l'effetto, così, concludeva: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, accogliere la presente opposizione, e per l'effetto: 1) In via preliminare, dichiarare l'intervenuta inefficacia del decreto ingiuntivo oggetto di impugnazione n. 1540/2018 (R.G. 20888/2017), emesso dal Tribunale di Catania in data 20/21 marzo 2018, con i conseguenziali provvedimenti di legge;
2) ritenere e dichiarare comunque, in accoglimento dei superiori motivi, che nulla è dovuto dall'odierno opponente ad revocare quindi il decreto ingiuntivo per Controparte_1
i motivi esposti;
3) in via meramente subordinata, in accoglimento dei motivi 7) e/o 8), determinare la somma dovuta da nei limiti di quanto dovuto al netto degli interessi, e/o al netto degli Parte_1 interessi nella misura utralegale. Con vittoria di spese e compensi di lite.”. Costituitasi in giudizio la società opposta, questa confutava le avverse doglianze eccependo preliminarmente la tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo con scadenza di sabato ma notificata il successivo lunedì. Sulla tardività della notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 C.p.c., osservava che sebbene comportasse l'inefficacia del provvedimento, tuttavia, non escludeva la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale sulla quale si costituiva il rapporto processuale.
In ordine alla posizione del coobbligato, contestava si trattasse di fideiussione rilevando piuttosto che con la sottoscrizione del contratto di finanziamento il si era obbligato nella Pt_1 medesima condizione del richiedente, trattandosi di obbligazione solidale in assenza di determinazioni tra le parti in senso differente;
essendovi una prestazione unica a cui si obbligavano sia il CP_3 che il escludeva, quindi, l'applicabilità dell'art. 1957 c.c. in quanto si trattava di norma operante Pt_1 solo in materia di fideiussione e non era richiamata dagli artt. 1292 c.c. e seguenti. Respingeva, poi, la doglianza relativa alla inammissibilità del decreto ingiuntivo precisando, con riferimento al numero del rapporto, che il numero indicato sul modulo di richiesta non corrispondeva al numero definitivo del rapporto medesimo che invece era quello indicato in ricorso e sull'estratto conto in atti (7339569). Del pari respingeva la generica eccezione di prescrizione del credito evidenziando, tra l'altro che il termine di prescrizione decennale dei rapporti di finanziamento decorreva dalla scadenza pagina 2 di 8 dell'ultima rata;
pertanto, considerando che l'ultima rata del finanziamento in questione era scaduta il 15.03.2014 e che nelle more erano state inviate delle lettere di sollecito del pagamento, la prescrizione non era maturata né in linea capitale, né rispetto agli interessi, stante l'unicità del debito e l'applicabilità del termine decennale di prescrizione anche agli stessi interessi. Circa il disconoscimento operato da parte opponente deduceva come fosse assolutamente generico, infondato e non determinato, avendo natura meramente dilatoria, proponendo nondimeno istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c. del contratto contestato. Sul disconoscimento della documentazione evidenziava che lo stesso non conteneva una non equivoca negazione della genuinità delle copie prodotte dalla ma soprattutto non Controparte_1 individuava espressamente i documenti e i relativi profili contestati. Quanto al presunto difetto di forma richiamava il principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, intervenute sul tema del c.d. “contratto monofirma”, secondo cui risultava irrilevante la presenza della sottoscrizione dell'istituto di credito nella veste di controparte negoziale. Evidenziava, ancora l'avvenuta erogazione delle somme finanziate in favore del CP_3
allegando come alcune rate fossero state anche pagate.
[...] Contestava l'asserito superamento del tasso soglia in quanto i tassi pattuiti contrattualmente erano ben al di sotto delle soglie di usura ex Legge n. 108/1996, dovendo peraltro essere esclusa in modo radicale la sommatoria degli interessi corrispettivi con gli interessi di mora onde evitare di cumulare erroneamente voci eterogenee per natura e funzione.
Per le ulteriori voci di costo applicate al finanziamento escludeva, ai fini della verifica del tasso soglia, il cumulo dei tassi di interesse con tali voci di costo contemplate dal contratto, in quanto non si trattava di spese fisse, connaturate al contratto, ma di oneri meramente eventuali ed accessori, applicabili solo ed esclusivamente per il caso di inadempimento da parte del cliente. Nella valutazione relativa al superamento del tasso soglia-usura escludeva, poi, dal conteggio del TAEG anche le spese assicurative e la commissione per estinzione anticipata. Sicché, stante la prova del credito ingiunto rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via preliminare, di rito - dichiarare l'inammissibilità della presente opposizione per tardività della notifica per le ragioni tutte esposte in narrativa;
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1540/2018 del 21/03/2018 RG n. 20888/2017 emesso dal Tribunale di Catania In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al Parte_1 pagamento in favore della società della diversa, maggiore o minore somma che Controparte_1 risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.”. Chiedeva, altresì, in via istruttoria la verificazione ai sensi dell'art. 216 C.p.c. e ss. della firma di apposta sul contratto e l'esibizione ex art. Parte_1
210 c.p.c. di scritture di comparazione. Alla prima udienza tenutasi con rito cartolare, si assegnavano all'opposta giorni 15 per l'avvio della mediazione rinviandosi all'uopo al 29.03.2023. Esperito il tentativo di mediazione con esito negativo, si concedevano quindi i termini istruttori di cui all'art. 183 c.p.c.. Depositate le relative memorie da parte dell'opponente, la causa andava in riserva sulle richieste delle parti, in esito alla quale -ritenuta l'irrilevanza della consulenza tecnica d'ufficio richiesta e la causa matura per la decisione- se ne disponeva il rinvio per p.c. all'udienza del 28.10.2024.
pagina 3 di 8 In tale data, precisate le conclusioni come da relativo verbale, il giudizio si introitava a sentenza, assegnandosi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
************************ Tanto premesso l'opposizione risulta solo parzialmente fondata per quanto appresso si dirà. Vanno innanzitutto affrontate le eccezioni preliminari sollevate da entrambe le parti del giudizio e segnatamente dall'opponente per la tardività della notifica del decreto ingiuntivo contestato e dall'opposta per la tardività della notifica dell'opposizione al decreto ingiuntivo. In ordine alla prima censura si osserva che il provvedimento monitorio n. 1540/2018 è stato emesso dal Tribunale di Catania il 20.03.2018 ed è stato depositato il 21.03.2018 per poi essere portato all'ufficiale giudiziario ai fini della notifica solo in data 13.02.2019, ovvero a distanza di quasi un anno. Peraltro, non essendo non andata a buon fine detta notifica in quanto il era risultato irreperibile, Pt_1 l'opposta ha proceduto soltanto nel 2022 con una seconda notifica in esito alla quale l'atto è stato consegnato a mani della “sorella convivente” in data 11.04.2022 (v. all. 2 fascicolo opposta). Per_1
Ebbene, al fine del perfezionamento del procedimento notificatorio è necessario scindere la posizione del notificante da quella del destinatario poiché la notifica si intende perfezionata per il notificante al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario, mentre per il destinatario nel momento in cui questi ha avuto legale conoscenza dell'atto. Or, avendo l'intimante consegnato il decreto ingiuntivo, depositato il 21.03.2018, all'ufficiale giudiziario solo in data 13.02.2019 (per la notifica comunque non andata a buon fine) palese appare come già in tale data fosse ampiamente decorso il termine di cui all'art. 644 c.p.c.. Ne consegue, quindi, che nella fattispecie in esame si debba dichiarare l'inefficacia del decreto in questa sede opposto stante la mancata notifica entro i sessanta giorni dal momento in cui è stato emesso.
Ad ogni buon conto, seppur si debba ritenere tardiva la citata notifica e, per l'effetto, si ripete inefficace il decreto medesimo, ciò non impedisce all'odierno giudicante di esaminare la domanda giudiziale ivi insita, decidendo nel merito la richiesta avanzata dal creditore ed originariamente fatta valere con la domanda d'ingiunzione. E', difatti, insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello a tenore del quale la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., comporta effettivamente l'inefficacia del provvedimento medesimo, ma ciò non tocca la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale: ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta in senso sostanziale, la quale eccepisca quell'inefficacia con il giudizio di opposizione, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (Cfr. Cass. n. 3908/2016, Cass.
n. 14910/2013). Quanto all'ulteriore eccezione preliminare inerente all'asserita tardività dell'opposizione proposta, il decreto ingiuntivo sia stato effettivamente notificato al in data 11.04.2022 Pt_1
(consegnandone una copia a mani della sorella convivente), di guisa che i 40 giorni per la notifica dell'opposizione come previsto dall'art. 641 c.p.c., decorrendo da tale data, cadevano nella giornata di sabato 21.05.2022. Tuttavia, come previsto dall'art. 155 c.p.c. IV e V comma, per i termini “a decorrenza successiva” qualora il giorno di scadenza sia festivo gli stessi sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo e, ciò anche quando la scadenza coincida con la giornata del sabato per il pagina 4 di 8 compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza (Cfr. Cass. n. 6728/2012 in tema di notifica dell'atto di appello). Pertanto, nessun dubbio può sussistere in ordine alla tempestività dell'opposizione in esame notificata via pec in data 23.05.2022 (v. all. fascicolo opponente) essendo stato il suddetto termine prorogato di diritto al successivo lunedì (23.12.2024). All'uopo, poi, non appare fondato quanto osservato dall'opposta circa la non operatività della predetta proroga, come si può trarre da quanto argomentato dalla suprema Corte, seppur in materia di notifica del ricorso per cassazione: “La disciplina del computo dei termini di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., che proroga di diritto, al primo giorno seguente non festivo, il termine che scade in un giorno festivo o di sabato, si applica, per il suo carattere generale, a tutti i termini, anche perentori, contemplati dal codice di rito, compreso il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione” (Cfr. Cass. n. 23375 del 2016). Procedendo, poi, con la disamina delle richieste, si dovrà valutare la sussistenza o meno del citato credito nei confronti dell'opponente quale coobbligato del sulla base del contratto di CP_3 finanziamento del 20.03.2009.
Ebbene, il ha contestato la dovutezza delle somme ingiunte per l'inadeguatezza del Pt_1 documento prodotto a costituire idonea prova del credito trattandosi di una copia fotostatica che riportava un numero identificativo diverso da quello indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo e nei documenti ivi allegati.
Sul punto, è bene ricordare che con la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo le parti si pongono nella posizione che avrebbero ricoperto ove il giudizio fosse stato intentato nelle forme ordinarie. Ne consegue che devono trovare applicazione i principi generali in tema di onere della prova secondo i quali il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001; Cass. n. 826/2015). Nel caso di specie parte opposta ha prodotto il contratto di finanziamento del 20.03.2009 costituito dalla richiesta di prestito personale, completo dei identificativi dei coobbligati, del numero delle rate, dell'importo della singola rata, del T.A.N. nella misura dell'11,25 % e del T.A.E.G. nella misura del 12,28 %, (v. all. 4 della produzione monitoria); l'estratto conto debitamente sottoscritto dal dirigente della Compass S.p.A. nel quale si dichiara che il credito è vero e liquido (v. all. 5 del fascicolo opposta), la comunicazione di cessione del credito riportante il “numero del contratto originario” (7339569) e l'NDG (1869304_1721242) con la relativa ricevuta (v. all. 7 e 8 fascicolo opposta). Or, la documentazione versata in atti è più che sufficiente a dimostrare l'esistenza del credito vantato da parte opposta, tenuto conto che peraltro lo stesso trae origine da un contratto di finanziamento per l'acquisto di un bene di consumo, dimostrando l'infondatezza dell'eccezione del per la numerazione apparentemente diversa fra quella riportata nel margine sinistro della Pt_1 richiesta del contratto e il numero del contratto indicato nel ricorso monitorio e nell'ulteriore documentazione allegata. Ed invero, la stessa è stata ampiamente superata dalla piena coincidenza di tutti gli elementi identificativi della “richiesta di finanziamento” prodotta (data, parti, importo finanziato, scadenza, etc.) con quelli riportati negli atti e negli ulteriori documenti allegati a sostegno della pretesa creditoria (v. all. 4 della produzione monitoria), dovendosi pertanto valorizzare il chiarimento fornito dall'opposta con riferimento al numero del rapporto, secondo cui il numero pagina 5 di 8 indicato sul modulo di richiesta era semplicemente diverso dal numero definitivo del rapporto medesimo che era quello indicato in ricorso e sull'estratto conto in atti (n. 7339569). Di contro, poi, l'opponente che ricopre la posizione sostanziale di convenuto ed ha l'onere di contestare specificatamente e analiticamente i fatti costitutivi del diritto di credito, non essendo sufficiente il disconoscimento generico dei fatti e documenti prodotti, basato su mere clausole di stile (cfr. Cass. n. 31837/2021) ha operato contestazioni che non appaiono rilevanti poiché del tutto generiche, ossia non fondate su specifici e, pertinenti, elementi valutativi o allegatori.
Gli stessi disconoscimenti del contratto di finanziamento e della conformità del documento al suo originale effettuati con l'atto di opposizione, successivamente, seguiti dagli ulteriori disconoscimenti -effettuati con le note di trattazione scritta del 06.10.2022- dei documenti prodotti dalla convenuta si stagliano per la loro genericità e non sono, quindi, ammissibili.
Difatti, per costante giurisprudenza di legittimità, il disconoscimento della scrittura o della sottoscrizione ai sensi dell'art. 214 c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali, deve essere chiaro e inequivoco, ovvero specifico e determinato.
Pertanto, non può configurare un idoneo disconoscimento ex art. 214 c.p.c., la contestazione generica o ancora un disconoscimento rivolto in modo generico ad una pluralità di atti prodotti in giudizio (Cfr. Cass. n. 11911/2003).
Peraltro, in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né a generiche asserzioni (Cfr. Cass. n. 16836/2021 e n. 16557/2019).
Sicché, stante la genericità dei summenzionati disconoscimenti della firma apposta e dei documenti prodotti in copia rispetto agli originali, le prefate doglianze devono rigettarsi per la loro inammissibilità. Infondata e da rigettare è anche la censura relativa all'inefficacia del contratto per non esserci stata la conferma scritta della richiesta di finanziamento né alcuna accettazione, neanche tacita per facta concludentia.
Invero, nonostante l'art. 117 TUB preveda la forma scritta quale requisito di validità del contratto, nondimeno il vincolo di forma, nei contratti finanziari e anche bancari, va inteso in senso funzionale e non strutturale avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente assunta dalla norma;
pertanto, tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, essendo sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo e non anche quella dell'istituto di credito, il cui consenso ben può desumersi alla stregua dei comportamenti concludenti dallo stesso tenuti (Cfr. Cass. S.U. 16.01.2018, n. 898).
Il Supremo Consesso ha, infatti, ritenuto che “la nullità per difetto di forma è posta nell'interesse del cliente”, in quanto la forma scritta è prevista a protezione del particolare interesse del risparmiatore “di conoscere e di potere all'occorrenza verificare nel corso del rapporto il rispetto delle modalità di esecuzione e le regole che riguardano la vigenza del contratto” (in questo senso, anche Cass. civ., Sez. un., 23.01.2018, n. 1653). Dunque, posto che nel caso in specie è stata provata l'esecuzione del contratto, tramite apposita produzione comprovante l'erogazione delle somme finanziate nell'interesse del per CP_3 l'acquisto di un'autovettura (v. all. 11 fascicolo opposta), e che d'altra parte nessun dubbio può nutrirsi sul fatto che l'istituto di credito abbia inteso avvalersi del contratto e dare esecuzione allo stesso, il non può oggi invocare l'inefficacia del citato regolamento contrattuale per mancanza di Pt_1
pagina 6 di 8 conferma scritta e/o per la sua mancata accettazione anche tacita “per facta concludentia”, dovendosi, conseguentemente, rigettare la relativa eccezione. Quanto, alla riconducibilità della posizione del alla figura del fideiussore per l'assenza nel Pt_1 nostro ordinamento di quella di coobbligato, si osserva che larga parte della giurisprudenza di merito, che appare a questo giudice condivisibile (si veda ex pluribus Trib. Ancona, n. 1773/2023 e ancor più recentemente Trib. Bari n. 1573/2024), ritiene che la figura del coobbligato solidale vada ricondotta agli artt. 1292 e ss. c.c. e non già all'istituto della fideiussione, anche perché l'art. 1937 c.c. prevede che la volontà di prestare fideiussione debba essere espressa. Questo poiché, il coobbligato solidale risponde non di un debito altrui in funzione di garanzia, bensì di un debito proprio, essendo irrilevante chi abbia poi materialmente ricevuto l'erogazione del finanziamento. Da ciò, non solo ne consegue l'impossibilità per l'opponente di eccepire al creditore la decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c., operante solo in tema di fideiussione, per non aver coltivato le proprie istanze giudiziarie entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, ma anche l'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'obbligazione del coobbligato in quanto priva di giustificazione causale -sollevata in via subordinata dal con conseguente rigetto delle proposte Pt_1 eccezioni. L'opponente si duole, poi, dell'usurarietà del contratto. In merito, si richiamano le argomentazioni già svolte in tema di specifica contestazione e di onere probatorio che gravano su chi adduce fatti estintivi, modificativi ed impeditivi (ex art. 2967 c.c.) di un diritto di credito altrui.
In particolare, in tema di contratti bancari/finanziari ed interessi usurari, il cliente che eccepisca il superamento dei tassi soglia non può limitarsi ad una generica contestazione circa lo sconfinamento dal richiamato parametro, dovendo piuttosto -come ribadito dalla Cassazione, Sez. un., con la pronuncia n. 19597/2020- dedurre il tipo contrattuale e indicare: la clausola negoziale;
il tasso in concreto applicato;
l'eventuale qualità di consumatore;
la misura del TEGM nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento. Da quanto allegato dall'opponente, tuttavia, non è stata dimostrata né sufficientemente dedotta tale illegittimità dei tassi di interesse, sostanziandosi la censura in una generica doglianza destituita di qualsivoglia riferimento al rapporto di cui è causa e agli effettivi e specifici tassi contrattualmente pattuiti e applicati.
Parimenti destituita di fondamento appare poi la contestazione in ordine alla mancata previsione scritta del tasso di interesse, risultando per tabulas il contrario, ovvero la sussistenza nel regolamento contrattuale del 20.03.2009 della puntuale indicazione sia del TAN (11,25%) che del TAEG (12,28 % -
v. all. 4 fasc. monitorio). Infine, da respingere risulta anche l'eccezione di prescrizione del credito e degli interessi, proposta come ultimo motivo di opposizione. Difatti, la pretesa creditoria qui vantata si fonda su di un contratto di finanziamento per l'acquisto di un'autovettura risalente al 20.03.2009 da rimborsare mediante 60 rate mensili con prima rata da corrispondersi il 15.04.2009 e l'ultima il 15.03.2014. Orbene, nei rapporti di durata, qual è il contratto di finanziamento in esame, il termine di prescrizione decennale decorre dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che -nonostante la restituzione della somma avvenga in modo frazionato- il rapporto rimane unitario, poiché “…il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo (Cass., sez. 3, 06/02/2004, n. 2301; Cass., sez. 3, 10/09/2010, n. 19291; Cass., sez. 3, 30/08/2011, n. 17798)” (Cfr. Cass. Civ. n. 4232/2023).
pagina 7 di 8 Nel caso in specie, dunque, la data di decorrenza della prescrizione deve individuarsi con quella di scadenza dell'ultima rata del prestito (marzo 2014 v. all. 4 fasc. monitorio) e non anche con quella di stipula del contratto (20.03.2009) con conseguente rigetto della sollevata eccezione, essendo stato il decreto ingiuntivo notificato l'11.04.2022 (v. all. fasc. opponente). Analogamente si deve ritenere per gli interessi in quanto, l'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neppure in relazione agli interessi previsti nel contratto che del finanziamento costituiscono il corrispettivo o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché per essi non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. bensì quella ordinari decennale.
Alla luce di siffatte ragioni e ritenuta la tardività della notifica del provvedimento monitorio qui opposto, si accoglie parzialmente l'opposizione proposta dichiarando inefficace nei confronti dell'opponente il decreto ingiuntivo n. 1540/2018, emesso dal Tribunale di Catania il 20.03.2018 nel procedimento n. r.g. 20888/2017 e depositato il 21.03.2018, che viene qui revocato.
Nel merito, tuttavia, si ritiene fondata la pretesa creditoria avanzata dall'opposta e per l'effetto si condanna , in virtù del contratto di finanziamento sottoscritto quale coobbligato di Parte_1
, al pagamento nei confronti della convenuta della somma di € 10.077,77, oltre Controparte_3 interessi come in domanda.
Le spese di lite, stante la reciproca soccombenza, vengono compensate per un terzo, mentre i rimanenti due terzi sono poste a carico di parte opponente e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Accoglie parzialmente l'opposizione proposta e per l'effetto revoca nei confronti di il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1540/2018, emesso dal Tribunale di Catania il 20.03.2018 nel procedimento n.
r.g. 20888/2017 e depositato il 21.03.2018.
- Condanna al pagamento in favore della convenuta della somma di € 10.077,77 oltre Parte_1 interessi legali come in domanda.
- Condanna alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore Parte_1 dell'opposta che liquida a titolo di compensi nella somma, già operata la compensazione di 1/3, di € 3.553,90, oltre alle spese generali al 15%, a IVA e CPA come per legge. Così deciso in Catania, il 18.1.2025.
Il Presidente di sezione
(Dott. Mariano Sciacca)
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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