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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/10/2025, n. 2696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2696 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dr.ssa Viviana Mele ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3989 del R.G.A.C.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 05.06.2025, tenuta nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., e vertente tra
Parte_1 Parte_2 rappresentate e difese dall'avv. Antonio Bolognese;
attrici e
, , , , Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
, Controparte_5 rappresentati e difesi dall'avv. Ciro De Angelis;
, CO rappresentata e difesa dall'avv. Lisa Campi;
convenuti
1 , , , Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
, , , ,
[...] Controparte_11 CP_12 Controparte_13 CP_14
, ,
[...] Controparte_15 convenuti contumaci
OGGETTO: usucapione.
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 05.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno convenuto in giudizio , Parte_1 Parte_2 Controparte_1 [...]
, , , , , CP_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_7
, , Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 CP_13
, , , ,
[...] CP_12 CO CP_12 Controparte_16
, , al fine di sentirsi dichiarare
[...] Controparte_11 Controparte_15 proprietarie dell'immobile sito in Lizzanello, Piazza San Lorenzo n.16/C
(attualmente n. 21/22), individuato nel catasto fabbricati al foglio 25, particella
218, in ragione dell'intervenuta usucapione in loro favore.
A fondamento della propria domanda, le attrici hanno affermato di possedere, in maniera pacifica e indisturbata, da oltre venti anni l'immobile per cui è causa.
Con propria comparsa si sono costituiti , , Controparte_1 CP_2 [...]
, , , i quali hanno confermato la CP_3 Controparte_4 Controparte_5 sussistenza del possesso ininterrotto, indisturbato e ultraventennale in capo alle attrici con riferimento all'immobile oggetto della domanda e hanno chiesto l'accoglimento della stessa, con compensazione delle spese del giudizio.
Si è costituita, altresì, eccependo, in via preliminare, CO
l'improcedibilità della domanda atteso il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria di cui al D. Lgs. n. 28/2010 e, nel merito, l'infondatezza della stessa, stante l'assenza dei presupposti di cui all'art. 1158 c.c..
La causa è stata istruita sulla base dei documenti prodotti in atti nonché dell'assunzione delle prove testimoniali ed è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini massimi di legge per conclusionali e repliche.
2 ***
Come esposto in premessa, la presente controversia attiene all'accertamento dei presupposti dell'intervenuta usucapione del bene immobile sito in Lizzanello,
Piazza San Lorenzo n.16/C (attualmente n. 21/22), individuato nel catasto fabbricati al foglio 25, particella 218 in capo a e Parte_1 Parte_2
A fondamento della propria domanda, le attrici hanno dedotto che hanno posseduto l'immobile indisturbatamente e ininterrottamente per oltre vent'anni.
, , , , Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
hanno chiesto l'accoglimento della domanda attorea affermandone la
[...] fondatezza e, nello specifico, hanno dedotto che sussiste in capo alle attrici il possesso ultraventennale uti dominus del bene immobile oggetto di causa.
ha contestato la procedibilità della domanda attorea e, nel CO merito, la sua fondatezza, esponendo che la stessa è priva dei presupposti di cui all'art. 1158 c.c.. Nello specifico, la convenuta ha dedotto che l'immobile per cui è causa è ricaduto in comunione ereditaria tra lei stessa e i suoi germani
[...]
ed in seguito alla morte di CP_16 Controparte_11 Controparte_15
che, in tesi convenuta, ha posseduto l'immobile in maniera Persona_1 esclusiva, atteso il disinteresse dimostrato da . Inoltre, Controparte_17
ha dedotto che, in ogni caso, l'immobile non poteva essere CO usato da terze parti in ragione del suo stato di degrado e della sua inagibilità precisando, infine, di essere nell'esclusiva disponibilità delle chiavi di accesso talché nessun altro può entrarvi.
, , , , Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
, , , , Controparte_11 CP_12 Controparte_13 Controparte_14 CP_15
sono rimasti contumaci.
[...]
Sulla procedibilità della domanda
Sull'eccezione di procedibilità sollevata dalla convenuta CO occorre osservare che la difesa di parte attrice ha depositato, in data 14.1.2022 e in data 17.5.2024, documentazione dell'organismo di mediazione adito attestante l'esito negativo del procedimento. Pertanto, deve concludersi che il giudizio è stato instaurato correttamente, avendo le attrici assolto all'obbligo di cui all'art. 5 del D.
Lgs. n. 28/2010.
3 Sulla fondatezza della domanda
Prima di esaminare la prova orale assunta, che ha visto deposizioni contrastanti tra i testimoni delle due diverse parti sostanziali, occorre procedere all'analisi della documentazione depositata in atti.
Parte attrice ha allegato e prodotto, a sostegno della propria tesi, diverse fotografie scattate nei pressi dell'immobile e all'interno dello stesso. Nello specifico, le foto ritraggono le attrici intente ad aprire il lucchetto posto sulla porta d'ingresso del civico 22 mentre recano il giornale “Nuovo quotidiano di Puglia” datato 7.5.2022
(cfr. p. 13 allegato “foto apertura porta del 7.5.2022” alla memoria ex art. 183, comma 6 n. 3 c.p.c. di parte attrice).
Le attrici hanno anche prodotto numerose dichiarazioni testimoniali rese da soggetti che hanno affermato di aver utilizzato per vari fini i locali oggetto di causa, nel corso di un vasto arco temporale;
il riferimento è stato compiuto per lo più al deposito di attrezzatture e beni all'interno dei locali medesimi.
La convenuta ha prodotto una relazione tecnica di parte a firma del consulente informatico dott. (impropriamente denominata “accertamento Persona_2 tecnico preventivo”). Nella relazione il consulente dà atto di aver estratto delle foto dal telefono cellulare dell'avvocato del richiedente la consulenza, foto inviate dallo stesso richiedente ( , fratello di ) al proprio Controparte_15 CO avvocato sull'applicazione di messagistica istantanea “Whatsapp”. Tali foto (in bianco/nero) sono state riportate in calce alla consulenza e il consulente specifica che i file fotografici hanno una data antecedente a quella dell'invio dei messaggi.
Dai rilievi fotografici emerge che l'immobile oggetto di causa, alla data del
17.3.2014, presentava suppellettili accatastate in maniera disordinata e conci riposti nel centro di una stanza (cfr. p. 9 dell'all. 3 di parte convenuta, IMG-
20140317-WA0017 e IMG-20140317-WA0018). Infine, si nota altresì la presenza dei conci posti a chiusura dell'ingresso del vano in corrispondenza del civico n. 21 che si vedono anche nelle foto del 7.5.2022 prodotte dalle attrici.
Inoltre, in entrambe le documentazioni fotografiche prodotte è presente una sbarra in ferro apposta orizzontalmente sulla porta in legno di accesso al vano di cui al civico n. 22. Su tale particolare aspetto, nelle foto a colori prodotte dalle attrici, si osserva che la sbarra risulta essere decisamente ossidata e vetusta, al contrario
4 del lucchetto che si mostra in stato di perfetta conservazione e, all'apparenza, di recente utilizzo.
Premesse tali considerazioni sulla documentazione prodotta, è necessario procedere all'esame delle deposizioni testimoniali assunte nel corso dell'istruttoria.
Il teste a conoscenza dei fatti di causa “ […] perché dal 2004 vivo a Testimone_1
Lizzanello e ho utilizzato i locali che mi vengono mostrati nelle fotografie allegate alle terze memorie istruttorie di parte attrice” afferma di aver utilizzato tali locali “[…] in occasione di due documentari durante i quali ho depositato le attrezzature cinematografiche che erano custodite all'interno” precisando altresì che “ […] Le chiavi del lucchetto mi erano state fornite da figlio della IG.ra ed Per_3 Pt_1 il lucchetto chiedeva la porta sulla strada”…“mi è capitato di andare altre volte presso Pers tale immobile”…“le chiavi mi sono state date dal IG. che so essere il proprietario dell'immobile”.
La teste a conoscenza dei fatti di causa “[…] perché conosco da Testimone_2 più di un ventennio la famiglia ed ho frequentato quei luoghi” ha confermato Pt_1 la posizione sub 1 della memoria istruttoria di parte attrice del 14.03.2022 (così capitolata “se vero che le attrici possiedono da più di un ventennio, pacificamente e in maniera indisturbata, l'immobile sito in Lizzanello alla Piazza San Lorenzo n.16/C
(attualmente 21/22), piano terra, in catasto al F.25, part.lla 218, meglio descritto nella planimetria in atti, che si compone di 2,5 vani più accessori”) spiegando che
“[…] nel 2010 in occasione del battesimo di mia IA , fu proprio lì che Per_4 organizzammo la festicciola”…“in occasione della festa di cui ho detto, preciso che i locali erano puliti ed agibili e mi occupai di sistemare i locali per la festa. Preciso che la festa fu organizzata nel cortile prospiciente i locali per cui è causa e negli stessi depositai gli ombrelloni, i tavolini per il catering e delle casse di amplificazione”. La teste ha, inoltre, confermato la posizione sub 2 delle predette memorie (così capitolata: “se vero i convenuti non hanno mai né detenuto, né posseduto l'immobile sub 1)”) affermando che “a mia memoria questi immobili sono rimasti nella disponibilità delle IGnore . Pt_1
La teste ha dichiarato “conosco i fatti di causa perché sin da Testimone_3 piccola abitavo in via Cosimo de Giorgi, e quindi ha conosciuto e la Controparte_18 IA , di cui sono amica sin da piccola” … “quanto alla CO posizione sub 1 della memoria istruttoria di parte convenuta 29/04/2022, la
5 confermo come vera. Quell'immobile è stato utilizzato, dico meglio pulito, perché non era abitabile, prima da e dopo la sua morte dalla IA Persona_1 [...]
. Io so che l'immobile era di proprietà di ” … “quanto
CP_6 Controparte_18 la posizione sub 2, io so che le chiavi di quella porta le aveva la IG.ra ,
CP_6 in particolare mi ricordo che la IG.ra andò a pulire l'immobile. Prima
CP_6 di allora la porta era chiusa a chiave e le chiavi le aveva ed in quella
CP_6 occasione arrivarono i carabinieri, i quali avvertirono la IGnora che la porta dell'immobile e l'immobile medesimo erano pericolanti e se mal non ricordo furono i carabinieri a conIGliare a di chiudere la porta con una catena munita
CP_6 di lucchetto. Tanto posso dire perché ero di passaggio e ho visto la IGnora in difficoltà con i carabinieri, mi sono fermata ed ho sentito, pur non avvicinandomi, quello che dicevano. Ricordo che si parlava di un lucchetto, il quale avrebbe dovuto garantire la sicurezza dell'immobile pericolante” … “quanto alla posizione sub 2 preciso che le chiavi di quel lucchetto le aveva . Non ricordo se il lucchetto è ancora
CP_6 lì” … “quanto alla posizione sub 3, è vera in quanto in un'occasione, risalente a circa
10 anni fa, mi trovavo personalmente presso l'abitazione di , che vive CP_6 sulla stessa via di casa mia, e sentì suonare il campanello e trovandomi nel vano cucina di quella abitazione riconobbi la voce della IG.ra non ricordo Parte_1 se ci fosse anche la sorella ed in quell'occasione pur rimanendo in cucina, sentì Pt_2 che nell'ingresso la IGnora offriva alla IGnora la Parte_1 CP_6 somma di € 2.000/3.000 mila per comprarsi la casa per cui è causa sostenendo che la stessa valesse una «miseria»” … “quanto alla posizione sub 4, non mi vengono mostrate le suddette foto, ma posso dire che conosco i luoghi per cui è causa, ma se non ricordo male l'immobile è costituito da 3 vani di piccole dimensioni essendo
l'immobile di vecchia data”.
Il teste ha dichiarato “quanto alla posizione sub 3 della memoria Tes_4 istruttoria di parte attrice 14/03/2022, la confermo come vera, confermando come vera anche la dichiarazione a mia firma del 18/07/2019, che confermo in ogni particolare che qui deve intendersi trascritto” … “io ricordo che la porta di accesso all'immobile era dotato di una chiave che mi fu consegnata da , figlio della Per_3 IGnora il quale come me, era socio delle Ass. culturali «Gruppo Magma» e «La Pt_1 strega dei Mille Colori», e noi utilizzavamo quei locali anche per le attività di quelle associazioni. Ricordo che io andavo lì a scrivere quando volevo proprio perché avevo
6 le chiavi” … “ricordo che l'immobile si sostanzia in due stanze parallele che si affacciano sulla corte. Ricordo che oltre a questi due vani c'era un giardinetto, una casa in fondo con un piccolo deposito” … “io avevo ricevuto l'accesso a tutti i locali e chiarisco come l'accesso alla corte provenendo dalla strada non è munito di alcuna porta. Io avevo il mazzo di chiavi per entrare nei locali ai quali si accedeva dalla corte” … “I miei ricordi riguardano il periodo dal 2003 al 2010, l'attività sociale si è svolta sino al 2018” … “i locali li utilizzavamo perché erano agibili per l'attività che realizzavamo”.
Il teste ha dichiarato “quanto alla posizione sub 1 della memoria Testimone_5 istruttoria di parte attrice 14/03/2022, confermo la dichiarazione 21/06/2019 in atti a mia firma ed altro non posso aggiungere” … “io ho l'ambulatorio di fianco ai locali per cui è causa, in particolare la finestra del mio ambulatorio apre sulla corte dell'immobile per cui è causa. Io non conosco la IG.ra ” … CO
“alla corte si accede dalla strada pubblica attraverso un varco privo di porta.
All'interno della corte si aprono le porte di una serie di vani non ristrutturati, tranne uno dove abita la IG.ra , ristrutturato di recente” … “io ho avuto accesso Parte_3 alla corte dove ho posato i materiali edili necessari per la ristrutturazione del mio ambulatorio nel 2010, mentre nei locali per cui è causa non ho fatto accesso”.
Il teste ha dichiarato che “Confermo la dichiarazione Testimone_6 sottoscritta il 19/12/2019 allegata alla seconda memoria istruttoria di parte attrice”
… “io dal 1970 al 1973 ho svolto l'attività di orologiaio in una bottega sita all'interno della corte dove si affaccia l'immobile per cui è causa. Io ho ricevuto in locazione dalle IGnore e ancor prima dal loro padre che, se non vado errato, si chiamava Pt_1
l'immobile per cui è causa dove ho svolto l'attività di orologiaio. In quella CP_16 corte mi sono recato successivamente per fare qualche lavoro di giardinaggio alla IA della IGnora e non mi è capitato di vederlo utilizzato da nessuno. Io non Pt_1 conosco la IG.ra . L'immobile che io ho utilizzato era in CO condizioni discretamente agibili composto da 2 vani che io ho sistemato per le mie eIGenze di artigiano. Io quando ho avuto la detenzione dell'immobile pagavo solo la corrente perché i nostri genitori si conoscevano e quindi mi hanno consentito di utilizzare gratuitamente il locale. Quando ho riferito di lavori di giardinaggio mi riferivo a lavori svolti all'interno della Corte e non all'interno dei locali”.
7 Il teste ha dichiarato “confermo la dichiarazione a mia firma Testimone_7
19.12.19” … “confermo come vera la posizione sub 1 della memoria istruttoria
14.03.2022. tanto posso dire perché la IG. mi chiamava di tanto in tanto Parte_1 per tenere puliti gli immobili per cui è causa sia all'interno che nella corte all'esterno.
Quando io andavo trovavo già aperto e la presenza o della IG.ra o Parte_1 di che è suo parente. Conosco di vista i IG.ri ma non vi ho mai Per_3 CP_6 visti lì dentro” … “quando io andavo trovavo aperta la porta della IG.ra Parte_1
Io provvedevo a pulire sia all'interno dell'immobile che l'esterno. All'interno io
[...] ricordo che il marito della IG.ra riparava motociclette e «MOTOM» e Parte_1 ricordo anche che lì vidi una lambretta. Ricordo all'interno dei locali anche delle piastrelle” … “quanto ai locali posso dire che essi non erano abitabili in quanto molto scuri e privi di luce, in condizioni precarie. Riconosco nelle foto allegate alla consulenza del dott. l'immobile per cui è causa e le sue condizioni”. Persona_5
Il teste ha dichiarato “sono amico, insieme a mia moglie, della Testimone_8 IG.ra da quanto eravamo bambini” … “è vera la posizione Pt_1 CO sub 1) della memoria ex art. 183 comma 6, n. 2 c.p.c.. Io non conosco le IG.re Pt_1
Conoscevo il marito della IG.ra e l'ho conosciuto in una carrozzeria Parte_1 di un amico che è morto” … “quanto alla posizione sub 2) ricordo che la porta di ingresso dei locali per cui è causa è chiusa da un infisso in legno in condizioni precarie e dotato di una sbarra trasversale in ferro inclinata dall'alto verso il basso munito di un lucchetto, le cui chiavi erano nella disponibilità di CO
. Circa cinque anni fa mi sono recato sui luoghi con le chiavi fornite da
[...] [...]
. Lì ho trovato un lucchetto identico nella marca a quello precedente, CO ma le chiavi non entravano” … “quanto alla posizione sub 3) ricordo che ero presente in casa della IG.ra a sorbire un caffè in cucina allorquando CO qualcuno bussò alla porta e una volta entrata questa persona sentimmo una voce femminile che proponeva alla IG.ra una somma di denaro CO per l'acquisto dell'immobile per cui è causa. Questo è successo circa dieci anni fa” …
“l'ultima volta che sono andato all'interno dell'immobile è stato circa venti/venticinque anni fa e l'immobile si trovava nelle condizioni rammostrate nelle foto allegate nella consulenza nel fascicolo di parte convenuta. Per_2
Successivamente io l'immobile l'ho visto da fuori. Guardando le foto noto che la porta di ingresso ha una sbarra centrale e ricordo che in precedenza la sbarra era obliqua”.
8 Il teste ha dichiarato “sono indifferente e svolgo l'attività di attore Testimone_9
e formatore teatrale. Preciso tale circostanza perché nel 2006 realizzai all'interno dei locali per cui è causa realizzai una «residenza teatrale» che è una esperienza di formazione teatrale intensiva” … “quanto alla posizione sub 1 posso dire che nel
2006 , figlio della IG.ra e sua sorella aprivano ogni mattina i locali Per_3 Pt_1 per cui è causa dove svolgevamo la residenza teatrale di cui ho detto” … “all'interno dei detti locali dormivano due attori e si cucinava per tutti” … “svolgemmo tale attività teatrale solo quell'estate utilizzando tali locali anche nel cortile adiacente” … “nulla posso dire circa la posizione sub 2” … “la dichiarazione del 11.11.2019 in atti è stata redatta da me e ne confermo il contenuto e la firma” … “in occasione della residenza teatrale rendemmo abitabili i locali, che non erano abitati quotidianamente.
All'interno vi era la sede dell'associazione «MAGMA», che organizzò la residenza teatrale il cui presidente era figlio della IG.ra … “io ricordo che la Per_3 Pt_1 porta d'ingresso veniva aperta dal IG. o dalla sorella ma non ricordo se Per_3 vi era una serratura o un lucchetto”
All'esito dell'esame della prova testimoniale emergono le seguenti circostanze rilevanti ai fini della decisione.
I locali oggetto di causa hanno visto alternarsi la bottega di un orologiaio dal 1970 al 1973 (secondo quanto dichiarato dal teste “io dal 1970 Testimone_6 al 1973 ho svolto l'attività di orologiaio in una bottega sita all'interno della corte dove si affaccia l'immobile per cui è causa. Io ho ricevuto in locazione dalle IGnore Pt_1
e ancor prima dal loro padre che, se non vado errato, si chiamava l'immobile CP_16 per cui è causa dove ho svolto l'attività di orologiaio”), una residenza teatrale nell'estate del 2006 (secondo quanto dichiarato dal teste “Preciso Testimone_9 tale circostanza perché nel 2006 realizzai all'interno dei locali per cui è causa realizzai una «residenza teatrale» che è una esperienza di formazione teatrale intensiva”), lo svolgimento dell'attività sociale di due associazioni culturali denominate «Gruppo Magma» e «La strega dei Mille Colori» per gli anni dal 2003 al
2010 (secondo quanto dichiarato dal teste “io ricordo che la porta di Tes_4 accesso all'immobile era dotato di una chiave che mi fu consegnata da , Per_3 figlio della IGnora il quale come me, era socio delle Ass. culturali «Gruppo Pt_1
Magma» e «La strega dei Mille Colori e noi utilizzavamo quei locali anche per le attività di quelle associazioni … I miei ricordi riguardano il periodo dal 2003 al 2010, l'attività
9 sociale si è svolta sino al 2018) e l'organizzazione di una festa di battesimo nel 2010
(secondo quanto dichiarato dalla teste “nel 2010 in occasione del Testimone_2 battesimo di mia IA , fu proprio lì che organizzammo la festicciola”). Per_4
Tutti i testimoni di parte attrice hanno confermato il possesso dell'immobile in capo alla stessa per un lungo arco temporale, che va dal 1970 al 2022 (il termine ultimo
è quello delle foto sopra menzionate).
Alla ricca prova testimoniale offerta si è unita la produzione di dichiarazioni di soggetti diversi, che hanno tutti reso conferme di un possesso del bene della Pt_1
A ciò si aggiunga la condotta processuale dei numerosi comproprietari del bene, di cui alcuni dichiaratamente a favore della domanda attorea e altri rimasti contumaci
(dunque estranei a ogni forma di contestazione).
A confutazione della prova documentale e testimoniale prodotta dall'attrice, la sola comproprietaria ha offerto delle foto scattate nell'immobile CO in un giorno isolato e le dichiarazioni dei testimoni e Tes_3 Tes_8
Tali testimoni sono risultati tuttavia inattendibili.
In particolare, la ha manifestato straordinaria capacità uditiva con Tes_3 interessamento alle vicende di causa, avendo sentito per caso i Carabinieri parlare con la convenuta di un lucchetto (che avrebbe garantito la stabilità dell'immobile)
e altrettanto per caso riconosciuto la voce dell'attrice che, da un'altra stanza, a gran voce offriva un prezzo irrisorio per l'acquisto dei beni. Anche il testimone ha riferito di aver udito, da un'altra stanza della casa della , Tes_8 CP_6 un'offerta di acquisto.
Al riguardo non può non evidenziarsi che è assolutamente inverosimile che l'attrice, andata a casa dell' , abbia formulato una proposta di acquisto a voce alta, CP_6 restando in disparte mentre la stessa aveva ospiti che sorbivano il caffè. CP_6
Ancor più inverosimile che i testimoni abbiano prestato attenzione alla verbale proposta di acquisto e abbiano riconosciuto la voce dell'attrice, memorizzando l'evento.
I testi di parte convenuta sono dunque da ritenersi inattendibili.
Peraltro, il teste ha anche riferito che le chiavi a lui consegnate dalla Tes_8 convenuta non erano più idonee a consentire l'accesso al bene.
Da un lato, dunque, parte attrice ha offerto ampia prova testimoniale di un uso continuato dei locali, compatibilmente con le caratteristiche dello stesso (che nelle
10 foto prodotte da entrambe le parti reca beni accatastati e funge da deposito). Si considerino in particolare la dichiarazione del medico che ha lo studio nella stessa corte e dell'attore che ha anche fatto riferimento a una rassegna Tes_10 teatrale di cui ha menzionato ampia pubblicizzazione, nonché l'associazione
Magma, la cui targa appare sulle foto di Google Maps sugli immobili oggetto di causa.
Dall'altro lato, una sola delle formali proprietarie del bene si è opposta all'acquisto a titolo originario, indicando quali fonti di prova dei testimoni inattendibili.
In ragione di quanto sopra, la domanda di parte attrice è accolta.
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei valori minimi dello scaglione di riferimento atteso il basso grado di complessità della questione.
Le spese con i contumaci e con i convenuti che hanno aderito alla domanda attorea sono invece interamente compensate, attesa la mancata opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N 3989/2021 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
1. In accoglimento della domanda di parte attrice, accerta e dichiara che
[...]
e sono divenute proprietarie, per intervenuta Parte_1 Parte_2 usucapione, del bene immobile sito in Lizzanello alla Piazza San Lorenzo
n.16/C -attualmente 21/22- piano terra, subastato in catasto al F.25, part.lla 218;
2. Ordina al conservatore dei registri immobiliari la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
3. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore CO di parte attrice, liquidate in € 237,00 per spese ed € 2.540,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
4. Compensa interamente le spese di lite tra le altre parti processuali.
Lecce, 30.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Viviana Mele
Provvedimento redatto su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il Processo dott.
Giacomo Minerva 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dr.ssa Viviana Mele ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3989 del R.G.A.C.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 05.06.2025, tenuta nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., e vertente tra
Parte_1 Parte_2 rappresentate e difese dall'avv. Antonio Bolognese;
attrici e
, , , , Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
, Controparte_5 rappresentati e difesi dall'avv. Ciro De Angelis;
, CO rappresentata e difesa dall'avv. Lisa Campi;
convenuti
1 , , , Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
, , , ,
[...] Controparte_11 CP_12 Controparte_13 CP_14
, ,
[...] Controparte_15 convenuti contumaci
OGGETTO: usucapione.
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 05.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno convenuto in giudizio , Parte_1 Parte_2 Controparte_1 [...]
, , , , , CP_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_7
, , Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 CP_13
, , , ,
[...] CP_12 CO CP_12 Controparte_16
, , al fine di sentirsi dichiarare
[...] Controparte_11 Controparte_15 proprietarie dell'immobile sito in Lizzanello, Piazza San Lorenzo n.16/C
(attualmente n. 21/22), individuato nel catasto fabbricati al foglio 25, particella
218, in ragione dell'intervenuta usucapione in loro favore.
A fondamento della propria domanda, le attrici hanno affermato di possedere, in maniera pacifica e indisturbata, da oltre venti anni l'immobile per cui è causa.
Con propria comparsa si sono costituiti , , Controparte_1 CP_2 [...]
, , , i quali hanno confermato la CP_3 Controparte_4 Controparte_5 sussistenza del possesso ininterrotto, indisturbato e ultraventennale in capo alle attrici con riferimento all'immobile oggetto della domanda e hanno chiesto l'accoglimento della stessa, con compensazione delle spese del giudizio.
Si è costituita, altresì, eccependo, in via preliminare, CO
l'improcedibilità della domanda atteso il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria di cui al D. Lgs. n. 28/2010 e, nel merito, l'infondatezza della stessa, stante l'assenza dei presupposti di cui all'art. 1158 c.c..
La causa è stata istruita sulla base dei documenti prodotti in atti nonché dell'assunzione delle prove testimoniali ed è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini massimi di legge per conclusionali e repliche.
2 ***
Come esposto in premessa, la presente controversia attiene all'accertamento dei presupposti dell'intervenuta usucapione del bene immobile sito in Lizzanello,
Piazza San Lorenzo n.16/C (attualmente n. 21/22), individuato nel catasto fabbricati al foglio 25, particella 218 in capo a e Parte_1 Parte_2
A fondamento della propria domanda, le attrici hanno dedotto che hanno posseduto l'immobile indisturbatamente e ininterrottamente per oltre vent'anni.
, , , , Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
hanno chiesto l'accoglimento della domanda attorea affermandone la
[...] fondatezza e, nello specifico, hanno dedotto che sussiste in capo alle attrici il possesso ultraventennale uti dominus del bene immobile oggetto di causa.
ha contestato la procedibilità della domanda attorea e, nel CO merito, la sua fondatezza, esponendo che la stessa è priva dei presupposti di cui all'art. 1158 c.c.. Nello specifico, la convenuta ha dedotto che l'immobile per cui è causa è ricaduto in comunione ereditaria tra lei stessa e i suoi germani
[...]
ed in seguito alla morte di CP_16 Controparte_11 Controparte_15
che, in tesi convenuta, ha posseduto l'immobile in maniera Persona_1 esclusiva, atteso il disinteresse dimostrato da . Inoltre, Controparte_17
ha dedotto che, in ogni caso, l'immobile non poteva essere CO usato da terze parti in ragione del suo stato di degrado e della sua inagibilità precisando, infine, di essere nell'esclusiva disponibilità delle chiavi di accesso talché nessun altro può entrarvi.
, , , , Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
, , , , Controparte_11 CP_12 Controparte_13 Controparte_14 CP_15
sono rimasti contumaci.
[...]
Sulla procedibilità della domanda
Sull'eccezione di procedibilità sollevata dalla convenuta CO occorre osservare che la difesa di parte attrice ha depositato, in data 14.1.2022 e in data 17.5.2024, documentazione dell'organismo di mediazione adito attestante l'esito negativo del procedimento. Pertanto, deve concludersi che il giudizio è stato instaurato correttamente, avendo le attrici assolto all'obbligo di cui all'art. 5 del D.
Lgs. n. 28/2010.
3 Sulla fondatezza della domanda
Prima di esaminare la prova orale assunta, che ha visto deposizioni contrastanti tra i testimoni delle due diverse parti sostanziali, occorre procedere all'analisi della documentazione depositata in atti.
Parte attrice ha allegato e prodotto, a sostegno della propria tesi, diverse fotografie scattate nei pressi dell'immobile e all'interno dello stesso. Nello specifico, le foto ritraggono le attrici intente ad aprire il lucchetto posto sulla porta d'ingresso del civico 22 mentre recano il giornale “Nuovo quotidiano di Puglia” datato 7.5.2022
(cfr. p. 13 allegato “foto apertura porta del 7.5.2022” alla memoria ex art. 183, comma 6 n. 3 c.p.c. di parte attrice).
Le attrici hanno anche prodotto numerose dichiarazioni testimoniali rese da soggetti che hanno affermato di aver utilizzato per vari fini i locali oggetto di causa, nel corso di un vasto arco temporale;
il riferimento è stato compiuto per lo più al deposito di attrezzatture e beni all'interno dei locali medesimi.
La convenuta ha prodotto una relazione tecnica di parte a firma del consulente informatico dott. (impropriamente denominata “accertamento Persona_2 tecnico preventivo”). Nella relazione il consulente dà atto di aver estratto delle foto dal telefono cellulare dell'avvocato del richiedente la consulenza, foto inviate dallo stesso richiedente ( , fratello di ) al proprio Controparte_15 CO avvocato sull'applicazione di messagistica istantanea “Whatsapp”. Tali foto (in bianco/nero) sono state riportate in calce alla consulenza e il consulente specifica che i file fotografici hanno una data antecedente a quella dell'invio dei messaggi.
Dai rilievi fotografici emerge che l'immobile oggetto di causa, alla data del
17.3.2014, presentava suppellettili accatastate in maniera disordinata e conci riposti nel centro di una stanza (cfr. p. 9 dell'all. 3 di parte convenuta, IMG-
20140317-WA0017 e IMG-20140317-WA0018). Infine, si nota altresì la presenza dei conci posti a chiusura dell'ingresso del vano in corrispondenza del civico n. 21 che si vedono anche nelle foto del 7.5.2022 prodotte dalle attrici.
Inoltre, in entrambe le documentazioni fotografiche prodotte è presente una sbarra in ferro apposta orizzontalmente sulla porta in legno di accesso al vano di cui al civico n. 22. Su tale particolare aspetto, nelle foto a colori prodotte dalle attrici, si osserva che la sbarra risulta essere decisamente ossidata e vetusta, al contrario
4 del lucchetto che si mostra in stato di perfetta conservazione e, all'apparenza, di recente utilizzo.
Premesse tali considerazioni sulla documentazione prodotta, è necessario procedere all'esame delle deposizioni testimoniali assunte nel corso dell'istruttoria.
Il teste a conoscenza dei fatti di causa “ […] perché dal 2004 vivo a Testimone_1
Lizzanello e ho utilizzato i locali che mi vengono mostrati nelle fotografie allegate alle terze memorie istruttorie di parte attrice” afferma di aver utilizzato tali locali “[…] in occasione di due documentari durante i quali ho depositato le attrezzature cinematografiche che erano custodite all'interno” precisando altresì che “ […] Le chiavi del lucchetto mi erano state fornite da figlio della IG.ra ed Per_3 Pt_1 il lucchetto chiedeva la porta sulla strada”…“mi è capitato di andare altre volte presso Pers tale immobile”…“le chiavi mi sono state date dal IG. che so essere il proprietario dell'immobile”.
La teste a conoscenza dei fatti di causa “[…] perché conosco da Testimone_2 più di un ventennio la famiglia ed ho frequentato quei luoghi” ha confermato Pt_1 la posizione sub 1 della memoria istruttoria di parte attrice del 14.03.2022 (così capitolata “se vero che le attrici possiedono da più di un ventennio, pacificamente e in maniera indisturbata, l'immobile sito in Lizzanello alla Piazza San Lorenzo n.16/C
(attualmente 21/22), piano terra, in catasto al F.25, part.lla 218, meglio descritto nella planimetria in atti, che si compone di 2,5 vani più accessori”) spiegando che
“[…] nel 2010 in occasione del battesimo di mia IA , fu proprio lì che Per_4 organizzammo la festicciola”…“in occasione della festa di cui ho detto, preciso che i locali erano puliti ed agibili e mi occupai di sistemare i locali per la festa. Preciso che la festa fu organizzata nel cortile prospiciente i locali per cui è causa e negli stessi depositai gli ombrelloni, i tavolini per il catering e delle casse di amplificazione”. La teste ha, inoltre, confermato la posizione sub 2 delle predette memorie (così capitolata: “se vero i convenuti non hanno mai né detenuto, né posseduto l'immobile sub 1)”) affermando che “a mia memoria questi immobili sono rimasti nella disponibilità delle IGnore . Pt_1
La teste ha dichiarato “conosco i fatti di causa perché sin da Testimone_3 piccola abitavo in via Cosimo de Giorgi, e quindi ha conosciuto e la Controparte_18 IA , di cui sono amica sin da piccola” … “quanto alla CO posizione sub 1 della memoria istruttoria di parte convenuta 29/04/2022, la
5 confermo come vera. Quell'immobile è stato utilizzato, dico meglio pulito, perché non era abitabile, prima da e dopo la sua morte dalla IA Persona_1 [...]
. Io so che l'immobile era di proprietà di ” … “quanto
CP_6 Controparte_18 la posizione sub 2, io so che le chiavi di quella porta le aveva la IG.ra ,
CP_6 in particolare mi ricordo che la IG.ra andò a pulire l'immobile. Prima
CP_6 di allora la porta era chiusa a chiave e le chiavi le aveva ed in quella
CP_6 occasione arrivarono i carabinieri, i quali avvertirono la IGnora che la porta dell'immobile e l'immobile medesimo erano pericolanti e se mal non ricordo furono i carabinieri a conIGliare a di chiudere la porta con una catena munita
CP_6 di lucchetto. Tanto posso dire perché ero di passaggio e ho visto la IGnora in difficoltà con i carabinieri, mi sono fermata ed ho sentito, pur non avvicinandomi, quello che dicevano. Ricordo che si parlava di un lucchetto, il quale avrebbe dovuto garantire la sicurezza dell'immobile pericolante” … “quanto alla posizione sub 2 preciso che le chiavi di quel lucchetto le aveva . Non ricordo se il lucchetto è ancora
CP_6 lì” … “quanto alla posizione sub 3, è vera in quanto in un'occasione, risalente a circa
10 anni fa, mi trovavo personalmente presso l'abitazione di , che vive CP_6 sulla stessa via di casa mia, e sentì suonare il campanello e trovandomi nel vano cucina di quella abitazione riconobbi la voce della IG.ra non ricordo Parte_1 se ci fosse anche la sorella ed in quell'occasione pur rimanendo in cucina, sentì Pt_2 che nell'ingresso la IGnora offriva alla IGnora la Parte_1 CP_6 somma di € 2.000/3.000 mila per comprarsi la casa per cui è causa sostenendo che la stessa valesse una «miseria»” … “quanto alla posizione sub 4, non mi vengono mostrate le suddette foto, ma posso dire che conosco i luoghi per cui è causa, ma se non ricordo male l'immobile è costituito da 3 vani di piccole dimensioni essendo
l'immobile di vecchia data”.
Il teste ha dichiarato “quanto alla posizione sub 3 della memoria Tes_4 istruttoria di parte attrice 14/03/2022, la confermo come vera, confermando come vera anche la dichiarazione a mia firma del 18/07/2019, che confermo in ogni particolare che qui deve intendersi trascritto” … “io ricordo che la porta di accesso all'immobile era dotato di una chiave che mi fu consegnata da , figlio della Per_3 IGnora il quale come me, era socio delle Ass. culturali «Gruppo Magma» e «La Pt_1 strega dei Mille Colori», e noi utilizzavamo quei locali anche per le attività di quelle associazioni. Ricordo che io andavo lì a scrivere quando volevo proprio perché avevo
6 le chiavi” … “ricordo che l'immobile si sostanzia in due stanze parallele che si affacciano sulla corte. Ricordo che oltre a questi due vani c'era un giardinetto, una casa in fondo con un piccolo deposito” … “io avevo ricevuto l'accesso a tutti i locali e chiarisco come l'accesso alla corte provenendo dalla strada non è munito di alcuna porta. Io avevo il mazzo di chiavi per entrare nei locali ai quali si accedeva dalla corte” … “I miei ricordi riguardano il periodo dal 2003 al 2010, l'attività sociale si è svolta sino al 2018” … “i locali li utilizzavamo perché erano agibili per l'attività che realizzavamo”.
Il teste ha dichiarato “quanto alla posizione sub 1 della memoria Testimone_5 istruttoria di parte attrice 14/03/2022, confermo la dichiarazione 21/06/2019 in atti a mia firma ed altro non posso aggiungere” … “io ho l'ambulatorio di fianco ai locali per cui è causa, in particolare la finestra del mio ambulatorio apre sulla corte dell'immobile per cui è causa. Io non conosco la IG.ra ” … CO
“alla corte si accede dalla strada pubblica attraverso un varco privo di porta.
All'interno della corte si aprono le porte di una serie di vani non ristrutturati, tranne uno dove abita la IG.ra , ristrutturato di recente” … “io ho avuto accesso Parte_3 alla corte dove ho posato i materiali edili necessari per la ristrutturazione del mio ambulatorio nel 2010, mentre nei locali per cui è causa non ho fatto accesso”.
Il teste ha dichiarato che “Confermo la dichiarazione Testimone_6 sottoscritta il 19/12/2019 allegata alla seconda memoria istruttoria di parte attrice”
… “io dal 1970 al 1973 ho svolto l'attività di orologiaio in una bottega sita all'interno della corte dove si affaccia l'immobile per cui è causa. Io ho ricevuto in locazione dalle IGnore e ancor prima dal loro padre che, se non vado errato, si chiamava Pt_1
l'immobile per cui è causa dove ho svolto l'attività di orologiaio. In quella CP_16 corte mi sono recato successivamente per fare qualche lavoro di giardinaggio alla IA della IGnora e non mi è capitato di vederlo utilizzato da nessuno. Io non Pt_1 conosco la IG.ra . L'immobile che io ho utilizzato era in CO condizioni discretamente agibili composto da 2 vani che io ho sistemato per le mie eIGenze di artigiano. Io quando ho avuto la detenzione dell'immobile pagavo solo la corrente perché i nostri genitori si conoscevano e quindi mi hanno consentito di utilizzare gratuitamente il locale. Quando ho riferito di lavori di giardinaggio mi riferivo a lavori svolti all'interno della Corte e non all'interno dei locali”.
7 Il teste ha dichiarato “confermo la dichiarazione a mia firma Testimone_7
19.12.19” … “confermo come vera la posizione sub 1 della memoria istruttoria
14.03.2022. tanto posso dire perché la IG. mi chiamava di tanto in tanto Parte_1 per tenere puliti gli immobili per cui è causa sia all'interno che nella corte all'esterno.
Quando io andavo trovavo già aperto e la presenza o della IG.ra o Parte_1 di che è suo parente. Conosco di vista i IG.ri ma non vi ho mai Per_3 CP_6 visti lì dentro” … “quando io andavo trovavo aperta la porta della IG.ra Parte_1
Io provvedevo a pulire sia all'interno dell'immobile che l'esterno. All'interno io
[...] ricordo che il marito della IG.ra riparava motociclette e «MOTOM» e Parte_1 ricordo anche che lì vidi una lambretta. Ricordo all'interno dei locali anche delle piastrelle” … “quanto ai locali posso dire che essi non erano abitabili in quanto molto scuri e privi di luce, in condizioni precarie. Riconosco nelle foto allegate alla consulenza del dott. l'immobile per cui è causa e le sue condizioni”. Persona_5
Il teste ha dichiarato “sono amico, insieme a mia moglie, della Testimone_8 IG.ra da quanto eravamo bambini” … “è vera la posizione Pt_1 CO sub 1) della memoria ex art. 183 comma 6, n. 2 c.p.c.. Io non conosco le IG.re Pt_1
Conoscevo il marito della IG.ra e l'ho conosciuto in una carrozzeria Parte_1 di un amico che è morto” … “quanto alla posizione sub 2) ricordo che la porta di ingresso dei locali per cui è causa è chiusa da un infisso in legno in condizioni precarie e dotato di una sbarra trasversale in ferro inclinata dall'alto verso il basso munito di un lucchetto, le cui chiavi erano nella disponibilità di CO
. Circa cinque anni fa mi sono recato sui luoghi con le chiavi fornite da
[...] [...]
. Lì ho trovato un lucchetto identico nella marca a quello precedente, CO ma le chiavi non entravano” … “quanto alla posizione sub 3) ricordo che ero presente in casa della IG.ra a sorbire un caffè in cucina allorquando CO qualcuno bussò alla porta e una volta entrata questa persona sentimmo una voce femminile che proponeva alla IG.ra una somma di denaro CO per l'acquisto dell'immobile per cui è causa. Questo è successo circa dieci anni fa” …
“l'ultima volta che sono andato all'interno dell'immobile è stato circa venti/venticinque anni fa e l'immobile si trovava nelle condizioni rammostrate nelle foto allegate nella consulenza nel fascicolo di parte convenuta. Per_2
Successivamente io l'immobile l'ho visto da fuori. Guardando le foto noto che la porta di ingresso ha una sbarra centrale e ricordo che in precedenza la sbarra era obliqua”.
8 Il teste ha dichiarato “sono indifferente e svolgo l'attività di attore Testimone_9
e formatore teatrale. Preciso tale circostanza perché nel 2006 realizzai all'interno dei locali per cui è causa realizzai una «residenza teatrale» che è una esperienza di formazione teatrale intensiva” … “quanto alla posizione sub 1 posso dire che nel
2006 , figlio della IG.ra e sua sorella aprivano ogni mattina i locali Per_3 Pt_1 per cui è causa dove svolgevamo la residenza teatrale di cui ho detto” … “all'interno dei detti locali dormivano due attori e si cucinava per tutti” … “svolgemmo tale attività teatrale solo quell'estate utilizzando tali locali anche nel cortile adiacente” … “nulla posso dire circa la posizione sub 2” … “la dichiarazione del 11.11.2019 in atti è stata redatta da me e ne confermo il contenuto e la firma” … “in occasione della residenza teatrale rendemmo abitabili i locali, che non erano abitati quotidianamente.
All'interno vi era la sede dell'associazione «MAGMA», che organizzò la residenza teatrale il cui presidente era figlio della IG.ra … “io ricordo che la Per_3 Pt_1 porta d'ingresso veniva aperta dal IG. o dalla sorella ma non ricordo se Per_3 vi era una serratura o un lucchetto”
All'esito dell'esame della prova testimoniale emergono le seguenti circostanze rilevanti ai fini della decisione.
I locali oggetto di causa hanno visto alternarsi la bottega di un orologiaio dal 1970 al 1973 (secondo quanto dichiarato dal teste “io dal 1970 Testimone_6 al 1973 ho svolto l'attività di orologiaio in una bottega sita all'interno della corte dove si affaccia l'immobile per cui è causa. Io ho ricevuto in locazione dalle IGnore Pt_1
e ancor prima dal loro padre che, se non vado errato, si chiamava l'immobile CP_16 per cui è causa dove ho svolto l'attività di orologiaio”), una residenza teatrale nell'estate del 2006 (secondo quanto dichiarato dal teste “Preciso Testimone_9 tale circostanza perché nel 2006 realizzai all'interno dei locali per cui è causa realizzai una «residenza teatrale» che è una esperienza di formazione teatrale intensiva”), lo svolgimento dell'attività sociale di due associazioni culturali denominate «Gruppo Magma» e «La strega dei Mille Colori» per gli anni dal 2003 al
2010 (secondo quanto dichiarato dal teste “io ricordo che la porta di Tes_4 accesso all'immobile era dotato di una chiave che mi fu consegnata da , Per_3 figlio della IGnora il quale come me, era socio delle Ass. culturali «Gruppo Pt_1
Magma» e «La strega dei Mille Colori e noi utilizzavamo quei locali anche per le attività di quelle associazioni … I miei ricordi riguardano il periodo dal 2003 al 2010, l'attività
9 sociale si è svolta sino al 2018) e l'organizzazione di una festa di battesimo nel 2010
(secondo quanto dichiarato dalla teste “nel 2010 in occasione del Testimone_2 battesimo di mia IA , fu proprio lì che organizzammo la festicciola”). Per_4
Tutti i testimoni di parte attrice hanno confermato il possesso dell'immobile in capo alla stessa per un lungo arco temporale, che va dal 1970 al 2022 (il termine ultimo
è quello delle foto sopra menzionate).
Alla ricca prova testimoniale offerta si è unita la produzione di dichiarazioni di soggetti diversi, che hanno tutti reso conferme di un possesso del bene della Pt_1
A ciò si aggiunga la condotta processuale dei numerosi comproprietari del bene, di cui alcuni dichiaratamente a favore della domanda attorea e altri rimasti contumaci
(dunque estranei a ogni forma di contestazione).
A confutazione della prova documentale e testimoniale prodotta dall'attrice, la sola comproprietaria ha offerto delle foto scattate nell'immobile CO in un giorno isolato e le dichiarazioni dei testimoni e Tes_3 Tes_8
Tali testimoni sono risultati tuttavia inattendibili.
In particolare, la ha manifestato straordinaria capacità uditiva con Tes_3 interessamento alle vicende di causa, avendo sentito per caso i Carabinieri parlare con la convenuta di un lucchetto (che avrebbe garantito la stabilità dell'immobile)
e altrettanto per caso riconosciuto la voce dell'attrice che, da un'altra stanza, a gran voce offriva un prezzo irrisorio per l'acquisto dei beni. Anche il testimone ha riferito di aver udito, da un'altra stanza della casa della , Tes_8 CP_6 un'offerta di acquisto.
Al riguardo non può non evidenziarsi che è assolutamente inverosimile che l'attrice, andata a casa dell' , abbia formulato una proposta di acquisto a voce alta, CP_6 restando in disparte mentre la stessa aveva ospiti che sorbivano il caffè. CP_6
Ancor più inverosimile che i testimoni abbiano prestato attenzione alla verbale proposta di acquisto e abbiano riconosciuto la voce dell'attrice, memorizzando l'evento.
I testi di parte convenuta sono dunque da ritenersi inattendibili.
Peraltro, il teste ha anche riferito che le chiavi a lui consegnate dalla Tes_8 convenuta non erano più idonee a consentire l'accesso al bene.
Da un lato, dunque, parte attrice ha offerto ampia prova testimoniale di un uso continuato dei locali, compatibilmente con le caratteristiche dello stesso (che nelle
10 foto prodotte da entrambe le parti reca beni accatastati e funge da deposito). Si considerino in particolare la dichiarazione del medico che ha lo studio nella stessa corte e dell'attore che ha anche fatto riferimento a una rassegna Tes_10 teatrale di cui ha menzionato ampia pubblicizzazione, nonché l'associazione
Magma, la cui targa appare sulle foto di Google Maps sugli immobili oggetto di causa.
Dall'altro lato, una sola delle formali proprietarie del bene si è opposta all'acquisto a titolo originario, indicando quali fonti di prova dei testimoni inattendibili.
In ragione di quanto sopra, la domanda di parte attrice è accolta.
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei valori minimi dello scaglione di riferimento atteso il basso grado di complessità della questione.
Le spese con i contumaci e con i convenuti che hanno aderito alla domanda attorea sono invece interamente compensate, attesa la mancata opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N 3989/2021 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
1. In accoglimento della domanda di parte attrice, accerta e dichiara che
[...]
e sono divenute proprietarie, per intervenuta Parte_1 Parte_2 usucapione, del bene immobile sito in Lizzanello alla Piazza San Lorenzo
n.16/C -attualmente 21/22- piano terra, subastato in catasto al F.25, part.lla 218;
2. Ordina al conservatore dei registri immobiliari la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
3. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore CO di parte attrice, liquidate in € 237,00 per spese ed € 2.540,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
4. Compensa interamente le spese di lite tra le altre parti processuali.
Lecce, 30.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Viviana Mele
Provvedimento redatto su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il Processo dott.
Giacomo Minerva 11