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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 23/10/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Maria Donata Garambone Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 1325/2023 promossa da c.f. con l'avv. Rossella Pulci e con l'ab. Stefano Parte_1 C.F._1
Pulci;
parte attrice
nei confronti di
, c.f. con l'avv. Francesca Grosso;
Controparte_1 C.F._2
parte convenuta
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO il 18 gennaio 2024.
Oggetto:
scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni:
per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis così disporre:
➢accertato e dichiarato che è già stata emessa sentenza parziale di divorzio, n. 332/2024, del 16-18 dicembre 2024, Rep. 986/2024, Cron. 4914/2024, RG 1325/2023, notificata il 19/12/2024, ad oggi passata in giudicato;
➢accertato e dichiarato che, con ordinanza 23/12/2024, il G.R. dott.ssa Francesca Marrapodi ha disposto, in via provvisoria, l'affidamento condiviso del figlio minore e – sulla base della Persona_1 CTU breve esperita – la ripresa immediata degli incontri padre-figlio a cura dei S.S. territorialmente competenti, almeno una volta a settimana per almeno due ore, con le modalità indicate nella predetta ordinanza.
Disporre in via definitiva come segue:
➢confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori;
Persona_1
➢ai sensi dell'art. 473-bis. 39, ammonire la sig.ra e – in caso di reiterazione – Controparte_1 condannarla altresì al risarcimento del danno, in via equitativa, nei confronti del sig. Parte_1
per aver tenuto condotte contrarie sia all'affido condiviso, già attualmente in essere, sia alla
[...] ripresa degli incontri padre-figlio, disposti dal Giudice con ordinanza 23/12/2024;
➢collocare con urgenza il figlio minore presso il padre o, in subordine, presso una struttura eterofamiliare, in ragione sia del condizionamento che la famiglia materna opera sul minore e della non adesione della madre – nei fatti – al disposto dell'ordinanza 23/12/2024, sia della dichiarata volontà degli operatori del Servizio di non procedere con la riattivazione degli incontri padre-figlio, in spregio alle risultanze della CTU breve e del provvedimento del Tribunale;
➢disporre come ritenuto più opportuno in merito al diritto di visita materno (e anche paterno, qualora il minore venisse collocato in struttura eterofamiliare), ricordando che il CTU dott. Per_2 ha ritenuto rispondente all'interesse superiore del minore la frequentazione assidua con il padre e ciò indipendentemente da ciò che il minore stesso verbalizza;
➢interrompere con urgenza ogni incarico al Servizio Sociale di Biella e al NPI dott. , avendo Per_3 tutti costoro dichiarato per iscritto che non intendono dar seguito a quanto disposto dal G.R. dott.ssa Per_ Marrapodi e dal CTU dott. rafforzando, con la loro condotta, il rifiuto di nei confronti Per_2 del padre, in spregio al superiore interesse del minore alla bigenitorialità;
➢eliminare il contributo paterno al mantenimento del figlio maggiorenne laureato, Persona_4 fuori casa, economicamente indipendente o comunque in grado di rendersi tale;
➢diminuire il contributo paterno al mantenimento del figlio minorenne riducendolo ad Persona_1
€ 100,00 mensili o alla diversa somma ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Biella, in considerazione della documentazione economica – prodotta e non prodotta dalle parti – nel presente giudizio e della cessazione del diritto al mantenimento del figlio maggiore , cui nessuno dei genitori è più tenuto;
Per_4
➢disporre che l'Assegno Unico Universale sia attribuito al 50% a ciascun genitore;
➢con vittoria di spese e competenze legali, in considerazione della condotta ostruzionistica della sig.ra , la quale si è opposta persino alla pronuncia immediata di divorzio, senza saperne CP_1 fornire le motivazioni, si è opposta all'affidamento condiviso del minore, in spregio alle risultanze peritali, si dichiara formalmente favorevole alla ripresa delle frequentazioni disposte Persona_5 dal CTU e dal Giudice ma, nei fatti, li boicotta, dimostrando così di non saper comprendere il reale interesse del minore e di non saperlo distinguere dal proprio desiderio.
per parte convenuta che l'On.le Tribunale adito voglia, rejectis contrariis, anche in via provvisoria e preliminare, previa assunzione di provvedimenti indifferibili di cui all'art. 473-bis 15 c.p.c., e nel merito- rigettare tutte le domande e le richieste avversarie, anche istruttorie, in quanto infondate;
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , alle Parte_1 seguenti condizioni:
1) Disporre l'affido super esclusivo rafforzato del figlio minore, alla madre, anche Persona_1 con riguardo alle decisioni di maggior interesse relative alla vita del minore, con residenza anagrafica e collocazione prevalente di quest'ultimo presso la signora Controparte_1
2) Disporre con riguardo alle visite tra il genitore non collocatario e il minore, la sospensione/interruzione degli incontri protetti, come già è di fatto, per volontà del minore, in quanto altamente pregiudizievoli per lo stesso
Per_ Per_ 3) Disporre che - nel caso in cui volesse riprendere i rapporti con il padre – gli incontri tra ed il genitore non collocatario avvengano una volta a settimana con modalità protette e si svolgano in luogo neutro alla costante presenza degli operatori, garantendo che eventuali spostamenti in auto avvengano rigorosamente a cura della madre o a cura dell'educatore medesimo.
4) Disporre la continuazione della presa in carico e del monitoraggio del nucleo famigliare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, in collaborazione con la NPI
5) Disporre che il padre versi entro il giorno 5 di ogni mese in favore della madre a mezzo bonifico sul conto intestato alla stessa la somma di, almeno, Euro 280,00 a figlio, salva la diversa, maggior
o minor, somma che verrà eventualmente ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Tribunale adito, a titolo di contributo al mantenimento ordinario di ciascun figlio, fino a quando gli stessi non saranno economicamente autosufficienti, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
6) Disporre che il padre contribuisca nella misura del 50% alle spese scolastiche, mediche non rimborsate dal S.S.N., sportive, ricreative, sanitarie in genere dei figli, fino a quando gli stessi non saranno economicamente autosufficienti, versandone il relativo importo alla madre, come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Biella.
Con vittoria delle competenze legali oltre accessori dovuti per legge ex D.M. 55/2014 e ss.mm.
per il Pubblico Ministero: -
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
e contraevano matrimonio concordatario in Tollegno il 19 Parte_1 Controparte_1 settembre 2010, atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Tollegno, anno 2010, parte II, serie A, numero 3. Dall'unione nascevano i figli , Per_4 Per_ il 21 giugno 2002, e il 22 agosto 2012. Le parti si separavano con sentenza del Tribunale di
Biella del 27 luglio 2022, passata in giudicato;
in detta pronuncia veniva stabilito l'affidamento c.d. Per_ super esclusivo di alla madre, il suo collocamento presso quest'ultima, la prosecuzione degli Per_ incontri protetti fra lui e il padre, un contributo al mantenimento di e di a carico del padre Per_4 di € 200,00 mensili rivalutabili per ciascun figlio e del 50% delle spese straordinarie a loro necessarie.
Con ricorso depositato il 22 dicembre 2023 formulava domanda di divorzio e ulteriori Parte_1 domande con riguardo ai figli. con memoria depositata il 14 marzo 2024 si Controparte_1 associava alla domanda di divorzio e formulava ulteriori e diverse domande con riguardo ai figli. Il
25 settembre 2024 la relatrice sentiva le parti e disponeva una consulenza tecnica breve, nominando il dott. il quale in data 10 dicembre 2024 relazionava in udienza in presenza delle Persona_6 parti. Le parti divorziavano con sentenza parziale del Tribunale di Biella del 16 dicembre 2024, passata in giudicato. Il 23 dicembre 2024 la relatrice adottava i seguenti provvedimenti provvisori: Per_
“In via provvisoria, DISPONE l'affidamento condiviso di DISPONE sin da subito la ripresa degli incontri protetti tra padre e figlio a cura dei Servizi Sociali territorialmente competenti, anche all'aperto e/o al di fuori dai locali dei Servizi, alla presenza di un operatore, in collaborazione con la almeno una volta a settimana per almeno due ore, incrementabile sino a tre, previa CP_2 preparazione dei due;
MANDA i Servizi Sociali territorialmente competenti a osservare quanto sopra indicato, che qui si richiama, e a depositare entro il 31.01.2025 la programmazione delle attività da proporsi durante gli incontri protetti dall'inizio della ripresa alla data del 30.04.2025; MANDA, altresì, ai Servizi Sociali il monitoraggio e la presa in carico della situazione familiare;
MANDA ai
Servizi Sociali la tenuta dei rapporti con le insegnanti del minore;
MANDA i Servizi Sociali al deposito di relazione aggiornata in ordine alla situazione familiare e scolastica del minore e all'andamento della frequentazione tra padre e figlio entro e non oltre la data del 12.05.2025;
INVITA parte ricorrente a farsi parte diligente e a imbastire il programma delle attività da svolgere con il figlio in collaborazione coi Servizi;
DISPONE che il signor versi in favore della Per_1 signora la somma pari a € 190,00 per ciascun figlio a titolo di concorso al CP_1 mantenimento ordinario, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il
Tribunale di Biella.”. Il 30 gennaio 2025 e l'8 maggio 2025 i Servizi Sociali depositavano le proprie relazioni. Il 3 giugno 2025 la relatrice sentiva nuovamente le parti e assegnava termini per memorie conclusive. All'udienza del 25 settembre 2025 la relatrice si riservava di riferire al collegio.
DIRITTO
Il presente procedimento è stato istruito attraverso l'esame dei documenti, l'audizione delle parti, l'esperimento di una consulenza tecnica breve e l'esame delle relazioni periodiche dei Servizi Sociali
e della Neuropsichiatria Infantile. Non si è invece ritenuto di procedere all'ascolto diretto del minore
Ai sensi dell'art. 473bis.4 c.p.c., “il giudice non procede all'ascolto, dandone atto con Persona_1 provvedimento motivato, se esso è in contrasto con l'interesse del minore […]”; per costante e consolidato orientamento interpretativo, l'ascolto diretto può essere omesso nel caso in cui tale adempimento possa aggravare la sofferenza del minore (cfr. da ultime Cass. civ. 16333/2025 e T.
Verona). Nel caso in esame non solo proviene da una storia familiare molto dolorosa e Persona_1 traumatica, ma è già stato chiamato a esprimersi di fronte all'autorità giudiziaria, a due consulenti tecnici nonché ripetutamente di fronte ai Servizi Sociali: si è pertanto ritenuto che l'ascolto diretto potesse causare un prolungamento e un appesantimento del disagio vissuto dal minore. Le opinioni e le emozioni di sono peraltro state già raccolte dal consulente tecnico, dott. Persona_1 Per_6
nonché dagli operatori dei Servizi Sociali e della Neuropsichiatria Infantile, che hanno
[...] ampiamente relazionato all'organo giudicante. Per quanto concerne l'affidamento e il collocamento del figlio il padre ha chiesto l'affido Persona_1 condiviso con collocamento presso di sé o in comunità, la regolamentazione delle visite col genitore non collocatario / coi genitori non collocatari, e la sospensione di ogni intervento dei Servizi Sociali
e della Neuropsichiatria Infantile;
la madre ha chiesto invece l'affido c.d. super esclusivo con collocamento presso di sé, la prosecuzione degli incontri padre – figlio con modalità protette, la prosecuzione degli interventi dei Servizi Sociali e della Neuropsichiatria Infantile.
Ai sensi degli artt. 337bis s.s. c.c., il Tribunale rileva che nel 2016 teneva condotte Parte_1 maltrattanti e violente nei confronti di;
veniva inserita in una casa Controparte_1 Controparte_1 rifugio insieme ai figli, presentava denuncia nei confronti di e depositava quindi Parte_1 ricorso per la separazione;
il nucleo familiare veniva preso in carico dai Servizi Sociali e dalla
Neuropsichiatria Infantile, che curavano la ripresa dei rapporti fra e il padre con modalità Persona_1 protette e in luogo neutro;
riportava successivamente una condanna definitiva per i Parte_1 reati di maltrattamenti in famiglia e di lesioni personali e subiva un periodo di carcerazione;
inoltre,
padre del ricorrente, veniva accusato di aver tenuto condotte abusanti nei confronti Persona_7 di riportava successivamente una condanna in appello per il reato di Persona_1 Persona_7 violenza sessuale aggravata (cfr. relazione SS 14 novembre 2023 e allegazioni non contestate).
Nel corso del procedimento di separazione, i Servizi Sociali accertavano che la madre collaborava nell'interesse della ripresa del rapporto padre – figlio e che il padre instaurava una relazione positiva col minore (cfr. sentenza T. Biella 27 luglio 2022); la consulente d'ufficio, dott. , Persona_8 Per_ accertava che rappresentava una solida figura di riferimento per il figlio aveva Controparte_1 maturato una buona capacità di riflettere sulle vicende del nucleo familiare, era pienamente capace di intercettare le necessità emotive del minore, e sebbene fosse stata vittima di maltrattamenti e di violenze da parte del marito, non aveva mai ostacolato il recupero del rapporto padre – figlio, rassicurando il minore, facilitando lo svolgimento degli incontri e perfino effettuando videochiamate al marito per farlo parlare col minore nelle settimane in cui i Servizi Sociali non potevano assicurare lo svolgimento degli incontri. La predetta consulente accertava poi che manteneva un Parte_1 Per_ rapporto spontaneo e rilassato con il figlio tuttavia, egli minimizzava e banalizzava costantemente la sofferenza inferta alla moglie durante la convivenza, nonché il trauma lamentato dal minore in conseguenza dei comportamenti di cui il nonno era accusato;
risultava del tutto privo di autocritica e di empatia;
manifestava infine segnali di un profondo disagio psicologico che doveva essere affrontato (cfr. relazione CTU 12 gennaio 2021 e sentenza T. Biella 27 luglio 2022). Per tali ragioni, nel 2022 il Tribunale riteneva di disporre l'affido c.d. super esclusivo del minore alla madre, di proseguire le frequentazioni padre – figlio con modalità protette e in luogo neutro, nonché di mantenere la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali e della Neuropsichiatria
Infantile.
Successivamente alla sentenza di separazione, completava positivamente un Controparte_1 percorso di sostegno psicologico volto a rielaborare le violenze subite e a rafforzare le capacità genitoriali, mentre iniziava, ma non concludeva, un analogo percorso finalizzato a Parte_1 sviluppare la capacità di riflettere sulle vicende del proprio nucleo familiare e di comprendere le Per_ emozioni, le paure e i bisogni del figlio (cfr. allegazioni non contestate). partecipava agli incontri protetti regolarmente per alcuni anni, ma non esprimeva mai il Persona_1 desiderio di una liberalizzazione o di una intensificazione delle frequentazioni con il padre;
più recentemente, durante un incontro, il padre approfittava dei minuti in cui era rimasto solo col figlio per chiedergli insistentemente perché non volesse partecipare alle attività e per dirgli che non lo avrebbe sgridato per aver accusato il nonno;
durante una videochiamata, inoltre, il padre si connetteva dalla casa dei nonni paterni;
entrambe le situazioni ponevano il minore in uno stato di agitazione, costui manifestava un crescente malessere e alla fine decideva di non presentarsi più agli appuntamenti (cfr. relazione SS 14 novembre 2023). Infine, si rendeva ripetutamente inadempiente all'obbligo di sostenimento delle spese Parte_1 Per_ straordinarie necessarie ai figli e costringendo in alcuni casi a Per_4 Controparte_1 intraprendere iniziative giudiziarie per il recupero dei crediti (cfr. allegazioni non contestate, spese documentate in atti).
Nel corso del presente procedimento di divorzio, le parti e il dott. definivano un Persona_6 Per_ percorso di ripresa degli incontri padre – figlio, che trovava tuttavia l'opposizione del minore
(cfr. verbale 10 dicembre 2024). La relatrice, dato atto della richiesta paterna, della non opposizione materna alla ripresa degli incontri e del parere positivo del consulente tecnico, al fine di promuovere un maggiore coinvolgimento del padre nelle vicende riguardanti il figlio e di favorire un recupero del rapporto genitoriale, disponeva provvisoriamente l'affido condiviso del minore ai genitori e l'immediata ripresa degli incontri padre – figlio, conferendo mandato ai Servizi Sociali. D'intesa con le parti, i Servizi Sociali elaboravano un nuovo progetto di ripresa degli incontri padre – figlio (cfr. Per_ relazione SS 31 gennaio 2025), che trovava nuovamente l'opposizione del minore costui, infatti, pur apprezzando che il padre si interessasse al suo percorso scolastico e gli inviasse alcuni regali, rifiutava di incontrarlo, affermando di temere che egli riprendesse a maltrattare la madre o a minimizzare il comportamento del nonno (cfr. relazione SS 8 maggio 2025).
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che ulteriori tentativi di ripristino delle frequentazioni fra Parte_1 Per_ e il figlio risultino allo stato contrari al benessere del minore.
[...]
In un arco temporale di otto anni, non ha mostrato la minima capacità di riflettere Parte_1 sulle proprie responsabilità in relazione alla crisi del nucleo familiare e sul bisogno manifestato dal minore di essere riconosciuto dal padre come vittima di violenza sessuale, bisogno che esiste a prescindere dall'esito della vicenda processuale riguardante fino all'ultima udienza Persona_7 egli ha ribadito: “Non posso credere a quello che è successo, conosco molto bene mio papà, ci sono video che fanno vedere che dopo i presunti stupri il bambino giocava tranquillamente con il nonno.
Anche la denuncia sui maltrattamenti non è fondata. Anche adesso non credo a mio figlio, non gli mentirei solo per vederlo.” (cfr. verbale 3 giugno 2025). Per_ Per contro, che ha compiuto tredici anni e che “rispetto a quando […] era più piccolo […] esprime le proprie emozioni e pensieri con più spontaneità e fermezza rispetto ai suoi vissuti, grazie ad una sua maturazione e crescita personale” (cfr. relazione SS 8 maggio 2025), ha fornito una motivazione seria e plausibile al proprio rifiuto di riprendere gli incontri, ossia il dolore per il fatto che il padre non gli crede;
come hanno condivisibilmente osservato i Servizi Sociali, “in questo Per_ momento per risulta complicato effettuare gli incontri con il padre e allo stesso tempo pensare che il genitore non gli creda su un fatto così delicato della sua vita, aspetto che il minore ha riportato sin da subito come motivo del rifiuto ad incontrare il padre.” (cfr. relazione SS 8 maggio 2025). Per_ ritiene che il rifiuto di a incontrarlo non sia genuino ma indotto dalla madre, dai Parte_1
Servizi Sociali e dalla Neuropsichiatria Infantile. A sostegno delle proprie argomentazioni, cita principalmente le osservazioni del consulente tecnico dott. il quale nella propria Persona_6 relazione orale ha affermato la necessità che la relazione padre – figlio venga recuperata e la sopraggiunta inutilità dei servizi territoriali a garantire tale finalità.
La prospettazione paterna non risulta tuttavia condivisibile.
Con riferimento alla figura materna, si è limitata ad osservare, su specifica richiesta Controparte_1 dell'autorità giudiziaria, che dopo la sospensione degli incontri col padre il minore è apparso più sereno.
Non esiste tuttavia alcuna prova che la madre abbia trascinato il figlio nel conflitto genitoriale;
si Per_ osserva, peraltro, che non è stato solo testimone, ma anche protagonista di numerose vicende familiari (dall'inserimento nella casa rifugio alle presunte violenze sessuali), e ciò ha inevitabilmente determinato il suo coinvolgimento nel conflitto, al di là della volontà o del comportamento dell'uno o dell'altro genitore.
Non esiste infine alcuna prova che la madre abbia inteso ostacolare il rapporto padre – figlio;
esistono, invece, plurime e concordi attestazioni del suo atteggiamento positivo e collaborativo da parte della dott. , dei Servizi Sociali e anche dello stesso dott. il quale ha così Persona_8 Persona_6 Cont dichiarato: “Abbiamo iniziato dal presupposto che mamma, papà e erano d'accordo sul fatto che il figlio vedesse il padre. In passato ci sono stati incontri protetti che non sono soddisfacenti come una situazione libera, ci sono da circa otto anni. Ho tentato di sbloccare questa situazione con
l'aiuto della mamma che si è detta d'accordo a far sì che il figlio veda il padre, pensavo che la
Per_ situazione potesse essere sbloccata con un incontro a tre, mamma, papà e anche i CTP erano
Per_ d'accordo, purtroppo non è stato d'accordo […] è stato organizzato l'incontro da remoto ma
Per_ all'ultimo non se l'è sentita, secondo me per colpa di nessuno.” (cfr. verbale 10 dicembre 2024). Con riferimento ai servizi territoriali, essi si sono limitati a osservare che “il servizio ha cercato di creare tutte le condizioni per favorire un graduale riavvicinamento tra padre e figlio ma la scelta di
Per_ non si è modificata ed è rimasta coerente con la sua volontà. Alla luce di quanto emerso, il servizio sociale ritiene opportuno rispettare le decisioni del ragazzo lasciandogli la possibilità di sentirsi libero di scegliere, mantenendo un monitoraggio nell'eventualità di nuove decisioni.”; non esiste tuttavia alcuna prova che essi siano ostili al padre, né che rifiutino di eseguire gli ordini del giudice;
i predetti servizi hanno organizzato per anni gli incontri protetti, relazionando anche sugli aspetti positivi del comportamento paterno (cfr. relazione SS 14 novembre 2023 e relazione SS 8 maggio 2025); inoltre, in ottemperanza all'ordinanza del 23 dicembre 2024, hanno immediatamente predisposto un calendario di incontri, hanno fornito una preparazione specifica ai genitori, hanno
Per_ ripetutamente invitato a partecipare al progetto (cfr. relazione SS 8 maggio 2025).
Risulta peraltro impossibile individuare, allo stato, ulteriori modalità per consentire gli incontri fra e il figlio, ormai tredicenne. Parte_1
Ai sensi dell'art. 2 Cost. il Tribunale ritiene impraticabile qualsiasi soluzione che comporti un costringimento o un inganno nei confronti del minore;
detta soluzione, peraltro, rischierebbe di Per_ minare irreversibilmente la fiducia di nei confronti del mondo degli adulti, oltre che di concretizzare tutte le paure ripetutamente manifestate dal ragazzo in relazione alla presente vicenda.
Sul punto, si ritiene di riportare uno stralcio dell'ultima relazione dei Servizi Sociali: “In data
Per_ 17/01/2025 gli scriventi insieme al dott. hanno effettuato un primo colloquio con e, in Per_3 un secondo momento, con la madre sig.ra . In quella sede è stato condiviso con Controparte_1
Per_ il contenuto del Decreto emesso dal Tribunale Ordinario al fine di effettuare un'adeguata preparazione alla ripresa degli incontri protetti con il padre sig. Il minore, in prima battuta, Pt_1 ha espresso un disappunto e una preoccupazione al pensiero di organizzare dei momenti di incontro con il padre che dichiara di non voler vedere. Inoltre, afferma di aver paura di incontrarlo fuori da scuola chiedendo anche se agli incontri lo avessimo portato “con la forza”. Gli operatori presenti
Per_ hanno tentato di tranquillizzare riferendo che gli scriventi avrebbero successivamente visto il suo papà e condiviso con lui la migliore e corretta modalità per il buon svolgimento degli incontri.
Per_ Quindi è stato suggerito a di prendersi del tempo per pensarci e che, intanto, gli scriventi avrebbero preparato un calendario con delle proposte di attività da svolgere insieme.” (cfr. relazione
SS 8 maggio 2025).
Il Tribunale ritiene inoltre impraticabile, oltre che indicativa della scarsa empatia del ricorrente, e, in definitiva, alquanto crudele, l'ipotesi di collocare il minore presso il padre, con il quale il ragazzo rifiuta categoricamente di avere frequentazioni e contatti, o presso una comunità, allontanandolo così dalla madre, sulla cui capacità genitoriale nessun operatore e nessun consulente ha mai espresso il minimo dubbio.
Si osserva, infine, che nemmeno il dott. che il ricorrente riconosce come imparziale Persona_6 Per_ e autorevole, è riuscito a convincere a presentarsi all'incontro di confronto e ha così concluso: Per_
“L'unica cosa che ha detto è che è contento che suo padre si interessi alla scuola e ai suoi interessi. Credo che Kris abbia bisogno ancora di tempo, il papà potrà andare sul registro elettronico, interessarsi della scuola con la collaborazione della mamma, fargli dei regali ma lasciare tempo al tempo. Purtroppo, otto anni di questa situazione di incontri protetti lo hanno stressato, è diventata una modalità quasi per forza, ha bisogno di sentirsi libero di decidere, il papà pur rammaricato si è detto d'accordo. Il miglioramento decisivo di questa situazione è il fatto che i genitori si parlino e che l'accordo regga, in questo modo se vede che i genitori collaborano anche lui poco alla volta inizierà a fidarsi e a recuperare il rapporto. Questo accordo è stato condiviso con
i CTP ma più di questo non si può fare, se i genitori decidono di collaborare si potranno raggiungere dei risultati.” (cfr. verbale 10 dicembre 2024).
Il Tribunale ritiene pertanto di confermare il collocamento e la residenza del minore presso la madre e di stabilire che gli incontri col padre potranno riprendere, inizialmente con modalità protette e in luogo neutro, previo positivo superamento da parte del padre di un percorso di sostegno psicologico e tenuto in ogni caso conto dei desideri e dei bisogni del minore.
Il Tribunale non si oppone a che gli incontri avvengano con la facilitazione di un educatore privato, individuato di comune accordo dalle parti, e retribuito dal padre come da sua dichiarazione di disponibilità resa in udienza;
restano in ogni caso ferme le altre condizioni. Per_ Stante l'attuale assenza, che si auspica temporanea, del padre dalla vita quotidiana di il Tribunale ritiene infine di ripristinare il regime di affido c.d. super esclusivo alla madre. Il padre potrà in ogni caso interessarsi alla vita del minore e fargli pervenire messaggi o regali tramite i Servizi Sociali;
la madre, dal canto suo, dovrà informare il padre degli aspetti significativi riguardanti la vita del minore, avvalendosi eventualmente dell'intermediazione dei Servizi Sociali.
Infine, si ritiene di mantenere il percorso di sostegno educativo e psicologico in favore di Persona_1
Se è pur vero che l'intervento dei Servizi Sociali e della Neuropsichiatria Infantile non è risultato Per_ sufficiente a consentire il recupero del rapporto padre – figlio, è altresì vero che ha una storia familiare e personale molto dolorosa e necessita ancora di strumenti adeguati che lo accompagnino in un armonioso percorso di crescita. Si osserva, peraltro, che nemmeno il dott. è Persona_6 stato in grado di indicare strumenti alternativi di sostegno al minore nella delicata fase dell'adolescenza.
Per quanto concerne il mantenimento del figlio il padre ha chiesto la cessazione del Persona_4 contributo al suo mantenimento, mentre la madre ne ha chiesto l'aumento.
Visti gli artt. 337ter e 337septies c.c., il Tribunale osserva che ha compiuto ventitré Persona_4 anni, ha conseguito la laurea e ha un domicilio autonomo;
la madre, su cui gravava il relativo onere, non ha specificamente contestato tali circostanze, né ha fornito motivazioni circostanziate relativamente al mancato raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio (per es. prosecuzione degli studi universitari, prolungato stato di disoccupazione…): si ritiene pertanto di disporre la cessazione di ogni contributo paterno al mantenimento in favore di Persona_4
Resta in ogni caso ferma la facoltà materna di recuperare le spese ordinarie e straordinarie finora sostenute per il figlio e poste a carico del padre ai sensi dei precedenti provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Per quanto invece concerne il figlio il padre ha chiesto la riduzione del contributo al Persona_4 suo mantenimento, mentre la madre ne ha chiesto l'aumento. Visto l'art. 337ter c.c., il Tribunale osserva che entrambi i genitori hanno uno stipendio netto mensile di € 1.300,00 circa (cfr. dichiarazioni dei genitori in udienza), che la madre provvede interamente al mantenimento diretto del minore, che il padre, non risultando più tenuto a mantenere Persona_4 ha maggiori disponibilità economiche rispetto al passato, e che essendo ormai Persona_1 adolescente, ha maggiori esigenze e bisogni: si ritiene pertanto di quantificare il contributo paterno al mantenimento di in € 280,00 mensili rivalutabili per spese ordinarie e nella metà delle Persona_1 spese straordinarie.
L'assegno unico dovrà essere percepito come per legge nell'ipotesi di affido c.d. super esclusivo a un solo genitore.
Ai sensi dell'art. 473bis.39 c.p.c., tenuto conto dell'esito del giudizio, non sussistono i presupposti per l'adozione di provvedimenti sanzionatori o risarcitori nei confronti della parte convenuta.
Ai sensi dei DM 55/2014 e 147/2022, tenuto conto della natura della causa e della complessità dell'istruttoria, le spese di lite si liquidano in € 6.000,00 oltre accessori.
Ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., tenuto conto della prevalente soccombenza della parte attrice, si ritiene di condannare quest'ultima a rifondere alla parte convenuta 2/3 delle spese di lite, e di compensare il restante 1/3.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 1325/2023, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- affida il figlio minore in via esclusiva alla madre , con facoltà Persona_1 Controparte_1 per quest'ultima di adottare autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per il figlio;
- colloca il minore presso la madre;
- dispone che il minore possa incontrare il padre inizialmente con modalità Parte_1 protette e in luogo neutro, previo positivo completamento da parte del padre di un percorso di sostegno psicologico e tenuto in ogni caso conto dei desideri e dei bisogni del minore;
- dispone la cessazione di ogni contributo al mantenimento del figlio maggiorenne Per_4
a carico del padre;
[...]
- condanna il padre a versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese € 280,00 rivalutabili annualmente (prima rivalutazione novembre 2026) a titolo di contributo al mantenimento ordinario per il figlio e a sostenere le spese straordinarie a lui necessarie nella Persona_1 misura della metà come da protocollo in uso presso questo tribunale;
assegno unico come per legge;
- condanna il padre a versare alla madre 2/3 delle spese di lite, liquidate in € 4.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA;
compensa 1/3 delle spese di lite.
Si comunichi alle parti, ai Servizi Sociali e alla Neuropsichiatria Infantile.
Biella, 22/10/2025
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Maria Donata Garambone Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 1325/2023 promossa da c.f. con l'avv. Rossella Pulci e con l'ab. Stefano Parte_1 C.F._1
Pulci;
parte attrice
nei confronti di
, c.f. con l'avv. Francesca Grosso;
Controparte_1 C.F._2
parte convenuta
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO il 18 gennaio 2024.
Oggetto:
scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni:
per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis così disporre:
➢accertato e dichiarato che è già stata emessa sentenza parziale di divorzio, n. 332/2024, del 16-18 dicembre 2024, Rep. 986/2024, Cron. 4914/2024, RG 1325/2023, notificata il 19/12/2024, ad oggi passata in giudicato;
➢accertato e dichiarato che, con ordinanza 23/12/2024, il G.R. dott.ssa Francesca Marrapodi ha disposto, in via provvisoria, l'affidamento condiviso del figlio minore e – sulla base della Persona_1 CTU breve esperita – la ripresa immediata degli incontri padre-figlio a cura dei S.S. territorialmente competenti, almeno una volta a settimana per almeno due ore, con le modalità indicate nella predetta ordinanza.
Disporre in via definitiva come segue:
➢confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori;
Persona_1
➢ai sensi dell'art. 473-bis. 39, ammonire la sig.ra e – in caso di reiterazione – Controparte_1 condannarla altresì al risarcimento del danno, in via equitativa, nei confronti del sig. Parte_1
per aver tenuto condotte contrarie sia all'affido condiviso, già attualmente in essere, sia alla
[...] ripresa degli incontri padre-figlio, disposti dal Giudice con ordinanza 23/12/2024;
➢collocare con urgenza il figlio minore presso il padre o, in subordine, presso una struttura eterofamiliare, in ragione sia del condizionamento che la famiglia materna opera sul minore e della non adesione della madre – nei fatti – al disposto dell'ordinanza 23/12/2024, sia della dichiarata volontà degli operatori del Servizio di non procedere con la riattivazione degli incontri padre-figlio, in spregio alle risultanze della CTU breve e del provvedimento del Tribunale;
➢disporre come ritenuto più opportuno in merito al diritto di visita materno (e anche paterno, qualora il minore venisse collocato in struttura eterofamiliare), ricordando che il CTU dott. Per_2 ha ritenuto rispondente all'interesse superiore del minore la frequentazione assidua con il padre e ciò indipendentemente da ciò che il minore stesso verbalizza;
➢interrompere con urgenza ogni incarico al Servizio Sociale di Biella e al NPI dott. , avendo Per_3 tutti costoro dichiarato per iscritto che non intendono dar seguito a quanto disposto dal G.R. dott.ssa Per_ Marrapodi e dal CTU dott. rafforzando, con la loro condotta, il rifiuto di nei confronti Per_2 del padre, in spregio al superiore interesse del minore alla bigenitorialità;
➢eliminare il contributo paterno al mantenimento del figlio maggiorenne laureato, Persona_4 fuori casa, economicamente indipendente o comunque in grado di rendersi tale;
➢diminuire il contributo paterno al mantenimento del figlio minorenne riducendolo ad Persona_1
€ 100,00 mensili o alla diversa somma ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Biella, in considerazione della documentazione economica – prodotta e non prodotta dalle parti – nel presente giudizio e della cessazione del diritto al mantenimento del figlio maggiore , cui nessuno dei genitori è più tenuto;
Per_4
➢disporre che l'Assegno Unico Universale sia attribuito al 50% a ciascun genitore;
➢con vittoria di spese e competenze legali, in considerazione della condotta ostruzionistica della sig.ra , la quale si è opposta persino alla pronuncia immediata di divorzio, senza saperne CP_1 fornire le motivazioni, si è opposta all'affidamento condiviso del minore, in spregio alle risultanze peritali, si dichiara formalmente favorevole alla ripresa delle frequentazioni disposte Persona_5 dal CTU e dal Giudice ma, nei fatti, li boicotta, dimostrando così di non saper comprendere il reale interesse del minore e di non saperlo distinguere dal proprio desiderio.
per parte convenuta che l'On.le Tribunale adito voglia, rejectis contrariis, anche in via provvisoria e preliminare, previa assunzione di provvedimenti indifferibili di cui all'art. 473-bis 15 c.p.c., e nel merito- rigettare tutte le domande e le richieste avversarie, anche istruttorie, in quanto infondate;
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , alle Parte_1 seguenti condizioni:
1) Disporre l'affido super esclusivo rafforzato del figlio minore, alla madre, anche Persona_1 con riguardo alle decisioni di maggior interesse relative alla vita del minore, con residenza anagrafica e collocazione prevalente di quest'ultimo presso la signora Controparte_1
2) Disporre con riguardo alle visite tra il genitore non collocatario e il minore, la sospensione/interruzione degli incontri protetti, come già è di fatto, per volontà del minore, in quanto altamente pregiudizievoli per lo stesso
Per_ Per_ 3) Disporre che - nel caso in cui volesse riprendere i rapporti con il padre – gli incontri tra ed il genitore non collocatario avvengano una volta a settimana con modalità protette e si svolgano in luogo neutro alla costante presenza degli operatori, garantendo che eventuali spostamenti in auto avvengano rigorosamente a cura della madre o a cura dell'educatore medesimo.
4) Disporre la continuazione della presa in carico e del monitoraggio del nucleo famigliare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, in collaborazione con la NPI
5) Disporre che il padre versi entro il giorno 5 di ogni mese in favore della madre a mezzo bonifico sul conto intestato alla stessa la somma di, almeno, Euro 280,00 a figlio, salva la diversa, maggior
o minor, somma che verrà eventualmente ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Tribunale adito, a titolo di contributo al mantenimento ordinario di ciascun figlio, fino a quando gli stessi non saranno economicamente autosufficienti, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
6) Disporre che il padre contribuisca nella misura del 50% alle spese scolastiche, mediche non rimborsate dal S.S.N., sportive, ricreative, sanitarie in genere dei figli, fino a quando gli stessi non saranno economicamente autosufficienti, versandone il relativo importo alla madre, come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Biella.
Con vittoria delle competenze legali oltre accessori dovuti per legge ex D.M. 55/2014 e ss.mm.
per il Pubblico Ministero: -
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
e contraevano matrimonio concordatario in Tollegno il 19 Parte_1 Controparte_1 settembre 2010, atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Tollegno, anno 2010, parte II, serie A, numero 3. Dall'unione nascevano i figli , Per_4 Per_ il 21 giugno 2002, e il 22 agosto 2012. Le parti si separavano con sentenza del Tribunale di
Biella del 27 luglio 2022, passata in giudicato;
in detta pronuncia veniva stabilito l'affidamento c.d. Per_ super esclusivo di alla madre, il suo collocamento presso quest'ultima, la prosecuzione degli Per_ incontri protetti fra lui e il padre, un contributo al mantenimento di e di a carico del padre Per_4 di € 200,00 mensili rivalutabili per ciascun figlio e del 50% delle spese straordinarie a loro necessarie.
Con ricorso depositato il 22 dicembre 2023 formulava domanda di divorzio e ulteriori Parte_1 domande con riguardo ai figli. con memoria depositata il 14 marzo 2024 si Controparte_1 associava alla domanda di divorzio e formulava ulteriori e diverse domande con riguardo ai figli. Il
25 settembre 2024 la relatrice sentiva le parti e disponeva una consulenza tecnica breve, nominando il dott. il quale in data 10 dicembre 2024 relazionava in udienza in presenza delle Persona_6 parti. Le parti divorziavano con sentenza parziale del Tribunale di Biella del 16 dicembre 2024, passata in giudicato. Il 23 dicembre 2024 la relatrice adottava i seguenti provvedimenti provvisori: Per_
“In via provvisoria, DISPONE l'affidamento condiviso di DISPONE sin da subito la ripresa degli incontri protetti tra padre e figlio a cura dei Servizi Sociali territorialmente competenti, anche all'aperto e/o al di fuori dai locali dei Servizi, alla presenza di un operatore, in collaborazione con la almeno una volta a settimana per almeno due ore, incrementabile sino a tre, previa CP_2 preparazione dei due;
MANDA i Servizi Sociali territorialmente competenti a osservare quanto sopra indicato, che qui si richiama, e a depositare entro il 31.01.2025 la programmazione delle attività da proporsi durante gli incontri protetti dall'inizio della ripresa alla data del 30.04.2025; MANDA, altresì, ai Servizi Sociali il monitoraggio e la presa in carico della situazione familiare;
MANDA ai
Servizi Sociali la tenuta dei rapporti con le insegnanti del minore;
MANDA i Servizi Sociali al deposito di relazione aggiornata in ordine alla situazione familiare e scolastica del minore e all'andamento della frequentazione tra padre e figlio entro e non oltre la data del 12.05.2025;
INVITA parte ricorrente a farsi parte diligente e a imbastire il programma delle attività da svolgere con il figlio in collaborazione coi Servizi;
DISPONE che il signor versi in favore della Per_1 signora la somma pari a € 190,00 per ciascun figlio a titolo di concorso al CP_1 mantenimento ordinario, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il
Tribunale di Biella.”. Il 30 gennaio 2025 e l'8 maggio 2025 i Servizi Sociali depositavano le proprie relazioni. Il 3 giugno 2025 la relatrice sentiva nuovamente le parti e assegnava termini per memorie conclusive. All'udienza del 25 settembre 2025 la relatrice si riservava di riferire al collegio.
DIRITTO
Il presente procedimento è stato istruito attraverso l'esame dei documenti, l'audizione delle parti, l'esperimento di una consulenza tecnica breve e l'esame delle relazioni periodiche dei Servizi Sociali
e della Neuropsichiatria Infantile. Non si è invece ritenuto di procedere all'ascolto diretto del minore
Ai sensi dell'art. 473bis.4 c.p.c., “il giudice non procede all'ascolto, dandone atto con Persona_1 provvedimento motivato, se esso è in contrasto con l'interesse del minore […]”; per costante e consolidato orientamento interpretativo, l'ascolto diretto può essere omesso nel caso in cui tale adempimento possa aggravare la sofferenza del minore (cfr. da ultime Cass. civ. 16333/2025 e T.
Verona). Nel caso in esame non solo proviene da una storia familiare molto dolorosa e Persona_1 traumatica, ma è già stato chiamato a esprimersi di fronte all'autorità giudiziaria, a due consulenti tecnici nonché ripetutamente di fronte ai Servizi Sociali: si è pertanto ritenuto che l'ascolto diretto potesse causare un prolungamento e un appesantimento del disagio vissuto dal minore. Le opinioni e le emozioni di sono peraltro state già raccolte dal consulente tecnico, dott. Persona_1 Per_6
nonché dagli operatori dei Servizi Sociali e della Neuropsichiatria Infantile, che hanno
[...] ampiamente relazionato all'organo giudicante. Per quanto concerne l'affidamento e il collocamento del figlio il padre ha chiesto l'affido Persona_1 condiviso con collocamento presso di sé o in comunità, la regolamentazione delle visite col genitore non collocatario / coi genitori non collocatari, e la sospensione di ogni intervento dei Servizi Sociali
e della Neuropsichiatria Infantile;
la madre ha chiesto invece l'affido c.d. super esclusivo con collocamento presso di sé, la prosecuzione degli incontri padre – figlio con modalità protette, la prosecuzione degli interventi dei Servizi Sociali e della Neuropsichiatria Infantile.
Ai sensi degli artt. 337bis s.s. c.c., il Tribunale rileva che nel 2016 teneva condotte Parte_1 maltrattanti e violente nei confronti di;
veniva inserita in una casa Controparte_1 Controparte_1 rifugio insieme ai figli, presentava denuncia nei confronti di e depositava quindi Parte_1 ricorso per la separazione;
il nucleo familiare veniva preso in carico dai Servizi Sociali e dalla
Neuropsichiatria Infantile, che curavano la ripresa dei rapporti fra e il padre con modalità Persona_1 protette e in luogo neutro;
riportava successivamente una condanna definitiva per i Parte_1 reati di maltrattamenti in famiglia e di lesioni personali e subiva un periodo di carcerazione;
inoltre,
padre del ricorrente, veniva accusato di aver tenuto condotte abusanti nei confronti Persona_7 di riportava successivamente una condanna in appello per il reato di Persona_1 Persona_7 violenza sessuale aggravata (cfr. relazione SS 14 novembre 2023 e allegazioni non contestate).
Nel corso del procedimento di separazione, i Servizi Sociali accertavano che la madre collaborava nell'interesse della ripresa del rapporto padre – figlio e che il padre instaurava una relazione positiva col minore (cfr. sentenza T. Biella 27 luglio 2022); la consulente d'ufficio, dott. , Persona_8 Per_ accertava che rappresentava una solida figura di riferimento per il figlio aveva Controparte_1 maturato una buona capacità di riflettere sulle vicende del nucleo familiare, era pienamente capace di intercettare le necessità emotive del minore, e sebbene fosse stata vittima di maltrattamenti e di violenze da parte del marito, non aveva mai ostacolato il recupero del rapporto padre – figlio, rassicurando il minore, facilitando lo svolgimento degli incontri e perfino effettuando videochiamate al marito per farlo parlare col minore nelle settimane in cui i Servizi Sociali non potevano assicurare lo svolgimento degli incontri. La predetta consulente accertava poi che manteneva un Parte_1 Per_ rapporto spontaneo e rilassato con il figlio tuttavia, egli minimizzava e banalizzava costantemente la sofferenza inferta alla moglie durante la convivenza, nonché il trauma lamentato dal minore in conseguenza dei comportamenti di cui il nonno era accusato;
risultava del tutto privo di autocritica e di empatia;
manifestava infine segnali di un profondo disagio psicologico che doveva essere affrontato (cfr. relazione CTU 12 gennaio 2021 e sentenza T. Biella 27 luglio 2022). Per tali ragioni, nel 2022 il Tribunale riteneva di disporre l'affido c.d. super esclusivo del minore alla madre, di proseguire le frequentazioni padre – figlio con modalità protette e in luogo neutro, nonché di mantenere la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali e della Neuropsichiatria
Infantile.
Successivamente alla sentenza di separazione, completava positivamente un Controparte_1 percorso di sostegno psicologico volto a rielaborare le violenze subite e a rafforzare le capacità genitoriali, mentre iniziava, ma non concludeva, un analogo percorso finalizzato a Parte_1 sviluppare la capacità di riflettere sulle vicende del proprio nucleo familiare e di comprendere le Per_ emozioni, le paure e i bisogni del figlio (cfr. allegazioni non contestate). partecipava agli incontri protetti regolarmente per alcuni anni, ma non esprimeva mai il Persona_1 desiderio di una liberalizzazione o di una intensificazione delle frequentazioni con il padre;
più recentemente, durante un incontro, il padre approfittava dei minuti in cui era rimasto solo col figlio per chiedergli insistentemente perché non volesse partecipare alle attività e per dirgli che non lo avrebbe sgridato per aver accusato il nonno;
durante una videochiamata, inoltre, il padre si connetteva dalla casa dei nonni paterni;
entrambe le situazioni ponevano il minore in uno stato di agitazione, costui manifestava un crescente malessere e alla fine decideva di non presentarsi più agli appuntamenti (cfr. relazione SS 14 novembre 2023). Infine, si rendeva ripetutamente inadempiente all'obbligo di sostenimento delle spese Parte_1 Per_ straordinarie necessarie ai figli e costringendo in alcuni casi a Per_4 Controparte_1 intraprendere iniziative giudiziarie per il recupero dei crediti (cfr. allegazioni non contestate, spese documentate in atti).
Nel corso del presente procedimento di divorzio, le parti e il dott. definivano un Persona_6 Per_ percorso di ripresa degli incontri padre – figlio, che trovava tuttavia l'opposizione del minore
(cfr. verbale 10 dicembre 2024). La relatrice, dato atto della richiesta paterna, della non opposizione materna alla ripresa degli incontri e del parere positivo del consulente tecnico, al fine di promuovere un maggiore coinvolgimento del padre nelle vicende riguardanti il figlio e di favorire un recupero del rapporto genitoriale, disponeva provvisoriamente l'affido condiviso del minore ai genitori e l'immediata ripresa degli incontri padre – figlio, conferendo mandato ai Servizi Sociali. D'intesa con le parti, i Servizi Sociali elaboravano un nuovo progetto di ripresa degli incontri padre – figlio (cfr. Per_ relazione SS 31 gennaio 2025), che trovava nuovamente l'opposizione del minore costui, infatti, pur apprezzando che il padre si interessasse al suo percorso scolastico e gli inviasse alcuni regali, rifiutava di incontrarlo, affermando di temere che egli riprendesse a maltrattare la madre o a minimizzare il comportamento del nonno (cfr. relazione SS 8 maggio 2025).
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che ulteriori tentativi di ripristino delle frequentazioni fra Parte_1 Per_ e il figlio risultino allo stato contrari al benessere del minore.
[...]
In un arco temporale di otto anni, non ha mostrato la minima capacità di riflettere Parte_1 sulle proprie responsabilità in relazione alla crisi del nucleo familiare e sul bisogno manifestato dal minore di essere riconosciuto dal padre come vittima di violenza sessuale, bisogno che esiste a prescindere dall'esito della vicenda processuale riguardante fino all'ultima udienza Persona_7 egli ha ribadito: “Non posso credere a quello che è successo, conosco molto bene mio papà, ci sono video che fanno vedere che dopo i presunti stupri il bambino giocava tranquillamente con il nonno.
Anche la denuncia sui maltrattamenti non è fondata. Anche adesso non credo a mio figlio, non gli mentirei solo per vederlo.” (cfr. verbale 3 giugno 2025). Per_ Per contro, che ha compiuto tredici anni e che “rispetto a quando […] era più piccolo […] esprime le proprie emozioni e pensieri con più spontaneità e fermezza rispetto ai suoi vissuti, grazie ad una sua maturazione e crescita personale” (cfr. relazione SS 8 maggio 2025), ha fornito una motivazione seria e plausibile al proprio rifiuto di riprendere gli incontri, ossia il dolore per il fatto che il padre non gli crede;
come hanno condivisibilmente osservato i Servizi Sociali, “in questo Per_ momento per risulta complicato effettuare gli incontri con il padre e allo stesso tempo pensare che il genitore non gli creda su un fatto così delicato della sua vita, aspetto che il minore ha riportato sin da subito come motivo del rifiuto ad incontrare il padre.” (cfr. relazione SS 8 maggio 2025). Per_ ritiene che il rifiuto di a incontrarlo non sia genuino ma indotto dalla madre, dai Parte_1
Servizi Sociali e dalla Neuropsichiatria Infantile. A sostegno delle proprie argomentazioni, cita principalmente le osservazioni del consulente tecnico dott. il quale nella propria Persona_6 relazione orale ha affermato la necessità che la relazione padre – figlio venga recuperata e la sopraggiunta inutilità dei servizi territoriali a garantire tale finalità.
La prospettazione paterna non risulta tuttavia condivisibile.
Con riferimento alla figura materna, si è limitata ad osservare, su specifica richiesta Controparte_1 dell'autorità giudiziaria, che dopo la sospensione degli incontri col padre il minore è apparso più sereno.
Non esiste tuttavia alcuna prova che la madre abbia trascinato il figlio nel conflitto genitoriale;
si Per_ osserva, peraltro, che non è stato solo testimone, ma anche protagonista di numerose vicende familiari (dall'inserimento nella casa rifugio alle presunte violenze sessuali), e ciò ha inevitabilmente determinato il suo coinvolgimento nel conflitto, al di là della volontà o del comportamento dell'uno o dell'altro genitore.
Non esiste infine alcuna prova che la madre abbia inteso ostacolare il rapporto padre – figlio;
esistono, invece, plurime e concordi attestazioni del suo atteggiamento positivo e collaborativo da parte della dott. , dei Servizi Sociali e anche dello stesso dott. il quale ha così Persona_8 Persona_6 Cont dichiarato: “Abbiamo iniziato dal presupposto che mamma, papà e erano d'accordo sul fatto che il figlio vedesse il padre. In passato ci sono stati incontri protetti che non sono soddisfacenti come una situazione libera, ci sono da circa otto anni. Ho tentato di sbloccare questa situazione con
l'aiuto della mamma che si è detta d'accordo a far sì che il figlio veda il padre, pensavo che la
Per_ situazione potesse essere sbloccata con un incontro a tre, mamma, papà e anche i CTP erano
Per_ d'accordo, purtroppo non è stato d'accordo […] è stato organizzato l'incontro da remoto ma
Per_ all'ultimo non se l'è sentita, secondo me per colpa di nessuno.” (cfr. verbale 10 dicembre 2024). Con riferimento ai servizi territoriali, essi si sono limitati a osservare che “il servizio ha cercato di creare tutte le condizioni per favorire un graduale riavvicinamento tra padre e figlio ma la scelta di
Per_ non si è modificata ed è rimasta coerente con la sua volontà. Alla luce di quanto emerso, il servizio sociale ritiene opportuno rispettare le decisioni del ragazzo lasciandogli la possibilità di sentirsi libero di scegliere, mantenendo un monitoraggio nell'eventualità di nuove decisioni.”; non esiste tuttavia alcuna prova che essi siano ostili al padre, né che rifiutino di eseguire gli ordini del giudice;
i predetti servizi hanno organizzato per anni gli incontri protetti, relazionando anche sugli aspetti positivi del comportamento paterno (cfr. relazione SS 14 novembre 2023 e relazione SS 8 maggio 2025); inoltre, in ottemperanza all'ordinanza del 23 dicembre 2024, hanno immediatamente predisposto un calendario di incontri, hanno fornito una preparazione specifica ai genitori, hanno
Per_ ripetutamente invitato a partecipare al progetto (cfr. relazione SS 8 maggio 2025).
Risulta peraltro impossibile individuare, allo stato, ulteriori modalità per consentire gli incontri fra e il figlio, ormai tredicenne. Parte_1
Ai sensi dell'art. 2 Cost. il Tribunale ritiene impraticabile qualsiasi soluzione che comporti un costringimento o un inganno nei confronti del minore;
detta soluzione, peraltro, rischierebbe di Per_ minare irreversibilmente la fiducia di nei confronti del mondo degli adulti, oltre che di concretizzare tutte le paure ripetutamente manifestate dal ragazzo in relazione alla presente vicenda.
Sul punto, si ritiene di riportare uno stralcio dell'ultima relazione dei Servizi Sociali: “In data
Per_ 17/01/2025 gli scriventi insieme al dott. hanno effettuato un primo colloquio con e, in Per_3 un secondo momento, con la madre sig.ra . In quella sede è stato condiviso con Controparte_1
Per_ il contenuto del Decreto emesso dal Tribunale Ordinario al fine di effettuare un'adeguata preparazione alla ripresa degli incontri protetti con il padre sig. Il minore, in prima battuta, Pt_1 ha espresso un disappunto e una preoccupazione al pensiero di organizzare dei momenti di incontro con il padre che dichiara di non voler vedere. Inoltre, afferma di aver paura di incontrarlo fuori da scuola chiedendo anche se agli incontri lo avessimo portato “con la forza”. Gli operatori presenti
Per_ hanno tentato di tranquillizzare riferendo che gli scriventi avrebbero successivamente visto il suo papà e condiviso con lui la migliore e corretta modalità per il buon svolgimento degli incontri.
Per_ Quindi è stato suggerito a di prendersi del tempo per pensarci e che, intanto, gli scriventi avrebbero preparato un calendario con delle proposte di attività da svolgere insieme.” (cfr. relazione
SS 8 maggio 2025).
Il Tribunale ritiene inoltre impraticabile, oltre che indicativa della scarsa empatia del ricorrente, e, in definitiva, alquanto crudele, l'ipotesi di collocare il minore presso il padre, con il quale il ragazzo rifiuta categoricamente di avere frequentazioni e contatti, o presso una comunità, allontanandolo così dalla madre, sulla cui capacità genitoriale nessun operatore e nessun consulente ha mai espresso il minimo dubbio.
Si osserva, infine, che nemmeno il dott. che il ricorrente riconosce come imparziale Persona_6 Per_ e autorevole, è riuscito a convincere a presentarsi all'incontro di confronto e ha così concluso: Per_
“L'unica cosa che ha detto è che è contento che suo padre si interessi alla scuola e ai suoi interessi. Credo che Kris abbia bisogno ancora di tempo, il papà potrà andare sul registro elettronico, interessarsi della scuola con la collaborazione della mamma, fargli dei regali ma lasciare tempo al tempo. Purtroppo, otto anni di questa situazione di incontri protetti lo hanno stressato, è diventata una modalità quasi per forza, ha bisogno di sentirsi libero di decidere, il papà pur rammaricato si è detto d'accordo. Il miglioramento decisivo di questa situazione è il fatto che i genitori si parlino e che l'accordo regga, in questo modo se vede che i genitori collaborano anche lui poco alla volta inizierà a fidarsi e a recuperare il rapporto. Questo accordo è stato condiviso con
i CTP ma più di questo non si può fare, se i genitori decidono di collaborare si potranno raggiungere dei risultati.” (cfr. verbale 10 dicembre 2024).
Il Tribunale ritiene pertanto di confermare il collocamento e la residenza del minore presso la madre e di stabilire che gli incontri col padre potranno riprendere, inizialmente con modalità protette e in luogo neutro, previo positivo superamento da parte del padre di un percorso di sostegno psicologico e tenuto in ogni caso conto dei desideri e dei bisogni del minore.
Il Tribunale non si oppone a che gli incontri avvengano con la facilitazione di un educatore privato, individuato di comune accordo dalle parti, e retribuito dal padre come da sua dichiarazione di disponibilità resa in udienza;
restano in ogni caso ferme le altre condizioni. Per_ Stante l'attuale assenza, che si auspica temporanea, del padre dalla vita quotidiana di il Tribunale ritiene infine di ripristinare il regime di affido c.d. super esclusivo alla madre. Il padre potrà in ogni caso interessarsi alla vita del minore e fargli pervenire messaggi o regali tramite i Servizi Sociali;
la madre, dal canto suo, dovrà informare il padre degli aspetti significativi riguardanti la vita del minore, avvalendosi eventualmente dell'intermediazione dei Servizi Sociali.
Infine, si ritiene di mantenere il percorso di sostegno educativo e psicologico in favore di Persona_1
Se è pur vero che l'intervento dei Servizi Sociali e della Neuropsichiatria Infantile non è risultato Per_ sufficiente a consentire il recupero del rapporto padre – figlio, è altresì vero che ha una storia familiare e personale molto dolorosa e necessita ancora di strumenti adeguati che lo accompagnino in un armonioso percorso di crescita. Si osserva, peraltro, che nemmeno il dott. è Persona_6 stato in grado di indicare strumenti alternativi di sostegno al minore nella delicata fase dell'adolescenza.
Per quanto concerne il mantenimento del figlio il padre ha chiesto la cessazione del Persona_4 contributo al suo mantenimento, mentre la madre ne ha chiesto l'aumento.
Visti gli artt. 337ter e 337septies c.c., il Tribunale osserva che ha compiuto ventitré Persona_4 anni, ha conseguito la laurea e ha un domicilio autonomo;
la madre, su cui gravava il relativo onere, non ha specificamente contestato tali circostanze, né ha fornito motivazioni circostanziate relativamente al mancato raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio (per es. prosecuzione degli studi universitari, prolungato stato di disoccupazione…): si ritiene pertanto di disporre la cessazione di ogni contributo paterno al mantenimento in favore di Persona_4
Resta in ogni caso ferma la facoltà materna di recuperare le spese ordinarie e straordinarie finora sostenute per il figlio e poste a carico del padre ai sensi dei precedenti provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Per quanto invece concerne il figlio il padre ha chiesto la riduzione del contributo al Persona_4 suo mantenimento, mentre la madre ne ha chiesto l'aumento. Visto l'art. 337ter c.c., il Tribunale osserva che entrambi i genitori hanno uno stipendio netto mensile di € 1.300,00 circa (cfr. dichiarazioni dei genitori in udienza), che la madre provvede interamente al mantenimento diretto del minore, che il padre, non risultando più tenuto a mantenere Persona_4 ha maggiori disponibilità economiche rispetto al passato, e che essendo ormai Persona_1 adolescente, ha maggiori esigenze e bisogni: si ritiene pertanto di quantificare il contributo paterno al mantenimento di in € 280,00 mensili rivalutabili per spese ordinarie e nella metà delle Persona_1 spese straordinarie.
L'assegno unico dovrà essere percepito come per legge nell'ipotesi di affido c.d. super esclusivo a un solo genitore.
Ai sensi dell'art. 473bis.39 c.p.c., tenuto conto dell'esito del giudizio, non sussistono i presupposti per l'adozione di provvedimenti sanzionatori o risarcitori nei confronti della parte convenuta.
Ai sensi dei DM 55/2014 e 147/2022, tenuto conto della natura della causa e della complessità dell'istruttoria, le spese di lite si liquidano in € 6.000,00 oltre accessori.
Ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., tenuto conto della prevalente soccombenza della parte attrice, si ritiene di condannare quest'ultima a rifondere alla parte convenuta 2/3 delle spese di lite, e di compensare il restante 1/3.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 1325/2023, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- affida il figlio minore in via esclusiva alla madre , con facoltà Persona_1 Controparte_1 per quest'ultima di adottare autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per il figlio;
- colloca il minore presso la madre;
- dispone che il minore possa incontrare il padre inizialmente con modalità Parte_1 protette e in luogo neutro, previo positivo completamento da parte del padre di un percorso di sostegno psicologico e tenuto in ogni caso conto dei desideri e dei bisogni del minore;
- dispone la cessazione di ogni contributo al mantenimento del figlio maggiorenne Per_4
a carico del padre;
[...]
- condanna il padre a versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese € 280,00 rivalutabili annualmente (prima rivalutazione novembre 2026) a titolo di contributo al mantenimento ordinario per il figlio e a sostenere le spese straordinarie a lui necessarie nella Persona_1 misura della metà come da protocollo in uso presso questo tribunale;
assegno unico come per legge;
- condanna il padre a versare alla madre 2/3 delle spese di lite, liquidate in € 4.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA;
compensa 1/3 delle spese di lite.
Si comunichi alle parti, ai Servizi Sociali e alla Neuropsichiatria Infantile.
Biella, 22/10/2025
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore