Decreto cautelare 3 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 23 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 17 gennaio 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 18/04/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00124/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00237/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione UT di NO
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 237 del 2024, proposto da
BE SS, in proprio e quale titolare dell’impresa agricola “ SS BE ”, rappresentato e difeso dall’avvocato Igor Janes, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in NO, corso della Libertà, 35;
contro
Provincia UT di NO, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dalle avvocatesse Alexandra Roilo, Jutta Segna, Patrizia Gianesello e Angelika Pernstich, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso l’Avvocatura provinciale in NO, piazza Silvius Magnago, 1;
Comune di RN, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Caccioppoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
BBT – SE Galleria di Base del Brennero, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giandomenico Pittelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in NO, via Vintler, 17;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del decreto di esproprio del Direttore di Ripartizione della Provincia di NO n. 12653/2024 dd. 31.7.2024, notificato il 31.7.2024, con cui vengono espropriati gli immobili siti a RN (BZ) ed identificati con le pp.ff. 781/3, 783/1, 800, 812/1, 832/1 e 3192/3 C.C. RN;
- del richiamato decreto di stima del Direttore di Ripartizione della Provincia di NO n. 12607/2004 ( rectius 12607/2024) dd. 31.7.2024;
- della richiamata lettera dd. 26.7.2024 del Direttore di dipartimento alla Protezione dell’ambiente, della natura e del clima, Energia, Sviluppo del territorio e Sport di presa di posizione sulle osservazioni presentate, richiamata nel decreto di stima del Direttore di Ripartizione della Provincia di NO n. 12607/2004 ( rectius n. 12607/2024) dd. 31.7.2024;
- per quanto occorrer debba, della richiamata relazione di stima dd. 30.7.2024;
- del presupposto decreto dell’Assessore all’Amministrazione del Patrimonio della Provincia di NO n. 4566/2024 dd. 26.3.2024 di avvio del procedimento di esproprio;
- per quanto occorrer debba, della comunicazione del 27.3.2024 dell’Ufficio Amministrazione ed espropri della Provincia di NO di avvio della procedura di esproprio;
- della richiamata e non conosciuta delibera della Giunta provinciale di NO del 21.10.2020, ivi compreso il richiamato e non conosciuto estratto della seduta del 21.10.2020;
- della richiamata e non conosciuta “ lettera dd.18.03.2024 indirizzata alla Ripartizione Amministrazione del Patrimonio ” della Provincia di NO;
- della richiamata e non conosciuta “ richiesta di esproprio del direttore di dipartimento alla Protezione dell’ambiente, della natura e del clima, energia, sviluppo del territorio e sport prot. n. 280734 del 20.03.2024 ”;
- della richiamata e non conosciuta relazione tecnica del 12.9.2023;
- di ogni ulteriore atto presupposto, antecedente, infraprocedimentale, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia UT di NO, della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e della BBT – SE Galleria di Base del Brennero;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella pubblica udienza del giorno 9 aprile 2025 la consigliere Margit Falk Ebner e uditi per le parti i difensori come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Oggetto di impugnazione sono gli atti indicati in epigrafe, tra cui in particolare il decreto di esproprio del Direttore di Ripartizione della Provincia di NO n. 12653/2024 dd. 31.7.2024, notificato il 31.7.2024, avente ad oggetto l’espropriazione degli immobili siti a RN (BZ) ed identificati con le pp.ff. 781/3, 783/1, 800, 812/1, 832/1 e 3192/3 C.C. RN e il richiamato decreto di stima del Direttore di Ripartizione della Provincia di NO n. 12607/2024 dd. 31.7.2024.
Il ricorso, notificato in data 30.9.2024, poggia sui seguenti motivi di impugnazione:
“ 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e ss. della L.P. 15.04.1991 n.10 in relazione all’art.12, lett. f) della L.P. 10.07.2018 n.9 ed ai pareri della 12 Conferenza dei servizi in materia ambientale dalla Provincia di NO dd.22.05.2024 e dd.20.08.2024, con cui è stato riconosciuto che le aree oggetto di esproprio sono da tutelare per ragioni paesaggistiche, ambientali ed ecologiche; violazione e falsa applicazione degli artt.1 e 3 della L. 07.08.1990 n.241 e degli artt.1 e 7 della L.P. 22.10.1993 n.17 ed eccesso di potere per difetto di motivazione; eccesso di potere per difetto istruttorio; irragionevolezza dell’espropriazione ”;
“ 2) Eccesso di potere per contraddittorietà e per disparità di trattamento; irragionevolezza ed illogicità dell’espropriazione ”;
“ 3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e ss. della L.P. 15.04.1991 n.10; violazione e falsa applicazione degli artt.1 e 3 della L. 07.08.1990 n.241 e degli artt.1 e 7 della L.P. 22.10.1993 n.17 ed eccesso di potere per erroneità e difetto di motivazione; eccesso di potere per travisamento dei fatti e per difetto istruttorio; irragionevolezza dell’espropriazione ”;
“ 4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e ss. della L.P. 15.04.1991 n.10 per assenza dei presupposti per pervenire all’espropriazione delle aree di proprietà dei ricorrenti; violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e ss della L.P. 28.11.2001 n.17 e s.m.; violazione e falsa applicazione degli artt.1 e 3 della L. 07.08.1990 n.241 e degli artt.1 e 7 della L.P. 22.10.1993 n.17 ed eccesso di potere per erroneità e difetto di motivazione; eccesso di potere per difetto istruttorio; violazione dell’art.42 Cost; violazione dell’art.1, protocollo n. 1, CEDU: specie sotto il profilo della violazione dei canoni di ragionevolezza e di proporzionalità della ingerenza nella proprietà privata da parte del potere pubblico; irragionevolezza dell’espropriazione ”;
“ 5) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e ss. della L.P. 15.04.1991 n.10; eccesso di potere motivazione erronea, contraddittoria e perplessa; eccesso di potere per travisamento dei fatti e per difetto istruttorio; irragionevolezza dell’espropriazione ”;
“ 6) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e ss. della L.P. 15.04.1991 n.10; eccesso di potere per difetto istruttorio; irragionevolezza dell’espropriazione ”;
“ 7) Violazione del diritto di affidamento del proprietario a non vedersi privato in via definitiva del bene e della relativa attività di impresa agricola nonché del principio della certezza del diritto; violazione dell’art.1 del protocollo n. 1 della CEDU ”.
Per i suestesi motivi il ricorrente SS BE, in proprio e quale titolare dell’Impresa agricola “ SS BE ”, ha chiesto, previa richiesta di misure cautelari, l’accoglimento del presente ricorso e il conseguente annullamento degli atti e dei provvedimenti impugnati.
In via istruttoria il ricorrente ha chiesto disporsi apposita CTU / verificazione al fine di accertare se sull’immobile identificato con la p.f. 783/12 C.C. RN fosse possibile depositare ed abbancare il materiale di scavo proveniente dal cunicolo esplorativo o dalla tratta di accesso sud della Galleria di Base del Brennero.
Con decreto presidenziale n. 111/2024 del 3.10.2024 è stata accolta l’istanza cautelare monocratica e, per l’effetto, è stata sospesa, in via provvisoria, l’efficacia del decreto di esproprio n. 12653/2024 del 31.7.2024 fino alla data della camera di consiglio, fissata per il giorno del 22.10.2024.
Con formale atto di costituzione del 14.10.2024 si è costituita in giudizio la società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito denominata RFI), contestando in toto quanto ex adverso dedotto e prodotto e chiedendo dichiararsi l’inammissibilità e l’irricevibilità e comunque il rigetto, in ogni sua parte, del ricorso avversario, per essere infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese di lite.
Con formale atto di costituzione del 15.10.2024 si è costituita in giudizio anche la società BBT – SE Galleria di Base del Brennero (di seguito denominata BBT), contestando in toto l’avversario ricorso e le avversarie doglianze in quanto inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
Infine, con memoria di costituzione del 18.10.2024, si è costituita in giudizio la Provincia UT di NO (di seguito denominata PAB), la quale, dopo aver ampiamente preso posizione sui singoli motivi del ricorso, ha chiesto il rigetto dell’istanza cautelare in riforma del decreto cautelare n. 111/2024 e il rigetto del ricorso per inammissibilità e infondatezza con conferma degli atti e i provvedimenti impugnati.
Il Comune di RN e il Consorzio Osservatorio non si sono costituiti in giudizio.
Con successive memorie, entrambe del 18.10.2024, le società RFI e BBT hanno compiutamente preso posizione sulle doglianze e richieste del ricorrente, concludendo per il rigetto del ricorso e dell’istanza cautelare.
In seguito all’udienza in camera di consiglio del 22.10.2024, questo Tribunale, con ordinanza cautelare n. 125/2024 del 23.10.2024, ha rigettato l’istanza cautelare per i seguenti motivi: “ Considerato:
- che la procedura espropriativa impugnata dal ricorrente si inserisce nel più ampio contesto dei lavori di realizzazione del “Lotto 1: Quadruplicamento della linea ferroviaria Fortezza – NT GA” della Galleria di Base del Brennero (BBT), opera di importanza strategica sovranazionale che coinvolge più nazioni;
- che le aree oggetto della procedura espropriativa impugnata dal ricorrente sono indispensabili per il deposito del materiale di scavo derivante dall’esecuzione dei lavori del citato Lotto 1;
- che detto Lotto 1 è co-finanziato da fonti di finanziamento europeo CEF, per il quale è necessario attestare periodicamente il raggiungimento di milestone legate all’avanzamento dei lavori, in particolare dello scavo delle gallerie;
- che l’indisponibilità del sito ampliato di deposito di “ER”, oggetto della procedura di esproprio, determinerebbe un inevitabile fermo-scavo che impatterebbe sulle attività inserite nel programma di finanziamento europeo, con conseguente rischio di de-finanziamento (cfr. doc. 39 della Provincia - sollecito di RFI alla Provincia UT di NO in data 15.5.2024);
- che vi è, dunque, assoluta urgenza di poter disporre dell’ampliata zona “ER”, pena ritardi che graverebbero pesantemente sulla prosecuzione dell’opera;
- che, trattandosi di opera strategica, si applica l’art. 125 c.p.a.;
- che il menzionato art. 125 c.p.a. prevede al comma 2 che ‘in sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure ’;
- che la ratio della disciplina processuale de qua è quella di favorire l'iter di realizzazione delle opere anche a fronte dell'instaurazione di eventuali contenziosi i cui gli esiti potrebbero essere favorevoli al ricorrente;
Ritenuto:
- che, ad un primo e sommario esame, tipico della fase cautelare, il ricorso non appare sorretto dal necessario fumus boni iuris;
- che, comunque, nella comparazione dei diversi interessi in gioco assume un ruolo fondamentale la prosecuzione dei lavori già in atto al fine di non ostacolare il sollecito completamento dell’opera de qua;
- che l'interesse del ricorrente appare quindi recessivo rispetto a quello pubblico alla prosecuzione dei lavori;
- che, pertanto, da un’analisi degli atti di causa, tipica di questa fase del giudizio, appaiono insussistenti i presupposti di legge per la concessione della tutela interinale, e, in particolare, il pregiudizio grave ed irreparabile per come sopra evidenziato .”.
In vista dell’udienza pubblica, fissata per il giorno 15.1.2025, sono stati prodotti ulteriori documenti e memorie difensive e di replica.
Sentite le parti all’udienza pubblica del 15.1.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Con ordinanza collegiale n. 8/2025 del 15.-17.1.2025 questo Tribunale ha disposto i seguenti chiarimenti, chiedendo:
- alla Provincia UT di NO, se la p.f. 783/12 C.C. RN forma veramente oggetto degli immobili espropriati con l’impugnato decreto di esproprio;
- alla parte ricorrente, se il riferimento alla p.f. 783/12 C.C. RN è esatto o se è dovuto ad una svista.
L’udienza di discussione del merito è stata rinviata al 9 aprile 2025.
In data 21.1.2025 la Provincia UT di NO ha depositato sub n. 50 la presa di posizione dell’Ufficio Amministrazione ed Espropri, nella quale è stato esposto che la p.f. 783/12 non risulta dall’elenco proprietari e da nessun atto emesso dall’Ufficio Amministrazione ed Espropri, in quanto si tratta di una particella creata ex novo e frazionata dalla p.f. 783/1, oggetto di esproprio, e non ancora esistente al tavolare nel momento della procedura di esproprio e che la p.f. 783/12 è stata creata formalmente solo con la domanda tavolare e il successivo decreto tavolare. Inoltre la PAB ha depositato sub nn. 51 e 50 i documenti “ estratto mappa e legenda ” ed “ estratto catasto Bressanone – tipo di frazionamento ”.
In data 6.2.2025 ha preso posizione anche il ricorrente, chiarendo che:
- l’immobile identificato con la p.f. 783/12 C.C. RN è anch’esso oggetto di esproprio, costituendo una parte della p.f. 783/1 (lato sud) che è stata formata a seguito del frazionamento della p.f. 783/1 e della costituzione delle neoformate pp.ff. 783/11 e 783/12;
- con il decreto di esproprio n. 12653/2024 sono stati espropriati 6.493 mq. della p.f. 783/1, che corrispondono alle neoformate pp.ff. 783/11 (783/N1 - mq. 361) e 783/12 (783/N2 - mq. 6132), come emerge anche dai docc. sub n. 50 e n. 51 dimessi in atti dalla Provincia di NO;
- le censure formulate con il 6° motivo di ricorso riguardano quella parte della p.f. 783/1, situata sul lato sud, che è stata espropriata e che corrisponde alla neoformata p.f. 783/12.
In vista della pubblica udienza del 9.4.2025 le parti hanno prodotto ulteriori documenti e memorie difensive.
In occasione di detta udienza pubblica del 9.4.2025 la causa è stata trattenuta nuovamente per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Conseguentemente il Collegio è esonerato dall’esame delle eccezioni di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse sollevate dalle parti.
2. Va premesso quanto segue.
2.1. L’odierno ricorrente BE SS è proprietario del maso chiuso “ RI ” in P.T. 21/I C.C. RN (doc. 1 del ricorrente). Detto maso chiuso “ RI ” è posizionato in Val Riga a valle della SS 12 in prossimità del casello dell’A22 di RN a nord del paese di RN e della città di Bressanone.
2.2. Con delibera n. 89/2004 del 20.12.2004 il C.I.P.E. (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica del Governo italiano) approvava il progetto preliminare per la realizzazione della “ Galleria di Base del Brennero ”, nominando BBT concessionaria per il “ Cunicolo esplorativo ”, e RFI concessionaria per la tratta di accesso denominata “ Lotto 1 – Fortezza NT GA ”.
2.3. Nell’ambito della realizzazione del “ Cunicolo esplorativo ” e del lotto costruttivo “ Mules 2-3 ”, che costituisce la parte più importante e finale della costruzione del Tunnel di Base del Brennero sul territorio italiano, estendendosi dalla località di Mules fino al confine del Brennero, la progettazione prevedeva il sito “ ER ” come deposito principale del materiale proveniente dai lavori di scavo della galleria (il cd. “ MA ”).
Per tali esigenze BBT decideva di occupare temporaneamente le aree in oggetto e dopo aver apportato le necessarie varianti al Progetto Definitivo (approvato a suo tempo con delibera CIPE n. 71/2009) stipulava con l’odierno ricorrente SS BE apposite convenzioni di occupazione (convenzioni di occupazione temporanea del 2.4.2008, del 15.12.2015 e del 15.12.2015, doc. 2, 3 e 4 del ricorrente).
In base alle predette convenzioni, la cui scadenza è prevista per il 31.12.2025, BBT è stata autorizzata ad occupare in via provvisoria una parte del maso chiuso “ RI ”, con l’impegno di BBT di ripristinare, al termine dei lavori, la destinazione agricola dei terreni, anche mediante il riporto del terreno vegetale attivo (humus) - che è rimasto di proprietà dell’odierno ricorrente e che è stato scorticato prima dell’avvio dei lavori - sulla sommità del deposito rimodellato ed il rinverdimento delle aree occupate al fine di consentire la ripresa dell’attività agricola.
In seguito la PAB ha emanato i decreti di occupazione temporanea dd. 22.5.2008, prot. n. 207/6.3, e dd. 25.2.2016, prot. n. 1742/2016 (doc. 5 del ricorrente).
2.4. Per quanto attiene al diverso progetto per la realizzazione della “ tratta di accesso sud alla Galleria di Base del Brennero - lotto 1: Fortezza - NT GA ” di competenza di RFI, il progetto preliminare era stato approvato dalla PAB con deliberazione n. 3748 del 20.10.2003 e dal C.I.P.E. con successiva deliberazione n. 82 del 18.11.2010. Il progetto definitivo di tale opera, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 40 del 19.1.2016 e con successiva deliberazione del C.I.P.E. n. 8 del 3.3.2017, aveva previsto come depositi principali ove allocare il materiale di scavo altri siti denominati “ FO ”, “ GE ”, “ NE ” e “ LA ” (doc. 6 del ricorrente).
Il compendio dell’odierno ricorrente, invece, era stato inizialmente preso in considerazione solo come un’area di deposito eventuale e non come sito principale per il deposito del materiale di scavo.
2.5. In data 4.4.2018 RFI chiedeva l’approvazione di varianti al succitato progetto definitivo conseguenti all’ottemperanza alle prescrizioni formulate con la deliberazione del C.I.P.E. n. 8 del 3.3.2017.
Con delibera n. 723/2018 del 24.7.2018, avente ad oggetto “ Linea di accesso al Tunnel di base del Brennero - Tratto Fortezza – NT GA – Varianti conseguenti all'ottemperanza alle prescrizioni formulate con la delibera C.I.P.E. 8/2017 ” la PAB approvava tali varianti con una serie di prescrizioni, chiedendo tra l’altro a RFI di trasformare il compendio dell’odierno ricorrente da sito eventuale in sito principale anche per il deposito del materiale di scavo relativo alla realizzazione del citato lotto 1.
Con nota del 7.1.2019 RFI chiedeva l’approvazione di varianti al progetto definitivo a seguito delle prescrizioni della deliberazione della Giunta provinciale n. 723 del 24.7.2018.
Con delibera della Giunta provinciale n. 140 del 12.3.2019, avente ad oggetto: “ Linea di accesso al Tunnel di base del Brennero – Tratto Fortezza – NT GA – Varianti conseguenti all’ottemperanza alle prescrizioni formulate con la delibera della Giunta provinciale n. 723 del 24.07.2018 e la delibera C.I.P.E. 8/2017 ”, la PAB approvava le varianti al progetto definitivo per il lotto 1 della linea d’accesso alla Galleria di Base del Brennero “ Fortezza – NT GA ”, alle condizioni imposte dal comitato ambientale nel parere n. 2/2019.
Con delibera n. 72/2020 dell’1.8.2020 RFI approvava la variante al progetto definitivo prevedendo il compendio come sito di deposito principale anche per il relativo materiale di scavo.
2.6. Detti atti relativi alle varianti al progetto definitivo nell’ambito della procedura d’intesa, in cui il sito “ ER ” era stato previsto come sito principale anche per il deposito del materiale di scavo proveniente dal lotto 1, ed in particolare la delibera della Giunta provinciale di NO n. 140 del 12.3.2019, la delibera presupposta della Giunta provinciale di NO n. 723 del 24.7.2018, il presupposto “ avviso di avvio del procedimento volto all'approvazione a cura del CIPE del progetto definitivo delle varianti conseguenti all'ottemperanza alle prescrizioni formulate con l'approvazione del progetto definitivo del lotto I Fortezza –NT GA di cui alla deliberazione CIPE n. 8/2017 con contestuale dichiarazione di pubblica utilità ”, pubblicato sul quotidiano “ Alto Adige ” in data 22.1.2019, venivano impugnati dall’odierno ricorrente BE SS, in proprio e quale titolare dell’Impresa Agricola “ SS BE ” dinnanzi al TAR del Lazio (ricorso sub n. RG 6092/2019).
Detto ricorso veniva respinto dal TAR del Lazio con sentenza n. 8392/2023.
2.7. Nel contempo, con delibera della Giunta provinciale n. 745/2019 del 3.9.2019, la PAB – dopo aver avviato una procedura di variante urbanistica con delibera n. 870/2018 del 4.9.2018 – approvava la modifica del P.U.C. del Comune di RN, assoggettando quasi tutto l’aRE di deposito “ ER ” ad un vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 18 l.p. 13/1997 tramite la sua dedica urbanistica a “ zona per attrezzature collettive sovracomunali ” e l’inserimento dell’art. 47 delle NDA (doc. 1 di BBT).
2.8. A seguito della destinazione a “ zona per attrezzature collettive sovracomunali ” la PAB procedeva, quindi, con il decreto di stima n. 23667/2020 ed il decreto di esproprio n. 25596/2020, all’esproprio delle aree facenti parte del Maso chiuso “ RI ” per una superficie complessiva di 256.217 mq (doc. 2 e 3 del BBT). La decisione di procedere all’esproprio dell’aRE “ ER ”, anziché procedere con delle occupazioni temporanee si fondava su una decisione del Presidente e dalla Giunta provinciale come risulta dal verbale della seduta di Giunta del 21.1.2020 (doc. 6 della PAB).
2.9. Sia la variante urbanistica, sia i decreti di esproprio venivano impugnati dall’odierno ricorrente BE SS, in proprio e quale titolare dell’Impresa Agricola “ SS BE ” prima dinnanzi a questo TRGA e poi, dinnanzi al Consiglio di Stato. Tutti i gravami sono stati respinti dal TRGA di NO con le sentenze n. 217/2020 e n. 113/2023 e dal Consiglio di Stato con le decisioni n. 10108/2022 e n. 363/2024. Con la sentenza n. 363/2024 del Consiglio di Stato veniva respinto anche l’appello averso la sentenza n. 8392/2023 del Tar del Lazio.
2.10. Posto che il sito “ ER ” risultava insufficiente per contenere anche le quantità di materiale ancora da depositare e proveniente dall’accesso Sud, la PAB, con delibera n. 794/2023 del 19.9.2023, provvedeva di avviare il procedimento di modifica d’ufficio del P.U.C. del Comune di RN consistente nell’ampliamento della zona per attrezzature pubbliche sovracomunali “ IG ” di ulteriori 2,9 ettari, ricomprendendo le pp.ff. 781/3, 783/1, 800, 812/1, 832/1 e 3192/3 C.C. RN, oggetto del presente ricorso (doc. 30 della PAB).
Avverso detta nuova modifica d’ufficio del P.U.C. di RN l’odierno ricorrente presentava le osservazioni dd. 7.11.2023, con cui evidenziava, tra l’altro, la presenza di ghiaia idonea alla produzione di calcestruzzo per un volume di ca. mc. 550.000 nel sottosuolo delle aree interessate dalla nuova variante urbanistica nonché l’intervenuta stipula con la società Beton Lana S.r.l. di due distinti contratti preliminari di affitto dd. 21.4.2023 per l’estrazione della ghiaia e per il deposito di materiale, rilevando che l’eventuale espropriazione di tali immobili comporterebbe l’impossibilità di estrarre detto materiale, con conseguente risoluzione dei contratti già stipulati, e l’obbligo di risarcire i danni che ne conseguiranno. Inoltre l’odierno ricorrente sosteneva che parte dell’ampliamento della zona “ ER ” lungo il fiume Isarco era prevista su aree assoggettate all’obbligo di osservare una fascia di rispetto di 10 m dal fiume, ed in parte anche ai vincoli di tutela paesaggistica e degli insiemi. Lamentava altresì che la modifica del P.U.C. non era stata assoggettata a VAS e che il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS risultava illegitIM, in quanto condotto sulla base di documentazione non attuale e redatta per la precedente modifica del piano urbanistico approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 745/2019. La valutazione di non assoggettare la modifica del P.U.C. a VAS doveva quindi considerarsi errata.
Oltre a ciò, l’odierno ricorrente contestava la necessità di dover ampliare l’area di deposito sulle aree di sua proprietà, facendo presente che dopo lo smantellamento dell’impianto per la produzione dei conci (che era stato realizzato nell’anno 2018 e che occupa una superficie di circa 3 ha delle aree già espropriate), previsto a far data dal 2023, l’area liberata avrebbe potuto essere utilizzata per il deposito di tutto il materiale di scavo (doc. 14 del ricorrente).
Successivamente, con delibera della Giunta provinciale n. 1151/2023 del 19.12.2023, la PAB approvava, in via definitiva, la modifica d’ufficio del P.U.C. del Comune di RN mediante ampliamento della zona per attrezzature pubbliche sovracomunali “ ER ”. Le osservazioni presentate dall’odierno ricorrente BE SS venivano respinte sulla base delle seguenti valutazioni della Commissione provinciale per il territorio e il paesaggio che aveva espresso parere favorevole alla modifica al piano urbanistico nella seduta del 7 dicembre 2023: “ Il progetto non è ancora stato approvato e l’interesse pubblico dell’ampliamento della zona “ER” prevale sulle attività del privato. La fascia di rispetto di 10 m lungo il fiume Isarco è rispettata. Il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS è stato seguito ed accertato dall’Ufficio Valutazioni ambientali, che si è espresso indicando che la modifica del piano urbanistico non è da assoggettare a VAS. La necessità di ampliare la zona “ER” è giustificata dalle esigenze che RFI SpA ha espresso alla Provincia UT di NO con propria istanza. Sul tema della quantificazione dell’indennità che sarà riconosciuta la Commissione non si esprime in quanto tale aspetto è successivo alla modifica urbanistica. La Commissione respinge l’osservazione pervenuta, infine indica che dovrà essere garantita in ogni momento l’accessibilità veicolare al maso “ER” (p.ed. 317/1 C.C. RN I). ” (doc. 7 della PAB).
Detta modifica definitiva del P.U.C. del Comune di RN non veniva impugnata dall’odierno ricorrente BE SS.
2.11. Con richiesta di data 20.3.2024 il Dipartimento alla Protezione dell’ambiente, della natura e del clima, Energia e Sviluppo del territorio e Sport, su istanza di RFI, richiedeva all’Ufficio Amministrazione ed espropri l’avvio del procedimento di esproprio per le suindicate particelle fondiarie facenti parte del Maso chiuso “ RI ” di proprietà dell’odierno ricorrente BE SS (doc. 1 + 1a + 1b e doc. 2 della PAB).
2.12. Valutata la richiesta di esproprio con allegati (doc. 8), l’Ufficio Amministrazione ed Espropri procedeva con l’avvio del procedimento di cui al decreto n. 4566/2024 (doc. 9 della PAB), effettuando le pubblicazioni prescritte dalla l.p. 10/1991 (doc. 10 della PAB) e notificando al proprietario BE SS via PEC la comunicazione dell’avvio del procedimento con la possibilità di prendere visione della documentazione presso il Comune di RN a partire dall’1.4.2024 fino al 15.4.2024 e di poter presentare osservazioni scritte (doc. 11 della PAB).
2.13. In data 16.4.2024 il Comune di RN certificava l’avvenuto deposito dei documenti, comunicando che durante il periodo di deposito ( id est dall’1.4.2024 fino al 15.4.2024) non erano state presentate osservazioni presso il Comune (doc. 12 della PAB).
2.14. In data 15.4.2024, tuttavia, l’odierno ricorrente BE SS presentava mediante il suo legale delle osservazioni (doc. 13 della PAB), notificandole direttamente all’ Ufficio Amministrazione ed Espropri.
In particolare, l’odierno ricorrente faceva presente che con riferimento alle aree in questione erano stati stipulati con la Beton Lana S.r.l. dei contratti preliminari di affitto dd. 21.4.2023 per l’estrazione di ghiaia nonché per il deposito di materiale (doc. 8 e 9 del ricorrente). Chiedeva, quindi, che venisse indennizzato anche il materiale per la produzione di calcestruzzo presente nel sottosuolo, per un volume pari a ca. mc. 550.000, e risarcito il danno per la perdita degli introiti. Inoltre chiedeva che le aree in questione non venissero espropriate, ma che venisse disposta l’occupazione temporanea per permettere che le stesse potessero essere riconsegnate dopo il deposito del materiale proveniente dalla realizzazione dell’accesso Sud alla Galleria di Base del Brennero.
Inoltre affermava che le pp.ff. 832/1 e 783/1 risultavano occupate in maniera abusiva in seguito all’indebito deposito del materiale proveniente dallo scavo dell’accesso Sud della Galleria di Base del Brennero.
2.15. Nel frattempo, l’Ufficio Amministrazione ed espropri richiedeva all’Ufficio EsIM della PAB lo stato di consistenza per procedere poi con la stima delle aree in oggetto. Con lettera del 4.6.2024, inviata via PEC con ricevuta di accettazione e avvenuta consegna, l’odierno ricorrente BE SS veniva informato che il sopralluogo per lo stato di consistenza era stato fissato per il 24.6.2024.
L’odierno ricorrente BE SS non si presentava a tale sopralluogo (doc. 14 della PAB).
2.16. In seguito, il Direttore del Dipartimento alla Protezione dell’ambiente, della natura e del clima, Energia e Sviluppo del territorio e Sport, prendeva posizione sulle osservazioni dell’odierno ricorrente BE SS, trasmettendo le controdeduzioni (doc. 15 della PAB), le quali formulano parte integrante del decreto di stima. In particolare, si affermava che l’intervento in oggetto è di interesse sovranazionale e prevale quindi sull’interesse privato. Inoltre, si faceva riferimento all’esito negativo della Conferenza di servizi che aveva rigettato la domanda all’apertura di una cava a scopi privati, presentata dalla Beton Lana S.r.l. in data 26.6.2023. Inoltre, si faceva presente che non poteva nemmeno essere accolta la proposta di occupazione temporanea anziché di esproprio in quanto l’area è destinata a deposito principale e definitivo del materiale di scavo. Nemmeno l’asserita natura abusiva dell’occupazione temporanea trovava conforto, in quanto le particelle citate risultano essere oggetto delle convenzioni di occupazione temporanea stipulate tra BBT e l’odierno ricorrente BE SS stesso e del decreto di occupazione temporanea n. 339/6.3 del 25.8.2015 (doc. 16 e 17 della PAB).
2.17. In data 30.7.2024 l’Ufficio EsIM della PAB trasmetteva la stima delle aree da espropriare (doc. 18 e 19 della PAB) e l’Ufficio Amministrazione ed Espropri provvedeva ad emettere il decreto di stima n. 12607/2024 (doc. 20 della PAB).
Detto decreto di stima veniva notificato in data 31.7.2024 via PEC all’odierno ricorrente BE SS (doc. 21 della PAB) con la precisazione che la stima veniva depositata presso il Comune di RN per la presa in visione.
2.18. Il medesimo giorno veniva notificato anche il decreto d’esproprio n. 12653/2024 (doc. 22, 23 e 24 della PAB), vista l’urgenza di depositare il materiale di scavo.
Avvenuta la notifica del decreto d’esproprio, l’Ufficio Amministrazione ed espropri elaborava la domanda tavolare per il passaggio di proprietà degli immobili dall’odierno ricorrente BE SS al patrimonio disponibile della PAB. Con successivo decreto tavolare sub G.N. 1775/2024 le aree oggetto di esproprio passavano, quindi, alla PAB (doc. 25 della PAB).
Con la comunicazione del Comune di RN di data 3.9.2024 sull’avvenuto deposito della documentazione di stima per un lasso di tempo di 30 giorni (doc. 26 della PAB), il procedimento di esproprio veniva formalmente concluso.
2.19. In data 5.9.2024 venivano iniziati i lavori di taglio del bosco presente sulle aree oggetto di esproprio da parte di un’impresa all’uopo incaricata.
2.20. Con il presente ricorso, notificato in data 30.9.2024, il ricorrente BE SS, in proprio e quale titolare dell’impresa Agricola “ SS BE ” impugnava il succitato decreto d’esproprio e tutti gli atti presupposti e connessi.
In ottemperanza del decreto presidenziale n. 111/2024 del 3.10.2024, con il quale era stata accolta, provvisoriamente, l’istanza cautelare monocratica presentata dall’odierno ricorrente BE SS, i lavori di taglio del bosco venivano sospesi.
Gli stessi venivano ripresi in seguito all’ordinanza cautelare n. 125/2024 del 23.10.2024, con la quale era stata rigettata definitivamente l’istanza cautelare.
3. Con il primo motivo il ricorrente lamenta sostanzialmente che l’esproprio de quo sarebbe in contrasto con il parere negativo dell’Ufficio valutazioni ambientali dd. 22.5.2024, rilasciato nell’ambito del procedimento amministrativo avviato su istanza della Beton Lana S.r.l., avente ad oggetto il rilascio dell’autorizzazione per la coltivazione di una cava di ghiaia sulle aree immediatamente confinati con quelle oggetto di esproprio.
3.1. A dire del ricorrente, da detto parere espresso nella seduta del 22.5.2024 e dal successivo parere espresso nella seduta del 20.8.2024 sulle osservazioni presentate dalla Beton Lana S.r.l., emergerebbe che dette aree sarebbero coperte da un bosco di pini secondari con sottobosco di latifoglie, avente un’estensione pari a 2,27 ettari, rispetto ai 2,9 ettari oggetto di espropriazione. Conseguentemente la Conferenza dei servizi in materia ambientale della PAB avrebbe espresso il proprio parere negativo per ragioni paesaggistiche, ambientali ed ecologiche, ritenendo, in particolare, che il bosco ivi esistente sarebbe da tutelare stante la presenza al suo interno di alcune specie animali e vegetali in via di estinzione ed in quanto costituirebbe un importante luogo di riposo ed un biotopo di passaggio per gli uccelli migratori e per gli animali selvatici in migrazione (“ L’apertura della cava di ghiaia dal punto di vista forestale viene rifiutata, in quanto con ciò si eliminerebbe una delle ultime isole di bosco rimaste nella zona attorno all’uscita dell’autostrada RN/Bressanone. Circa 12,50 ettari di bosco adiacente a quest’area sono già scomparsi dal 2014 a causa di cambiamenti culturali. Il bosco di pini secondari con sottobosco di latifoglie che si è sviluppato in questa zona, grazie alla sua struttura rada e al sottobosco di arbusti, costituisce un habitat favorevole per numerose specie di animali e vegetali. Nelle immediate vicinanze dell’area di progetto, è stata confermata la presenza del lucertolone e dell’insetto DE venatus, altamente minacciati (Naturabrowser, rilevazione 2021). Per gli uccelli migratori (principale rotta migratoria) e gli animali selvatici in migrazione, l’attuale area rimanente offre anche un importante luogo di riposo e costituisce un biotopo di passaggio per raggiungere altri habitat adatti. La crescente riduzione dell’area forestale di altri 2,5 ettari circa e l’inquinamento aggiuntivo (rumore, polvere, traffico) ridurranno ulteriormente la qualità dell’habitat delle aree rimanenti. L’inquinamento da polveri e vento, in particolare, è aumentato notevolmente nell’area dell’insediamento a causa della conversione dei terreni forestali in passato e dall’estrazione di ghiaia attualmente in corso. ”) (parere del 22.5.2024, doc. 18 del ricorrente; idem parere del 20.8.2024, doc. 19 del ricorrente).
Pertanto, a fronte dell’appurata necessità di tutelare la zona boschiva ivi esistente, compresa quella presente sugli immobili del ricorrente interessati dall’esproprio in esame, gli impugnati provvedimenti risulterebbero, a dire del ricorrente, non solo illegittimi, ma anche irragionevoli. Sarebbe, infatti, del tutto irragionevole procedere all’esproprio di immobili al dichiarato fine di depositare sui medesimi il materiale di scavo, quando detti immobili sono coperti da un bosco di pini secondari con sottobosco di latifoglie esistente che, secondo i pareri citati, non può essere abbattuto per ragioni paesaggistiche, ambientali ed ecologiche e sul quale, pertanto, non sarebbe consentita alcuna forma di deposito di materiale.
L’irragionevolezza discenderebbe, quindi, proprio dal fatto che l’esproprio degli immobili del ricorrente si rivelerebbe inutile in quanto non permetterebbe di depositare il materiale di scavo proveniente dalle opere pubbliche a causa, non solo dell’impossibilità di abbattere il bosco presente su detta area, ma anche perché determinerebbe un inquinamento aggiuntivo in termini di rumore, polvere, traffico.
Gli atti di esproprio impugnati risulterebbero, pertanto, illegittimi ed irragionevoli non essendo materialmente possibile la realizzazione del deposito ovvero dell’abbancamento del materiale di scavo sulle aree del ricorrente.
Inoltre, i provvedimenti impugnati sarebbero affetti anche da eccesso di potere per difetto istruttorio, non essendo stati condotti, anteriormente all’avvio del procedimento di esproprio ed all’emissione del decreto di esproprio n. 12653/2024 dd. 31.7.2024, delle indagini conoscitive ovvero degli studi preliminari volti appunto ad appurare se il bosco presente sulle aree da espropriare fosse soggetto a forme di tutela e se potesse, in particolare, essere abbattuto per far spazio al materiale di scavo da depositare.
Infine, i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi per difetto assoluto di motivazione, in quanto non conterrebbero le ragioni per le quali il bosco presente sulle aree da espropriare possa essere abbattuto e sostituito con il deposito di materiale e le specie animali a rischio di estinzione in quanto “ altamente minacciati (Naturabrowser, rilevazione 2021) ” possano essere sacrificate per far posto all’abbancamento del materiale.
3.2. Le censure sono inammissibili, oltre che infondate.
3.2.1. Come già esposto sopra, l’impugnata espropriazione delle aree di proprietà del ricorrente consegue alla modifica urbanistica del P.U.C. di RN, avviata con delibera n. 794/2023 del 19.9.2023 della Giunta provinciale ed approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1151 dd. 19.12.2023 (pubblicata sul BUR del 21.12.2023, n. 51) (doc. 7 della PAB).
Detta modifica urbanistica al P.U.C. di RN non è stata impugnata dal ricorrente BE SS, il quale si era limitato a presentare le proprie osservazioni dd. 7.11.2023.
In tale occasione il SS lamentava, tra l’altro, che la modifica urbanistica del P.U.C. di RN non sarebbe stata assoggettata a VAS e che il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS risulterebbe illegitIM, in quanto condotto sulla base di documentazione non attuale e redatta per la precedente modifica del piano urbanistico approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 745/2019.
Non avendo, quindi, il ricorrente BE SS impugnato la modifica urbanistica del P.U.C. di RN approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1151 dd. 19.12.2023, essendosi limitato, invece, a presentare in data 7.11.2023 le proprie osservazioni, tutte le censure riguardanti gli aspetti ambientali fatte valere dal ricorrente in questa sede avverso l’esproprio delle aree interessate da detta modifica urbanistica sono inammissibili, in quanto tardive.
3.2.2. Inoltre, le censure sono anche palesemente infondate.
Al riguardo va innanzitutto osservato che i pareri negativi espressi nelle sedute del 22.5.2024 e del 20.8.2024, richiamati dal ricorrente, riguardano il procedimento amministrativo avente ad oggetto la domanda di apertura di una cava, presentata da un soggetto privato ( id est : la Beton Lana S.r.l.). Le risultanze di detto procedimento amministrativo relativo alla richiesta di apertura di una cava non sono dunque paragonabili con quelle del procedimento avente ad oggetto la modifica d’ufficio del P.U.C. di RN, nel quale, evidentemente, sono stati valutati interessi pubblici diversi e differenti. A maggior ragione detto procedimento amministrativo avente ad oggetto l’apertura di una cava ha a che fare con il presente procedimento di esproprio che costituisce una necessaria conseguenza della modifica d’ufficio del P.U.C. di RN, divenuta definitiva ed inoppugnabile in seguito alla mancata impugnazione da parte del ricorrente.
3.2.3 A prescindere da ciò, la necessità di detta modifica d’ufficio del P.U.C. di RN è dovuta al fatto che RFI nel 2023 aveva rappresentato alla PAB l’urgenza di disporre dell’intera area “ ER ” per il deposito dei materiali di scavo derivanti dall’esecuzione dei lavori del “ Lotto 1: Quadruplicamento della linea ferroviaria Fortezza – NT GA ”.
A fronte di tale provata necessità di ampliare l’area di deposito del materiale di scavo, la PAB ha avviato, quindi, con delibera n. 794 dd. 19.9.2023 (doc. 30 della PAB), munita di rapporto ambientale preliminare (doc. 34 della PAB), il procedimento di modifica d’ufficio del P.U.C. di RN riguardante l’ampliamento della zona per attrezzature pubbliche sovracomunali “ ER ”, consistente nell’ampliamento della zona per un totale di circa 2,9 ettari. L’ampliamento riguarda un’area a sud (ca. 0,47 ettari di verde agricolo), un’area a ovest dell’attuale deposito (ca. 2,27 ettari di bosco e 0,1 ettari di verde agricolo) e una parte della strada d’accesso esistente (ca. 0,09 ettari di strada comunale tipo B).
Detta delibera n. 794 dd. 19.9.2023 (doc. 30 della PAB) è stata notificata al ricorrente BE SS (doc. 31-33 della PAB) ed è stata esposta al pubblico per la durata di 30 giorni, a partire dal 9.10.2023, nella segreteria del Comune di RN e presso la sede dell’Amministrazione provinciale.
Nella delibera è stato dato espressamente conto che “ ai sensi dell’art. 6 comma 2 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, questa modifica al piano urbanistico è stata sottoposta a verifica di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica, per la quale il richiedente ha redatto un rapporto ambientale preliminare. L’Ufficio Valutazioni ambientali con parere del 2 agosto 2023 constata che questa modifica non è da assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica ”.
Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la modifica d’ufficio del P.U.C. di RN è stata, dunque, valutata dall’Ufficio Valutazioni ambientali, il quale con il parere del 2.8.2023 ha ritenuto, per le seguenti ragioni, che la modifica non dovesse essere sottoposta a VAS: “ Il rapporto preliminare ambientale elaborato da Dr. TE AS è stato trasmesso all’Agenzia tenendo conto dei criteri dell’allegato II della Direttiva 2001/42/CE. Il rapporto preliminare indica le caratteristiche del piano ed i potenziali impatti significativi sull’ambiente dipendenti dall'attuazione del piano: • Nel corso della realizzazione della tratta d’accesso sud alla Galleria di Base del Brennero - Lotto di costruzione 1: Fortezza – NT GA, devono essere depositati circa 4,5 milioni di m³ di materiale di scavo secondo il relativo progetto approvato. A questo scopo, la discarica già esistente "ER", che si trova a nord di Novacella, nella Valle posteriore di Riga, orograficamente a destra del fiume Isarco, sarà ampliata. Per tale ampliamento, un totale di circa 0,7 ettari di verde agricolo e circa 2,7 ettari di bosco saranno riconvertiti in zone per attrezzature collettive sovracomunali. • Secondo il rapporto ambientale preliminare, nell'area di estensione occidentale della discarica, attualmente designata come bosco nel piano urbanistico del Comune di RN, sono state rinvenute diverse farfalle diurne, tra cui la EA del IM, una specie rigorosamente protetta dall'Allegato IV della Direttiva Habitat, e NI LA e L. LI, che sono integralmente protetti dalla legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6. Secondo il rapporto ambientale preliminare, l'area interessata dalla modifica del piano in questione è, nella migliore delle ipotesi, solo marginalmente idonea alla riproduzione di queste specie, motivo per cui si può escludere un impatto negativo significativo sullo sviluppo della popolazione delle specie attraverso l'utilizzo delle aree. Oltre alle specie protette di farfalle, nelle aree di espansione interessate dalla modifica del piano sono state trovate altre specie animali protette: Il IB UN, il IB RE e il AL PE sono particolarmente degni di nota in quanto specie elencate nell'Allegato I della Direttiva Uccelli. Secondo il rapporto ambientale preliminare, la foresta o i cespugli nell'area della zona di ampliamento prevista sono meno adatti come zone di riproduzione per i rapaci citati a causa dei fattori di disturbo antropico già presenti nell'area. A seguito della perdita di habitat conseguente alla presente modifica del piano, le tre specie di rettili individuate nelle aree di espansione (ramarro occidentale, TO AI e colubro di Esculapio), tutte specie protette elencate nell'Allegato IV della Direttiva Habitat, potrebbero subire una compromissione diretta e almeno temporanea, anche se solo locale. Secondo il rapporto ambientale preliminare, occorre quindi prestare particolare attenzione alle misure di mitigazione e al ripristino finale della superficie in questione. • Secondo il rapporto ambientale preliminare, l'impatto della modifica del piano sul paesaggio può essere classificato come basso, considerando il fatto, che si tratta di un ampliamento di una discarica già esistente e l'area interessata è poco visibile. • A causa del cantiere ovvero della discarica esistente, la situazione dell'aria e del rumore nell'area del progetto è peggiorata rispetto allo stato iniziale. Questa condizione rimarrà per tutta la durata del cantiere, compreso il successivo periodo di smantellamento. • L'area a sud da riassegnare secondo la presente modifica del piano urbanistico è già attualmente utilizzata come discarica e rispetta, secondo il rapporto ambientale preliminare, la distanza minima di 10 m dalla sponda del fiume Isarco. • Nell'area interessata dalla modifica del piano non sono presenti sorgenti e aree di tutela dell'acqua potabile, siti Natura 2000, biotopi, monumenti naturali, elementi paesaggistici protetti o zone archeologiche. • Il rapporto ambientale preliminare elenca diverse misure di mitigazione per ridurre il più possibile gli effetti negativi significativi sull’ambiente. Alla luce di quanto esposto gli impatti ambientali non risultano significativi in modo tale da giustificare l’espletamento della procedura di VAS. L’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima, considerando i criteri di cui all’allegato II della Direttiva 2001/42/CE, ha pertanto deciso che la modifica in oggetto del piano urbanistico comunale di RN nel rispetto delle prescrizioni/indicazioni specificate nei pareri allegati non è da sottoporre alla procedura di VAS. ”.
3.2.4. La delibera n. 1151/2023 del 19.12.2023 della Giunta provinciale di approvazione definitiva della modifica d’ufficio al P.U.C. di RN (doc. 7 della PAB) ha confermato, inoltre, che anche tutti gli altri uffici competenti che hanno esaminato, alla luce degli interessi pubblici sottesi, la modifica d’ufficio del P.U.C. di RN sotto aspetti ambientali avevano espresso parere positivo:
- “ L’Ispettorato forestale Bressanone, con lettera del 31 ottobre 2023 (n. prot. 850654) ha espresso un parere positivo ”;
- “ L’Ufficio Pianificazione paesaggistica, con email del 28 novembre 2023 (n. prot. 936958) ha espresso parere positivo a condizione che in compensazione a lungo termine della perdita di ambienti naturali e di elementi ecologicamente strutturanti corrisponda una risistemazione e rinverdimento di parti della superficie di deposito, in particolare delle scarpate di deposito del materiale… ”;
- “ La Commissione provinciale per il territorio e il paesaggio ha espresso parere favorevole alla modifica al piano urbanistico nella seduta del 7 dicembre 2023. La Commissione prende atto del parere del Comune di RN espresso con DCC n. 84/2023 e rimanda ad una eventuale successiva modifica urbanistica la valutazione della trasformazione della zona per attrezzature pubbliche sovracomunali in verde agricolo. La Commissione condivide il parere dell’ufficio Pianificazione paesaggistica… ” (doc. 7 della PAB).
3.2.5. Sul punto va, infine, anche sottolineato che il citato parere dd. 2.8.2023 dell’Ufficio Valutazioni ambientali, che aveva qualificato detta modifica urbanistica del P.U.C. di RN non assoggettabile a VAS, costituisce una determinazione di natura provvedimentale del tutto autonoma che avrebbe dovuto essere direttamente impugnata dal soggetto interessato, ossia dal ricorrente BE SS.
Al riguardo si richiama la costante giurisprudenza di questo Tribunale che ha già più volte precisato quanto segue: “ A tale proposito va rilevato in termini generali che la verifica di assoggettabilità costituisce un procedimento di valutazione preliminare autonomo e non necessariamente propedeutico alla VAS vera e propria (cfr. TRGA NO, 13 maggio 2021, n. 144 e C.G.A. per la Regione Sicilia, 8 marzo 2021, n. 193). L'esito della verifica di assoggettabilità (a VAS) pone, infatti, fine al procedimento se di contenuto negativo, come nel caso di specie, essendo altrimenti destinato a sfociare nel procedimento di VAS, di cui costituisce pertanto una fase preliminare, oltre che eventuale. Il tutto su un piano di diverso approfondimento che si conclude con un giudizio di necessità rispettivamente di non necessità di approfondimento attraverso la procedura di VAS (cfr. Consiglio di Stato, Sezione II, 7 settembre 2020, n. 5379). ” (TRGA di NO, n. 57 dd. 24.2.2024; idem n. 244 del 2024 e n. 124/2024; Tar Toscana – Firenze, n. 199/2024).
Anche il Consiglio di Stato ha confermato la necessità dell’impugnazione autonoma di detti pareri: “ Va pertanto ribadito che la pronuncia di compatibilità ambientale attiene a un sub-procedimento che si inserisce all’interno del più ampio e articolato procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003. Tale pronuncia di compatibilità ambientale costituisce quindi il provvedimento conclusivo del relativo sub-procedimento, ha rilevanza esterna e, come tale, è impugnabile in via autonoma. ” (Cons. Stato, sez. IV n. 9078/2022; sez. II, 21 aprile 2021 n. 322; sez. IV, 29 agosto 2019, n. 5984 e 3 marzo 2009, n. 1213; sez. VI, 14 ottobre 2014, n. 5092 e la giurisprudenza ivi richiamata).
Nella fattispecie, il termine per l’impugnazione del parere dd. 2.8.2023 iniziava a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito dell’Agenzia (doc. 37 e 37 della PAB) o, al più tardi, dalla data di notifica della delibera della Giunta n. 794/2023 del 19.9.2023 al diretto interessato BE SS (doc. 31 e 32 della PAB).
Non avendo il ricorrente impugnato il parere dd. 2.8.2023 le censure di natura ambientalistica e paesaggistica sono comunque tardive e inammissibili anche sotto questo ulteriore aspetto.
3.2.6. Concludendo, le censure di cui al primo motivo sono, oltre che tardive e inammissibili, anche infondate, posto che i vari aspetti ambientali e paesaggistici sono stati esaurientemente esaminati e valutati dagli uffici competenti alla luce degli interessi pubblici sottesi alla modifica urbanistica de qua.
Nessuna irragionevolezza o illegittimità può essere, dunque, riscontrata nell’ambito della procedura di modifica urbanistica, e tantomeno in quella di esproprio che – giova ribadirlo – rappresenta una necessaria conseguenza della prima.
Né tantomeno sussiste il lamentato difetto istruttorio alla luce dei vari pareri raccolti nell’ambito del procedimento di modifica d’ufficio del P.U.C. di RN che hanno esaminato molteplici profili, tra cui anche quelli ambientali e paesaggistici.
Infine non è riscontrabile neanche il lamentato difetto di motivazione. Non è, infatti, comprensibile, perché l’impugnato decreto di esproprio dovrebbe contenere una motivazione sulle ragioni “ per le quali il bosco presente sulle aree da espropriare può essere abbattuto e sostituito con il deposito di materiale… ”, atteso che nelle osservazioni del 15.4.2023 presentate dal ricorrente BE SS nell’ambito della procedura di esproprio lo stesso non aveva rappresentato alcun aspetto ambientale, paesaggistico e naturalistico.
Al riguardo va, infatti, ricordato che il ricorrente con le osservazioni del 15.4.2023 (doc. 17 del ricorrente) rese nel contesto del procedimento di esproprio si è opposto all’acquisizione coattiva sempre e solo per ragioni diverse da quelle ambientalistiche e naturalistiche, prima fra tutte, quella di voler aprire sulle aree di sua proprietà una cava per l’estrazione di ghiaia per la produzione di calcestruzzo che determinerebbe, senza dubbio alcuno, effetti pregiudizievoli dal punto di vista naturalistico sull’area de qua .
Risulta, quindi, evidente che l’invocata tutela ambientale dei luoghi da parte del ricorrente BE SS nel presente ricorso è meramente strumentale ed ingiustificata.
Il primo motivo va dunque disatteso.
4. Con il secondo motivo il ricorrente fa valere sostanzialmente le stesse doglianze di cui al primo motivo di ricorso, ma sotto il diverso aspetto della contraddittorietà e della disparità di trattamento.
In particolare il ricorrente, richiamando sempre i pareri negativi del 22.5.2024 e del 20.8.2024 della Conferenza dei servizi in materia ambientale, secondo cui vi sarebbe necessità di tutelare il bosco di pini secondari con sottobosco di latifoglie, afferma che l’impugnato decreto di esproprio degli immobili di sua proprietà per il deposito di materiale di scavo si porrebbe in netta contraddizione con il precedente diniego della domanda dd. 23.6.2023 volta ad ottenere l’autorizzazione alla coltivazione di una cava di ghiaia sulle aree immediatamente confinanti con quelle oggetto di esproprio, essendo stato quest’ulIM motivato proprio con la necessità di tutelare e preservare il bosco di pini secondari con sottobosco di latifoglie e le specie di animali e vegetali a rischio di estinzione. Il rilevato vizio di contraddittorietà riverserebbe i propri effetti sulla legittimità degli atti impugnati, risolvendosi al tempo stesso anche in un vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento atteso che, in presenza di una situazione analoga, data appunto dalla presenza di un bosco di pini secondari con sottobosco di latifoglie che deve essere tutelato per ragioni paesaggistiche, ambientali ed ecologiche, si negherebbe il rilascio dell’autorizzazione per la coltivazione della cava di ghiaia non ritenendo ammissibile il taglio del bosco, ma nello stesso tempo si acconsentirebbe l’espropriazione degli immobili del ricorrente e l’estirpazione di 2,7 ettari del medesimo bosco per permettere il deposito di materiale di scavo.
4.2. Pure queste censure sono infondate.
4.2.1. Al riguardo basta innanzitutto richiamare quanto già esposto al primo motivo con riguardo alla diversità e non paragonabilità dei due procedimenti amministrativi. Il raffronto effettuato dal ricorrente tra i due provvedimenti assunti (esproprio, da una parte, e diniego dell’autorizzazione all’apertura di una cava, dall’altra) è pertanto del tutto ingiustificato e pretestuoso, soprattutto se si considera che l’esproprio è una diretta e necessaria conseguenza della non impugnata modifica urbanistica de qua , ed, inoltre, che il procedimento di esproprio di per sè non produce alcun impatto negativo dal punto di vista ambientale e naturalistico sulle aree di cui trattasi, avendo come unico effetto quello di determinare l’acquisizione nel patrimonio della PAB delle stesse.
4.2.2. Va aggiunto che i pareri negativi rilasciati nel procedimento di apertura della cava che – come detto – valutano determinati interessi pubblici, non possono neanche essere messi a confronto con i pareri rilasciati nell’ambito di un procedimento di modifica del P.U.C. che a loro volta hanno preso in considerazione tutt’altri interessi pubblici.
Con riguardo al presupposto procedimento di modifica del P.U.C. va comunque ribadito che nell’ambito di detto procedimento gli uffici competenti non si sono soffermati sull’importanza del bosco come habitat naturale, ma hanno piuttosto ritenuto adeguato prescrivere misure di compensazione (così l’Ufficio Pianificazione paesaggistica, con email del 28.11.2023, ha espresso parere positivo a condizione che in compensazione a lungo termine della perdita di ambienti naturali e di elementi ecologicamente strutturanti corrisponda una risistemazione e rinverdimento di parti della superficie di deposito, in particolare delle scarpate di deposito del materiale) ovvero hanno preso in considerazione una eventuale successiva trasformazione della zona per attrezzature pubbliche sovracomunali in verde agricolo.
Infine, va evidenziato che le aree oggetto della richiesta di estrazione di ghiaia rappresentano un sito diverso, come tale non soggetto all’attuale esproprio, ragion per cui è esclusa ogni contraddittorietà intrinseca ed estrinseca lamentata dal ricorrente.
In ragione di quanto esposto, non sussiste, dunque, né una contraddittorietà e tantomeno una disparità di trattamento, per cui anche il secondo motivo risulta infondato.
5. Con il terzo motivo il ricorrente si duole del fatto che l’Amministrazione del tutto illegittimamente avrebbe respinto la sua richiesta, formulata nelle osservazioni del 15.4.2023 avverso la procedura espropriativa, a che la ghiaia presente sulle aree di sua proprietà potesse essere estratta e trasportata in un altro sito.
5.1. Detto rifiuto non sarebbe solo illegitIM, in quanto espresso prima della conclusione in via definitiva del procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione alla coltivazione della cava di ghiaia, potendo ancora intervenire il rilascio dell’autorizzazione ai sensi della l.p. n. 19/2023, anche in via amministrativa non essendo ancora spirati i termini di cui alla l.p. n. 17/1993, ma anche perché detto rigetto avrebbe comportato l’aumento dell’indennità di esproprio e, quindi, l’esborso di soldi pubblici.
Inoltre, il rigetto delle osservazioni del 15.4.2023, fondato sull’assunto che vi sarebbe urgenza di garantire la disponibilità delle aree per la realizzazione della Galleria di Base del Brennero, sarebbe illegitIM in quanto dagli atti non risulterebbe alcuna valida ragione d’urgenza a garantire la disponibilità dell’area.
5.2. Pure queste censure sono infondate.
5.2.1. La tematica dell’estrazione della ghiaia è una questione del tutto irrilevante ai fini della presente procedura d’esproprio. Come riconosce lo stesso ricorrente, detta autorizzazione all’estrazione della ghiaia mancava al momento della presentazione delle osservazioni. Siccome detta autorizzazione costituisce il presupposto giuridico alla richiesta avanzata dal ricorrente, la PAB non avrebbe comunque avuto la possibilità di accoglierla.
5.2.2. A prescindere da detta impossibilità, appare chiaro che, nel contemperamento degli interessi in gioco, doveva prevalere in ogni caso l’interesse pubblico all’ampliamento della zona “ ER ”, come è stato espressamente dichiarato nel decreto di stima impugnato (“ l’interesse pubblico all’ampliamento della zona “ER” prevale sull’attività del privato ”).
5.2.3. Per quanto riguarda, invece, la questione prospettata dal ricorrente che l’indennità di esproprio avrebbe potuto aumentare in conseguenza della mancata autorizzazione alla preventiva estrazione della ghiaia, si tratta pure di una questione del tutto estranea alla legittimità dei provvedimenti impugnati, atteso che l’importo dell’indennità non incide certo sulla legittimità amministrativa della procedura e dei provvedimenti conclusivi.
A prescindere da ciò, va osservato che, mancando, come detto, il presupposto giuridico, ossia l’autorizzazione all’estrazione della ghiaia nelle aree interessate, è chiaro che non sussiste nemmeno il presupposto per il relativo indennizzo.
5.2.4. Per quanto riguarda poi la questione dell’urgenza dell’occupazione delle aree in oggetto, contestata dal ricorrente, in quanto non risulterebbe dagli atti, basta richiamare quanto esposto nelle osservazioni dd. 26.7.2024 del Direttore di dipartimento alla Protezione dell’ambiente, della natura e del clima, Energia, Sviluppo del territorio e Sport, allegate al decreto di stima di cui formano parte integrante: “ Come risulta dall’itinere della procedura, sussiste un interesse pubblico a espropriare l’area già ridestinata con la modifica del piano urbanistico. La procedura di esproprio in oggetto si inserisce, infatti, nel più ampio contesto dei lavori di realizzazione della Galleria di Base del Brennero, opera sovrannazionale d’importanza strategica diretta alla costruzione di un’infrastruttura ferroviaria in galleria tra le più lunghe al mondo. La destinazione d’uso dei terreni nonché l’urgenza di garantire la loro disponibilità e il citato parere negativo ostano all’accoglimento della domanda del proprietario attuale di estrarre la ghiaia mediante la Beton Lana Srl e di trasportarla in un altro sito. ”.
Anche nella lettera RFI dd. 7.2.2023 (doc. 1b della PAB) è rappresentata detta urgenza di disporre dell’intera area “ ER ” quale deposito principale del materiale proveniente dallo scavo per permettere la prosecuzione dei lavori senza soluzione di continuità, urgenza sottolineata da RFI anche con la successiva lettera dd. 15.5.2024 (doc. 39 della PAB).
Appare chiaro che la realizzazione della Galleria di Base del Brennero e quindi di un’opera dichiarata d’importanza strategica sovrannazionale, non possa attendere finché, in un ipotetico futuro, al ricorrente – o meglio alla Beton Lana S.r.l. – venga data l’autorizzazione alla coltivazione dell’estrazione della ghiaia e che la medesima venga poi trasferisca su un altro sito. Si tratterebbe, infatti, di un’operazione che potrebbe durare anche molto tempo e che solo per tale motivo non sarebbe conciliabile con i lavori di realizzazione della Galleria di Base del Brennero.
Sul punto, peraltro, sia questo Tribunale sia il Consiglio di Stato hanno dichiarato, nell’ambito del processo avente ad oggetto l’impugnazione della precedente modifica d’ufficio al P.U.C. di RN che “ appare corretto che all’area sia impressa una destinazione con una connotazione ablatoria al necessario e dichiarato fine di garantire la disponibilità permanente delle aree da destinare a deposito permanente del materiale di scavo della Galleria di Base del Brennero e del tratto di accesso Sud; inoltre, l’interesse pubblico alla tempestiva e ponderata realizzazione della opera pubblica è preminente rispetto all’interesse dell’azienda a vedersi restituito il compendio …” (cfr. TRGA n. 217/2020) e che “… come si evince dalla ricostruzione condotta l’area diviene fondamentale per la realizzazione di un’opera pubblica di interesse internazionale. In quest’ottica la nuova variante serve a dare certezza della disponibilità di un’area anche per il periodo ulteriore rispetto a quello oggetto delle convenzioni perseguendo, quindi, un interesse pubblico particolarmente rilevante tenuto conto proprio delle opere oggetto del progetto... ” (Cons. Stato n. 10108/2022).
6. Con il quarto motivo il ricorrente, richiamando le proprie osservazioni dd. 15.4.2024, formulate avverso la procedura espropriativa, con le quali aveva evidenziato che per il deposito di materiale di scavo non sarebbe necessario espropriare gli immobili, potendo essere disposta anche solamente la loro occupazione temporanea, a seguito dell’adozione di appositi decreti provinciali, con successiva riconsegna di tali beni al termine delle operazioni di deposito in quanto facenti parte del Maso chiuso “ RI ”, afferma che gli impugnati provvedimenti di esproprio, i quali hanno disatteso dette osservazioni, risulterebbero illegittimi per assenza dei necessari presupposti.
6.1. L’esproprio de quo investirebbe, a dire del ricorrente, delle aree che non sarebbero destinate a ricevere l’” opera pubblica ” visto che la sua realizzazione sarebbe stata prevista su altri e diversi immobili neppure confinanti con gli immobili di proprietà del ricorrente. Nello specifico, l’” opera pubblica ” corrispondente al “ cunicolo esplorativo della Galleria di base del Brennero ” ed alla “ tratta di accesso sud alla Galleria di base del Brennero - lotto 1: Fortezza - NT GA ” sarebbero stati localizzati in altri siti, mentre gli immobili del ricorrente verrebbero espropriati al dichiarato fine di depositare il materiale di scavo proveniente delle suddette lavorazioni. Non essendo gli immobili oggetto di esproprio destinati ad ospitare l’opera pubblica ne conseguirebbe l’impossibilità giuridica di pervenire all’espropriazione delle aree del ricorrente, la cui utilizzazione sarebbe esclusivamente strumentale rispetto all’esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere pubbliche, localizzate in altri luoghi. Trattandosi del deposito del cd. “ MA ”, le aree del ricorrente non potrebbero essere espropriate, rimanendo preclusa la possibilità per l’Amministrazione di spossessare in via definitiva i proprietari di aree sulle quali non sarebbe stata prevista la realizzazione dell’opera pubblica.
D’altro canto, se così non fosse, sempre a dire del ricorrente, il potere espropriativo dell’Amministrazione pubblica assumerebbe una dilatazione abnorme, dal momento che essa sarebbe abilitata ad investire non già soltanto l’area destinata a ricevere l’opera pubblica, ma ogni altra area di proprietà privata (più o meno limitrofa): si determinerebbe in altre parole un effetto espropriativo a catena, per il solo fatto che si adduca l’esigenza di utilizzazione dell’area ai fini della esecuzione dell’opera pubblica, palesemente incompatibile con il giusto equilibrio che sempre deve informare il rapporto tra l’interesse pubblico e il diritto dominicale riconosciuto e tutelato a livello costituzionale (art.42 Cost.).
Anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) avrebbe stabilito che il postulato del rispetto dei beni privati, nonché dell’attività di impresa, non escluderebbe la legittimità dell’ingerenza autoritativa che sia portatrice di un interesse pubblico, ma avrebbe anche ampiamente chiarito che il medesimo postulato convenzionale richiederebbe che detta ingerenza sia ragionevolmente giustificabile e sia comunque proporzionata al fine che intende realizzare, con l’ulteriore importante corollario della necessaria preferenza a tale scopo dei mezzi che presentino la minore valenza lesiva del diritto di proprietà. Ebbene, tali requisiti che condizionano la liceità dell’ingerenza pubblica – a dire del ricorrente – non sussisterebbero nel caso concreto, stante la violazione dell’art. 1, protocollo n. 1, 25 CEDU, specie sotto il profilo della violazione dei canoni di ragionevolezza e di proporzionalità dell’ingerenza nella proprietà privata da parte del potere pubblico; infatti, non sarebbe né ragionevole né proporzionato che si debba addivenire alla misura estrema dell’esproprio a carico dei terreni di proprietà dei ricorrenti, con correlata definitiva cessazione dell’impresa agricola (che sarebbe già stata gravemente penalizzata dal precedente esproprio di ca. 26 ha), avendo essi un compito esclusivamente strumentale rispetto ai lavori dell’opera pubblica relativa al cunicolo esplorativo ed alla tratta di accesso sud, lotto 1 della Galleria di Base del Brennero. In applicazione del criterio del minor sacrificio per il privato, l’occupazione temporanea si configurerebbe, pertanto, come la misura congrua ed appropriata, in quanto idonea allo stesso tempo ad agevolare la realizzazione dell’opera pubblica ed a consentire che, una volta realizzata l’opera ed esaurito il compito strumentale dell’area, quest’ultima ritorni nella piena disponibilità del proprietario e recuperi la sua vocazione produttiva agricola. Tale soluzione, oltre ad essere rispettosa della proprietà privata, sarebbe anche quella più ragionevole, proporzionata e favorevole per la stessa Amministrazione pubblica, dal momento che l’occupazione temporanea non richiederebbe il versamento dell’indennizzo indispensabile per la traslazione della proprietà in mano pubblica e per la perdita della ghiaia presente nel sottosuolo degli immobili oggetto di esproprio, ma un ben più ridotto ristoro per il proprietario e soltanto per il periodo di durata dell’occupazione della sua area: sicché, pure sotto tale profilo si evidenzierebbe l’irragionevolezza dell’esproprio di cui trattasi che oltre a penalizzare inutilmente il privato, aggraverebbe enormemente l’impegno economico a carico dell’ente pubblico. Al riguardo, a fini della riprova della fondatezza delle violazioni esposte, sarebbe da richiamare l’attenzione anche sul fatto che le aree oggetto di esproprio fanno parte del Maso chiuso “ RI ”, ossia di un istituto a cui verrebbe riconosciuto un pregio inalterato “ per la remora che pone allo smembramento dei fondi e dal punto di vista sociale per l’apporto che può dare al mantenimento della compagine familiare ed alla esistenza di una sana classe rurale ” (così Corte costituzionale, sentenza n. 193 del 2017). L’Istituto del Maso chiuso, incorporando i valori storico economici ed identitari dell’Alto Adige, assumerebbe una specifica rilevanza normativa persino di rango costituzionale (v. Statuto speciale di autonomia Trentino-Alto Adige/Südtirol e normativa provinciale sul Maso chiuso, di cui alla l.p. n. 17/2021): un dato questo che imporrebbe al potere pubblico di preferire, anche in caso di perseguimento di un interesse pubblico, la soluzione che consenta la sopravvivenza del Maso chiuso e la continuazione dell’attività agricola. Tale elemento di ponderazione relativo allo status del Maso chiuso sarebbe stato del tutto omesso dall’Amministrazione pubblica: il che sarebbe sufficiente per comprovare che la contestata determinazione espropriativa sarebbe stata assunta senza adeguata cognizione di causa e senza un congruo bilanciamento tra gli interessi coinvolti. Anche sotto tale ulIM profilo i provvedimenti impugnati risulterebbero illegittimi per difetto di motivazione e per difetto istruttorio, incorrendo nella violazione del parametro CEDU richiamato.
6.2. Anche dette censure sono prive di qualsiasi fondamento.
6.2.1. Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, l’esercizio del potere espropriativo non è solo legitIM se finalizzato all’acquisizione delle aree direttamente necessarie alla realizzazione dell’opera pubblica, ma anche se finalizzato all’acquisizione di aree il cui utilizzo è previsto per altre finalità sinergiche alla stessa realizzazione dell’opera pubblica.
L’interesse pubblico ovvero i “ motivi di interesse generale ” di cui all’art. 42 della Costituzione che giustificano l’esproprio non sono limitati all’acquisizione della sola area su cui sorgerà l’opera pubblica. Il concetto di esecuzione di opera pubblica ha indubbiamente una portata più ampia, dovendo l’Amministrazione pubblica, al fine di garantire la realizzazione dell’opera pubblica, poter fare fronte anche a bisogni non edificatori.
Ciò è stato espressamente confermato dalle succitate sentenze, e cioè dalla sentenza di questo Tribunale n. 133/2023 (doc. 28), dalla sentenza del Consiglio Stato n. 10108/2022 e dalla sentenza n. 363/2024 del Consiglio di Stato, secondo le quali la pubblica utilità non vale solo per le opere stesse, ma anche per i terreni necessari alla realizzazione dell’opera stessa.
6.2.2. Nel caso de quo , le aree vengono espropriate al necessario e dichiarato fine di garantire la disponibilità per il deposito permanente del materiale di scavo della Galleria di Base del Brennero e del tratto di accesso Sud. L’interesse pubblico è dunque determinato dalla tempestiva realizzazione dell’opera pubblica che necessita anche di aree per il deposito permanente del cd. “ MA ”.
6.2.3. Comunque, le censure sono in ogni caso anche tardive, e quindi inammissibili, in quanto avrebbero dovuto essere sollevate avverso la modifica del P.U.C. di RN, con la quale è stato ampliato il sito “ ER ” per il deposito definitivo dell’enorme massa di materiale di scavo derivante dalla realizzazione dell’infrastruttura strategica e che ha comportato la dichiarazione di pubblica utilità delle aree.
6.2.4. Il generico richiamo alla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo in ordine alla comparazione tra interesse pubblico e quello privato, appare del tutto infondato e pretestuoso.
6.2.5. Parimenti infondate e strumentali sono anche le valutazioni del ricorrente in ordine alla preferibile occupazione temporanea dell’area rispetto ad un’acquisizione definita, valutazioni queste di contenuto discrezionale che, come noto, appartengono solo all’Amministrazione e quindi non sono sindacabili da questo giudice, se non nei limiti del vizio di manifesto eccesso di potere che, nella fattispecie in esame, certamente non ricorre.
6.2.6. Inconferente e del tutto generica è anche la doglianza del ricorrente volta a sostenere che con l’espropriazione non sarebbe più garantita l’entità del Maso chiuso “ RI ”. Dall’estratto della visura tavolare del Maso chiuso “ RI ” risulta, infatti, che la sopravvivenza nonostante l’esproprio è più che garantita (doc. 29 della PAB) e perché sul reddito medio annuo del maso di cui all’art. 2 della l.p. n. 17/2001 nulla di specifico deduce il ricorrente.
Anche il quarto motivo del ricorso è pertanto infondato.
7. Con il quinto motivo il ricorrente sostiene che l’esproprio de quo sarebbe illegitIM in quanto genericamente motivato con la necessità di depositare ulteriore materiale di scavo proveniente dalla Galleria di Base del Brennero, senza addurre alcuna ragione d’urgenza.
7.1. A dire del ricorrente, detta urgenza non sussisterebbe, in quanto l’Amministrazione potrebbe utilizzare a breve un’altra area attualmente utilizzata per la produzione di conci. Lo smantellamento dello stabilimento dei conci, con conseguente liberazione di un’area di ben 30.000 mq., consentirebbe in futuro di depositare tutto il materiale di scavo proveniente dalla Galleria di Base del Brennero, senza che vi sarebbe, dunque, alcuna necessità di reperire ulteriori aree private per il deposito di materiale e conseguentemente di espropriare le proprietà del ricorrente. L’esproprio in questione si rileverebbe, pertanto, irragionevole in quanto del tutto inutile, visto che l’area liberata potrebbe sopperire alle asserite ulteriori esigenze di deposito del materiale di scavo.
7.2. Pure queste censure non sono fondate.
Al riguardo valgano le medesime considerazioni fatte sopra con riferimento al quarto motivo.
Va comunque ribadito che l’affermazione del ricorrente, secondo cui non sussisterebbe urgenza, perché lo stabilimento per la produzione di conci che insiste su una parte del deposito “ ER ” sarebbe in corso di dismissione, per cui si si libererebbe in futuro una vasta area per il deposito materiale e non vi sarebbe la necessità di espropriare ulteriore terreno, non è corretta. La fabbrica dei conci viene utilizzata per la costruzione della Galleria di Base del Brennero e dell’accesso. Lo stabilimento verrà smontato in un secondo momento e le aree liberate verranno coperte con materiale di scavo una dopo l’altra. È stato sviluppato un concetto complesso per l’intera gestione del materiale che è stato sottoposto alla valutazione di impatto ambientale (VIA).
L'affermazione che non ci sarebbe bisogno di ulteriore superficie per il deposito è, dunque, priva di fondamento.
8. Con il sesto motivo il ricorrente contesta il provvedimento di esproprio sotto il profilo dell’eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria con riferimento alla p.f. 783/12 C.C. RN, destinata a bosco, con un’estensione di 6.493 mq e situata a nord della strada contraddistinta dalla p.f. 811/4.
8.1. Secondo il ricorrente detta particella, in ragione della sua morfologia, non consentirebbe il deposito di materiali di scavo. Si tratterebbe di un’area con una elevatissima pendenza, munita di un sottostante muro artificiale di contenimento, che non permetterebbe alcuna forma di deposito del materiale di scavo. Tali circostanze sarebbero, peraltro, immediatamente evincibili dalla documentazione fotografica, depositata in atti. Le oggettive caratteristiche possedute da tale immobile, che sarebbe connotato da una rilevante inclinazione, non consentirebbero il deposito e l’abbancamento di materiale, sicché l’espropriazione di tale estesa area sarebbe del tutto irragionevole in quanto priva di qualsiasi utilità.
In merito a tale aspetto il ricorrente chiede l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio ovvero di una verificazione volta ad accertare se sull’immobile identificato con la p.f. 783/12 C.C. RN sia possibile depositare ed abbancare il materiale di scavo proveniente dal cunicolo esplorativo o dalla tratta di accesso sud della Galleria di Base del Brennero.
8.2. Pure questa censura non coglie nel segno.
8.2.1. Innanzitutto va ribadito che la valutazione della p.f. 783/12 C.C. RN ( ex p.f. 783/1) quale area idonea al deposito dello cd. “ MA ” è frutto di discrezionalità tecnica, di per sé non sindacabile dinnanzi a questo giudice. Essa, infatti, è censurabile in sede giurisdizionale solo quando il suo esercizio appaia ictu oculi viziato da manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti o laddove sia carente di istruttoria e di motivazione, tutte circostanze che non ricorrono nel caso concreto.
8.2.2. Nel caso de quo il progetto definitivo di variante del lotto 1 Fortezza-NT GA, comprendente il sito “ ER ” quale sito di deposito definitivo, è stato approvato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 140 del 12.3.2019 e successivamente da RFI con delibera n. 72 del 27.7.2020. La progettazione esecutiva del sito di deposito “ ER ” inclusa nelle opere di parte B del lotto 1 Fortezza-NT GA è stata approvata da RFI con la deliberazione n. 57/2023 del 5.10.2023 e dalla PAB con la deliberazione di Giunta provinciale n. 456 del 4.6.2024 (doc. 17 di RFI). L’aggiornamento del piano di utilizzo terre (PUT) sviluppato nel progetto esecutivo è stato approvato dalla PAB con la summenzionata deliberazione n. 456/2024 e dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con decreto direttoriale prot. MASE.VA-DEC-245 del 26.7.2024, sulla base del parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS - Sottocommissione VIA n. 1120 del 4.7.2024 (doc. 18 di RFI).
Va aggiunto che RFI ha prodotto in atti la nota tecnica del 12.3.2025 di Italferr, nella quale viene espressamente confermata l’utilizzabilità dell’area di cui alla p.f. 783/12, posto che la richiamata pendenza della medesima non è assolutamente tale da impedirne l’utilizzo perseguito: “ La superficie della p.f. 783/12, così come delle p.f. 781/30, 811/4, 812/4 è da intendersi idonea ad accogliere materiale di scavo assieme all’adiacente superficie inclinata dell’abbancamento BBT-SE, che ha una pendenza opposta a quella della suddetta 783/12. Infatti, la superficie inclinata del terreno naturale, catastalmente individuata con la particella in parola, forma un impluvio naturale con l’adiacente versante del cumulo di materiale di scavo già precedentemente depositato a cura di BBT. Allo stesso modo, le citate p.f., contribuiranno nel conformarsi di un unico impluvio in grado di accogliere il materiale di scavo che andrà a colmarlo. Si evidenzia che, al termine di tutti i conferimenti, l’intero impluvio sarà riempito di terreno e, assieme all’attuale cumulo isolato realizzato da BBT, consentirà di ottenere un’unica superficie piana in sommità…. ” (doc. 27 di RFI).
8.2.3. A prescindere dal fatto che l’identificazione dell’area in questione si fonda su un progetto valutato e approvato da parte di tutte i competenti organi amministrativi statali e provinciali, la censura deve essere considerata pure tardiva, posto che la medesima avrebbe dovuto essere sollevata tempestivamente nel procedimento di modifica del P.U.C. di RN e non nel presente procedimento di esproprio che costituisce – come già rilevato sopra - una necessaria conseguenza della modifica d’ufficio del P.U.C. di RN.
8.2.4. La richiesta di espletamento di un’apposita istruttoria tecnica va conseguentemente respinta, non solo perché è attinente ad una censura tardiva e quindi inammissibile, ma anche perché ha finalità meramente esplorative (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 15 febbraio 2024, n. 1091; Consiglio di Stato, Sez. III, 13 gennaio 2016, n. 75). Invero, la verificazione o la consulenza tecnica nel processo amministrativo non possono avere la funzione di esonerare la parte dagli oneri probatori sulla stessa gravanti.
9. Con il setIM motivo il ricorrente lamenta che l’esproprio, con particolare riferimento all’area identificata con la p.f. 823/3, avrebbe determinato il venir meno dell’impegno assunto da BBT e dalla PAB di restituzione dell’area in ragione di precedenti accordi di occupazione temporanea intercorsi tra le parti, ledendo in tal modo l’affidamento posto dallo stesso in ordine alla futura restituzione delle relative aree.
9.1. L’area in questione, situata nella parte sud del Maso chiuso “ RI ” sarebbe già stata interessata dal deposito di materiale di scavo in quanto era stata concessa dai ricorrenti mediante la stipula delle richiamate convenzioni di occupazione temporanea dd. 2.4.2008, dd. 15.12.2015 e dd. 15.12.2015, che prevedevano, tra l’altro, l’impegno di BBT SE di ripristinare, al termine dei lavori, la destinazione agricola dei terreni al fine di consentire la ripresa dell’attività agricola (v. docc. n.2, n.3 e n.4). Gli obblighi contenuti nelle citate convenzioni sarebbero stati recepiti dalla PAB e trasfusi nei decreti di occupazione temporanea dd. 22.5.2008, prot. n. 207/6.3 e dd. 25.2.2016, prot. n. 1742/2016 (v. doc. n. 5). L’espropriazione dell’area in oggetto risulterebbe vulnerativa del diritto di affidamento del ricorrente che, oltre ad essere un principio generale del ordinamento giuridico, sarebbe garantito anche dall’art. 1 del protocollo n. 1 della CEDU.
Non sussisterebbe alcun dubbio che del tutto ragionevolmente gli anzidetti atti negoziali avrebbero determinato l’insorgere ed il consolidamento in capo al ricorrente della legittima aspettativa che alla scadenza delle occupazioni temporanee le aree del Maso chiuso sarebbero state restituite, ivi compresa la p.f. 823/3, e che comunque nel caso di ulteriori bisogni correlati all’opera pubblica si sarebbe proceduto sempre mediante occupazione temporanea.
Le clausole delle richiamate convenzioni avrebbero, infatti, puntualmente previsto che “ il terreno verrà in ogni caso restituito con identico potenziale produttivo e privo di qualsiasi principio inquinante ” (convenzione 2008: punto c); convenzioni del 2015: punto c), mediante il riposizionamento dello strato di terreno superficiale attivo, temporaneamente accantonato, sul deposito del materiale di scavo (cfr. pag. 3, di ambedue le convenzioni in data 15.12.2015). Altra clausola delle due convenzioni del 2015 avrebbe previsto che “ BBT SE al termine del primo periodo coincidente con il 31.12.2020 con preavviso di tre mesi, si riserva il diritto di restituire l’area soggetta all’occupazione temporanea nei modi e nei termini stabiliti nel paragrafo seguente, qualora venga meno l’interesse di pubblica utilità ”. Sicché il ricorrente avrebbe fatto affidamento, anche in ragione della qualità pubblicistica dei soggetti coinvolti, sulla provvisorietà dell’occupazione della sua proprietà a dir poco per ben 16 anni (dal 2008 al 2024). Ulteriore conferma del ragionevole convincimento del ricorrente sarebbe il fatto di aver dimostrato concretamente la propria disponibilità ad accettare l’occupazione temporanea sottoscrivendo le tre convenzioni e per tutto il tempo che veniva indicato dal contraente come necessario. Il sopravvenuto esproprio avrebbe determinato il venir meno dell’impegno assunto a restituire l’area oggetto del presente esproprio al termine della durata e comunque a procedere mediante occupazione temporanea e non già mediante esproprio. Pertanto, risulterebbe palesemente lesivo dell’affidamento del ricorrente il fatto che con l’impugnata determinazione espropriativa la Provincia abbia radicalmente ed improvvisamente cambiato la sua linea di condotta incidendo in via retroattiva sulle convenzioni ancora in essere (con i relativi decreti provinciali di recepimento): e questo senza curarsi minimamente della fiducia che in buona fede il proprietario riponeva, in virtù della stipula e dell’attuazione delle convenzioni richiamate, nella certezza di non essere privato irreparabilmente del suo titolo di proprietà quali che dovessero essere le esigenze di uso della sua proprietà in senso strumentale rispetto alla realizzazione dell’opera pubblica (per il principio secondo il quale l’Autorità pubblica, anche nel caso di perseguimento di un interesse pubblico, è tenuta ad agire con la massima coerenza e tempestività, cfr. Bejeler c/ Italia, n.33202/96, 05.01.2000, par. 120).
9.2. Pure questa censura non è fondata.
9.2.1. Innanzitutto va precisato che le convenzioni richiamate dal ricorrente sono state stipulate tra soggetti privati (parte ricorrente e BBT), e quindi senza la partecipazione della PAB. Solo in una seconda fase la PAB ha rilasciato i decreti di occupazione.
9.2.2. In secondo luogo va rilevato che le argomentazioni del ricorrente sono già state respinte dal Consiglio di Stato nella decisione n. 10108/2022 resa nel giudizio di appello proposto dal medesimo ricorrente SS avverso la sentenza n. 217/2020 di questo Tribunale e avente ad oggetto le medesime doglianze.
Il Consiglio di Stato, per quanto qui di interesse, ha infatti chiarito che “ i nuovi progetti prevedono il deposito nell’area del cumulo di detriti risultanti sia dallo scavo della Galleria di base che dalla realizzazione delle gallerie che compongono la cd. Tratta di accesso sud. Si prevede, quindi, un uso dell’area ben diverso rispetto a quanto sta alla base delle occupazioni temporanee che risultano inidonee a realizzare i nuovi progetti che, al contrario, necessitano del conferimento di superficie in capo all’Autorità pubblica finalizzato alla collocazione del materiale di scavo MA. In questo contesto, occupazioni temporanee e limitate non consentono, soltanto, l’integrale fruizione dell’area ma rischiano, inoltre, le operazioni di messa in sicurezza e stabilizzazione dei detriti. La decisione risulta, quindi, coerente con i nuovi scenari di utilizzo dell’area e con la necessità di stabile messa a disposizione del fondo, non garantita dalle convenzioni in scadenza nel 2025 ” e che “ Dalle notazioni sin qui effettuate emerge sia l’evidente interesse pubblico che sorregge la decisione comunale sia la non predicabilità di una lesione dell’affidamento ingenerato dalle convenzioni atteso che le stesse rimangono in vigore fino alla scadenza prevista e consentono, quindi, il mantenimento dei vantaggi economici dalle stesse derivanti. Inoltre, la scelta non può ritenersi né irragionevole né sproporzionata in quanto imposta dalle nuove esigenze di utilizzo dell’area e dall’insufficienza delle convenzioni rispetto alle nuove finalità, come diffusamente esposto nei precedenti punti della presente sentenza. La decisione ablatoria risulta, quindi, sorretta da finalità di interesse pubblico prevalenti rispetto alle esigenze di uso del fondo per scopi agricoli anche dopo la scadenza delle convenzioni. Il provvedimento comunale è, infatti, strumentale alla messa a disposizione dell’area per opere di importanza strategica la cui realizzazione risulta di primaria importanza e non può, pertanto, deflettere per consentire l’uso agricolo dell’area da parte dell’azienda che, del resto, risulta ampiamente ristorata sotto il profilo economico per il sacrificio imposto nella propria sfera giuridica. ”.
In ogni caso, va ribadito che anche la questione delle ipotetiche alternative all’esproprio è una questione che si è conclusa con il procedimento di modifica del P.U.C. di RN che ha ampliato il sito di deposito “ ER ”, assoggettando la p.f. 832/3 al vincolo espropriativo.
Pertanto la censura, oltre ad essere infondata è anche tardiva e quindi inammissibile.
10. Da quanto esposto, risulta l’infondatezza del ricorso che va, pertanto, rigettato.
Restano assorbite tutte le ulteriori deduzioni ed eccezioni non espressamente esaminate, salvo quelle espressamente accolte o respinte, che il Collegio ha ritenuto irrilevanti ai fini della decisione o comunque inidonee a supportare una conclusione di tipo diverso da quella assunta.
Atteso l’esito del giudizio, il ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza, è obbligato, in favore della PAB, di BBT e RFI, alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
Nulla per le parti non costituite in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di NO definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta e con esso tutte le domande ivi proposte.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della Provincia UT di NO, di RFI e di BBT che liquida per ciascuna di esse in € 3.000,00 (tremila/00), oltre agli accessori di legge.
Nulla per le parti non costituite in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in NO nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stephan Beikircher, Presidente
Margit Falk Ebner, Consigliere, Estensore
Lorenza Pantozzi Lerjefors, Consigliere
Alda Dellantonio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Margit Falk Ebner | Stephan Beikircher |
IL SEGRETARIO