Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 151
CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026

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  • Accolto
    Inesistenza della motivazione

    La Corte ha ritenuto che la cartella impugnata, non preceduta da un avviso di liquidazione, dovesse contenere una motivazione completa ex art. 7 L. 212/2000 e art. 3 L. 241/1990. Ha constatato la totale assenza del metodo di calcolo adottato e delle modalità di determinazione delle aliquote, nonché del richiamo al Piano di classifica e al Perimetro di contribuenza, elementi indispensabili per consentire al contribuente di valutare la correttezza della pretesa. La motivazione per relationem è insufficiente se non vengono indicati gli estremi dell'atto richiamato.

  • Altro
    Mancanza di opere legittimanti

    La doglianza è assorbita dall'accoglimento del ricorso per difetto di motivazione.

  • Rigettato
    Difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione

    La Corte ha ritenuto che il difetto di motivazione attiene al contenuto del ruolo trasmesso dall'ente impositore e, essendo la cartella riproduttiva del ruolo, è imputabile all'ente impositore e non al concessionario. Pertanto, le spese tra ricorrente e Agente della Riscossione sono state compensate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 151
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa
    Numero : 151
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

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