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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 151/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VENTURA EZIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 112/2024 depositato il 22/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica N. 8 Ragusa - 92014990888
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720230016949850000 BONIFICA 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 04/01/2024 e depositato in data 22/01/2024 Ricorrente_1, Data_nascita_1, rappresentato e difeso dai dott.ri Difensore_1 e Difensore_2, propone ricorso contro il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa e l'Agenzia delle Entrate Riscossione, per l'annullamento della cartella di pagamento n. 29720230016949850000 notificata il 24/11/2023, recante la somma complessiva di € 312,88
a titolo di quota consortile anno 2019.
Parte ricorrente eccepisce:
● l'inesistenza della motivazione, quale conseguenza della violazione degli artt. 7 e 17 della legge n.
212/2000, in quanto non sono state esplicitate e rese note né le norme legittimanti il potere accertativo riscossivo dell'Ufficio impositore, né i criteri di calcolo delle somme richieste in pagamento, con conseguente violazione del diritto di difesa del ricorrente, nonché la violazione dell'art. 24 e 111 della Costituzione per mancata prova del piano di bonifica e del perimetro di contribuenza;
● la mancanza di opere legittimanti, poiché gli immobili del ricorrente non traggono alcun beneficio dalle opere di bonifica, anzi, ricevono danni a causa della mancata manutenzione ordinaria e straordinaria.
Conclude chiedendo la nullità della cartella di pagamento impugnata per inesistenza della motivazione, quale conseguenza della violazione degli artt. 7 e 17 - legge n. 212/2000 - violazione dell'art. 24 e 111 della
Costituzione per mancata prova del piano di bonifica e del perimetro di contribuenza;
la nullità della cartella di pagamento impugnata per mancanza di opere legittimanti.
Con controdeduzioni depositate in data 23/07/2024 si costituisce Agenzia Delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_3, la quale rileva:
● in via preliminare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente del servizio di riscossione laddove il ricorrente impugna la cartella per motivi attinenti al merito o per una fase precedente al passaggio del ruolo, in quanto l'Agente della Riscossione risulta estraneo al processo di formazione del ruolo ed all'individuazione dei dati da riportare nella cartella esattoriale relativi all'an ed al quantum del credito vantato dall'Ente impositore;
● l'infondatezza della eccezione relativa al difetto di motivazione, poiché nella cartella sono state riportate tutte le voci costituenti il ruolo, le loro causali ed i singoli importi dovuti;
pertanto l'eventuale insufficienza di detti dati è addebitabile esclusivamente all'ente impositore che ha proceduto alla formazione e consegna del ruolo;
inoltre la cartella impugnata contiene alla voce “comunicazione per il contribuente” la descrizione di ciò che è dovuto.
Conclude perché la Corte voglia in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'ADER per tutte le motivazioni in narrativa e comunque tenere l'ADER indenne dalle eventuali spese di soccombenza;
dichiarare infondata l'eccezione della mancata motivazione della cartella impugnata per le motivazioni indicate;
con vittoria di spese e compensi.
Non si costituisce, pur se regolarmente citato in giudizio, il Consorzio di bonifica, di cui va dichiarata la contumacia.
In data 27/01/2026 la controversia viene trattata in pubblica udienza e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, osserva. ■ Va accolta la doglianza – da esaminarsi prioritariamente per ragioni di economia processuale – relativa al difetto di motivazione della cartella impugnata.
Invero le informazioni sulla pretesa creditoria di cui all'atto impositivo mirano ad assicurare al contribuente il consapevole esercizio del diritto di difesa, garantendogli la possibilità di conoscere il credito richiesto nei suoi elementi essenziali per potere efficacemente contestarne l'an ed il quantum.
Nel caso di specie, tenuto conto che la cartella impugnata non è stata preceduta da un formale ed autonomo avviso di liquidazione, l'iscrizione a ruolo racchiude anche la fase conclusiva della liquidazione. Mancando un autonomo atto di liquidazione, l'importo richiesto è portato a conoscenza del contribuente o consorziato, per la prima volta, con la notificazione della cartella di pagamento, la quale deve contenere la specifica motivazione della pretesa ex art. 7 legge 212/2000, nonché art. 3 della Legge 241/1990. Quando, dunque, la cartella esattoriale non segue uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma rappresenta il primo ed unico atto con cui l'Ente impositore esercita la pretesa tributaria, questa deve essere motivata alla stregua di un atto impositivo e contenere gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza della imposizione.
La cartella impugnata riporta, nel “Dettaglio degli addebiti” e nella “Comunicazione per il contribuente”, l'anno di riferimento della quota consortile, gli estremi catastali dei terreni, la tipologia di tributo, la base di calcolo
(superficie del terreno), l'aliquota applicata ed il conseguente importo dovuto.
Tanto tuttavia non costituisce compiuta esplicitazione dei presupposti di fatto e di diritto (ex art. 7 L. 212/2000) che devono fondare la pretesa dell'ente.
In particolare, pur essendo presenti i dati catastali relativi agli immobili di proprietà di parte ricorrente oggetto della pretesa tributaria, è totalmente assente il metodo di calcolo adottato per pervenire alla determinazione dell'importo preteso sulla base di precisi criteri di carattere oggettivo, dal momento che difetta qualsivoglia indicazione sulle modalità di determinazione delle aliquote applicate ai singoli immobili ai fini della quantificazione del tributo, anche attraverso il necessario richiamo al Piano di classifica ed al Perimetro di contribuenza.
Difatti, se è pur vero che la motivazione potrebbe essere adottata dall'Ente impositore riportandosi per relationem ad un diverso atto (conosciuto o conoscibile dal contribuente) che compiutamente chiarisca i presupposti ed i criteri posti a base della determinazione del contributo, occorre tuttavia che tale atto ed i relativi estremi siano comunque indicati nell'atto che a quello rinvia, mentre nella cartella impugnata nulla viene riportato in proposito (così Cass. SS.UU. 14.5.2010 n. 11722), risultando del tutto insufficiente al tal fine l'eventuale pubblicazione del Piano di classifica sul sito dell'ente.
Ha precisato al riguardo la Suprema Corte che “Gli atti tributari […] non possono essere generici e devono, in ogni caso consentire al contribuente di comprendere come sia stato determinato l'importo e mettere lo stesso in grado di conoscere come sia stato determinato l'importo richiesto in pagamento. […] .
7. Tale motivazione può essere assolta per relationem ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge”
(Cass. n. 3917/2025).
Pertanto “La mancata indicazione del piano di classifica e delle delibere di approvazione del bilancio consortile, sulla base dei quali il Consorzio avanzava la propria pretesa, costituisce, tuttavia, di per sé un grave vizio del relativo atto impositivo in quanto al consorziato non viene fornito alcun elemento per valutare la correttezza della liquidazione dell'imposta. Non potrebbe assumere rilievo neppure la circostanza che sia la delibera commissariale che la delibera di approvazione del perimetro di contribuenza siano stati prodotti nel giudizio di merito ovvero che il contribuente abbia comunque potuto difendersi efficacemente in giudizio, non potendo operarsi una lettura riduttiva del ruolo della motivazione che, pur letta in funzione del diritto di difesa, finisce per legittimare un inammissibile giudizio ex post sulla sufficienza della stessa” (Cass. n.
15570/2025).
Difetta in conclusione, in assenza di ogni riferimento al piano di classifica ed al perimetro di contribuenza
(con relative delibere di approvazione), la specifica, obbligatoria, indicazione dei presupposti che devono fondare la richiesta di contribuzione da parte del Consorzio, la cui pretesa risulta in tal modo del tutto arbitraria, con conseguente illegittimità dell'atto impugnato, assorbimento delle ulteriori doglianze ed accoglimento del ricorso.
■ Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'Ente impositore che ha emesso il ruolo.
Va invece disposta la compensazione delle spese tra parte ricorrente ed Agenzia delle Entrate Riscossione, in quanto:
- il difetto di motivazione attiene al contenuto del ruolo (ex art. 12 c. 3 del D.P.R. 602/73) trasmesso dall'ente impositore;
tale vizio dunque, “essendo la cartella riproduttiva del ruolo, è imputabile all'ente impositore e non al concessionario” (Cass. Sez. U. - Sentenza n. 11722 del 2010);
- la responsabilità dell'Agente della riscossione è espressamente esclusa dall'art. 39 del D.lgs. n. 112/1999,
a norma del quale “Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”, tenuto conto che nel caso di specie non era necessaria nessuna chiamata in causa del Consorzio, già evocato in giudizio dal ricorrente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 233,00, oltre contributo unificato (€ 30,00) ed accessori di legge, in favore di parte ricorrente.
Così deciso in Ragusa in data 27 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VENTURA EZIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 112/2024 depositato il 22/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica N. 8 Ragusa - 92014990888
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720230016949850000 BONIFICA 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 04/01/2024 e depositato in data 22/01/2024 Ricorrente_1, Data_nascita_1, rappresentato e difeso dai dott.ri Difensore_1 e Difensore_2, propone ricorso contro il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa e l'Agenzia delle Entrate Riscossione, per l'annullamento della cartella di pagamento n. 29720230016949850000 notificata il 24/11/2023, recante la somma complessiva di € 312,88
a titolo di quota consortile anno 2019.
Parte ricorrente eccepisce:
● l'inesistenza della motivazione, quale conseguenza della violazione degli artt. 7 e 17 della legge n.
212/2000, in quanto non sono state esplicitate e rese note né le norme legittimanti il potere accertativo riscossivo dell'Ufficio impositore, né i criteri di calcolo delle somme richieste in pagamento, con conseguente violazione del diritto di difesa del ricorrente, nonché la violazione dell'art. 24 e 111 della Costituzione per mancata prova del piano di bonifica e del perimetro di contribuenza;
● la mancanza di opere legittimanti, poiché gli immobili del ricorrente non traggono alcun beneficio dalle opere di bonifica, anzi, ricevono danni a causa della mancata manutenzione ordinaria e straordinaria.
Conclude chiedendo la nullità della cartella di pagamento impugnata per inesistenza della motivazione, quale conseguenza della violazione degli artt. 7 e 17 - legge n. 212/2000 - violazione dell'art. 24 e 111 della
Costituzione per mancata prova del piano di bonifica e del perimetro di contribuenza;
la nullità della cartella di pagamento impugnata per mancanza di opere legittimanti.
Con controdeduzioni depositate in data 23/07/2024 si costituisce Agenzia Delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_3, la quale rileva:
● in via preliminare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente del servizio di riscossione laddove il ricorrente impugna la cartella per motivi attinenti al merito o per una fase precedente al passaggio del ruolo, in quanto l'Agente della Riscossione risulta estraneo al processo di formazione del ruolo ed all'individuazione dei dati da riportare nella cartella esattoriale relativi all'an ed al quantum del credito vantato dall'Ente impositore;
● l'infondatezza della eccezione relativa al difetto di motivazione, poiché nella cartella sono state riportate tutte le voci costituenti il ruolo, le loro causali ed i singoli importi dovuti;
pertanto l'eventuale insufficienza di detti dati è addebitabile esclusivamente all'ente impositore che ha proceduto alla formazione e consegna del ruolo;
inoltre la cartella impugnata contiene alla voce “comunicazione per il contribuente” la descrizione di ciò che è dovuto.
Conclude perché la Corte voglia in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'ADER per tutte le motivazioni in narrativa e comunque tenere l'ADER indenne dalle eventuali spese di soccombenza;
dichiarare infondata l'eccezione della mancata motivazione della cartella impugnata per le motivazioni indicate;
con vittoria di spese e compensi.
Non si costituisce, pur se regolarmente citato in giudizio, il Consorzio di bonifica, di cui va dichiarata la contumacia.
In data 27/01/2026 la controversia viene trattata in pubblica udienza e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, osserva. ■ Va accolta la doglianza – da esaminarsi prioritariamente per ragioni di economia processuale – relativa al difetto di motivazione della cartella impugnata.
Invero le informazioni sulla pretesa creditoria di cui all'atto impositivo mirano ad assicurare al contribuente il consapevole esercizio del diritto di difesa, garantendogli la possibilità di conoscere il credito richiesto nei suoi elementi essenziali per potere efficacemente contestarne l'an ed il quantum.
Nel caso di specie, tenuto conto che la cartella impugnata non è stata preceduta da un formale ed autonomo avviso di liquidazione, l'iscrizione a ruolo racchiude anche la fase conclusiva della liquidazione. Mancando un autonomo atto di liquidazione, l'importo richiesto è portato a conoscenza del contribuente o consorziato, per la prima volta, con la notificazione della cartella di pagamento, la quale deve contenere la specifica motivazione della pretesa ex art. 7 legge 212/2000, nonché art. 3 della Legge 241/1990. Quando, dunque, la cartella esattoriale non segue uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma rappresenta il primo ed unico atto con cui l'Ente impositore esercita la pretesa tributaria, questa deve essere motivata alla stregua di un atto impositivo e contenere gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza della imposizione.
La cartella impugnata riporta, nel “Dettaglio degli addebiti” e nella “Comunicazione per il contribuente”, l'anno di riferimento della quota consortile, gli estremi catastali dei terreni, la tipologia di tributo, la base di calcolo
(superficie del terreno), l'aliquota applicata ed il conseguente importo dovuto.
Tanto tuttavia non costituisce compiuta esplicitazione dei presupposti di fatto e di diritto (ex art. 7 L. 212/2000) che devono fondare la pretesa dell'ente.
In particolare, pur essendo presenti i dati catastali relativi agli immobili di proprietà di parte ricorrente oggetto della pretesa tributaria, è totalmente assente il metodo di calcolo adottato per pervenire alla determinazione dell'importo preteso sulla base di precisi criteri di carattere oggettivo, dal momento che difetta qualsivoglia indicazione sulle modalità di determinazione delle aliquote applicate ai singoli immobili ai fini della quantificazione del tributo, anche attraverso il necessario richiamo al Piano di classifica ed al Perimetro di contribuenza.
Difatti, se è pur vero che la motivazione potrebbe essere adottata dall'Ente impositore riportandosi per relationem ad un diverso atto (conosciuto o conoscibile dal contribuente) che compiutamente chiarisca i presupposti ed i criteri posti a base della determinazione del contributo, occorre tuttavia che tale atto ed i relativi estremi siano comunque indicati nell'atto che a quello rinvia, mentre nella cartella impugnata nulla viene riportato in proposito (così Cass. SS.UU. 14.5.2010 n. 11722), risultando del tutto insufficiente al tal fine l'eventuale pubblicazione del Piano di classifica sul sito dell'ente.
Ha precisato al riguardo la Suprema Corte che “Gli atti tributari […] non possono essere generici e devono, in ogni caso consentire al contribuente di comprendere come sia stato determinato l'importo e mettere lo stesso in grado di conoscere come sia stato determinato l'importo richiesto in pagamento. […] .
7. Tale motivazione può essere assolta per relationem ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge”
(Cass. n. 3917/2025).
Pertanto “La mancata indicazione del piano di classifica e delle delibere di approvazione del bilancio consortile, sulla base dei quali il Consorzio avanzava la propria pretesa, costituisce, tuttavia, di per sé un grave vizio del relativo atto impositivo in quanto al consorziato non viene fornito alcun elemento per valutare la correttezza della liquidazione dell'imposta. Non potrebbe assumere rilievo neppure la circostanza che sia la delibera commissariale che la delibera di approvazione del perimetro di contribuenza siano stati prodotti nel giudizio di merito ovvero che il contribuente abbia comunque potuto difendersi efficacemente in giudizio, non potendo operarsi una lettura riduttiva del ruolo della motivazione che, pur letta in funzione del diritto di difesa, finisce per legittimare un inammissibile giudizio ex post sulla sufficienza della stessa” (Cass. n.
15570/2025).
Difetta in conclusione, in assenza di ogni riferimento al piano di classifica ed al perimetro di contribuenza
(con relative delibere di approvazione), la specifica, obbligatoria, indicazione dei presupposti che devono fondare la richiesta di contribuzione da parte del Consorzio, la cui pretesa risulta in tal modo del tutto arbitraria, con conseguente illegittimità dell'atto impugnato, assorbimento delle ulteriori doglianze ed accoglimento del ricorso.
■ Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'Ente impositore che ha emesso il ruolo.
Va invece disposta la compensazione delle spese tra parte ricorrente ed Agenzia delle Entrate Riscossione, in quanto:
- il difetto di motivazione attiene al contenuto del ruolo (ex art. 12 c. 3 del D.P.R. 602/73) trasmesso dall'ente impositore;
tale vizio dunque, “essendo la cartella riproduttiva del ruolo, è imputabile all'ente impositore e non al concessionario” (Cass. Sez. U. - Sentenza n. 11722 del 2010);
- la responsabilità dell'Agente della riscossione è espressamente esclusa dall'art. 39 del D.lgs. n. 112/1999,
a norma del quale “Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”, tenuto conto che nel caso di specie non era necessaria nessuna chiamata in causa del Consorzio, già evocato in giudizio dal ricorrente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 233,00, oltre contributo unificato (€ 30,00) ed accessori di legge, in favore di parte ricorrente.
Così deciso in Ragusa in data 27 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico