Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/03/2025, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
SEZIONE LAVORO
LA GIUDICE
PAOLA MARINO in procedimento n. 355/2024 R.G.L. promosso da , Parte_1
con l'avv. ROTOLO GIUSEPPE
CONTRO
con l'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA e l'avv. RIZZO ADRIANA CP_1
GIOVANNA
Da atto che per l'udienza sostituita con note scritte del 29/01/2025, le parti costituite hanno ricevuto avviso dalla Cancelleria e che parte ricorrente ha depositato note scritte in data 23.01.2025
LA GIUDICE
Esaminati gli atti e i documenti di causa e le note scritte come sopra depositate, pronuncia la seguente sentenza in allegato, completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 355/2024 R.G.L., promossa
D A
rappresentata e difesa dall'avv. ROTOLO Parte_1
GIUSEPPE ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore predetto in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO ADRIANA
GIOVANNA ed elettivamente domiciliato presso Avvocatura INPS in VIA F.
LAURANA n. 59, PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 29/01/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione della pensione di inabilità civile, con decorrenza dal 26.10.2022, data della visita di revisione.
Condanna l' alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del CP_1
presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, C.U., CPA e IVA, se dovuti come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. ROTOLO GIUSEPPE, antistatario.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, CP_1
espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e nel presente giudizio, liquidate con separati decreti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09/01/2024 parte ricorrente in epigrafe, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (pensione di inabilità civile).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l CP_1
chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, e, in via principale, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la relazione CP_2
del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale e rinviata per la decisione a udienza sostituita con note scritte, che parte ricorrente depositava ritualmente;
indi, esaminati gli atti e i documenti di causa e le note depositate, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione.
Il ricorso va accolto.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente – affetta da “Endometriosi profonda infiltrante sottoposta a multipli interventi chirurgici. Esiti a carico del bacino dx con limitazione alla deambulazione, adesiolisi per aderenze, sindrome fibromialgica, artrosi a discreta incidenza funzionale a carico del rachide lombo-sacrale e rotoscoliosi lombare sinistra convessa e destra convessa dorsale, disturbo depressivo reattivo, forma grave, ad andamento remittente, nefrectomia dx per nefroma, tiroidite di
Hashimoto e salpingectomia per ascesso tubo ovarico con asportazione di tuba ed ovaio sinistro”
- sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione della pensione di inabilità civile sin dalla data della revisione, poiché le patologie che affliggevano parte ricorrente già a quella data determinavano un'invalidità pari al 100%, come emergeva già dalla documentazione medica presente alla data della visita della e nella precedente fase di A.T.P., i cui giudizi vanno così disattesi. CP_3 La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi, che emergeva già dalla visita della e CP_3
dalla C.T.U. della precedente fase di A.T.P., nonché alle concrete condizioni sanitarie della parte ricorrente alla data della visita peritale e alla decorrenza riconosciuta.
Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la totale soccombenza dell' e si liquidano in parte dispositiva, così come quelle della CP_1
fase di A.T.P., attesa la decorrenza riconosciuta della prestazione sin dalla data della domanda amministrativa.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle liquidate in questa fase di opposizione, vanno poste definitivamente a carico dell CP_1
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 18/03/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 29/01/2025.
La Giudice
Paola Marino