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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/07/2025, n. 3071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3071 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Udienza del 01/07/2025 N. 4649/2025 TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE LAVORO La dott.ssa Claudia Tosoni quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. LUCERI ANTONIO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
IANNETTI GIANLUIGI
RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 14.4.25 ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_2 proponendo opposizione avverso la comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria n. 0687620250004295000 del 04.03.2025 , con esclusivo riferimento agli avvisi di addebito sottostanti la predetta, per un importo complessivo pari ad Euro 34.500,00 per contributi IVS asseritamente dovuti e riferiti agli anni 2012, 2015,2016,2018,2019 e 2020. Parte ricorrente ha unicamente eccepito la intervenuta prescrizione della pretesa creditizia portata dagli avvisi in questione in considerazione del fatto che, anteriormente alla data della notifica della comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria, nulla mai gli sarebbe stato notificato, con evidente decorso del quinquennio utile alla prescrizione.
si è costituita in giudizio, eccependo la Controparte_3 inammissibilità della opposizione, nonché ribadendo la fondatezza della pretesa creditoria azionata. Ad esito della regolare instaurazione del contraddittorio, alla udienza del 1.7.25, tenutasi mediante collegamento da remoto, le parti sono state invitate alla discussione e la controversia è stata decisa ad esito della camera di consiglio. Tanto premesso, devesi rilevare quanto segue. L'art. 24 comma V e VI del D.Lgs. 46/99 testualmente dispone Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore. Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi. Cont Nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad impugnare tramite notificatagli gli avvisi di addebito n. 36820130004996814000 del 19.04.2013, n. 36820130012889577000 del 29.01.2014, n. 36820140025774512000 del 19.02.2015, n. 36820160007360066000 del 18.05.2016, n. 36820160021789626000 del 05.11.2016, n. 36820170012911543000 del 26.09.2017, n. 36820180026026445000 del 20.12.2018, n. 36820190010000104000 del 04.07.2019, n. 36820190023290612000 del 27.11.2019, n. 36820210002595444000 del 06.11.2021, n. 36820220007718717000 del 30.07.2022, in essa riportati. Ciò, unicamente assumendo il difetto di notifica degli avvisi di addebito interessati, nonché di atti interruttivi a questi successivi, così invocando l'utile decorso della prescrizione. È infatti unicamente in correlazione alla dedotta irregolare o tardiva notifica degli avvisi di Cont addebito ed eventuali atti precedenti alla opposta che viene da parte ricorrente argomentata la prescrizione delle pretese creditorie in questione. Solo in ragione di ciò, viene richiesto l'accertamento dell'infondatezza della pretesa creditoria previdenziale Tanto chiarito, appare evidente come l'omissione o la irregolarità della notificazione attenga innegabilmente al merito della controversia, perché, oltre ad essere rilevante ai fini della prescrizione, si riverbera sulla stessa sussistenza della pretesa creditoria, potendone determinare l'eventuale decadenza (ciò pur ove si trattasse di irregolarità da attribuirsi unicamente alla inerzia del concessionario). Il fatto che parte ricorrente abbia convenuto in giudizio unicamente il concessionario CP_1 assume tuttavia valenza dirimente. Come recentemente chiarito dalla Giurisprudenza di Legittimità delle Sezioni Unite infatti, in tema di riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi [..] in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito» Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo. (così Cass. Sezioni UNITE n. Sentenza n. 7514 del 08/03/2022) Per quanto sin qui argomentato, avuto riguardo al difetto di legittimatio ad causam della resistente il ricorso deve quindi essere respinto con assorbimento di ogni ulteriore residua doglianza CP_1 sollevata dalle parti il cui esame si appalesa superfluo.
2 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico della ricorrente e liquidate come da dispositivo ex DM n.55 del 2014 avuto riguardo alla natura puramente documentale della causa, con distrazione in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della resistente, spese liquidate in euro 3.000 oltre spese generali, IVA, CPA, oneri accessori legge ove dovuti, con distrazione.
Milano, 1.7.25 Il Giudice Claudia Tosoni
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