Ordinanza collegiale 3 aprile 2024
Decreto presidenziale 23 aprile 2024
Ordinanza cautelare 8 luglio 2024
Sentenza 28 agosto 2024
Rigetto
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 17/07/2025, n. 6323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6323 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06323/2025REG.PROV.COLL.
N. 04715/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4715 del 2024, proposto dal Comune di Nola, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Maurizio Renzulli, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
il signor VA AN, rappresentato e difeso dagli avvocati Enzo Maria Marenghi e Gherardo Maria Marenghi, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza n. 2363 del 2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Napoli, Sezione Seconda.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor VA AN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2025 il Cons. Eugenio Tagliasacchi e viste le conclusioni delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe, il Comune di Nola ha impugnato la sentenza n. 2363 del 9 aprile 2024 del T.a.r. Campania - Napoli, con cui sono stati accolti il ricorso principale e i motivi aggiunti proposti dal signor VA AN, ricorrente in primo grado e odierno appellato, per l’annullamento della determina dell’anzidetto Comune n. 897 del 21 giugno 2023, recante l’annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 43 del 2019, nonché per l’annullamento degli ulteriori atti meglio individutati nella sentenza impugnata.
2. In punto di fatto, occorre premettere, in estrema sintesi, che il signor VA AN ha ottenuto il rilascio, da parte del Comune di Nola, del sopra richiamato permesso di costruire diretto n. 43 del 2019 e, in forza di tale titolo edilizio, ha dato corso ai lavori per la realizzazione di un rilevante intervento edilizio, composto da cinque fabbricati con aree sistemate a verde e parcheggi, con viabilità veicolare e pedonale.
In tale situazione, il Comune di Nola, dopo aver notificato la comunicazione di avvio del procedimento, ha adottato la già menzionata determinazione n. 897 del 21 giugno 2023, per il cui tramite ha annullato in autotutela il predetto permesso di costruire, rilevando che, sebbene l’art. 10 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Nola consenta in zona “B2 – Edificata di completamento” la realizzazione di interventi edilizi con “ concessione edilizia singola ”, tale previsione sarebbe riferibile alle sole ipotesi di realizzazione di un singolo edificio e non anche a insediamenti, come quello oggetto del presente giudizio, con pluralità di corpi di fabbrica, per i quali occorrono scelte di pianificazione urbanistica riservate agli organi competenti da realizzarsi attraverso PUA di iniziativa privata.
3. A fronte dell’adozione di tale provvedimento di annullamento in autotutela, il signor VA AN ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio e il T.a.r. Campania - Napoli, con la sentenza n. 2363 del 9 aprile 2024, lo ha accolto unitamente ai motivi aggiunti, rilevando la tardività dell’esercizio del potere di autotutela intervenuto a distanza di quattro anni dal rilascio del titolo ed escludendo che fosse configurabile un’ipotesi di mendacio, inteso come falsa rappresentazione della realtà, suscettibile di giustificare la deroga al rispetto del termine di cui all’art. 21- nonies della l. n. 241 del 1990.
Ad avviso del T.a.r., infatti, la contestazione del Comune riguarderebbe esclusivamente il fatto che il tecnico di parte aveva ritenuto che l’intervento in questione fosse realizzabile direttamente mediante il rilascio del permesso di costruire, laddove, secondo l’amministrazione, sarebbe stata viceversa necessaria la previa predisposizione di una pianificazione attuativa.
In tal modo, tuttavia, non sarebbe contestato che sia stata resa una falsa rappresentazione della realtà, in quanto il mendacio sarebbe ravvisato dall’amministrazione nella sola valutazione espressa dal tecnico di parte circa la realizzabilità dell’intervento attraverso il rilascio del permesso di costruire diretto. Secondo il giudice di primo grado, però, tale prospettazione non risulta conforme a quanto previsto dall’art. 21- nonies , comma 2- bis , della l. n. 241 del 1990, che, con riferimento alla deroga rispetto all’ordinario termine per l’esercizio dei poteri di autotutela, mira a sanzionare “ un atteggiamento malizioso o fraudolento dell’istante ”, in quanto diretto a indurre in errore l’amministrazione attraverso la falsa rappresentazione dei fatti.
Pertanto, non sarebbe riconducibile alla fattispecie prevista dalla disposizione in questione, la diversa situazione in cui l’amministrazione risulti ab origine in possesso di tutti i dati rilevanti al fine di determinarsi in modo conforme alla legge, posto che, in tal caso, al privato non sarebbe addebitabile alcunché, con l’ulteriore conseguenza che in tali ipotesi l’annullamento in autotutela deve necessariamente intervenire nel rispetto del termine previsto dall’art. 21- nonies della l. n. 241 del 1990.
Per tale ragione – posto che, nel caso di specie, il Comune di Nola non ha addebitato al signor AN di aver indicato dati falsi, essendosi viceversa limitato a sostenere che il medesimo abbia prospettato l’intervento de quo come realizzabile mediante il rilascio del titolo invocato, mentre non ne sussistevano i presupposti – deve ritenersi che il rilascio del permesso di costruire avrebbe potuto essere negato sin dal momento della presentazione dell’istanza, qualora l’amministrazione avesse correttamente inquadrato la fattispecie concreta, “ non essendo possibile affermare che il Comune sia stato fuorviato nelle sue valutazioni dalla falsità posta in essere dall’istante, in quanto essa, sin dal primo momento, si trovava già in possesso di ogni elemento utile al fine del decidere ”.
Per tali ragioni, dunque, il T.a.r. ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti proposti dal signor AN, annullando il provvedimento del Comune.
4. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Comune di Nola, formulando due motivi di gravame.
4.1. Con il primo motivo, il Comune appellante ha sostenuto che il T.a.r. abbia omesso di pronunciarsi in relazione all’osservazione secondo cui, nel caso di specie, venendo in rilievo una lottizzazione abusiva, sarebbe permesso “ all’amministrazione di esercitare il proprio potere di autotutela ritirando l’atto, oltre i termini consentiti ”, in quanto il titolo rilasciato non sarebbe idoneo neppure in astratto a consentire la realizzazione di un intervento del tipo di quello in esame, in quanto sarebbe ben noto che “ le scelte espresse nel piano urbanistico generale di un Comune non possano essere attuate mediante il diretto rilascio di permessi di costruire agli interessati, ma richiedano l’intermediazione di uno strumento ulteriore, rappresentato dai piani attuativi ”.
4.2. Con il secondo motivo di gravame, l’appellante ha insistito nel sostenere che nel caso di specie sia stata resa una falsa rappresentazione dei fatti da parte del privato, senza, tuttavia, indicare in modo puntuale quali indicazioni oggettivamente false siano state, in concreto, dal medesimo rappresentate.
5. Si è costituito in giudizio il signor VA AN, replicando alle censure proposte e chiedendo il rigetto dell’appello.
6. Tanto premesso, il Collegio – trattenuta la causa in decisione all’udienza pubblica del 26 giugno 2025 – reputa che l’appello non sia fondato e vada respinto, per le ragioni che di seguito sinteticamente si espongono, con la precisazione che i due motivi di gravame possono essere trattati congiuntamente in quanto risultano tra loro strettamente connessi.
6.1. In via preliminare, il Collegio rileva che, nel corso del giudizio di primo grado, il T.a.r. Campania ha accolto l’istanza cautelare del signor AN, con l’ordinanza n. 1674 del 6 ottobre 2023 e che, avverso tale ordinanza, ha proposto appello cautelare il Comune di Nola, poi respinto dal Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 5057 del 15 dicembre 2023. Il Comune ha, successivamente, presentato un’ulteriore istanza cautelare nell’ambito dell’appello proposto avverso l’impugnata sentenza del T.a.r. n. 2363 del 9 aprile 2024 e questa Sezione, con l’ordinanza n. 2615 dell’8 luglio 2024, ha respinto anche tale istanza cautelare con condanna del Comune al pagamento delle spese processuali.
6.2. Ciò posto, come già correttamente rilevato dal giudice di primo grado, nel caso di specie non viene in rilievo un’ipotesi di falsa rappresentazione dei fatti, poiché il Comune di Nola non ha in alcun modo contestato che il signor VA AN abbia indicato all’amministrazione dati falsi al fine di ottenere, indebitamente, il rilascio del permesso di costruire, essendosi semplicemente limitato a prospettare la mera possibilità che – sulla base degli elementi rappresentati e dei quali non è stata contestata l’effettiva corrispondenza alla realtà – fosse possibile rilasciare il permesso di costruire diretto, sicché, nel caso di specie, non è configurabile alcun mendacio che giustifichi la deroga al termine ordinario previsto dall’art. 21- nonies della l. n. 241 del 1990 per l’adozione del provvedimento di annullamento in autotutela.
Del pari infondate – oltre che generiche – sono le prospettazioni dell’appellante circa l’inapplicabilità del termine di cui al citato art. 21- nonies della l. n. 241 del 1990 all’asserita ipotesi di lottizzazione abusiva posto che, per le ragioni già illustrate, da un lato, non è ravvisabile alcuna falsa rappresentazione dei fatti idonea a giustificare l’anzidetta deroga e, dall’altro lato, l’intervento costruttivo è stato espressamente autorizzato dall’amministrazione attraverso il rilascio del titolo edilizio.
In definitiva, ad avviso del Collegio, il Comune di Nola ha prospettato un’interpretazione estremamente dilatata della nozione di falsa rappresentazione dei fatti, tale da finire per ricomprendere in sé qualsiasi ipotesi di istanza infondata in quanto priva dei presupposti.
Nel caso di specie, infatti, è stato lo stesso Comune a contestare esclusivamente che non sussistevano i presupposti per l’adozione del permesso di costruire, ma – proprio perché non erano stati indicati elementi falsi da parte del privato – l’anzidetta istanza era, semplicemente, infondata, sicché l’amministrazione ben avrebbe potuto respingerla sulla base degli elementi che erano stati rappresentati direttamente dal privato istante. È appena il caso di rilevare, del resto, che una nozione così ampia del concetto di falsa rappresentazione dei fatti renderebbe sostanzialmente priva di effetti la previsione del limite di tempo per l’adozione del provvedimento di annullamento in autotutela, in quanto siffatto potere resterebbe, in concreto, sempre disponibile sine die ogni volta che l’istanza presentata dal privato fosse, in realtà, infondata, il che, ovviamente, non può essere.
Ne consegue che occorre dare continuità all’orientamento di questo Consiglio di Stato secondo cui, per configurare le false rappresentazioni dei fatti di cui all’art. 21- nonies , comma 2- bis , della l. n. 241 del 1990, occorre che il privato abbia rappresentato uno stato di cose diverso da quello reale (Cons. Stato, sez. II, 3 gennaio 2025, n. 29).
7. Dalle considerazioni che precedono discende, pertanto, il rigetto dell’appello.
8. Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il Comune di Nola alla rifusione, in favore del signor VA AN, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in euro 5.000,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia Martino, Presidente FF
Michele Conforti, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Eugenio Tagliasacchi | Silvia Martino |
IL SEGRETARIO