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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/09/2025, n. 2449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2449 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione monocratica e in persona della dr.ssa Lucia Paura
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6941 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021 R.G.
Oggetto: Prestazione d'opera intellettuale vertente tra
, rappr.to e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
VASTARELLI ANTONIO, , elett.te dom.ta in SAN GIORGIO C.F._1
A CREMANO ALLA VIA DE LAUZIERES N. 28 appellante
e
, , rappr.to e difeso dall'Avv. IMPROTA Controparte_1 C.F._2
DOMENICO, elett.te dom.to in VIA IV NOVEMBRE I TRAV. C.F._3
47 80056 ERCOLANO appellato
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 18 settembre 2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente motivazione è redatta sinteticamente e senza svolgimento del processo come per legge.
La propone appello avverso la sentenza n. 2565/2021, con cui il Parte_1
Giudice di Pace di Sant'Anastasia, all'esito del giudizio R.G. 4045/2019, ha accolto la domanda avanzata da al fine di ottenere la differenza tra gli Controparte_1
1 importi percepiti e quelli a lei spettanti a fronte dell'esecuzione delle prestazioni di cui al contratto di opera professionale (concluso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2222 del
Codice Civile), regolarmente versato in atti.
Nel dettaglio, come risulta dalle emergenze documentali, con il suddetto contratto,
l'appellante aveva incaricato di organizzare corsi di trucco-formazione Controparte_1 specialistica dei partecipanti nel campo dell'estetica per il periodo compreso tra il
1/1/2019 al 31/7/2019, dietro corrispettivo omnicomprensivo pattuito nella cifra corrispondente al 33,333% (1/3) della singola quota a versarsi da ogni partecipante al
“Corso di make-up artis”, espressamente fissata in € 1.500,00
(millecinquecentovirgolazerozero), oltre oneri accessori di Legge.
A fronte della partecipazione- dedotta e non contestata- di un numero di venti corsisti, ed avendo l'attrice allegato di aver percepito dalla il solo importo di € Parte_1
8.196,80, anziché la somma omnicomprensiva dovuta, pari ad € 10.000,00 (€ 500 x 20) oltre oneri di legge, istruita la causa, il giudice di pace adito ha accolto la domanda riconoscendo alla il pagamento di ulteriori € 1.875,39. CP_1
L'appellante impugna la decisione in esame adducendo a sostegno del gravame:
1) l'erroneo rigetto, da parte del giudice di prime cure, dell'eccezione di incompetenza per materia come da Ordinanza datata 09/07/2020;
2) l' infondatezza della domanda di ulteriore compenso, sul presupposto che la percentuale pattuita andasse calcolata sull'importo cd. “imponibile” a versarsi dai singoli partecipanti, ovvero previa detrazione dell' I.V.A.;
3)l' error in procedendo commesso dal giudice di pace, che, dopo aver rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni sulla questione pregiudiziale relativa all'eccepita incompetenza funzionale in favore del giudice del lavoro, con l'Ordinanza datata
09/07/2020, aveva disposto rinvio per l'articolazione dei mezzi istruttori, così rimettendo le parti nei termini;
4) l'errata quantificazione dei compensi di giudizio, per avere il giudice a quo riconosciuto al difensore della la somma di € 335,00 per la fase istruttoria, che CP_1 invece non aveva avuto luogo.
Si è regolarmente costituita in giudizio l'appellata, la quale ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto dell'avverso atto di appello, chiedendone l'integrale rigetto;
con vittoria di spese di lite.
2 L'appello è infondato e deve essere rigettato, risultando condivisibili le argomentazioni addotte in sentenza dal giudice di pace, sia pur alla luce delle precisazioni che seguono.
Nello specifico, con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta che, inerendo la vicenda prospettata a un rapporto di lavoro sussumibile nell'orbita dell'art. 409 c.p.c. n. 3, la relativa controversia avrebbe dovuto essere devoluta al Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro, competente a conoscere “anche i rapporti di agenzia , di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale anche se non
a carattere subordinato" ( cfr. comparsa pag.3)
Secondo l'appellante, dunque, poiché il rapporto contrattuale dedotto, - come da dato testuale- si è concretizzato in un'attività di collaborazione (cfr contratto pag.2, "La prestazione della collaboratrice, a carattere tipicamente professionale, rientra nella fattispecie di lavoro autonomo”) - la causa avrebbe dovuto essere incardinata dinanzi al
Tribunale in funzione del giudice del lavoro.
Ebbene, in proposito, il Tribunale ritiene che correttamente il giudice di pace ha rilevato che non tutti i contratti di collaborazione rientrano nell'ambito dell'art. 409 c.p.c.; detta disciplina si applica infatti ai rapporti di collaborazione caratterizzati dalla congiunta ricorrenza della coordinazione, della continuità e del carattere prevalentemente personale della prestazione (Cass. 3485/2001).
Nel caso in esame- secondo quanto condivisibilmente osservato dal giudice a quo,- effettivamente difetta in primis il requisito della coordinazione, mancando la configurabilità di una connessione funzionale correlata ad un protratto inserimento nell'organizzazione aziendale, oltre che l'ingerenza organizzativa-direzionale del committente nell'attività del prestatore: ed infatti, l'attrice ha espletato l'attività dedotta in piena autonomia, non è stata sottoposta ad alcuna ingerenza datoriale e senza alcun inserimento nell'organizzazione aziendale.
Non sussiste inoltre il requisito della continuità, che postula un'attività non occasionale, perdurante nel tempo, importando un impegno costante del lavoratore a favore del committente (Cass. 9550/1995) o quanto meno se la prestazione è unica l'esecuzione deve essere prolungata nel tempo (Cass. 14722/1999), avendo la eseguito la propria CP_1 attività in maniera occasionale e limitata nel tempo (dal 1/1/2019 al 3 1/10/2019).
Del resto, - e fermo il potere-dovere di qualificazione della fattispecie da parte del giudice di merito- è opportuno precisare che la determinazione della competenza deve essere
3 effettuata sempre in base al reale contenuto della domanda principale, salvo che nei casi in cui la prospettazione ivi contenuta appaia prima facie artificiosa e finalizzata soltanto
a sottrarre la cognizione della causa al giudice predeterminato per legge (Cass. Civ., sez. lav., n. 26722 del 15.10.2024).
Infatti, ai sensi dell'art. 5 c.p.c., tanto la competenza, quanto la giurisdizione si determinano sulla base del contenuto della domanda e delle allegazioni, in fatto e in diritto, svolte dalla parte che la propone. Nel caso di specie,occorre rilevare che, nella narrativa dell'atto introduttivo del giudizio di merito, parte attrice ha espressamente dedotto – richiamando il dato testuale di cui al menzionato contratto- che il compenso preteso veniva richiesto a fronte di una prestazione tipicamente professionale, a tempo determinato, da svolgersi in condizioni di autonomia operativa.
Anche il secondo motivo di appello è infondato.
Il contratto in atti testualmente recita: "Il compenso professionale omnicomprensivo concordato è pari al 33,33% ovvero di 1/3 della singola quota di ogni partecipante che attualmente è pari ad € 1.500, 00... e verrà pagato alla stessa prestatrice sulla quota degli acconti versati dai partecipanti, mediante emissione della fattura da parte della
Sig.ra ”. A non lasciar dubbi circa la volontà delle parti di chiarire cosa Controparte_1 includere e cosa escludere dal compenso detto, è l'ulteriore inciso contenuto nel contratto:
“Si precisa che al detto compenso omnicomprensivo dovranno aggiungersi gli oneri accessori di legge (quali ad esempio il contributo previdenziale INPS alla Gestione separata che attualmente è pari al 4%)”. (cfr. contratto pag. 2,3)
È dunque evidente dalla formulazione letteraria del testo in esame, che le parti hanno inteso, sulla base del principio consensualistico, determinare il quantum dovuto alla stregua di una percentuale definita, espressamente indicando l'addizionalità degli oneri alla prestatrice d'opera. Non è invece rinvenibile la volontà di decurtare dalla percentuale indicata l'incidenza degli oneri fiscali ricadenti sulla committenza.
Proprio la specifica previsione degli oneri aggiuntivi a carico della induce CP_1 dunque a ritenere che, se le parti avessero inteso concordare l'attribuzione di una percentuale sulla singola quota al netto degli oneri a carico della società appellante, lo avrebbero esplicitamente indicato nel corpo del contratto in esame.
Ne deriva il rigetto del motivo di gravame.
Ancora, con il terzo motivo, l'appellante ha lamentato la violazione delle norme procedurali compiuta dal giudice di prime cure allorquando, dopo aver rinviato la causa
4 per la precisazione delle conclusioni sulla questione relativa alla competenza del giudice adito, con ordinanza del 09/07/2020, sciogliendo la riserva, rigettava l'eccezione sollevata, e fissava nuova udienza invitando le parti ad articolare le richieste istruttorie.
Tanto, secondo l'appellante, costituirebbe illegittima remissione nei termini disposta in favore della parte attorea.
Il Tribunale rileva che l'art. 187 cpc, (anche nella formulazione previgente e ratione temporis applicabile), attribuisce al giudice istruttore la facoltà di rimettere le parti al
Collegio se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, ma anche allorquando deve essere decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare, solo quando la decisione di essa può definire il giudizio, o allorquando sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali, (pur potendo disporre che siano decise unitamente al merito). La norma contempla in ogni caso che vengano concessi i termini per le memorie ex art. 183 cpc VIII co. cpc. se non concessi prima della rimessione al collegio, oltre che il potere-facoltà del giudice di dare ogni altra disposizione relativa al processo.
Nel caso in esame, e con riferimento al rito (allora) applicabile dinanzi al giudice di pace, giacché la causa è stata trattenuta in riserva prima della fissazione dell'udienza ex art. 320 cpc, correttamente il giudice a quo, all'esito dell'ordinanza di scioglimento della riserva assunta in prima udienza, ha rimesso le parti dinanzi a sé per l'articolazione dei mezzi istruttori e la prosecuzione del processo.
Né, in ogni caso, sussiste violazione del principio del contraddittorio o di equidistanza, dal momento che ad entrambe le parti- che di fatto hanno poi chiesto la precisazione delle conclusioni e la discussione- è stata riconosciuta la facoltà di chiedere i mezzi istruttori.
Pertanto, il motivo è infondato.
Con l'ultimo motivo di appello, è stata impugnato il capo della sentenza relativo alla liquidazione delle spese di lite, giacchè il giudice di pace ha attribuito all'avvocato di parte attrice anche i compensi tabellari relativi alla fase istruttoria, giammai espletata.
In proposito deve precisarsi che, secondo recentissima giurisprudenza della Corte di
Cassazione (ordinanza n. 7343/2025), il compenso previsto per la fase istruttoria spetta all'avvocato della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività di contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa. Ed infatti, nel giudizio civile, sia di primo grado che d'appello, il diritto alla liquidazione
5 delle spese (anche) per la fase istruttoria, non è subordinato al compimento di attività istruttorie propriamente dette (come ad esempio l'assunzione di testimoni o lo svolgimento di consulenze tecniche, ecc.), essendo sufficiente la sola trattazione della causa.
Inoltre, secondo gli ermellini, in materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di c.t.u., ma anche le ulteriori attività che del D.M. n. 55 del 2014, l'art. 4, comma 5, lett. c), include in detta fase, tra cui pure le “richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte”; ne deriva che la trattazione della causa, da intendersi in senso ampio, da diritto alla liquidazione (anche) della fase istruttoria.
Pertanto, l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite, liquidate e distratte come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
- Rigetta l'appello, confermando la gravata sentenza;
- condanna l'appellante al pagamento in favore dell'indicato appellato delle spese processuali, liquidate in euro 852,00 per competenze, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, se dovute.
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
DPR 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
Nola, 19.09.2025
IL GIUDICE
D.ssa Lucia PAURA
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