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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21921/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21921/2024 V.G. promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati Parte_1 Parte_2 presso lo studio dell'avv. DURIGON STEFANO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2
TORINO il 30/10/1999.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 625 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999).
Dal matrimonio sono nati i figli: , nato il [...] in [...], Persona_1 Persona_2
nato il [...] in [...], cittadino italiano, , nato il [...] in Parte_3
Torino.
Con ricorso depositato il 18/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 2 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che , e , figli maggiorenni ma non Persona_1 Persona_2 Parte_3 ancora economicamente autosufficienti, risiederanno con il padre.
DISPONE che il padre provveda al loro mantenimento sino alla loro indipendenza economica.
ASSEGNA la casa coniugale sita in Borgata Ciardossini 13, Villar Perosa (TO), di proprietà esclusiva di
, al medesimo. Parte_1
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere entrambi occupati e quindi economicamente autosufficienti per cui rinunciano reciprocamente a qualsivoglia contributo al mantenimento sulle spese di lite. Per_3
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 30/05/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21921/2024 V.G. promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati Parte_1 Parte_2 presso lo studio dell'avv. DURIGON STEFANO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2
TORINO il 30/10/1999.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 625 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999).
Dal matrimonio sono nati i figli: , nato il [...] in [...], Persona_1 Persona_2
nato il [...] in [...], cittadino italiano, , nato il [...] in Parte_3
Torino.
Con ricorso depositato il 18/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 2 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che , e , figli maggiorenni ma non Persona_1 Persona_2 Parte_3 ancora economicamente autosufficienti, risiederanno con il padre.
DISPONE che il padre provveda al loro mantenimento sino alla loro indipendenza economica.
ASSEGNA la casa coniugale sita in Borgata Ciardossini 13, Villar Perosa (TO), di proprietà esclusiva di
, al medesimo. Parte_1
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere entrambi occupati e quindi economicamente autosufficienti per cui rinunciano reciprocamente a qualsivoglia contributo al mantenimento sulle spese di lite. Per_3
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 30/05/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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