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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 28/05/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 3607/2022
Udienza “cartolare” del 19-05-2025
Il giudice, viste le memorie autorizzate e le note scritte in atti depositate ex art. 127 ter c.p.c. pronucia la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in grado di appello, in persona del dr. Giacomo Lucente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di II grado n. 3607/2022 avverso la sentenza n. 659/2022 depositata dal Giudice di Pace di Lucca il 22.07.22, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Parte_1 C.F._1
Nazzarri (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lucca, C.F._2
Via G. Pascoli 20, come da procura allegata al ricorso in appello.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del , rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 dall'avv. Luca Campinoti (C.F. ) e dall'avv. Carmela Di Filippo (C.F. C.F._3
) dell'avvocatura comunale ed elettivamente domiciliata presso il loro studio C.F._4
in Lucca, Via Bigongiari 41, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATO
Conclusioni delle parti: per l'appellante: “- in tesi, in riforma integrale della sentenza impugnata, annullare il verbale di contestazione n° V/2344/2021 Prot. 53695/2021, con ogni atto connesso e consequenziale;
- in ipotesi, applicare – in ogni caso – anche all'esito della presente causa - la sanzione amministrativa minima. In ogni caso con vittoria di spese (€43,00 c.u. iscrizione opposizione a sanzione
amministrativa; €64,50 c.u. iscrizione a ruolo appello;
€27,00 marca da bollo iscrizione appello) e competenze legali del giudizio di entrambi i gradi del giudizio”. per l'appellato: “respingere l'appello, rigettando tutte le eccezioni e domande di parte appellante in quanto infondate in fatto e in diritto, confermando la sentenza n. 659/22 emessa dal Giudice di
Pace di Lucca. Con vittoria di spese e compensi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 659/2022, il Giudice di Pace di Lucca rigettava l'opposizione di Parte_1
avverso il verbale di violazione del codice della strada n. V/2344/2021 prot. 53695/2021, elevato dalla Polizia municipale di Lucca, con il quale gli veniva contestata la violazione dell'art. 145 commi 5 e 10 del C.d.S., in quanto in data 27.10.21 alle ore 8:50 “proveniente da Via della Chiesa
XXI all'intersezione con Via Martini, nell'immettersi in quest'ultima, con direzione verso Via di
Tiglio, in presenza di segnaletica orizzontale e verticale di fermarsi e dare precedenza (STOP) ometteva di arrestarsi, superando la linea di arresto di 1,30 ed entrava in collisione con veicolo che transitava su Via Martini con direzione Via di Tiglio verso Via della Chiesa XXI in senso contrario a quello consentito”.
Il roponeva appello, contestando, con il primo motivo, il vizio di motivazione della sentenza Pt_1
per la mancata ammissione della prova testimoniale sulla condotta di guida dell'appellante, richiesta per dimostrare che il medesimo si era fermato allo stop.
Riteneva infatti che il Giudice di Pace aveva errato nell'escludere tale circostanza su un piano meramente indiziario, collegato alle dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto alla polizia municipale.
Con il secondo motivo, l'appellante rilevava il vizio di motivazione della sentenza per l'erronea ed incompleta valutazione della documentazione prodotta in atti.
Sosteneva che il Giudice di prime cure aveva errato nel ritenere legittima la sanzione poiché il Pt_1
non aveva dichiarato espressamente alla polizia municipale di essersi arrestato allo stop.
Inoltre, riteneva che il Giudice di Pace avesse esaminato soltanto la documentazione fotografica prodotta dal concludendo che non vi erano limiti di visibilità presso l'incrocio dove era CP_1
avvenuto il sinistro, mentre dalla sua documentazione era evidente che la presenza di un muro di recinzione limitava la visibilità ai veicoli che da Via della Chiesa XXI si immettevano in Via
Martini. Si costituiva il chiedendo il rigetto del ricorso, richiamando le argomentazioni Controparte_1
illustrate dalla polizia municipale nel giudizio di primo grado e quanto dichiarato nella relazione di accompagnamento al prontuario di rilevazione di incidente stradale.
Inoltre, evidenziava che dal prontuario non risultavano presenti testimoni sul luogo del sinistro.
La causa veniva istruita tramite prova testimoniale e all'esito veniva fissata l'udienza di discussione con termine per memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il sostiene che la sentenza di primo grado è viziata per la mancata Pt_1
ammissione della prova testimoniale richiesta dall'appellante e necessaria per dimostrare che aveva rispettato la segnaletica stradale, fermandosi allo stop, ma tale motivo è infondato.
Il Giudice di prime cure ha correttamente rigettato le istanze istruttorie formulate dal Pt_1
considerato che dal prontuario di rilevazione del sinistro nell'immediatezza del fatto non risultavano presenti sul luogo del sinistro altre persone in grado di riferire su circostanze rilevanti, eccetto il il conducente e il passeggero dell'altro veicolo incidentato (doc. 3 di parte appellata, allegato Pt_1
alla comparsa).
Per quanto attiene alla testimonianza di assunta nel giudizio di secondo grado, non Testimone_1 risulta attendibile, dal momento che la teste ha affermato di essere rimasta sul luogo dell'incidente fino all'arrivo della polizia municipale, di essersi recata al lavoro e di essere poi ritornata sul posto quando ancora i vigili stavano ultimando i rilievi, ma la sua presenza sul luogo del sinistro non risulta verbalizzata dalla polizia municipale.
Inoltre, ha dichiarato di non essere stata identificata dagli agenti perché “non si era presentata”, ma ciò non risulta credibile, dal momento che la polizia municipale ha il dovere di raccogliere le dichiarazioni delle persone presenti sul luogo del sinistro.
Peraltro, la ha dichiarato di conoscere il essendo stata sua collega presso un'azienda Tes_1 Pt_1
che vendeva presidi sanitari, pertanto, anche ipotizzando che gli agenti non si fossero realmente accorti della presenza della teste, se quest'ultima avesse realmente assistito al sinistro è evidente che lo stesso appellante avrebbe chiesto di verbalizzare la sua dichiarazione.
L'inattendibilità della teste è confermata anche dal tenore della sua testimonianza: in un primo momento afferma “mi trovavo casualmente dietro il veicolo guidato dal , poi dichiara “la mia Pt_1
presenza sul posto non deve stupire, in quanto facevamo più o meno la stessa strada per andare a lavoro”. Inoltre, la sottolinea che la strada dalla quale proveniva il on ha la visuale libera sulla Tes_1 Pt_1
sinistra, in quanto ostruita da un muro e da una siepe, ma dalle foto risulta la presenza soltanto del muro (doc. 7 di parte appellata).
Infine, va evidenziato che quanto riferito dalla teste è in totale contrasto con le inequivoche circostanze oggettive accertate dei verbalizzanti, che l'appellante infondatamente contesta.
Con il secondo motivo infatti l'appellante contesta l'erronea ed incompleta valutazione della documentazione fotografica e delle dichiarazioni rese dal alla polizia municipale, sulla base Pt_1
delle quali il Giudice di Pace avrebbe concluso che il ricorrente non si era fermato allo stop e che non vi erano limiti di visibilità presso l'incrocio dove era avvenuto il sinistro, ma anche il secondo motivo è infondato.
In primo luogo, il mancato arresto dell'appellante allo stop risulta provato dalla planimetria redatta dalla polizia municipale a seguito dei rilievi sul luogo del sinistro e dalle fotografie allegate al prontuario (doc. 3 e 7 di parte appellata), da cui emerge che il veicolo del al momento del Pt_1
sinistro si trovava oltre la linea di arresto;
nello specifico, le ruote posteriori erano sulla linea e lo spigolo anteriore sinistro era rivolto verso sinistra a una distanza di 1,30 m dalla linea di arresto.
Tali rilievi dimostrano che l'appellante non si era gradatamente sporto in avanti, come dallo stesso più volte affermato, ma aveva quasi completato la manovra, considerato anche che il punto di urto si trovava circa a metà della carreggiata (doc. 3 di parte appellata, allegato alle note depositate il
20.03.25).
Inoltre, dalle foto allegate al prontuario (doc. 7 di parte appellata) risulta dimostrato che non vi erano limiti di visibilità dalla strada da cui proveniva il (via della Chiesa XXI), in quanto il Pt_1 muro di cinta presente sulla sinistra è spostato indietro rispetto all'incrocio e affiancato da un ampio marciapiede.
Pertanto, risulta del tutto priva di fondamento l'affermazione dell'appellante secondo cui i veicoli provenienti da via della Chiesa XXI per svoltare in via Martini devono necessariamente superare la linea dello stop per avere una visuale completa ed è evidente che le dimensioni del cofano del veicolo non possono mai legittimare il mancato rispetto della segnaletica verticale e orizzontale.
Per tutto quanto sopra, l'appello è del tutto infondato e deve essere rigettato;
le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, rigetta l'appello promosso da Parte_1
avverso la sentenza n. 659/2022 del Giudice di Pace di Lucca, condannando parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di parte appellata, liquidate in
€ 662,00 oltre IVA, CAP e maggiorazione spese generali come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Il Giudice
Giacomo Lucente