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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 03/11/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1400/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gabriella Ratti Presidente dott. Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1400/2023 promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Luca Lo Giudice (c.f. ), presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano C.F._2 nel corso Vittorio Emanuele II n. 30, per procura allegata ex art.83, 3°co., cpc parte appellante contro
- già Controparte_1 Controparte_2
- (c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Formaro (c.f.
[...] P.IVA_1
), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Bologna nella via Galliera n. 8, C.F._3 per procura allegata ex art.83, 3°co., cpc
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Parte_2 C.F._4
SC (c.f. ) e LA CA (c.f. ), presso il cui C.F._5 C.F._6 studio di quest'ultima è elettivamente domiciliata in Aosta alla via Festaz n. 31, per procura allegata ex art.83, 3°co., cpc parti appellate
pagina 1 di 13 OGGETTO: ipoteca; azione di riduzione;
opposizione a esecuzione immobiliare
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante : Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello di Torino, in riforma della sentenza n. 281/2023 del tribunale di Aosta, pubblicata in data 12.10.2023, notificata in data 12.10.2023, così giudicare:
- nel merito: riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in corso di causa, l'inefficacia
e/o annullabilità e/o nullità dell'ipoteca volontaria, costituita da a favore di Parte_1 [...]
quale nuova titolare del credito, iscritta in data 14.4.2009 presso la Parte_3
Conservatoria dei RR II di Aosta (reg. Gen. N. 4108 – Reg. Part. N. 604) per la somma di euro 1.000.000,00, sui beni immobili siti nel comune di Prè Saint Didier (AO), alla Località Champex e censiti al Catasto Fabbricati del suddetto
Comune come segue:
- Foglio 8, mappale 416, subalterno 7, categoria A/3;
- Foglio 8, mappale 448, subalterno 2, categoria C/6.
e, per l'effetto, disporne la cancellazione autorizzando il Conservatore territorialmente competente a provvedere in tal senso;
- accertare e dichiarare il difetto e l'inefficacia del titolo esecutivo azionato da cui è subentrata ex art. 111 cpc CP_3
, nel giudizio RG.E 92/2018 del Tribunale di Aosta;
CP_1
- accertare e dichiarare il difetto del diritto di a procedere in esecuzione forzata nei confronti di CP_1 [...]
; Parte_1
- accertare e dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva RGE 92/2018 del Tribunale di Aosta;
in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio in favore dello scrivente difensore antistatario.
Si produce fascicolo di primo grado e provvedimento impugnato.
Al fine del versamento del contributo unificato, si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminato e, pertanto, il contributo unificato è pari ad euro 777,00”.
Per parte appellata Controparte_1
“In via preliminare
- dichiarare inammissibile l'odierno appello per violazione dell'art. 342, comma 1, n. 1, c.p.c. e dell'art. 348 bis, c.p.c.; nel merito
pagina 2 di 13 - accertare e dichiarare la piena efficacia e validità dell'ipoteca iscritta in data 14.04.2009 presso la Conservatoria dei
RR. II di Aosta, Reg. Gen. n. 4108 - Reg. Part. n. 604 sui beni immobili di proprietà del Sig. Parte_1 siti nel Comune di Pré Saint Didier sui quali si agisce esecutivamente nell'ambito della procedura esecutiva n. R.G. 92/2018
e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 281/2023 emessa dal Tribunale di Aosta in composizione monocratica nella persona del Dott. Paolo De Paola emessa pubblicata il 12/10/2023 e notificata il 12/10/2023, rigettando integralmente
l'appello avversario e ogni domanda formulata ex adverso, per tutti i motivi esposti in narrativa;
in ogni caso:
- con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata : Controparte_4
“La convenuta si costituisce nel giudizio in epigrafe indicato con riserva di dedurre nel proseguo”. CP_4
CONCISA ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Il fatto
La vicenda trae origine da un contratto di finanziamento fondiario stipulato nell'anno 2009 con PO
CA S.p.A.: il padre dell'odierno appellante contrasse il mutuo, l'odierno appellante, in qualità di terzo datore di ipoteca, costituì ipoteca volontaria sugli immobili contestualmente acquistati dal medesimo, a garanzia della restituzione. In forza del contratto, l'acquisto degli immobili fu perfezionato dal mutuatario
(padre); il debitore si obbligò al pagamento delle rate e conseguentemente alla restituzione del capitale mutuato.
Successivamente interveniva il decesso del genitore dell'acquirente-terzo datore, odierno appellante, che designò erede esclusivo il figlio, pur in presenza di altro legittimario, la seconda moglie In Controparte_4 sede successoria, sorse la questione della natura delle somme impiegate per l'acquisto degli immobili – se riconducibili, in tutto o in parte, a liberalità indiretta effettuata in vita dal defunto a favore del figlio –, nonché della posizione della legittimaria completamente pretermessa e del regime di imputazione delle attribuzioni patrimoniali ai fini dell'eventuale azione di riduzione.
L'inadempimento alle obbligazioni restitutorie derivanti dal mutuo condusse il creditore ad intimare precetto e, decorso inutilmente il relativo termine, a promuovere esecuzione immobiliare, con trascrizione del pignoramento sui beni ipotecati.
Nel medesimo arco temporale, su impulso della legittimaria pretermessa, si aprì un fronte contenzioso parallelo, volto ad accertare la natura delle attribuzioni familiari e le conseguenze sulla posizione della pagina 3 di 13 legittimaria. Nello stesso contesto intervennero le cessioni di credito dapprima in favore di CP_5
e, successivamente, di
[...] CP_1
Sulla base di tali presupposti fattuali si sviluppavano, dunque, plurimi giudizi, poi riuniti e, per il profilo successorio, coordinati mediante sospensione necessaria ex art. 295 cpc;
tra essi l'opposizione all'esecuzione che ha condotto alla pronuncia oggi oggetto di gravame.
2. Lo svolgimento del processo di primo grado
Con atto depositato il 5 novembre 2018, proponeva opposizione Parte_1 all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., instaurata da PO CA S.p.A. sulla base di contratto di finanziamento ipotecario con garanzia su beni siti nel Comune di Pré-Saint-Didier.
L'opposizione era riferita alla procedura esecutiva immobiliare RGE 92/2018 del Tribunale di Aosta, intrapresa a seguito della notificazione del precetto e dell'inutile decorso del termine di cui all'art. 480 c.p.c., con trascrizione del pignoramento e successiva istanza di vendita.
Nel corso della fase sommaria dell'opposizione, il creditore – già cessionaria del credito Controparte_5 da PO CA – interveniva nella procedura esecutiva ex art. 111 c.p.c. in data 22 ottobre 2018, assumendo la titolarità del rapporto creditorio. Con ordinanza del 23 gennaio 2019, il Giudice dell'esecuzione sospendeva la procedura ai sensi dell'art. 624 c.p.c. e fissava termine all'opponente per l'introduzione del giudizio di merito ex art. 616 c.p.c., poi instaurato nei termini.
Seguiva, dunque, il giudizio di merito iscritto al n. RG 300/2019, promosso da cui il debitore CP_3 resisteva proponendo domande di accertamento negativo del credito, di declaratoria di inefficacia dell'ipoteca e di declaratoria di invalidità dell'esecuzione. Parallelamente, il debitore introdusse un ulteriore giudizio – iscritto al RG 310/2019 – volto a far valere autonome doglianze nei confronti di PO CA e
CP_3
Con ordinanza dell'8 ottobre 2019, il Tribunale, ai sensi dell'articolo 274 cpc, riuniva il giudizio ordinario iscritto al n. RG 310/2019 al giudizio introdotto a seguito dell'opposizione ex art. 615, co. 2, e 616 cpc (RG
300/2019), respingendo altresì l'istanza di estromissione di PO CA, nonché le richieste di sospensione e di declaratoria di litispendenza. Veniva, altresì, concessa alle parti la facoltà di precisare e articolare le proprie difese ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c.
Nelle more del cennato iter processuale, pendeva, avanti al Tribunale di Milano, la causa RG 40173/2018, promossa da per l'accertamento della natura di donazione indiretta degli immobili ipotecati, Controparte_4 ai fini dell'azione di riduzione successoria. Ritenuta la pregiudizialità di tale accertamento sulla titolarità dei beni e, per riflesso, sulla efficacia della garanzia ipotecaria, con ordinanza del 19 febbraio 2020 il Tribunale di Aosta sospendeva il giudizio ex art. 295 c.p.c. sino alla definizione del procedimento milanese.
Con sentenza n. 322/2022, pubblicata il 19 gennaio 2022 e passata in giudicato il 27 ottobre 2022, in parziale accoglimento delle domande proposte, il Tribunale di Milano accertava la natura donativa pagina 4 di 13 dell'apporto finanziario del dante causa, dichiarava aperta la successione e riconosceva, in favore della un credito di riduzione per equivalente pari a € 23.471,99, escludendo tuttavia ogni effetto CP_4 recuperatorio reale sugli immobili trasferiti a titolo oneroso.
Riassunto il processo avanti al Tribunale di Aosta, interveniva nel giudizio quale nuova CP_1 cessionaria del credito in virtù dell'operazione di trasferimento intervenuta medio tempore.
Successivamente, all'udienza del 20 giugno 2023, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
3. La decisione appellata
Con la sentenza n. 281/2023, depositata il 12 ottobre 2023, il Tribunale di Aosta rigettava l'opposizione all'esecuzione e le domande formulate nel giudizio di merito successivamente incardinato ai sensi dell'art. 616 c.p.c., ritenendo insussistenti i presupposti per dichiarare l'inefficacia dell'ipoteca e per paralizzare l'azione esecutiva.
In particolare, alla luce della sentenza Trib. Milano 322/2022, il primo giudice ha ritenuto che, l'accertata la donazione indiretta – sfociata in riduzione per equivalente in favore della – non incidesse sul CP_4 titolo di acquisto, né sull'efficacia della garanzia ipotecaria;
ha escluso che l'opponente potesse far valere diritti reali sui beni pignorati, atteso che la tutela riconosciuta alla legittimaria è obbligatoria e si esercita sul piano creditorio.
Quanto alle ulteriori doglianze, il Tribunale ha ritenuto provata la titolarità del rapporto creditorio in capo a quale cessionaria del credito originariamente vantato da PO CA S.p.A., nonché Controparte_5 la successiva legittimazione di quale ulteriore avente causa. È stata parimenti respinta CP_1
l'eccezione volta a contestare la legittimazione processuale di PO CA, non ravvisandosi mutamenti normativi o contrattuali idonei a escluderne il coinvolgimento nel giudizio, in ragione del ruolo ricoperto nella fase genetica del rapporto e dell'interesse alla definizione delle questioni connesse alla validità del titolo.
In conclusione, il Tribunale ha confermato la validità ed efficacia dell'ipoteca iscritta sugli immobili oggetto di pignoramento e la legittimità dell'azione esecutiva promossa nei confronti del debitore, rigettando integralmente l'opposizione.
Quanto alle spese, ha condannato l'opponente a rifondere a e a e spese Controparte_5 CP_1 di lite, liquidati come in dispositivo, e ha disposto la compensazione nei confronti di PO CA S.p.A.
4. Le difese delle parti nel giudizio di appello
4.1 Motivi di appello
Con atto di citazione notificato e tempestivamente iscritto a ruolo, ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 281/2023 deducendo, in sintesi, plurime censure in ordine all'accertamento pagina 5 di 13 compiuto dal Tribunale circa la permanenza dell'efficacia della garanzia ipotecaria e, per conseguenza, alla legittimità dell'azione esecutiva intrapresa.
In primo luogo, l'appellante lamenta l'errore del giudice di prime cure nell'aver ritenuto che la sentenza del Tribunale di Milano n. 322/2022 – pur accertando la natura donativa dell'apporto economico posto a fondamento dell'acquisto degli immobili da parte del debitore – non avesse inciso sul titolo di acquisto e, dunque, sull'efficacia della garanzia reale;
sostiene che tale accertamento, con la conseguente riduzione in favore della legittimaria, avrebbe reso inefficace l'ipoteca verso costei o, comunque, imposto il recupero reale del bene, con caducazione dell'iscrizione ipotecaria.
Ha altresì censurato la ritenuta legittimazione del creditore procedente e dei successori a titolo particolare, contestando la titolarità del credito in capo a e, successivamente, a ha Controparte_5 CP_1 infine riproposto l'eccezione di inefficacia o nullità della garanzia ipotecaria e la domanda di accertamento negativo del credito vantato.
4.2 Difese delle parti appellate
L'appellata i è costituita tempestivamente, chiedendo la conferma della sentenza. CP_1
Ha evidenziato che la pronuncia del Tribunale di Milano ha riconosciuto unicamente un credito di riduzione per equivalente, senza effetti reali sul bene, con conseguente stabilità della garanzia ipotecaria;
ha, inoltre, ribadito la piena validità della cessione del credito al proprio dante causa e della CP_3 successiva cessione ad , nonché, per l'effetto, la legittimazione processuale di entrambi i soggetti. CP_1
4.3 Posizione di Parte_4
La sig.ra pur essendo stata parte del giudizio di primo grado, si è costituita nel presente Parte_4 grado con mero atto formale, senza svolgere autonome difese né rassegnare conclusioni in ordine ai motivi di appello.
4.4 Svolgimento del giudizio d'appello
Il giudizio si è svolto nelle forme introdotte dalla riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022.
Espletate le formalità di rito e nominato il consigliere istruttore, quest'ultimo disponeva un rinvio d'ufficio alla prima udienza tabellare. La successiva udienza veniva tratta nelle forme dell'art.127 ter cpc;
a seguito del trasferimento del consigliere originariamente designato, veniva nominato nuovo istruttore, il quale fissava udienza di rimessione in decisione ai sensi dell'art. 352 cpc, come modificato dalla riforma, disponendone parimenti la trattazione cartolare. Depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, nei termini assegnati, il nuovo consigliere istruttore, designato a seguito del trasferimento dei magistrati precedentemente assegnati, rimetteva la causa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza cartolare precedentemente fissata.
5. Tema del contendere
pagina 6 di 13 All'esito della compiuta ricostruzione dello svolgimento del giudizio di primo grado e dei rapporti sottesi, la presente impugnazione investe la sentenza n. 281/2023, che ha respinto l'opposizione all'esecuzione già pendente ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., confermando la prosecuzione dell'esecuzione immobiliare e la perdurante efficacia della garanzia ipotecaria iscritta a favore del creditore.
Sono non contestati e, quindi, coperti da giudicato interno: l'ammontare del finanziamento fondiario,
l'iscrizione dell'ipoteca anteriormente all'apertura della successione, la trascrizione del pignoramento.
Parimenti non controversa è la definitività della sentenza del Tribunale di Milano n. 322/2022, che ha qualificato come donazione indiretta l'apporto economico del de cuius e ha riconosciuto in favore della legittimaria un credito di riduzione per equivalente, escludendo ogni effetto recuperatorio reale. Parte_5
Resta invece controversa la legittimazione attiva del creditore procedente, dedotta dall'appellante con riferimento alla continuità delle cessioni succedutisi dapprima da PO CA a e, poi, da CP_3 ad . CP_3 CP_1
Ciò premesso, restano dunque da decidere:
• (i) se la riduzione per equivalente incida sulla stabilità del titolo e quindi sulla opponibilità dell'ipoteca;
• (ii) se residuino margini per paralizzare l'esecuzione immobiliare in corso sulla base della predetta sentenza e delle posizioni successorie dell'appellante;
• (iii) se le cessioni del credito e i conseguenti subentri processuali legittimino pienamente CP_3 prima e poi a coltivare l'esecuzione. CP_1
6. Ragioni della decisione
6.1 Sulla proponibilità delle questioni ex art. 615, comma 2, c.p.c.
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione proposto ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., successivamente all'inizio della procedura esecutiva, l'oggetto del sindacato giudiziale non coincide integralmente con quello proprio dell'opposizione a precetto. In tale sede, infatti, l'opponente può far valere soltanto fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di procedere all'esecuzione, purché sopravvenuti rispetto alla notificazione del titolo o del precetto, ovvero non conoscibili prima con l'ordinaria diligenza.
Diversamente, non sono deducibili quelle contestazioni che avrebbero dovuto essere fatte valere ante causam, attraverso l'opposizione prevista dal primo comma dell'art. 615 c.p.c., giacché l'inizio dell'esecuzione delimita, sul piano processuale, il perimetro della cognizione consentita, al fine di evitare che la parte interessata possa tenere in serbo doglianze tardive eludendo la naturale scansione dialettica dei rimedi oppositivi.
Tali principi, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. III, n. 30857/2018), assicurano il corretto bilanciamento tra l'esigenza di stabilità dell'azione esecutiva e la necessità di garantire al debitore pagina 7 di 13 un rimedio effettivo ove siano intervenuti fatti nuovi idonei a incidere sulla possibilità del creditore di proseguire l'esecuzione.
Nel caso di specie, i profili dedotti dall'opponente — e oggi riproposti in appello — si inscrivono pienamente in tale alveo siccome, pur inerendo al fondamento stesso del diritto del creditore ad agire in via esecutiva, attengono però a circostanze successive rispetto all'intimazione del precetto e all'avvio dell'esecuzione:
• da un lato, la sentenza del Tribunale di Milano n. 322/2022, sopravvenuta alla trascrizione del pignoramento e destinata a incidere sulla ricostruzione dei rapporti successori e della posizione della legittimaria;
• dall'altro, il subentro di e, successivamente, di in forza di cessioni del credito CP_3 CP_1 intervenute in corso di procedura, con conseguente necessità di verificare la legittimazione dei cessionari a proseguire l'azione esecutiva.
È dunque pienamente ammissibile in questa sede scrutinare tali fatti sopravvenuti, i quali integrano, rispettivamente, un possibile fattore modificativo del diritto a procedere in via esecutiva (nell'ipotesi in cui la pronuncia milanese avesse comportato effetti reali) e un mutamento soggettivo del creditore procedente ex art. 111 c.p.c.
Per converso, restano precluse tutte le contestazioni attinenti a circostanze anteriori alla fase esecutiva e già conoscibili prima della notifica del precetto, che avrebbero dovuto essere fatte valere con l'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
Ne consegue che il presente giudizio non assume la fisionomia di un riesame differito dei fatti genetici del rapporto né consente la rimessa in discussione di questioni che dovevano essere introdotte nella fase pre- esecutiva, ma si concentra, correttamente, sui soli profili sopravvenuti o emergenti in corso di esecuzione, in armonia con la ratio dell'art. 615, comma 2, c.p.c.
Sulla base di tali principi, le questioni dedotte dall'odierno appellante risultano ammissibili nella misura in cui attengono a fatti sopravvenuti all'avvio dell'esecuzione (la sentenza del Tribunale di Milano e la successione nel credito ex art. 111 c.p.c.), mentre restano, in linea di principio, precluse le contestazioni attinenti a circostanze originarie e già conoscibili al momento dell'intimazione del precetto;
evenienza che, nel caso di specie, non ricorre, essendo le questioni dedotte riferite a fatti sopravvenuti e non riguardando profili già conoscibili al momento della notifica del precetto.
Passando dunque all'esame dei motivi di gravame, occorre rilevare quanto segue.
6.2 Questioni preliminari: ammissibilità dell'appello
In via preliminare, devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate dalle parti appellate, prospettate sia in riferimento alla pretesa carenza di specificità dei motivi, sia con riguardo alla ritenuta manifesta infondatezza delle doglianze ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c. pagina 8 di 13 Le eccezioni non meritano accoglimento.
L'atto di appello contiene, infatti, una chiara individuazione delle censure mosse alla sentenza di primo grado, articolate con riferimento ai punti decisivi della decisione impugnata ed alle relative rationes decidendi, così da consentire pienamente la ricostruzione del perimetro devolutivo e la conseguente risposta giudiziale. Deve pertanto escludersi la lamentata carenza di specificità ex artt. 342 e 434 c.p.c., non versandosi in ipotesi di mera critica generica o di pedissequa riproduzione delle difese di primo grado.
Parimenti infondata è l'eccezione di manifesta infondatezza del gravame. Benché la trattazione sia stata poi disposta nelle forme ordinarie, è principio pacifico che l'eventuale ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 350-bis c.p.c. possa essere scrutinata anche in sede decisoria;
tuttavia, nel caso di specie, le questioni sollevate — pur infondate nel merito — non si presentano connotate da quella evidenza tale da impedire il confronto argomentativo, avendo l'appellante articolato censure che involgono temi di effettiva rilevanza giuridica, connessi agli effetti della sentenza sopravvenuta del Tribunale di Milano e alla successione nel credito ex art. 111 c.p.c.
L'appello è dunque ammissibile e va esaminato nel merito.
6.3 Primo motivo: effetti della sentenza del Tribunale di Milano n. 322/2022 (donazione indiretta;
riduzione per equivalente)
Con il primo motivo, l'appellante deduce che l'accertata natura di donazione indiretta dell'apporto economico del de cuius, come stabilito dal Tribunale di Milano con sentenza n. 322/2022 (passata in giudicato), avrebbe dovuto comportare l'inefficacia dell'ipoteca gravante sugli immobili pignorati e, comunque, l'arresto della procedura esecutiva immobiliare. La doglianza non è fondata.
È in fatto incontestato che la sentenza milanese: (i) ha qualificato la liberalità come donazione indiretta in relazione all'acquisto degli immobili del debitore;
(ii) ha riconosciuto alla coerede Controparte_4 esclusivamente un credito di riduzione per equivalente pari a € 23.471,99; (iii) non ha disposto alcun recupero reale degli immobili, preservando la validità del trasferimento e la stabilità degli effetti a esso collegati. La stessa decisione ha ribadito che, in presenza di donazione indiretta, l'azione di riduzione non incide sulla titolarità del bene, operando mediante l'imputazione del controvalore in favore del legittimario leso (riduzione “per equivalente”), con conseguente inapplicabilità dell'art. 560 c.c. e salvezza dei diritti dei terzi, inclusa la garanzia ipotecaria anteriormente costituita. Tali principi sono espressamente richiamati e recepiti dalla sentenza di primo grado impugnata.
La conclusione è coerente con il diritto vivente. La Corte di cassazione ha da tempo chiarito che alla riduzione delle liberalità indirette non si applica il principio della quota di legittima in natura previsto per la donazione diretta di immobili (art. 560 c.c.), poiché l'azione non mette in discussione la titolarità del bene, ma dà luogo a una tutela obbligatoria per equivalente, sicché “il valore dell'investimento finanziato con la donazione indiretta dev'essere ottenuto dal legittimario leso con le modalità tipiche del diritto di credito” (Cass. pagina 9 di 13 11496/2010; di recente, in termini, Cass. 35461/2022; v. pure Cass. 25443/2023). Ne discende che la riduzione per equivalente non travolge né il titolo di acquisto né l'ipoteca validamente iscritta in epoca anteriore e opponibile;
e non preclude la prosecuzione dell'esecuzione già intrapresa.
In definitiva, correttamente il Tribunale ha negato che la pronuncia milanese determinasse l'inefficacia della garanzia o imponesse uno stop all'azione forzata: la tutela della legittimaria è creditoria e non reale;
permane quindi l'assetto dei diritti reali e, con esso, la legittimità della prosecuzione dell'esecuzione immobiliare. Il motivo va respinto.
6.4 Secondo motivo: titolarità del credito e legittimazione attiva dei successivi cessionari
e ); effetti processuali della cessione (art. 111 c.p.c.) CP_3 CP_1
Con il secondo motivo, l'appellante contesta la legittimazione attiva dapprima di e, Controparte_5 quindi, di assumendo la non dimostrata continuità delle cessioni del credito e, per riflesso, CP_1
l'assenza di titolo per proseguire l'azione esecutiva e resistere all'opposizione. Anche tale motivo non merita accoglimento.
La doglianza è infondata.
Dalla documentazione in atti risulta che il credito originariamente vantato da PO CA S.p.A. è stato trasferito a per effetto di scissione parziale proporzionale, con pubblicazione in G.U.; Controparte_5 successivamente, ha ceduto il credito ad ai sensi dell'art. 58 TUB, con pubblicazione in CP_3 CP_1
G.U. (docc. allegati alla comparsa d'intervento del 24.2.2023 e non contestati dall'appellante), la quale è intervenuta nella procedura esecutiva ex art. 111 c.p.c. La documentazione prodotta in primo grado e richiamata nella sentenza appellata attesta la catena traslativa;
le contestazioni dell'appellante, viceversa, restano generiche e non si traducono in specifiche allegazioni idonee a infirmare la titolarità del rapporto creditorio dei cessionari. Deve dunque confermarsi la legittimazione attiva dapprima di e, CP_3 successivamente, di subentrata jure proprio nel processo ai sensi dell'art 111 cpc, fermo il giudicato CP_1 interno sul capo della sentenza che ha accertato la titolarità del credito in capo a quest'ultima; statuizione non specificamente censurata e dunque coperta da giudicato interno. Nel regime dell'art. 111 c.p.c., il subentro del cessionario nel processo pendente non esige nuova verifica del titolo quando la cessione sia documentalmente dimostrata e non venga investita da puntuali contestazioni: la permanenza in giudizio del cedente non incide sulla legittimazione del cessionario e non genera nullità, risolvendosi in un mero fenomeno di duplicazione soggettiva inerte ai rapporti interni. La sentenza impugnata si è correttamente uniformata a tali principi, riconoscendo la legittimazione di prima e di poi a coltivare CP_3 CP_1
l'esecuzione e a resistere all'opposizione. Rileva, altresì, il comportamento processuale del cedente nel primo grado (istanza di estromissione respinta ex articolo 111 c pc;
mancata opposizione sostanziale del cedente sulla titolarità), che conferma la linearità della successione nel credito. Ne consegue la legittimazione attiva di a coltivare l'esecuzione e a resistere in questa sede. Il motivo è infondato. CP_1
Va solamente rilevato, a prescindere dall'infondatezza del motivo ora esaminato, che non è necessaria nel presente grado di appello, la partecipazione del cedente, atteso che: (i) il cedente aveva già manifestato in primo grado la volontà di non partecipare al giudizio mediante istanza di estromissione;
(ii) la cessione pagina 10 di 13 integrale del credito da ad ha determinato il subentro jure proprio di quest'ultima; (iii) il CP_3 CP_1 contraddittorio risulta pienamente integro, dunque, con la sola presenza di titolare esclusivo del CP_1 rapporto creditorio.
6.5 Terzo motivo: residue censure (ipoteca; debenza;
art. 549 c.c.)
Con il terzo motivo l'appellante ripropone le contestazioni residuali circa la validità dell'ipoteca, la debenza del credito e l'idoneità del titolo esecutivo, oltre a invocare la violazione dell'art. 549 c.c. (asserita imposizione di pesi sulla quota di legittima).
Le doglianze non colgono nel segno.
(i) Quanto all'ipoteca, essa fu validamente iscritta in epoca anteriore all'apertura della successione e non è stata oggetto di caducazione;
la pronuncia milanese ha riconosciuto la riduzione per equivalente e non ha inciso sull'assetto reale né sulla garanzia opponibile ai terzi. L'ulteriore giurisprudenza di legittimità richiamata in sentenza conferma la necessità di distinguere tra donazione diretta (dove l'azione di riduzione ha efficacia reale) e donazione indiretta (dove la tutela è obbligatoria e non travolge la titolarità del bene né
i vincoli reali opponibili): Cass. 11496/2010, Cass. 35461/2022, Cass. 25443/2023.
(ii) Quanto alla debenza del credito, l'appellante non fornisce elementi idonei a mettere in dubbio l'esistenza, l'esigibilità o la titolarità del rapporto creditorio, già documentalmente provato e scrutinato dal primo giudice. Le censure restano assertive e non superano la tenuta della motivazione impugnata.
(iii) La prospettata violazione dell'art. 549 c.c. è inconferente. L'assunto muove da una lettura che confonde la posizione del legittimario leso (qui cui è stato riconosciuto un credito libero da Controparte_4 pesi) con quella del legittimario beneficiario della liberalità ( , il quale resta titolare del bene Parte_1 acquistato (e gravato dall'ipoteca) senza che ciò integri un “peso” imposto sulla quota di legittima della prima. Lo stesso appellante, che pure invoca l'art. 549 c.c., riconosce, d'altro canto, che le somme dovute alla legittimaria sono svincolate da qualsivoglia obbligazione verso il creditore ipotecario: ciò conferma che la tutela del legittimario non è compressa dal vincolo reale ed è pienamente monetaria, secondo il tracciato segnato dalla sentenza milanese. Ne deriva che non v'è spazio per inferire da tale assetto la nullità o inefficacia dell'ipoteca.
In conclusione, il terzo motivo va rigettato: nessuno dei profili dedotti è idoneo a scalfire l'efficacia del titolo, la validità dell'ipoteca o la persistenza del diritto del creditore – oggi – a proseguire l'azione CP_1 esecutiva. La sentenza impugnata merita conferma anche sotto tali aspetti.
6.6 Conclusioni
Alla luce delle considerazioni che precedono, tutti i motivi di appello devono essere respinti.
La sentenza impugnata ha correttamente escluso che l'accertamento, da parte del Tribunale di Milano, della natura indirettamente donativa dell'apporto economico destinato all'acquisto degli immobili determinasse effetti reali sulla titolarità dei beni o sulla validità e opponibilità dell'ipoteca previamente pagina 11 di 13 iscritta, con conseguente legittimità della prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare. Invero, la decisione milanese, optando per la riduzione per equivalente, ha cristallizzato una tutela meramente obbligatoria del legittimario, senza intaccare il vincolo reale né la stabilità degli effetti dispositivi intercorsi.
Del pari correttamente il Tribunale ha ritenuto provata la continuità soggettiva nella titolarità del credito, dapprima in capo a e poi in capo ad in applicazione dell'art. 111 c.p.c. e sulla base della CP_3 CP_1 documentazione ritualmente prodotta e non efficacemente contestata. Nessun profilo di invalidità del rapporto di finanziamento o di inesistenza del credito è stato prospettato con adeguata specificità; né risultano violati i principi in tema di tutela del legittimario, giacché la quota riservata è stata reintegrata nella forma monetaria giudizialmente prescelta e ciò esclude qualsivoglia interferenza del vincolo ipotecario sull'assetto successorio.
Consegue, in definitiva, la conferma integrale della sentenza appellata
6.7 Spese del giudizio di appello
La soccombenza dell'appellante impone la sua condanna alla rifusione delle spese del presente grado in favore di nella misura liquidata in dispositivo sulla base del valore medio (arrotondato per CP_1 comodità di calcolo) dei parametri tariffari vigenti, secondo il pertinente scaglione e tenuto conto dell'attività difensiva dispiegata in relazione alle sole fasi in concreto espletate (studio, introduttiva, decisoria), con esclusione della fase istruttoria non svolta.
Quanto a intervenuta in appello con atto meramente formale senza svolgere difese o Controparte_4 rassegnare conclusioni, né risultando domande nei suoi confronti nel presente grado: non v'è dunque luogo a provvedere sulle spese nel relativo rapporto processuale.
Resta dovuto, sussistendone i presupposti, il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando:
- respinge l'appello proposto da Parte_1
- condanna l'appellante a rimborsare a e spese di lite, che si Controparte_1
liquidano in complessivi € 14.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A. e I.V.A. se prevista per legge;
- dà atto che non vi è luogo a provvedere sulle spese nel rapporto processuale con Controparte_4
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante.
pagina 12 di 13 Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Bruno Conca Dott.ssa Gabriella Ratti
Minuta redatta dal Magistrato Ordinario in Tirocinio, dr.ssa Irene Goia
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gabriella Ratti Presidente dott. Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1400/2023 promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Luca Lo Giudice (c.f. ), presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano C.F._2 nel corso Vittorio Emanuele II n. 30, per procura allegata ex art.83, 3°co., cpc parte appellante contro
- già Controparte_1 Controparte_2
- (c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Formaro (c.f.
[...] P.IVA_1
), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Bologna nella via Galliera n. 8, C.F._3 per procura allegata ex art.83, 3°co., cpc
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Parte_2 C.F._4
SC (c.f. ) e LA CA (c.f. ), presso il cui C.F._5 C.F._6 studio di quest'ultima è elettivamente domiciliata in Aosta alla via Festaz n. 31, per procura allegata ex art.83, 3°co., cpc parti appellate
pagina 1 di 13 OGGETTO: ipoteca; azione di riduzione;
opposizione a esecuzione immobiliare
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante : Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello di Torino, in riforma della sentenza n. 281/2023 del tribunale di Aosta, pubblicata in data 12.10.2023, notificata in data 12.10.2023, così giudicare:
- nel merito: riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in corso di causa, l'inefficacia
e/o annullabilità e/o nullità dell'ipoteca volontaria, costituita da a favore di Parte_1 [...]
quale nuova titolare del credito, iscritta in data 14.4.2009 presso la Parte_3
Conservatoria dei RR II di Aosta (reg. Gen. N. 4108 – Reg. Part. N. 604) per la somma di euro 1.000.000,00, sui beni immobili siti nel comune di Prè Saint Didier (AO), alla Località Champex e censiti al Catasto Fabbricati del suddetto
Comune come segue:
- Foglio 8, mappale 416, subalterno 7, categoria A/3;
- Foglio 8, mappale 448, subalterno 2, categoria C/6.
e, per l'effetto, disporne la cancellazione autorizzando il Conservatore territorialmente competente a provvedere in tal senso;
- accertare e dichiarare il difetto e l'inefficacia del titolo esecutivo azionato da cui è subentrata ex art. 111 cpc CP_3
, nel giudizio RG.E 92/2018 del Tribunale di Aosta;
CP_1
- accertare e dichiarare il difetto del diritto di a procedere in esecuzione forzata nei confronti di CP_1 [...]
; Parte_1
- accertare e dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva RGE 92/2018 del Tribunale di Aosta;
in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio in favore dello scrivente difensore antistatario.
Si produce fascicolo di primo grado e provvedimento impugnato.
Al fine del versamento del contributo unificato, si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminato e, pertanto, il contributo unificato è pari ad euro 777,00”.
Per parte appellata Controparte_1
“In via preliminare
- dichiarare inammissibile l'odierno appello per violazione dell'art. 342, comma 1, n. 1, c.p.c. e dell'art. 348 bis, c.p.c.; nel merito
pagina 2 di 13 - accertare e dichiarare la piena efficacia e validità dell'ipoteca iscritta in data 14.04.2009 presso la Conservatoria dei
RR. II di Aosta, Reg. Gen. n. 4108 - Reg. Part. n. 604 sui beni immobili di proprietà del Sig. Parte_1 siti nel Comune di Pré Saint Didier sui quali si agisce esecutivamente nell'ambito della procedura esecutiva n. R.G. 92/2018
e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 281/2023 emessa dal Tribunale di Aosta in composizione monocratica nella persona del Dott. Paolo De Paola emessa pubblicata il 12/10/2023 e notificata il 12/10/2023, rigettando integralmente
l'appello avversario e ogni domanda formulata ex adverso, per tutti i motivi esposti in narrativa;
in ogni caso:
- con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata : Controparte_4
“La convenuta si costituisce nel giudizio in epigrafe indicato con riserva di dedurre nel proseguo”. CP_4
CONCISA ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Il fatto
La vicenda trae origine da un contratto di finanziamento fondiario stipulato nell'anno 2009 con PO
CA S.p.A.: il padre dell'odierno appellante contrasse il mutuo, l'odierno appellante, in qualità di terzo datore di ipoteca, costituì ipoteca volontaria sugli immobili contestualmente acquistati dal medesimo, a garanzia della restituzione. In forza del contratto, l'acquisto degli immobili fu perfezionato dal mutuatario
(padre); il debitore si obbligò al pagamento delle rate e conseguentemente alla restituzione del capitale mutuato.
Successivamente interveniva il decesso del genitore dell'acquirente-terzo datore, odierno appellante, che designò erede esclusivo il figlio, pur in presenza di altro legittimario, la seconda moglie In Controparte_4 sede successoria, sorse la questione della natura delle somme impiegate per l'acquisto degli immobili – se riconducibili, in tutto o in parte, a liberalità indiretta effettuata in vita dal defunto a favore del figlio –, nonché della posizione della legittimaria completamente pretermessa e del regime di imputazione delle attribuzioni patrimoniali ai fini dell'eventuale azione di riduzione.
L'inadempimento alle obbligazioni restitutorie derivanti dal mutuo condusse il creditore ad intimare precetto e, decorso inutilmente il relativo termine, a promuovere esecuzione immobiliare, con trascrizione del pignoramento sui beni ipotecati.
Nel medesimo arco temporale, su impulso della legittimaria pretermessa, si aprì un fronte contenzioso parallelo, volto ad accertare la natura delle attribuzioni familiari e le conseguenze sulla posizione della pagina 3 di 13 legittimaria. Nello stesso contesto intervennero le cessioni di credito dapprima in favore di CP_5
e, successivamente, di
[...] CP_1
Sulla base di tali presupposti fattuali si sviluppavano, dunque, plurimi giudizi, poi riuniti e, per il profilo successorio, coordinati mediante sospensione necessaria ex art. 295 cpc;
tra essi l'opposizione all'esecuzione che ha condotto alla pronuncia oggi oggetto di gravame.
2. Lo svolgimento del processo di primo grado
Con atto depositato il 5 novembre 2018, proponeva opposizione Parte_1 all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., instaurata da PO CA S.p.A. sulla base di contratto di finanziamento ipotecario con garanzia su beni siti nel Comune di Pré-Saint-Didier.
L'opposizione era riferita alla procedura esecutiva immobiliare RGE 92/2018 del Tribunale di Aosta, intrapresa a seguito della notificazione del precetto e dell'inutile decorso del termine di cui all'art. 480 c.p.c., con trascrizione del pignoramento e successiva istanza di vendita.
Nel corso della fase sommaria dell'opposizione, il creditore – già cessionaria del credito Controparte_5 da PO CA – interveniva nella procedura esecutiva ex art. 111 c.p.c. in data 22 ottobre 2018, assumendo la titolarità del rapporto creditorio. Con ordinanza del 23 gennaio 2019, il Giudice dell'esecuzione sospendeva la procedura ai sensi dell'art. 624 c.p.c. e fissava termine all'opponente per l'introduzione del giudizio di merito ex art. 616 c.p.c., poi instaurato nei termini.
Seguiva, dunque, il giudizio di merito iscritto al n. RG 300/2019, promosso da cui il debitore CP_3 resisteva proponendo domande di accertamento negativo del credito, di declaratoria di inefficacia dell'ipoteca e di declaratoria di invalidità dell'esecuzione. Parallelamente, il debitore introdusse un ulteriore giudizio – iscritto al RG 310/2019 – volto a far valere autonome doglianze nei confronti di PO CA e
CP_3
Con ordinanza dell'8 ottobre 2019, il Tribunale, ai sensi dell'articolo 274 cpc, riuniva il giudizio ordinario iscritto al n. RG 310/2019 al giudizio introdotto a seguito dell'opposizione ex art. 615, co. 2, e 616 cpc (RG
300/2019), respingendo altresì l'istanza di estromissione di PO CA, nonché le richieste di sospensione e di declaratoria di litispendenza. Veniva, altresì, concessa alle parti la facoltà di precisare e articolare le proprie difese ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c.
Nelle more del cennato iter processuale, pendeva, avanti al Tribunale di Milano, la causa RG 40173/2018, promossa da per l'accertamento della natura di donazione indiretta degli immobili ipotecati, Controparte_4 ai fini dell'azione di riduzione successoria. Ritenuta la pregiudizialità di tale accertamento sulla titolarità dei beni e, per riflesso, sulla efficacia della garanzia ipotecaria, con ordinanza del 19 febbraio 2020 il Tribunale di Aosta sospendeva il giudizio ex art. 295 c.p.c. sino alla definizione del procedimento milanese.
Con sentenza n. 322/2022, pubblicata il 19 gennaio 2022 e passata in giudicato il 27 ottobre 2022, in parziale accoglimento delle domande proposte, il Tribunale di Milano accertava la natura donativa pagina 4 di 13 dell'apporto finanziario del dante causa, dichiarava aperta la successione e riconosceva, in favore della un credito di riduzione per equivalente pari a € 23.471,99, escludendo tuttavia ogni effetto CP_4 recuperatorio reale sugli immobili trasferiti a titolo oneroso.
Riassunto il processo avanti al Tribunale di Aosta, interveniva nel giudizio quale nuova CP_1 cessionaria del credito in virtù dell'operazione di trasferimento intervenuta medio tempore.
Successivamente, all'udienza del 20 giugno 2023, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
3. La decisione appellata
Con la sentenza n. 281/2023, depositata il 12 ottobre 2023, il Tribunale di Aosta rigettava l'opposizione all'esecuzione e le domande formulate nel giudizio di merito successivamente incardinato ai sensi dell'art. 616 c.p.c., ritenendo insussistenti i presupposti per dichiarare l'inefficacia dell'ipoteca e per paralizzare l'azione esecutiva.
In particolare, alla luce della sentenza Trib. Milano 322/2022, il primo giudice ha ritenuto che, l'accertata la donazione indiretta – sfociata in riduzione per equivalente in favore della – non incidesse sul CP_4 titolo di acquisto, né sull'efficacia della garanzia ipotecaria;
ha escluso che l'opponente potesse far valere diritti reali sui beni pignorati, atteso che la tutela riconosciuta alla legittimaria è obbligatoria e si esercita sul piano creditorio.
Quanto alle ulteriori doglianze, il Tribunale ha ritenuto provata la titolarità del rapporto creditorio in capo a quale cessionaria del credito originariamente vantato da PO CA S.p.A., nonché Controparte_5 la successiva legittimazione di quale ulteriore avente causa. È stata parimenti respinta CP_1
l'eccezione volta a contestare la legittimazione processuale di PO CA, non ravvisandosi mutamenti normativi o contrattuali idonei a escluderne il coinvolgimento nel giudizio, in ragione del ruolo ricoperto nella fase genetica del rapporto e dell'interesse alla definizione delle questioni connesse alla validità del titolo.
In conclusione, il Tribunale ha confermato la validità ed efficacia dell'ipoteca iscritta sugli immobili oggetto di pignoramento e la legittimità dell'azione esecutiva promossa nei confronti del debitore, rigettando integralmente l'opposizione.
Quanto alle spese, ha condannato l'opponente a rifondere a e a e spese Controparte_5 CP_1 di lite, liquidati come in dispositivo, e ha disposto la compensazione nei confronti di PO CA S.p.A.
4. Le difese delle parti nel giudizio di appello
4.1 Motivi di appello
Con atto di citazione notificato e tempestivamente iscritto a ruolo, ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 281/2023 deducendo, in sintesi, plurime censure in ordine all'accertamento pagina 5 di 13 compiuto dal Tribunale circa la permanenza dell'efficacia della garanzia ipotecaria e, per conseguenza, alla legittimità dell'azione esecutiva intrapresa.
In primo luogo, l'appellante lamenta l'errore del giudice di prime cure nell'aver ritenuto che la sentenza del Tribunale di Milano n. 322/2022 – pur accertando la natura donativa dell'apporto economico posto a fondamento dell'acquisto degli immobili da parte del debitore – non avesse inciso sul titolo di acquisto e, dunque, sull'efficacia della garanzia reale;
sostiene che tale accertamento, con la conseguente riduzione in favore della legittimaria, avrebbe reso inefficace l'ipoteca verso costei o, comunque, imposto il recupero reale del bene, con caducazione dell'iscrizione ipotecaria.
Ha altresì censurato la ritenuta legittimazione del creditore procedente e dei successori a titolo particolare, contestando la titolarità del credito in capo a e, successivamente, a ha Controparte_5 CP_1 infine riproposto l'eccezione di inefficacia o nullità della garanzia ipotecaria e la domanda di accertamento negativo del credito vantato.
4.2 Difese delle parti appellate
L'appellata i è costituita tempestivamente, chiedendo la conferma della sentenza. CP_1
Ha evidenziato che la pronuncia del Tribunale di Milano ha riconosciuto unicamente un credito di riduzione per equivalente, senza effetti reali sul bene, con conseguente stabilità della garanzia ipotecaria;
ha, inoltre, ribadito la piena validità della cessione del credito al proprio dante causa e della CP_3 successiva cessione ad , nonché, per l'effetto, la legittimazione processuale di entrambi i soggetti. CP_1
4.3 Posizione di Parte_4
La sig.ra pur essendo stata parte del giudizio di primo grado, si è costituita nel presente Parte_4 grado con mero atto formale, senza svolgere autonome difese né rassegnare conclusioni in ordine ai motivi di appello.
4.4 Svolgimento del giudizio d'appello
Il giudizio si è svolto nelle forme introdotte dalla riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022.
Espletate le formalità di rito e nominato il consigliere istruttore, quest'ultimo disponeva un rinvio d'ufficio alla prima udienza tabellare. La successiva udienza veniva tratta nelle forme dell'art.127 ter cpc;
a seguito del trasferimento del consigliere originariamente designato, veniva nominato nuovo istruttore, il quale fissava udienza di rimessione in decisione ai sensi dell'art. 352 cpc, come modificato dalla riforma, disponendone parimenti la trattazione cartolare. Depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, nei termini assegnati, il nuovo consigliere istruttore, designato a seguito del trasferimento dei magistrati precedentemente assegnati, rimetteva la causa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza cartolare precedentemente fissata.
5. Tema del contendere
pagina 6 di 13 All'esito della compiuta ricostruzione dello svolgimento del giudizio di primo grado e dei rapporti sottesi, la presente impugnazione investe la sentenza n. 281/2023, che ha respinto l'opposizione all'esecuzione già pendente ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., confermando la prosecuzione dell'esecuzione immobiliare e la perdurante efficacia della garanzia ipotecaria iscritta a favore del creditore.
Sono non contestati e, quindi, coperti da giudicato interno: l'ammontare del finanziamento fondiario,
l'iscrizione dell'ipoteca anteriormente all'apertura della successione, la trascrizione del pignoramento.
Parimenti non controversa è la definitività della sentenza del Tribunale di Milano n. 322/2022, che ha qualificato come donazione indiretta l'apporto economico del de cuius e ha riconosciuto in favore della legittimaria un credito di riduzione per equivalente, escludendo ogni effetto recuperatorio reale. Parte_5
Resta invece controversa la legittimazione attiva del creditore procedente, dedotta dall'appellante con riferimento alla continuità delle cessioni succedutisi dapprima da PO CA a e, poi, da CP_3 ad . CP_3 CP_1
Ciò premesso, restano dunque da decidere:
• (i) se la riduzione per equivalente incida sulla stabilità del titolo e quindi sulla opponibilità dell'ipoteca;
• (ii) se residuino margini per paralizzare l'esecuzione immobiliare in corso sulla base della predetta sentenza e delle posizioni successorie dell'appellante;
• (iii) se le cessioni del credito e i conseguenti subentri processuali legittimino pienamente CP_3 prima e poi a coltivare l'esecuzione. CP_1
6. Ragioni della decisione
6.1 Sulla proponibilità delle questioni ex art. 615, comma 2, c.p.c.
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione proposto ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., successivamente all'inizio della procedura esecutiva, l'oggetto del sindacato giudiziale non coincide integralmente con quello proprio dell'opposizione a precetto. In tale sede, infatti, l'opponente può far valere soltanto fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di procedere all'esecuzione, purché sopravvenuti rispetto alla notificazione del titolo o del precetto, ovvero non conoscibili prima con l'ordinaria diligenza.
Diversamente, non sono deducibili quelle contestazioni che avrebbero dovuto essere fatte valere ante causam, attraverso l'opposizione prevista dal primo comma dell'art. 615 c.p.c., giacché l'inizio dell'esecuzione delimita, sul piano processuale, il perimetro della cognizione consentita, al fine di evitare che la parte interessata possa tenere in serbo doglianze tardive eludendo la naturale scansione dialettica dei rimedi oppositivi.
Tali principi, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. III, n. 30857/2018), assicurano il corretto bilanciamento tra l'esigenza di stabilità dell'azione esecutiva e la necessità di garantire al debitore pagina 7 di 13 un rimedio effettivo ove siano intervenuti fatti nuovi idonei a incidere sulla possibilità del creditore di proseguire l'esecuzione.
Nel caso di specie, i profili dedotti dall'opponente — e oggi riproposti in appello — si inscrivono pienamente in tale alveo siccome, pur inerendo al fondamento stesso del diritto del creditore ad agire in via esecutiva, attengono però a circostanze successive rispetto all'intimazione del precetto e all'avvio dell'esecuzione:
• da un lato, la sentenza del Tribunale di Milano n. 322/2022, sopravvenuta alla trascrizione del pignoramento e destinata a incidere sulla ricostruzione dei rapporti successori e della posizione della legittimaria;
• dall'altro, il subentro di e, successivamente, di in forza di cessioni del credito CP_3 CP_1 intervenute in corso di procedura, con conseguente necessità di verificare la legittimazione dei cessionari a proseguire l'azione esecutiva.
È dunque pienamente ammissibile in questa sede scrutinare tali fatti sopravvenuti, i quali integrano, rispettivamente, un possibile fattore modificativo del diritto a procedere in via esecutiva (nell'ipotesi in cui la pronuncia milanese avesse comportato effetti reali) e un mutamento soggettivo del creditore procedente ex art. 111 c.p.c.
Per converso, restano precluse tutte le contestazioni attinenti a circostanze anteriori alla fase esecutiva e già conoscibili prima della notifica del precetto, che avrebbero dovuto essere fatte valere con l'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
Ne consegue che il presente giudizio non assume la fisionomia di un riesame differito dei fatti genetici del rapporto né consente la rimessa in discussione di questioni che dovevano essere introdotte nella fase pre- esecutiva, ma si concentra, correttamente, sui soli profili sopravvenuti o emergenti in corso di esecuzione, in armonia con la ratio dell'art. 615, comma 2, c.p.c.
Sulla base di tali principi, le questioni dedotte dall'odierno appellante risultano ammissibili nella misura in cui attengono a fatti sopravvenuti all'avvio dell'esecuzione (la sentenza del Tribunale di Milano e la successione nel credito ex art. 111 c.p.c.), mentre restano, in linea di principio, precluse le contestazioni attinenti a circostanze originarie e già conoscibili al momento dell'intimazione del precetto;
evenienza che, nel caso di specie, non ricorre, essendo le questioni dedotte riferite a fatti sopravvenuti e non riguardando profili già conoscibili al momento della notifica del precetto.
Passando dunque all'esame dei motivi di gravame, occorre rilevare quanto segue.
6.2 Questioni preliminari: ammissibilità dell'appello
In via preliminare, devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate dalle parti appellate, prospettate sia in riferimento alla pretesa carenza di specificità dei motivi, sia con riguardo alla ritenuta manifesta infondatezza delle doglianze ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c. pagina 8 di 13 Le eccezioni non meritano accoglimento.
L'atto di appello contiene, infatti, una chiara individuazione delle censure mosse alla sentenza di primo grado, articolate con riferimento ai punti decisivi della decisione impugnata ed alle relative rationes decidendi, così da consentire pienamente la ricostruzione del perimetro devolutivo e la conseguente risposta giudiziale. Deve pertanto escludersi la lamentata carenza di specificità ex artt. 342 e 434 c.p.c., non versandosi in ipotesi di mera critica generica o di pedissequa riproduzione delle difese di primo grado.
Parimenti infondata è l'eccezione di manifesta infondatezza del gravame. Benché la trattazione sia stata poi disposta nelle forme ordinarie, è principio pacifico che l'eventuale ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 350-bis c.p.c. possa essere scrutinata anche in sede decisoria;
tuttavia, nel caso di specie, le questioni sollevate — pur infondate nel merito — non si presentano connotate da quella evidenza tale da impedire il confronto argomentativo, avendo l'appellante articolato censure che involgono temi di effettiva rilevanza giuridica, connessi agli effetti della sentenza sopravvenuta del Tribunale di Milano e alla successione nel credito ex art. 111 c.p.c.
L'appello è dunque ammissibile e va esaminato nel merito.
6.3 Primo motivo: effetti della sentenza del Tribunale di Milano n. 322/2022 (donazione indiretta;
riduzione per equivalente)
Con il primo motivo, l'appellante deduce che l'accertata natura di donazione indiretta dell'apporto economico del de cuius, come stabilito dal Tribunale di Milano con sentenza n. 322/2022 (passata in giudicato), avrebbe dovuto comportare l'inefficacia dell'ipoteca gravante sugli immobili pignorati e, comunque, l'arresto della procedura esecutiva immobiliare. La doglianza non è fondata.
È in fatto incontestato che la sentenza milanese: (i) ha qualificato la liberalità come donazione indiretta in relazione all'acquisto degli immobili del debitore;
(ii) ha riconosciuto alla coerede Controparte_4 esclusivamente un credito di riduzione per equivalente pari a € 23.471,99; (iii) non ha disposto alcun recupero reale degli immobili, preservando la validità del trasferimento e la stabilità degli effetti a esso collegati. La stessa decisione ha ribadito che, in presenza di donazione indiretta, l'azione di riduzione non incide sulla titolarità del bene, operando mediante l'imputazione del controvalore in favore del legittimario leso (riduzione “per equivalente”), con conseguente inapplicabilità dell'art. 560 c.c. e salvezza dei diritti dei terzi, inclusa la garanzia ipotecaria anteriormente costituita. Tali principi sono espressamente richiamati e recepiti dalla sentenza di primo grado impugnata.
La conclusione è coerente con il diritto vivente. La Corte di cassazione ha da tempo chiarito che alla riduzione delle liberalità indirette non si applica il principio della quota di legittima in natura previsto per la donazione diretta di immobili (art. 560 c.c.), poiché l'azione non mette in discussione la titolarità del bene, ma dà luogo a una tutela obbligatoria per equivalente, sicché “il valore dell'investimento finanziato con la donazione indiretta dev'essere ottenuto dal legittimario leso con le modalità tipiche del diritto di credito” (Cass. pagina 9 di 13 11496/2010; di recente, in termini, Cass. 35461/2022; v. pure Cass. 25443/2023). Ne discende che la riduzione per equivalente non travolge né il titolo di acquisto né l'ipoteca validamente iscritta in epoca anteriore e opponibile;
e non preclude la prosecuzione dell'esecuzione già intrapresa.
In definitiva, correttamente il Tribunale ha negato che la pronuncia milanese determinasse l'inefficacia della garanzia o imponesse uno stop all'azione forzata: la tutela della legittimaria è creditoria e non reale;
permane quindi l'assetto dei diritti reali e, con esso, la legittimità della prosecuzione dell'esecuzione immobiliare. Il motivo va respinto.
6.4 Secondo motivo: titolarità del credito e legittimazione attiva dei successivi cessionari
e ); effetti processuali della cessione (art. 111 c.p.c.) CP_3 CP_1
Con il secondo motivo, l'appellante contesta la legittimazione attiva dapprima di e, Controparte_5 quindi, di assumendo la non dimostrata continuità delle cessioni del credito e, per riflesso, CP_1
l'assenza di titolo per proseguire l'azione esecutiva e resistere all'opposizione. Anche tale motivo non merita accoglimento.
La doglianza è infondata.
Dalla documentazione in atti risulta che il credito originariamente vantato da PO CA S.p.A. è stato trasferito a per effetto di scissione parziale proporzionale, con pubblicazione in G.U.; Controparte_5 successivamente, ha ceduto il credito ad ai sensi dell'art. 58 TUB, con pubblicazione in CP_3 CP_1
G.U. (docc. allegati alla comparsa d'intervento del 24.2.2023 e non contestati dall'appellante), la quale è intervenuta nella procedura esecutiva ex art. 111 c.p.c. La documentazione prodotta in primo grado e richiamata nella sentenza appellata attesta la catena traslativa;
le contestazioni dell'appellante, viceversa, restano generiche e non si traducono in specifiche allegazioni idonee a infirmare la titolarità del rapporto creditorio dei cessionari. Deve dunque confermarsi la legittimazione attiva dapprima di e, CP_3 successivamente, di subentrata jure proprio nel processo ai sensi dell'art 111 cpc, fermo il giudicato CP_1 interno sul capo della sentenza che ha accertato la titolarità del credito in capo a quest'ultima; statuizione non specificamente censurata e dunque coperta da giudicato interno. Nel regime dell'art. 111 c.p.c., il subentro del cessionario nel processo pendente non esige nuova verifica del titolo quando la cessione sia documentalmente dimostrata e non venga investita da puntuali contestazioni: la permanenza in giudizio del cedente non incide sulla legittimazione del cessionario e non genera nullità, risolvendosi in un mero fenomeno di duplicazione soggettiva inerte ai rapporti interni. La sentenza impugnata si è correttamente uniformata a tali principi, riconoscendo la legittimazione di prima e di poi a coltivare CP_3 CP_1
l'esecuzione e a resistere all'opposizione. Rileva, altresì, il comportamento processuale del cedente nel primo grado (istanza di estromissione respinta ex articolo 111 c pc;
mancata opposizione sostanziale del cedente sulla titolarità), che conferma la linearità della successione nel credito. Ne consegue la legittimazione attiva di a coltivare l'esecuzione e a resistere in questa sede. Il motivo è infondato. CP_1
Va solamente rilevato, a prescindere dall'infondatezza del motivo ora esaminato, che non è necessaria nel presente grado di appello, la partecipazione del cedente, atteso che: (i) il cedente aveva già manifestato in primo grado la volontà di non partecipare al giudizio mediante istanza di estromissione;
(ii) la cessione pagina 10 di 13 integrale del credito da ad ha determinato il subentro jure proprio di quest'ultima; (iii) il CP_3 CP_1 contraddittorio risulta pienamente integro, dunque, con la sola presenza di titolare esclusivo del CP_1 rapporto creditorio.
6.5 Terzo motivo: residue censure (ipoteca; debenza;
art. 549 c.c.)
Con il terzo motivo l'appellante ripropone le contestazioni residuali circa la validità dell'ipoteca, la debenza del credito e l'idoneità del titolo esecutivo, oltre a invocare la violazione dell'art. 549 c.c. (asserita imposizione di pesi sulla quota di legittima).
Le doglianze non colgono nel segno.
(i) Quanto all'ipoteca, essa fu validamente iscritta in epoca anteriore all'apertura della successione e non è stata oggetto di caducazione;
la pronuncia milanese ha riconosciuto la riduzione per equivalente e non ha inciso sull'assetto reale né sulla garanzia opponibile ai terzi. L'ulteriore giurisprudenza di legittimità richiamata in sentenza conferma la necessità di distinguere tra donazione diretta (dove l'azione di riduzione ha efficacia reale) e donazione indiretta (dove la tutela è obbligatoria e non travolge la titolarità del bene né
i vincoli reali opponibili): Cass. 11496/2010, Cass. 35461/2022, Cass. 25443/2023.
(ii) Quanto alla debenza del credito, l'appellante non fornisce elementi idonei a mettere in dubbio l'esistenza, l'esigibilità o la titolarità del rapporto creditorio, già documentalmente provato e scrutinato dal primo giudice. Le censure restano assertive e non superano la tenuta della motivazione impugnata.
(iii) La prospettata violazione dell'art. 549 c.c. è inconferente. L'assunto muove da una lettura che confonde la posizione del legittimario leso (qui cui è stato riconosciuto un credito libero da Controparte_4 pesi) con quella del legittimario beneficiario della liberalità ( , il quale resta titolare del bene Parte_1 acquistato (e gravato dall'ipoteca) senza che ciò integri un “peso” imposto sulla quota di legittima della prima. Lo stesso appellante, che pure invoca l'art. 549 c.c., riconosce, d'altro canto, che le somme dovute alla legittimaria sono svincolate da qualsivoglia obbligazione verso il creditore ipotecario: ciò conferma che la tutela del legittimario non è compressa dal vincolo reale ed è pienamente monetaria, secondo il tracciato segnato dalla sentenza milanese. Ne deriva che non v'è spazio per inferire da tale assetto la nullità o inefficacia dell'ipoteca.
In conclusione, il terzo motivo va rigettato: nessuno dei profili dedotti è idoneo a scalfire l'efficacia del titolo, la validità dell'ipoteca o la persistenza del diritto del creditore – oggi – a proseguire l'azione CP_1 esecutiva. La sentenza impugnata merita conferma anche sotto tali aspetti.
6.6 Conclusioni
Alla luce delle considerazioni che precedono, tutti i motivi di appello devono essere respinti.
La sentenza impugnata ha correttamente escluso che l'accertamento, da parte del Tribunale di Milano, della natura indirettamente donativa dell'apporto economico destinato all'acquisto degli immobili determinasse effetti reali sulla titolarità dei beni o sulla validità e opponibilità dell'ipoteca previamente pagina 11 di 13 iscritta, con conseguente legittimità della prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare. Invero, la decisione milanese, optando per la riduzione per equivalente, ha cristallizzato una tutela meramente obbligatoria del legittimario, senza intaccare il vincolo reale né la stabilità degli effetti dispositivi intercorsi.
Del pari correttamente il Tribunale ha ritenuto provata la continuità soggettiva nella titolarità del credito, dapprima in capo a e poi in capo ad in applicazione dell'art. 111 c.p.c. e sulla base della CP_3 CP_1 documentazione ritualmente prodotta e non efficacemente contestata. Nessun profilo di invalidità del rapporto di finanziamento o di inesistenza del credito è stato prospettato con adeguata specificità; né risultano violati i principi in tema di tutela del legittimario, giacché la quota riservata è stata reintegrata nella forma monetaria giudizialmente prescelta e ciò esclude qualsivoglia interferenza del vincolo ipotecario sull'assetto successorio.
Consegue, in definitiva, la conferma integrale della sentenza appellata
6.7 Spese del giudizio di appello
La soccombenza dell'appellante impone la sua condanna alla rifusione delle spese del presente grado in favore di nella misura liquidata in dispositivo sulla base del valore medio (arrotondato per CP_1 comodità di calcolo) dei parametri tariffari vigenti, secondo il pertinente scaglione e tenuto conto dell'attività difensiva dispiegata in relazione alle sole fasi in concreto espletate (studio, introduttiva, decisoria), con esclusione della fase istruttoria non svolta.
Quanto a intervenuta in appello con atto meramente formale senza svolgere difese o Controparte_4 rassegnare conclusioni, né risultando domande nei suoi confronti nel presente grado: non v'è dunque luogo a provvedere sulle spese nel relativo rapporto processuale.
Resta dovuto, sussistendone i presupposti, il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando:
- respinge l'appello proposto da Parte_1
- condanna l'appellante a rimborsare a e spese di lite, che si Controparte_1
liquidano in complessivi € 14.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A. e I.V.A. se prevista per legge;
- dà atto che non vi è luogo a provvedere sulle spese nel rapporto processuale con Controparte_4
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante.
pagina 12 di 13 Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Bruno Conca Dott.ssa Gabriella Ratti
Minuta redatta dal Magistrato Ordinario in Tirocinio, dr.ssa Irene Goia
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