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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 13/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 175/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 175/2023
Oggi 13/03/2025, alle ore 11.30, innanzi al giudice designato, dott. Daniele Moro, sono presenti:
Per 'avv. S. Farina, in sost. dell'avv. SINISCALCHI GIOVANNI Parte_1
Per l'avv. SPEROLINI PAOLO Controparte_1
Il giudice invita le parti a discutere oralmente la causa. Le parti discutono la causa.
Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia ordinanza, dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
Cremona, 13/03/2025
Il giudice
Daniele Moro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Daniele Moro, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 175/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Siniscalchi Giovanni, domiciliato in Crema, via Lago Gerundo n. 18/2 presso il difensore
- parte ricorrente - nei confronti di:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Sperolini Paolo, domiciliata in Crema, piazza Premoli n. 3 presso il difensore
- parte resistente -
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: in via principale e nel merito: per i motivi di cui alla narrativa, condannare la convenuta, alla demolizione del muro eretto Controparte_1
a confine della proprietà del ricorrente e/o ad arretrare il medesimo alla distanza di cm.
55 dal ciglio originario del fosso, al ripristino dello stesso ed al pagamento della complessiva somma di € 5.499,21 oltre al risarcimento del danno derivante dall'erezione del muro dal 2010 sino al ripristino dei luoghi in via equitativa, e/o quella diversa somma ritenuta equa o di giustizia che emergerà in corso di causa per le causali di cui alla narrativa. In ogni caso con condanna alla rifusione delle spese legali di mediazione, di
ATP e del presente giudizio”. Per parte resistente: “voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza, deduzione e eccezione disattesa, per tutti i motivi già esposti, così giudicare: in via principale: respingere le domande di parte ricorrente perché inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. adiva il Tribunale di Cremona al fine di ottenere Parte_1
l'accoglimento delle domande sopraccitate.
Il ricorrente deduceva:
- di essere “proprietario del fondo sito nel comune di Cremosano (CR) Fg. 1 mappale 173, prato irriguo, confinante con il fondo identificato con mappale 1365 di proprietà CP_1
”;
[...]
- che “sul confine comune dei suddetti fondi è presente un fosso di raccolta e scarico delle acque per il fondo 1365 di proprietà e di portata per l'irrigazione per il fondo di CP_1
proprietà del ricorrente avente una profondità di cm 55 ed una larghezza di circa Pt_1
1 metro”;
- che “nell'agosto del 2011 il proprietario del fondo confinante 1365 eresse un muro di cemento armato a vista con soprastante rete metallica plastificata della lunghezza di metri
39,80 al centro del summenzionato fosso in assenza di alcuna accordo con il Sig. Pt_1
;
[...]
- che “l'erezione di tale manufatto ha gravemente leso i diritti del proprietario ricorrente perché tale intervento non consente un corretto deflusso delle acque e per tale ragione il ricorrente ha dovuto riportare la larghezza del fosso ad un metro circa, scavando e rimuovendo almeno 50 cm del proprio fondo per tutta la lunghezza”;
- che “l'occupazione della metà del fosso con conseguente riduzione del 50% della portata del medesimo, causa un lesione del diritto di proprietà del ricorrente che è poi ulteriormente gravata dal fatto di non aver mantenuto la distanza dal ciglio di cm 55, gravando ulteriormente il fondo del ricorrente ai sensi dell'art. 891 c.c.”;
- che “la recinzione presenta una difformità edilizia insanabile per due specifiche ragioni:
1) perché il limite imposto dal PGT art. 48 della NTA del PdR è di un'altezza di m. 2,00 misurata dalla quota stradale e terreno, mentre la recinzione del fondo è alta m CP_1
2,11; 2) perché il manufatto non è stato realizzato in allineamento con quello del mappale 305 quindi posizionato difformemente da quanto assentito con la summenzionata DIA. Il muro di recinzione è quindi abusivo e non è sanabile”;
- che “dovranno essere rifuse le spese sostenute per l'attività di mediazione di € 48,50 (doc.
4) oltre alle spese legali e al costo sostenuto dall'attrice per l'attività svolta dal CTU di €
4.272,19 (doc. 5) e dal CTP geom. ammontante ad € 1.178,52 (doc.6) per Persona_1 una complessiva somma dovuta di € 5.499,21 oltre alla rifusione del danno derivante dall'escavazione sul fondo per compensare la ridotta portata di acqua da liquidare Pt_1 in via equitativa”.
Si costituiva in giudizio la sig.ra , la quale, argomentato circa la Controparte_1 fondatezza delle proprie pretese e l'infondatezza di quelle altrui, chiedeva il rigetto di ogni richiesta ex adverso formulata.
La resistente deduceva:
- che il muro descritto dal ricorrente è stato realizzato da suo padre “in forza di regolare autorizzazione rilasciata dal Comune di Cremosano”;
- che “il manufatto veniva realizzato sulla proprietà ; CP_1
- che “risulta manifestamente errata e infondata la tesi di parte secondo la quale Pt_1 nel caso di specie sarebbe integrata la violazione dell'articolo 891 c.c…Tale disposizione, infatti, attiene letteralmente alla condotta di “chi vuole scavare fossi o canali presso il confine (…)”; comportamento che nulla ha a che vedere con la fattispecie in argomento, considerato che nessun fosso o canale o colo è stato scavato”;
- che “l'oggetto del presente giudizio non potrà estendersi oltre l'accertamento della violazione o meno dell'art. 891 c.c. e che l'esperita CTU non potrà che avere rilevanza limitatamente a tale unico aspetto giuridico”;
- che “il muro di recinzione è stato eretto nel contraddittorio delle parti e, in ogni caso, per ben dieci anni dalla costruzione da parte del sig. (avvenuta nell'agosto Controparte_2 dell'anno 2011), né il sig. né l'affittuario del suo fondo hanno mai Parte_1 manifestato alcuna doglianza al riguardo;
e difatti l'attività agricola sui fondi confinanti è proseguita senza alcuna minima variazione ed obiezione dal 2011 ad oggi…giova ribadire che l'affittuario del fondo di proprietà dell'odierno ricorrente ha continuato a corrispondere a quest'ultimo il medesimo canone di affitto pattuito, senza decremento alcuno”; - che “il muro in oggetto, costruito sulla proprietà di parte (senza dunque nessun CP_1
sconfinamento sul fondo altrui, circostanza pacificamente non contestata e riconosciuta anche da controparte) è stato eretto in prosecuzione di un altro muro preesistente, appartenente al lotto adiacente di proprietà di (identificato catastalmente Controparte_3 al fg. 1 mapp. 305), anch'esso a confine con il medesimo fondo e colo di parte ricorrente, oggetto del presente giudizio. E' vero che il muro costruito dal padre della sig.ra CP_1
non è perfettamente allineato (perché si era deciso di costruirlo a confine) all'altra recinzione preesistente, ma ciò non è vietato dalla legge ed inoltre è di tutta evidenza che la minima rientranza, di soli 20 cm (lo spessore del muretto), non pregiudica minimamente le esigenze del fondo di parte ricorrente”.
Le domande formulate dal ricorrente sono fondate nei termini e per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si evidenzia che la tesi sostenuta dalla resistente secondo cui l'oggetto del giudizio non “potrebbe estendersi oltre l'accertamento della violazione o meno dell'art. 891 c.c.” è manifestamente errata. Invero, il thema decidendum è individuato dal ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio e non può essere certamente limitato da una manifestazione di volontà della resistente, l'eventuale espletamento di una consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. non delimita in alcun modo il perimetro del successivo giudizio di merito e, in applicazione del principio iura novit curia, il giudice ha il potere-dovere di assegnare una corretta qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, potendo porre a fondamento della decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli richiamati dalle parti.
Ciò detto, il sig. chiede al Tribunale di Cremona di condannare la Parte_1 sig.ra alla demolizione del muro di cinta edificato sul canale d'acqua in Controparte_1
adiacenza al proprio fondo identificato al catasto del comune di Cremosano al foglio 1, mappale 173; in alternativa domanda l'arretramento del medesimo muretto “alla distanza di cm. 55 dal ciglio del fosso”.
La domanda di arretramento è manifestamente infondata, giacché l'arretramento del muretto presupporrebbe logicamente l'abbattimento del bene e l'abbattimento del bene soddisferebbe integralmente l'interesse del ricorrente, il quale non potrebbe comunque pretendere la riedificazione della cosa distrutta sul fondo della resistente, pena la violazione del diritto di proprietà di quest'ultima.
La domanda di demolizione del muro è parzialmente fondata. Sul punto si osserva che:
a) il defunto padre della resistente non doveva rispettare la distanza prevista dall'art. 891 c.c., poiché tale distanza deve essere rispettata solamente da colui che “vuole scavare fossi o canali presso il confine” e non da colui vuole edificare muri di cinta presso un canale. La proposizione “chi vuole scavare fossi o canali presso il confine” è priva di alcuna ambiguità interpretativa e la norma è finalizzata alla salvaguardia del fondo contiguo dal pericolo di frane connesso alle opere di scavazione. L'edificazione di un muro di cinta non genera alcun significativo pericolo di franamento del fondo contiguo;
b) come accertato dal CTU nominato, il muro di cinta realizzato dal defunto padre della resistente non ha modificato l'andamento altimetrico dei fondi limitrofi né ha funzioni di contenimento o sostegno di un terrapieno realizzato dall'opera dell'uomo. Di talché siffatto muro, non potendo essere considerato una costruzione agli effetti della disciplina prevista dall'art. 873 c.c., è esentato dal rispetto della regole dettate in materia di distanze tra costruzioni. L'ipotetica volontà della sig.ra di realizzare un Controparte_1
terrapieno attraverso il sostegno fornito dal muro di cinta non muta la natura del bene, che deve essere valutato per ciò che è e non per ciò che può diventare. Nell'ipotesi in cui il muro dovesse avere funzioni di contenimento di un terrapieno, il ricorrente potrà lamentare la violazione delle regole dettate in materia di distanze tra costruzioni;
c) come accertato nella relazione di consulenza tecnica effettuata nel procedimento di
A.T.P. n. r.g. 2673/2021 del Tribunale di Cremona – relazione acquisita con provvedimento del 20.7.2023 – e confermato dal CTU nominato nel presente procedimento, il regolamento del comune di Cremosano prescriveva l'obbligo di realizzare un'opera di recinzione avente un'altezza massima pari a 200 cm mentre il bene edificato dalla resistente ha un'altezza pari a 211 cm. Orbene le disposizioni normative previste dai regolamenti comunali in tema di distanze tra costruzioni o di altezze delle costruzioni, limitando il diritto di proprietà in funzione del perseguimento di un interesse generale della collettività alla tutela dell'assetto urbanistico di una determinata zona, attribuiscono un diritto soggettivo ai proprietari dei beni avvantaggiati dal vincolo regolamentare, che può essere fatto valere innanzi al giudice ordinario. Conseguentemente la sig.ra deve essere condannata a Controparte_1
demolire la recinzione in modo che la stessa non sia di altezza superiore a 200 cm;
d) l'eventuale esistenza di irregolarità amministrative poste in essere in fase di esecuzione e realizzazione della cinta – irregolarità che non abbiano compromesso un diritto soggettivo – non possono essere eccepite in questo giudizio, giacché siffatte irregolarità si riverberano esclusivamente sul rapporto di carattere pubblicistico instaurato dalla resistente con la pubblica amministrazione.
Sebbene il muro di cinta sia stato edificato rispettando le norme dettate dall'ordinamento giuridico in tema di distanze, la condotta edificatoria posta in essere dalla resistente è contraria, non solo al principio generale di solidarietà sociale, ma anche a ogni elementare regola di prudenza e diligenza.
Invero la parte ha costruito un muro di cinta all'interno di un canale, dimezzando la larghezza dello stesso e alterando lo scorrimento delle acque. Allo scopo di mantenere la medesima dimensione dell'alveo modificato, il ricorrente ha destinato al passaggio dell'acqua una porzione del proprio fondo pari a quella occupata dal muretto della sig.ra
La scelta compiuta dal sig. è ragionevole e Controparte_1 Parte_1
imputabile alla resistente quantomeno a titolo di colpa. L'impossibilità di arbitrario dimezzamento della dimensione di un canale d'acqua mediante l'edificazione di un muro situato al confine tra due fondi è una regola di condotta di immediata percezione diretta a tutelare l'altrui di diritto di proprietà dalle conseguenze negative derivanti dall'alterazione dello scorrimento delle acque. L'ingiusto pregiudizio subito dal sig. si Parte_1 sostanzia nell'impossibilità di godere della superficie di fondo occupata dall'acqua dopo la modificazione dei luoghi.
La richiesta del ricorrente di totale distruzione del muretto realizzato dalla resistente e di ripristino del canale nello stato di fatto esistente prima dell'intervento edilizio – che altro non è che una richiesta risarcitoria in forma specifica ex art. 2058 c.c. – non può essere accolta, poiché eccessivamente onerosa per la debitrice. Infatti, premesso che l'attuale stato dei luoghi esclude la sussistenza di pericoli derivanti dallo scorrimento delle acque, il costo di demolizione della recinzione è pari a euro 9.167,72, quello di ricostruzione del bene è pari a euro 22.296,40 e la spesa di ripristino del canale è pari a euro 2.738,30 mentre il valore economico del terreno di proprietà del ricorrente occupato dalle acque a causa dell'edificazione del muro è pari a euro 39,80.
Pertanto il pregiudizio subito dal sig. è ristorato per equivalente Parte_1
monetario, in un importo determinato in euro 39,80, pari al valore economico del fondo di fatto inutilizzabile. Alla stregua di quanto evidenziato la sig.ra deve Controparte_1
essere condannata al pagamento della somma di euro 39,80.
La resistente deve essere inoltre condannata al ristoro del pregiudizio subito dal ricorrente connesso ai costi di ampliamento del canale di scolo. In assenza di specifiche allegazioni dell'interessato, si reputa equo quantificare il pregiudizio nella somma di euro
1.369,15, pari a 1/2 della somma indicata nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio per l'esecuzione delle opere di ripristino.
Sulla somma risarcitoria di euro 1.408,95 (euro 1.369,15 + euro 39,80) – somma già liquidata in valori monetari correnti – devalutata alla data dell'1.9.20211, primo giorno del mese successivo all'edificazione del muro, e poi rivalutata anno per anno, sono dovuti interessi compensativi, nella misura del tasso legale, dalla data predetta a quella di pubblicazione della sentenza. Tale statuizione trova la propria ragione giustificatrice nel mancato tempestivo godimento della somma risarcitoria;
somma di cui il danneggiato avrebbe dovuto disporre precedentemente e di cui, invece, ha goduto la danneggiante. Il tardivo conseguimento di siffatta massa monetaria concreta un danno da ritardo, ristorato, alla luce di un principio generale di equità, attraverso il ricorso alla categoria giuridica degli interessi compensativi che costituiscono un criterio di commisurazione del danno da posticipato conseguimento di una somma di denaro. Sulla somma di cui sopra (euro
1.408,95 + interessi sulla somma devalutata) sono dovuti interessi corrispettivi, nella misura del tasso legale, dal giorno della pubblicazione della sentenza sino al soddisfo in considerazione del fatto che la liquidazione giudiziale modifica la natura del debito, passando da debito di valore in debito di valuta (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, sentenza n. 8507 del
2011 secondo cui “con la sentenza definitiva che decide sulla liquidazione di un'obbligazione di valore, da effettuarsi in valori monetari correnti, si determina la conversione del debito di valore in debito di valuta con il riconoscimento da tale data degli interessi corrispettivi. Ne consegue che è preclusa l'ulteriore rivalutazione monetaria derivante dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del giudicato, valendo, in tale ipotesi, i criteri previsti dalla legge per il debito di valuta”). È opportuno osservare che, nonostante non vi sia domanda del ricorrente circa la liquidazione degli interessi,
“gli interessi compensativi sulla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno
(contrattuale o extracontrattuale) costituiscono una componente di quest'ultimo e, nascendo dal medesimo fatto generatore della obbligazione risarcitoria, devono ritenersi ricompresi nella domanda di risarcimento e possono essere liquidati d'ufficio” (cfr. Cass.
Civ., sez 1, sent. n. 4028 del 15/02/2017).
È fondata la richiesta avanzata dal sig. diretta ad ottenere la Parte_1
condanna della resistente al pagamento della somma di euro 48,50, pari al costo sostenuto per l'esperimento del procedimento di mediazione. Si osserva, da un lato, che la pretesa deve essere qualificata come richiesta risarcitoria del danno emergente causalmente riconducibile all'attività precontenziosa, e, dall'altro, che il procedimento di mediazione era finalizzato all'ottenimento del bene della vita domandato nel presente procedimento.
Nell'ipotesi in cui la sig.ra avesse formulato una adeguata proposta Controparte_1
conciliativa, il giudizio sarebbe stato evitato, le parti avrebbero sostenuto minori spese e il ricorrente avrebbe ottenuto il medesimo bene della vita. L'esito del presente procedimento era prevedibile alla data di svolgimento dell'attività precontenziosa e tale attività era potenzialmente utile ad entrambe le parti. Come domandato dalla parte, la resistente deve essere condannata al pagamento della somma di euro 48,50. In assenza di alcuna specificazione, sulla somma risarcitoria di euro 48,50 – somma già liquidata in valori monetari correnti – devalutata alla data di introduzione del giudizio e poi rivalutata anno per anno, sono dovuti interessi compensativi, nella misura del tasso legale, dalla data predetta a quella di pubblicazione della sentenza. Sulla somma di cui sopra (euro 48,50 + interessi sulla somma devalutata) sono dovuti interessi corrispettivi, nella misura del tasso legale, dal giorno della pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
Nessuna ulteriore richiesta risarcitoria può essere accolta, poiché nessun ulteriore danno è specificatamente allegato dal ricorrente.
Il compenso e le spese dei CTU, come liquidati nel procedimento di ATP n. r.g.
2673/2021 del Tribunale di Cremona con provvedimento datato 5.10.2022 e in questo giudizio con provvedimento datato 18.11.2024, sono posti a carico della sig.ra CP_1 [
poiché le consulenze effettuate sono state necessarie al fine di accertare la
[...]
sussistenza delle violazioni poste in essere dalla resistente.
Le altre spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia e del principio di diritto espresso dalla
Corte Suprema di Cassazione nella sentenza n. 14268 dell'8.6.2017 secondo cui “le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto”. In parziale accoglimento della domanda formulata dal sig. , al ricorrente deve essere riconosciuta anche la somma Parte_1 di euro 1.000,00 in relazione alle spese sostenute per la consulenza di parte e per l'attività svolta dal consulente di parte. È esclusa la ripetizione di ogni altro importo, perché le spese sostenute dal ricorrente devono ritenersi eccessive, stante la modesta attività compiuta dal consulente di parte.
È opportuno evidenziare che, tenuto conto delle spese processuali sostenute dal ricorrente, la proposta conciliativa formulata dalla resistente in data 20.7.2023 non era economicamente più favorevole rispetto a quanto riconosciuto con la presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone:
- condanna la sig.ra a demolire la recinzione edificata in adiacenza al Controparte_1
fondo del ricorrente identificato al catasto del comune di Cremosano al foglio 1, mappale
173 in modo che la stessa non sia di altezza superiore a 200 cm;
- condanna la sig.ra a corrispondere al sig. la somma Controparte_1 Parte_1
di euro 1.457,45, oltre interessi come precisati in parte motivazionale;
- condanna la sig.ra alla rifusione delle spese di lite in favore del sig. Controparte_1
, che si liquidano, tenuto conto del procedimento di ATP, in euro 431,50 Parte_1
per spese esenti, in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, oltre IVA, se e in quanto dovuta, e CPA come per legge;
e in euro 1.000,00 per le spese sostenute per la consulenza di parte e per l'attività svolta dal consulente di parte;
- condanna la sig.ra alla rifusione in favore del sig. Controparte_1 Parte_1
delle spese e del compenso del CTU, come liquidati nel procedimento di ATP n. r.g.
2673/2021 con provvedimento datato 5.10.2022;
- condanna la sig.ra al pagamento del compenso e delle spese del CTU, Controparte_1
come liquidati in questo giudizio con provvedimento datato 18.11.2024.
Cremona, 13/03/2025
Il giudice
Daniele Moro
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 175/2023
Oggi 13/03/2025, alle ore 11.30, innanzi al giudice designato, dott. Daniele Moro, sono presenti:
Per 'avv. S. Farina, in sost. dell'avv. SINISCALCHI GIOVANNI Parte_1
Per l'avv. SPEROLINI PAOLO Controparte_1
Il giudice invita le parti a discutere oralmente la causa. Le parti discutono la causa.
Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia ordinanza, dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
Cremona, 13/03/2025
Il giudice
Daniele Moro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Daniele Moro, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 175/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Siniscalchi Giovanni, domiciliato in Crema, via Lago Gerundo n. 18/2 presso il difensore
- parte ricorrente - nei confronti di:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Sperolini Paolo, domiciliata in Crema, piazza Premoli n. 3 presso il difensore
- parte resistente -
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: in via principale e nel merito: per i motivi di cui alla narrativa, condannare la convenuta, alla demolizione del muro eretto Controparte_1
a confine della proprietà del ricorrente e/o ad arretrare il medesimo alla distanza di cm.
55 dal ciglio originario del fosso, al ripristino dello stesso ed al pagamento della complessiva somma di € 5.499,21 oltre al risarcimento del danno derivante dall'erezione del muro dal 2010 sino al ripristino dei luoghi in via equitativa, e/o quella diversa somma ritenuta equa o di giustizia che emergerà in corso di causa per le causali di cui alla narrativa. In ogni caso con condanna alla rifusione delle spese legali di mediazione, di
ATP e del presente giudizio”. Per parte resistente: “voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza, deduzione e eccezione disattesa, per tutti i motivi già esposti, così giudicare: in via principale: respingere le domande di parte ricorrente perché inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. adiva il Tribunale di Cremona al fine di ottenere Parte_1
l'accoglimento delle domande sopraccitate.
Il ricorrente deduceva:
- di essere “proprietario del fondo sito nel comune di Cremosano (CR) Fg. 1 mappale 173, prato irriguo, confinante con il fondo identificato con mappale 1365 di proprietà CP_1
”;
[...]
- che “sul confine comune dei suddetti fondi è presente un fosso di raccolta e scarico delle acque per il fondo 1365 di proprietà e di portata per l'irrigazione per il fondo di CP_1
proprietà del ricorrente avente una profondità di cm 55 ed una larghezza di circa Pt_1
1 metro”;
- che “nell'agosto del 2011 il proprietario del fondo confinante 1365 eresse un muro di cemento armato a vista con soprastante rete metallica plastificata della lunghezza di metri
39,80 al centro del summenzionato fosso in assenza di alcuna accordo con il Sig. Pt_1
;
[...]
- che “l'erezione di tale manufatto ha gravemente leso i diritti del proprietario ricorrente perché tale intervento non consente un corretto deflusso delle acque e per tale ragione il ricorrente ha dovuto riportare la larghezza del fosso ad un metro circa, scavando e rimuovendo almeno 50 cm del proprio fondo per tutta la lunghezza”;
- che “l'occupazione della metà del fosso con conseguente riduzione del 50% della portata del medesimo, causa un lesione del diritto di proprietà del ricorrente che è poi ulteriormente gravata dal fatto di non aver mantenuto la distanza dal ciglio di cm 55, gravando ulteriormente il fondo del ricorrente ai sensi dell'art. 891 c.c.”;
- che “la recinzione presenta una difformità edilizia insanabile per due specifiche ragioni:
1) perché il limite imposto dal PGT art. 48 della NTA del PdR è di un'altezza di m. 2,00 misurata dalla quota stradale e terreno, mentre la recinzione del fondo è alta m CP_1
2,11; 2) perché il manufatto non è stato realizzato in allineamento con quello del mappale 305 quindi posizionato difformemente da quanto assentito con la summenzionata DIA. Il muro di recinzione è quindi abusivo e non è sanabile”;
- che “dovranno essere rifuse le spese sostenute per l'attività di mediazione di € 48,50 (doc.
4) oltre alle spese legali e al costo sostenuto dall'attrice per l'attività svolta dal CTU di €
4.272,19 (doc. 5) e dal CTP geom. ammontante ad € 1.178,52 (doc.6) per Persona_1 una complessiva somma dovuta di € 5.499,21 oltre alla rifusione del danno derivante dall'escavazione sul fondo per compensare la ridotta portata di acqua da liquidare Pt_1 in via equitativa”.
Si costituiva in giudizio la sig.ra , la quale, argomentato circa la Controparte_1 fondatezza delle proprie pretese e l'infondatezza di quelle altrui, chiedeva il rigetto di ogni richiesta ex adverso formulata.
La resistente deduceva:
- che il muro descritto dal ricorrente è stato realizzato da suo padre “in forza di regolare autorizzazione rilasciata dal Comune di Cremosano”;
- che “il manufatto veniva realizzato sulla proprietà ; CP_1
- che “risulta manifestamente errata e infondata la tesi di parte secondo la quale Pt_1 nel caso di specie sarebbe integrata la violazione dell'articolo 891 c.c…Tale disposizione, infatti, attiene letteralmente alla condotta di “chi vuole scavare fossi o canali presso il confine (…)”; comportamento che nulla ha a che vedere con la fattispecie in argomento, considerato che nessun fosso o canale o colo è stato scavato”;
- che “l'oggetto del presente giudizio non potrà estendersi oltre l'accertamento della violazione o meno dell'art. 891 c.c. e che l'esperita CTU non potrà che avere rilevanza limitatamente a tale unico aspetto giuridico”;
- che “il muro di recinzione è stato eretto nel contraddittorio delle parti e, in ogni caso, per ben dieci anni dalla costruzione da parte del sig. (avvenuta nell'agosto Controparte_2 dell'anno 2011), né il sig. né l'affittuario del suo fondo hanno mai Parte_1 manifestato alcuna doglianza al riguardo;
e difatti l'attività agricola sui fondi confinanti è proseguita senza alcuna minima variazione ed obiezione dal 2011 ad oggi…giova ribadire che l'affittuario del fondo di proprietà dell'odierno ricorrente ha continuato a corrispondere a quest'ultimo il medesimo canone di affitto pattuito, senza decremento alcuno”; - che “il muro in oggetto, costruito sulla proprietà di parte (senza dunque nessun CP_1
sconfinamento sul fondo altrui, circostanza pacificamente non contestata e riconosciuta anche da controparte) è stato eretto in prosecuzione di un altro muro preesistente, appartenente al lotto adiacente di proprietà di (identificato catastalmente Controparte_3 al fg. 1 mapp. 305), anch'esso a confine con il medesimo fondo e colo di parte ricorrente, oggetto del presente giudizio. E' vero che il muro costruito dal padre della sig.ra CP_1
non è perfettamente allineato (perché si era deciso di costruirlo a confine) all'altra recinzione preesistente, ma ciò non è vietato dalla legge ed inoltre è di tutta evidenza che la minima rientranza, di soli 20 cm (lo spessore del muretto), non pregiudica minimamente le esigenze del fondo di parte ricorrente”.
Le domande formulate dal ricorrente sono fondate nei termini e per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si evidenzia che la tesi sostenuta dalla resistente secondo cui l'oggetto del giudizio non “potrebbe estendersi oltre l'accertamento della violazione o meno dell'art. 891 c.c.” è manifestamente errata. Invero, il thema decidendum è individuato dal ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio e non può essere certamente limitato da una manifestazione di volontà della resistente, l'eventuale espletamento di una consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. non delimita in alcun modo il perimetro del successivo giudizio di merito e, in applicazione del principio iura novit curia, il giudice ha il potere-dovere di assegnare una corretta qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, potendo porre a fondamento della decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli richiamati dalle parti.
Ciò detto, il sig. chiede al Tribunale di Cremona di condannare la Parte_1 sig.ra alla demolizione del muro di cinta edificato sul canale d'acqua in Controparte_1
adiacenza al proprio fondo identificato al catasto del comune di Cremosano al foglio 1, mappale 173; in alternativa domanda l'arretramento del medesimo muretto “alla distanza di cm. 55 dal ciglio del fosso”.
La domanda di arretramento è manifestamente infondata, giacché l'arretramento del muretto presupporrebbe logicamente l'abbattimento del bene e l'abbattimento del bene soddisferebbe integralmente l'interesse del ricorrente, il quale non potrebbe comunque pretendere la riedificazione della cosa distrutta sul fondo della resistente, pena la violazione del diritto di proprietà di quest'ultima.
La domanda di demolizione del muro è parzialmente fondata. Sul punto si osserva che:
a) il defunto padre della resistente non doveva rispettare la distanza prevista dall'art. 891 c.c., poiché tale distanza deve essere rispettata solamente da colui che “vuole scavare fossi o canali presso il confine” e non da colui vuole edificare muri di cinta presso un canale. La proposizione “chi vuole scavare fossi o canali presso il confine” è priva di alcuna ambiguità interpretativa e la norma è finalizzata alla salvaguardia del fondo contiguo dal pericolo di frane connesso alle opere di scavazione. L'edificazione di un muro di cinta non genera alcun significativo pericolo di franamento del fondo contiguo;
b) come accertato dal CTU nominato, il muro di cinta realizzato dal defunto padre della resistente non ha modificato l'andamento altimetrico dei fondi limitrofi né ha funzioni di contenimento o sostegno di un terrapieno realizzato dall'opera dell'uomo. Di talché siffatto muro, non potendo essere considerato una costruzione agli effetti della disciplina prevista dall'art. 873 c.c., è esentato dal rispetto della regole dettate in materia di distanze tra costruzioni. L'ipotetica volontà della sig.ra di realizzare un Controparte_1
terrapieno attraverso il sostegno fornito dal muro di cinta non muta la natura del bene, che deve essere valutato per ciò che è e non per ciò che può diventare. Nell'ipotesi in cui il muro dovesse avere funzioni di contenimento di un terrapieno, il ricorrente potrà lamentare la violazione delle regole dettate in materia di distanze tra costruzioni;
c) come accertato nella relazione di consulenza tecnica effettuata nel procedimento di
A.T.P. n. r.g. 2673/2021 del Tribunale di Cremona – relazione acquisita con provvedimento del 20.7.2023 – e confermato dal CTU nominato nel presente procedimento, il regolamento del comune di Cremosano prescriveva l'obbligo di realizzare un'opera di recinzione avente un'altezza massima pari a 200 cm mentre il bene edificato dalla resistente ha un'altezza pari a 211 cm. Orbene le disposizioni normative previste dai regolamenti comunali in tema di distanze tra costruzioni o di altezze delle costruzioni, limitando il diritto di proprietà in funzione del perseguimento di un interesse generale della collettività alla tutela dell'assetto urbanistico di una determinata zona, attribuiscono un diritto soggettivo ai proprietari dei beni avvantaggiati dal vincolo regolamentare, che può essere fatto valere innanzi al giudice ordinario. Conseguentemente la sig.ra deve essere condannata a Controparte_1
demolire la recinzione in modo che la stessa non sia di altezza superiore a 200 cm;
d) l'eventuale esistenza di irregolarità amministrative poste in essere in fase di esecuzione e realizzazione della cinta – irregolarità che non abbiano compromesso un diritto soggettivo – non possono essere eccepite in questo giudizio, giacché siffatte irregolarità si riverberano esclusivamente sul rapporto di carattere pubblicistico instaurato dalla resistente con la pubblica amministrazione.
Sebbene il muro di cinta sia stato edificato rispettando le norme dettate dall'ordinamento giuridico in tema di distanze, la condotta edificatoria posta in essere dalla resistente è contraria, non solo al principio generale di solidarietà sociale, ma anche a ogni elementare regola di prudenza e diligenza.
Invero la parte ha costruito un muro di cinta all'interno di un canale, dimezzando la larghezza dello stesso e alterando lo scorrimento delle acque. Allo scopo di mantenere la medesima dimensione dell'alveo modificato, il ricorrente ha destinato al passaggio dell'acqua una porzione del proprio fondo pari a quella occupata dal muretto della sig.ra
La scelta compiuta dal sig. è ragionevole e Controparte_1 Parte_1
imputabile alla resistente quantomeno a titolo di colpa. L'impossibilità di arbitrario dimezzamento della dimensione di un canale d'acqua mediante l'edificazione di un muro situato al confine tra due fondi è una regola di condotta di immediata percezione diretta a tutelare l'altrui di diritto di proprietà dalle conseguenze negative derivanti dall'alterazione dello scorrimento delle acque. L'ingiusto pregiudizio subito dal sig. si Parte_1 sostanzia nell'impossibilità di godere della superficie di fondo occupata dall'acqua dopo la modificazione dei luoghi.
La richiesta del ricorrente di totale distruzione del muretto realizzato dalla resistente e di ripristino del canale nello stato di fatto esistente prima dell'intervento edilizio – che altro non è che una richiesta risarcitoria in forma specifica ex art. 2058 c.c. – non può essere accolta, poiché eccessivamente onerosa per la debitrice. Infatti, premesso che l'attuale stato dei luoghi esclude la sussistenza di pericoli derivanti dallo scorrimento delle acque, il costo di demolizione della recinzione è pari a euro 9.167,72, quello di ricostruzione del bene è pari a euro 22.296,40 e la spesa di ripristino del canale è pari a euro 2.738,30 mentre il valore economico del terreno di proprietà del ricorrente occupato dalle acque a causa dell'edificazione del muro è pari a euro 39,80.
Pertanto il pregiudizio subito dal sig. è ristorato per equivalente Parte_1
monetario, in un importo determinato in euro 39,80, pari al valore economico del fondo di fatto inutilizzabile. Alla stregua di quanto evidenziato la sig.ra deve Controparte_1
essere condannata al pagamento della somma di euro 39,80.
La resistente deve essere inoltre condannata al ristoro del pregiudizio subito dal ricorrente connesso ai costi di ampliamento del canale di scolo. In assenza di specifiche allegazioni dell'interessato, si reputa equo quantificare il pregiudizio nella somma di euro
1.369,15, pari a 1/2 della somma indicata nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio per l'esecuzione delle opere di ripristino.
Sulla somma risarcitoria di euro 1.408,95 (euro 1.369,15 + euro 39,80) – somma già liquidata in valori monetari correnti – devalutata alla data dell'1.9.20211, primo giorno del mese successivo all'edificazione del muro, e poi rivalutata anno per anno, sono dovuti interessi compensativi, nella misura del tasso legale, dalla data predetta a quella di pubblicazione della sentenza. Tale statuizione trova la propria ragione giustificatrice nel mancato tempestivo godimento della somma risarcitoria;
somma di cui il danneggiato avrebbe dovuto disporre precedentemente e di cui, invece, ha goduto la danneggiante. Il tardivo conseguimento di siffatta massa monetaria concreta un danno da ritardo, ristorato, alla luce di un principio generale di equità, attraverso il ricorso alla categoria giuridica degli interessi compensativi che costituiscono un criterio di commisurazione del danno da posticipato conseguimento di una somma di denaro. Sulla somma di cui sopra (euro
1.408,95 + interessi sulla somma devalutata) sono dovuti interessi corrispettivi, nella misura del tasso legale, dal giorno della pubblicazione della sentenza sino al soddisfo in considerazione del fatto che la liquidazione giudiziale modifica la natura del debito, passando da debito di valore in debito di valuta (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, sentenza n. 8507 del
2011 secondo cui “con la sentenza definitiva che decide sulla liquidazione di un'obbligazione di valore, da effettuarsi in valori monetari correnti, si determina la conversione del debito di valore in debito di valuta con il riconoscimento da tale data degli interessi corrispettivi. Ne consegue che è preclusa l'ulteriore rivalutazione monetaria derivante dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del giudicato, valendo, in tale ipotesi, i criteri previsti dalla legge per il debito di valuta”). È opportuno osservare che, nonostante non vi sia domanda del ricorrente circa la liquidazione degli interessi,
“gli interessi compensativi sulla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno
(contrattuale o extracontrattuale) costituiscono una componente di quest'ultimo e, nascendo dal medesimo fatto generatore della obbligazione risarcitoria, devono ritenersi ricompresi nella domanda di risarcimento e possono essere liquidati d'ufficio” (cfr. Cass.
Civ., sez 1, sent. n. 4028 del 15/02/2017).
È fondata la richiesta avanzata dal sig. diretta ad ottenere la Parte_1
condanna della resistente al pagamento della somma di euro 48,50, pari al costo sostenuto per l'esperimento del procedimento di mediazione. Si osserva, da un lato, che la pretesa deve essere qualificata come richiesta risarcitoria del danno emergente causalmente riconducibile all'attività precontenziosa, e, dall'altro, che il procedimento di mediazione era finalizzato all'ottenimento del bene della vita domandato nel presente procedimento.
Nell'ipotesi in cui la sig.ra avesse formulato una adeguata proposta Controparte_1
conciliativa, il giudizio sarebbe stato evitato, le parti avrebbero sostenuto minori spese e il ricorrente avrebbe ottenuto il medesimo bene della vita. L'esito del presente procedimento era prevedibile alla data di svolgimento dell'attività precontenziosa e tale attività era potenzialmente utile ad entrambe le parti. Come domandato dalla parte, la resistente deve essere condannata al pagamento della somma di euro 48,50. In assenza di alcuna specificazione, sulla somma risarcitoria di euro 48,50 – somma già liquidata in valori monetari correnti – devalutata alla data di introduzione del giudizio e poi rivalutata anno per anno, sono dovuti interessi compensativi, nella misura del tasso legale, dalla data predetta a quella di pubblicazione della sentenza. Sulla somma di cui sopra (euro 48,50 + interessi sulla somma devalutata) sono dovuti interessi corrispettivi, nella misura del tasso legale, dal giorno della pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
Nessuna ulteriore richiesta risarcitoria può essere accolta, poiché nessun ulteriore danno è specificatamente allegato dal ricorrente.
Il compenso e le spese dei CTU, come liquidati nel procedimento di ATP n. r.g.
2673/2021 del Tribunale di Cremona con provvedimento datato 5.10.2022 e in questo giudizio con provvedimento datato 18.11.2024, sono posti a carico della sig.ra CP_1 [
poiché le consulenze effettuate sono state necessarie al fine di accertare la
[...]
sussistenza delle violazioni poste in essere dalla resistente.
Le altre spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia e del principio di diritto espresso dalla
Corte Suprema di Cassazione nella sentenza n. 14268 dell'8.6.2017 secondo cui “le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto”. In parziale accoglimento della domanda formulata dal sig. , al ricorrente deve essere riconosciuta anche la somma Parte_1 di euro 1.000,00 in relazione alle spese sostenute per la consulenza di parte e per l'attività svolta dal consulente di parte. È esclusa la ripetizione di ogni altro importo, perché le spese sostenute dal ricorrente devono ritenersi eccessive, stante la modesta attività compiuta dal consulente di parte.
È opportuno evidenziare che, tenuto conto delle spese processuali sostenute dal ricorrente, la proposta conciliativa formulata dalla resistente in data 20.7.2023 non era economicamente più favorevole rispetto a quanto riconosciuto con la presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone:
- condanna la sig.ra a demolire la recinzione edificata in adiacenza al Controparte_1
fondo del ricorrente identificato al catasto del comune di Cremosano al foglio 1, mappale
173 in modo che la stessa non sia di altezza superiore a 200 cm;
- condanna la sig.ra a corrispondere al sig. la somma Controparte_1 Parte_1
di euro 1.457,45, oltre interessi come precisati in parte motivazionale;
- condanna la sig.ra alla rifusione delle spese di lite in favore del sig. Controparte_1
, che si liquidano, tenuto conto del procedimento di ATP, in euro 431,50 Parte_1
per spese esenti, in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, oltre IVA, se e in quanto dovuta, e CPA come per legge;
e in euro 1.000,00 per le spese sostenute per la consulenza di parte e per l'attività svolta dal consulente di parte;
- condanna la sig.ra alla rifusione in favore del sig. Controparte_1 Parte_1
delle spese e del compenso del CTU, come liquidati nel procedimento di ATP n. r.g.
2673/2021 con provvedimento datato 5.10.2022;
- condanna la sig.ra al pagamento del compenso e delle spese del CTU, Controparte_1
come liquidati in questo giudizio con provvedimento datato 18.11.2024.
Cremona, 13/03/2025
Il giudice
Daniele Moro