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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 23/06/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
Dr. Roberto SPAGNUOLO Presidente
Dr. Aida SABBATO Consigliere rel
Dr. Rosa LAROCCA Consigliere
ha pronunziato all'udienza del 22 maggio 2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 37 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, in Parte_1
persona del Direttore p.t., rappresentato e difeso, ai sensi dell'art.23, comma 4, della Legge n.689/81, dai funzionari delegati dottori , Controparte_1
Romaniello Mario, Carucci Rosa;
APPELLANTE
E
in proprio e quale legale rappresentante di CP_2 CP_3
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce alla memoria di costituzione di secondo grado, dall'avv.to Salvatore Paolo Guarino ed elettivamente domiciliato
1 presos il suo studio in alla via IV Novembre, n.38. Pt_1
APPELLAT I
OGGETTO: Opposizione a cartella di pagamento - Appello avverso la sentenza n.
170/2024 del 27 febbraio 2024 del Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia la Corte adita così provvedere: accogliere l'appello come proposto e in riforma della sentenza impugnata, dichiarare inammissibile il ricorso proposto in prio grado, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio”;
Per l'appellato:
“Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile proposto nei confronti di persona fisica, con vittoria delle spese del grado e CP_2
respingere quello proposto nei confronti della società con vittoria delle CP_3
spese dle grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10 gennaio 2023, la società in persona del CP_3
legale rappresentante p.t., impugnava la cartella notificata da e Controparte_4
scaturita dall'iscrizione a ruolo n.2869/2022 operata dall' a Parte_1
seguito della sentenza favorevole di primo grado del Tribunale di Potenza che aveva respinto l'opposizione a due ordinanze iunginzioni risalenti al 2015 ed emesse nei confronti della società CP_3
All'udienza di discussione del 27 febbraio 2024, il giudice adito accoglieva l'opposizione e condannava l' al pagamento delle spese di lite, Parte_1
liquidate in complessivi euro 4.216,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge.
2 Nella stilata motivazione della sentenza, il giudice riteneva fondato il ricorso essendo stata la sentenza di primo grado riformata in sede d'appello con la sentenza n.248/2023 con conseguente venir meno del titolo in base al quale era stata effettuata l'iscrizione a ruolo esecutivo.
Avverso tale sentenza l' , in Parte_2
persoan del legale rappresentante p.t., proponeva appello, con ricorso depositato in data 27 marzo 2023, lamentando che la pronuncia di primo grado era “ingiusta ed errata, stante l'inammissibilità della domanda azionata con il ricorso di primo grado.
Chiedeva, pertanto, all'adita Corte d'Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, di voler provvedere nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Fissata dal Presidente, con decreti in atti, l'udienza collegiale di discussione ex art. 435 c.p.c. per il giorno 14 novembre 2024, si costituivano nel giudizio di gravame persona fisica e la società concludendo nei termini CP_2 CP_3
riportati in epigrafe.
Disposto che l'udienza odierna si svolgesse in modalità a trattazione scritta, lette le note autorizzate, la Corte adita si pronunciava, come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico articolato motivo di gravame insiste l'appellante sulla inammissibilità
del ricorso di primo grado avverso la cartella esattoriale notificata da
[...]
alla società in data 21 dicembre 2022 ritenendo, Controparte_5 CP_3
pertanto, che l'azione proposta in primo grado, con ricorso depositato in data 10
gennaio 2023, non potessse essere qualificata quale opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c., tenuto conto che solo successivamente alla predetta data era stata emessa dalla Corte di Appello di Potenza la sentenza n.248/2023, pubblicata il 19
3 giugno 2023, di riforma della sentenza di primo grado che, invece, aveva respinto l'opposizione avverso le due ordinanze ingiunzioni risalenti al 2015 e da cui era scaturita l'iscrizione a ruolo che aveva originato la cartella notificata il 21 dicembre
2022.
Le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenz an.25478/21 hanno aderito alla tesi secondo cui l'opposizione all'esecuzione è: a) una domanda, in senso non solo processuale ma anche sostanziale;
b) volta all'accertamento negativo del diritto di azione esecutiva, in cui le eventuali deduzioni di merito rappresentano meri motivi della contestazione del diritto di procedere esecutivamente e non l'oggetto dell'accertamento; c) soggetta al regime sostanziale e processuale della domanda cd.
eterodeterminata, con la conseguenza che l'opponente non può mutare la domanda modificando i motivi posti a suo fondamento, in forza dei principi di cui agli artt. 99
e 112 c.p.c. e delle preclusioni assertorie generalmente applicabili.
Senza ombra di dubbio l'opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c. può essere proposta anche prima della caducazione del titolo esecutivo giudiziale, come avvenuto nel caso in esame.
Essa, infatti, prima della caducazione del titolo esecutivo, è uno strumento che consente al debitore di contestare il diritto del creditore di procedere con l'esecuzione forzata, sia che questa sia già iniziata sia che sia solo minacciata. L'opposizione si distingue in quella che contesta il diritto di procedere ad esecuzione forzata (art. 615
c.p.c.) e quella che contesta la regolarità formale degli atti del processo esecutivo
4 (art. 617 c.p.c.).
Ritiene, quindi, il Collegio di poter condividere l'assunto del primo giudice in termini di qualificazione dell'azione come proposta in primo grado ex art.615 c.p.c. e,
quindi, di ammissibilità della stessa.
Certamente, la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo poteva, su richiesta delle parti, condurre alla declaratoria di cessazione della materia del contendere,
tenuto conto che l'unico motivo dell'opposizione era rappresentato dalla pendenza del giudizio di secondo grado che avrebbe potuto concludersi con l'accoglimento dell'appello proposto dal debitore soccombente in primo grado, come, in effetti, è
avvenuto, ma, non avendo le parti, concluso in tal senso, il giudice non poteva che accogliere l'opposizione ex art.615 c.p.c. definendo le spese del giudizio non più
sulla base del principio della soccombenza virtuale, che avrebbe anche potuto portare ad una compensazione totale o parziale delle spese del giudizio.
L'appello, quindi, va respinto con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in favore della società ai sensi del D.m. n.55/2014, CP_3
aggiornato per effetto del D.M. n.147/2022, entrato in vigore il 23 ottobre 2022-
scaglione fino ad euro 26.000.000 parametro minimo epurato della fase istruttoria.
Quanto, invece, alla posizione di persona fisica, poiché l'opera difensiva CP_2
è stata unica, nel senso di trattazione di identica questione in un medesimo disegno difensionale a vantaggio di entrambe le parti costituite, le spese tra l'appellante e
[...]
[...] vanno interamente compensate. CP_6
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n. 37 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2024, promosso da , in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., nei confronti di in proprio e quale rappresnetante CP_2
legale della società avverso la sentenza n. 170/2024 del 27 febbraio CP_3
2024 del Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Respinge l'appello;
2) Compensa le spese dle presnete grado del giudzio tra l'appellante e
[...]
CP_2
3) condanna parte appellante al pagamento, in favore della società appellata e con attribuzione al procuratore costituito per dichiarato anticipo, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 1.984,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge;
4) dichiara parte appellante tenuta al versamento di un'ulteriore somma, pari al contributo unificato già versato o da versarsi, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del
DPR n.115/2002.
Potenza, 22 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Aida Sabbato) (dr. Roberto Spagnuolo)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
Dr. Roberto SPAGNUOLO Presidente
Dr. Aida SABBATO Consigliere rel
Dr. Rosa LAROCCA Consigliere
ha pronunziato all'udienza del 22 maggio 2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 37 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, in Parte_1
persona del Direttore p.t., rappresentato e difeso, ai sensi dell'art.23, comma 4, della Legge n.689/81, dai funzionari delegati dottori , Controparte_1
Romaniello Mario, Carucci Rosa;
APPELLANTE
E
in proprio e quale legale rappresentante di CP_2 CP_3
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce alla memoria di costituzione di secondo grado, dall'avv.to Salvatore Paolo Guarino ed elettivamente domiciliato
1 presos il suo studio in alla via IV Novembre, n.38. Pt_1
APPELLAT I
OGGETTO: Opposizione a cartella di pagamento - Appello avverso la sentenza n.
170/2024 del 27 febbraio 2024 del Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia la Corte adita così provvedere: accogliere l'appello come proposto e in riforma della sentenza impugnata, dichiarare inammissibile il ricorso proposto in prio grado, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio”;
Per l'appellato:
“Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile proposto nei confronti di persona fisica, con vittoria delle spese del grado e CP_2
respingere quello proposto nei confronti della società con vittoria delle CP_3
spese dle grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10 gennaio 2023, la società in persona del CP_3
legale rappresentante p.t., impugnava la cartella notificata da e Controparte_4
scaturita dall'iscrizione a ruolo n.2869/2022 operata dall' a Parte_1
seguito della sentenza favorevole di primo grado del Tribunale di Potenza che aveva respinto l'opposizione a due ordinanze iunginzioni risalenti al 2015 ed emesse nei confronti della società CP_3
All'udienza di discussione del 27 febbraio 2024, il giudice adito accoglieva l'opposizione e condannava l' al pagamento delle spese di lite, Parte_1
liquidate in complessivi euro 4.216,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge.
2 Nella stilata motivazione della sentenza, il giudice riteneva fondato il ricorso essendo stata la sentenza di primo grado riformata in sede d'appello con la sentenza n.248/2023 con conseguente venir meno del titolo in base al quale era stata effettuata l'iscrizione a ruolo esecutivo.
Avverso tale sentenza l' , in Parte_2
persoan del legale rappresentante p.t., proponeva appello, con ricorso depositato in data 27 marzo 2023, lamentando che la pronuncia di primo grado era “ingiusta ed errata, stante l'inammissibilità della domanda azionata con il ricorso di primo grado.
Chiedeva, pertanto, all'adita Corte d'Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, di voler provvedere nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Fissata dal Presidente, con decreti in atti, l'udienza collegiale di discussione ex art. 435 c.p.c. per il giorno 14 novembre 2024, si costituivano nel giudizio di gravame persona fisica e la società concludendo nei termini CP_2 CP_3
riportati in epigrafe.
Disposto che l'udienza odierna si svolgesse in modalità a trattazione scritta, lette le note autorizzate, la Corte adita si pronunciava, come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico articolato motivo di gravame insiste l'appellante sulla inammissibilità
del ricorso di primo grado avverso la cartella esattoriale notificata da
[...]
alla società in data 21 dicembre 2022 ritenendo, Controparte_5 CP_3
pertanto, che l'azione proposta in primo grado, con ricorso depositato in data 10
gennaio 2023, non potessse essere qualificata quale opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c., tenuto conto che solo successivamente alla predetta data era stata emessa dalla Corte di Appello di Potenza la sentenza n.248/2023, pubblicata il 19
3 giugno 2023, di riforma della sentenza di primo grado che, invece, aveva respinto l'opposizione avverso le due ordinanze ingiunzioni risalenti al 2015 e da cui era scaturita l'iscrizione a ruolo che aveva originato la cartella notificata il 21 dicembre
2022.
Le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenz an.25478/21 hanno aderito alla tesi secondo cui l'opposizione all'esecuzione è: a) una domanda, in senso non solo processuale ma anche sostanziale;
b) volta all'accertamento negativo del diritto di azione esecutiva, in cui le eventuali deduzioni di merito rappresentano meri motivi della contestazione del diritto di procedere esecutivamente e non l'oggetto dell'accertamento; c) soggetta al regime sostanziale e processuale della domanda cd.
eterodeterminata, con la conseguenza che l'opponente non può mutare la domanda modificando i motivi posti a suo fondamento, in forza dei principi di cui agli artt. 99
e 112 c.p.c. e delle preclusioni assertorie generalmente applicabili.
Senza ombra di dubbio l'opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c. può essere proposta anche prima della caducazione del titolo esecutivo giudiziale, come avvenuto nel caso in esame.
Essa, infatti, prima della caducazione del titolo esecutivo, è uno strumento che consente al debitore di contestare il diritto del creditore di procedere con l'esecuzione forzata, sia che questa sia già iniziata sia che sia solo minacciata. L'opposizione si distingue in quella che contesta il diritto di procedere ad esecuzione forzata (art. 615
c.p.c.) e quella che contesta la regolarità formale degli atti del processo esecutivo
4 (art. 617 c.p.c.).
Ritiene, quindi, il Collegio di poter condividere l'assunto del primo giudice in termini di qualificazione dell'azione come proposta in primo grado ex art.615 c.p.c. e,
quindi, di ammissibilità della stessa.
Certamente, la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo poteva, su richiesta delle parti, condurre alla declaratoria di cessazione della materia del contendere,
tenuto conto che l'unico motivo dell'opposizione era rappresentato dalla pendenza del giudizio di secondo grado che avrebbe potuto concludersi con l'accoglimento dell'appello proposto dal debitore soccombente in primo grado, come, in effetti, è
avvenuto, ma, non avendo le parti, concluso in tal senso, il giudice non poteva che accogliere l'opposizione ex art.615 c.p.c. definendo le spese del giudizio non più
sulla base del principio della soccombenza virtuale, che avrebbe anche potuto portare ad una compensazione totale o parziale delle spese del giudizio.
L'appello, quindi, va respinto con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in favore della società ai sensi del D.m. n.55/2014, CP_3
aggiornato per effetto del D.M. n.147/2022, entrato in vigore il 23 ottobre 2022-
scaglione fino ad euro 26.000.000 parametro minimo epurato della fase istruttoria.
Quanto, invece, alla posizione di persona fisica, poiché l'opera difensiva CP_2
è stata unica, nel senso di trattazione di identica questione in un medesimo disegno difensionale a vantaggio di entrambe le parti costituite, le spese tra l'appellante e
[...]
[...] vanno interamente compensate. CP_6
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n. 37 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2024, promosso da , in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., nei confronti di in proprio e quale rappresnetante CP_2
legale della società avverso la sentenza n. 170/2024 del 27 febbraio CP_3
2024 del Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Respinge l'appello;
2) Compensa le spese dle presnete grado del giudzio tra l'appellante e
[...]
CP_2
3) condanna parte appellante al pagamento, in favore della società appellata e con attribuzione al procuratore costituito per dichiarato anticipo, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 1.984,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge;
4) dichiara parte appellante tenuta al versamento di un'ulteriore somma, pari al contributo unificato già versato o da versarsi, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del
DPR n.115/2002.
Potenza, 22 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Aida Sabbato) (dr. Roberto Spagnuolo)
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